Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 692 du 15 décembre 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 692/VII - RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO REGIONE-SlTAV 16.2. 1978, N. 5099 DI REPERTORIO.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Si tratta soltanto di riapprovare, in seguito alle osservazioni della Commissione di Coordinamento, la delibera relativa; se ci sono domande da fare bisogna rivolgerle al Consigliere Voyat che ne sa più di me.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Voyat che illustra l'oggetto. Ne ha facoltà.

VOYAT - (U.V.): Penso che sia inutile ripetere tutta l'esposizione già fatta nel mese di luglio al momento dell'approvazione di questo regolamento. Ritengo che sia invece molto più opportuno analizzare punto per punto le motivazioni con le quali la Commissione di Coordinamento ha pensato di annullare questa deliberazione.

Sinceramente, bisogna ammettere che il provvedimento della Commissione di Coordinamento non ci sorprende molto, in quanto già al momento della discussione generale nel mese di luglio erano state fatte rilevare alcune difficoltà.

Innanzitutto era stata rilevata la mancanza di potestà legislativa da parte della Regione in merito all'occupazione. C'era poi il fatto che si dovevano fare assunzioni presso un'azienda svolgente un lavoro atipico e anche molto delicato. Infine, c'era il problema delle assunzioni da parte di una società privata controllata da un ente pubblico.

Comunque, detto questo, devo precisare che la Commissione consiliare si è riunita anche con la gentile presenza del Dott. Scollica, Direttore dell'Ufficio di Collocamento della Regione, al quale vanno anche i nostri ringrazia menti per tutti i consigli che ci ha dato; in quell'incontro è stata confermata purtroppo l'incostituzionalità del la richiesta del requisito della residenza. Tra parentesi, bisognerebbe sottolineare che una ditta privata non può esigere non solo la residenza, da parte di chi verrà assunto, ma nemmeno la cittadinanza, in quanto andrebbe contro i principi della libera circolazione della forza di lavoro nei paesi CEE.

In quell'occasione il Dott. Scollica ci ha comunque illustrato quali potevano essere le soluzioni per evitare la richiesta esplicita della residenza sul regolamento ed arrivare allo stesso risultato; cioè, pur non indicandolo nel regolamento, si potevano mettere alcune cose che davano la possibilità di arrivare allo stesso risultato, come se noi avessimo richiesto espressamente nel regolamento il requisito della residenza.

Passando all'analisi delle motivazioni enunciateci dalla Commissione di Coordinamento questa contestava a richiesta del nulla osta da parte della SITAV alla Regione per le assunzioni. Purtroppo, dobbiamo ammetterlo, la Regione non ha la possibilità di dare nulla osta perché questi vengono dati solo dagli Uffici di Collocamento; abbiamo pertanto modificato l'articolo e lo abbiamo adeguato a quanto è previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 dell'attuale convenzione tra Regione e SITAV, nel quale si legge: "Qualora lo ritenga necessario, e per motivate ragioni, la Regione può esigere da parte della Società concessionaria l'immediato licenziamento e la sostituzione di personale addetto ala Casa da gioco nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Passando all'art. 3, constatata l'impossibilità costituzionale di mantenere il requisito della residenza, si è dovuto modificarne la formulazione. Voglio anche considerare che è stata premura della Regione, dietro consiglio del Dott. Scollica, di modificarlo in modo che non andasse troppo lontano da quelle che erano le volontà e i principi di redazione della prima bozza del regolamento. Bisogna precisare che le richieste numeriche di una qualunque ditta privata all'Ufficio di Collocamento devono essere fatte nel Comune in cui opera.

L'iscrizione nelle liste di collocamento deve essere fatta nel Comune in cui il soggetto che la richiede ha 1a residenza oppure, in casi particolari, anche nell'Ufficio Provinciale o regionale. Infatti, l'art. 8 della legge 264 del 1949 precisa che "chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui, deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli uffici di cui al Capo II del presente Titolo della circoscrizione nella quale ha a propria residenza". Quindi, per quanto concerne le assunzioni numeriche, il requisito della residenza sussiste di per sè, essendo stabilito per legge.

