Objet du Conseil n. 45 du 2 mai 1946 - Verbale

OGGETTO N. 45/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DEL R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AOSTA

Su invito del Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione del R. Provveditorato agli Studi di Aosta.

Ultimata la lettura il Presidente precisa che, per accordi intervenuti con il Governo, il decreto emanando avrà vigore solo alla chiusura del corrente anno scolastico, per cui fino alla soppressione del R. Provveditorato tutte le scuole esistenti in Valle, medie ed elementari, continuano il loro funzionamento secondo le norme vigenti.

Il Presidente apre quindi la discussione sui vari articoli dello schema di decreto ed invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.

Dopo esame e breve discussione alla quale partecipano in particolare il Consigliere Avv. Caveri ed il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto viene approvato all'unanimità dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.

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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DEL R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AOSTA - (Approvato dal Consiglio) -

Omissis

Visto il R.D. 9 marzo 1936 n. 400, relativo alla istituzione dei RR. Provveditorati provinciali agli Studi;

Veduta la legge 6 luglio 1940 n. 900, sul riordinamento dei ruoli del personale dei RR. Provveditorati agli Studi;

Veduti gli articoli 12 (n. 4) - 13 e 18 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, relativo all'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. Provveditorato Provinciale agli Studi di Aosta è soppresso.

Art. 2

Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere a' sensi delle leggi vigenti, mediante apposito ufficio e proprio personale, ai servizi dalle leggi demandati ai RR. Provveditorati agli Studi.

Art. 3

Sono estese, in quanto applicabili, alla Valle d'Aosta le disposizioni concernenti la disciplina dei servizi e delle materie dalle leggi demandate ai RR. Provveditorati Provinciali agli Studi, salva l'applicazione delle disposizioni speciali di cui all'art. 18 del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545.

Art. 4

Su richiesta della "Valle d'Aosta" il personale insegnante (scuole elementari e medie) del ruolo statale può essere comandato a prestare servizio in Valle d'Aosta, conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico, le mansioni e l'anzianità di servizio già acquisiti.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 1946

Omissis

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