Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3465 du 9 avril 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3465/XII - Disegno di legge: "Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi".

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Tenuto conto della rilevanza storica e socio-culturale dell'attività mineraria svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti minerari dismessi, la Regione:

a) individua i siti minerari dismessi o in fase di dismissione e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali;

b) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;

c) recupera e conserva in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

d) protegge e conserva gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

e) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;

f) promuove e sostiene le attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

g) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

h) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

i) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti minerari dismessi;

j) indirizza e coordina gli interventi sui siti minerari dismessi di competenza degli enti locali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per l'attuazione delle attività di cui al comma 1;

b) i criteri per l'esercizio integrato di attività estrattive e di attività di valorizzazione a fini culturali, turistici o di ricerca scientifica e tecnologica di sezioni dismesse di miniere.

Articolo 2

(Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)

1. È istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere.

2. La Commissione autorizza lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta la Giunta regionale e le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano e, comunque, nei seguenti casi:

a) individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito di cui all'articolo 3, comma 1;

b) indicazione delle tipologie di intervento per i siti minerari dismessi di cui all'articolo 4;

c) predisposizione del piano programmatico di cui all'articolo 5;

d) indicazione delle modalità per l'istituzione e il funzionamento del Centro di documentazione e di studio di cui all'articolo 6;

e) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 4.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, resta in carica per quattro anni.

4. La Commissione, presieduta dall'Assessore regionale competente ovvero da un consigliere regionale da lui delegato, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio, si esprime a maggioranza dei presenti ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, o suo delegato;

c) il dirigente del dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, o suo delegato;

d) tre tecnici esperti rispettivamente in storia, con particolare riferimento alla storia delle miniere, in scienze museali e archivistiche e in economia, i cui compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

e) il Sindaco territorialmente competente o un suo delegato;

f) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.

Articolo 3

(Individuazione dei siti minerari e delle loro caratteristiche)

1. La struttura regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di cave e miniere, procede, anche avvalendosi di collaboratori esterni dotati di specifiche competenze tecniche, all'individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito.

2. Per ogni singolo sito minerario deve essere accertata:

a) la presenza di un giacimento minerario e della sua futura economica coltivabilità;

b) l'esistenza del rapporto pertinenziale tra gli edifici già collegati alle miniere in relazione all'attuale consistenza delle stesse;

c) la stabilità statica del sito e la relativa pericolosità per le persone e per le cose;

d) la documentazione amministrativa esistente;

e) la proprietà del suolo;

f) la valenza storica e socio-culturale del sito in rapporto sia ai valori ambientali e culturali regionali sia a quelli delle comunità locali.

Articolo 4

(Riordino e valorizzazione dei siti minerari dismessi)

1. Sulla base dei dati emergenti a seguito dell'effettuazione delle attività elencate all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale provvede ad inserire i siti minerari dismessi in una delle seguenti tipologie di intervento:

a) inserimento nel piano programmatico di cui all'articolo 5, laddove sussistano particolari valori storici o socio-culturali;

b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalità di cui all'articolo 9, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante. Tali siti restano disciplinati dal Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);

c) attuazione delle opere di messa in sicurezza con le modalità di cui all'articolo 9 per i siti residui, oggetto di ulteriori approfondimenti e degli sviluppi del piano programmatico ai sensi dell'articolo 5, in vista di una collocazione definitiva nelle tipologie di cui alle lettere a) e b).

Articolo 5

(Parco minerario)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati istruttori forniti dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere, predispone un piano programmatico, denominato parco minerario, per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.

2. Il parco minerario prevede le destinazioni finali dei siti minerari dismessi individuando:

a) i caratteri museali da salvaguardare e le modalità dei relativi interventi consecutivi e di riutilizzo, con particolare riferimento al luogo minerario e agli edifici ad esso collegati;

b) i percorsi culturali e le relative progettualità, in accordo con le comunità locali interessate;

c) gli interventi per la riambientazione dei siti nel contesto naturale circostante;

d) le modalità di gestione e di promozione dei siti nei circuiti turistico-culturali regionali e nazionali.

Articolo 6

(Centro di documentazione e di studio)

1. La documentazione inerente allo studio e alla ricerca per la valorizzazione dei siti minerari è raccolta nel Centro di documentazione e di studio regionale, di seguito denominato Centro.

