Objet du Conseil n. 305 du 8 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 305/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 3, RECANTE PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE ED INCORAGGIARE LA SILVICOLTURA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, recante provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
---
La stesura di un nuovo testo degli articoli 1 e 6 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, di cui si propone al Consiglio regionale l'esame e l'approvazione, muove dal proposito di rendere più efficace tale legge, che a tutt'oggi ha avuto scarsissima applicazione a causa di svariati motivi, diversi dei quali insiti nella legge stessa, bisognosa di correzione in alcune sue parti, in attesa che sia promulgata una nuova legge, adeguata ai tempi, in materia di incoraggiamento alla selvicoltura.
I punti deboli della legge in argomento, che la rendono praticamente inutilizzabile e cui occorre porre rimedio mediante la correzione dei due articoli citati, sono i seguenti:
- percentuale contributiva troppo bassa, pari a quella fissata nel lontano 1923 ed inferiore a quella prevista dal Piano verde, e tale da non incentivare l'iniziativa privata nel settore della selvicoltura, contraddistinto da un vincolo severo gravante sul diritto d'uso e da un ciclo produttivo molto lungo che rinvia il guadagno ad un periodo posto molto al di là della durata media della vita umana attiva: la collettività deve quindi farsi carico di elargire più consistenti aiuti economici ai selvicoltori, se vuole potenziare, anche a proprio vantaggio, le funzioni produttiva e protettiva del bosco;
- non viene data una sufficiente importanza ai lavori di ricostituzione dei boschi degradati, suscettibili di dare risultati abbastanza ravvicinati nel miglioramento sanitario e tecnologico, con vantaggio sensibile per le richiamate funzioni produttiva e protettiva;
- nessun cenno vien fatto dell'arboricoltura da legno fuori bosco, atta a fornire una consistente e varia produzione legnosa con un ciclo produttivo relativamente breve, nonché a ricostituire l'aspetto paesaggistico della Valle d'Aosta gravemente leso da abbattimenti non seguiti da piantamenti sostitutivi;
- il pagamento totale dei contributi viene effettuato ad una scadenza troppo prolungata, tale da scoraggiare l'investimento di capitali privati nella selvicoltura.
Il testo modificato dei due articoli in questione intende appunto ovviare agl'inconvenienti lamentati, elevando fino al 90% la percentuale contributiva, dando una maggiore importanza ai lavori di ricostruzione forestale, prendendo in considerazione le opere connesse (soprattutto piccola viabilità e recinzioni), ammettendo a contributo l'arboricoltura da legno nei terreni agrari, ed anticipando i termini di pagamento pur mantenendo le necessarie garanzie di riuscita degli impianti.
Si fa notare che la diversa incidenza degli aiuti per quanto riguarda gl'interventi diretti a favore del bosco e quelli volti invece all'arboricoltura da legno è in funzione delle diverse redditività, durata nel ciclo produttivo e situazione nei riguardi del vincolo idraulico-forestale di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Si attira infine l'attenzione dei Signori Consiglieri su un'innovazione introdotta col nuovo testo dell'art. 1, nell'intento di incentivare la forestazione: la percentuale contributiva è di diversa entità a seconda che le domande siano rivolte da privati singolarmente od in forma associata. Si tende cioè ad incoraggiare l'associazionismo anche nelle sue forme più elementari, puntando nello stesso tempo ad un più sensibile ampliamento dell'area forestale.
La copertura finanziaria della legge non presenta difficoltà, almeno nella fase iniziale, potendocisi valere all'uopo di un residuo passivo, rimasto a tutt'oggi inutilizzato, ereditato dagli stanziamenti effettuati a suo tempo dallo Stato a' sensi delle leggi 2 giugno 1961, n. 454 (Piano Verde) e 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2°), nonché dal capitolo 4015 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità.
È quindi sperabile che il nuovo testo di legge, se approvato, valga a far sì che anche il privato proprietario di boschi contribuisca all'espansione forestale, cessando di lasciare tale compito esclusivamente all'Amministrazione regionale.
---
Disegno di legge regionale n. 397
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. ........ : "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 3, RECANTE PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE ED INCORAGGIARE LA SILVICOLTURA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:
"In analogia a quanto stabilito con R.D.L. 30 dicembre 1923, nr. 3267 e con R.D.L. 16 maggio 1926, nr. 1126, agli Enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale regionale compiono lavori di rimboschimento di terreni nudi, erbati e cespugliati aventi vocazione forestale nonché lavori iniziali di cure colturali per la ricostituzione di boschi degradati, e relative opere connesse, la Regione può concedere contributi sulle spese ammesse, dedotti i contributi eventuali concessi dallo Stato, nelle seguenti misure percentuali:
- 75% per le domande presentate da singole persone fisiche;
- 90% per le domande presentate da Enti locali e consorterie, nonché da consorzi, cooperative e società semplici regolarmente costituiti allo scopo di promuovere la selvicoltura su terreni di proprietà dei membri;
ovvero per le domande sottoscritte cumulativamente da almeno cinque persone fisiche proprietarie di terreni a vocazione forestale, anche non contigui, senza alcun riguardo per l'entità della superficie totale;
ovvero da sole due persone fisiche proprietarie di terreni a vocazione forestale, anche non contigui, purché l'estensione di questi raggiunga una superficie minima di ettari due.
