Objet du Conseil n. 3411 du 2 avril 2008 - Verbale

OGGETTO N. 3411/XII - RIGETTO DELLA MOZIONE: "IMPEGNO A TRASMETTERE ALLA I COMMISSIONE CONSILIARE COPIA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA". (RITIRO DELLA MOZIONE: "PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA NORMATIVA SULLA "PAR CONDICIO" E SULLA "COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"")

Il Vicepresidente LANIÈCE dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri Secondina SQUARZINO, VENTURELLA e BORTOT, e iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere Secondina SQUARZINO, che deposita un testo sostitutivo della mozione con i Consiglieri BORTOT e VENTURELLA.

Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere FRASSY, che chiede la discussione congiunta con la mozione "Problematiche connesse alla normativa sulla "par condicio" e sulla "comunicazione istituzionale"" presentata con i Consiglieri TIBALDI, LATTANZI e OTTOZ, iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Secondina SQUARZINO.

Illustra la mozione il Consigliere FRASSY, che successivamente la ritira.

Intervengono i Consiglieri SANDRI (che presenta emendamenti) e VICQUÉRY.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 00 alle ore 0,19.

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Ripresi i lavori, il Presidente annuncia la presentazione di un nuovo testo dei Consiglieri SANDRI e Secondina SQUARZINO.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, il Presidente della Regione CAVERI (voto contrario della maggioranza) e SANDRI (voto favorevole del gruppo Partito Democratico).

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sul nuovo testo presentato.

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli: quattro e voti contrari: diciannove (presenti e votanti: ventitre);


NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

PRESO ATTO del comma 6 bis dell'articolo 4 della l.r. 3/93 che detta disposizioni circa il divieto per i componenti della Giunta regionale di "svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge", divieto che è in vigore "dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali", cioè il 22 gennaio 2008;

PRESO ATTO dell'articolo 9 della legge 28/2000 che fa "divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

VISTO che in queste ultime settimane si sono registrate più volte violazioni di tale principio da parte dei candidati al Parlamento, oltre che dai membri della Giunta candidati alle prossime elezioni regionali;

IL CONSIGLIO REGIONALE

DEPLORA

che si siano verificati tali comportamenti che pregiudicano la correttezza istituzionale nel periodo pre elettorale;

IMPEGNA

1) i candidati al Parlamento, appartenenti al Consiglio regionale, e i membri della Giunta a sospendere ogni attività che possa essere contraria al dettato normativo (comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 3/93 bis e comma 1 dell'articolo 9 della legge 28/2000);

2) il Presidente del Consiglio, a partire dalla prossima legislatura, a realizzare una pubblicazione annuale sulle attività dei gruppi consiliari regionali.

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La séance se termine à vingt-quatre heures et vingt-sept minutes.

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Lu, approuvé et signé:

LE PRÉSIDENT

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LE FONCTIONNAIRE SECRÉTAIRE LE CONSEILLER SECRÉTAIRE

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