2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento del Centro sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 7

(Tutela dei siti inclusi nel parco minerario)

1. Nei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è vietato:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalità del parco minerario;

b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie o promozionali non autorizzate dalla Commissione.

2. Le modificazioni del suolo e degli edifici dei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), devono essere previamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Articolo 8

(Strumenti per l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei siti minerari inclusi nel parco minerario)

1. Laddove nel sito minerario dismesso il giacimento minerario non risulti esaurito né sotto il profilo fisico né sotto quello di una possibile futura economica coltivabilità, gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale del sito stesso sono oggetto di concessione rilasciata dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dalla legge regionale ......, n. ... (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

2. Per il rilascio della concessione di cui al comma 1, il Comune in cui è situato il sito minerario ha diritto di prelazione.

3. Gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità sono attuati:

a) prioritariamente, dal Comune in cui è situato il sito oggetto degli interventi, il quale può procedere agli espropri delle aree e degli edifici necessari agli interventi stessi, riconosciuti di pubblico interesse;

b) subordinatamente, da chi abbia la disponibilità del sito oggetto degli interventi.

4. Nei casi di cui al comma 3, il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di cave e miniere, corredata del progetto di intervento e della documentazione storica e socio-culturale di supporto, con l'indicazione delle opere da realizzare e il progetto di utilizzo e conseguente recupero ambientale finale del sito. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione sulla domanda.

Articolo 9

(Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi)

1. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune.

2. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario non esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 75 della l.r. .../

3. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti minerari dismessi è a carico dei proprietari del suolo, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 75 della l.r. .../. Qualora esista un concessionario di miniera nel sito, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso.

Articolo 10

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle opere e sugli interventi eseguiti in attuazione della presente legge è eseguita dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari, dalla struttura regionale competente in materia di cave e miniere e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta.

2. La vigilanza sulle opere di messa in sicurezza di cui all'articolo 9 è attuata dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari dismessi e dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 75 della l.r. .../.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque esegua opere in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque esegua opere senza la previa autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, il concessionario o il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 8 che eseguano opere in violazione di quanto disposto nella concessione o nell'autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.

3. Il Presidente della Regione irroga le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 10.

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 5.000 per l'anno 2007 e in annui euro 170.000 per gli anni 2008 e 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e Sviluppo sostenibile), 2.1.06.01. (Consulenze ed incarichi), 1.3.2. (Comitati e Commissioni), 2.2.1.06. (Difesa del suolo), 2.2.4.07 (Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, sia con riferimento agli anni 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010:

a) per euro 5.000 per l'anno 2007 e per euro 100.000 per gli anni 2008 e 2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) al capitolo 38345 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse);

b) per euro 70.000 per gli anni 2008 e 2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 al capitolo 57800 (Contributo annuo per il funzionamento del museo minerario regionale).

4. A decorrere dal 2010 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 e dell'eventuale avanzo di cui all'articolo 13 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

Articolo 13

(Disposizioni abrogative e finali)

1. La legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale), è abrogata.

2. Il Museo Minerario regionale, istituito dalla l.r. 6/1992, è soppresso e i suoi organi sono sciolti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini per il trasferimento delle funzioni e delle dotazioni finanziarie e strumentali del Museo Minerario alla Regione, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi.

Presidente - La parola alla relatrice, Consigliera Charles Teresa.

Charles (UV) - Cette loi revêt une grande importance sous plusieurs points de vue: environnemental, historique, culturel, scientifique, touristique et sportif, sans oublier un dernier aspect non secondaire qui garantit la sûreté pour des sites abandonnés qui ont déjà été théâtre de graves accidents pour les visiteurs distraits ou trop curieux et par conséquent de sérieux soucis pour les propriétaires des sites.

