Objet du Conseil n. 3342 du 21 février 2008 - Verbale

OGGETTO N. 3342/XII - DEFINIZIONE DELLA MEDIA MASSIMA GIORNALIERA DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE, AUTORIZZATA AL TRANSITO IN ENTRATA ED USCITA ATTRAVERSO IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO E IL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, N. 20, COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA.

Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 27.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Comunica che, nei termini previsti dall'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati presentati:

- n. 1 emendamento del Presidente della Regione CAVERI;

- n. 1 emendamento dei Consiglieri VENTURELLA, Secondina SQUARZINO e BORTOT.

Illustra il Presidente della Regione CAVERI.

Intervengono i Consiglieri VENTURELLA, CESAL e BORTOT.

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Si dà atto che, dalle ore 18,42, presiede il Vicepresidente LANIÈCE.

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Interviene il Consigliere TIBALDI.

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Si dà atto che, dalle ore 19,04, riassume la presidenza il Presidente PERRON.

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Intervengono i Consiglieri SANDRI, CESAL (secondo intervento), VENTURELLA (secondo intervento) e OTTOZ.

Replica il Presidente della Regione CAVERI.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere SANDRI (voto favorevole del gruppo Partito Democratico).

IL CONSIGLIO

a. vista la Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo Protocollo in materia di trasporti, che, tra l'altro, mira a garantire che il traffico intraalpino e transalpino si svolga incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;

b. vista la Comunicazione della Commissione europea "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", che indica linee di sviluppo nella politica europea dei trasporti che siano sostenibili per l'ambiente, in particolare per le zone alpine e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Mantenere l'Europa in movimento - una mobilità sostenibile per il nostro continente Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea" del 22 giugno 2006", che, tra l'altro, ribadisce l'esigenza di promuovere una protezione elevata e migliorare la qualità dell'ambiente;

c. vista la legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell'ambiente ed altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici", come modificata dalla legge regionale 20 novembre 2006, n. 25, con particolare riguardo al novellato articolo 6, il quale prevede che "sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili allo stato e delle informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e controllo disposte ai sensi dell'articolo 3, il Consiglio regionale definisce, ogni due anni, su proposta della Giunta regionale, la media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita attraverso il traforo del Monte Bianco e il traforo del Gran San Bernardo, in modo distinto, in quanto compatibile con le esigenze di salvaguardia della sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente";

d. ritenuto di dover procedere, come rappresentato dai competenti dirigenti e in adempimento di quanto prescritto dalla l.r. 20/1994, a formulare al Consiglio regionale una proposta in merito alla media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita attraverso il Traforo del Monte Bianco e il Traforo del Gran San Bernardo;

e. rilevato come, sulla base del dettato normativo testè citato, la fissazione delle suddette soglie massime debba basarsi su conoscenze tecniche e scientifiche, nonché su informazioni derivate da iniziative di monitoraggio, studio e controllo dei flussi di traffico nel territorio regionale e dei relativi impatti ambientali;

f. richiamata a tal fine l'indagine condotta dalla Società T-Bridge S.p.A. di Genova, nel quadro dell'incarico conferito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2102 del 3 agosto 2007, e volta a monitorare i volumi di traffico sulle principali arterie stradali valdostane, nell'ambito della quale:

f.1) è stata effettuata un'analisi comparata dei dati raccolti attraverso le indagini al cordone condotte sul territorio regionale svolte tra il 1° e il 18 agosto 2005, e tra il 6 e il 17 agosto 2007, che ha evidenziato un tendenziale calo generalizzato dei flussi per i veicoli pesanti, che attualmente rappresentano il 4% del flusso complessivo, con una diminuzione rispetto al 2005 pari all'1%;

f.2) è stata rilevata una scarsa correlazione tra flussi di traffico pesante e fenomeni di rallentamento o di congestione lungo la Strada Statale 26, in cui la componente legata ai mezzi pesanti risulta essere maggiormente elevata rispetto alla restante viabilità non autostradale;

g. richiamato lo studio effettuato dalla Società T-Bridge S.p.A. di Genova, nel quadro dell'incarico conferito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3926 del 15 dicembre 2006, in merito all'analisi dell'impatto dei traffici in attraversamento del Traforo del Monte Bianco, ottenuta utilizzando le correlazioni tra volumi di traffico e concentrazioni di gas inquinanti, che hanno messo in luce il progressivo, continuo e rapido incremento delle percentuali di veicoli rientranti nella categorie di euroinquinamento "euro 3" e "euro 4"