Per le richieste nominative, purtroppo non c'è una legge che disponga l'assunzione di persone residenti in Valle d'Aosta, ma si può fare riferimento alla facoltà dell'Amministrazione regionale prevista dall'art. 2 e dall'art. 10, e cioè alla possibilità di controllo sulle assunzioni e di richiesta di licenziamento. Per analogia, si potrebbe anche richiamare quanto previsto dal l'art. 14 dell'attuale convenzione, il quale dispone che: "Forniture, appalti di prestazioni e servizi verranno affidati preferibilmente, a parità di condizioni, a ditte aventi sede in Valle d'Aosta".

Pertanto si può dire che con un controllo approfondito della Regione ci potrebbe essere la richiesta che tutte le assunzioni nominative, cioè quelle riguardanti un determinato soggetto, interessino persone residenti in Valle.

Per le assunzioni per concorso, si può dire che vale lo stesso discorso di prima, con l'aggiunta che finora tutti i concorsi banditi dalla SITAV hanno sempre richiesto il requisito della residenza e nessun bando è mai stato impugnato. Anche qui evidentemente vale il discorso che ho fatto prima perché la ditta si può avvalere anche dell'art. 14, per analogia, e sostenere che se certi lavori devono essere dati preferibilmente a imprese che operano in Valle d'Aosta, lo stesso si potrebbe fare per le assunzioni di personale.

Poi c'è la contestazione dell'art. 4; la SITAV, all'inizio dei lavori della Commissione, aveva richiesto di avere a possibilità di un maggior controllo sulla sana e robusta costituzione di chi doveva essere assunto. Si prevedeva perciò un eventuale ricorso in casi di contestazione ed una visita fatta da un collegio di medici istituito ad hoc; ma questo non è previsto dalla legislazione italiana. Pertanto, si è ritenuto di modificare l'art. 4 e renderlo conforme al 3° comma dell'art. 5 della legge n. 300, secondo il quale: "Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica dei lavoratori da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico". Quindi, a questo punto si faranno i necessari controlli, che per legge dovranno essere richiesti all'U.S.L.

Un'altra modifica, che non è sostanziale ma è soprattutto di forma, è quel la dell'art. 10. Questo articolo contiene gli stessi principi che aveva già nella bozza pur essendo modificato nella forma; l'unica modifica che ha un certo peso è quella fatta all'ultimo comma, ove non si prevede più la possibilità per la Società SITAV di sostituire, in caso di grave malattia, un dipendente con un suo parente. A questo proposito, Carlassare si ricorderà delle discussioni fatte; ora, questa richiesta che era stata fatta dalla SITAV viene annullata. Devo dire anche all'inizio dei lavori, da parte della SITAV, questa richiesta era stata posta come una "conditio sine qua non" e in effetti una volta che noi avevamo deciso di toglierla non si sono presentati i membri della SITAV. Ora, tutto quello che rimane di quell'ultimo comma è ciò che prevede già la legge statale sulle assunzioni urgenti e pertanto vale quanto disposto dall'art. 19 della legge 264, e cioè che in casi di estrema necessità e per non danneggiare gli impianti, la ditta ha la possibilità di assumere immediatamente una persona, senza richiederlo all'Ufficio di Collocamento, per sostituirne un'altra; qualora l'assunzione si prorogasse per più di tre giorni, deve essere fatta la richiesta all'Ufficio di Collocamento.

