Objet du Conseil n. 46 du 2 mai 1946 - Verbale
OGGETTO N. 46/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLE ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AOSTA.
Su invito del Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto sulle attribuzioni dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta.
Ultimata la lettura il Presidente apre la discussione sui vari articoli ed invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo esame e discussione alla quale partecipano il ff. Presidente Avv. Page, i Consiglieri: Avv. Caveri, Geom. Arbaney, Ing. Binel, Geom. Bionaz, Geom. Pareyson, Ing. Fresia, Geom. Cuaz ed il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto, con lievi varianti, viene approvato all'unanimità dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.
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DECRETO SULLE ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AOSTA - (approvato dal Consiglio) -
Omissis
Visto il T.U. 3 settembre 1906 n. 522 delle leggi sull'ordinamento del Corpo R. del Genio Civile;
Visto il R. Decreto 28 luglio 1932 n. 958 sulla competenza degli uffici del Genio Civile per le opere delle rispettive provincie;
Veduti gli articoli 12 (n. 5) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, relativo all'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
In conseguenza del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, l'Ufficio del Genio Civile di Aosta, oltre al controllo di carattere tecnico spettantegli a' sensi delle vigenti leggi sugli atti dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione della Valle d'Aosta per le sole opere finanziate o sussidiate dallo Stato conserverà piena competenza sui servizi relativi alle strade statali ed agli immobili demaniali della Valle d'Aosta.
Art. 2
Sono devoluti alla "Valle d'Aosta" i rimanenti servizi sino ad ora deferiti per legge all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, e in particolare i servizi concernenti le concessioni e le utilizzazioni delle acque pubbliche, le opere idrauliche e di bonifica, le strade non statali e altri lavori pubblici interessanti il territorio della Valle d'Aosta.
Art. 3
Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina delle materie di cui all'articolo precedente.
Art. 4
Su richiesta della "Valle d'Aosta" parte del personale dipendente dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta potrà essere comandato, in via provvisoria e temporanea, a prestare servizio presso l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico acquisto.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addì 1946
Omissis
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