L'adoption, par la Région autonome Vallée d'Aoste, d'une réglementation en matière de valorisation des sites miniers désaffectés, abrogeant la loi régionale n° 6 du 3 mars 1992 (Création du musée régional de l'industrie minière), découle de la nécessité de disposer des sites miniers désaffectés et de tous leurs biens aux fins de leur valorisation socio-culturelle et environnementale. Sur la base de la réglementation actuelle, en effet, il est possible de disposer desdits sites uniquement dans des buts liés à l'activité minière. La nouvelle réglementation du secteur de l'extraction représente l'occasion non seulement pour introduire l'instrument de la concession minière pour la gestion des sites miniers désaffectés et de leurs biens annexes aux fins de leur valorisation socio-culturelle et environnementale, mais également pour repenser d'une manière plus globale à l'organisation d'un parc minier régional et à son développement, même en tant que musée.

Le présent projet de loi se compose de 13 articles. L'article 1er précise l'objet et les finalités de la loi et énumère les tâches de la Région, compte tenu de l'importance historique et socio-culturelle de l'activité minière sur le territoire régional et de la dangerosité des sites miniers désaffectés du fait de l'état d'abandon dans lequel ceux-ci se trouvent. La Région est chargée, entre autres, de la détermination des sites miniers désaffectés ou en cours de désaffectation et de l'étude de leurs caractéristiques structurelles et environnementales; de la réhabilitation et de la conservation, à des fins toujours environnementales, scientifiques, formatives, culturelles et touristiques, des chantiers, des structures minières régionales et des sites géologiques y afférents; de la réhabilitation et de la conservation, dans des structures muséales et des archives particulières, du patrimoine archéologique industriel et du patrimoine documentaire, libraire et photographique revêtant un intérêt du point de vue de la connaissance de l'histoire et de la culture minière; de la protection et de la conservation des habitats et du paysage culturel créé par l'activité minière, compte tenu de la réhabilitation environnementale des zones d'intérêt archéologique et des valeurs anthropiques liées à l'exercice des activités minières; encore, de la promotion et du soutien des activités éducatives, récréatives, sportives, artistiques et culturelles, ainsi que des centres de formation et de recherche d'excellence de niveau international; de l'établissement des outils techniques de sécurisation des sites miniers désaffectés, ainsi que de l'orientation et de la coordination des actions relevant des collectivités locales et concernant les sites miniers désaffectés.

L'article 2 crée la Commission régionale chargée de la valorisation des sites, dont les membres sont nommés pour 4 ans par le Président de la Région et qui exerce des fonctions de consultation au profit du Gouvernement régional et des structures régionales compétentes en matière d'environnement, de carrières et de mines. L'avis de la Commission en cause, formulé dans certains cas à la demande du Gouvernement régional et des structures régionales compétentes en matière d'environnement et de carrières et de mines est obligatoire, mais non contraignant.

L'article 3 attribue à la structure régionale compétente en matière d'environnement, épaulée par la structure régionale compétente, les sites miniers désaffectés ou en cours de désaffectation, ainsi que tous les biens annexes et de collecter une série de données caractéristiques relatives aux dits sites.

L'article 4, relatif à la réhabilitation et à la valorisation des sites miniers, propose, en fonction du type de site concerné, 3 différentes modalités d'action et de réglementation.

L'article 5 concerne le parc minier. Le Gouvernement régional élabore un plan programmatique dénommé "Parc minier" qui prévoit la valorisation des sites miniers désaffectés et fixe la destination finale de ceux-ci. Ce plan doit notamment établir les valeurs à sauvegarder, les modalités de réalisation des actions nécessaires et de réutilisation des sites, les parcours culturels et les projets y afférents, ainsi que les actions de réinsertion dans le milieu naturel environnant et de promotion des sites.

Au sens de l'article 6, la documentation relative à l'étude et à la recherche en vue de la valorisation des sites miniers doit être collectée dans un centre régional de documentation et d'étude, dont les modalités de création seront fixées par le Gouvernement régional.

L'article 7 énonce une série d'interdictions aux fins de la protection des sites compris dans le parc minier.

L'article 8 réglemente les instruments de réalisation des actions de valorisation des sites compris dans le parc minier. Lorsque, dans un site désaffecté, le gisement minier n'est épuisé ni du point de vue physique, ni du point de vue d'une éventuelle exploitation économique future les actions de valorisation et d'exploitation socio-culturelle du site concerné font l'objet d'une concession accordée par le Gouvernement.

L'article 9 prévoit la sécurisation des sites miniers désaffectés, en fonction de la typologie établie au sens de l'article 4.

