Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3454 du 8 avril 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3454/XII - Proposta di legge: "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". (Approvazione di un ordine del giorno)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ed in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, promuove e incentiva la sostenibilità energetica nella progettazione, realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e private ed il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, privilegiando le tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione disciplina:

a) le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici;

c) i criteri, le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della certificazione energetica degli edifici;

d) i criteri di accreditamento e i requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

e) le modalità di costituzione e di gestione del catasto energetico degli edifici;

f) gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio;

g) le forme di incentivazione economica;

h) le iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali e l'aggiornamento degli operatori del settore e dei soggetti di cui alla lettera d);

i) la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo delle informazioni contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici, anche al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e di monitorare l'applicazione della presente legge.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nel d.lgs. 192/2005, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

a) interventi di recupero edilizio di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;

b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;

c) nuova installazione e ristrutturazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;

d) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano riscaldati o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del medesimo, non altrimenti utilizzabili;

c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non prevalente, per gli usi tipici del settore civile.

3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela.

4. Per gli edifici di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può comunque stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.

CAPO II

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Articolo 4

(Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e valori limite)

1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici. Stabilisce, inoltre, le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessità degli stessi, avuto riguardo:

a) ai valori limite di riferimento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai quali i valori delle prestazioni energetiche conseguiti devono risultare uguali o migliori;

b) per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la volumetria dei singoli edifici, espresso in W/m³, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi ed alla specifica tipologia di impianto;

c) per gli impianti di illuminazione artificiale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la superficie illuminata, espresso in W/m2, anche in relazione alla destinazione d'uso degli edifici ed alla specifica tipologia di impianto.

Articolo 5

(Definizione delle classi di prestazione energetica e dei relativi limiti)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi di prestazione energetica degli edifici e individua i relativi limiti, in modo da favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di portata generale idonei al conseguimento di un passaggio di classe migliorativo. Nell'ambito della stessa articolazione, i limiti di definizione delle classi sono, ove possibile, correlati ai limiti minimi di efficienza energetica, espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione.

2. In sede di articolazione delle classi di prestazione energetica degli edifici, le variabili indipendenti cui riferire i limiti delle classi medesime sono determinate in base a criteri di semplificazione, idonei a garantirne la massima comprensibilità.

3. Le classi di prestazione energetica sono, di norma, definite in relazione all'Indice EP; possono, tuttavia, essere definite anche classi energetiche con riferimento agli indici di prestazione energetica parziali, considerando prioritariamente, nell'ordine, quelli afferenti alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria ed all'illuminazione artificiale.

Articolo 6

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, devono possedere dei requisiti minimi di prestazione energetica.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, riguardano:

a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;

b) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale, inteso quale impianto deputato al controllo di parametri fisici che influenzano il confort termoigrometrico e la qualità dell'aria;

c) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva, inteso quale impianto deputato al controllo di parametri fisici che influenzano il confort termoigrometrico e la qualità dell'aria;

d) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

e) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.

3. I dati che illustrano i requisiti e le prestazioni energetiche di cui al comma 2 sono riportati sull'attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 7.

CAPO III

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Articolo 7

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione, o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998 e delle relative disposizioni attuative, è dotato, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. L' attestato è prescritto anche nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti di climatizzazione, invernale o estiva, di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria o di impianti di illuminazione artificiale.

2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione estiva ed invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei suddetti consumi.

3. In ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

4. In ogni contratto di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

5. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1quater, del d.lgs. 192/2005 ed il relativo attestato è affisso nell'edificio in luogo facilmente visibile per il pubblico.

6. Negli edifici di cui al comma 1, il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante l'applicazione di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.

7. La certificazione energetica per unità immobiliari facenti parte di uno stesso edificio può basarsi, alternativamente:

a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata o sulla valutazione di un'altra unità immobiliare dello stesso edificio, rappresentativa della stessa tipologia, qualora servita da un sistema di climatizzazione di tipo autonomo;

b) sulla valutazione complessiva dell'intero edificio, per gli edifici serviti da un impianto termico centralizzato non dotato di sistema per la contabilizzazione individuale dei consumi.

8. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di dieci anni dalla data di rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto termico.

9. L'attestato di certificazione energetica riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato dei suggerimenti relativi alla tipologia degli interventi ritenuti più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

10. Le prestazioni energetiche proprie dell'edificio possono essere riferite ad un uso standardizzato dell'edificio o alle reali modalità di utilizzo dello stesso.

11. Per gli edifici di cui ai commi 1, 3 e 4, l'attestato di certificazione energetica riporta il valore della prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 4.

12. L'attestato di certificazione energetica è conforme al modello e ai contenuti minimi dello stesso approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

13. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 8

(Relazione tecnica ed accertamenti)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del d.lgs. 192/2005, deve riportare la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata in duplice copia presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori.

3. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita in duplice copia presso il Comune una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal costruttore, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.

5. La Regione, avvalendosi del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), dispone accertamenti e ispezioni a campione, se del caso in corso d'opera tramite l'attività degli ispettori di cui all'articolo 11, entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale e agli elaborati presentati.

Articolo 9

(Accreditamento)

1. La Regione esercita, attraverso il Centro di osservazione, la funzione di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, che si esplica nello svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;

b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e in quello degli ispettori;

c) sorveglianza sulle attività dei soggetti di cui alla lettera b), anche mediante controlli a campione.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione del sistema di accreditamento.

3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11, o equivalenti conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri, che intendono ottenere l'accreditamento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e in quello degli ispettori, fanno richiesta alla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica. La struttura verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi, con quelli previsti dalla presente legge e può disporre la frequenza di corsi di formazione integrativi o il superamento di esami di accertamento di competenza.

4. Per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori e di quello degli ispettori, la Regione si avvale della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta).

Articolo 10

(Soggetti certificatori)

1. Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale, oppure, in alternativa, conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;

2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva;

3) progettazione energetica di edifici e di impianti;

4) diagnosi energetiche.

2. Possono essere accreditati quali soggetti certificatori anche i dipendenti della Regione, limitatamente alla certificazione degli edifici di proprietà della Regione medesima o in uso alla stessa.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per la certificazione degli edifici destinati ad usi non residenziali, al fine dell'accreditamento i soggetti certificatori devono possedere:

a) un'esperienza professionale non inferiore a tre anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile compresa tra 1.000 e 5.000 metri quadrati;

b) un'esperienza professionale non inferiore a cinque anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile superiore a 5.000 metri quadrati.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti. Nel caso di edifici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti certificatori devono inoltre garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse.

Articolo 11

(Ispettori)

1. Possono essere accreditati con funzioni di ispettore i soggetti pubblici o privati incaricati degli accertamenti, dei controlli tecnici e documentali aventi per scopo la verifica che gli edifici e gli impianti rispettino i requisiti, le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono comunque svolte da soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione, effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO IV

CATASTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 12

(Catasto energetico degli edifici)

1. La Giunta regionale costituisce il catasto energetico degli edifici, al fine di conoscere ed aggiornare periodicamente la situazione del parco edilizio, e definisce le caratteristiche e le modalità di gestione dello stesso.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Centro di osservazione che vi provvede anche mediante le informazioni messe a disposizione dai Comuni.

Articolo 13

(Miglioramento dell'efficienza energetica)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio e le relative scadenze temporali.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, i proprietari di edifici sono obbligati ad effettuare i conseguenti interventi entro le scadenze stabilite.

3. I proprietari di edifici sono, inoltre, tenuti a realizzare, ove tecnicamente possibile, gli interventi necessari per permettere:

a) la contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

b) la termoregolazione per ogni ambiente;

c) la contabilizzazione dei consumi di acqua fredda e calda.

4. La Giunta regionale predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale.

Articolo 14

(Impianti a fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, il proprietario installa impianti a fonti energetiche rinnovabili, dimensionati in modo tale da soddisfare una percentuale del fabbisogno annuale di energia primaria determinata, anche in funzione della tipologia di fonte utilizzata, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Articolo 15

(Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

1. Gli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità ed i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali.

3. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento ai sensi dell'allegato I, numero 14, del d.lgs. 192/2005.

CAPO V

CONTRIBUTI E SANZIONI

Articolo 16

(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi cui all'articolo 13, comma 2, la Regione concede ai proprietari di edifici contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari abilitati, convenzionati.

2. L'ammissione ai contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista che garantisca, tramite una polizza di responsabilità professionale, il risultato energetico finale ed il risparmio annuo conseguibile. Il risultato energetico finale deve dimostrare l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi ed essere asseverato da un certificatore di cui all'articolo 10.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì stabilite le modalità per l'eventuale concessione di contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3.

4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.

Articolo 17

(Sanzioni)

1. Ai soggetti a diverso titolo coinvolti nel sistema della certificazione energetica, che non ottemperino a quanto stabilito dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative, sono comminate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 18

(Calcolo delle volumetrie edilizie. Rinvio alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28)

1. Per il calcolo delle maggiori volumetrie edilizie derivanti dagli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).

Articolo 19

(Informazione e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, avvalendosi del Centro di osservazione, al fine di un'efficace attuazione della presente legge, predispone adeguate iniziative di informazione, rivolte agli utenti ed agli operatori del settore e del mercato immobiliare, nonché di assistenza tecnica ai Comuni.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'efficacia delle modalità di attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, attraverso la determinazione di specifici indicatori, anche allo scopo di utilizzare le informazioni contenute negli attestati di certificazione per l'orientamento della politica energetica regionale, per l'aggiornamento dei limiti degli indici di prestazione energetica degli edifici e per ogni altra finalità di pianificazione energetica.

Articolo 20

(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 21

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'allegato I del d.lgs. 192/2005 e, per il calcolo delle prestazioni energetiche, la metodologia prevista dalle specifiche tecniche stabilite dalla normativa statale vigente.

Articolo 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, comma 5, 9, commi 1 e 4, 12, comma 1, 13, comma 4, 16, commi 1 e 3 e 19, comma 1, è determinato complessivamente in euro 400.000 per il 2008 e annui euro 1.900.000 per gli anni 2009 e 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e 2.1.4.01 (Interventi su beni patrimoniali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15:

1) al capitolo 33766 (Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete) per annui euro 340.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010;

2) al capitolo 33791 (Spese per il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete per l'adozione di misure contro l'inquinamento atmosferico) per annui euro 60.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

b) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per annui euro 1.500.000 per gli anni 2009 e 2010 a valere sull'accantonamento previsto al punto A.4 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. A decorrere dall'anno 2011 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, 16, commi 1 e 3, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Borre.

