Objet du Conseil n. 301 du 8 mai 1978 - Verbale

OGGETTO N. 301/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1978, PRESSO ISTITUTI E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso Istituti e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Con la legge regionale 1° aprile 1977, n. 19, era stata autorizzata la proroga, per l'anno 1977, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, per l'ammontare di lire un miliardo e cinquecentomilioni, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Saint-Christophe, per la concessione alla predetta Cooperativa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa, per apertura di credito in conto corrente e per sconto cambiali dirette e per operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 372 del 29/3/1978, ha richiesto il rinnovo per l'anno 1978 della garanzia fideiussoria, con aumento della stessa.

I motivi che hanno giustificato, per il passato, la concessione della garanzia fideiussoria di cui si tratta sussistono tutt'ora e, per tali motivi, si ritiene giustificata la proposta di rinnovo della garanzia fideiussoria stessa per l'anno 1978 nell'importo di lire due miliardi e con le stesse modalità precedentemente accordate.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio, il sottoriportato disegno di legge regionale.

(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.

Il Consigliere LUSTRISSY chiede chiarimenti in ordine a presunti inconvenienti verificatisi in ordine alla commercializzazione del prodotto fontina.

L'Assessore MARCOZ fa presente che nel corso dell'anno è stato rilevato un calo nella vendita del prodotto probabilmente imputabile al suo alto costo sul mercato.

Fa ancora presente che si sono pure verificate delle anomalie nella produzione sulla quale stanno indagando tecnici dell'Assessorato.

Il Consigliere LUSTRISSY sottolinea l'opportunità di un esame approfondito degli inconvenienti riscontrati nella produzione, senza suscitare ingiustificate campagne allarmistiche che potrebbero nuocere al buon nome del nostro prodotto.

Il Consigliere CHANU ritiene che il calo registrato nelle vendite del prodotto fontina sia più che altro imputabile all'elevato costo di vendita.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).

Articoli 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso Istituti e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".

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Disegno di legge n. 394

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................... n. ........... : PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1978, PRESSO ISTITUTI E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire due miliardi.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva discussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio "fontina".

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, è, altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo 2610 dell'esercizio stesso della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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