Infine, devo annunciare che la Commissione intende presentare un emendamento all'art. 10; si è trattato più che altro di una svista. In un primo momento l'art. 3 e l'art. 10 erano formulati in un certo modo, dopodiché quando abbiamo chiesto il parere a persone competenti in materia, ci è stato consigliato di togliere dall'art. 3 la parte relativa al concetto che, trattandosi di una ditta privata, questa avrebbe potuto agire non sottoponendosi alla normativa relativa agli Enti pubblici; ci è stato spiegato che una tale disposizione avrebbe potuto essere causa di annullamento di questo regolamento. Di conseguenza, poiché l'art. 10 rinvia all'art. 3, occorre eliminare questo richiamo, cosa che come ho detto, ci è sfuggita. Si propone perciò di sopprimere all'art. 10, secondo comma, le parole: "richiamata la facoltà di cui al precedente art. 3".

Preciso inoltre che la Commissione ha preso in considerazione solo le parti che sono state sollevate dalla Commissione di Coordinamento mentre tutto quello su cui la Commissione di Coordinamento non ha fatto osservazioni è stato ritenuto conforme alle leggi e pertanto riproposto.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone. Ne ha facoltà.

TAMONE - (U.V.): Vorrei proporre un piccolo emendamento, se il Consiglio avrà la bontà di accettarlo, all'art. 3.

Capisco che si tratta di contratto privato perché la SITAV è una Società privata, e quindi le condizioni non sono analoghe a quelle della Regione, però vorrei chiedere che per quanto riguarda la conoscenza della lingua francese sia affermato il principio che vogliamo applicare un po' in tutte le istituzioni pubbliche.

Chiedo perciò che il punto b) del 3° comma dell'art. 3 venga letto in questo modo: "avere buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi mediante esame teorico e pratico)".

Noi temiamo che altrimenti si possa creare un precedente, con il rischio di trovarci in difficoltà in altri casi, il che non ci sembra in questo momento raccomandabile. Perciò chiedo al Consiglio di approvare questo piccolo emendamento che, d'altronde, concerne soltanto la soppressione di sei parole.

PRESIDENTE: Cioè, per capirci, Consigliere Tamone, la soppressione delle parole...

TAMONE - (U.V.): No, no, io ho letto il testo come lo voglio io: "(requisito da comprovarsi mediante esame teorico e pratico)".

PRESIDENTE: Sì, quindi è richiesta la soppressione delle parole: "con titolo di studio idoneo".

TAMONE - (U.V.): Io mica ho detto questo! Io ho detto soltanto...

PRESIDENTE: E' implicito.

Altri che chiedono di parlare? La parola al Consigliere Minuzzo. Ne ha facoltà.

MINUZZO - (P.S.D.I.): Dico subito che mi asterrò sull'emendamento del collega Tamone per un motivo molto semplice. A me non sembra giusto, e l'avevo già detto in altre occasioni in Consiglio regionale, che, dopo quindici anni di studio in Valle d'Aosta, chi vuole essere assunto alla SITAV debba essere sottoposto ad un esame di lingua francese. Io ritengo che chi per quindici anni ha studiato in Valle d'Aosta e presenta i1 titolo di studio non debba fare altro; diversamente, è una implicita ammissione che la scuola in Valle d'Aosta non è in grado di insegnare il francese! Se questo è il motivo per il quale il collega Tamone ha presentato l'emendamento, allora invito l'Assessore Viglino a prendere dei provvedimenti adeguati.

PRESIDENTE: Colleghi, siamo in sede di discussione generale. Pregherei i Consiglieri che vogliono intervenire sugli emendamenti sui singoli articoli di far lo nel momento in cui daremo una rapida lettura agli articoli stessi.

Ci sono altri che chiedono a parola in sede di discussione generale? La parola al Consigliere Péaquin. Ne ha facoltà.

