Objet du Conseil n. 44 du 2 mai 1946 - Verbale

OGGETTO N. 44/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA DI AOSTA.

Su invito del Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica di Aosta.

Il Presidente apre la discussione sui vari articoli ed invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.

Dopo esame e breve discussione nella quale interferiscono l'Avv. Page, l'Avv. Caveri, il Geom. Arbaney, ed il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto viene approvato all'unanimità dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.

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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA DI AOSTA.

Omissis

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945 n. 173 sull'istituzione di Comitati Provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica;

Veduti gli articoli 12 (n. 2) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, relativo all'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Aosta è soppresso.

Art. 2

La vigilanza sulle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza esistenti nella Valle d'Aosta, nonché le attribuzioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945 n. 173, sono deferite al Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, che le esercita a' sensi delle leggi vigenti.

Art. 3

La tutela sulle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza esistenti nella Valle d'Aosta, nonché le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945 n. 173, sono deferite alla Giunta della Valle d'Aosta, che le esercita a' sensi delle leggi vigenti.

Art. 4

Al funzionamento dei servizi relativi alle attribuzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e dei rimanenti servizi eventualmente demandati dalle leggi ai Comitati Provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica, provvede l'Amministrazione della "Valle d'Aosta" avvalendosi degli uffici e del personale proprio.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 1946

Omissis

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