Objet du Conseil n. 288 du 4 mai 1978 - Verbale
OGGETTO N. 288/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E INABILI".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Promozione di servizi a favore delle persone anziane", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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La popolazione valdostana, riflettendo una tendenza demografica generale ed irreversibile, invecchia con conseguente progressivo aumento delle classi di età anziane.
Attualmente oltre il 17% degli abitanti della Regione è costituito da persone di età superiore ai 60 anni; ad esse vanno aggiunte quelle categorie di persone, quali gli handicappati, gli inabili, gli affetti da disordini mentali, i privi di famiglia, che, indipendentemente dall'età, manifestano bisogni sociali propri degli anziani.
Se da una parte si registra un tale dato obiettivo dell'evoluzione demografica, dall'altra le modificazioni dei costumi, dell'organizzazione della società, del ruolo della famiglia, attivano meccanismi che tendono a isolare sempre più l'anziano dal contesto sociale con evidenti riflessi negativi su una corretta vita di relazione.
Mentre nel recente passato gli anziani sono stati considerati una categoria di cittadini con problemi di mera assistenza e quindi da assistere con sussidi e ricoveri, oggi si riconosce ad essi il diritto ad una vita civile e serena.
L'accettazione di questo elementare principio implica un modo diverso di affrontare gli interventi assistenziali a favore degli anziani; a provvedimenti fondati su un criterio di beneficienza deve subentrare quello della messa a disposizione di servizi sociali che siano in grado di far fronte alle difficoltà di ordine sociale e fisiologico proprie dell'età avanzata e permettano all'individuo di continuare a vivere nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.
Ed è proprio nello spirito di incentivare soluzioni innovative e moderne ai bisogni sociali degli anziani che viene proposto l'allegato disegno di legge-quadro per anziani fondato sui seguenti criteri informatori generali:
- assegnazione da parte della Regione di contributi a comuni, consorzi di comuni e comunità montane per le spese di gestione e per quelle di creazione e di impianto di servizi aperti, residenziali e per l'integrazione sociale con strutturazione ed obiettivi chiaramente definiti;
- autonoma scelta dei servizi da istituire e loro gestione da parte degli enti locali;
- partecipazione degli utenti e delle forze sociali all'organizzazione, alla conduzione ed alla verifica della funzionalità dei servizi.
Tale impostazione del disegno di legge è aderente sia alle sollecitazioni rivolte alla Regione dagli enti locali e dalle forze sociali rappresentative della popolazione sia ai contenuti innovatori dell'assistenza sociale introdotti nella legislazione nazionale dalle norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Per l'applicazione del disegno di legge regionale proposto è previsto un primo finanziamento per il corrente esercizio finanziario di Lire 100.000.000 che vengono prelevati dal capitolo 2175 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E)").
Tale operazione è possibile in quanto il provvedimento legislativo, inserito al punto 18 dell'allegato E del bilancio regionale e concernente: "Interventi nel settore dell'assistenza psichiatrica" appare superato dalla recentissima presentazione al Parlamento di un progetto di legge governativo di riforma della materia, permettendo così l'utilizzazione di parte del fondo, per esso previsto, per il finanziamento del disegno di legge in esame.
Per gli anni 1979 e successivi occorrerà prevedere rifinanziamenti del disegno di legge regionale in esame utilizzando e incrementi di entrate regionali e fondi su capitoli di spesa di competenza dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, attualmente destinati direttamente o indirettamente per interventi assistenziali agli anziani.
La Giunta regionale propone, pertanto, l'adozione da parte del Consiglio regionale dell'allegato disegno di legge regionale.
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Disegno di legge regionale n. 413
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......................... n. ....... : "PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
La Regione Valle d'Aosta promuove qualificanti interventi in materia di assistenza socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone che, indipendentemente dall'età, versino in obiettive condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico.
Le attività promosse debbono essere finalizzate al mantenimento o al reinserimento dell'anziano nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.
I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.
