Objet du Conseil n. 300 du 8 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 300/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROROGA, CON MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1978, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modificazioni, per l'anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Con il disegno di legge in oggetto, vengono prorogate anche per l'anno 1978 le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale n. 24 del 30.11.1965 e successive modificazioni.
Considerato il continuo e rilevante slittamento della moneta, si è ritenuto apportare alcune modifiche inerenti l'importo dei mutui ammessi a contributo nonché il reddito complessivo dei richiedenti e precisamente:
1) con l'articolo 2 si è elevato da 12 a 14 milioni l'importo dei mutui ammessi a contributo;
2) con l'articolo 3 si è elevato il limite di reddito da 6 a 8 milioni per i lavoratori dipendenti e da 3,5 a 6 milioni per i lavoratori autonomi.
Conseguentemente, con l'articolo 4 si sono modificati gli scaglioni di reddito agli effetti della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria per la concessione dei contributi.
L'articolo 6 della legge ha ripartito, secondo nuove aliquote, i fondi regionali sulla base di una effettiva necessità della domanda.
L'eventuale onere per la concessione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, è stato valutato in sole L. 1.000.000, per il fatto che sinora gli Istituti di credito mutuanti non si sono mai trovati nella necessità di chiedere alla Regione la garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10.4.1967, n. 11.
L'allegato disegno di legge prevede in Lire 2.000.000.000 l'importo dei mutui che la Regione può autorizzare presso Istituti di credito con il contributo regionale del 4% annuo sull'ammontare dei mutui concessi.
Alla copertura della spesa di annue Lire 80.000.000 rappresentata dal 4% di L. 2.000.000.000 (pari a Lire 1.600.000.000 in venti anni) si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) di cui al cap. 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria, preventivati in annue L. 1.000.000, è assicurata da una corrispondente riduzione del capitolo 1925 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Per le ragioni di cui sopra la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.
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Disegno di legge n. 393
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. ........ : PROROGA, CON MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1978, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
È prorogata per l'anno 1978 l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.
Art. 2
Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, già modificato con l'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e dall'art. 2 della successiva legge regionale 12 agosto 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
"L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio il seguente importo massimo:
L. 14.000.000 |
per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento di alloggi o la sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti". |
Art. 3
Il capoverso lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall'art. 1 punto 4 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, dall'art. 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, dall'art. 3 della legge 12.8.1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
"C) il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 8.000.000, da comprovarsi con il modello 101 rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;
l'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo di L. 6.000.000, da dimostrarsi con dichiarazione da parte dell'Ufficio Imposte o con mod. 740, con riferimento all'ultimo reddito definito antecedente la presentazione della domanda, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico".
Art. 4
Il capoverso lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, con l'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con l'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 e con l'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 63 è sostituito dal seguente:
"Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:
a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):
- fino a L. 5.000.000 annui: punti 10
- per i redditi compresi fra L. 5.000.001 e L. 8.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di lire 300.000 annue eccedenti i 5.000.000, con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 7.700.000.
b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):
- fino a L. 3.000.000 annui: punti 10
- per i redditi compresi tra L. 3.000.001 e L. 6.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 300.000 annue eccedenti L. 3.000.000 con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 5.700.000."
Art. 5
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1978 ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire due miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive Lire unmiliardoseicentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno 1997.
L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della Parte Spesa dello stesso bilancio (punto n. 3 dell'allegato F al bilancio medesimo).
All'onere di L. 80.000.000 per gli anni dal 1979 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.
Art. 6
Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11.8.1976, n. 40 è così modificato:
- per il 30% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi;
- per il 35% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;
- per il 35% in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.
Art. 7
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 per le operazioni di mutuo previste all'art. 5 della presente legge, sono valutati in annue lire 1.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 1925 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispettivi bilanci.
Art. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione: |
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Cap. 1925 |
Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa |
L. 1.000.000 |
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Cap. 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) |
L. 80.000.000 |
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TOTALE |
L. 81.000.000 |
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Variazione in aumento: |
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Cap. 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) |
L. 1.000.000 |
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Cap. 2655 |
Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 ..........) |
L. 80.000.000 |
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TOTALE |
L. 81.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
Legge regionale ........................... 197.... , n. ...
Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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L'Assessore alle Finanze RAMERA, nell'illustrare i punti salienti del disegno di legge in oggetto, avanza l'opportunità di modificare i criteri seguiti per la ripartizione dei contributi di cui all'articolo 6 prevedendo l'estensione delle provvidenze anche per l'acquisto di alloggi di non recente costruzione, in considerazione del fatto che il settore edilizio ha registrato in questi ultimi anni un forte ristagno e che, di conseguenza, vi sono numerose famiglie che potrebbero essere agevolate, attraverso l'intervento regionale, nell'acquisto di alloggi costruiti anni addietro e pertanto non più nuovi, che attualmente affittano da Imprese Edili e Società Immobiliari.
Il Consigliere LUTRISSY, nell'annunziare voto favorevole del Gruppo Democratici Popolari al disegno di legge in oggetto, esprime dubbi e perplessità sulla proposta avanzata dall'Assessore alle Finanze di estendere le agevolazioni previste ai fabbricati di non recente costruzione; a suo giudizio, potrebbe snaturare le finalità della legge approvata per incentivare, in vista delle domande possibili, la costruzione di nuovi alloggi e di conseguenza la ripresa di un settore in crisi come quello edilizio.
Ritiene opportuno per contro elevare l'importo minimo dei singoli mutui ammessi a contributo per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento di alloggi o la sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti dai previsti 14 milioni a 16 milioni, in considerazione della lievitazione dei prezzi del mercato e dei nuovi oneri gravanti sugli alloggi in seguito all'applicazione da parte dei Comuni della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Il Consigliere TONINO sottolinea l'opportunità di incrementare le agevolazioni previste per l'ammodernamento e il recupero di vecchi fabbricati.
Il Consigliere BORBEY annuncia voto favorevole del Gruppo Democrazia Cristiana al disegno di legge che consentirà, in seguito all'elevazione del tetto del reddito massimo per i lavoratori autonomi da 3 a 6 milioni, a molti agricoltori, artigiani e commercianti di accedere ai benefici della legge.
Pur condividendo la richiesta avanzata dal Consigliere Lustrissy di elevare da 14 a 16 milioni l'importo massimo dei singoli mutui, ritiene difficilmente accoglibile al momento attuale una modifica in tal senso, che comporterebbe maggiori oneri finanziari a carico della Regione.
Ritiene invece opportuno rivedere i criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione e una conseguente modifica della deliberazione consiliare n. 203 in data 19 maggio 1977.
Il Consigliere POLLICINI, partendo dalla constatazione del sempre più crescente fabbisogno di alloggi nella città di Aosta cui non fa riscontro una attività edilizia sufficiente a soddisfare detti bisogni, suggerisce di incentivare la creazione di cooperative edilizie che potrebbero, eventualmente facendo ricorso ad interventi regionali, costruire alloggi che potranno essere riscattati dai soci.
Il Consigliere BANCOD sollecita maggiori facilitazioni creditizie per gli interventi di recupero sui vecchi fabbricati.
Il Consigliere PARISI annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge nel testo predisposto dalla Giunta regionale.
Il Consigliere PEDRINI annuncia il suo voto favorevole.
L'Assessore RAMERA, nel replicare ai Consiglieri, manifesta la disponibilità della Giunta all'accoglimento della proposta avanzata dal Consigliere Lustrissy di elevare a Lire 16 milioni l'importo massimo dei mutui per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento di alloggi.
Ribadisce l'opportunità, già espressa nella relazione introduttiva, di estendere le provvidenze per l'acquisto anche di alloggi di non recente costruzione.
Il Consigliere LUSTRISSY, pur ribadendo le sue perplessità in ordine alla proposta di modificazione dell'articolo 6 avanzata dall'Assessore alle Finanze durante la relazione introduttiva e in sede di replica ai Consiglieri intervenuti nel dibattito, dichiara la disponibilità del Gruppo Democratici Popolari ad accogliere la sopracitata proposta in considerazione della particolare situazione di stasi nell'attività edilizia che caratterizza negativamente la Città di Aosta e del fatto che, in futuro, dovranno con ogni probabilità essere rivisti i criteri ispiratori della presente legge al fine di una maggiore incentivazione all'attività edilizia stessa.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone di sospendere momentaneamente la seduta al fine di consentire un approfondito esame degli emendamenti da apportare al testo del disegno di legge.
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore dieci e minuti cinquantatré e riprende alle ore undici e minuti nove.
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L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra brevemente gli emendamenti concordati.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento concordato tra i vari Gruppi consiliari nel corso della sospensione della seduta:
- Al 3° comma sostituire Lire "14.000.000" con Lire "16.000.000".
Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Si dà atto che l'articolo 2, così emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato da parte della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica il seguente emendamento sostitutivo:
- L'art. 3 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
Art. 3
Il capoverso lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall'art. 1 punto 4 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, dall'art. 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, dall'art. 3 della legge 12.8.1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
"C) Il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 8.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;
il lavoratore dipendente che intenda beneficiare del contributo regionale deve comprovare, con il modello "101" rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, di non superare, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito imponibile netto complessivo annuo di otto milioni di lire.
L'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo non inferiore a L. 6.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;
l'artigiano, il coltivatore o l'ambulante che intenda beneficiare del contributo regionale deve dimostrare, con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Imposte Dirette o con il modello "740", relativi all'ultimo reddito definito prima della presentazione della domanda, di non raggiungere, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito lordo complessivo annuo di sei milioni di lire".
Si dà atto che l'articolo 3, nel nuovo testo, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articoli 4 e 5
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti concordati nel corso della sospensione della seduta tra le varie forze politiche:
- sostituire la frase "per il 30% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi" con la seguente: "per il 25% in contributi per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969";
- sostituire all'ultimo rigo "per il 35%" con "per il 40%".
Il Consigliere PARISI annuncia il suo voto contrario agli emendamenti in questione che, a suo giudizio, snaturano il contenuto della legge ponendo un'ulteriore remora alla costruzione di nuovi alloggi.
Il Consigliere BORBEY sostiene che con l'estensione delle provvidenze previste dal disegno di legge anche per gli alloggi di recente costruzione sarà consentito a molte famiglie l'accesso alla proprietà dell'alloggio in cui abitano attualmente.
Si dà atto che gli emendamenti e l'articolo 6, così emendato, sono approvati con voti favorevoli ventiquattro e contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articoli 7, 8, 9 e 10
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i dieci articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modificazioni, per l'anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".
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Disegno di legge n. 393
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................................... n. ........ : PROROGA, CON MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1978, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
È prorogata per l'anno 1978 l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.
Art. 2
Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, già modificato con l'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e dall'art. 2 della successiva legge regionale 12 agosto 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
"L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio il seguente importo massimo:
L. 16.000.000 |
per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento di alloggi o la sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti". |
Art. 3
Il capoverso lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall'art. 1 punto 4 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, dall'art. 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, dall'art. 3 della legge 12.8.1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
"C) Il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 8.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;
il lavoratore dipendente che intenda beneficiare del contributo regionale deve comprovare, con il modello "101" rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, di non superare, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito imponibile netto complessivo anno di otto milioni di lire.
L'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo non inferiore a L. 6.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;
l'artigiano, il coltivatore o l'ambulante che intenda beneficiare del contributo regionale deve dimostrare, con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Imposte Dirette o con il modello "740", relativi all'ultimo reddito definito prima della presentazione della domanda, di non raggiungere, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito lordo complessivo annuo di sei milioni di lire".
Art. 4
Il capoverso lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, con l'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con l'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 e con l'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 63 è sostituito dal seguente:
"Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:
a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):
- fino a L. 5.000.000 annui: punti 10
- per i redditi compresi fra L. 5.000.001 e L. 8.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di lire 300.000 annue eccedenti i 5.000.000, con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 7.700.000.
b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):
- fino a L. 3.000.000 annui: punti 10
- per i redditi compresi tra L. 3.000.001 e L. 6.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 300.000 annue eccedenti L. 3.000.000 con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 5.700.000.
Art. 5
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1978 ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire due miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive Lire unmiliardoseicentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno 1997.
L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della Parte Spesa dello stesso bilancio (punto n. 3 dell'allegato F al bilancio medesimo).
All'onere di L. 80.000.000 per gli anni dal 1979 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.
Art. 6
Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11.8.1976, n. 40 è così modificato:
- per il 25% in contributi per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969;
- per il 35% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;
- per il 40% in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.
Art. 7
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 per le operazioni di mutuo previste all'art. 5 della presente legge, sono valutati in annue lire 1.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 1925 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispettivi bilanci.
Art. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione: |
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Cap. 1925 |
Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa |
L. 1.000.000 |
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Cap. 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) |
L. 80.000.000 |
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TOTALE |
L. 81.000.000 |
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Variazione in aumento: |
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Cap. 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) |
L. 1.000.000 |
|
Cap. 2655 |
Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 ..........) |
L. 80.000.000 |
|
TOTALE |
L. 81.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
Legge regionale ............................ 197... , n. ...
Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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