Objet du Conseil n. 42 du 2 mai 1946 - Verbale

OGGETTO N. 42/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN TRIBUNALE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PER LA "VALLE D'AOSTA".

Su invito del Presidente il Segretario dà lettura della proposta di schema di decreto relativo all'istituzione di un Tribunale del contenzioso amministrativo e contabile per la Valle d'Aosta. Ultimata la lettura dello schema di decreto il Presidente, premesso che l'istituendo Tribunale del contenzioso amministrativo e contabile sostituirà, in Valle d'Aosta, la Giunta Provinciale Amministrativa ed il Consiglio di Prefettura apre la discussione sui vari articoli dello schema di decreto ed invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.

Prende la parola il Consigliere Avv. Caveri, il quale dichiara che lo schema di decreto in oggetto è migliore e preferibile ad altro schema di decreto precedentemente sottoposto ad esame, pel motivo che vi sono degli elementi laici, cioè elementi non appartenenti all'amministrazione dell'Ente. Altro vantaggio presenta il suddetto schema di decreto in confronto della stessa Giunta Provinciale Amministrativa. Nel precedente schema avevano la prevalenza gli elementi dell'amministrazione il che non è più nel presente progetto, in base al quale il Tribunale viene presieduto dal Presidente del Tribunale civile, ciò che è garanzia di obiettività e giustizia. Il presente progetto di decreto restaura il sistema misto; vi sono infatti vari sistemi: vi è possibilità di dare all'amministrazione stessa la facoltà di esercitare la giustizia amministrativa in quanto l'amministrazione stessa può essere chiamata a giudicare su atti amministrativi da essa compiuti. Vi è il sistema di dare all'autorità giudiziaria la facoltà di decidere in materia di contenzioso amministrativo, sistema che presenta svantaggi e inconvenienti in quanto non sempre i magistrati ordinari hanno la preparazione voluta nelle materie di diritto amministrativo. Vi è infine il sistema di creare un tribunale amministrativo, ma si è pure a questo sistema rivolto il rimprovero di essere costituito da elementi che hanno visioni unilaterali; il progetto in esame prevede invece un sistema misto, che contempla tutti i vantaggi ed elimina gli svantaggi che sono specifici particolari della giustizia amministrativa.

Ritiene pertanto si possa passare all'approvazione del suddetto schema di decreto, tanto più che è urgente che sia creato in Valle d'Aosta un organo competente a decidere su questa materia.

Interloquiscono pure i Consiglieri Geom. Bionaz, Geom. Cuaz, Ing. Fresia, l'Avv. Page e Geom. Arbaney.

Su invito del Presidente lo schema di decreto relativo all'istituzione di un Tribunale del contenzioso amministrativo e contabile per la Valle d'Aosta viene approvato integralmente ed all'unanimità dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.

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DECRETO SULL'"ISTITUZIONE DI UN TRIBUNALE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA VALLE DI AOSTA" (Approvato dal Consiglio)

Omissis

Vista la Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n. 383;

Veduto l'art. 10 (secondo comma) del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7/9/1945 n. 545;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

È istituito con sede in Aosta un Tribunale del contenzioso Amministrativo e Contabile per la Valle di Aosta competente a giudicare:

1° - sui ricorsi concernenti la legittimità dei provvedimenti definitivi dell'Ente "Valle di Aosta" e degli Enti Locali della Valle stessa quando abbiano per oggetto un interesse di persona fisica o giuridica;

2° - sulle controversie devolute dalle disposizioni vigenti alla cognizione della Giunta Provinciale Amministrativa;

3° - sulle controversie devolute dalle disposizioni vigenti al Consiglio di Prefettura.

Art. 2

I giudizi avanti il Tribunale del contenzioso Amministrativo e Contabile per la Valle di Aosta sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti la Giunta Provinciale Amministrativa o al Consiglio di Prefettura, a seconda che si tratti delle materie indicate ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 o del numero 3 dell'articolo stesso.

Art. 3

Contro le decisioni del Tribunale del contenzioso Amministrativo e Contabile per la Valle di Aosta è dato ricorso al Consiglio di Stato per le controversie previste ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 precedente ed alla Corte dei Conti per le controversie previste al numero 3.

I termini e le forme dei procedimenti per i giudizi di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia rispettivamente di appello contro le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa e del Consiglio di Prefettura.

Art. 4

Il Tribunale del contenzioso di cui agli articoli precedenti è composto:

a) dal Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta o da un magistrato del Tribunale stesso, suo delegato, che lo presiede;

b) dall'Intendente di Finanza di Aosta o da un funzionario dell'Intendenza di Finanza di Aosta, suo delegato;

c) dal Vice Prefetto o da un consigliere di prefettura della Prefettura di Torino;

d) da due membri effettivi, e due membri supplenti, designati annualmente dal Consiglio della Valle fra persone competenti in materia amministrativa e contabile che non siano impiegati o amministratori di Enti Pubblici locali.

Art. 5

Alle sedute del Tribunale contenzioso in sede di giurisdizione contabile interviene, con voto consultivo, il Ragioniere Capo della Città di Aosta, o in caso di incompatibilità, il Rag. Capo della Città di Ivrea.

Art. 6

La Valle di Aosta provvede mediante apposito personale al funzionamento dei servizi di segreteria e contabili del Tribunale del contenzioso di cui agli articoli precedenti.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma lì 1946

Omissis

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