Al cittadino deve essere assicurata la libertà di scelta nell'accesso ai servizi.
Art. 2
(Tipologia dei servizi)
Gli interventi della Regione sono finalizzati all'istituzione e alla gestione dei seguenti servizi:
a) servizi aperti;
b) servizi residenziali;
c) servizi per l'integrazione sociale.
Sono compresi nei servizi aperti: l'assistenza domiciliare socio-sanitaria; i soggiorni climatici marini, montani e termali; i centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero.
I servizi residenziali comprendono: i centri diurni e notturni di assistenza; le micro-comunità; il servizio-alloggi.
Le attività per l'integrazione sociale comprendono: gli interventi diretti ed indiretti per fare fronte ad esigenze primarie quali il sostentamento alimentare, l'affitto, il riscaldamento e i trasporti.
Sono ammesse inoltre altre forme di attività a livello sperimentale volte a conseguire le finalità generali della presente legge.
Art. 3
(Soggetti destinatari degli interventi regionali)
La Regione assegna a Comuni, consorzi di comuni, comunità montane, contributi finanziari per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui al precedente articolo.
I servizi dovranno essere funzionalmente inseriti nell'ambito della Unità locale dei servizi socio-sanitari e nella sua articolazione in distretti di base.
Gli utenti partecipano alla copertura delle spese dei servizi di cui intendono usufruire, in misura proporzionale alle loro possibilità.
TITOLO II - DEFINIZIONE DEI SERVIZI
Art. 4
(Assistenza domiciliare)
L'assistenza domiciliare è il complesso delle prestazioni assistenziali (aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e fornitura dei pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico, ecc.) e sanitarie (visite mediche, interventi infermieristici o di altri operatori di base), volte a mantenere l'anziano nel proprio contesto sociale.
Art. 5
(Soggiorni climatici marini, montani e termali)
I soggiorni climatici marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.
I soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.
Art. 6
(Centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero)
Il centro di incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per lo svolgimento di attività culturali e del tempo libero possibilmente con la presenza di animatori.
I centri di incontro possono avere carattere permanente, temporaneo o stagionale.
Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.
Art. 7
(Centri diurni e notturni di assistenza)
I centri diurni e notturni di assistenza, possibilmente integrati con i centri di cui all'articolo precedente, forniscono servizi di ristoro e di pernottamento e costituiscono anche punti d'appoggio dei servizi di assistenza domiciliare.
Art. 8
(Micro-comunità)
La micro-comunità è un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato a persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario infermieristico e domestico.
Art. 9
(Servizio-alloggi)
Il servizio-alloggi si attua assegnando ad anziani singoli o coniugati, con canone a favore, alloggi dei quali gli enti indicati nell'articolo 3 abbiano disponibilità a qualsiasi titolo.
I programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali debbono contenere norme per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.
Art. 10
(Interventi diretti della Regione)
La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative e in quelle che saranno assegnate dallo Stato, assume iniziative o adotta specifici provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.
TITOLO III
NORME PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 11
(Procedura)
Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, debbono presentare, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio o dei servizi che si intendono istituire, del numero e della qualifica del personale addetto, nonché dell'onere di spesa previsto.
Nella formulazione dei programmi gli enti locali, al fine di una corretta interpretazione dei bisogni prioritari della popolazione, debbono attivare forme di consultazione con la popolazione stessa e garantire la costante partecipazione delle forze sociali rappresentative degli interessi dei cittadini ed in particolare delle rappresentanze sindacali dei pensionati presenti nel territorio.
Art. 12
(Rendiconti)
Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti gestori di servizi debbono presentare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.
Art. 13
(Gestione)
L'Amministrazione dei servizi è espletata dagli enti locali promotori attraverso i propri organi istituzionali, secondo le rispettive competenze. L'organizzazione, la conduzione e la verifica della funzionalità operativa deve essere attuata con l'apporto di organismi partecipativi degli utenti e delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate.
