Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3418 du 3 avril 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3418/XII - Interpellanza: "Procedure di autorizzazione dei centri comunali di conferimento dei rifiuti".

Interpellanza

Appreso dell'esistenza di una missiva dell'Ufficio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato ai Lavori Pubblici indirizzata ai Presidenti delle Comunità montane e ai Sindaci dei Comuni della Regione nella quale, in modo parziale, demagogico e strumentale, si dava notizia dell'impugnativa da parte del Governo "delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31";

Considerato che l'Assessore ai Lavori Pubblici in una dichiarazione resa al quotidiano La Stampa del 16 febbraio u.s. affermava: "Altra assurdità - è che in merito all'articolo 21 il Governo si pone contro le stesse decisioni della Magistratura in fatto di isole ecologiche (...) così come disciplinate dalla norma regionale impugnata";

Constatato che una più attenta lettura della Sentenza n. 771/06 avrebbe di certo evitato all'Assessore ai Lavori Pubblici di dichiarare esattamente il contrario di ciò che viene affermato nel dispositivo della Sentenza;

Ritenuto indispensabile procedere ad una chiara ed univoca interpretazione delle norme cogenti in materia di procedure autorizzative delle "ecopiazzole" soprattutto per non mettere in difficoltà i Sindaci dei Comuni della Regione;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

l'Assessore competente per sapere:

1) quali sono gli intendimenti del Governo regionale in merito all'applicazione della normativa ed all'attuazione delle procedure di autorizzazione dei centri comunali di conferimento dei rifiuti.

F.to: Venturella

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Questa interpellanza nasce dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri sull'impugnativa della legge sui rifiuti della Valle d'Aosta. Lei, in risposta a questa impugnativa... a parte una sua dichiarazione su "La Stampa" del 16 febbraio 2008, in cui affermava che le isole ecologiche erano a rischio, cosa parzialmente non vera, perché dobbiamo decidere che tipo, infatti è così e poi verrò alla questione... ha anche inviato a tutti i Sindaci dei Comuni valdostani e ai Presidenti delle Comunità montane una lettera, il cui contenuto è indicativo del clima che si respira nel suo Assessorato, un clima non sereno, un clima di acrimonia fuori misura, perché... cosa dice? Qui di cosa si parla? Si parla di autorizzazione regionale che è rivolta ai Comuni, che autorizza il Sindaco di un Comune ad aprire i centri comunali di conferimento dei rifiuti sul proprio territorio. Lei dice che il vostro articolo - che noi fra l'altro avevamo contestato, sul quale avevamo presentato degli emendamenti - escludeva dall'obbligo i centri comunali di conferimento... ma c'è di più, perché oltre all'articolo ci sono anche delle sue dichiarazioni su lanci di agenzia. Cosa dice? Lei dice che esiste un paradosso, dice: "in merito all'esclusione dell'obbligo di autorizzazione, il Governo va contro anche alle stesse decisioni della Magistratura in fatto di isole ecologiche" e fa riferimento ad una sentenza che aveva dato via libera ad un centro comunale di conferimento a Etroubles, dicendo: "guardate, c'è questo paradosso, questi non si sanno mettere d'accordo".

Quello che noi contestiamo è: primo, che l'impugnativa sulla legge dei rifiuti non è stata fatta dal Consiglio dei Ministri solo per la nostra Regione, ma sono state impugnate 3 leggi regionali... quindi fare la vittima, Assessore... non è il caso! È uscita la sentenza della Corte costituzionale proprio ieri, che dichiara illegittimi dal punto di vista costituzionale gli articoli impugnati della legge di Bolzano...

(interruzione dell'Assessore Cerise, fuori microfono)

... ma è uguale, la "ratio" della sentenza è sul binario di quella impugnata per la nostra Regione!