L'article 10 concerne la surveillance des ouvrages, des actions réalisées en application du présent projet, ainsi que des travaux de sécurisation, alors que l'article 11 fixe les sanctions en cas de non-respect des dispositions des articles précédents.

L'article 12 porte les dispositions financières.

L'article 13 prévoit l'abrogation de la loi n° 6/1992 et la suppression du Musée de l'industrie minière créé par ladite loi, musée dont les fonctions et les dotations en crédits et en équipements sont transférées à la Région. Merci.

Presidente - È aperta la discussione generale. Ricordo che le Commissioni III e IV hanno espresso parere favorevole all'unanimità sul nuovo testo, "idem" il CPEL pur con alcune osservazioni. Ci sono 4 emendamenti dell'Assessore Cerise, 1 emendamento della II Commissione, 8 emendamenti del gruppo "Arcobaleno" e 18 emendamenti del gruppo "PD".

La parola alla Consigliera Fontana Carmela.

Fontana (PD) - Ritiro gli emendamenti.

Presidente - Gli emendamenti del gruppo "PD" sono ritirati.

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Vorrei fare solo alcune osservazioni sull'impianto generale del provvedimento, che, pur essendo nelle sue finalità condivisibile, crediamo non lo sia nella sua applicazione, nelle sue ricadute sulla realtà. Faccio solo riferimento a cosa si mette in piedi. Credo che in questo disegno di legge si rafforzi un paradosso, mi spiego meglio. Siamo d'accordo che i siti minerari dismessi, quelli giudicati economicamente e anche culturalmente... insomma quelli da tutelare e da valorizzare possano essere riaperti; quello che non capiamo è perché non si possa affiancare alle attività che, secondo noi, sono svolte in maniera pregevole del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre, perché all'interno del Museo di scienze naturali non si possa realizzare una sezione abiotica, quindi geologia, mineralogia... per fare in modo che il Museo di scienze naturali, che non è solo di scienze zoologiche o di fisiologia vegetale, abbia tutto il panorama delle scienze naturali, oltre ad una sezione dedicata ai siti minerari dismessi, ai minerali, alle rocce, ai fossili e via dicendo.

Crediamo - ed è per questo che abbiamo presentato alcuni emendamenti su alcuni articoli - che la Commissione regionale possa essere benissimo individuata negli esperti eventualmente incaricati dal Museo regionale di scienze naturali. Perché non sfruttare un organismo che abbiamo già ben strutturato sul territorio per occuparci della valorizzazione dei siti minerari dismessi? Per questo noi, pur riconoscendo validità e positività alle finalità generali, siamo invece per un'applicazione e per una ricaduta diverse.

Permettetemi poi di esprimere una seconda osservazione critica sulle risorse messe in campo. Fra le risorse messe in campo e l'individuazione dei soggetti che dovranno valorizzare i siti minerari, articolo 12, disposizioni finanziarie... qui non ho fatto l'emendamento, perché poi mi sarei sentito gli strali dell'Assessorato delle finanze per la mancanza di copertura finanziaria, però come gruppo avevamo presentato, Assessore Cerise, un emendamento all'assestamento di bilancio, che era collegato con questo che è finito in archivio dell'Assessore... comunque credo che gli stanziamenti siano assolutamente ridicoli. Vi è appena forse lo spazio per pagare i consulenti della famosa Commissione, i membri esperti della Commissione che vorremmo abolire, oppure far quel giochino con i sub-emendamenti per far sì che se ne occupi il Museo di scienze naturali di Saint-Pierre.

La seconda osservazione, che è poi la terza come discorso generale, è che se vogliamo far decollare un'iniziativa di tipo culturale: quella, ad esempio, della messa in sicurezza per la valorizzazione, è chiaro che porre tutto a carico dei proprietari, non so se questi proprietari hanno le risorse per fare qualcosa. Credo che si potrebbe dire, lo chiudiamo e non facciamo più niente... ossia la domanda che pongo all'Assessore è la seguente: al proprietario del sito chi glielo fa fare a lanciarsi in un investimento per la valorizzazione? In questo caso forse un aiuto, non so in che maniera, ma qui poteva essere strutturato in maniera diversa; ho paura che qui di valorizzazione, se rimane così, ne vedremo ben poca.

