Objet du Conseil n. 3278 du 6 février 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 3278/XII - Interrogazione: "Incarico di consulenza esterna per la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni".
Interrogazione
Premesso che:
la Camera di Commercio della Valle d'Aosta in base alle previsioni della legge istitutiva è ormai pienamente autonoma nella sua gestione;
la Camera di Commercio è subentrata negli adempimenti amministrativi inerenti il settore, in precedenza svolti dall'Amministrazione regionale;
la Regione in ottemperanza alla L.R. 7/2002 eroga un cospicuo contributo finanziario alla Camera di Commercio,mantenendo, inoltre, un suo peso specifico nel funzionamento di tale Organismo;
il 20 febbraio 2008 scadrà il Consiglio Camerale;
la Giunta regionale ha conferito ad un professionista esterno all'Amministrazione un incarico "per la valutazione del grado di rappresentatività in relazione alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni";
l'incarico si legge nella deliberazione si è reso necessario per "la sussistenza di alcune problematiche, di carattere prettamente giuridico, in ordine alla definizione del grado di rappresentatività in relazione alle procedure per l'attribuzione dei seggi del costituendo Consiglio camerale";
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interrogano
il Presidente della Regione e gli Assessori delegati per conoscere:
1) quali sono le problematiche poste a base dell'incarico e quali le risposte fornite dal professionista incaricato;
2) se la Giunta regionale ha già fissato ed avviato le procedure per il rinnovo del Consiglio Camerale;
3) quando e come viene definito il plenum del nuovo Consiglio camerale rispetto alla forbice 20/28 indicata in legge.
F.to: Frassy - Tibaldi - Ottoz - Lattanzi
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives et aux politiques du travail, La Torre.
La Torre (FA) - Nella vostra interrogazione nelle premesse dite una cosa chiara, che condivido: la Camera di Commercio della Valle d'Aosta in base alle previsioni della legge istitutiva è ormai pienamente autonoma nella sua gestione. Partendo da questo presupposto, che condivido e che è così realmente, il nostro è un ruolo che andiamo ad affrontare in termini notarili. Ci limitiamo a controllare e a verificare che vengano applicate le norme previste per la gestione della Camera di commercio. In tal senso - sarò lungo, ma credo sia giusto fare la massima chiarezza su questi argomenti - la Giunta ha conferito ad un professionista un incarico per la valutazione del grado di rappresentatività in relazione alle procedure di rinnovo del Consiglio della "Chambre". L'incarico è stato dato per la sussistenza di alcune problematiche, di carattere prettamente giuridico, in ordine alla definizione del grado di rappresentatività in relazione alle procedure per l'attribuzione dei seggi del costituendo Consiglio camerale. La scelta del professionista, per motivi di opportunità, è stata indirizzata fuori Valle, e sempre per motivi di opportunità abbiamo chiesto un nominativo di un esperto nell'ambito di "Unioncamere" Piemonte.
Adesso passiamo alle domande: parto dalla n. 2 per poi tornare alla n. 1. La domanda è: "se la Giunta regionale ha già fissato ed avviato le procedure per il rinnovo del Consiglio camerale". Il Consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales (Chambre) andrà a scadere il 20 febbraio 2008. Il Consiglio camerale, con la deliberazione n. 11, del 10 settembre 2007, ha avviato il procedimento per il suo rinnovo. In particolare, l'organo camerale ha deliberato, ai sensi del proprio statuto camerale, la ripartizione del numero dei consiglieri in rappresentanza dei rispettivi settori economici (28 in totale). Se vuole glieli elenco o posso andare oltre? Ce li ha, bene.
A seguito della predetta deliberazione, il Presidente della "Chambre" ha invitato le organizzazioni imprenditoriali della Regione Valle d'Aosta, aderenti ad organizzazioni rappresentate nel "CNEL" ovvero operanti da almeno tre anni nella regione a comunicare al presidente medesimo le informazioni richieste dall'articolo 3 del decreto ministeriale dell'Industria n. 501 del 24 luglio 1996, ai fini di proporre la propria candidatura per la designazione dei membri del Consiglio camerale secondo i settori economici ivi rappresentati. Successivamente, il Presidente della "Chambre" ha trasmesso al Presidente della Regione le informazioni originali, complete delle integrazioni, presentate da organizzazioni, associazioni e ordini, necessarie per la prosecuzione del procedimento di nomina del Consiglio camerale.
A questo punto entriamo in gioco noi. Il Presidente della Regione mi ha delegato a svolgere le funzioni relative agli adempimenti previsti dalla suddetta legge regionale, ed in particolare di rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore (questo è l'articolo 5, comma 1, decreto ministeriale n. 501) e di individuare a quali organizzazioni spetti il potere di designazione, nonché il numero dei componenti del Consiglio che ciascuna di esse designa, sempre in base ai regolamenti.