Per le superfici aventi un'estensione inferiore a 2.500 metri quadrati non viene concesso alcun contributo, e si provvede invece alla gratuita concessione di un numero di trapianti, atti al rimboschimento, valutato dal Servizio Forestale, ed alla gratuita assistenza tecnica.
Il contributo nella misura del 90% della spesa ammessa è tuttavia subordinato in ogni caso all'inclusione dei terreni oggetto dei lavori entro i confini amministrativi di un solo Comune, salvo che si tratti di terreni racchiusi entro i limiti fisici di un solo sottobacino idrico tributario della Dora Baltea.
Per l'impianto di pioppi e di altre specie atte all'arboricoltura da rendimento in terreni agricoli il contributo regionale è pari al 50% delle spese di primo impianto ammesse, per qualunque richiedente. Tale contributo è comprensivo tanto delle spese di lavorazione del suolo quanto del costo delle piante, ed è limitato a piantamenti di almeno 50 alberi. Per piantamenti di entità numerica inferiore il contributo si limita alla distribuzione del materiale d'impianto a prezzo di costo.
Il costo d'impianto è a totale carico della Regione qualora si tratti di rinsaldamento ed abbellimento di strade, e di abbellimento di edifici destinati all'uso pubblico o di proprietà di Enti pubblici.
Il piantamento di alberi a fini ornamentali di edifici di proprietà privata non costituisce rimboschimento né arboricoltura ed è a totale carico del richiedente, al quale le piante vengono cedute a prezzo di mercato".
Art. 2
L'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:
"Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso per intero, previo collaudo, ove siano trascorsi:
- tre anni dall'impianto per i rimboschimenti;
- due anni dall'impianto per l'arboricoltura da legno nei terreni agricoli;
- immediatamente dopo l'avvenuta ricostituzione di boschi degradati limitata a semplici operazioni colturali, nonché dopo l'avvenuta esecuzione delle opere connesse.
È consentita la concessione di acconti proporzionati all'importo dei lavori di impianto eseguiti e debitamente accertati. La misura degli acconti non può superare l'80% della quota di contributo corrispondente a detti lavori.
Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
---
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge in oggetto.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia il voto favorevole del Gruppo D.P. con la raccomandazione che l'Amministrazione regionale, tramite i servizi forestali, non proceda alle opere di rimboschimento richieste dai singoli proprietari, favorendo per contro la formazione di Consorzi di più proprietari.
Esprime perplessità sul contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, ritenendo invece opportuno che la Regione incentivi, attraverso la concessione di piante ad un prezzo modico, il piantamento di alberi a fini ornamentali intorno a edifici di proprietà privata.
Il Consigliere MANGANONI concorda con la proposta testé avanzata dal Consigliere Lustrissy, di incentivare i singoli proprietari di edifici privati ad impiantare alberi a fini di ornamento.
Il Consigliere LUSTRISSY propone il seguente emendamento all'articolo 1:
- ultimo comma, dopo la parola "richiedente" sopprimere la frase "al quale le piante vengono cedute a prezzo di mercato" e aggiungere la seguente nuova frase "al quale le piante vengono cedute al prezzo stabilito da apposita deliberazione di Giunta".
Il Consigliere BANCOD, nel dare un giudizio positivo sul contenuto del disegno di legge portato all'approvazione del Consiglio, auspica un maggiore controllo al fine di evitare il verificarsi del fenomeno di deturpazione e distruzione dei nostri boschi conseguenti alla costruzione di elettrodotti e altre opere in genere. Lamenta la scarsezza di contributi per l'impiantamento di vitigni.
Il Consigliere PARISI denuncia una contraddizione nella stesura dell'articolo 1 ai commi 5 e 6, in ordine all'entità della superficie totale di terreno da sottoporre a rimboschimento per l'ammissione ai contributi previsti. Sottolinea l'opportunità che la Regione conceda, sull'esempio di altre Regioni, gratuitamente le piante per l'abbellimento e l'ornamento di edifici di proprietà privata.