Borre (UV) - Questa proposta di legge nasce da una mozione approvata dal Consiglio regionale a seguito della quale le 2 Commissioni hanno lavorato insieme all'Assessore La Torre e ai suoi uffici... per andare a lavorare sulla proposta di legge presentata dagli uffici dell'Assessorato con la collaborazione di un esperto del settore, ma questo lo dirà poi l'Assessore. La Commissione si è avvalsa di un consulente legato alla società "Energaia" che da anni in Valle d'Aosta lavora sul problema del risparmio energetico. Dobbiamo dire che di risparmio energetico si parla dal 1976 con la legge n. 373, nel 1991 con la legge n. 10, nel 2005 con la legge n. 192 e nel 2006 con la legge n. 311. Ci troviamo però ancora di fronte a lavori di ricerca di risparmio che non hanno soddisfatto e non continuano a soddisfare le esigenze dei cittadini; forse soddisfano le esigenze burocratiche, perché poi, in base a relazioni, si riesce ad avere comunque la concessione edilizia anche se i reali risparmi non ci sono stati. È di pochi giorni fa sul "dossier energia" un articolo che dice: "È il risparmio il nuovo petrolio, ogni euro speso in maggiore efficienza ne fa risparmiare due in nuovi investimenti". Le 2 Commissioni pertanto hanno lavorato, mi sento in dovere di ringraziare il dott. Sorsoloni, i membri delle 2 Commissioni, l'Assessore La Torre, la Giunta e il Consiglio che il 7 maggio 2007 hanno approvato quella mozione dandoci il mandato.

La proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" si colloca in un ambito di legislazione di settore, sia europeo che nazionale, piuttosto recente, in continua evoluzione e molto articolato, che ha definito in modo abbastanza netto le competenze delle Regioni sull'argomento. Si tratta innanzitutto di prendere a riferimento la direttiva 2002/91 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Direttiva recepita a livello nazionale ed attuata con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Un ulteriore riferimento legislativo che occorre tenere in considerazione è la direttiva 2006/32, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici.

La proposta di legge regionale nasce quindi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'attuazione della normativa sopra citata e nel rispetto dei principi fondamentali della disciplina di riferimento nazionale già in vigore. Nel contempo la medesima integra, ampliandone l'ambito di azione, la legge 3 gennaio 2006, n. 3 in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Legge che costituisce il primo strumento di attuazione del Piano energetico-ambientale approvato dal Consiglio regionale nel 2003. La Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso la presente proposta di legge, persegue gli obiettivi di promuovere la sostenibilità energetica nella progettazione, realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e private e di favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali. Miglioramento che vuole favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. A tal fine la Regione disciplina una serie di attività connesse all'efficienza energetica in edilizia, definendo metodologie, requisiti, criteri e parametri strettamente in relazione con lo sviluppo di un sistema di certificazione energetica regionale. L'impostazione della proposta di legge tiene comunque conto del fatto che a livello nazionale non sono ancora stati approvati i decreti attuativi del decreto legislativo n. 192; pertanto alcuni contenuti si caratterizzano per l'ampiezza delle definizioni, funzionale ad un recepimento di quanto verrà definito successivamente dallo Stato, senza dover operare sostanziali stravolgimenti della legislazione regionale.

In secondo luogo, la proposta di legge consente un'agevole possibilità di fare riferimento a quelle norme tecniche europee specifiche del settore energia. Norme che rappresentano il fondamento per la definizione di sistemi e metodologie di calcolo comuni ai singoli Stati che compongono la Comunità sovranazionale. Per questo è stata effettuata un'analisi delle norme tecniche in vigore e di quelle di prossima pubblicazione, facendo in modo che gli argomenti trattati dalle stesse siano ricompresi nelle finalità e obiettivi della proposta di legge. A tal fine è stato valutato opportuno il rinvio della definizione di diversi aspetti organizzativi e di dettaglio a successive deliberazioni della Giunta regionale, in modo da adeguare lo strumento legislativo e la sua applicazione alla rapida e costante evoluzione del panorama normativo tecnico nazionale ed europeo. Le finalità della proposta di legge sono sintetizzate all'articolo 1 e sono esplicitate attraverso l'elencazione degli obiettivi che delineano l'ambito di applicazione dello stesso, secondo un criterio improntato anche alla successione temporale degli adempimenti conseguenti. Tra le suddette finalità assumono un particolare rilievo: la definizione della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche e i criteri per la certificazione energetica degli edifici medesimi. Alcune delle finalità presuppongono l'adozione di appositi "strumenti tecnici" prettamente operativi, quali: le metodologie di calcolo, i requisiti minimi prestazionali, i sistemi di analisi, la raccolta di dati ed il monitoraggio; altre finalità focalizzano l'attenzione su obiettivi di natura prettamente programmatica.

L'articolato definisce chiaramente l'obiettivo di istituire in Valle d'Aosta un sistema di certificazione energetica degli edifici rispondente alle caratteristiche proprie del territorio valdostano. Un obiettivo però allineato alle corrispondenti iniziative intraprese da altre Regioni italiane ed europee, in modo che in futuro i vari sistemi adottati localmente potranno "dialogare" tra loro, in quanto strutturati sulla base di riferimenti tecnico-normativi condivisi. La certificazione energetica rappresenta un aspetto di generale interesse in questo particolare momento per i professionisti del settore, che chiedono di potersi specializzare per affrontare in modo adeguato gli argomenti connessi all'efficienza energetica degli edifici e degli impianti, per rispondere al meglio alle esigenze dell'utenza. La certificazione è un aspetto che interessa anche i cittadini che sollecitano, a fronte di una maggiore attenzione ai problemi ambientali, uno strumento di tutela che offra garanzie e risultati facilmente verificabili. Al riguardo, anche gli enti locali premono affinché possano essere date le risposte ai tanti quesiti che vengono normalmente sollevati dalla lettura delle vigenti norme, che si caratterizzano per un'oggettiva complessità.

L'articolo 1, nel sintetizzare le finalità della proposta di legge, delinea la logica degli adempimenti consequenziali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi propri del legislatore regionale, ovvero in successione tra loro: il sistema tecnico-scientifico per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici; i requisiti minimi di prestazione che a regime dovranno essere rispettati da tutti gli edifici; l'organizzazione del sistema di certificazione; l'organizzazione del sistema di "arruolamento" dei soggetti attivi della certificazione (certificatori e ispettori); la costituzione del catasto energetico di tutti gli edifici insistenti sul territorio regionale; la scelta di strategie future per il generalizzato aumento delle prestazioni degli edifici, a seguito delle risultanze della certificazione e del catasto; la previsione di aiuti finanziari a favore dei cittadini; la continua informazione a professionisti e cittadini idonea a richiamare l'attenzione sull'importanza dell'efficienza energetica, a favore del risparmio e della qualità dell'ambiente, e del costante aggiornamento sull'evoluzione della disciplina.

L'articolo 2 della proposta di legge rinvia ad una serie articolata di definizioni che dovranno essere individuate soprattutto in previsione degli strumenti attuativi di cui è stabilita l'approvazione. Le stesse definizioni, mutuate dalla vigente normativa di settore, saranno necessariamente integrate per esigenze di chiarezza e di univocità interpretativa.

All'articolo 3 l'ambito di applicazione della legge regionale è stato articolato in sintonia con quanto previsto dal decreto legislativo n. 192, distinguendo i casi di nuova realizzazione da quelli di recupero edilizio sottoposti ad interventi anche parziali sulle strutture. Lo stesso articolo specifica anche gli interventi di natura impiantistica oggetto di disciplina, diversi da quelli che interessano la parte edilizia. I casi di esclusione indicati al comma 2 sono gli stessi della normativa nazionale di riferimento. Per gli "edifici storici" i commi 3 e 4 introducono la possibilità di fissare requisiti meno stringenti rispetto a quelli applicabili agli altri edifici, mentre è stata prevista l'esclusione dall'applicazione della legge soltanto nel caso in cui sia i requisiti generali che quelli specifici comportino un'alterazione inaccettabile delle caratteristiche storiche ed artistiche.

L'articolo 4 definisce gli ambiti interessati dalla definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica che debbono obbligatoriamente caratterizzare gli edifici, oggetto di successivo provvedimento della Giunta regionale conformato a criteri di chiarezza ed alle indicazioni che saranno fornite a livello nazionale dagli strumenti attuativi ancora in via di approvazione.

Il capo II della proposta di legge (Prestazione energetica degli edifici), con i relativi articoli dal 4 al 6, entra nel dettaglio della disciplina del sistema sopra anticipato tra le finalità, preordinato a stabilire tutti i criteri necessari per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici. L'articolazione delle classi energetiche di cui all'articolo 5 è la logica conseguenza del sistema di calcolo delle prestazioni di cui all'articolo 4. Il successivo articolo 6 ha chiaramente connotati prescrittivi, poiché prevede le prestazioni minimali che dovranno essere garantite dagli edifici di nuova costruzione e da quelli soggetti ad un intervento di recupero edilizio significativo oppure soggetti ad un importante intervento di natura impiantistica.

Il Capo III si sofferma sul sistema di certificazione energetica regionale, necessariamente distinto dalla definizione dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica, poiché la stessa certificazione consiste in una semplice fotografia della situazione in cui si trova il sistema edificio-impianti. Sistema di certificazione che mette in relazione lo stato di fatto con le prestazioni minimali normativamente previste, ma solo con finalità migliorative dello stesso sistema edificio-impianti e non con finalità sanzionatorie.

L'articolo 7 specifica la connotazione della certificazione energetica degli edifici e ne prevede anche la pratica utilizzazione nelle diverse situazioni. Aspetto caratterizzante della certificazione è sicuramente, come già evidenziato sopra, la possibilità che offre di confrontare lo stato di fatto di un edificio rispetto all'obiettivo ultimo dell'aumento dell'efficienza, indicando contestualmente i possibili sistemi idonei allo scopo per ogni singola situazione. Un interessante riferimento è rinvenibile nella possibilità di prevedere 2 diverse tipologie di valutazione: la prima riferita ad un uso standardizzato dell'edificio (certificazione di riferimento); l'altra, alternativa alla prima, riferita al suo uso effettivo nel corso dell'anno, che si dimostrerebbe utile per consentire un "monitoraggio semplificato" dei consumi reali per definire eventuali successive azioni di risanamento mirate.

