Objet du Conseil n. 86 du 7 juin 1946 - Verbale
OGGETTO N. 86/46 - PROPOSTA DI SCHEMA DI DECRETO LEGGE SUI POTERI NORMATIVI DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente dà lettura della proposta di schema di decreto legge sui poteri normativi del Consiglio della Valle d'Aosta, da sottoporsi all'approvazione del Governo per l'esecuzione dell'art. 13 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545 sull'autonomia della Valle.
Ultimata la lettura, il Presidente invita i signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano il Presidente Prof. Chabod, l'Assessore Ing. Fresia, i Consiglieri Avv. Torrione, Geom. Arbaney, Ing. Binel, Geom. Bionaz, Col. Ferrein, Geom. Nicco, Avv. Caveri e il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto, con le aggiunte e le varianti proposte, è approvato all'unanimità dal Consiglio, nel testo seguente:
PROPOSTA DI SCHEMA DI DECRETO LEGGE SUI POTERI NORMATIVI DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Omissis
Visto il 2° comma dell'art. 13 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta";
Visto il D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 546;
Ritenuta la necessità di determinare le materie che il Consiglio della Valle di Aosta può disciplinare con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti, in relazione alle particolari necessità ed esigenze locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il Consiglio della "Valle d'Aosta" può disciplinare con norme giuridiche proprie, pure relative alla organizzazione dei servizi, anche in deroga alle leggi vigenti, nell'ambito della Valle d'Aosta e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e dei principii generali cui si informa la legislazione dello Stato, le seguenti materie:
1) Sanità ed Igiene -
2) Assistenza e beneficenza pubblica -
3) Lavori pubblici di interesse della Valle, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale -
4) Acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale a' sensi dei commi 3° e 4° dell'art. 1 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 546 -
5) Urbanistica -
6) Agricoltura, foreste e cave -
7) Bonifica -
8) Caccia e pesca, eccettuate le norme relative al Parco Nazionale del Gran Paradiso -
9) Usi civici, promiscuità per condominio e consorteria -
10) Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Valle -
11) Industria e Commercio -
12) Credito, Previdenza, Assistenza e Assicurazioni sociali, con l'osservanza dei minimi di previdenza e di assistenza fissati dalla legislazione generale dello Stato -
13) Tasse o tributi della Valle, dei Comuni, o dei Consorzi di diritto pubblico -
14) Turismo, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e conservazione delle antichità e delle opere artistiche -
15) Musei, biblioteche, accademie, istituti di educazione e di istruzione in genere -
16) Assunzione e gestione di pubblici servizi a sensi del comma 10° dell'art. 12 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545 -
17) Comunicazioni o trasporti di qualsiasi genere, di carattere o di interesse locale -
18) Tutte le altre materie, che implichino servizi di prevalente interesse locale.
Art. 2
I decreti aventi forza di legge che il Presidente del Consiglio della Valle, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, emette sulle materie di cui all'art. 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Essi sono altresì pubblicati nel Bollettino Ufficiale della "Valle d'Aosta".
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge di Stato.
Dato a Roma, addì 1946.
Omissis
______