Altra osservazione, che è collegata con l'istituzione della Commissione, è il centro di documentazione e di studio, potrebbe essere anche lì una sezione del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre.

Concludo evidenziando un ultimo paradosso che non riguarda questa legge, ma riguarda il discorso che stiamo facendo sul Museo di scienze naturali di Saint-Pierre. Chi ha la responsabilità dal punto di vista assessorile del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre non trova giustificazione, invece secondo me quel museo dovrebbe essere a capo di qualche altro Assessorato, perché non trovo il nesso fra competenze e materie che vengono sviluppate nel Museo di scienze naturali di Saint-Pierre e l'Assessorato dell'agricoltura, quindi è un problema che dovrebbe essere risolto. È chiaro che l'Assessorato della cultura potrebbe avere un fondamento se fosse soggetto controllore, attuatore e gestore, anche l'Assessorato dell'ambiente, infatti il Museo di scienze naturali è direttamente collegato alle tematiche ambientali. Trovo difficile fare questa analogia fra il Museo di scienze naturali di Saint-Pierre e l'Assessorato dell'agricoltura.

A seconda delle risposte dell'Assessore, ci riserviamo di ritirare o di presentare gli emendamenti.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Vorrei esprimere un ringraziamento sentito alla III Commissione, alla IV Commissione, al relatore che ha voluto così bene illustrarci i contenuti di questa legge. Intendo ringraziare anche la collega Fontana per aver voluto ritirare gli emendamenti. Non entrerò nel merito di questo documento, perché ritengo esaustiva la presentazione fatta dalla collega Charles, ma ritengo opportuno dare qualche riscontro al collega Venturella.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, condivido che sono modeste, almeno come previste nel dispositivo della legge, però teniamo conto che abbiamo molto puntato sulla disponibilità dei fondi comunitari. Abbiamo peraltro già attivato delle iniziative per poter accedere a questi strumenti per siti minerari dismessi di grande importanza e in generale per un'azione di promozione di tale potenziale esistente sul nostro territorio.

Per quanto riguarda alcuni dettagli, come la questione della messa in sicurezza che afferisce al proprietario, questo deriva da una normativa nazionale, peraltro purtroppo abbiamo anche dei casi di avvisi di garanzia per incidenti che sono avvenuti, che hanno coinvolto i proprietari. Non escluderei la possibilità di fare un ragionamento su questo aspetto più di carattere generale, bisogna capire cosa si intende per messa in sicurezza, perché qualche volta si tratta di attuare qualche piccolo impedimento all'accesso, in altri casi la cosa diventa più complicata. È vero che, laddove la messa in sicurezza implica un'azione più incisiva, forse siamo già nella fattispecie di una possibile valorizzazione, quindi la cosa potrebbe essere contenuta.

Ringrazio invece per i suggerimenti per quanto riguarda la questione del Museo di Saint-Pierre, nel senso che io, pur non prendendo l'impegno di approvare degli emendamenti che vanno nella direzione di affermare qui che andiamo ad individuare, posso invece prendere l'impegno di muovermi nella direzione di far sì che il Museo di Saint-Pierre sia un punto di riferimento determinante in tutta la materia nei 2 aspetti: sia per quanto riguarda il centro di documentazione, sia per quanto riguarda la questione ancora più pertinente nell'ambito della Commissione. Nella Commissione sono individuati soprattutto i dirigenti regionali e poi si parla di 3 esperti, nulla vieta di fare riferimento lì, se lì abbiamo questo tipo di risposta.