L'articolo 8 prevede una specie di implementazione della relazione tecnica già prevista dalla legge n. 10/1991, funzionale ad un maggiore approfondimento degli aspetti energetici in linea con i più ambiziosi obiettivi propri della nuova normativa. Anche l'ulteriore adempimento della dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal costruttore si propone di conferire un valore tutt'altro che simbolico alla stessa relazione. Queste peculiarità della nuova relazione devono essere giustamente sfruttate nell'ambito del procedimento urbanistico comunale, come previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo. Questo affinché la documentazione progettuale garantisca effettivamente la qualità del prodotto edificio-impianti e non si limiti ad un vuoto adempimento burocratico privo di significato. La materia trattata al comma 5 dello stesso articolo 8 (accertamenti e ispezioni) sarà, con molta probabilità, determinante per il buon funzionamento del sistema di certificazione energetica, per una sua corretta applicazione e per la congruità dei dati che consentirà di ottenere. Risulta infatti fondamentale l'organizzazione delle ispezioni e degli accertamenti, soprattutto se strutturati in modo centralizzato da un organismo collegato alla Regione. Un sistema così coordinato a livello regionale potrebbe avere il pregio dell'uniformità di giudizio, della competenza di strutture specializzate e dell'indipendenza della valutazione.

L'articolo 9 pone le basi per la strutturazione del sistema grazie al quale potranno essere accreditati i soggetti attivi del sistema della certificazione ed effettuati i relativi controlli. L'articolo 9 in particolare delinea la modalità di arruolamento delle figure professionali dei certificatori e degli ispettori e la permanenza degli stessi nei rispettivi appositi elenchi regionali.

Nello specifico è l'articolo 10 che individua i possibili soggetti che a diverso titolo dovranno operare come attori del sistema di certificazione energetica, specificando il possesso dei requisiti professionali richiesti, anche alternativi tra loro. L'ambito di azione è stato volutamente ipotizzato in maniera ampia, così da consentire l'evoluzione delle deliberazioni attuative in accordo con i previsti decreti di applicazione del decreto legislativo n. 192. Il comma 3 dello stesso articolo 10 individua soltanto dei casi specifici di certificazione per fabbricati (non residenziali), che potrebbero presentare delle complessità tali da richiedere maggiori conoscenze ed esperienze professionali. Il successivo comma 4 si preoccupa di garantire la massima imparzialità di giudizio da parte dei certificatori.

L'articolo 11 si sofferma sugli ispettori, che devono controllare che il sistema della certificazione funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge, prevedendo per gli stessi la possibilità di corsi ed esami anche particolarmente caratterizzanti per il tipo di attività prevista.

L'articolo 12, del Capo IV, tenute presenti le diverse misure organizzative ipotizzate dal decreto legislativo n. 192, introduce la previsione di un catasto energetico del patrimonio immobiliare insistente sul territorio regionale. Il costante aggiornamento del catasto potrà fornire utili indicazioni per le scelte di programmazione energetica regionale e per prevedere eventuali opportuni correttivi alle modalità applicative della presente legge. Nello specifico il catasto energetico consentirà di individuare gli edifici per i quali si rende obbligatorio un intervento di riqualificazione energetica necessario al miglioramento delle prestazioni originarie.

L'articolo 13 prefigura quindi gli sviluppi - che si potrebbero definire costruttivi - del catasto energetico quale strumento per pervenire al miglioramento generalizzato delle prestazioni energetiche da perseguire con gradualità nel tempo, pur stabilendo l'obbligatorietà di specifici interventi necessari allo scopo. L'ultimo comma di questo articolo si sofferma sull'ammodernamento necessario degli stabili di proprietà regionale.

L'articolo 14 estende a tutte le fonti rinnovabili le disposizioni in materia di impianti solari previste dal decreto legislativo n. 192/2005, delegando alla Giunta regionale la definizione delle modalità attuative, in modo tale da poter definire prescrizioni consone alle indicazioni dei decreti attuativi nazionali di prossima approvazione.

All'articolo 15 si fa riferimento alla predisposizione di servizi energetici centralizzati, con le dovute eccezioni giustificate da situazioni oggettive particolari. L'obbligo finale della predisposizione al teleriscaldamento è mutuata dal decreto legislativo n. 192.

Il capo V con l'articolo 16 prende in considerazione gli aspetti derivanti dall'attivazione del necessario sistema di incentivazione finanziaria per i soggetti obbligati, fondato sulla concessione di aiuti per l'abbattimento dei tassi di interesse derivanti dalla sottoscrizione di mutui. La precisazione di cui al comma 4 sui beni strumentali delle imprese potrebbe sembrare superflua visto che gli aiuti sono destinati solo a persone fisiche, però permette di fare chiarezza per le ditte individuali che sono identificate con il codice fiscale. Lo stesso capo affronta anche l'inevitabile sistema sanzionatorio dell'impianto legislativo quale elemento strettamente connesso alla disciplina dei controlli sull'applicazione della legge nel suo complesso.

Il capo VI rinvia alla disciplina urbanistica così come modificata di recente dalla legge regionale sull'edilizia residenziale. Per altre modifiche si è ritenuto di rinviare tutte le possibili problematiche di natura urbanistica ad un'iniziativa legislativa più ponderata, da affrontare sotto la regia della struttura regionale competente in materia.

I sistemi di informazione e monitoraggio di cui tratta l'articolo 19, che la Regione intende prevedere per l'attuazione della presente legge, costituiranno un elemento fondamentale per la determinazione del successo della sua applicazione e della sua diffusione. Sono inoltre uno strumento importante da utilizzare per le finalità proprie della pianificazione energetica regionale e a supporto di altre iniziative che la Regione potrebbe promuovere nell'ambito dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle rinnovabili. Volutamente, su suggerimento della struttura regionale competente in materia di concorrenza e affari europei, è stata stralciata la materia della formazione, in quanto attualmente incompatibile con la specifica disciplina comunitaria. I sistemi di monitoraggio di cui al comma 2 dello stesso articolo saranno individuati con il Centro di osservazione avanzato, poiché di fatto servono anche per coadiuvare i compiti propri del medesimo in materia di pianificazione energetica.

L'articolo 21 prevede che in fase transitoria si applichino le disposizioni attualmente in vigore a livello nazionale in materia, in quanto già applicabili ai termini del decreto n. 192. Il comma 2 dello stesso articolo individua quali disposizioni potranno essere applicate soltanto nel 2009, visto che materialmente le attività corrispondenti non potranno essere realizzate nel corrente anno per l'evidente impossibilità di approvare in tempi ristretti tutte le disposizioni attuative della legge.

Verrà presentato un ordine del giorno per meglio chiarire il comma 2 dell'articolo 13, ci sono altri emendamenti che sono stati presentati dopo un'attenta rilettura del provvedimento e dopo le considerazioni del CELVA, quindi la proposta di legge è aperta a considerazioni ed eventuali aggiustamenti da parte del Consiglio. Termino ringraziando l'Ufficio legislativo del Consiglio che ci ha permesso di arrivare con una bozza così ordinata.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Innanzitutto concordo con quanto ha detto il Presidente della III Commissione... e con il Presidente e tutti i Commissari delle Commissioni III e IV, perché la proposta di legge che andiamo ad approvare ai più parrebbe una notizia non interessante neanche dal punto di vista "mass-mediatico", mentre è molto importante. Il mio intervento sarà di carattere generale, soprattutto sul tipo di lavoro che abbiamo fatto nelle Commissioni; ci siamo messi d'accordo con il Presidente Borre che la parte di analisi del testo la faceva lui, mentre io affrontavo la parte generale.

Credo che ad una prima e sommaria analisi la riposta alla domanda: se si possa proteggere l'ambiente e tutelare il clima adoperandosi nella costruzione di una casa, parrebbe proprio essere negativa. Che c'entra un cantiere con ambiente e clima? O quanto meno in minima parte per quelli più attenti, ma ad una più attenta e corretta lettura dei fatti, soprattutto di quelli legati allo sviluppo delle nuove tecniche di costruzione delle abitazioni, pare essere positiva. Nelle società contemporanee il comparto edilizio in termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti rappresenta uno dei settori dell'economia ad impatto più elevato. È infatti innegabile che gli edifici contribuiscano in misura massiccia alle emissioni di gas serra sia in fase di costruzione, sia soprattutto in termini di bolletta energetica per il loro uso e mantenimento. La progettazione di edifici e città gioca quindi un ruolo molto importante nell'attenuazione dei fenomeni legati al cambiamento del clima.