TITOLO IV
MISURA DEI CONTRIBUTI E CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE
Art. 14
(Contributi per spese di gestione)
La misura dei contributi annui per spese correnti, al netto delle quote di partecipazione degli utenti e i criteri per la loro concessione sono fissati come segue, nel limite dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa:
a) sino ad un massimo del 90% pro-nucleo assistito dal servizio di assistenza domiciliare;
b) sino ad un massimo del 75% pro-capite per i soggiorni marini, montani e termali;
c) sino ad un massimo di Lire 1.000.000 per il centro d'incontro per le attività culturali e del tempo libero;
d) sino ad un massimo di Lire 3.000.000 per il centro diurno e notturno di assistenza;
e) sino ad un massimo dell'80% della spesa per il funzionamento della micro-comunità;
f) sino ad un massimo di Lire 150.000 per ogni nucleo fruente del servizio-alloggio.
Le misure e gli importi dei contributi come sopra determinati possono essere maggiorati in relazione alla disponibilità di fondi sull'apposito stanziamento del bilancio della Regione.
Art. 15
(Contributi in conto spese capitale)
I contributi in conto spese capitale si distinguono in contributi "una tantum" per l'avvio e il primo impianto di servizi e in contributi annui per l'acquisto e il rinnovo di attrezzature ed arredi.
Detti contributi sono stabiliti come segue:
- per il centro di incontro per le attività culturali e del tempo libero:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 2.000.000;
b) contributo massimo annuo di Lire 500.000;
- per il centro diurno e notturno di assistenza:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 4.000.000;
b) contributo massimo annuo di lire 1.000.000;
- per la micro-comunità:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 1.000.000 per ogni vano;
b) contributo massimo annuo di lire 200.000 per ogni vano.
TITOLO V
ADEMPIMENTI DELLA REGIONE
Art. 16
(Consulta permanente dei pensionati)
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove la costituzione di una consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.
Art. 17
(Piano annuale di riparto dei contributi)
Entro il trenta di novembre di ogni anno, previo parere della Commissione permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano di riparto dei contributi per l'anno successivo, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo per ogni singolo ente, sentita la consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.
Il piano regionale può stabilire, per la selezione delle domande, priorità d'intervento.
Art. 18
(Concessione dei contributi)
La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi agli enti interessati con propria deliberazione fissandone le modalità e le condizioni.
Art. 19
(Vigilanze)
Alla vigilanza sui lavori che interessino strutture edilizie provvede l'Assessorato ai Lavori Pubblici.
La vigilanza sulla funzionalità dei servizi è demandata all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 20
(Scioglimento degli enti comunali di assistenza)
Entro centoventi giorni dall'estensione alla Valle d'Aosta degli articoli 1 e 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la Regione determina con propria legge il trasferimento ai rispettivi Comuni delle attribuzioni, nonché dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza.
TITOLO VI - NORME FINANZIARIE
Art. 21
(Oneri finanziari)
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di Lire 100.000.000.
Gli oneri derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 40.000.000 sul nuovo capitolo 8085 e per lire 60.000.000 sul nuovo capitolo 8810 che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 18 dell'allegato E del bilancio medesimo).
Le somme stanziate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 22
(Finanziamenti)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- Variazioni in aumento:
Titolo I - Sezione III - Categoria V
Cap. 8085 |
di nuova istituzione |
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Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore di persone anziane |
£ |
40.000.000 |
Titolo II - Sezione III - Categoria III
Cap. 8810 |
di nuova istituzione |
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Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane |
£ |
60.000.000 |
- Variazione in diminuzione:
Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento |
£ |
100.000.000 |
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 18 dell'allegato E alla legge regionale 21.4.1978, n. 10, è ridotto da lire 150.000.000 a lire 50.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, JORRIOZ, illustra brevemente il provvedimento.
Il Consigliere BENZO sostiene la validità del provvedimento che, finalmente, prende in esame organicamente la materia.
