Objet du Conseil n. 287 du 4 mai 1978 - Verbale

OGGETTO N. 287/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE".

Il Presidente DOLCHI invita il Consiglio a proseguire la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione".

Richiama inoltre l'attenzione dei Consiglieri sulla seguente relazione al disegno di legge.

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Il presente disegno di legge trae origine dal documento presentato dalla Giunta regionale, riguardante "le linee generali per l'organizzazione dei servizi socio-sanitari della Valle d'Aosta", nonché, in particolare, da quanto deliberato dal Consiglio regionale nel conseguente ordine del giorno approvato nell'adunanza del 4 gennaio 1978.

L'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali che viene proposta è diretta essenzialmente a due obiettivi:

a) In primo luogo, collocare l'attuale stato di transitorietà dell'avvio della riforma sanitaria iniziata con la legge 386/1974, in un quadro organizzativo dei servizi sanitari e sociali che affronti le più macroscopiche disfunzioni dell'attuale sistema di servizi improntato a funzioni essenzialmente riparatrici e superi le inadeguatezze dovute alla pregiudiziale separazione fra il momento sanitario e quello assistenziale;

b) In secondo luogo, preparare nell'ambito regionale un tessuto istituzionale ed organizzativo idoneo a recepire nella loro globalità e nel rispetto delle peculiarità della Regione, non appena varati, gli istituti ed i principi della riforma sanitaria o della costituzione del servizio sanitario nazionale.

Viene così proposto nell'ambito della Regione la realizzazione di un modello strutturale di servizi i cui elementi fondamentali sono la riunificazione degli interventi per carattere (curativi, riabilitativi, preventivi) e settore (sanitario e sociale), nonché l'attribuzione alla prevenzione di un ruolo trainante, ed i cui principi base possono essere così sintetizzati nei seguenti punti:

a) superamento dell'attuale settorializzazione delle attività socio-sanitarie mediante la riappropriazione da parte della collettività in quanto tale di tutte le funzioni di tutela della salute, siano esse di natura preventiva, curativa o riabilitativa;

b) riorganizzazione dei servizi su basi strettamente territoriali, facendo perno sull'ente locale come momento centrale di una struttura partecipata e intersettoriale che trova nel territorio e non nella patologia o nella specifica situazione di bisogno la propria identità ed i propri obiettivi;

c) uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, mediante il superamento delle disfunzioni oggi esistenti tra classi sociali e categoria professionale di appartenenza;

d) riconoscimento dell'importanza della prevenzione concepita come sforzo di identificazione delle cause di malattia e di logoramento delle condizioni fisiche e psichiche della popolazione e come lotta alle stesse;

e) consapevolezza dell'importanza che la partecipazione attiva della popolazione riveste ai fini della costruzione e conduzione del nuovo sistema sanitario.

È chiaro che solo la legge di riforma a livello nazionale potrà realizzare un'impostazione siffatta e dare compiuta attuazione agli obiettivi proposti, ma è altrettanto chiaro, però, che fin d'ora la Regione può e deve muoversi in questa direzione tenuto conto di tutto il processo in atto di avvio della riforma sanitaria iniziatasi a partire dalla legge 17.8.1974 n. 386, e che oltre a tale legge riguarda anche:

- la legge 12 dicembre 1975 n. 685 sulle tossicodipendenze;

- la legge 29 luglio 1975 n. 405 sui consultori familiari;

- la legge 23 dicembre 1975 n. 698 sullo scioglimento dell'ONMI;

- la legge 18 aprile 1975, n. 148 con la normativa integrativa sul servizio del personale medico, sul dipartimento e sul tempo pieno;

- la legge 12 febbraio 1968, n. 132 sull'applicazione degli articoli 43-47 e 133 del DPR 130/1969 sulla incompatibilità dei medici ospedalieri;

- la legge 20 marzo 1975, n. 70 relativa alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici;

- il decreto ministeriale 8 novembre 1976 relativo agli orientamenti per l'attuazione delle strutture dipartimentali;

- la legge 22 luglio 1975 n. 382 sull'ordinamento regionale;

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 di attuazione della legge 382/75;

- la legge 29 giugno 1977 n. 349 sul trasferimento delle competenze degli enti mutualistici alle regioni e l'avvio della relativa fase di liquidazione di quest'ultimi.

Si è ormai difronte, cioè, ad un processo irreversibile di riforma verso cui è necessario porsi consapevoli che da un lato bisogna mantenere le distanze da posizioni demagogiche e falsamente popolari che ritengono possibile realizzare, immediatamente tutta la impostazione nuova che si vuole conseguire, dall'altro che la riforma stessa già nella sua fase di avvio non può essere del tutto indolore ma dovrà necessariamente e decisamente sacrificare alcuni interessi in gioco di parti politiche e sociali che costituiscono un freno al processo di riforma e nei cui confronti, peraltro, la volontà unanime delle principali forze politiche si pone in termini di superamento.

Emerge pertanto da questo quadro la proposta di una legge i cui punti nodali sono la definizione del livello locale la determinazione dei livelli funzionali di servizio, le deleghe.

Quanto al primo punto vanno sottolineati i seguenti aspetti:

a) la coincidenza tra il territorio della Regione e l'ambito territoriale della ULSSS della Valle d'Aosta.

Una coincidenza, i cui motivi determinanti vanno ricercati nella realtà istituzionale e particolare della Valle d'Aosta, oltreché nella necessità di conseguire il massimo di funzionalità e di efficacia nell'attuazione del nuovo modello di servizi, ed i cui contenuti politico-istituzionali ed organizzativi incidono in maniera decisa a livello dell'Amministrazione regionale e di quello dell'ente locale modificando sia il quadro attuale delle attribuzioni di competenze che le relative modalità di esercizio;

b) l'individuazione di ambiti territoriali che in relazione all'intera gamma delle funzioni e dei compiti da esercitare in attuazione della riforma si presentano in genere non coincidenti con gli ambiti delle comunità montane individuati con la legge regionale 5 aprile 1973, n. 13;

c) l'attribuzione al Comune o Ente Locale, nel rispetto della sua storia e della coscienza di appartenenza comunitaria delle collettività locali, della capacità di gestione globale di un sistema di servizi che si struttura sulla base dei bisogni che la stessa collettività esprime come prodotto storico-sociale, individuando altresì le scale di priorità che le sono proprie.