Questa proposta di legge nasce da un'esigenza sentita e condivisa dai suoi firmatari, ossia quella di perseguire il principio di uno sviluppo sostenibile nell'urbanistica e nell'edilizia, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali della nostra Regione. Ancor più propriamente questo lavoro è nato dallo svolgersi e dal concatenarsi di 2 avvenimenti diversi, ma non disgiunti: il primo, che ha dato inizio al lavoro di profonda condivisione dei Commissari, è stato il sopralluogo delle 2 Commissioni consiliari congiunte, III e IV, alla sede centrale dell'Agenzia "CasaClima" di Bolzano. Qualcuno aveva detto: "avete fatto una vacanza a Bolzano"; ebbene, la vacanza a Bolzano invece ha prodotto qualcosa. Certo, la visita all'edificio pubblico diventato il simbolo dell'esperienza sul campo di questa agenzia, classificata secondo i parametri come "A Più", aveva lasciato nei Commissari un po' di amaro in bocca, non tanto per i risultati raggiunti dai Bolzanini - sono circa 15 anni che essi lavorano a livello provinciale -, ma soprattutto per il naturale confronto che veniva spontaneo con l'esperienza sud tirolese rispetto a quella valdostana. Un'esperienza quindi arricchente, densa di suggestioni, che ha profondamente e positivamente segnato i comportamenti successivi di chi vi aveva preso parte e che sarebbero poi sfociati nell'approvazione unanime di una mozione di indirizzo del Consiglio regionale, che prendeva spunto ed origine da un'iniziativa del gruppo a cui appartengo, che volentieri ne aveva condiviso contenuti e indirizzi programmatici. Ricordo che a maggio l'approvazione di quella mozione fu un'approvazione serale, come si dice, in "zona Cesarini", alla fine del Consiglio, e neanche forse i "mass media" si accorsero allora che era capitato qualcosa: dopo una sospensione con un confronto, ricordo molto serrato con l'Assessore Cerise, siamo venuti alla condivisione di una mozione che indicava un percorso e quel percorso noi lo abbiamo intrapreso e oggi lo concludiamo! Siamo partiti da un'iniziativa consiliare, votata a maggio, che ha dato il via al lavoro di studio, di confronto e di analisi delle 2 Commissioni congiunte ed è stato proprio il tipo di lavoro o, meglio, come è stato impostato il lavoro dalle e nelle Commissioni consiliari, che ha rappresentato per la storia del Consiglio una novità. Una novità in che senso? Primo: i Commissari hanno messo insieme le loro esperienze e conoscenze non per uno stolto desiderio di assimilazione ed omogeneizzazione, ma nel rispetto delle rispettive posizioni e funzioni. Cosa vi è stato nel lavoro congiunto? Questo lo posso dire anche se nella Commissione ogni tanto rappresento una voce dissonante: vi è stata "in primis" in quelle sedute la capacità di ascolto e lo sforzo di mediazione, che sui contenuti della legge stessa è stato molto contenuto. Secondo: sono state coinvolte e quindi ascoltate tutte le categorie interessate al provvedimento, ponendosi nella prospettiva di elaborare una legge semplice, non semplicistica, chiara, applicabile, in un lavoro comune che ha sì richiesto diversi mesi, ma che ha prodotto a nostro parere un buon provvedimento. In questo lavoro di ascolto e di confronto è successo che la legge è stata man mano modificata ogni volta, perché ogni volta era indispensabile dopo il confronto un processo di rianalisi e riscrittura delle norme. Quarto: il risultato è stato il frutto di un intenso lavoro di interfaccia con gli uffici regionali. Ciò che è successo e ciò che oggi in maniera spero unanime o quasi andiamo a presentare rappresenta un ulteriore passo avanti, perché, anche se è vero che questo intervento è come dice qualcuno un intervento parziale, in quanto non è stato affrontato il nodo dei materiali, il nodo del tipo di energia, occupandosi solo di certificazione energetica e in maniera conscia non volendosi occupare del più ampio campo dell'edilizia sostenibile, abbiamo raggiunto il risultato che questo progetto di legge è stato portato a compimento. Quale rischio abbiamo consapevolmente valutato che non era il caso di correre? Quello di non riuscire ad approvare nulla, di non far fare alla nostra Regione quel salto di qualità ormai improcrastinabile. Chiediamoci da quanti anni la Provincia di Bolzano sta lavorando sulla certificazione energetica, passando dagli edifici di nuova costruzione, tentando la grande scommessa degli edifici da ristrutturare del patrimonio esistente! Dalla visita e dalle audizioni con i tecnici "CasaClima" sappiamo che l'agenzia stessa è partita dal 1992, la direttiva è del 1991, lasciamo perdere gli anni particolari d'emergenza, siamo in ritardo di una quindicina di anni rispetto ad altre realtà; una grande esperienza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e di valutare nella sua organicità e originalità.

Certo la proposta di legge in oggetto contiene delle criticità, sebbene penso siano molto limitate, nonostante tutto lo sfruculiamento che stanno facendo gli amici di "Forza Italia" per cercare di limare alcune norme già abbastanza limate di per sé, ma anche delle enormi potenzialità che riguardano non solo la realizzazione degli interventi e tutto ciò che ne consegue in termini di salvaguardia dell'ambiente, ma anche la possibilità di sviluppare le competenze tecnico-scientifiche attraverso la formazione di professionisti, tecnici ed artigiani; quindi un grande settore ancora poco sviluppato in questa regione, che potrebbe essere un formidabile motore per lo sviluppo sostenibile e autocentrato della nostra Regione. Bisognava iniziare e noi lo abbiamo fatto e il prodotto di circa un anno di lavoro è di fronte ai nostri occhi, sui nostri banchi, in fase di approvazione. Speriamo che questo non rappresenti la fine di un percorso, ma ne rappresenti solo l'inizio.

Presidente - La parola al Consigliere Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Non avrei voluto intervenire subito dopo il mio collega, ma non importa perché vorrei solo fare alcune considerazioni: la prima, sul modo di lavorare del Consiglio e delle Commissioni, della serie che, quando si vuole, si può e i benefici sono tutti a favore della nostra Regione e non di questa o dell'altra componente politica; la seconda, questo ci insegna che, se c'è la volontà politica, i risultati si ottengono, cosa che non è stata possibile per mancanza di volontà politica, di lavorare con le stesse modalità per quanto riguarda l'introduzione di prodotti tipici e biologici nelle mense scolastiche. Ripeto: quando manca la volontà politica, gli ostacoli, le opposizioni, le modalità cambiano e allora i risultati non si portano a casa, quando c'è la volontà politica, si portano a casa i risultati nell'interesse della Valle d'Aosta.

Volevo soffermarmi soprattutto a dire cosa comporta questa legge piccola e nello stesso tempo importante, anche se una battuta stamani voglio farla. Mi spiace che non vi sia l'Assessore Cerise, secondo il quale, per mettere a regime questa legge, occorreranno 20 "omnibus". Va bene, ma ne occorressero anche 30 è importante che si sia iniziato, perché questa legge comporta un cambio di mentalità e una piccola rivoluzione culturale nella nostra regione nel modo di costruire e di concepire l'energia e nel modo di percepire le finalità di questa legge dal punto di vista dei cambiamenti climatici e della necessità di intervenire su alcuni fattori: il primo fra questi è ridurre il problema dal punto di vista dell'inquinamento ed è già un fatto culturale, abituati come eravamo ad un modello culturale che è quello del secchio bucato, ossia si riempie d'acqua un secchio bucato che serve a nulla e si continuava a sprecare energia. Non metto tanto l'accento sul fatto che siamo arrivati in ritardo, l'importante è che ci siamo arrivati. Cambio di mentalità significa per le nostre imprese e i nostri artigiani fare uno sforzo, mentre forse finora hanno fatto poco o nulla. Cambio di mentalità per quanto riguarda i nuovi materiali, un nuovo modo di costruire e un nuovo modo di consumare che non è legato all'usa e getta o alla dispersione energetica. Abbiamo un grosso problema con questa legge, ma abbiamo anche dei punti di riferimento. Il problema riguarda come intervenire sull'esistente, su una nuova costruzione, stabilendo questo tipo di parametri è facile intervenire: si parte da zero e si procede con questa nuova professionalità, mentalità e materiali. Intervenire sul nostro patrimonio edilizio esistente è più difficile, ma in questo senso è possibile iniziare a fare delle sperimentazioni, perché un grande risultato che hanno portato a casa le 2 Commissioni che hanno lavorato è anche una condivisione sulla modalità di intervenire sull'esistente dal punto di vista del patrimonio storico e culturale della nostra Regione, una mentalità di approccio costruttiva, ossia una disponibilità a ragionarci, a verificare come intervenire e non è poco, perché sapete quanto sono importanti gli uffici quando si producono nuove legge nel permettere poi che vengano tradotte in realtà. L'altro criterio quindi è che ci misuriamo anche con una realtà di montagna, dove l'urgenza di riuscire a contenere i consumi energetici è forse più impellente per altri settori geografici del nostro Paese, ossia la montagna è quella che, dal punto di vista climatico, ci obbliga a consumare maggiore energia. Un altro punto importante è che insieme al risparmio energetico per la costruzione delle nuove abitazioni e per intervenire su quelle esistenti introduciamo la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili, ossia il binomio risparmio-fonti rinnovabili e questo ridiventa un ulteriore valore aggiunto di tale legge.

L'ho detto in Commissione: per me l'unico neo di questa proposta di legge sono i criteri con i quali possono accedere alla certificazione i professionisti, non la faccio lunga, ma non vorrei che vi fosse un'impugnativa da parte dell'UE sulle libere professioni, perché c'è un intervento pesante degli ordini sullo stabilire chi può certificare o meno. Su questo lasciamo un punto interrogativo senza "ricamarci" troppe cose, ma non vorrei che vi fosse un intervento, con la necessità di intervenire nuovamente. Mentre noi abbiamo i professionisti - e questo è il neo più grosso che abbiamo - per un verso che si sono messi al passo con queste modalità di intervenire sul risparmio energetico e le fonti rinnovabili, non sono assolutamente convinto, e lo dimostra il fatto che noi Amministratori della Regione continuiamo ad intervenire sugli edifici pubblici, ne abbiamo una dimostrazione in Via Losanna... per climatizzare gli edifici senza partire dal presupposto di intervenire con il criterio culturale nuovo di questa legge, di intervenire dal punto di vista del risparmio energetico. Quando abbiamo sollevato il problema, ci è stato detto: "non è possibile dal punto di vista urbanistico"; sta di fatto che in Via Losanna dal punto di vista urbanistico è stato possibile costruire un obbrobrio, che è quella struttura che climatizzerà nel periodo estivo questo edificio. Non si capisce allora, oppure si capisce molto bene, c'è una resistenza di tipo politico-culturale che parte dall'Assessore ai lavori pubblici e all'ambiente e a cascata comprende tutto l'apparato tecnico-amministrativo. Queste cose però noi come Consiglio regionale non possiamo più permettercele, quindi, dal punto di vista della formazione professionale, occorre intervenire sull'apparato tecnico-amministrativo dirigenziale dell'Amministrazione regionale, che fa resistenza a tali innovazioni, perché il rischio è che l'apparato amministrativo, quando si mette di traverso, comporta, come sanno bene i cittadini, perdita di tempo, perdita di soldi, burocratizzazione, disperazione, viaggi avanti e indietro dagli uffici a non finire. Non credo che competa alle Commissioni, probabilmente al nuovo Consiglio regionale, ma se vogliamo applicare bene e in fretta per recuperare il ritardo che abbiamo questa legge, che ci permette di intervenire sul clima, di risparmiare energia, vivere meglio, creare lavoro, una rivoluzione culturale, nuove professionalità, occorre intervenire culturalmente su una parte di mentalità arretrata, burocratica, conservatrice che abbiamo all'interno dell'apparato tecnico-amministrativo della nostra Regione.

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.