Il Consigliere MAPPELLI propugna la necessità di fornire ai Comuni, alle Comunità Montane ed a coloro che dovranno gestire il disegno di legge, un regolamento indicativo onde eliminare la diversità di valutazione e di intervento.
Fa presente che, riferendosi la parte finanziaria prevalentemente al 1978, sarà necessario esaminarla anche per gli anni successivi.
Sostiene la necessità di rivedere i tipi di intervento attualmente svolti tramite l'E.C.A. ed i Comuni.
Conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo Democristiano al disegno di legge in questione.
Il Consigliere MONAMI afferma che il disegno di legge in questione è la migliore risposta ai detrattori dell'intesa programmatica, essendo frutto del lavoro svolto dalle forze dell'intesa stessa.
Sostiene che esso non è sufficiente a risolvere da solo il problema degli anziani, ma rappresenta un buon passo avanti in tal senso.
Presenta, a nome del Gruppo Comunista, degli emendamenti al fine di migliorare il disegno di legge.
Il Consigliere POLLICINI sostiene che, se si vuole risolvere il problema degli anziani nella sua globalità, occorre trovare una sistemazione più confortevole agli anziani stessi, costretti sovente a delle lunghe degenze, e che, attualmente, sono ospitati nei locali dell'Istituto Materno.
Prospetta, come possibile soluzione di questo problema, il ricovero degli anziani al Beauregard.
Un'altra carenza del disegno di legge in questione è, a suo avviso, da ricercarsi nella mancanza di decentramento.
Fa presente inoltre che la formulazione dell'articolo 9 non sia sufficientemente chiara e che non consente speranze adeguate a chi non è in grado di disporre di un alloggio proprio.
Conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo Democratico Popolare al disegno di legge n. 413, augurandosi che all'approvazione facciano seguito degli atti concreti tendenti a migliorarne la validità.
Il Consigliere TAMONE ritiene che il disegno di legge in questione sia valido.
Considera, d'altra parte, che i 100 milioni di finanziamento previsti per l'anno in corso non sono assolutamente sufficienti a risolvere problemi così complessi.
Annuncia il voto favorevole del Gruppo Unionista al provvedimento, sperando che, in futuro, esso possa essere migliorato.
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Annuncia che il Consigliere Tamone ha proposto di integrare come segue il titolo del disegno di legge: "Promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili".
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte del Consigliere Tamone, il seguente emendamento:
- al 2° comma la parola "anziano" con la parola "cittadino".
Il Consigliere BENZO esprime il timore che tale emendamento alteri il significato e la sostanza del disegno di legge perché con la sostituzione della parola "cittadino" alla parola "anziano" il provvedimento perde la sua caratterizzazione a favore degli anziani.
Non contesta invece l'integrazione proposta al titolo, anche se essa comporterà evidentemente dei nuovi problemi.
Il Consigliere TAMONE, su richiesta del Consigliere Lanivi, precisa che il fine del suo emendamento è quello di armonizzare il primo e il secondo comma dell'articolo 1, dato che il primo comma offre delle possibilità di intervento molto vaste.
Il Consigliere BENZO sottolinea che l'emendamento comporta una variante nella finalità del provvedimento che verrebbe configurato non più come promozione di servizi per gli anziani, ma come assistenza generica verso chiunque si trovi in particolari situazioni di bisogno.
Il Consigliere CHANU propone, al fine di armonizzare le esigenze espresse dal Consigliere Tamone con le preoccupazioni manifestate dal Consigliere Benzo, il seguente nuovo testo del 2° comma dell'articolo 1:
- "Le attività promosse debbono essere finalizzate al loro mantenimento o reinserimento nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza".
Si dà atto che il Consigliere TAMONE ritira il proprio emendamento ed accetta la formulazione proposta dal Consigliere Chanu.
Si dà altresì atto che l'emendamento concordato tra i Consiglieri Chanu e Tamone è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto inoltre che all'articolo 1 è stato presentato, da parte del Consigliere Monami, il seguente emendamento:
- sopprimere le parole "ed economico" alla fine del primo comma.