È da notare che nell'ambito di questo punto si pone il problema del ruolo delle Comunità Montane nel quadro regionale e, più in particolare, tenuto conto del carattere istituzionale del suddetto Ente, del significato dell'Ente intermedio nella realtà della Valle d'Aosta. Ciò soprattutto in ragione della diversità del processo di aggregazione degli enti locali a seconda che avvenga per associazione o unione di Comuni sul piano amministrativo-funzionale ovvero attraverso la formazione di nuovi enti o realtà istituzionali.

Quanto alla determinazione dei livelli funzionali di servizio o di esercizio delle prestazioni, è da sottolineare la loro ripartizione in tre fasce funzionali a seconda che si tratti di esercizio di attività di medicina generica o di assistenza di base, di esercizio di attività di consulenza specialistica, di attività di assistenza ospedaliera o di interesse di tutto l'ambito regionale.

In tale quadro di articolazione delle funzioni è da sottolineare altresì come tutta la sfera gestionale dei servizi è attribuita all'ente locale il quale la esercita in forma consortile, nell'ambito di ciascun distretto, ed in forma collegiale unitamente agli altri distretti ed al coinvolgimento della Regione, per quanto riguarda l'attività pluridistrettuale o di livello regionale.

La delega è lo strumento principale a disposizione della Regione per conferire agli enti locali nuovi poteri decisionali in modo da escludere di norma lo svolgimento concorrente di compiti da parte della Regione.

Quale strumento di distribuzione del potere decisionale a livelli di governo diversi, la delega nel garantire l'autonomia dell'ente delegato costituisce altresì importante lo strumento di collaborazione fra Regione ed Enti locali con esclusione di qualsiasi rapporto di gerarchizzazione fermi restando, comunque, i rispettivi livelli di competenza.

Le linee essenziali del disegno di legge sono indicati nei diversi titoli che caratterizzano l'impostazione della legge, in particolare:

Gli articoli 1 e 2 enunciano le finalità e gli obiettivi che la Regione si propone di raggiungere.

L'art. 3 indica la materia oggetto del riordinamento dei servizi.

L'art. 4 prevede che l'esercizio delle funzioni riordinate venga affidato - mediante il meccanismo della delega - ai comuni perché lo esercitino in forma associata nell'ambito di zone definite distretti sanitari e socio-assistenziali di base.

Viene anche chiarito esplicitamente che l'insieme dei distretti di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta.

L'art. 5 prevede la determinazione delle zone di distretto di base.

L'art. 6 prende in specifica considerazione la situazione del Comune di Aosta il quale partecipa al consorzio dei comuni di cui fa parte attraverso l'articolazione interna del proprio territorio.

Gli articoli 7-8 e 9 disciplinano la costituzione dei consorzi indicando i principi fondamentali che devono presiedere nell'attività regolamentare di applicazione della legge.

L'art. 10 indica i tre livelli, zonale, interzonale e regionale nei quali dovrà essere distribuita l'attività di promozione, mantenimento e recupero della salute psico-fisica della popolazione.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano il secondo livello di gestione dei servizi, prevedendo la formazione di un organismo collegiale il quale deve assicurare essenzialmente la continuità ed il coordinamento tra i vari livelli di articolazione delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Gli articoli 13 e 14 indicano le funzioni delegate e le relative modalità di esercizio.

L'art. 15 disciplina le modalità di finanziamento della legge.

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Disegno di legge n. 374

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .......... n. ..... : "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1

Nella prospettiva della istituzione del servizio sanitario nazionale e della riforma della assistenza, la Regione promuove il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-assistenziali al fine di garantire, nell'esercizio delle vigenti leggi, l'effettivo diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica, secondo modalità che assicurino l'uguaglianza del trattamento.

Art. 2

L'organizzazione dei servizi deve perseguire in particolare:

a) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli della organizzazione, integrazione ed unificazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;

b) l'unitarietà degli interventi sanitari e socio-assistenziali e la loro caratterizzazione in senso preventivo;

c) l'adeguata articolazione territoriale della attuazione degli interventi in aderenza ai bisogni ed alle esigenze di sviluppo delle comunità locali;

d) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria della popolazione e delle comunità;

e) il mantenimento ed in reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;

f) il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario.

L'organizzazione degli interventi persegue, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo:

1) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nelle diverse zone di articolazione dei servizi mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di informazioni concernenti i vari aspetti delle attività sociali e sanitarie;

2) la utilizzazione dei servizi e presidi ospedalieri ed extraospedalieri secondo criteri di interdisciplinarietà, di flessibilità della organizzazione e di complementarietà degli apporti professionali del personale adibito, evitando, di norma, ogni gerarchizzazione formale delle attività mediche ed assistenziali e la separazione delle competenze;

3) il coordinamento e l'integrazione tra le attività sanitarie e socio-assistenziali di primo intervento ed i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera e paraospedaliera, realizzando dipartimenti di prevenzione, cura e riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria;

4) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento culturale e scientifico del personale sanitario e di assistenza sociale, prevedendo modalità di lavoro e disponibilità di personale atte ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

5) l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi e dei servizi previsti ai sensi della presente legge con gli interventi per il lavoro, l'occupazione, la casa, l'istruzione e l'assetto del territorio o con altri interventi che nel quadro della programmazione regionale, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3

Il riordinamento dei servizi, nel quadro di avvio della riforma sanitaria ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, nonché delle disposizioni regionali vigenti in materia di sanità ed assistenza sociale e con riferimento alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382 e loro attuazione, riguarda le seguenti materie:

a) assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica ed assistenziale sociale;

b) profilassi delle malattie infettive;

c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;

e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

f) igiene ed assistenza veterinaria, vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;

g) educazione alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità e della infanzia ed assistenza ai minori;

h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva, assistenza psico-medico-pedagogica e tutela sanitaria dell'attività sportiva;

i) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;

l) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;

m) tutela della salute degli anziani;

n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico-fisiche;

o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

p) formazione professionale e permanente degli operatori sanitari e sociali;

q) educazione sanitaria;

r) informazione e documentazione sui problemi socio-sanitari del territorio.