Adesso entriamo nella parte tecnico giuridica, che lei vuole approfondire. Il grado di rappresentatività è determinato dalla media aritmetica dei seguenti parametri: a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni; b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni; c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni (sempre in base all'articolo 5, comma 2, decreto ministeriale n. 501). Il numero dei componenti del Consiglio che spetta a ciascuna organizzazione imprenditoriale designare è determinato tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il Consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria (articolo 5, comma 3). In caso di parità di quoziente, ove risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio. Come vedete, è un calcolo non solo aritmetico, ma giuridico e di regole molto complesso, che necessitava di un parere che desse ulteriore chiarezza.
Vengo alla domanda n. 1: "quali sono le problematiche poste a base dell'incarico e quali le risposte fornite dal professionista incaricato". Alla luce del quadro normativo di riferimento, il principio in base al quale le organizzazioni imprenditoriali acquisiscono il diritto di assegnazione dei seggi nel Consiglio camerale è quello sotteso al grado di rappresentatività, che ciascuna organizzazione esprime nell'ambito del settore economico di riferimento. La rappresentatività consiste nella capacità da parte dell'organizzazione di essere portatrice degli interessi dei soggetti che ne fanno parte; essa si attua attraverso vari strumenti, primo fra tutti attraverso il potere che il soggetto ha conferito all'associazione di rappresentare i propri interessi nelle sedi istituzionali. Questa è la premessa, adesso andiamo nel nodo. Il principio di rappresentatività, nel caso della designazione dei seggi del Consiglio delle camere di commercio, implica necessariamente che una stessa impresa non possa essere rappresentata da più di un'organizzazione imprenditoriale. Ciò posto, è necessario verificare, per il caso in cui una stessa impresa sia iscritta ad una pluralità di organizzazioni imprenditoriali, a quali di esse è attribuibile la sua rappresentatività. Un'impresa non può essere rappresentata da più organizzazioni e, qualora fosse iscritta a più organizzazioni, bisogna capire quale di queste la rappresenta; di fatto non si può essere rappresentati da più organizzazioni.
A seguito delle verifiche e delle attività poste in capo alla Regione (dall'articolo 5 del decreto ministeriale 501/1996) sono emerse alcune problematiche inerenti: settore turismo, nel caso specifico, si poneva il problema di interpretare se la candidatura presentata da "ADAVA", in concorrenza, con la "Confcommercio" valdostana (ASCOM), fosse ammissibile, tenuto conto che questa aderisce a livello nazionale a "Federalberghi", a sua volta aderente a "Confcommercio" (doppia rappresentanza); settore consumatori e utenti: si poneva il problema circa l'ammissibilità di presentazione di una candidatura in subordine. Si è, infatti, presentato il caso di un'associazione di consumatori, la "Casa del Consumatore" che, pur avendo presentato una candidatura in apparentamento con altre associazioni (ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto), ha presentato altresì una candidatura in proprio. La stessa associazione, invitata a fornire spiegazioni, ha precisato di confermare la comunicazione effettuata in apparentamento, conservando però quella presentata in proprio "in subordine" (doppia rappresentanza). Conclusioni del professionista: con riguardo al primo quesito, il professionista ritiene che le imprese associate ad "ADAVA", in ragione dei patti associativi a cui si è quest'ultima è legata, trovino diretta ed esclusiva rappresentanza, ai fini di cui si tratta, in "Confcommercio" e, per quest'ultima, nella relativa associazione di livello territoriale (ASCOM Aosta). In tale ipotesi, infatti, non pare configurabile un'autonoma candidatura di "ADAVA" ove questa abbia declinato la propria legittimazione in ragione del conferimento della legittimazione all'associazione superiore e, per essa, al suo organo periferico. In merito al secondo quesito, il professionista ritiene che la candidatura "in subordine" presentata dalla "Casa del Consumatore" non sia ammissibile per contrasto con l'impegno dalla medesima assunto al momento della presentazione della domanda in apparentamento con altre associazioni.
Terza domanda: "quando e come viene definito il plenum del nuovo Consiglio camerale rispetto alla forbice 20/28 indicata in legge". L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 stabilisce che "Il Consiglio è composto da un minimo di 20 fino ad un massimo di 28 componenti, secondo quanto previsto nello Statuto". Lo Statuto della "Chambre" prevede, all'articolo 8, commi 1 e 2, che "Il Consiglio è composto da venticinque componenti, designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10 comma 2 della legge 580/1993 e nel rispetto dei criteri indicati dal successivo comma 4 del presente articolo. Fanno altresì parte del Consiglio tre componenti designati ai sensi dell'articolo 6 comma 3, lett. b), c) e d) della legge regionale 7/2002 - cioè dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dagli ordini professionali interessati alle finalità della Chambre - Eventuali modifiche della composizione del Consiglio Camerale di cui al comma precedente, dovranno rispettare gli specifici settori dell'economia regionale del territorio della Regione Valle d'Aosta, così come disposto dall'articolo 10 della legge 580/1993, richiamata dall'articolo 3 della legge regionale 7/2002 e potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti" (articolo 8, comma 4).
La Corte ha così deciso, grazie... sto scherzando, è una battuta, mi sembrava di leggere una sentenza del Tribunale...