(anno 2005: euro 1 1%, euro 2 35%, euro 3 64%;

anno 2006: euro 1 1%, euro 2 24%, euro 3 75%;

anno 2007: euro 1 0.7%, euro 2 9.3%, euro 3 83.5%, euro 4 6.5%),

da cui si evince che i volumi di traffico pesante ammissibili all'interno del Traforo in questione possano opportunamente attestarsi tra i 1.500 e i 2.000 veicoli/giorno;

h. dato atto che analogo studio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2073 del 27 giugno 2005, sulla base dei dati all'epoca disponibili e riportati al precedente punto g., aveva individuato una soglia ammissibile pari a 1.500 mezzi pesanti/giorno;

i. considerato che lo studio di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 3926/2006 evidenzia che le rilevazioni effettuate dall'ARPA della Valle d'Aosta nel periodo gennaio-luglio 2005 evidenziano una buona correlazione tra l'aumento del traffico e l'incremento delle concentrazioni di NO2 e PM10;

j. richiamata la relazione dell'ARPA del novembre 2007 intitolata "L'impatto sulla qualità dell'aria del traffico merci internazionale", che contiene i dati relativi alle attività di misura realizzate negli ultimi anni e le valutazioni modellistiche dell'impatto sulla qualità dell'aria prodotto da diverse ipotesi di scenario di traffico internazionale pesante, considerando, tra l'altro, il miglioramento tecnologico del parco circolante di mezzi pesanti e l'evoluzione in aumento dei volumi di traffico registrati, dai quali risulta che il miglioramento tecnologico produce una notevole riduzione delle concentrazioni in tutti i siti esaminati e, quindi, la determinazione di una media massima giornaliera di 1.600 veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 7,5 tonnellate è congruente/compatibile con il rispetto dei limiti normativi e prevedibilmente anche con il rispetto dell'obiettivo di qualità del piano aria regionale;

k. richiamati gli effetti positivi, dal punto di vista dell'impatto ambientale sull'agglomerato urbano del Comune di Courmayeur, determinati dall'apertura al traffico della Galleria autostradale di Dolonne, che consente oggi di evitare che i mezzi pesanti diretti al Traforo del Monte Bianco attraversino, come era inevitabile in passato, il predetto Comune;

l. dato atto che, per quanto concerne il Traforo del Gran San Bernardo, sulla base degli ultimi dati disponibili, riferiti ai transiti rilevati nel periodo gennaio-agosto 2007, non si sono evidenziati volumi di traffico tali da comportare criticità, dal momento che la media massima giornaliera registrata è di oltre 10 volte inferiore ai transiti sull'asse del Monte Bianco;

m. ritenuto che, nonostante i più recenti studi individuino nella forbice 1500-2000 transiti giornalieri la soglia entro la quale l'impatto ambientale del traffico pesante risulta sostenibile e ancorché la situazione sia in progressivo, costante e rapido miglioramento, si rivela opportuno formulare una proposta cautelativa, rispetto all'evidenza dei citati studi e delle conclusioni della relazione dell'ARPA, che non si discosti significativamente dal valor minimo indicato dallo studio effettuato dalla Società T-Bridge S.p.A. di Genova per consentire una circolazione di mezzi pesanti sugli assi autostradali della Valle d'Aosta oggettivamente sostenibile dal punto di vista ambientale, subordinando eventuali successive diverse determinazioni al costante monitoraggio dei livelli di emissioni, tenendo conto del rilevamento dei flussi di traffico pesante, con particolare attenzione ad eventuali picchi, corrispondenti con la media massima giornaliera fissata dal presente atto;