La Torre (FA) - Parlerò su questa legge come firmatario insieme ad altri Consiglieri, e farò qualche riflessione a titolo personale. Innanzitutto, quando si votò la mozione in Consiglio, io fui l'unico contro tutto l'Assemblea, perché avevo all'epoca la consapevolezza dell'importanza, della delicatezza dell'argomento e mi chiedevo se vi fosse già una serenità all'interno di questo Consiglio, anche una maturità su certi argomenti, che avrebbe permesso di portare avanti all'interno della Commissione un dibattito così difficile come quello che si è svolto e che poi ha prodotto questa legge. Devo dire che con piacere invece le Commissioni III e IV con l'apporto di tante collaborazioni esterne, degli ordini professionali, dell'Università di Milano, di "Energaia", del Dott. Sorsoloni, della Dott.ssa Tamara Cappellari e di tante altre persone, hanno avuto questa capacità di trovare un "fil rouge" che gli ha permesso di presentare oggi questa proposta di legge. Tale provvedimento però parte da una riflessione che per qualche verso è anche filosofica: quando costruiamo, produciamo degli eventi che poi durano per anni; forse non ci rendiamo conto di quello che facciamo quando costruiamo, tanto che ancora oggi, quando guardiamo le vestigia dei Romani, dovremmo riflettere di come quello che è stato costruito mille anni fa ancora oggi c'è, quindi in qualche modo dovremmo molto ragionare su quello che costruiamo e come costruiamo, perché tutto questo andrà a condizionare pesantemente non solo l'estetica, ma l'ambiente, il territorio, la qualità della vita. Non ci dobbiamo dimenticare che costruiamo in funzione dell'uomo, della sua qualità della vita; la costruzione non è un puro esercizio architettonico, se non in alcuni casi (i monumenti). In realtà, si costruisce per garantire all'uomo una qualità della vita, l'uomo quindi è al centro dell'ambiente in tutte le sue manifestazioni, per cui, nel momento in cui parliamo della casa, dobbiamo fare alcune riflessioni in merito a quello che vogliamo per il nostro futuro e fare anche un bilancio su come oggi costruiamo le case e su come dovrebbero essere costruite. Questo è un confronto molto delicato e molto difficile, perché coinvolge tante realtà: da quelle imprenditoriali a quelle economiche, coinvolge i cittadini stessi. È un argomento che attiene quasi alla responsabilità collettiva, ma in realtà dobbiamo anche - torno alla mozione e al Consiglio - assumerci la nostra responsabilità politica e allora siamo chiamati e obbligati a occuparci di questo e a farlo con una legge complessa, tecnica, che apre degli orizzonti nuovi nella nostra Regione. Questa è una legge che guarda a degli interessi di carattere generale, come dicevo prima, e che enuncia una serie di azioni che devono andare in tale direzione. Innanzitutto deve essere uno strumento a tutela del cittadino, perché oggi dobbiamo con coscienza, di fronte alle problematiche esposte bene da chi mi ha preceduto, mettere in campo delle risposte, delle soluzioni alle necessità dei cittadini e il cittadino non può che essere tutelato attraverso delle normative che condizionino i soggetti, che sono quelli che agiscono per il mercato, ad operare in un certo modo. Parliamo prima di tutto dei progettisti, che sono tenuti attraverso percorsi di legge come in questo caso a garantire un risultato finale; lo stesso vale per i costruttori che, mettendosi in competizione fra di loro e dovendo dimostrare la qualità delle loro case, devono avere quella attenzione verso quei prodotti e quei materiali che devono essere a garanzia della qualità della vita e di un corretto risparmio energetico e così via, fino ad arrivare ai certificatori che sono quelli che prima citava il Consigliere Bortot, che sono poi quelli che dovranno firmare il certificato o che dovranno dire cosa si deve fare per mettere a posto. Tutto questo comporta delle difficoltà, perché questo condizionerà pesantemente tante scelte e tanti modelli stratificati di vita, che ci sono nella nostra Regione e non solo, anche sotto l'aspetto economico, perché sappiamo il risparmio energetico si ottiene nel tempo. Nel momento in cui l'applicazione di queste leggi sarà praticata, pertanto in prima battuta ci sarà un aumento dei costi, seppure piccolo, aumento che certamente nel tempo verrà recuperato e diventerà addirittura un beneficio per chi ha operato in quella direzione, ma questa cosa va detta con chiarezza, altrimenti diventa un momento di scontro-confronto non produttivo. Noi dobbiamo essere consapevoli che certe migliorie hanno un costo, anzitutto culturale come abbiamo detto prima, ma poi anche pratico.

È anche vero quando l'Assessore Cerise dice che questa legge avrà bisogno di tante modificazioni, perché è un percorso che abbiamo iniziato e che probabilmente non si soddisfa con questa legge di indirizzo, anche in funzione di un panorama di normative europee e nazionali che stanno cambiando alla luce di cambiamenti tecnologici in corso. Quello che oggi stiamo facendo è un passo in una direzione giusta - non so se ci stiamo dando anche lo strumento giusto - che deve assolutamente evidenziare questa responsabilità collettiva, di cui dobbiamo farci carico anche per quello che leggiamo sui giornali, per gli eventi aumenti dei costi dell'energia elettrica. La legge in sé quindi ha un obiettivo non solo condivisibile, ma auspicabile, le problematiche però ci sono, io le avverto, l'ho detto all'inizio: non avrei votato contro alla mozione in Consiglio se fossi stato sicuro di quello che si stava facendo. Le Commissioni III e IV hanno comunque prodotto un lavoro sentito, che emerge realmente dall'animo dei Consiglieri che hanno partecipato ai lavori delle Commissioni, questa è forse una delle poche leggi che ho visto così partecipate da parte dei Consiglieri, forse anche una delle poche leggi che il Consiglio ha presentato in quanto tale. Dovremo cercare di trovare insieme oggi un equilibrio, anche guardando la prospettiva.

Certo questa non è la legge che può dare una risposta definitiva al problema che affrontiamo, ma dovremo immaginarla come un "work in progress", su cui dovremo lavorare costantemente, ma è una legge che affronta la problematica non solo del privato, ma anche del pubblico. Anche lì si apre un'altra riflessione: cosa deve fare il pubblico? È chiaro che dovrebbe essere il primo a dare l'esempio, ma è evidente che mettere mano ad un patrimonio pubblico importante come quello che tutte le amministrazioni possiedono vuol dire investire decine di milioni di euro. Anche qui bisogna avere una flessibilità di darsi una legge, ma poi anche di saperla interpretare, perché se dovessimo mettere mano al patrimonio pubblico regionale e andarlo a ristrutturare, penso che non basterebbero 200 milioni di euro. Mi chiedo anche in termini di rapporto con la collettività se è il momento in questa fase storica di andare ad investire 200 milioni di euro solo in questo; sicuramente una parte di soldi vanno indirizzati anche per ristrutturare il patrimonio pubblico. Come dicevo prima, allora è una maturazione interiore che dobbiamo fare, la legge non vuole essere risolutiva, è una legge che ha una serie di problemi e dobbiamo esserne consapevoli; sarà complesso tradurla e portarla all'esterno, ci vorrà un grosso lavoro di partecipazione da parte di tutti gli ordini, progettisti, costruttori, installatori, ma alla fine credo che quello a cui abbiamo dato inizio sia un percorso che darà dei risultati positivi, perché costruire vuol dire produrre degli eventi che durano per anni e oggi dobbiamo veramente pensare a costruire meglio, in un modo diverso che rispetti più l'uomo e le sue aspettative di qualità della vita.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (PdL) - Il nostro gruppo è molto favorevole a tutti i problemi ai quali si vuole dare risposta e soluzione con questa proposta di legge, che sono tutte le questioni concernenti l'inquinamento, il bilancio energetico, la bilancia dei pagamenti, le spese delle famiglie. Questa è una legge che in senso trasversale, qualora tutti i suoi obiettivi fossero raggiunti, cambierebbe e cambierà la faccia di tante situazioni che toccano la Valle d'Aosta, che, fra l'altro, è un posto non privilegiato dal clima: non siamo ai Tropici e abbiamo in più di tante altre zone, come tutti i posti di montagna, il problema del riscaldamento come elemento pesante della vita dei cittadini. Noi siamo favorevoli a tutto quanto la legge si propone, riteniamo che forse sarebbe stato meglio scriverla in modo più leggibile, ossia delle volte, anziché scriverla in alfabeto cuneiforme, si può scrivere in italiano e la gente capisce di più, ma non è questo il problema.

Rimane un problema per il quale abbiamo presentato 2 emendamenti, ne ritireremo uno, ma manteniamo l'altro, che abbiamo addirittura sub-emendato, forse avete già ricevuto il documento, perché una cosa deve essere chiara. Se è vero, come è vero, che l'87% delle famiglie italiane sono proprietarie della loro casa, ossia questo è un Paese che ha una caratteristica unica nel panorama non so se mondiale, ma sicuramente europeo, ossia di uno sbilanciamento forte, di un affetto forte delle famiglie per la loro casa, quindi di una tendenza a patrimonializzare sulla casa nella quale si vive, per viverci, per lasciarla ai propri figli e se è vero che la nuova povertà avanzante tocca ben più del 13, deve esserci da qualche parte un'area di difficoltà di gente che è proprietaria di casa sua, ma non ha i soldi per andare avanti, che non arriva alla seconda, alla terza o alla quarta settimana. Per questo è importante e non risolve certo il problema l'ordine del giorno presentato, che non abbiamo firmato solo perché il punto n. 2 dell'impegnativa rimette in gioco tutti quei meccanismi perversi e che vorremmo vedere sparire di ISEE, valutazioni... vorremmo dei sistemi basati sulle franchigie e non dei sistemi basati su indicatori che richiedono appositi uffici per valutarli...