Art. 4

La Regione persegue le finalità della presente legge attribuendo ai Comuni, con appositi provvedimenti legislativi, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di assistenza e beneficienza che non siano espressamente riservate a se stessa, comprese quelle delegate dallo Stato, perché le esercitino in forma consortile e decentrata mediante una rete completa di distretti sanitari e socio-assistenziali di base.

Il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi gestiti dai consorzi di comuni funzionalmente articolati in distretti sanitari e socio-assistenziali di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (U.L.S.S.S.) della Valle d'Aosta.

TITOLO II

ZONIZZAZIONE E CONSORZI

Art. 5

Ai fini della costituzione dei consorzi di cui al precedente art. 4 il territorio della Regione è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, avendo riguardo alla funzionalità dei servizi ed alla continuità degli interventi e tenuto conto altresì delle caratteristiche del territorio, delle esigenze delle popolazioni interessate e del conseguimento delle finalità della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e le comunità montane possono presentare motivate proposte di variazione alla delimitazione delle predette zone.

Il piano definitivo di delimitazione degli ambiti territoriali è approvato dal Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Ulteriori variazioni alle zone possono essere adottate dal Consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, tenuto conto delle esigenze di assetto territoriale della Regione, nonché di eventuali modifiche della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali.

Art. 6

Il Comune di Aosta gestisce i servizi, in forma consortile, nell'ambito dell'azzonamento di cui all'art. 5, articolando funzionalmente il proprio territorio in circoscrizioni socio-sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 7

Entro un mese dall'approvazione dell'azzonamento definitivo da parte del Consiglio regionale, i comuni compresi nei vari ambiti territoriali di ciascun distretto di base si associano nella forma del consorzio tra enti locali.

Ad ogni ambito territoriale di distretto di base corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Quando l'ambito territoriale di un distretto corrisponde a quello di una comunità montana, le funzioni del consorzio sono esercitate dagli organi della comunità i quali vi provvedono nei modi ed ai sensi della presente legge.

Art. 8

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati da ciascun consorzio, sulla base di un apposito statuto-tipo a tal fine predisposto dalla Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto la costituzione del consorzio ed il relativo statuto su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale fissa la data e la località della prima riunione dell'assemblea consorziale.

Dalla data di costituzione dei consorzi, tutti gli interventi e servizi sanitari e socio-assistenziali gestiti in forma consortile nel territorio della Regione sono riordinati ai sensi della presente legge. Le funzioni del consorzio antitubercolare sono esercitate in osservanza delle finalità ed obiettivi della presente legge, adeguando a tal fine l'apposito statuto.

Art. 9

Gli statuti dei consorzi devono in particolare informarsi ai seguenti principi:

a) contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

b) garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;

c) adeguare l'attività alle indicazioni normative e programmatiche della Regione, anche in relazione alle leggi di delega;

d) garantire la partecipazione dei cittadini alla formulazione ed attuazione dei programmi, prevedendo a tal fine la costituzione di un comitato di partecipazione di cui facciano comunque parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre forze sociali presenti sul territorio;

e) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenzialità, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorendo altresì la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

f) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli consigli comunali;

g) indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed il funzionamento;

h) determinare le modalità del concorso dei comuni consorziati alla elaborazione del piano annuale di attività e del conseguente bilancio preventivo.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E SECONDO LIVELLO DI GESTIONE

Art. 10

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge si articola nei seguenti livelli:

1°) livello di distretto sanitario e socio-assistenziale di base, per l'espletamento in forma continuativa e facilmente accessibile delle seguenti attività:

a) primi rilevamenti ed interventi contro le cause di nocività ambientale, alimentari ed in genere di carattere igienico;

b) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della medicina generale, specie nei settori della maternità ed infanzia, della sicurezza del lavoro, degli anziani, della tutela della salute mentale e della lotta alle tossicodipendenze;

c) assistenza domiciliare, infermieristica e socio-assistenziale;

d) distribuzione dei farmaci;

e) attività di servizio sociale e realizzazione di soluzioni alternative nei confronti di tutte le forme di segregazione operanti sui cittadini del territorio;

f) partecipazione alle attività di profilassi e medicina veterinaria;

2°) livello multizonale o di ambito territoriale comprendente più distretti di base, per l'espletamento di prestazioni assistenziali di consulenza specialistica o di tipo riabilitativo, integrative delle attività svolte al livello di distretto, cui non è possibile provvedere nell'ambito dei servizi e dei presidi di base.

3°) livello regionale per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera nonché di quegli interventi socio-assistenziali, di assistenza sanitaria, di igiene ambientale ed assistenza veterinaria che, in rapporto al grado di complessità o di costo delle relative prestazioni ovvero alle indicazioni di piano socio-sanitario regionale, non possono essere espletate negli ambiti funzionali indicati ai precedenti punti 1°) e 2°).

Art. 11

Alla gestione unitaria delle funzioni corrispondenti al secondo e terzo livello di cui al precedente articolo, nonché al loro collegamento funzionale con i servizi ed interventi attuati a livello dei distretti di base, provvede un apposito comitato regionale per i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera costituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Tale comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale ed è composto dai presidenti di ciascuno dei consorzi per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base.

I compiti di gestione dell'assistenza ospedaliera vengono esercitati dal comitato regionale a decorrere dalla data di soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale. Fino a tale data, ai fini della presente legge, la Giunta regionale promuove le opportune intese tra il comitato di cui al presente articolo ed il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale.

Art. 12

Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale determina le attribuzioni del comitato regionale di cui al precedente articolo, il loro esercizio collegiale, le modalità di funzionamento, nonché in particolare:

a) le modalità per il concorso dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei medici e del personale tecnico e di assistenza infermieristica alla formulazione ed attuazione dei programmi;

b) l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi;

c) la disciplina amministrativo-contabile della gestione.