Il Consigliere MONAMI fa presente di aver presentato l'emendamento considerando che il disegno di legge in questione dovrebbe recare provvidenze a favore di tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni economiche.
Quindi, su richiesta del Consigliere Lanivi, precisa che, inserendo quale condizione preliminare il disagio economico, si restringerebbe alquanto la cerchia degli ammissibili ai benefici della legge in discussione.
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti favorevoli undici e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Si dà atto che l'articolo 1, con l'emendamento concordato tra i Consiglieri Chanu e Tamone, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 2 e 3
Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 è stato presentato, da parte del Consigliere Tamone, il seguente emendamento:
- sostituire alla parola "anziano" la parola "utente".
Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà altresì atto che all'articolo 4 è stato presentato, da parte del Consigliere Monami, il seguente emendamento:
- aggiungere, dopo le parole "sostegno psicologico" le parole "installazione del telefono, spese di riscaldamento, ecc.".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari quindici e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 4, con l'emendamento del Consigliere Tamone, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 5, 6 e 7
Si dà atto che gli articoli 5, 6 e 7 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 8
Si dà atto che all'articolo 8 sono stati presentati, da parte del Consigliere Monami, i seguenti emendamenti:
- 1) sopprimere la parola "anziane";
- 2) aggiungere il seguente nuovo comma: "il numero degli utenti non potrà superare le otto unità".
Il Consigliere MONAMI ritiene che la parola "anziane" debba essere soppressa perché il provvedimento in questione non è riferito esclusivamente alle persone anziane.
Ritiene altresì che si debba limitare ad otto il numero delle persone appartenenti ad una micro-comunità per dare maggiore organicità a questa struttura e perché, con più di otto persone, a suo avviso non è più possibile parlare di micro-comunità.
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI precisa che il Gruppo Socialista concorda con la necessità, sostenuta dal Consigliere Monami, di limitare ad otto il numero delle persone appartenenti ad una micro-comunità.
Il Consigliere LANIVI propone la seguente nuova formulazione del 2° emendamento presentato dal Consigliere Monami:
- "Il numero degli utenti non potrà superare, di norma, le otto unità",
eliminando in tal modo l'imperatività.
Il Consigliere TAMONE si dichiara nettamente contrario ad introdurre una limitazione al numero di persone che dovranno far parte delle micro-comunità.
Afferma che si deve avere una maggior fiducia negli amministratori dei Comuni e delle Comunità Montane.
Il Consigliere MONAMI replica al Consigliere Tamone sostenendo che una legge dovrebbe puntare, a suo avviso, a fornire indicazioni precise e dettagliate.
Ritiene che non sia sufficiente impostare il discorso del numero delle persone che potranno far parte delle micro-comunità sulla base di un rapporto fiduciario nei confronti degli amministratori comunali e delle Comunità Montane.
Si dà atto che il primo emendamento non è approvato con voti contrari sedici e voti favorevoli dodici (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà atto che il secondo emendamento non è approvato con voti contrari quattordici e voti favorevoli quattordici (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà atto che l'articolo 8, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 9
Si dà atto che l'articolo 9 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 10
Si dà atto che il Consigliere Monami ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10 e che l'emendamento non è approvato con voti contrari sedici e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).
Si dà atto che l'articolo 10, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 11
Si dà atto che all'articolo 11 sono stati presentati, da parte del Consigliere Tamone, i seguenti emendamenti:
- 1) sostituire le parole "entro il 30 settembre", con le parole "entro il 31 maggio";
- 2) inserire dopo la parola "addetto" le parole "ivi compreso l'eventuale apporto di personale volontario".
Si dà atto che gli emendamenti sono approvati con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 11 così emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articoli 12 e 13
Si dà atto che gli articoli 12 e 13 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 14
Si dà atto che all'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Consigliere Tamone:
- sopprimere l'inciso: "al netto delle quote di partecipazioni degli utenti";
- al punto a) diminuire la percentuale dal 90 all'80%;
b) da parte del Consigliere Monami:
- punto c): sostituire "di £ 1.000.000" con "dell'80%";
- punto d): sostituire "di £ 3.000.000" con "dell'80%";
- punto f) da sostituire con il seguente: "sino ad un massimo di lire 200.000 per ogni nucleo fruente dei servizi di integrazione sociale previsti dall'art. 2".