(interruzione dell'Assessore Fosson, fuori microfono)

... lo so, lo so, no... si basa sulle franchigie solo in parte, è un sistema di valutazione per arrivare a delle franchigie. Noi vorremmo, caro Assessore Fosson, delle franchigie di semplice applicazione che non richiedono autocertificazioni, quindi il rischio di documenti falsi e che non richiedono interi eserciti di impiegati per valutarle, ma non c'entra con quello che stavo per dire. Voglio solo dire che l'unica cosa che non va in questa legge, per la quale abbiamo proposto un emendamento, è proprio la sua mancanza di chiarezza, perché in una certa logica qualcuno potrebbe sostenere che in realtà queste cose sono comprese, applicando l'articolo 6 che in sottordine vede quell'altra cosa, che si riferisce al comma, che può essere rivisto il 13, certe cose potrebbero ritenersi già presenti. In realtà non è così, inoltre tutto viene lasciato all'interpretazione dei tecnici comunali, dei burocrati e ad una serie di situazioni sulle quali bisogna intervenire per sistemare e mettere delle pezze. Il concetto è questo, per essere chiari: non si può obbligare nessun cittadino, mentre l'Amministrazione può obbligare sé stessa e poi intervenire sui propri edifici, come diceva l'Assessore La Torre, con i tempi necessari perché le risorse non ci sono tutte subito... ma non si può e non si deve obbligare nessun privato a fare 2 cose: la prima, a non poter vendere casa sua o a vedersela deprezzata, perché magari è il patrimonio che hanno accumulato i suoi genitori e tutto il lavoro della famiglia, per dei meccanismi che non trovano soluzione; la seconda, a mettere mano ad una ristrutturazione di casa sua se non ha i soldi, perché non è il mutuo che risolve il problema, seppure a tasso agevolato o a tasso zero, ma nei mutui si restituisce anche a tasso zero il capitale! Bisogna fare in modo che questa legge, in modo limpido, chiaro e lineare, dica: "la Regione stabilisce tempi e modi, stabilisce date e scadenze, le case nuove devono avere queste caratteristiche perché è giusto che le abbiano e, qualora si ristrutturi, bisogna ristrutturare in modo da implementare tali caratteristiche nell'edificio perché è giusto fare così, ma bisogna anche dire che nel caso della manutenzione ordinaria questo non ha valore, nel caso della manutenzione straordinaria, che non è ristrutturazione, questo vale solo per la porzione sottoposta a manutenzione straordinaria, perché non è che se un cittadino interviene su una stanza in manutenzione straordinaria, deve poi rimettere a posto tutta la casa se non ha i soldi e soprattutto, se non fa nessun intervento, mi rendo conto che la sua casa continuerà ad inquinare e a costare di riscaldamento di più di quello che potrebbe o dovere... qualora però lui avesse i soldi per fare i lavori. Perché abbiamo edifici di montagna, abbiamo edifici di tutti i tipi, soprattutto edifici che sono di proprietà di famiglie che ci vivono, che non sempre sono in condizioni entro una certa data, per quanto stabilita con buon senso e con tutti i criteri, ma che noi con questa legge demandiamo "ipso facto" alla Giunta (qualunque essa sia). Bisogna che sia chiaro che tutti gli obblighi che discendono da questa legge per i cittadini, che ne limitano la libertà nell'interesse del bene comune, non siano cogenti se per il patrimonio edilizio esistente i cittadini stessi liberamente non hanno deciso di intervenire sulle loro case. Se il problema è obbligare i condomini a non usare più la nafta o il semifluido, basta fare una legge regionale che li proibisce! Voglio dire, non si deve ricorrere a meccanismi che poi consentono che... perché è del tutto evidente che qualche furbone per ottimizzare i conti familiari addirittura qualche anno fa è tornato dal gasolio alla nafta, ma è anche vero che questo è un problema che guarda caso tocca anche le industrie e le aziende, che probabilmente sotto l'aspetto dell'inquinamento aggiuntivo causato da combustibili meno puliti sono quelle che maggiormente inquinano e non possiamo neanche non tener conto dei posti di lavoro che danno queste industrie. Il piano che prevede la legge e che deve essere fatto dalla Giunta quindi va benissimo, il buon senso sicuramente sarà applicato; non deve rimanere in questa legge nessuna piega di cattiva e possibile interpretazione che metta in difficoltà le famiglie proprietarie dei loro alloggi, obbligandole a fare degli interventi per i quali potrebbero non avere i mezzi.

Nel dichiarare che siamo a favore di questo provvedimento legislativo, che, fra l'altro, è stato anche firmato da membri del nostro gruppo... quindi non esiste nessuna doppiezza nel mio discorso, chiediamo di chiarire che bisogna rispettare la libertà dei cittadini e del loro patrimonio, perché nessuno può mettere le mani nelle tasche dei cittadini e obbligarli a spendere, soprattutto quelli che non hanno, che non possono spendere i denari che non hanno e non è prestandoglieli gratuitamente come interesse che risolviamo il problema. Vorremmo quindi ristabilire correttamente, inequivocabilmente questo principio di libertà nell'intervento sul patrimonio edilizio esistente privato, familiare, per poter votare tranquillamente a favore di questa legge, quindi auspichiamo che il nostro emendamento, del quale discuteremo al momento opportuno, possa essere accolto.

Sul tema dell'energia siamo assolutamente d'accordo, si tratta di un tema di primaria importanza che diventerà ancora più importante in futuro e sul quale prima si riesce ad intervenire e prima si limitano ulteriori danni al nostro patrimonio naturale e all'economia della Regione. Se l'Assessore ritiene e il relatore Borre ritengono che sia utile una breve sospensione per esaminare l'emendamento, possiamo farla adesso oppure al momento che lo discuteremo.

Presidente - La facciamo dopo.

La parole à la Conseillère Viérin Adriana.

Viérin A. (UV) - Permettez-moi tout d'abord de remercier sincèrement le Président de la IIIe Commission, Borre, et le Président de la IVe Commission, Praduroux, ainsi que tous les membres des 2 Commissions qui avec enthousiasme se sont penchés et ont travaillé sérieusement, concrètement, à ce sujet. Je suis très contente de pouvoir voter une loi de cette envergure, qui est à mon avis seulement une première réponse à l'égard de la Communauté valdôtaine qui va subir, comme toute la planète par ailleurs - et ce sera encore plus difficile dans le futur -, la hausse des prix des combustibles. Il faudra faire davantage dans le futur, en imaginant d'intervenir avec une aide à l'achat des combustibles pour le chauffage, on en a maintes fois parlé, pourquoi ne pas transformer le bon d'essence en bon de chauffage, qui serait une mesure beaucoup plus équitable, puisque disons que le chauffage est absolument indispensable pour une Région comme la nôtre, où il fait froid 9 mois par an et le restant du temps il fait frais, il serait d'autant plus équitable qu'il irait combler un vide. La vieille dame ou le vieux couple qui habite la montagne et qui n'ont même pas la voiture, ceux-là n'ont rien. Ceux qui ont une famille qui a 4-5 voitures ont 4 contributions. Moi j'estime que là il faudra sérieusement, vu que les bons d'essence seront encore mis en discussion, s'y pencher sérieusement. Quand on a organisé la visite à Bozen pour visiter "CasaClima" et pour visiter des réalisations de la Province de Bozen, une chose m'a vraiment frappé sérieusement, c'est quand un technicien nous a dit: "mais vous savez, nous, on est 10 ans, on a cumulé 10 ans de retard par rapport à l'Autriche et à l'Allemagne" et alors là, si eux ils sont 10 ans en retard par rapport à l'Autriche, nous on est restés au Moyen Age. Ce sera donc à la future législature de travailler pour combler ce retard le plus rapidement possible. Quant à nous, nous allons aujourd'hui poser la première pierre: la pierre angulaire sur laquelle on pourra bâtir des normes beaucoup plus importantes, car il faut le rappeler, nous sommes conscients, la large majorité du Conseil est consciente qu'avec le baril de pétrole à 112 $ la vraie richesse pour nous, comme pour le reste de la planète, peut être exclusivement l'épargne énergétique et le recours à des sources alternatives et renouvelables.

Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Ho ascoltato con attenzione l'Assessore La Torre, proprio perché, non avendo partecipato direttamente ai lavori, quindi la mia è una visione più politica che non tecnica, ho cercato di capire il senso del suo intervento. Se lei mi permette, vorrei suggerirle l'intervento che lei dovrebbe fare rispetto a questa legge in campagna elettorale. Lei ha detto che questa legge condiziona tale settore, ma certo! Non c'è nessun nostro intervento che non abbia delle ripercussioni, ma attenzione, il non intervenire sarebbe molto peggio, perché significherebbe lasciarsi condizionare dalle abitudini che nel tempo si sono sedimentate in base ad una concezione di sviluppo continuo e di impressione e consapevolezza basata sul fatto che si riteneva che le risorse fossero infinite. Questo cambio culturale, che è recepito dai singoli per pochi aspetti, non è ancora diventato un modo culturale collettivo di tutta la Comunità e in tutti i vari settori, per cui credo che intervenire è condizionare, ma in modo positivo, il futuro, perché il non intervenire sarebbe un aggravare ulteriormente nel futuro un costo per l'intera collettività, oltre che per i singoli cittadini. Allora, è vero, lei dice, ci sono tanti soldi e tante risorse, però abbiamo visto solo l'altro giorno più di 200 milioni di euro erano a disposizione. Non vogliamo impegnarli nella ferrovia, non vogliamo impegnarli nell'Ospedale, impegniamoli in questo settore che è altrettanto importante e che tocca le tasche di tutti i cittadini. Proprio io direi che oggi forse qui lei ha dovuto o ha voluto sottolineare l'aspetto critico, le difficoltà di questa operazione, ma secondo me lei dovrebbe essere orgoglioso insieme alla sua maggioranza di essere riusciti, grazie a tutto il Consiglio, a fare un atto che diventa una grande svolta per tutti in tale senso. Se mi permette, volevo suggerirle un atteggiamento positivo, poi volevo ringraziare la collega Viérin per la proposta che ha fatto, mi sembra che anche adesso in maggioranza piano piano emerga e diventi consapevolezza diffusa quella che era all'inizio una proposta che i nostri gruppi facevano, ossia per l'appuntamento che ci sarà fra breve, per cui nel 2009 i buoni benzina non ci saranno più, utilizzare queste risorse che si renderebbero disponibili non per pagare alla pompa benzina ancora una riduzione ai singoli proprietari di vetture, ma prevedere un buono riscaldamento, una qualche modalità che consenta a tutti i cittadini che operano in Valle di usufruire di questa possibilità.

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.