L'Assessore MARCOZ in sede di replica ai Consiglieri intervenuti nel dibattito dichiara la disponibilità della Giunta ad accogliere l'emendamento proposto dal Consigliere Lustrissy, ritenendo opportuno demandare alla Giunta regionale, con apposita deliberazione, la fissazione del prezzo delle piante di cui faranno eventualmente richiesta singoli cittadini ai fini di ornamento delle loro abitazioni.
Fa osservare al Consigliere Parisi che nella stesura del disegno di legge non si è inteso fare discriminazioni fra cittadini, ma semplicemente promuovere ed invogliare la cooperazione fra cittadini e di conseguenza prevedere facilitazioni per quanti intendessero, riunendosi in cooperative, procedere all'opera di rimboschimento di determinati terreni.
Il Consigliere PARISI propone il seguente emendamento all'articolo 1:
- il secondo alinea del 1° comma è sostituito dal seguente:
"- 90% per le domande presentate da Enti locali e consorterie, nonché da consorzi, cooperative e società semplici regolarmente costituiti allo scopo di promuovere la selvicoltura su terreni di proprietà dei membri;
ovvero per le domande sottoscritte cumulativamente da due a cinque persone fisiche proprietarie di terreni a vocazione forestale, anche non contigui, senza alcun riguardo per l'entità della superficie totale;".
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Parisi è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Lustrissy è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'articolo 1, così emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Manganoni e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, recante provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura".
---
Disegno di legge regionale n. 397
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..................................... n. ...........: "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 3, RECANTE PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE ED INCORAGGIARE LA SILVICOLTURA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:
"In analogia a quanto stabilito con R.D.L. 30 dicembre 1923, nr. 3267 e con R.D.L. 16 maggio 1926, nr. 1126, agli Enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale regionale compiono lavori di rimboschimento di terreni nudi, erbati e cespugliati aventi vocazione forestale nonché lavori iniziali di cure colturali per la ricostituzione di boschi degradati, e relative opere connesse, la Regione può concedere contributi sulle spese ammesse, dedotti i contributi eventuali concessi dallo Stato, nelle seguenti misure percentuali:
- 75% per le domande presentate da singole persone fisiche;
- 90% per le domande presentate da Enti locali e consorterie, nonché da consorzi, cooperative e società semplici regolarmente costituiti allo scopo di promuovere la selvicoltura su terreni di proprietà dei membri;
ovvero per le domande sottoscritte cumulativamente da almeno due persone fisiche proprietarie di terreni a vocazione forestale, anche non contigui, senza alcun riguardo per l'entità della superficie totale.
Per le superfici aventi un'estensione inferiore a 2.500 metri quadrati non viene concesso alcun contributo, e si provvede invece alla gratuita concessione di un numero di trapianti, atti al rimboschimento, valutato dal Servizio Forestale, ed alla gratuita assistenza tecnica.
Il contributo nella misura del 90% della spesa ammessa è tuttavia subordinato in ogni caso all'inclusione dei terreni oggetto dei lavori entro i confini amministrativi di un solo Comune, salvo che si tratti di terreni racchiusi entro i limiti fisici di un solo sottobacino idrico tributario della Dora Baltea.
Per l'impianto di pioppi e di altre specie atte all'arboricoltura da rendimento in terreni agricoli il contributo regionale è pari al 50% delle spese di primo impianto ammesse, per qualunque richiedente. Tale contributo è comprensivo tanto delle spese di lavorazione del suolo quanto del costo delle piante, ed è limitato a piantamenti di almeno 50 alberi. Per piantamenti di entità numerica inferiore il contributo si limita alla distribuzione del materiale d'impianto a prezzo di costo.
Il costo d'impianto è a totale carico della Regione qualora si tratti di rinsaldamento ed abbellimento di strade, e di abbellimento di edifici destinati all'uso pubblico o di proprietà di Enti pubblici.
Il piantamento di alberi a fini ornamentali di edifici di proprietà privata non costituisce rimboschimento né arboricoltura ed è a totale carico del richiedente, al quale le piante vengono cedute al prezzo stabilito da apposita deliberazione di Giunta.
Art. 2
L'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:
"Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso per intero, previo collaudo, ove siano trascorsi:
- tre anni dall'impianto per i rimboschimenti;
- due anni dall'impianto per l'arboricoltura da legno nei terreni agricoli;
- immediatamente dopo l'avvenuta ricostituzione di boschi degradati limitata a semplici operazioni colturali, nonché dopo l'avvenuta esecuzione delle opere connesse.
È consentita la concessione di acconti proporzionati all'importo dei lavori di impianto eseguiti e debitamente accertati. La misura degli acconti non può superare l'80% della quota di contributo corrispondente a detti lavori.
Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
______