Secondo: lei forse non ricorda che esistono diverse sentenze della Cassazione, che invece vanno proprio in maniera inversa a quanto lei affermava sull'obbligatorietà del rilascio dell'autorizzazione. Le devo poi ricordare che la sentenza del Tribunale di Aosta è di 1° grado, e lei sa bene che, in quanto tale, non costituisce giurisprudenza, cosa che invece lo è per le sentenze di Cassazione; quindi il suo riferimento alla sentenza del Tribunale di 1° grado non ha fondamento, perché non può confrontare una sentenza di Cassazione con una sentenza di Tribunale di 1° grado, mi stupisce! Certo non mi stupisce se questo è inserito all'interno di un lancio di agenzia, di un articolo divulgativo non scientifico in cui le parole si sprecano, che, prendendo spunto da un certo vittimismo, sia suo che del Capo dell'Esecutivo, prende a riferimento sentenze che non costituiscono giurisprudenza, esempi che non c'entrano nulla; quindi abbiamo capito che dal punto di vista massmediatico è servito a qualcosa! Invece questo non è proprio il caso, perché qui, il tentativo con l'articolo 21, e poi con gli articoli 14 e 16 della legge, era mirato a costituire un'enclave normativa, dove le regole non sono le regole generali che valgono su tutto il territorio nazionale. No, ci sono delle regole specifiche che non derivano da competenza statutaria, ma derivano da un'originale interpretazione del Codice dell'ambiente.

Le nostre domande sono quelle dell'interpellanza su questo problema dell'autorizzazione ai centri comunali di conferimento. Attendiamo la sua risposta.

Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.

Cerise (UV) - Il ridicolo di tutto questo è che quella norma che il Consiglio dei Ministri ha impugnato, non faceva parte di quel dispositivo che abbiamo approvato in Consiglio, ma era già dentro una legge che un anno prima, lo stesso Consiglio dei Ministri, aveva approvato; di conseguenza, abbiamo a che fare con un Consiglio dei Ministri che è piuttosto ondivago, che qualche volta si accorge e qualche volta non si accorge. Non ho visto la sentenza della Provincia di Bolzano, so quello che ci siamo detti in Conferenza Stato-Regioni, sono perfettamente convinto del nostro operato e ribadisco il concetto che i centri comunali di conferimento sono assimilati nella loro funzione ai punti di conferimento stradale dei rifiuti urbani indifferenziati, serve a facilitare questo tipo di smaltimento.

All'interno del centro comunale di conferimento non si svolge alcuna operazione di smaltimento o di recupero, ma solo di deposito, così come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettere g) e h) del decreto legislativo n. 152. Il centro comunale di conferimento non è considerabile come un centro di stoccaggio dei rifiuti, in quanto l'attività di stoccaggio è un'operazione intermedia fra le due raccolte e il trasporto. Sono conferiti soltanto i rifiuti urbani, quindi non facciamo confusione fra il centro comunale di conferimento e i centri di trasferimento, altrimenti non ci siamo. Il centro comunale di conferimento non rientra neppure nella definizione di "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183 del decreto legislativo, in quanto tale deposito afferisce ai rifiuti speciali che non sono ammessi. Il centro comunale di conferimento è definito dal decreto legislativo n. 152/2006 secondo la nuova formulazione articolo 183, comma 1, lettera cc), intervenuta con il decreto legislativo n. 4/2008, riconducendolo ad una funzione nell'ambito delle attività di raccolta, finalizzato al raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee e non ricomprendendo lo stesso nell'ambito di impianti da assoggettare ad autorizzazione.

Conclusione: in relazione a tutto questo il centro comunale di conferimento non è un impianto e quindi non assoggettabile all'approvazione di autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 212 sopraccitati. Solo qualora presso il centro comunale di conferimento volesse proporre il Comune agli utenti non domestici anche un servizio di conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il centro diventerebbe automaticamente un deposito preliminare o un impianto di messa in riserva, e in questo caso ci vorrebbe l'autorizzazione.

Voglio ricordare che le sentenze della Corte di Cassazione alle quali si fa riferimento si riferiscono in modo specifico a centri presso cui erano stati conferiti anche rifiuti speciali, cosa che viene esclusa nei centri comunali di conferimento, nella fattispecie di cui stiamo parlando. Per tutto questo ribadisco che l'esclusione attuale prevista dalla legge regionale non risulta essere in contrasto con le disposizioni di legge vigenti, anche in considerazione della palese e dimostrata impossibilità di assoggettare tali strutture alle autorizzazioni disciplinate dagli articoli 208 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006. Ciò anche in considerazione di quanto riportato nella sentenza del Consiglio di Stato emessa su un caso riferito anche a un centro comunale di conferimento, n. 609, del 17 febbraio 2004, dalla quale si può evincere proprio la correttezza interpretativa della Regione. Se vuole le ripeto la sentenza, è la n. 609/2004, dalla quale potrà vedere la correttezza del comportamento della Regione.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Mi spiace contraddirla, Assessore, ma ciò che lei afferma non corrisponde al vero.