Mi permetta però di fare una considerazione per quanto riguarda il centro di documentazione non deve sottovalutare come molta di questa documentazione afferisca all'archeologia industriale, faccia ossia parte di un percorso storico della nostra industria dove il sito minerario è legato a quello che veniva dopo; è il caso tipico della "Cogne" o per quanto riguarda Pont-Saint-Martin dove c'era un'industria siderurgica che a sua volta utilizzava dei siti minerari. Questo va organizzato, ecco perché non abbiamo voluto allocare tale competenza nell'uno, piuttosto che nell'altro e ci siamo tenuti le mani libere per vedere di mettere attorno ad un tavolo quelle professionalità e quelle substrutture che possono essere quelle più efficienti per dare una risposta complessiva. Io credo che il suo richiamo al Museo di Saint-Pierre sia da prendere in considerazione e opportuno e mi attiverò per fare in modo che le strutture si avviino verso questo tipo di orientamento. Per il resto è una legge attesa da parte delle amministrazioni comunali, laddove ci sono dei siti minerari dismessi, ci sono anche dei siti che possono giocare un ruolo importante nell'ambito dello sviluppo turistico-culturale di questa Regione, come quello di Cogne, Saint-Marcel, Champdepraz... Vi è poi anche l'idea di fare questo benedetto parco minerario: dico "benedetto" non nel senso di parco come vincolo, ma come programma amministrativo che vuol fare decollare tale cosa, recuperando, se possibile, quel capitale umano, di ricordi, di testimonianze e di esperienze che si legano a questa realtà, quindi anche il parco minerario come momento per recuperare la storia e il percorso di vita di chi ha lavorato e ha ricavato il proprio sostentamento da tale realtà.

Presidente - Passiamo all'esame del disegno di legge nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni III e IV. All'articolo 1 vi sono gli emendamenti n. 1 e n. 2 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Velocemente. Non ho capito "i siti minerari dismessi...", quali sono le "caratteristiche strutturali"? Perché "strutturali"? "Le caratteristiche strutturali ed ambientali" che senso ha?

Vado poi al secondo emendamento, perché "paesaggio culturale"? "... gli Habitat e il paesaggio", perché "paesaggio culturale" è un riferimento molto preciso che credo che attenga ad altri tipi di attività; secondo me, sono ridondanti, comunque...

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Intanto "strutturali" è perché ci sono una serie di pertinenze, che afferiscono... "Il paesaggio culturale" è vero, può sembrare una ridondanza, ma "il paesaggio" è sempre un fatto culturale, però "il paesaggio culturale" vuol dire che porta con sé delle testimonianze che vanno al di là della semplice espressione di un'attività che sia svolta sul territorio. Non è peraltro neanche una nostra dizione, deriva dal fatto che chi ha lavorato su questa legge ha suggerito anche tale indicazione.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella, per dichiarazione di voto.

Venturella (Arc-VA) - Gli emendamenti n. 1 e n. 2 del gruppo "Arcobaleno" sono ritirati.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 2 vi sono gli emendamenti n. 3, n. 3a e n. 3b del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Brevemente, se lei permette, illustro gli emendamenti tutti insieme, perché riguardano l'articolo 2 nella sua globalità, perché esiste l'emendamento n. 3 che vuole sopprimere tutto l'articolo 2, ossia la Commissione regionale, per i motivi che dicevo prima. In subordine crediamo che nella Commissione... per l'emendamento n. 3a, proprio per la valenza: per la valorizzazione dei siti minerari dismessi... non manca un dirigente del turismo?

Secondo: mi scusi, ma c'è bisogno che all'interno della Commissione vi siano strutturalmente 3 tecnici esperti? Non si potrebbe fare, come abbiamo fatto per il Comitato di pilotaggio, per cui alla bisogna il comitato stesso, questa Commissione per la valorizzazione dei siti minerari dismessi può, se ne ha bisogno, individuare dei tecnici che trattino delle tematiche specifiche. Che in una Commissione vi siano addirittura 3 tecnici esperti in maniera strutturata secondo noi è un'esagerazione, abbiamo avuto altre esperienze, si ricorda addirittura nel Comitato di pilotaggio della Centrale unica di chiamata in soccorso ci sono i 3 esperti che vengono chiamati alla bisogna; credo che si potrebbe introdurre anche questo emendamento.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Per quanto riguarda l'emendamento n. 3a, non ho nulla da obiettare.

Su questo riferimento... ossia viene un po' difficile perché ce li ritroviamo all'articolo 5, peraltro voglio dire... ho qualche perplessità, ma anche perché in questo modo verrebbe più facile fare quel ragionamento sul Museo di Saint-Pierre. Sono d'accordo di accettare l'emendamento n. 3a: quello del turismo, mentre sul resto chiedo di soprassedere.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

L'articolo 2 è soppresso.