TITOLO IV

DELEGHE

Art. 13

Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge o da disposizioni dello Stato, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

b) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;

c) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

d) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del laboratorio regionale di igiene e profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;

e) la direzione ed il controllo del laboratorio regionale di igiene e profilassi;

f) la consulenza specialistica per le attività di prevenzione delle malattie professionali e per la salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

g) la consulenza specialistica per le attività di tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, nell'ambito degli standard stabiliti dalla Stato;

h) le autorizzazioni ed i controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

i) l'attuazione del sistema regionale informativo socio-sanitario;

l) la formazione degli operatori sanitari e di assistenza sociale;

m) la consulenza per le attività di igiene e di assistenza veterinaria;

n) le attività di consulenza per l'assistenza specialistica e di tipo riabilitativo, nonché di assistenza ospedaliera, da esercitarsi nei modi e termini di cui al precedente art. 11;

o) gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

p) la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

q) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Fra le funzioni amministrative che restano alla competenza della Regione sono inoltre comprese:

1) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo;

2) la determinazione dei requisiti di idoneità al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneità, nell'ambito delle leggi in materia;

3) l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975, n. 245;

4) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estensioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie di enti ospedalieri, nonché di enti o istituzioni pubbliche aventi finalità sanitarie e socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia;

5) le variazioni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;

6) la vigilanza sugli enti o istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 14

Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento in conformità del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.

Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro un congruo termine decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15

Gli oneri per l'attuazione dei programmi di intervento elaborati dai consorzi ai sensi della presente legge sono finanziati con le entrate degli stessi, costituite da:

a) quote degli enti consorziati;

b) contributi integrativi della Regione;

c) altri eventuali contributi.

I contributi degli enti aderenti sono determinati a norma degli statuti consortili in misura correlata alla relativa consistenza demografica.

Gli oneri per la gestione dei presidi e degli interventi di secondo livello sono finanziati entro i limiti dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 16

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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ALLEGATO A

AMBITI TERRITORIALI DEI DISTRETTI DI BASE

Distretto n. 1:

Comuni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré St Didier.

Distretto n. 2:

Comuni di Arvier, Avise, Introd, Rhêmes Notre Dame, Rhêmes Saint Georges, Valgrisenche, Valsavarenche.

Distretto n. 3:

Comuni di Aymavilles, Cogne, Saint Nicolas, Saint Pierre, Villeneuve.

Distretto n. 4:

Comuni di Allain, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint Oyen, Saint Rémy, Valpelline.

Distretto n. 5:

Comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Saint Christophe, Sarre.

Distretto n. 6:

Comuni di Brissogne, Nus, Quart, Saint Marcel.

Distretto n. 7:

Comuni di Antey-St-André, Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Valtournenche.

Distretto n. 8:

Comuni di Fenis, Chambave, Pontey, Saint Denis, Verrayes.

Distretto n. 9:

Comuni di Châtillon, Saint Vincent, Emarese.

Distretto n. 10:

Comuni di Ayas, Brusson, Challant St Anselme, Challant St Victor.

Distretto n. 11:

Comuni di Arnaz, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès.

Distretto n. 12:

Comuni di Bard, Champorcher, Donnaz, Hône, Pont Bozet.

Distretto n. 13:

Comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore, Pont-Saint-Martin.

Distretto n. 14:

Comuni di Gaby, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean, Issime.

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Il Consigliere MONAMI esprime la soddisfazione del Gruppo Consiliare Comunista per i disegni di legge in materia di Sanità portati all'esame del Consiglio, pur sottolineando come essi non siano scevri da imperfezioni.

Manifesta in particolare la preoccupazione del Gruppo Comunista in merito al fatto che il disegno di legge in esame nasconda, sotto le pieghe del decentramento, il vecchio intendimento di accentrare tutte le funzioni e le competenze all'Amministrazione regionale.

Annuncia la presentazione, da parte del Gruppo Comunista, di un emendamento all'articolo 4 che prevede la creazione di due unità sanitarie di base, in luogo dell'unica prevista dal disegno di legge.

Conclude sostenendo che non si dovrà pretendere che siano solo i medici ospedalieri ad assolvere a tutte le competenze previste dal disegno di legge, ma sarà al contrario indispensabile il coinvolgimento di tutto il personale medico e para-medico comunque operante in Valle d'Aosta.

Il Consigliere TAMONE dichiara la disponibilità del Gruppo dell'U.V. a modificare la zonizzazione, sentiti i Comuni e le Comunità Montane.

Ritiene che sia necessario avere una diversa visione della figura del medico che tenga conto della nuova realtà che si sta sviluppando.

Afferma che l'Ospedale regionale di Aosta deve essere visto come uno strumento necessario ed indispensabile al servizio della popolazione e come mezzo di collegamento e coordinamento delle altre strutture sanitarie di tipo preventivo e riabilitativo, onde evitare la creazione di infrastrutture inutili che costituirebbero unicamente strutture burocratiche non poste al servizio della popolazione.

Risponde alle accuse di scarso decentramento sostenendo che il disegno di legge in questione prevede la creazione di 14 distretti gestiti direttamente dai Comuni.

Quanto al problema dell'unica unità locale dei servizi socio-sanitari, fa presente che, a suo avviso, la divisione del territorio valdostano in due unità locali costituirebbe un rischio enorme, in quanto deve esistere, a suo giudizio, uno stretto legame con l'unica struttura ospedaliera esistente attualmente.

Conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo dell'U.V. al disegno di legge in questione.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI riconosce che, col disegno di legge in esame, si sta finalmente cercando di dare una soluzione al problema sanitario in Valle d'Aosta.

Fa presente che il Partito Socialista è in posizioni discordanti da quelle della maggioranza, oltre che sulla questione del Poliambulatorio, anche per quanto attiene alla divisione del territorio, dato che ritiene necessaria la costituzione di due unità sanitarie locali e ciò anche in conformità alle indicazioni che provengono dal progetto nazionale che prevede una dimensione di popolazione di circa 50.000 abitanti per ogni unità sanitaria locale.

Formula, a nome del Gruppo Socialista, una proposta tendente a far sì che la divisione delle unità sanitarie locali in distretti venga decisa dal Consiglio di gestione delle stesse e non dalla Regione, che dovrà invece limitarsi ad esercitare i poteri di coordinamento e controllo, previsti dagli articoli 7 e 11 del progetto nazionale, in modo da evitare ogni conflitto di competenza.