PEAQUIN - (P.C.I.): Io ho dei dubbi sull'approvazione di questo emendamento; il regolamento già approvato dal Consiglio prevedeva la medesima dicitura di quella che è riportata qui; forse la richiesta di una modifica si può sempre fare in ritardo, ma io ritengo che le Commissioni abbiano discusso lungamente con le Organizzazioni Sindacali e con la SITAV, e abbiamo esaminato punto per punto. Forse si vuol dire che la Commissione non ha approfondito bene tutta la questione, comunque in questo modo si mette in discussione un punto che non so come potrebbe essere poi accettato dalle Organizzazioni Sindacali.

C'è poi un altro motivo. Condivido quanto detto dal Consigliere Minuzzo: si tratta di una Società privata, vogliamo che si faccia un esame vero e proprio di lingua francese anche per l'assunzione in una Società privata? Non lo so, ritengo che ci siano dei dubbi!

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, io do la parola in sede di discussione generale; sull'emendamento, con dichiarazioni di voto e con interventi discuteremo poi.

Quindi, in sede di discussione generale sulla relazione del Presidente della Commissione, Voyat, do la parola a chi la richiede. Potete presentare altri emendamenti, ma non discutere su quelli presentati. C'è qualcuno che chiede ancora la parola?

Allora, Colleghi Consiglieri, poiché non si tratta di una legge, ma di una deliberazione, ci soffermeremo soltanto sugli articoli che hanno attirato l'attenzione del Consiglio e della Commissione, cioè quelli per i quali sono stati proposti emendamenti.

Sull'articolo 1, sull'articolo 2, non vi è nulla da dire.

All'articolo 3, 3° comma, lettera b) è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Tamone, che lo ha già annunciato.

Come presidenza, mi corre l'obbligo di dire che, indipendentemente dal pregevole e approfondito esame fatto dalle Commissioni il Consiglio è sempre e comunque sovrano.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone. Ne ha facoltà.

TAMONE - (U.V.): Vorrei brevemente illustrare la mia richiesta. Innanzi tutto, mi ero permesso di parlare prima perché pensavo che non si facesse una discussione articolo per articolo non trattandosi di legge e neanche di regolamento; io vorrei dire questo: sono abbastanza d'accordo con Minuzzo, purtroppo però mi rendo conto che la nostra ignoranza della lingua francese è senz'altro molto grave, e devo anche dire che quelli che conoscono la lingua francese secondo me non devono avere nessuna paura di sottoporsi ad un esame, evidentemente se la conoscono che paura hanno?

E poi, un'altra cosa: non vedo perché dovrebbero essere sottoposti all'esame i cittadini europei di altra provenienza e non i cittadini valdostani: il cittadino valdostano è forse più bravo degli altri? E' questo che mi chiedo! Il cittadino valdostano è uguale al cittadino europeo, quindi per tutti esame di francese! Non capisco che differenza faccia!

PRESIDENTE: Sono iscritti a parlare il Consigliere Cout, il Presidente della Giunta e poi il Consigliere Voyat. La parola al Consigliere Cout.

COUT - (P.C.I.): Semplicemente per dire che anche noi abbiamo una seria preoccupazione che ci si fidi di più di un esame, che può essere sbrigato in poco tempo, da una Commissione che non sappiamo ancora quali valutazioni potrà dare sulla preparazione di una persona che debba essere assunta ala SITAV, che non invece di un titolo di studio che è stato appunto dato in una scuola valdostana, dopo anni di studio della lingua francese. Quindi noi abbiamo dei seri dubbi che questo emendamento possa risolvere il problema.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Je voudrais remarquer que le titre ne dit absolument rien sur l'effective connaissance non pas d'une langue, mais de la mathématique, de la physique, etc. Il m'est arrivé parfois de connaître des gens qui avaient une licence en langue française, un doctorat en langues, spécifiquement le français, mais qui ne le parlaient pas, et cela arrive, étant donné l'état des universités italiennes. Et comme la résidence est un caractère qu'on peut acquérir, après un certain temps, on pourrait présenter un titre adéquat, un certificat d'étude qui serait largement suffisant pour prouver la connaissance d'une langue, et avec ce titre on arriverait, après avoir fait des études de français à Messine, par exemple, on arriverait à être, au point de vue théorique, supérieur à quelqu'un qui est né en cette région et qui connaît le français comme parfois nos écoles l'enseignent, c'est-à-dire mal. On peut prouver que quelqu'un ne comprend pas un mot de français, le problème est qu'il faut connaître suffisamment le français pour dire d'où l'on vient, qu'est-ce-qu'on fait, etc. En ce cas, la Junte régionale est favorable à l'amendement présenté par M. Tamone.

