Objet du Conseil n. 43 du 2 mai 1946 - Verbale
OGGETTO N. 43/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE UFFICIO PROVINCIALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA (U.P.S.E.A.) DI AOSTA.
Su invito del Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione dell'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) di Aosta.
Il Presidente apre la discussione su vari articoli ed invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo disamina e discussione l'approvazione del suddetto schema di decreto che si riporta in calce al presente verbale, viene rinviata ad altra riunione per alcune varianti.
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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA (U.P.S.E.A.) DI AOSTA - (Rinviato per varianti alla successiva adunanza del Consiglio)
Omissis
Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 367 relativo all'istituzione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) e degli Uffici Provinciali Statistici Economici dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.);
Veduti gli articoli 12 (n. 6) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 relativo all'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) di Aosta è soppresso.
Art. 2
Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere a' sensi delle leggi vigenti, mediante apposito ufficio e proprio personale (Div. Agricoltura e Foreste) ai servizi dalle leggi demandati agli Uffici Provinciali Statistici Economici dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.).
Art. 3
Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina dei servizi e delle materie dalle leggi demandati agli Uffici Provinciali Statistici Economici dell'Agricoltura.
Art. 4
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso l'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura di Aosta, della cui opera l'Ufficio Provinciale Statistico Economico per l'Agricoltura di Torino, - per la zona di Ivrea e del Canavese -, e l'Amministrazione della "Valle d'Aosta" ritengano necessario avvalersi, può essere mantenuto in servizio in via provvisoria e col trattamento economico fruito presso l'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura. Il riparto del personale di cui si tratta sarà effettuato in relazione alle esigenze dei servizi degli Uffici interessati.
Al personale di cui ai commi precedenti eventualmente dispensato dal servizio è esteso il trattamento economico stabilito dal R. Decreto Legge 13 novembre 1924 n. 1825, e successive modificazioni.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addì 1946
Omissis
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