Il Consigliere BORDON concorda col giudizio espresso dal Consigliere Pollicini sostenendo che non si può parlare di decentramento se non si interpellano coloro che al decentramento stesso sono interessati.

Afferma che a parte questo aspetto, per migliorare il quale il Gruppo Democristiano presenterà degli emendamenti, il giudizio complessivo sul disegno di legge in esame è senz'altro positivo, per cui annuncia il voto favorevole del Gruppo Democristiano.

Il Consigliere PARISI manifesta soddisfazione per il fatto che, finalmente, si sia portato all'esame del Consiglio un disegno di legge in materia sanitaria.

Afferma però che questa sarebbe stata l'occasione adatta per discutere anche dei problemi relativi alla sistemazione definitiva delle strutture create a Beauregard, dato che le aspettative della popolazione non possono, a suo avviso, essere più a lungo disattese.

Il Consigliere BENZO fa rilevare la contraddittorietà tra l'articolo 4 nel quale si prevede l'attribuzione di funzioni ai Comuni, e le altre parti della legge che indicano le funzioni che la Regione intende conservare.

Afferma che, a suo avviso, è indispensabile, se si vuole evitare di rimanere nel campo delle intenzioni per giungere invece ad una effettiva operatività, l'approvazione di un disegno di legge regionale che contenga precise indicazioni sul tipo di organizzazione del territorio, in materia sanitaria, che si vuole creare e sulle funzioni da decentrare.

Solleva quindi il problema degli operatori sanitari, medici e para-medici, sostenendo che, anche in questo campo, è necessario, per rendere operativo il disegno di legge in esame, fornire precise indicazioni circa i compiti ai quali gli operatori sanitari saranno preposti ed i mezzi che avranno a loro disposizione.

Il Consigliere LANIVI ribadisce il punto di vista del Gruppo dei Democratici Popolari secondo il quale è necessario riconoscere una maggiore autonomia ai Comuni e alle Comunità Montane.

Mette in evidenza il comportamento contraddittorio dei componenti della maggioranza che hanno votato a favore di due mozioni in cui si affermava il ruolo fondamentale delle Comunità Montane, mentre ora sono disposti a votare a favore di un disegno di legge che non tiene in alcun conto le esigenze di decentramento.

Afferma che continuando a legiferare in questo modo non solo non si attuerà il decentramento, ma anche la partecipazione diventerà problematica e si accentuerà la confusione decisionale.

Afferma che la mancanza di una precisa individuazione degli organi aventi potere decisionale renderà, a suo avviso, inapplicabile il provvedimento.

Ritiene che tutto ciò sia il risultato delle contraddizioni insite nell'accordo programmatico al quale non ha fatto seguito la presentazione di un programma frutto di una volontà politica precisa.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1 e 2

Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati con voti favorevoli ventuno e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 sono stati presentati dai Consiglieri Tamone, Monami, Bordon, Di Stasi e Pedrini i seguenti emendamenti:

- al punto a) dopo la parola "farmaceutica" inserire le parole "pronto intervento";

- aggiungere il nuovo punto s) "raccolta, distribuzione e conservazione del sangue umano".

Si dà atto che gli emendamenti e l'articolo 3 così emendato sono approvati con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventuno; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articolo 4

Si dà atto che all'articolo 4 sono stati presentati, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, i seguenti emendamenti:

- comma primo, rigo 2, sopprimere il termine "ai Comuni" e sostituirlo con "alle Comunità Montane";

- comma secondo, rigo 2, sopprimere la frase "dai Consorzi di Comuni funzionalmente articolati" e sostituirla con "dalle Comunità Montane funzionalmente articolate".

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, JORRIOZ, esprime, a nome della Giunta, l'impossibilità di accogliere questi emendamenti perché la loro approvazione costituirebbe uno stravolgimento dell'impostazione del disegno di legge in esame.

Il Consigliere CHANU fa presente che è proprio sull'impostazione del disegno di legge che i D.P. sono contrari.

Si dà atto che gli emendamenti non sono approvati con voti contrari quindici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Chincheré, Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto che all'articolo 4 è stato poi presentato dai Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini il seguente emendamento:

- alla seconda alinea, dopo la parola "legislativi", sopprimere la parola "tutte" ed inserire la frase: "da emanarsi entro 30 giorni dalla costituzione dei consorzi di cui all'art. 7,...".

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventuno; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Si dà atto che all'articolo 4 è stato infine presentato dal Consigliere Monami, a nome del Gruppo Comunista, il seguente emendamento:

- secondo comma: togliere le parole "della Valle d'Aosta" e aggiungere "in Valle d'Aosta sono istituite due ULSSS di cui una comprendente i distretti numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'altra i distretti numero: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14".

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI annuncia il voto favorevole del Gruppo Socialista all'emendamento.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ fa presente di non poter accogliere, anche in questo caso, l'emendamento.

Non esclude però che la materia possa essere modificata successivamente a seguito di incontri con i Comuni e le Comunità Montane.

Il Consigliere LANIVI annuncia il voto contrario del Gruppo dei D.P. che, pur non condividendo le argomentazioni dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, ritiene l'emendamento una manifestazione della confusione politica con la quale il provvedimento in questione è stato portato avanti.

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari ventidue e favorevoli sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Si dà atto che l'articolo 4, con l'emendamento dei Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini, è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articolo 5

Si dà atto che all'articolo 5 è stato presentato da parte del Gruppo dei Democratici Popolari il seguente emendamento:

- sopprimere il testo proposto dalla Giunta e sostituirlo con il seguente testo:

"Le Comunità Montane erette in distretti sanitari e socio-assistenziali, nel loro ambito territoriale possono organizzarsi in sub-distretti sanitari e socio-assistenziali, avendo riguardo alla funzionalità dei servizi ed alla continuità degli interventi e tenuto conto altresì delle caratteristiche del territorio, delle esigenze delle popolazioni interessate e del conseguimento delle finalità della presente legge".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari quindici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Chincheré, Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto che all'articolo 5 sono stati poi presentati da parte dei Consiglieri Monami, Tonino, Bordon, Di Stasi e Pedrini i seguenti emendamenti:

- al secondo comma, alla seconda alinea, dopo comunità montane, è modificato come segue: "esprimono il loro parere sulla delimitazione delle predette zone e possono presentare eventuali motivate proposte di variazione";

- al terzo comma, terza alinea, dopo "Giunta regionale" inserire la frase: "tenuto anche conto dei pareri di cui al precedente comma, nella prima...".