La Torre (FA) - Siamo d'accordo, penso che stiamo dicendo delle cose comuni. Il problema però che mi pongo io è spiegare bene questa cosa, perché fra di noi ci capiamo, ma noi dobbiamo anzitutto condividerlo fra di noi, perché se cominciamo a creare delle contrapposizioni, allora già lì sarà ancora più difficile andarlo a spiegare. Il problema è spiegarlo bene ai cittadini perché in un momento storico come questo, dove il costo della vita e dell'energia aumenta, andare a spiegare come applicare una legge che va nell'interesse della collettività va sicuramente nel tempo a garantire una migliore qualità della vita e un risparmio economico, ma che resta una legge complessa, difficile, una legge tecnica che ha molta burocrazia al suo interno. Il problema quindi è come riuscire a spiegare bene, ad esempio, quello che diceva il Consigliere Ottoz, che in realtà noi non è che condizioniamo da domani anche la persona che è proprietaria di un alloggio e che non ha i soldi per poter fare il cappotto della casa. No, è una legge di indirizzi, all'interno della legge le amministrazioni future potranno erogare delle attuative in funzione anche delle normative europee e nazionali, delle nuove tecnologie, quindi ci sarà una capacità di adeguarla volta per volta a dei passaggi che dovranno essere spiegati e condivisi dai cittadini. Questa però è la difficoltà che avverto, lo dicevo prima: la mia preoccupazione è nel fatto di capire a che grado di maturità la nostra collettività è arrivata, e qui torno su un altro discorso per far capire le difficoltà. Quando ho cercato di spiegare che il contributo a pioggia non serve, non è che ho raccolto tanta solidarietà, perché alla fine le persone guardano concretamente quello che gli viene in tasca. Il contributo a pioggia allora non serve, ma servirebbe un contributo mirato a degli obiettivi, a delle politiche, però non è facile spiegarlo, come non è facile spiegare che una norma di legge andrà a condizionare il modo di costruire. In Trentino ci sono riusciti, perché "CasaClima" ha una storia più lunga ed è un percorso che è stato recepito, ma se si va a vedere il passaggio del Trentino, ci ha messo qualche anno ad essere recepito. Quello che ci tenevo a dire era questo: la legge è giusta, è una legge che dovrà subire delle modificazioni in corso d'opera e dovrà essere applicata con intelligenza. Ecco perché viene molto rimandato alla Giunta, perché sarà la Giunta ad avere quella sensibilità di volta in volta di andare ad applicarla. L'importante è che dal Consiglio vi sia questa condivisione politica, altrimenti diventa complesso essere credibili all'esterno. Ci siamo capiti, è inutile che insisto.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (PD) - Su questo tema volevo fare 3 considerazioni: la prima ovviamente positiva, chi non è d'accordo con il risparmio energetico delle case? Vorrei però richiamare - ed è la seconda considerazione - qualche entusiasmo che è stato espresso in Consiglio ad una maggiore ragionevolezza, nel senso che ho visitato qualche tempo fa delle case ad alta inerzia energetica in Germania, quelle che hanno questo cosiddetto cappotto e vi garantisco che hanno un aspetto che fa venire i brividi, nel senso che è bellissimo, non spendi niente di riscaldamento, peccato che tu non possa aprire le finestre mai perché il ricambio dell'aria, per evitare di perdere calore, viene fatto tramite un computer, delle ventilazioni... Devo dire che ho avuto una sensazione di soffocamento non da ridere, nel senso che credo che questa legge bisognerà valutarla e aggiornarla nel tempo, perché mi sembra che vi sia qualche slancio ideologico più che ideale, che forse va al di là delle reali aspettative.

La terza considerazione che ho già fatto molte volte, mai molto ascoltata, soprattutto dall'Assessore Marguerettaz e dall'Assessore Cerise, è che noi dovremo cominciare davvero dal patrimonio pubblico. In questo senso vedere dei pannelli solari sul tetto del Palazzo regionale già sarebbe un buon segnale, per cui capisco tutte le difficoltà di far partire una ristrutturazione del patrimonio regionale, che è immenso, però, da quel punto di vista, un buon segnale potrebbe essere mandare qualche "input" preciso. Mi dispiace quindi di dover segnalare per l'ennesima volta disfunzioni dello stabilimento ospedaliero di Viale Ginevra, hanno rifatto l'impianto di condizionamento e riscaldamento dell'aria non più tardi di 2 anni fa e non hanno messo i pannelli solari, non hanno attivato una serie di procedure per ridurre l'inquinamento, ma quello è un disastro ormai annunciato. Il "PD" comunque voterà a favore di questa legge, sperando che nel tempo sia applicata con il miglior giudizio possibile.

Presidente - La parola al Consigliere Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Intervengo nuovamente per puntualizzare una questione: primo, noi ne abbiamo fatto una questione filosofica e non ideologica, collega Sandri. Questa enfatizzazione è dovuta a tale cambio di mentalità culturale nel rispettare di più le risorse, "l'habitat" e il pianeta che abitiamo ed è una questione filosofica. In questo caso però vorremmo attirare l'attenzione della stampa: è stato molto enfatizzato l'aumento dei costi nell'intervenire, nel costruire e nel ristrutturare dal punto di vista del risparmio energetico, ma non è così! L'aumento dei costi iniziale diventa un investimento perché in pochissimi anni si recupera l'investimento e si risparmiano del soldi. È importante che la stampa sottolinei questo, credo che l'Assessore avrebbe dovuto farlo con più enfasi! Qui siamo tutti padri di questo provvedimento, è il Consiglio regionale; ho l'impressione che, siccome uno non ha messo una virgola e l'altro non ha messo il punto, vi sia quasi una "diminutio" del fatto che qualcuno si sente orfano perché non ci ha messo le mani a sufficienza! Questa è una legge del Consiglio, è importante che la stampa precisi che ad un aumento dei costi iniziale nelle nuove costruzioni e nella ristrutturazione dell'esistente corrisponde un ritorno in termini di risparmio della bolletta energetica e a media scadenza si recupera l'investimento e ci restano dei soldi in tasca. È importante perché tutta la politica dei mutui, dell'accesso al credito vale soprattutto per le famiglie di piccoli proprietari che non hanno grandi risorse economiche. Non vorremmo che il nostro sistema finanziario regionale rimanesse indietro rispetto a Banca Etica, che dà l'intero finanziamento sulle fonti rinnovabili perché sa che è un investimento, non ipoteca neppure l'abitazione, perché il ritorno di risparmio energetico paga ampiamente il rateo del prestito e gli interessi e la rivalutazione. È importantissimo sottolineare questo dal punto di vista di tale legge!

Président - La parole au Conseiller Borre.

Borre (UV) - È chiaro che qui ci divide forse il coraggio di affrontare un problema non indifferente, che è quello di fare una scelta di campo che prevede oggi già tutti gli edifici nuovi e da ristrutturare, già la n. 192 ha fatto la scelta. Quando è lo Stato che ci obbliga, tutto va bene, si possono mettere le mani in tasca ai cittadini, ma è lo Stato che lo fa, mentre, quando c'è una decisione da prendere a livello regionale e poi alla vigilia delle elezioni, questo diventa difficile, allora la legge è mal fatta, la legge è scritta male... Questa è una legge di principio che delega alla responsabilità del Governo e della Giunta di fare degli atti attuativi, cosa che in questa sala da 15 anni lo sento dire: le leggi che facciamo sono troppo virgole e punti, lasciamo alla Giunta. Abbiamo cercato questa strada, quindi è una legge di principi e la Giunta giustamente dovrà, con l'evoluzione della tecnologia, adeguare con deliberazioni attuative gli interventi.

Il secondo problema è quello di scrittura della legge, che sarebbe a detta di qualcuno scritta in caratteri indecifrabili. Bisognerebbe leggere dall'articolo 1 all'articolo 20 per dire se è scritta in caratteri indecifrabili, perché la legge è stata fatta dagli uffici legislativi ai quali vanno i miei ringraziamenti per l'impostazione che hanno dato alla legge. Qualcuno ha parlato giustamente di investimento, abbiamo insistito perché gli edifici pubblici fossero i primi a dare l'esempio, con un piano della Giunta gli edifici pubblici dovranno essere messi a norma, quindi non 200 milioni spesi domani o dopo domani, ma anche nell'arco di 10-20 anni; l'importante è che non si debbano aprire le finestre per il troppo caldo e non si riesce a resistere dentro. Questo lo vedono i bambini a scuola, gli ammalati negli ospedali, i dipendenti regionali e comunali che vivono negli edifici dove per non avere 25° devono aprire perché non ci sono sistemi di regolamentazione del riscaldamento. Non ci sono obblighi, è vero; dicevo prima, è dal 1976 che esiste una legge sul risparmio energetico e ancora oggi troviamo degli edifici che sono costruiti nettamente in contrasto con le norme che dettano i decreti legislativi n. 192 e n. 311, le leggi n. 10 e n. 373. Sul fatto di dire che mettiamo mano ai portafogli dei cittadini, io dico che se si fanno degli interventi, non è detto che si debba ristrutturare l'intera casa, perché il limite a cui si deve mirare è la Giunta che lo stabilisce. Non chiediamo che vi sia il limite della Provincia di Bolzano, o dell'Austria, o di altri Paesi, ma diciamo: "dopo che abbiamo fatto il catasto, la situazione valdostana è tale da dirci che dobbiamo cominciare ad intervenire su certi tipi di edifici", quindi si interverrà su quelli che consumano magari il doppio di quello che potrebbero consumare. Potrebbe essere sufficiente cambiare la caldaia, o i termoregolatori dei termosifoni, o la coibentazione, ma con questo, prevedendo l'obbligo di tali interventi, si prevede anche la possibilità di un mutuo a tasso 1 o 2%. Vi è la garanzia da parte del progettista con una perizia di cui risponderà l'assicurazione del progettista se l'impianto non è fatto in funzione di quello che dovrebbe essere fatto, quindi se non risparmierà in "tot" anni, ci sarà un'assicurazione che ne risponderà. Il pensionato che oggi deve far fronte alla spesa del riscaldamento domani dovrà far fronte alla stessa spesa, perché per una parte pagherà il mutuo per rimborsare i lavori che deve fare, ma dopo 5-6 anni quei soldi li metterà in tasca perché non avrà più quelle spese.

Non è una legge ideologica per cui vogliamo intervenire perché c'è solo l'ambiente da proteggere! Qui vogliamo andare a dare un valido contributo a chi sta spendendo troppo per riscaldarsi. I tempi di 25 lire/lt il gasolio sono finiti, allora nessuno di noi faceva caso a come funzionava l'impianto, si decideva di mettere una caldaia da 100 kWatt perché, essendo grossa, si era sicuri che andava bene, quando magari ne bastava una da 50. Oggi bisogna fare attenzione anche a quei particolari, in maniera che non si spendano malamente i nostri soldi, ma si abbiano delle persone qualificate che ci dicano come intervenire negli impianti e soprattutto nella struttura da coibentare.

Chiedo una sospensione per trovare una quadratura di questo difficile cerchio.

Presidente - Confidiamo in lei, collega Borre.

I lavori consiliari sono sospesi per un quarto d'ora.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,52 alle ore 11,45 e che dalle ore 11,45 assume la presidenza il Vicepresidente Tibaldi.

Presidente - Riprendiamo i lavori che erano stati sospesi per la ricerca di un accordo su un ordine del giorno, di cui è stato stilato un nuovo testo, condiviso anche dal "PdL".

La parola al Consigliere Borre.

