Objet du Conseil n. 85 du 7 juin 1946 - Verbale

OGGETTO N. 85/46 - PROGETTO DI LEGGE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DELLA VALLE.

Il Presidente, Prof. Chabod, propone di riprendere la discussione sull'art. 6, lett. c), dello schema proposto dalla Commissione ed osserva che praticamente si tratta, in definitiva, di stabilire se anche i membri del Capitolo Diocesano siano eleggibili a Consiglieri della Valle, in quanto la Collegiata di S. Orso non è legalmente riconosciuta.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente Prof. Chabod, gli Assessori Sig. Nouchy e Avv. Page, i Consiglieri Avv. Torrione, Sig. Fontan, Sig. Vacher, tutti i Consiglieri, ad eccezione dell'Assessore Nouchy, concordano sulla opportunità di non escludere dall'eleggibilità a Consiglieri della Valle i membri dei Capitoli e delle Collegiate; l'Assessore Nouchy conferma di essere personalmente contrario per principio a che gli ecclesiastici in genere siano ammessi all'eleggibilità a Consiglieri della Valle ed insiste perché siano esclusi dall'eleggibilità anche gli ecclesiastici membri dei Capitoli e delle Collegiate come stabilito dal n. 1 dell'articolo 14 della vigente legge elettorale amministrativa per le elezioni dei Consiglieri Comunali (D.L.Lt. 7 gennaio 1946 n. 1).

IL CONSIGLIO

Esaminati e discussi i singoli articoli, precisate le aggiunte e le varianti da apportare allo schema proposto dalla Commissione,

Delibera

di approvare in linea di massima il progetto di legge elettorale per l'elezione dei Consiglieri della Valle nel testo seguente delegando la Commissione per lo studio delle norme particolari.

PROPOSTA DI DECRETO RECANTE NORME SPECIALI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DELLA VALLE DI AOSTA.

Omissis

Visto l'art. 3 del Decreto L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545;

Visto il T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, sostituito dal T.U. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383;

Visto il D.L.Lt. 25 giugno 1944 n. 151;

Omissis

Visto il D.L.Lt. 7 gennaio 1946 n. 1;

Visto il D.L.Lt. 10 marzo 1946 n. 74;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Per essere elettori è necessario avere compiuto gli anni 21, essere cittadino dello Stato e godere dei diritti civili e politici. Occorre inoltre avere uno dei requisiti seguenti:

1°) Essere nati nella Valle d'Aosta -

2°) Essere nati da padre o da madre valdostani -

3°) Essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni -

In caso di residenza avuta in diversi Comuni della Valle si sommano i periodi di residenza in ciascun Comune.

Art. 2

Sono elettori, nel Comune dove trovansi compresi nel registro della popolazione stabile, coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche ed abbiano i requisiti di cui al numero precedente.

Art. 3

Coloro che sono elettori per il requisito specifico di cui al n. 3 dell'articolo 1 (residenza) e che da almeno un anno abbiano trasferito la loro residenza stabile in un comune fuori della Valle d'Aosta, dovranno essere radiati dalle liste elettorali.

Art. 4

Non sono né elettori né eleggibili coloro che sono esclusi dell'elettorato e dalla eleggibilità secondo gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della vigente Legge elettorale politica.

Art. 5

Sono eleggibili a Consiglieri della Valle tutti gli elettori iscritti nelle liste amministrative della Valle, purché sappiano leggere e scrivere ed abbiano compiuto gli anni venticinque.

Il periodo di residenza di cui al n. 3 dell'art. 1 è elevato, per l'eleggibilità, ad anni venti.

Art. 6

Non sono eleggibili:

a) il Deputato della Valle al Parlamento -

b) gli ecclesiastici ed i ministri dei culti investiti legalmente di un beneficio con cura di anime e coloro che ne fanno le veci -

c) gli stipendiati, salariati e contabili dei Comuni, ad eccezione degli insegnanti -

d) i funzionari dello Stato che devono invigilare sull'amministrazione della Valle, gli impiegati dei loro uffici ed i membri del Comitato di coordinamento di cui all'art. 9 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545 -

e) i magistrati di carriera con funzioni in Valle -

f) gli impiegati e salariati degli istituti di beneficenza della Valle -

g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'amministrazione della "Valle" o dalle istituzioni che la stessa amministra e sussidia -

h) coloro che hanno il maneggio del denaro della "Valle d'Aosta" o che non ne hanno reso conto -

i) coloro che hanno liti o vertenze con la "Valle d'Aosta" -

l) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della circoscrizione autonoma, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla "Valle" -

m) gli amministratori della "Valle" e degli istituti posti sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile -

n) coloro che avendo un debito liquido od esigibile verso la "Valle" sono stati legalmente messi in mora. -

Art. 7

Si verifica incompatibilità con la carica di Consigliere della Valle nei seguenti casi:

1) permanere nei Consigli di amministrazione e nei Collegi di Sindaci, di società commerciali e industriali aventi sedi, impianti e rilevanti interessi nella Valle che siano entrati in conflitto aperto di interessi con la "Valle d'Aosta" -

2) mantenere o assumere il patrocinio legale di parte avversa in cause in cui sia interessata l'amministrazione della "Valle" -

Art. 8

Il Presidente ed i Membri della Giunta della Valle non possono far parte dei consigli comunali.