- Ultimo comma sostituirlo con il seguente:
"I Comuni, i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane, dovranno integrare le spese non coperte dal contributo regionale mediante le quote di partecipazione degli utenti, fondi propri, contributi di Enti pubblici o di privati".
Il Consigliere POLLICINI esprime perplessità per il fatto che le forze della maggioranza e dell'intesa programmatica non siano riuscite a concordare un testo soddisfacente e siano costrette a presentare numerosi emendamenti in Consiglio.
Il Consigliere TAMONE precisa che gli emendamenti da lui presentati sono stati concordati fra tutte le forze dell'intesa.
Il Consigliere MONAMI critica l'atteggiamento dei Democratici Popolari e il loro, a suo dire, strano modo di concepire la democrazia.
Sostiene che essi potrebbero senz'altro cercare di dare il loro apporto costruttivo anche all'interno delle posizioni già raggiunte dalle forze politiche dell'intesa.
Il Consigliere LANIVI ribatte sostenendo che "democrazia" vuol dire anche rispetto della minoranza.
Fa presente che i Democratici Popolari non contestano gli accordi raggiunti, ma criticano il fatto che essi sono stati poco chiari, dato che costringono le forze dell'intesa a presentare degli emendamenti in Consiglio, cosa che limita la possibilità dell'opposizione di esprimere il proprio voto con ponderazione.
Si dà atto che gli emendamenti presentati dal Consigliere Tamone sono approvati con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che gli emendamenti presentati dal Consigliere Monami non sono approvati con voti contrari sedici e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).
Si dà atto che l'articolo 14, con gli emendamenti del Consigliere Tamone, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 15
Si dà atto che all'articolo 15 è stato presentato, da parte del Consigliere Monami, il seguente emendamento:
- formulare il 2° comma come segue: "Detti contributi saranno stabiliti tenendo conto del tipo di servizi che si intendono realizzare".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari sedici e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).
Si dà atto che l'articolo 15, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 16
Si dà atto che all'articolo 16 è stato presentato, da parte del Consigliere Monami, il seguente emendamento:
- aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: "dei Comuni, loro consorzi, Comunità Montane che hanno presentato domanda e delle Organizzazioni Sociali interessate".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari sedici e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).
Si dà atto che l'articolo 16, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 17
Si dà atto che all'articolo 17 è stato presentato, da parte del Consigliere Tamone, il seguente emendamento:
- sostituire le parole "entro il 30 novembre" con le parole "entro il 31 ottobre".
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).
Si dà atto che l'articolo, così emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articoli 18, 19 e 20
Si dà atto che gli articoli da 18 a 20 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà atto che è stato poi presentato, da parte del Consigliere Monami, il seguente emendamento aggiuntivo:
- aggiungere il seguente articolo:
"Entro 120 giorni dall'estensione alla Valle d'Aosta degli articoli 1 e 8 della legge 22.7.1975, n. 382, le funzioni, di personale e i beni dell'Istituzione pubblica denominata Ospizio di Carità di Aosta sono trasferiti al Comune di Aosta.
Una apposita deliberazione del Consiglio regionale disciplina le modalità di scioglimento degli organi del Consiglio di Amministrazione dell'Ospizio di Carità, del trasferimento e dell'utilizzo dei beni e del personale e ne ridetermina le funzioni in relazione alla programmazione regionale dei servizi socio-sanitari".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari ventiquattro e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 21 e 22
Si dà atto che gli articoli 21 e 22 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i ventidue articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventisei;
- Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili".