Borre (UV) - Intervengo per ringraziare tutte le forze politiche che hanno raggiunto un accordo su questa proposta di legge, una cosa molto importante, quindi il confronto costruttivo premia sempre. Rivolgo un grosso ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato a questo risultato. Presentiamo un ordine del giorno firmato dai 14 appartenenti alle 2 Commissioni, più l'Assessore La Torre, e che sostituisce il documento presentato stamani. Vorrei approfittare per ringraziare il Consiglio, ma soprattutto i Capigruppo e i Presidenti di Giunta e di Consiglio per aver saputo giovedì sera a mezzanotte raggiungere quel compromesso che ha ristabilito la dignità di cui aveva bisogno questo Consiglio e la necessità della calma con cui poi si è lavorato fino ad oggi. Un grosso ringraziamento non solo per il risultato ottenuto, ma anche perché mi permette di lasciare dopo 15 anni quest'aula con un saluto a dei colleghi anziché a dei nemici, perché abbiamo sempre lavorato con lo spirito di operare per la Valle d'Aosta, per i Valdostani, non per noi stessi, quindi sarebbe assurdo lasciarsi da nemici, anziché da colleghi.

Presidente - Volevo aggiungere che sono stati depositati altri 2 sub-emendamenti, correlati a quelli presentati e che saranno oggetto di esame. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.

La Torre (FA) - Trattandosi di un provvedimento presentato dal Consiglio, credo sia inutile il mio intervento. Sono già intervenuto prima in quanto firmatario e ringrazio anch'io tutti quanti.

Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho fatto annuncio prima e che recita:

Ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Vista la proposta di legge regionale n. 217 avente per oggetto "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" ed evidenziato che all'art. 13 (Miglioramento dell'efficienza energetica) si prevede che la Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto, stabilisce gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;

Tenuto conto che il costante aggiornamento del catasto potrà fornire utili indicazioni per le scelte di programmazione energetica regionale consentendo di individuare gli edifici per i quali si rende necessario un intervento di riqualificazione energetica ai fini della mitigazione dell'inquinamento ambientale;

Ritenuto importante privilegiare gli interventi sugli edifici esistenti maggiormente inquinanti;

Impegna

la Giunta regionale nella definizione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica:

1) a dare priorità agli edifici esistenti caratterizzati dagli impianti maggiormente inquinanti e/o da un'elevata dispersione dell'involucro edilizio, stabilendo delle scadenze vincolanti per la messa a norma;

2) a valutare con gradualità il patrimonio abitativo esistente tenendo in debito conto, non solo l'aspetto energetico ma anche altri fattori quali, per esempio, la situazione sociale e economica dei proprietari, la concentrazione abitativa (condominio o singola abitazione), le difficoltà tecniche, i costi di realizzazione.

F.to: Borre - Viérin Adriana - Fey - Charles Teresa - Rini - Ottoz - Comé - Fiou - Ferraris - La Torre - Lanièce - Venturella - Stacchetti - Praduroux

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Procediamo ora con il nuovo testo predisposto dalle Commissioni III e IV.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento n. 1 del "PD".

La parola alla Consigliera Fontana Carmela.

Fontana (PD) - Lo ritiriamo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 8 vi è l'emendamento n. 1 del collega Borre, che recita:

Emendamento

Il comma 5 dell'art. 8 (Relazione tecnica ed accertamenti) è sostituito dal seguente:

"5. Entro tre anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, la Regione, avvalendosi del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera tramite l'attività degli ispettori di cui all'articolo 11, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale e agli elaborati presentati.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:

Articolo 8

(Relazione tecnica ed accertamenti)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del d.lgs. 192/2005, deve riportare la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata in duplice copia presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori.

3. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita in duplice copia presso il Comune una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal costruttore, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.

5. Entro tre anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, la Regione, avvalendosi del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera tramite l'attività degli ispettori di cui all'articolo 11, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale e agli elaborati presentati.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 13 vi sono alcuni emendamenti e sub-emendamenti. Al comma 1 vi è l'emendamento n. 2 del collega Borre e, correlato a questo, il sub-emendamento n. 2bis, sempre a firma del Consigliere Borre, concordato durante la pausa dei lavori; ne do rispettivamente lettura:

Emendamento

Il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché le relative scadenze temporali.".

Sub-emendamento

Al comma 1 dopo "scadenze temporali" aggiungere: "dando priorità alle situazioni maggiormente inquinanti ed agli interventi strutturali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)".

Li pongo in votazione insieme:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Adesso c'è il sub-emendamento all'emendamento n. 1 del "PdL".

La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (PdL) - Il sub-emendamento e l'emendamento successivo sono ritirati.

Presidente - Ora c'è l'emendamento n. 3 del collega Borre, che recita:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 13 le parole "sono obbligati ad effettuare" vengono sostituite da "effettuano". Dopo la parola "interventi" inserire la parola "prescritti".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:

Articolo 13

(Miglioramento dell'efficienza energetica)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché le relative scadenze temporali, dando priorità alle situazioni maggiormente inquinanti ed agli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, i proprietari di edifici effettuano i conseguenti interventi prescritti entro le scadenze stabilite.

3. I proprietari di edifici sono, inoltre, tenuti a realizzare, ove tecnicamente possibile, gli interventi necessari per permettere:

a) la contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

b) la termoregolazione per ogni ambiente;

c) la contabilizzazione dei consumi di acqua fredda e calda.

4. La Giunta regionale predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 14 c'è l'emendamento n. 4 del collega Borre, che recita:

Emendamento

Articolo 14, comma 1

Dopo le parole "fonte utilizzata" aggiungere "e tenuto conto dell'efficacia degli interventi".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 14 c'è l'emendamento n. 5 del collega Borre, sostituito dall'emendamento dell'Assessore Cerise; ne do lettura:

Emendamento

PL N. 217

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

Dopo il comma 1 dell'art. 14, Impianti a fonti energetiche rinnovabili, è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Per il rispetto di quanto stabilito al comma 1, è ammessa la realizzazione di derivazioni di acqua da un corpo idrico superficiale, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di risorse idriche e in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale per la tutela e il razionale utilizzo delle acque, solo per l'autoconsumo energetico di tutte le situazioni di isolamento, dove esistono obiettive difficoltà sia tecnico-ambientali, sia economiche di collegamento con infrastrutture energetiche di uso collettivo.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo così emendato:

Articolo 14

(Impianti a fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, il proprietario installa impianti a fonti energetiche rinnovabili, dimensionati in modo tale da soddisfare una percentuale del fabbisogno annuale di energia primaria determinata, anche in funzione della tipologia di fonte utilizzata e tenuto conto dell'efficacia degli interventi, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Per il rispetto di quanto stabilito al comma 1, è ammessa la realizzazione di derivazioni di acqua da un corpo idrico superficiale, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di risorse idriche e in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale per la tutela e il razionale utilizzo delle acque, solo per l'autoconsumo energetico di tutte le situazioni di isolamento, dove esistono obiettive difficoltà sia tecnico-ambientali, sia economiche di collegamento con infrastrutture energetiche di uso collettivo.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 16 c'è il sub-emendamento n. 2 ter del collega Borre, che recita:

Sub-emendamento

Al comma 3 dell'articolo 16, alla fine, dopo "comma 3", è aggiunto: "nonché all'art. 3, comma 1, lettere c) e d)".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo così emendato:

Articolo 16

(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi cui all'articolo 13, comma 2, la Regione concede ai proprietari di edifici contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari abilitati, convenzionati.

2. L'ammissione ai contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista che garantisca, tramite una polizza di responsabilità professionale, il risultato energetico finale ed il risparmio annuo conseguibile. Il risultato energetico finale deve dimostrare l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi ed essere asseverato da un certificatore di cui all'articolo 10.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì stabilite le modalità per l'eventuale concessione di contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 19 c'è l'emendamento n. 6 del collega Borre, che recita:

Emendamento

Articolo 19, comma 1

Dopo le parole "Centro di osservazione" aggiungere le seguenti: "ed in collaborazione con il Consiglio permanente degli enti locali".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo così emendato:

Articolo 19

(Informazione e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, avvalendosi del Centro di osservazione ed in collaborazione con il Consiglio permanente degli enti locali, al fine di un'efficace attuazione della presente legge, predispone adeguate iniziative di informazione, rivolte agli utenti ed agli operatori del settore e del mercato immobiliare, nonché di assistenza tecnica ai Comuni.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'efficacia delle modalità di attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, attraverso la determinazione di specifici indicatori, anche allo scopo di utilizzare le informazioni contenute negli attestati di certificazione per l'orientamento della politica energetica regionale, per l'aggiornamento dei limiti degli indici di prestazione energetica degli edifici e per ogni altra finalità di pianificazione energetica.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola alla Consigliera Fontana Carmela, per dichiarazione di voto sulla legge.

Fontana (PD) - Noi, come "Partito Democratico", riteniamo che questa proposta di legge sia un passo avanti nel progettare un futuro diverso per la nostra Regione attraverso gli interventi sull'edilizia, che guardano alle sostanze ambientali; per tale motivo il gruppo "PD" voterà a favore di tale provvedimento.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (PdL) - Voteremo ovviamente a favore, ringraziamo della collaborazione che è stata possibile durante la sospensione per risolvere il problema che è stato posto durante la discussione generale. Facciamo 2 considerazioni molto rapide: la prima è che tale legge finalmente dà un inquadramento al problema, ma è solo l'inizio di un percorso che dovrà portare questa Regione ad essere più virtuosa nell'uso dell'energia, nell'interesse dei cittadini e quindi essa, come è stato evocato tra l'altro dall'Assessore Cerise, richiederà successive e non semplici modificazioni.

La seconda considerazione è che ricordiamo - non era il caso di inserirlo qui perché era troppo complesso il collegamento con altri provvedimenti regionali, fra cui quello che riguarda in senso più lato l'urbanistica, il PTP... - che rimane ancora, e sarebbe opportuno risolverlo, il problema che è stato posto in più occasioni, ossia di una regolamentazione, avvalendosi della competenza che la Regione ha nei confronti degli enti locali, nei regolamenti edilizi degli enti locali delle serre addossate a scopo di risparmio energetico, trattandosi di strutture che non hanno nessun tipo di meccanica, di elettronica e di marchingegni strani che possono non funzionare, funzionano e basta e sarebbero un grosso aiuto che ancora questa volta non siamo riusciti ad inserire. In ogni caso voteremo convinti a favore.

Presidente - Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.