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 21

Favorevoli: 3

Contrari: 18

Astenuti: 5 (Ferraris, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3a del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

"cbis) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato;".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3b del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

La lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 è soppressa e dopo il comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"4bis. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e per la trattazione di tematiche specifiche, esperti tecnici esterni, individuati dal Comitato stesso.".

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 21

Favorevoli: 3

Contrari: 18

Astenuti: 5 (Ferraris, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)

1. È istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere.

2. La Commissione autorizza lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta la Giunta regionale e le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano e, comunque, nei seguenti casi:

a) individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione e di tutte le pertinenze immobiliari collegate ad ogni singolo sito di cui all'articolo 3, comma 1;

b) indicazione delle tipologie di intervento per i siti minerari dismessi di cui all'articolo 4;

c) predisposizione del piano programmatico di cui all'articolo 5;

d) indicazione delle modalità per l'istituzione e il funzionamento del Centro di documentazione e di studio di cui all'articolo 6;

e) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 4.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, resta in carica per quattro anni.

4. La Commissione, presieduta dall'assessore regionale competente ovvero da un consigliere regionale da lui delegato, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio, si esprime a maggioranza dei presenti ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, o suo delegato;

c) il dirigente del dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato;

e) tre tecnici esperti rispettivamente in storia, con particolare riferimento alla storia delle miniere, in scienze museali e archivistiche e in economia, i cui compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

f) il Sindaco territorialmente competente o un suo delegato;

g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 3 ci sono gli emendamenti n. 4 e n. 5 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - All'articolo 3, comma 2, lettera a) si parla della presenza di un giacimento minerario e della sua futura economica coltivabilità; ora questa implica conoscenza geologica, la sua estensione, ossia sappiamo tutto, ma la coltivabilità economica futura è in funzione di parametri che sono legati al mercato e alla sua globalizzazione. Il mercato mondiale dei minerali è un mercato globalizzato e chi sa fra 5, 10 anni quale sarà il "trend" dell'offerta del rame o dello zinco? Magari si scopre un nuovo nanomateriale per il rame, che sostituisce il rame, che oggi ha quotazioni altissime. I fattori esterni sono così di difficile prevedibilità che metterlo in tale forma, in questo comma, lo vedo di difficile applicabilità e lettura. Do subito la lettura anche qui dell'altro emendamento; secondo me, andrebbe bene nell'indicazione... no, illustro solo emendamento n. 4, poi ho un piccolo appunto sull'emendamento n. 5.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Questo è un concetto fondamentale, perché il concetto di economicità non è solo riferito alla coltivabilità della miniera in quanto estrazione di minerale, ma si rifà al concetto di una coltivabilità sotto l'utilizzo ad esempio turistico. Il motivo per il quale possiamo immaginare di acquisire le miniere di Cogne è sul fatto che l'aspetto economico della nostra coltivabilità non va nella direzione di estrarre il minerale, ma di farne una valorizzazione di tipo turistico. Siccome abbiamo a che fare con delle leggi statali che portano quelle dizioni, ricorriamo a questo meccanismo per convertire il concetto di economicità e coltivabilità sotto un punto di vista diverso.

Presidente - L'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno" viene ritirato.

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Ritiriamo l'emendamento n. 4 perché ci bastano le assicurazioni dell'Assessore, che ha dichiaratamente affermato che la coltivabilità non è solo dal punto di vista del minerario, ma anche turistico e ambientale.

Per quanto riguarda l'emendamento n. 5, riguarda l'articolo 4, ho sbagliato io. Dato che non è un emendamento in cui si fa... "non moriamo per Danzica" su queste cose, lo ritiriamo perché c'è stato un errore formale.

Presidente - Gli emendamenti n. 4 e n. 5 del gruppo "Arcobaleno" sono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 26

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 5 c'è l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - "La riambientazione" non ha senso qui.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Sì, accolto.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 le parole "la riambientazione" sono sostituite dalle parole: "un migliore inserimento paesaggistico".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5

(Parco minerario)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati istruttori forniti dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere, predispone un piano programmatico, denominato parco minerario, per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.