n. considerato necessario rendere permanente un sistema di monitoraggio a tutela della qualità ambientale delle aree interessate dai flussi internazionali di traffico, finalizzato alla valutazione dell'impatto di eventuali superamenti della predetta soglia, anche in relazione alle continue evoluzioni tecnologiche legate al rinnovo delle flotte dei veicoli adibiti al trasporto merci;

o. ritenuto opportuno incaricare ARPA Valle d'Aosta di presentare alla Direzione Ambiente dell'assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche un documento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, che dovrà contenere: un piano di monitoraggio della qualità dell'aria e di valutazione dei dati acquisiti (anche per quanto riguarda la sistematicità di eventuali superamenti della media massima giornaliera di transiti autorizzati); una modalità di acquisizione dei dati di transiti ai trafori dalle società di gestione ed un piano di controllo dell'opacità dei gas di scarico relativamente ai due assi di transito internazionale già individuate. Il suddetto documento dovrà essere consegnato entro 2 mesi dall'approvazione dell'atto consiliare che definisce la media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 7,5 tonnellate autorizzata al transito in entrata e uscita, attraverso il traforo del Monte Bianco e attraverso il traforo del Gran San Bernardo;

p. considerato che, per ragioni di opportunità e di economicità dell'azione amministrativa, è preferibile non procedere all'immediata definizione di un sistema di contromisure da attivarsi in presenza del sistematico superamento della soglia di cui all'articolo 6 della richiamata legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, soprattutto in considerazione della necessità di disporre dei dati derivanti dal piano di cui al precedente punto o), in merito al reale impatto ambientale di tali eventuali superamenti, e in relazione all'entità e sistematicità dei medesimi;

q. ritenuto opportuno che, al verificarsi di eventuali sistematici superamenti dell'anzidetta soglia massima giornaliera, il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali proceda all'esame dei suddetti dati al fine di verificare l'opportunità di proporre alla Giunta regionale l'attivazione del richiamato sistema di contromisure;

r. valutato pertanto che, ai fini della fissazione della media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 7,5 tonnellate autorizzata al transito in entrata e uscita, attraverso il traforo del Monte Bianco e attraverso il traforo del Gran San Bernardo, appare adeguato attestarsi alla soglia di 1.600 veicoli relativamente al primo e a quella di 250 veicoli per il secondo;

Su proposta del Presidente della Regione, Luciano CAVERI, di concerto con l'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Alberto CERISE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo di Gabinetto e dal Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Respinto l'emendamento dei Consiglieri VENTURELLA, Secondina SQUARZINO e BORTOT;

Approvato l'emendamento del Presidente della Regione CAVERI;

Con voti favorevoli: ventisette e voti contrari: tre (presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

1) di definire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 20, così come successivamente modificata dalla legge regionale 20 novembre 2006, n. 25, la definizione della media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata e uscita, attraverso il traforo del Monte Bianco in 1.600 veicoli, e attraverso il traforo del Gran San Bernardo in 250 veicoli;

2) di stabilire che con altra deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi successivamente alla fissazione delle soglie di cui trattasi tramite atto consiliare, l'ARPA Valle d'Aosta sarà incaricata di realizzare il monitoraggio della qualità dell'aria e la valutazione dei dati acquisiti (anche per quanto riguarda la sistematicità di eventuali superamenti della media massima giornaliera di transiti autorizzati); di impostare una modalità di acquisizione dei dati di transiti ai trafori dalle società di gestione e la realizzazione dei controlli dell'opacità dei gas di scarico relativamente ai due citati assi di transito internazionale;

3) di stabilire che, in caso di eventuali sistematici superamenti dell'anzidetta soglia massima giornaliera, il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali procederà all'esame dei suddetti dati al fine di verificare l'opportunità di proporre alla Giunta regionale l'attivazione del richiamato sistema di contromisure.

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