Presidente - ... adesso l'Avvocato le replicherà. La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Ho ascoltato la sua lunga dissertazione su una serie di pareri tecnici che hanno a suo dire fatto chiarezza sui criteri da seguire nel rinnovo del Consiglio camerale.
Vede, abbiamo scritto e ci fa piacere che lei concordi che la Camera di commercio è pronta per dare piena autonomia gestionale, anche perché la Camera di commercio nella definizione della legge regionale n. 7/2002 è definita ente autonomo di diritto pubblico, ma dobbiamo dire che alla luce di quella breve vita che ha segnato le vicende interne alla Camera di commercio della Regione, di autonomia se n'è vista veramente poca. E non perché lo diciamo noi dai banchi dell'opposizione, ma perché alcuni fatti accaduti all'interno di quell'organismo hanno evidenziato a nostro parere una serie di condizionamenti politici: mi riferisco ad illustri dimissioni presentate un anno e mezzo fa all'interno della giunta della "Chambre", da autorevoli rappresentanti dell'imprenditoria locale.
Forse la "Chambre" è nata male, è nata con un periodo transitorio che ha condizionato la successiva presa di coscienza e autonomia gestionale. Non possiamo dimenticare che il Presidente in carica è sempre stato uomo di grandi capacità politiche, uomo che ha segnato la sua storia associativa grazie, più che agli associati, alle amicizie politiche, alle spinte politiche che è sempre riuscito ad ottenere nei momenti in cui era necessario ottenerle. La presidenza Genestrone, per l'appunto, è stata caratterizzata da una lunga ombra politica, che ha appannato tutta questa gestione della prima fase, cosiddetta transitoria; dicevo prima, che lo raccontavano alcuni fatti che ho sinteticamente voluto ricordare.
Il problema dell'autonomia va gestito anche al di fuori di interpretazioni rigide e dirigistiche sul concetto di rappresentatività. Ci stupisce che in una Regione, che vuol fare del turismo la sua prima industria, possa nascere in un organismo che deve rappresentare le attività produttive - attività principe, quella turistica - possa nascere una querelle in seno alla associazione che rappresenta per eccellenza gli operatori turistici, l'associazione degli albergatori. Forse era sufficiente ipotizzare una clausola come quella che regola la rappresentatività dell'industria, una clausola che prevede che nell'ambito della rappresentatività del comparto industriale un rappresentante sia espresso dalla piccola industria; forse era sufficiente ipotizzare una clausola del genere, questa volta sì per volontà politica, ma che andava a non alterare quel concetto di rappresentatività duplicato e che consentiva nell'ambito di quella associazione maggiore a cui erano stati conferiti certi poteri, che uno di quei seggi venisse garantito alla rappresentatività degli albergatori e della loro associazione territoriale. Sarebbe stata forse una scelta saggia, perché avrebbe dato visibilità e diritto a quelli che riteniamo essere i primi operatori del turismo in questa Regione.
Altro capitolo la forbice 20-28. Quando parliamo di costi della politica, dimentichiamo che essi non stanno solo negli emolumenti dei 35 Consiglieri regionali, ma stanno anche in tutto l'indotto della politica. La "Chambre" appartiene a pieno diritto all'indotto della politica e il fatto che la forbisce 20-28 sia applicata al suo numero massimo (28) la dice lunga sulla volontà e la capacità di questa maggioranza di incidere e di tagliare sui cosiddetti costi della politica. Sarebbe stato auspicabile che fra 20 e 28 si fosse trovato un livello mediano (se non il minimale 20) per dare un segnale.
Ultima riflessione sull'incarico conferito a uno studio esterno. Non sappiamo quali siano stati i tempi reali rispetto a questo incarico, che è stato conferito con una delibera del 21 dicembre, con cui si davano 30 giorni. La delibera successiva con cui andate a dirimere la vicenda è del 25 gennaio e coincide con la data di presentazione dell'iniziativa: ovviamente è una casualità. Non sappiamo se questo parere sia stato dato a spron battuto e se questo professionista, nonostante la concomitanza del periodo delle festività annuali, sia stato così bravo da riuscire ad avere il quadro. La sensazione è che la soluzione fosse già predeterminata e che servisse il sigillo di un parere autorevole. I tempi sono sospetti e lei, Assessore, sa che una delibera che va in Giunta il 25 gennaio, deve essere come minimo istruita dal punto di vista tecnico: qui c'era anche un'istruttoria che era oltre che tecnico materiale, tecnico giuridica. La delibera di Giunta che conferisce l'incarico con i 30 giorni è del 21 dicembre, c'erano di mezzo le festività di fine anno con tutti i problemi che connotano...
(interruzione dell'Assessore La Torre, fuori microfono)
...per carità, dico proprio perché non ci vuole tanto, forse sarebbe stato più onesto che questi criteri fossero definiti all'interno delle strutture regionali, le quali hanno la maturità e la competenza per arrivare a conclusioni di buon senso. La sensazione è che ci fosse una decisione politica predefinita e che dovesse essere fatta digerire attraverso l'avallo dell'incarico esterno. Ci dispiace che in tutta questa vicenda ancora una volta la Camera di commercio rimanga sotto la lunga mano della politica.