Si dà atto che gli emendamenti sono approvati con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Si dà atto che l'articolo 5, con l'emendamento dei Consiglieri Monami, Tonino, Bordon, Di Stasi e Pedrini, è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 6

Si dà atto che all'articolo 6 è stato presentato, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, il seguente emendamento:

- sopprimere l'articolo e sostituirlo col seguente:

"Ai fini della presente legge il territorio della città di Aosta è compreso nella Comunità Montana n. 4. La Comunità Montana n. 4, tenuto conto della peculiarità socio-economica e della popolazione del Comune di Aosta, provvede, d'intesa con detto Comune, all'ulteriore decentramento dei servizi oggetto della legge presente".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari quattordici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto che l'articolo 6, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 7

Si dà atto che all'articolo 7 è stato presentato, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari il seguente emendamento sostitutivo:

- "Le funzioni del distretto sanitario e socio-assistenziale sono esercitate dagli organi della Comunità Montana i quali vi provvedono nei modi e ai sensi della presente legge.

Funzioni e organi dei sub-distretti sono disciplinati da regolamenti appositamente predisposti dalla rispettiva Comunità Montana".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari quindici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto che l'articolo 7, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 8

Si dà atto che all'articolo 8 sono stati presentati, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, i seguenti emendamenti:

- comma primo, rigo terzo, sopprimere la frase "ciascun consorzio" con la seguente "ciascuna Comunità Montana";

- comma secondo, rigo 2, sopprimere la frase "la costituzione del consorzio e il relativo statuto" con la seguente "lo statuto dei singoli distretti";

- comma terzo, rigo 2 e 3, sopprimere la frase "dell'Assemblea consorziale" e sostituirla con la seguente "della Comunità Montana eretta in Distretto sanitario e socio-assistenziale";

- comma quarto, rigo 1, sopprimere la parola "consorzi" e sostituirla con "distretti";

- rigo 2 e 3, sopprimere la frase "in forma consortile".

Si dà atto che tali emendamenti non sono approvati con voti contrari quindici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto che l'articolo 8, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 9

Si dà atto che all'articolo 9 sono stati presentati, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, i seguenti emendamenti:

- comma primo, rigo 1, sopprimere le parole "dei consorzi" con "i distretti";

- comma b), rigo 2, sostituire la parola "consortile" con "del distretto";

- comma g), rigo 1, sopprimere la parola "consorzio" e sostituirla con "distretto";

- comma h), rigo 1 e 2, sopprimere la frase "del concorso dei Comuni consorziati alla" e sostituirla con "della".

Si dà atto che tali emendamenti non sono approvati con voti contrari quindici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto che l'articolo 9, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 10

Si dà atto che all'articolo 10 è stato presentato, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, il seguente emendamento:

- al punto b), dopo le parole "medicina generale" aggiungere "e specialistica".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari quindici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto inoltre che all'articolo 10 sono stati presentati da parte dei Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini i seguenti emendamenti:

- primo comma, lettera b) sopprimere "nel campo della medicina generale";

- sostituire punto 2° e 3° nel modo che segue:

2° livello suddiviso in:

a) multizonale .........

b) regionale ...........;

- all'ultima alinea dell'articolo le parole "ai precedenti punti 1° e 2°" sono soppresse e sostituite con "in precedenza".

Si dà atto che tali emendamenti sono approvati con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Si dà atto che l'articolo così emendato è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 11

Si dà atto che all'articolo 11 è stato presentato, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, il seguente emendamento:

- comma secondo, rigo 2, sopprimere il comma dopo la parola "regionale" e aggiungere "è composto da due rappresentanti per ciascun distretto, ad eccezione del distretto n. 4 che avrà diritto a cinque rappresentanti di cui 2, espressione della Comunità Montana n. 4, e tre espressi dal Comune di Aosta.

Il Comitato eleggerà nel suo interno un Presidente".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari quindici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto inoltre che all'articolo 11 sono stati presentati, da parte dei Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini i seguenti emendamenti:

- al primo comma, seconda alinea, sopprimere le parole "e terzo";

- al secondo comma, terza alinea, dopo la parola "composto" il comma è modificato come segue: "da un rappresentante per ciascuno dei consorzi per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base e da due rappresentanti per il Comune di Aosta".

Si dà atto che tali emendamenti sono approvati con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Si dà atto che l'articolo 11, con l'emendamento dei Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 12

Si dà atto che l'articolo 12 è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 13

Si dà atto che all'articolo 13 sono stati presentati, da parte dei Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini i seguenti emendamenti:

- al primo comma, sopprimere le lettere: e), f), g), m), n), o), p);

- al secondo comma, dopo il punto 6) aggiungere il seguente punto "7): il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio od ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di ricovero e cura, nonché istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico".

Si dà atto che tali emendamenti sono approvati con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Si dà atto che l'articolo così emendato è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 14

Si dà atto che l'articolo 14 è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 15

Si dà atto che all'articolo 15 sono stati presentati, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, i seguenti emendamenti:

- comma primo, rigo 2, sopprimere la frase "dai consorzi" e sostituirla con la seguente "dai distretti";

- comma a), sopprimere la frase "degli enti consorziati" e sostituirla con "dei Comuni";

- penultimo comma, rigo 1, sopprimere la frase "enti aderenti" e sostituirla con "Comuni";

- rigo 2, sopprimere la parola "consortili" e sostituirla con "dei distretti".

Si dà atto che tali emendamenti non sono approvati con voti contrari quindici e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Dolchi, Monami, Parisi, Siggia, Tonino).

