Objet du Conseil n. 2941 du 27 juillet 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2941/XII - Reiezione della proposta di legge: "Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei Consiglieri regionali), e 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei Consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei Consiglieri regionali))."
Articolo 1
(Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole "settanta per cento" sono sostituite dalle parole "sessanta per cento".
Articolo 2
(Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) dalla trattenuta obbligatoria quantificata dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1995;";
b) alla lettera b) le parole "stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale" sono sostituite dalle parole "quantificati dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore alla trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale".
2. L'articolo 7 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio)
1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dalla rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato, come definito all'articolo 6, comma 1, coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.
2. Qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è liquidata in forma di capitale.".
Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina, per dichiarazione di voto.
Squarzino (Arc-VA) - Per dichiarazione di voto, se non ricordare solo che con questo disegno di legge si avrebbe un risparmio immediato di oltre 1,2 milioni di euro all'anno.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge n. 142:
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 30
Favorevoli: 5
Contrari: 25
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - In base all'articolo 77, comma 2, del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, visto che il primo articolo è stato respinto, l'intera proposta di legge si intende respinta.
Il Consiglio respinge pertanto la proposta di legge n. 142.