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Disegno di legge regionale n. 413
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............................... n. .......... : "PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E INABILI".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
La Regione Valle d'Aosta promuove qualificanti interventi in materia di assistenza socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone che, indipendentemente dall'età, versino in obiettive condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico; le attività promosse debbono essere finalizzate al mantenimento o reinserimento nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.
I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.
Al cittadino deve essere assicurata la libertà di scelta nell'accesso ai servizi.
Art. 2
(Tipologia dei servizi)
Gli interventi della Regione sono finalizzati all'istituzione e alla gestione dei seguenti servizi:
a) servizi aperti;
b) servizi residenziali;
c) servizi per l'integrazione sociale.
Sono compresi nei servizi aperti: l'assistenza domiciliare socio-sanitaria; i soggiorni climatici marini, montani e termali; i centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero.
I servizi residenziali comprendono: i centri diurni e notturni di assistenza; le micro-comunità; il servizio-alloggi.
Le attività per l'integrazione sociale comprendono: gli interventi diretti ed indiretti per fare fronte ad esigenze primarie quali il sostentamento alimentare, l'affitto, il riscaldamento e i trasporti.
Sono ammesse inoltre altre forme di attività a livello sperimentale volte a conseguire le finalità generali della presente legge.
Art. 3
(Soggetti destinatari degli interventi regionali)
La Regione assegna a Comuni, consorzi di comuni, comunità montane, contributi finanziari per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui al precedente articolo.
I servizi dovranno essere funzionalmente inseriti nell'ambito della Unità locale dei servizi socio-sanitari e nella sua articolazione in distretti di base.
Gli utenti partecipano alla copertura delle spese dei servizi di cui intendono usufruire, in misura proporzionale alle loro possibilità.
TITOLO II - DEFINIZIONE DEI SERVIZI
Art. 4
(Assistenza domiciliare)
L'assistenza domiciliare è il complesso delle prestazioni assistenziali (aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e fornitura dei pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico, ecc.) e sanitarie (visite mediche, interventi infermieristici o di altri operatori di base), volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.
Art. 5
(Soggiorni climatici marini, montani e termali)
I soggiorni climatici marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.
I soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.
Art. 6
(Centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero)
Il centro di incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per lo svolgimento di attività culturali e del tempo libero possibilmente con la presenza di animatori.
I centri di incontro possono avere carattere permanente, temporaneo o stagionale.
Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.
Art. 7
(Centri diurni e notturni di assistenza)
I centri diurni e notturni di assistenza, possibilmente integrati con i centri di cui all'articolo precedente, forniscono servizi di ristoro e di pernottamento e costituiscono anche punti d'appoggio dei servizi di assistenza domiciliare.
Art. 8
(Micro-comunità)
La micro-comunità è un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato a persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario infermieristico e domestico.
Art. 9
(Servizio - alloggi)
Il servizio-alloggi si attua assegnando ad anziani singoli o coniugati, con canone di favore, alloggi dei quali gli enti indicati nell'articolo 3 abbiano disponibilità a qualsiasi titolo.
I programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali debbono contenere norme per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.
Art. 10
(Interventi diretti della Regione)
La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative e in quelle che saranno assegnate dallo Stato, assume iniziative o adotta specifici provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.
TITOLO III
NORME PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 11
(Procedura)
Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, debbono presentare, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio o dei servizi che si intendono istituire, del numero e della qualifica del personale addetto, ivi compreso l'eventuale apporto di personale volontario, nonché dell'onere di spesa previsto.
Nella formulazione dei programmi gli enti locali, al fine di una corretta interpretazione dei bisogni prioritari della popolazione, debbono attivare forme di consultazione con la popolazione stessa e garantire la costante partecipazione delle forze sociali rappresentative degli interessi dei cittadini ed in particolare delle rappresentanze sindacali dei pensionati presenti nel territorio.
Art. 12
(Rendiconti)
Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti gestori di servizi debbono presentare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.