Si dà atto inoltre che all'articolo 15 è stato presentato, da parte dei Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini il seguente emendamento:

- dopo il secondo comma, è inserito il seguente comma: "I contributi di cui al punto b) vengono assegnati sentito il comitato di cui all'art. 11".

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Si dà atto che l'articolo 15, con l'emendamento dei Consiglieri Monami, Tamone, Bordon, Di Stasi e Pedrini, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 16 e allegato A

Si dà atto che l'articolo 16 e l'allegato A sono approvati con voti favorevoli venti e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Il Consigliere LANIVI, ribadendo le motivazioni già espresse in sede di discussione generale, annuncia il voto contrario del Gruppo dei Democratici Popolari.

Il Consigliere MONAMI dichiara che il disegno di legge in questione non è l'optimum, ma rappresenta indubbiamente un passo avanti ed è per questo che il Gruppo Comunista, anziché trincerarsi come i Democratici Popolari in una opposizione aprioristica, voterà a favore.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sedici articoli e l'allegato A del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: otto.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione".

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Disegno di legge n. 374

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ..... : "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1

Nella prospettiva della istituzione del servizio sanitario nazionale e della riforma della assistenza, la Regione promuove il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-assistenziali al fine di garantire, nell'esercizio delle vigenti leggi, l'effettivo diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica, secondo modalità che assicurino l'uguaglianza del trattamento.

Art. 2

L'organizzazione dei servizi deve perseguire in particolare:

a) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli della organizzazione, integrazione ed unificazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;

b) l'unitarietà degli interventi sanitari e socio-assistenziali e la loro caratterizzazione in senso preventivo;

c) l'adeguata articolazione territoriale della attuazione degli interventi in aderenza ai bisogni ed alle esigenze di sviluppo delle comunità locali;

d) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria della popolazione e delle comunità;

e) il mantenimento ed il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;

f) il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario.

L'organizzazione degli interventi persegue, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo:

1) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nelle diverse zone di articolazione dei servizi mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di informazioni concernenti i vari aspetti delle attività sociali e sanitarie;

2) la utilizzazione dei servizi e presidi ospedalieri ed extraospedalieri secondo criteri di interdisciplinarietà, di flessibilità della organizzazione e di complementarietà degli apporti professionali del personale adibito, evitando, di norma, ogni gerarchizzazione formale delle attività mediche ed assistenziali e la separazione delle competenze;

3) il coordinamento e l'integrazione tra le attività sanitarie e socio-assistenziali di primo intervento ed i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera e paraospedaliera, realizzando dipartimenti di prevenzione, cura e riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria;

4) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento culturale e scientifico del personale sanitario e di assistenza sociale, prevedendo modalità di lavoro e disponibilità di personale atte ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

5) l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi e dei servizi previsti ai sensi della presente legge con gli interventi per il lavoro, l'occupazione, la casa, l'istruzione e l'assetto del territorio o con altri interventi che nel quadro della programmazione regionale, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3

Il riordinamento dei servizi, nel quadro di avvio della riforma sanitaria ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, nonché delle disposizioni regionali vigenti in materia di sanità ed assistenza sociale e con riferimento alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382 e loro attuazione, riguarda le seguenti materie:

a) assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, pronto intervento ed assistenziale sociale;

b) profilassi delle malattie infettive;

c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;

e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

f) igiene ed assistenza veterinaria, vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;

g) educazione alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità e della infanzia ed assistenza ai minori;

h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva, assistenza psico-medico-pedagogica e tutela sanitaria dell'attività sportiva;

i) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;

l) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;

m) tutela della salute degli anziani;

n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico-fisiche;

o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

p) formazione professionale e permanente degli operatori sanitari e sociali;

q) educazione sanitaria;

r) informazione e documentazione sui problemi socio-sanitari del territorio;

s) raccolta, distribuzione e conservazione del sangue umano.

Art. 4

La Regione persegue le finalità della presente legge attribuendo ai Comuni, con appositi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro trenta giorni dalla costituzione dei consorzi di cui all'art. 7, le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di assistenza e beneficienza che non siano espressamente riservate a se stessa, comprese quelle delegate dallo Stato, perché le esercitino in forma consortile e decentrata mediante una rete completa di distretti sanitari e socio-assistenziali di base.

Il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi gestiti dai consorzi di comuni funzionalmente articolati in distretti sanitari e socio-assistenziali di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (U.L.S.S.S.) della Valle d'Aosta.

TITOLO II

ZONIZZAZIONE E CONSORZI

Art. 5

Ai fini della costituzione dei consorzi di cui al precedente art. 4 il territorio della Regione è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, avendo riguardo alla funzionalità dei servizi ed alla continuità degli interventi e tenuto conto altresì delle caratteristiche del territorio, delle esigenze delle popolazioni interessate e del conseguimento delle finalità della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e le comunità montane esprimono il loro parere sulla delimitazione delle predette zone e possono presentare eventuali motivate proposte di variazione.

Il piano definitivo di delimitazione degli ambiti territoriali è approvato dal Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, tenuto anche conto dei pareri di cui al precedente comma, nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Ulteriori variazioni alle zone possono essere adottate dal Consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, tenuto conto delle esigenze di assetto territoriale della Regione, nonché di eventuali modifiche della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali.

Art. 6

Il comune di Aosta gestisce i servizi in forma consortile, nell'ambito dell'azzonamento di cui all'art. 5, articolando funzionalmente il proprio territorio in circoscrizioni socio-sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 7

Entro un mese dall'approvazione dell'azzonamento definitivo da parte del Consiglio regionale, i comuni compresi nei vari ambiti territoriali di ciascun distretto di base si associano nella forma del consorzio tra enti locali.

Ad ogni ambito territoriale di distretto di base corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Quando l'ambito territoriale di un distretto corrisponde a quello di una comunità montana, le funzioni del consorzio sono esercitate dagli organi della comunità i quali vi provvedono nei modi ed ai sensi della presente legge.

Art. 8

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati da ciascun consorzio, sulla base di un apposito statuto-tipo a tal fine predisposto dalla Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto la costituzione del consorzio ed il relativo statuto su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale fissa la data e la località della prima riunione dell'assemblea consorziale.