PRESIDENT: Sont inscrits à parler les Conseillers Faval, Voyat et Minuzzo. La parole au Conseiller Faval.

FAVAL -(U.V. ): Il est étonnant que dans ce Conseil toutes les fois que l'on parle de la question de la langue française l'on trouve chez les conseillers d'énormes difficultés à faire de façon que cela devienne concret. M. Cout et M. Minuzzo, c'est vrai, à l'école on n'enseigne pas bien et correctement le français, parce que même à l'université on continue à enseigner la langue française en parlant en italien (chose qu'on fait aussi, malheureusement dans nos écoles, et cela ne dépend pas du travail que M.lle Viglino continue à faire, ça dépend d'une volonté qui n'est pas la nôtre, mais cela arrive aussi pour les autres matières. Tout récemment il y a eu ici un concours pour géomètres: faites-vous raconter par les membres de ce concours ce qui est arrivé. Si vous voulez, je vous dis de plus, il y a un collègue ici entre nous qui a embauché un géomètre dans son bureau, et bien, il a découvert que ce type ne savait pas faire "l'area del trapezio". Or, le problème en ce qui concerne l'école est très important, mais ce qui nous intéresse c'est quelque chose encore différente, c'est le problème du français. Il faut que tout le monde ici sache que si nous pouvons siéger dans ce Conseil régional c'est parce que nous sommes une minorité linguistique, et ce principe doit être affirmé, et c'est vraiment inouï que le Conseil régional ait la capacité, toutes les fois que l'on parle de la langue française, de faire de façon que cela ne se concrétise pas. Moi, je considère ce genre d'attitude un véritable scandale, parce que le conseiller régional, la première chose qu'il doit savoir c'est qu'il existe, en tant que conseiller, parce que cette région est constitutionnellement bilingue.

PRESIDENT: La parole au Conseiller Voyat.

VOYAT - (U.V.): Moi, je peux tranquillement accepter l'amendement qu'a présenté le conseiller Tamone. Quand-même, je veux souligner une chose: avant tout qu'ici on ne précise pas que ceux qui ont étudié en Vallée d'Aoste soient exemptés de faire l'examen. Quand on parlait de "titolo di studio idoneo", moi aussi j'avais demandé - c'était encore le Docteur Mori - de ne pas le mettre, et lui il m'a dit: "è forse concepibile che si faccia fare un esame di francese ad un interprete? Quindi noi chiediamo che il titolo di studio idoneo sia limitato in questo senso". Si ça peut donner des possibilités d'interprétation différente, ça, évidemment, je n'ai aucune difficulté à l'accepter; je voulais seulement dire que les interprètes aussi donneront l'examen de français, rien de plus.

PRESIDENT: Alors, le Conseiller Minuzzo renonce à la parole. Il y a quelqu'un qui demande d'intervenir? La parole au Conseiller Carlassare.

CARLASSARE - (Dem. Prol. Nuova Sin. ): Il problema, a mio modesto parere, non sta tanto nel chiedere come requisito preferenziale la conoscenza della lingua francese ... Interruzione ... No, qui è preferenziale, perché se no il regolamento non passa!

Il problema - e questo riguarda non solo questo esame di francese - se vogliamo riportarlo in termini corretti, sta nei criteri con i quali si effettua questo esame di francese. Perché un esame di francese posto in questo termini dipende del tutto dalla discrezionalità dell'esaminatore, e può diventare un elemento di discriminazione per far passare Tizio e non fare passare Caio proprio perché non ci sono elementi di valutazione oggettivi.