Parto dal primo fatto, dove lei fa riferimento alla sentenza del Comune di Aosta. Lei dice che la sentenza del Tribunale di Aosta statuisce che non ci vuole l'autorizzazione: no, caro Assessore, la sentenza del Tribunale di Aosta sul caso Etroubles non dice che non ci vuole autorizzazione, ma assolve il Sindaco di Etroubles, non tanto perché non aveva l'autorizzazione, ma perché l'autorizzazione non era stata richiesta in mancanza dell'attivazione della procedura semplificata prevista in materia dalla Regione! In definitiva, il Sindaco di Etroubles è stato indotto in errore dal comportamento dei suoi funzionari, che ancora adesso, in maniera convinta, con una pervicacia che va oltre ogni ragionevole comportamento, non riconoscendo la procedura semplificata per le ecopiazzole, non richiedono neanche ai Comuni e inducono in maniera involontaria, i Sindaci in errore, che poi vengono denunciati. Sta qui il problema, in questo comportamento che non è in cattiva fede, ma che deriva da una convinzione secondo noi errata e da un'interpretazione delle norme errata. Lo dice il Tribunale, quindi anche la sua dichiarazione sugli organi di stampa in cui diceva che il personale aveva dato ragione alla Regione, non ha fondamento, in quanto lo dice il Tribunale che il Sindaco è assolto, ma perché era stato indotto in errore...

(interruzione dell'Assessore Cerise, fuori microfono)

... sì, sì! Mi scusi, Assessore, lei non ha letto la sentenza, e vado invece alle sentenze della Cassazione che però non si riferiscono alle sentenze della Cassazione del 2004, lei mi ha fatto un riferimento ad una sentenza di 4 anni fa! Faccio invece riferimento al regime giuridico delle ecopiazzole con delle sentenze anzitutto del 2005, ma anche del 2007!

Ripeto: non stiamo discutendo di malafede... il problema è questa forte convinzione di essere nel giusto e l'involontaria induzione di comportamenti errati, ma che hanno dirette conseguenze sui primi cittadini dei Comuni. Assessore, mi permetta, quando si depositano dei rifiuti come quelli che lei ha definito "urbani", che derivano dalla raccolta differenziata, non c'è Santo che tenga: ci va l'autorizzazione e ci va la procedura semplificata! Lo dicono le norme e le sentenze, e l'attivazione della procedura semplificata è a carico della Regione, procedura che non avete mai attivato! Io le do i riferimenti di una sentenza più recente della sua e quasi contemporanea alla revisione del decreto legislativo n. 152: la sentenza n. 7285/2007, dove si legge: "in riferimento ad una legge regionale della Lombardia, piattaforme di conferimento dei rifiuti che derivano dalle raccolte differenziate, che vengono trattati come rifiuti urbani, sono necessari dei titoli abilitativi, che vengono individuati in un'autorizzazione che si fa attraverso una procedura semplificata". Adesso io le stampo queste sentenze, gliele consegno, e invito lei - che mi pare una persona riflessiva e intelligente che capisce - a considerare che questi problemi di impugnativa della legge sui rifiuti, articolo 21, derivano da un'interpretazione diversa, ma senza fondamento giuridico dei suoi uffici! Le posso consegnare una serie di sentenze e invito lei, e i suoi uffici, ad approfondire il tema! Nel frattempo, Assessore, non metta in difficoltà i Sindaci, rilasci questa benedetta autorizzazione all'apertura delle ecopiazzole in forma semplificata... ma quali impegni amministrativi vi si chiede in più, se non che non lo volete fare per un piglio: perché qualcuno in quel banco crede, in questo momento, di essere nel giusto - sensazione che forse gli deriva da un'ispirazione divina - e allora continuate a mettere in difficoltà i Sindaci!

Non esiste il caso del principio di precauzione per gli atti amministrativi come per la "OMS", ma un comportamento del buon padre di famiglia invita a dire: "forse sono troppo prudente, ma mi metto su questa strada perché precauzione vuole che, anche se non devo controllare i freni dell'auto prima di partire per le ferie perché li ho già controllati una settimana fa, li controlli ugualmente"! Allora, anche lì, iniziate queste pratiche per l'autorizzazione dei centri comunali di conferimento con procedura semplificata. È questo l'invito!