Art. 9

Le liste elettorali amministrative devono essere compilate in doppio esemplare da ciascun Comune della Valle, e contenere, in ordine alfabetico, cognome, nome e paternità, luogo e data di nascita degli elettori, la loro abitazione ed il titolo che legittima la loro iscrizione nelle liste suddette.

Art. 10

Le liste elettorali amministrative sono permanenti; non possono essere modificate se non in forza della revisione annuale alla quale si procede in conformità alle disposizioni della legge elettorale politica.

Art. 11

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, il 21° anno di età, coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle liste politiche, e dei requisiti di cui all'art. 1, n. 1, 2 e 3, e siano compresi nel registro della popolazione stabile del comune, quando non siano colpiti dalla perdita o dalla sospensione del diritto elettorale. Vi sono anche iscritti coloro che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione delle liste elettorali e provino il possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12

La Valle di Aosta costituisce una sola circoscrizione elettorale.

Art. 13

I Consiglieri della Valle sono eletti a suffragio diretto.

Art. 14

Le candidature raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a quindici devono essere presentate con dichiarazione sottoscritta ed autenticata o da un Notaio o dal Sindaco o da una Autorità giudiziaria, anche in atti separati, da non meno di cento e non più di duecento elettori della circoscrizione.

Art. 15

La scheda elettorale è quella adottata per le elezioni amministrative nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, di cui all'allegato a) del Decreto L.Lt. 17 gennaio 1946 n.1.

Art. 16

Ciascun elettore ha diritto di votare per il massimo di quindici candidati.

Il voto si esprime tracciando un segno a matita (croce o lineetta) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. È consentita la espressione del voto tracciando il prescritto segno a matita nell'apposita casella a fianco del contrassegno di lista: in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista salvo quelli cancellati dall'elettore.

L'elettore che ha contrassegnato una lista può votare anche per singoli candidati compresi in altre liste, apponendo il prescritto segno a matita nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, purché il numero di voti complessivamente attribuiti non ecceda quello di quindici.

A tal fine:

a) se la lista prescelta non è completa, l'elettore potrà ripartire fra le altre liste i voti che ancora rimanessero disponibili;

b) se la lista prescelta ha il numero massimo di candidati, o se, pur essendo la lista incompleta, il numero dei candidati in essa compresi eccede, con l'aggiunta dei voti attribuiti individualmente a candidati di altre liste, il limite massimo per il quale l'elettore può votare, questi dovrà procedere alla cancellazione di tanti nomi (mediante un tratto di matita) quanti ne occorrono per contenere nel limite predetto il numero dei voti attribuiti.

Art. 17

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o le firme richiesti a norma delle vigenti leggi;

2) nelle quali l'elettore si sia fatto riconoscere od abbia scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo precedente;

3) che portino o contengano segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4) nelle quali l'elettore abbia espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

Art. 18

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età tra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 19

Le elezioni del Consiglio regionale sono indette dal Presidente del Consiglio della Valle, sentito il Consiglio stesso. Esse dovranno aver luogo ordinariamente nella primavera o nell'autunno dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio precedente.

Art. 20

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

Si procede alla rinnovazione dei medesimi per intero se vengono a mancare i due terzi; alla rinnovazione parziale in caso di mancanza di un terzo per dimissioni od altra causa e solo se tale secondo caso si verifica nei primi tre anni.

Art. 21

Il Tribunale di Aosta, con l'intervento di tre Magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale. Ad esso vanno pertanto presentate le liste di candidatura corredate dalla dichiarazione autenticata da un Notaio di accettazione da parte dei singoli candidati.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Le presentazioni di candidatura devono essere fatte all'Ufficio centrale elettorale entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente le elezioni. Ciascuna lista deve essere corredata da un contrassegno di lista, anche figurato.

Art. 22

Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto, si applicano le norme stabilite dalla Legge elettorale politica e dalla legge comunale e provinciale, sempreché non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1946.

Omissis

PROGETTI DI DECRETI ESECUTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 13 DEL D.L.Lt. 7 SETTEMBRE 1945 N. 545.

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