Questo è il problema di fondo, perché l'esame di francese posto in questi termini posso tranquillamente passarlo anch'io, se l'esaminatore mi pone certe domande e può non passarlo un laureato in lettere o un interprete se l'esaminatore gli pone una serie di domande di diversa difficoltà. Il problema mi pare sia questo. D'altra parte, in questo elemento di preferenzialità ritengo che si sarebbe dovuto precisare innanzi tutto quale titolo di studio si richiede, perché non si sa bene a cosa 'ci si riferisce, e in ogni caso per l'esame teorico e pratico di francese bisogna precisare cosa si intende, se si vuole adottare con coerenza questo elemento e sostenerlo in tutte le sedi.

Vorrei anche ricordare che per quanto riguarda i croupiers, mi pare che sia titolo preferenziale in tutto il mondo, persino nelle bische, ammesso che quella di Saint-Vincent non sia una bisca, la conoscenza della lingua francese, proprio perché i conduttori ... Interruzione... ci sono anche i giochi americani, no! però, nonostante a scarsa conoscenza che ho di questo tipo di attività, io so che la conoscenza della lingua francese è titolo preferenziale in tutto il mondo.

Il problema vorrei che però si ponesse a due livelli: noi abbiamo da una parte questo tipo di attività; abbiamo dall'altra delle attività che richiedono molto meno la conoscenza non solo della lingua francese ma anche della lingua italiana; perché per fare il giardiniere, probabilmente si richiede una conoscenza tecnica e se costui si esprime male nelle varie lingue non ha molta importanza!

Vorrei anche sollevare un altro problema, che mi pare qui vada richiamato per coerenza se si vuole fare un discorso serio, ed è che - e ce l'ha spiegato bene Voyat - non è possibile discriminare non, solo per quanto riguarda la residenza ma non è possibile nell'ambito europeo fare delle discriminazioni neanche per quanto riguarda 1a nazionalità. E' difficile fare queste discriminazioni! La conseguenza - che per coerenza bisognerebbe prendere in considerazione - e che può venire a svolgere una determinata mansione un perfetto conoscitore della lingua francese, perché cittadino francese che ha fatto tutte le scuole in Francia, che però non conosce neanche una parola del la lingua italiana. E questo è un elemento che noi dovremmo cercare in qualche modo di tener presente per evitare tutta una serie di disfunzioni che mi pare siano anche capitate qui dentro, e per poter sostenere con coerenza a difesa della lingua francese, che è la difesa di una ricchezza per a Valle d'Aosta. E io che non conosco la lingua francese ritengo di essere più povero, e impararla sarebbe un mio arricchimento: purtroppo, ho difficoltà a frequentare quel corso della professoressa Viglino per tutta una serie di altri impegni.

Dunque l'elemento che io ribadisco è che a voler interpretare sempre la conoscenza della lingua francese in un modo punitivo, perché anche in questo caso è pii punitivo che altro, si finisce per avere magari una scarsa predisposizione alla lingua francese da parte della popolazione, che se per passare tutta una serie di esami un minimo di nozioni deve apprenderle, perde però a livello generale quello che deve essere l'elemento fondamentale su cui poi si può sviluppare una effettiva conoscenza della lingua francese, che è l'attrattiva, l'amore nei confronti di questa lingua. E questo non è valido solo per la lingua francese; se noi mettessimo un esame di matematica io ritengo che non faremmo male alla matematica e potremmo costringere la gente a studiarla, ma non ad amarla, cosicché gli elementi di conoscenza sufficienti per passare a questi esami verrebbero presto dimenticati.