Dalla data di costituzione dei consorzi, tutti gli interventi e servizi sanitari e socio-assistenziali gestiti in forma consortile nel territorio della Regione sono riordinati ai sensi della presente legge. Le funzioni del consorzio antitubercolare sono esercitate in osservanza delle finalità ed obiettivi della presente legge, adeguando a tal fine l'apposito statuto.

Art. 9

Gli statuti dei consorzi devono in particolare informarsi ai seguenti principi:

a) contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

b) garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;

c) adeguare l'attività alle indicazioni normative e programmatiche della Regione, anche in relazione alle leggi di delega;

d) garantire la partecipazione dei cittadini alla formulazione ed attuazione dei programmi, prevedendo a tal fine la costituzione di un comitato di partecipazione di cui facciano comunque parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre forze sociali presenti sul territorio;

e) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenzialità, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorendo altresì la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

f) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli consigli comunali;

g) indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed il funzionamento;

h) determinare le modalità del concorso dei comuni consorziati alla elaborazione del piano annuale di attività e del conseguente bilancio preventivo.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E SECONDO LIVELLO DI GESTIONE

Art. 10

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge si articola nei seguenti livelli:

1°) livello di distretto sanitario e socio-assistenziale di base, per l'espletamento in forma continuativa e facilmente accessibile delle seguenti attività:

a) primi rilevamenti ed interventi contro le cause di nocività ambientale, alimentari ed in genere di carattere igienico;

b) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, specie nei settori della maternità ed infanzia, della sicurezza del lavoro, degli anziani, della tutela della salute mentale e della lotta alle tossicodipendenze;

c) assistenza domiciliare, infermieristica e socio-assistenziale;

d) distribuzione dei farmaci;

e) attività di servizio sociale e realizzazione di soluzioni alternative nei confronti di tutte le forme di segregazione operanti sui cittadini del territorio;

f) partecipazione alle attività di profilassi e medicina veterinaria;

2°) livello suddiviso in:

a) multizonale o di ambito territoriale comprendente più distretti di base, per l'espletamento di prestazioni assistenziali di consulenza specialistica o di tipo riabilitativo, integrative delle attività svolte al livello di distretto, cui non è possibile provvedere nell'ambito dei servizi e dei presidi di base;

b) regionale per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera nonché di quegli interventi socio-assistenziali, di assistenza sanitaria, di igiene ambientale ed assistenza veterinaria che, in rapporto al grado di complessità o di costo delle relative prestazioni ovvero alle indicazioni di piano socio-sanitario regionale, non possono essere espletate negli ambiti funzionali indicati in precedenza.

Art. 11

Alla gestione unitaria delle funzioni corrispondenti al secondo livello di cui al precedente articolo, nonché al loro collegamento funzionale con i servizi ed interventi attuati a livello dei distretti di base, provvede un apposito comitato regionale per i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera costituito presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Tale comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, che ha voto consultivo, ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei consorzi per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base e da due rappresentanti per il Comune di Aosta.

I compiti di gestione dell'assistenza ospedaliera vengono esercitati dal comitato regionale a decorrere dalla data di soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale. Fino a tale data, ai fini della presente legge, la Giunta regionale promuove le opportune intese tra il comitato di cui al presente articolo ed il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale.

Art. 12

Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale determina le attribuzioni del comitato regionale di cui al precedente articolo, il loro esercizio collegiale, le modalità di funzionamento, nonché in particolare:

a) le modalità per il concorso dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei medici e del personale tecnico e di assistenza infermieristica alla formulazione ed attuazione dei programmi;

b) l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi;

c) la disciplina amministrativo-contabile della gestione.

TITOLO IV

DELEGHE

Art. 13

Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge o da disposizioni dello Stato, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

b) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;

c) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

d) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del laboratorio regionale di igiene e profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;

e) le autorizzazioni ed i controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

f) l'attuazione del sistema regionale informativo socio-sanitario;

g) la formazione degli operatori sanitari e di assistenza sociale;

h) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Fra le funzioni amministrative che restano alla competenza della Regione sono inoltre comprese:

1) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo;

2) la determinazione dei requisiti di idoneità al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneità, nell'ambito delle leggi in materia;

3) l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975, n. 245;

4) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estensioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie di enti ospedalieri, nonché di enti o istituzioni pubbliche aventi finalità sanitarie e socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia;

5) le variazioni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;

6) la vigilanza sugli enti o istituzioni sanitarie e socio-assistenziali;

7) il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio od ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di ricovero e cura, nonché istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

Art. 14

Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento in conformità del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.

Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro un congruo termine decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15

Gli oneri per l'attuazione dei programmi di intervento elaborati dai consorzi ai sensi della presente legge sono finanziati con le entrate degli stessi, costituite da:

a) quote degli enti consorziati;

b) contributi integrativi della Regione;

c) altri eventuali contributi.

I contributi degli enti aderenti sono determinati a norma degli statuti consortili in misura correlata alla relativa consistenza demografica.

I contributi di cui al punto b) vengono assegnati sentito il Comitato di cui all'art. 11.

Gli oneri per la gestione dei presidi e degli interventi di secondo livello sono finanziati entro i limiti dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 16

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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ALLEGATO A

AMBITI TERRITORIALI DEI DISTRETTI DI BASE

Distretto n. 1:

Comuni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier.

Distretto n. 2:

Comuni di Arvier, Avise, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche.

Distretto n. 3:

Comuni di Aymavilles, Cogne, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve.

Distretto n. 4:

Comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline.

Distretto n. 5:

Comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Saint-Christophe, Sarre.

Distretto n. 6:

Comuni di Brissogne, Nus, Quart, Saint-Marcel.

Distretto n. 7:

Comuni di Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Valtournenche.

Distretto n. 8:

Comuni di Fénis, Chambave, Pontey, Saint-Denis, Verrayes.

Distretto n. 9:

Comuni di Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse.

Distretto n. 10:

Comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor.

Distretto n. 11:

Comuni di Arnad, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès.

Distretto n. 12:

Comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Hône, Pontboset.

Distretto n. 13:

Comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore, Pont-Saint-Martin.

Distretto n. 14:

Comuni di Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime.

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