2. Il parco minerario prevede le destinazioni finali dei siti minerari dismessi individuando:

a) i caratteri museali da salvaguardare e le modalità dei relativi interventi consecutivi e di riutilizzo, con particolare riferimento al luogo minerario e agli edifici ad esso collegati;

b) i percorsi culturali e le relative progettualità, in accordo con le comunità locali interessate;

c) un migliore inserimento paesaggistico dei siti nel contesto naturale circostante;

d) le modalità di gestione e di promozione dei siti nei circuiti turistico-culturali regionali e nazionali.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 6 c'è l'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Gli emendamenti n. 7 e n. 8, che sono collegati, riguardano il discorso del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre, ma, dato che l'Assessore si è preso l'impegno di lavorare in questa direzione, entrambi gli emendamenti sono ritirati.

Presidente - Gli emendamenti n. 7 e n. 8 del gruppo "Arcobaleno" sono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 8 c'è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Cerise, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 8, le parole "sulla base di quanto disposto dalla legge regionale..., n...." sono sostituite dalle parole "sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:

Articolo 8

(Strumenti per l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei siti minerari inclusi nel parco minerario)

1. Laddove nel sito minerario dismesso il giacimento minerario non risulti esaurito né sotto il profilo fisico né sotto quello di una possibile futura economica coltivabilità, gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale del sito stesso sono oggetto di concessione rilasciata dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

2. Per il rilascio della concessione di cui al comma 1, il Comune in cui è situato il sito minerario ha diritto di prelazione.

3. Gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità sono attuati:

a) prioritariamente, dal Comune in cui è situato il sito oggetto degli interventi, il quale può procedere agli espropri delle aree e degli edifici necessari agli interventi stessi, riconosciuti di pubblico interesse;

b) subordinatamente, da chi abbia la disponibilità del sito oggetto degli interventi.

4. Nei casi di cui al comma 3, il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di cave e miniere, corredata del progetto di intervento e della documentazione storica e socio-culturale di supporto, con l'indicazione delle opere da realizzare e il progetto di utilizzo e conseguente recupero ambientale finale del sito. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione sulla domanda.

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 9 c'è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Cerise, che recita:

Emendamento

Ai commi 2 e 3 dell'articolo 9, le parole "ai sensi dell'articolo 75 della 1.r..../" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'articolo 76 della 1.r. 5/2008".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così emendato:

Articolo 9

(Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi)

1. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune.

2. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario non esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della 1.r. 5/2008.

3. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti minerari dismessi è a carico dei proprietari del suolo, secondo le prescrizioni imposte dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della 1.r. 5/2008. Qualora esista un concessionario di miniera nel sito, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso.

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 10 c'è l'emendamento n. 3 dell'Assessore Cerise, che recita:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 10, le parole "ai sensi dell'articolo 75 della 1.r...." sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'articolo 76 della 1.r. 5/2008".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle opere e sugli interventi eseguiti in attuazione della presente legge è eseguita dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari, dalla struttura regionale competente in materia di cave e miniere e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta.

2. La vigilanza sulle opere di messa in sicurezza di cui all'articolo 9 è attuata dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti minerari dismessi e dal personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della 1.r. 5/2008.

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 12 c'è l'emendamento n. 1 della II Commissione, che recita:

Emendamento

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 170.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e Sviluppo sostenibile), 2.1.06.01. (Consulenze ed incarichi), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.2.1.06. (Difesa del suolo), 2.2.4.07 (Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci:

a) per annui euro 100.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) al capitolo 38345 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse);

b) per annui euro 70.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 al capitolo 57800 (Contributo annuo per il funzionamento del museo minerario regionale).

4. A decorrere dal 2011 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 e dell'eventuale avanzo di cui all'articolo 13 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 13 c'è l'emendamento n. 4 dell'Assessore Cerise, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

"1bis. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 (Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale);

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34);

c) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta);

d) il numero 8 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione).".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:

Articolo 13

(Disposizioni abrogative e finali)

1. La legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale), è abrogata.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 (Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale);

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34);

c) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta);

d) il numero 8 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione).

3. Il Museo Minerario regionale, istituito dalla l.r. 6/1992, è soppresso e i suoi organi sono sciolti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini per il trasferimento delle funzioni e delle dotazioni finanziarie e strumentali del Museo Minerario alla Regione, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi.

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.