Objet du Conseil n. 304 du 8 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 304/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROROGA, PER L'ANNO 1978, DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, N. 26, RECANTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, per l'anno 1978, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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La legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, concernente "Interventi per favorire il credito in agricoltura", prevedeva, per l'anno 1977, la concessione di finanziamenti nel settore del credito agrario a favore di agricoltori, di Cooperative agricole e di altre Associazioni di agricoltori.
In modo particolare, gli interventi successivi sono stati i seguenti:
- Prestiti per la conduzione di aziende agrarie da parte di agricoltori singoli nonché prestiti per la raccolta, manipolazione, lavorazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli da parte di Cooperative agricole e per le anticipazioni ai soci dei prodotti conferiti;
- Prestiti di esercizio per acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole;
- Mutui per opere di miglioramento fondiario.
In considerazione dei risultati positivi nell'applicazione per l'anno 1977, si ritiene opportuno riproporre il rinnovo anche per l'anno 1977 della legge regionale 9 maggio 77, n. 26.
Lo scopo che si prefigge il disegno di legge proposto all'approvazione del Consiglio è quello di continuare a permettere agli agricoltori, singoli o associati, ed in particolare alle cooperative agricole, di disporre di quei capitali, a tasso di interesse agevolato, necessari allo svolgimento razionale ed economico dell'attività agricola.
La concessione di mutui di miglioramento potrà incidere profondamente sulle strutture agricole, in quanto favorirà soprattutto la realizzazione di razionali fabbricati rurali, annessi rustici ed impianti zootecnici.
La concessione di prestiti agevolati permetterà alle imprese agricole l'introduzione di mezzi tecnici efficienti ed indispensabili all'esercizio ed alla conduzione di aziende agrarie moderne, le quali trarranno, da queste operazioni di credito, soprattutto quando si tratta di associazioni o cooperative, notevoli benefici economici sull'intera gestione.
Le norme e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui previsti dal disegno di legge regionale ricalcano le disposizioni stabilite dallo Stato in materia di credito agrario.
(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia l'astensione del Gruppo D.P. sul disegno di legge in oggetto in quanto ritiene che il problema del credito agevolato in agricoltura debba essere inquadrato in una visione generale dell'utilizzazione dei fondi di rotazione previsti dalla legge 8.10.1973, n. 33.
Il Consigliere MONAMI annuncia voto favorevole del Gruppo P.C.I. con la raccomandazione per il futuro di predisporre un nuovo disegno di legge che disciplini la materia.
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in oggetto.
Articoli 1, 2 e 3
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventisette;
- Consiglieri votanti: ventidue;
- Voti favorevoli: venti;
- Voti contrari: due;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, per l'anno 1978, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura".
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Disegno di legge regionale n. 396
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................. n. ............ : PROROGA, PER L'ANNO 1978, DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, N. 26, RECANTE PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1978 con le stesse norme e modalità.
Art. 2
Per gli interventi di cui all'art. 2 - lettera a) della legge 9.5.1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000= per l'anno in corso 1978.
Per gli interventi di cui all'art. 2 - lettera b) della legge 9.5.1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000= in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1982.
Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 9.5.1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 70.000.000= in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1999.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978 graverà sui seguenti capitoli della Parte Spesa del bilancio stesso:
Cap. 4076 |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 - lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 1° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e .................................. n. .........). |
Cap. 4077 |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 2° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e .................................. n. .........). |
Cap. 4078 |
Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previsto dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (Ai sensi art. 8, 3° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e .................................. n. .........). |
Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000= derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della Spesa dello stesso esercizio finanziario 1978.
All'onere previsto ai sensi del 2° e 3° comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1999 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della Spesa.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento: |
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Cap. 4076 |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 - lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 1° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e .................................. n. .........). |
L. 80.000.000= |
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Cap. 4077 |
Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. (Ai sensi art. 8, 2° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e .................................. n. .........). |
L. 50.000.000= |
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Cap. 4078 |
Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previsto dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (Ai sensi art. 8, 3° comma delle leggi regionali 9.5.1977, n. 26 e .................................. n. .........). |
L. 70.000.000= |
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TOTALE |
L. 200.000.000= |
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Variazione in diminuzione: |
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Cap 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
L. 200.000.000= |
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giulio Dolchi)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
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