Art. 13
(Gestione)
L'Amministrazione dei servizi è espletata dagli enti locali promotori attraverso i propri organi istituzionali, secondo le rispettive competenze. L'organizzazione, la conduzione e la verifica della funzionalità operativa deve essere attuata con l'apporto di organismi partecipativi degli utenti e delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate.
TITOLO IV
MISURA DEI CONTRIBUTI E CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE
Art. 14
(Contributi per spese di gestione)
La misura dei contributi annui per spese correnti e i criteri per la loro concessione sono fissati come segue, nel limite dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa:
a) sino ad un massimo dell'80% pro-nucleo assistito dal servizio di assistenza domiciliare;
b) sino ad un massimo del 75% pro-capite per i soggiorni marini, montani e termali;
c) sino ad un massimo di Lire 1.000.000 per il centro d'incontro per le attività culturali e del tempo libero;
d) sino ad un massimo di Lire 3.000.000 per il centro diurno e notturno di assistenza;
e) sino ad un massimo dell'80% della spesa per il funzionamento della micro-comunità;
f) sino ad un massimo di Lire 150.000 per ogni nucleo fruente del servizio-alloggio.
Le misure e gli importi dei contributi come sopra determinati possono essere maggiorati in relazione alla disponibilità di fondi sull'apposito stanziamento del bilancio della Regione.
Art. 15
(Contributi in conto spese capitale)
I contributi in conto spese capitale si distinguono in contributi "una tantum" per l'avvio e il primo impianto di servizi e in contributi annui per l'acquisto e il rinnovo di attrezzature ed arredi.
Detti contributi sono stabiliti come segue:
- per il centro di incontro per le attività culturali e del tempo libero:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 2.000.000;
b) contributo massimo annuo di Lire 500.000;
- per il centro diurno e notturno di assistenza:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 4.000.000;
b) contributo massimo annuo di lire 1.000.000;
- per la micro-comunità:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 1.000.000 per ogni vano;
b) contributo massimo annuo di lire 200.000 per ogni vano.
TITOLO V - ADEMPIMENTI DELLA REGIONE
Art. 16
(Consulta permanente dei pensionati)
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove la costituzione di una consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.
Art. 17
(Piano annuale di riparto dei contributi)
Entro il trentun ottobre di ogni anno, previo parere della Commissione permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano di riparto dei contributi per l'anno successivo, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo per ogni singolo ente, sentita la consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.
Il piano regionale può stabilire, per la selezione delle domande, priorità d'intervento.
Art. 18
(Concessione dei contributi)
La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi agli enti interessati con propria deliberazione fissandone le modalità e le condizioni.
Art. 19
(Vigilanze)
Alla vigilanza sui lavori che interessino strutture edilizie provvede l'Assessorato ai Lavori Pubblici.
La vigilanza sulla funzionalità dei servizi è demandata all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 20
(Scioglimento degli enti comunali di assistenza)
Entro centoventi giorni dall'estensione alla Valle d'Aosta degli articoli 1 e 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la Regione determina con propria legge il trasferimento ai rispettivi Comuni delle attribuzioni, nonché dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza.
TITOLO VI - NORME FINANZIARIE
Art. 21
(Oneri finanziari)
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di Lire 100.000.000.
Gli oneri derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 40.000.000 sul nuovo capitolo 8085 e per lire 60.000.000 sul nuovo capitolo 8810 che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 18 dell'allegato E del bilancio medesimo).
Le somme stanziate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 22
(Finanziamenti)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- Variazioni in aumento:
Titolo I - Sezione III - Categoria V
Cap. 8085 |
di nuova istituzione |
||
Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore delle persone anziane |
£ |
40.000.000 |
Titolo II - Sezione III - Categoria III
Cap. 8810 |
di nuova istituzione |
||
Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane |
£ |
60.000.000 |
- Variazione in diminuzione
Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento |
£ |
100.000.000 |
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 18 dell'allegato E alla legge regionale 21.4.1978, n. 10, è ridotto da lire 150.000.000 a lire 50.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Si dà atto che la seduta viene sospesa alle ore ventuno e minuti undici.
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