Objet du Conseil n. 299 du 8 mai 1978 - Verbale

OGGETTO N. 299/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "REVISIONE, PER L'ANNO 1977, DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 2 - LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno 1977, delle aliquote di cui all'art. 2 - lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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La legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, relativa ai "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori":

1) prevede la concessione di contributi annui, dal 1° gennaio 1973, alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti (art. 1);

2) subordina l'erogazione dei contributi, alle singole imprese, alla condizione che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa (art. 2);

3) stabilisce un contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o di tessera a tariffa preferenziale (art. 2 lett. a));

4) fissa un contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:

- L. 40 per autobus/Km., per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 65 per autobus/Km., per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a metri 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur (art. 2 lett. b));

5) stabilisce che le aliquote (art. 2 comma b) di cui al precedente punto 4) siano soggette a revisione annuale, da farsi con legge (art. 6), per adeguarle alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all'art. 8.

Quanto sopra pone in essere un meccanismo tale da permettere ogni anno, nel caso di variazioni dei costi stessi, la revisione delle aliquote da applicare all'anno precedente.

Dall'esame dei costi presentati, in data 31.1.1978, dalle imprese relativamente alla gestione dell'anno 1977, risultano le seguenti variazioni incrementative dei costi per ciascuna impresa:

a) linee aventi capolinea a quota inferiore a mt. 800:

-

S.A.V.D.A.

L.

163

per autobus/Km

-

S.A.D.E.M.

L.

138

per autobus/Km

-

S.V.A.P.

L.

170

per autobus/Km

-

V.I.T.A.

L.

130

per autobus/Km

b) linee aventi capolinea a quota superiore a mt. 800:

-

S.A.V.D.A.

L.

188

per autobus/Km

-

S.A.D.E.M.

L.

163

per autobus/Km

-

S.V.A.P.

L.

195

per autobus/Km

-

V.I.T.A.

L.

155

per autobus/Km

-

S.A.P.

L.

341

per autobus/Km

-

BENVENUTO

L.

1683

per autobus/Km

L'aumento, di circa il 20% rispetto al precedente anno 1976, è conseguente all'andamento dei costi verificatisi nel nostro Paese in tutti i settori, industriali e non, e più segnatamente:

1) incremento della contingenza di 24 punti pesanti;

2) aumento dei prezzi dei carbolubrificanti (+ 10%; da tenere inoltre presente che il valore del Buono Valle è sceso da L. 55 a L. 28);

3) aumento sui premi dovuti per le polizze di assicurazione R.C. (15% circa);

4) aumento dei pedaggi delle autostrade e dei trafori alpini;

5) aumento dei prezzi dei materiali di ricambio e dei pneumatici (+ 25% circa);

6) incremento degli ammortamenti sul materiale rotabile in relazione alla lievitazione dei costi dei veicoli stessi;

7) aumento del traffico di viaggiatori con biglietti a tariffa preferenziale (abbonamento);

8) ricalcolo di istituti contrattuali a seguito del conglobamento dell'indennità di contingenza sulla base dell'anno 1977;

9) adeguamento del Fondo di anzianità pari, per l'anno in corso, al 33%;

10) aumento della percorrenza chilometrica effettuata nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta (+ Km. 140.242).

In relazione a quanto sopra ed in applicazione dell'art. 6 (secondo comma) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'unito disegno di legge.

(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore alle Finanze, RAMERA, illustra brevemente il disegno di legge in oggetto.

Il Consigliere CHANU nell'annunciare l'astensione dalla votazione dei Consiglieri del Gruppo Democratico Popolare sottolinea la necessità di affrontare, nella sua globalità, il problema dei trasporti al fine di consentire l'erogazione di un servizio che possa soddisfare le aspettative della popolazione.

Il Consigliere MONAMI annuncia voto contrario del Gruppo Comunista al disegno di legge in oggetto, auspicando un più incisivo intervento regionale per una regolamentazione razionale dei trasporti. Ritiene eccessivamente alto l'onere a carico della Regione per questo tipo di intervento.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI, pur concordando sulla necessità di una diversa politica dei trasporti, fa presente che l'onere è solo in parte a carico regionale, poiché vi è un finanziamento statale di Lire 500 milioni.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli sedici e contrari quattro (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Lanivi, Lustrissy e Maquignaz).

Articoli 2, 3, 4 e 5

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli quindici e contrari quattro (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Lanivi, Lustrissy e Maquignaz).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventitré;

- Consiglieri votanti: diciannove;

- Voti favorevoli: tredici;

- Voti contrari: sei;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Lanivi, Lustrissy e Maquignaz.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno 1977, delle aliquote di cui all'art. 2 - lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27".

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Disegno di legge regionale n. 392

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................... n. .........: "REVISIONE, PER L'ANNO 1977 DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 2 - LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27"

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1977 sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 170 per autobus/Km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 341 per autobus/Km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974 n. 27.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L.310.000.000, graverà sul Cap. 4835 della parte Spesa di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 12 dell'allegato E al bilancio stesso).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)

L. 310.000.000=

Variazioni in aumento:

Cap. 4835

Spese di concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27; 23 luglio 1975, n. 25, 5 novembre 1976, nn. 45 e 46 e ............................ n. ........)

L. 310.000.000=

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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