Perciò l'elemento secondo me fondamentale per cercare di divulgare la lingua francese, non consiste tanto nel mettere queste forche caudine che in qualche modo si possono superare, perché chiunque intenda fare il croupier può studiare con dei corsi accelerati e - scusate se faccio questo riferimento - per lo stipendio che gli spetta può anche stare sei mesi in Francia per cercare di superare bene questo esame; però così non abbiamo un'effettiva divulgazione, perché non si è acquisito amore per questa lingua; ritengo invece che si difenda molto di più la lingua francese cercando di fare iniziative del tipo del corso fatto per i Consiglieri e di creare le considerazioni per cui la gente che abita in Valle di Aosta sia portata a conoscere questa lingua, sia portata a praticarla, senza che siano imposte queste prove che servono pochissimo alla sua diffusione.

PRESIDENT: A demandé la parole le Président de la Junte régionale.

ANDRIONE - (U.V.): L'équivalent de ce diplôme n'existe pas, nous avons déjà des cas de gens qui ont des titres d'étude français et qui ne peuvent les faire valoir, parce qu'il n'y a pas d'équivalence de diplômes. Cela est une des règles de la Communauté Européenne, mais l'Allemagne, la Grande Bretagne et la Belgique se refusent de reconnaître les titres italiens.

Pour l'instant, celui qui est médecin en Italie ne peut pas être médecin ni en Allemagne, ni en Grande Bretagne, ni en Belgique, ni en France, et qui est avocat en Italie ne peut pas être avocat à Paris, sauf évidemment des examens d'intégration. Deuxième objection: M. Carlassare dit de faire attention puisque avec ces concours on obtient des résultats contraires, tandis qu'on devrait faire aimer la langue française; je reconnais que M. Carlassare a raison, mais pour aimer souvent il faut connaître. Moi, je n'aime pas le grec, on m'a obligé pendant cinq ans de l'étudier, et je me suis toujours refusé d'étudier les formes irrégulières des verbes grecs, mais la langue j'ai dû l'apprendre, et je dois reconnaître le mérite des enseignants pour l'effort qu'ils ont fait pour me faire arriver à ce résultat. Il n'y a rien sans effort, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de connaissance.

Troisième question: il est clair que tous les avis de concours doivent tenir compte de la difficulté et de la part spécifique, personnellement je suis disponible, et je crois que M.lle Viglino en ferait de même pour donner demain un examen en français, mais il faut voir en quelle matière: si je dusse soutenir un examen de français en informatique ou en robotique, je serais évidemment recalé immédiatement, mais non pas parce que je ne connais pas le français, mais parce que je ne connais pas la robotique. Et si on fait un examen à un interprète, on ne fait pas un examen pour savoir comment il s'appelle, quelle est la rue où il habite, on lui demandera une connaissance légèrement plus profonde de la langue, et on ne voit pas pourquoi l'interprète ne doit pas prouver qu'il connaît le français suffisamment pour faire l'interprète. Je n'arrive pas à comprendre un problème de ce genre et pour quelle raison cela deviendrait une discrimination, parce que si je demande à un ingénieur de connaître le français au niveau d'ingénieur, je ne demande pas de connaître le français à un niveau différent. On dit de façon claire qu'on demande une épreuve pratique et théorique sur cela; M. Carlassare a déjà fait part de quelque Commission d'examen, il aura vu comment ça se passe et donc là je ne vois pas quel est le genre de problème.

Dernière question, et sur ce point je dois dire que M. Carlassare a raison, et là j'en donne acte parce que j'ai fait moi-même part de ces Commissions, et j'ai été souvent Président: quand il s'agit d'une personne que nous voulons dans une place, nous avons fermé les yeux. Nous affirmons un principe qui est simple: théoriquement nous aurions le droit non pas d'obliger les autres à l'apprendre, mais d'avoir nous, qui parlons français, le droit de l'apprendre à l'école, et puis nous avons aussi le droit parce que nous sommes peu nombreux, et d'autre côté, officiellement, nous demandons que l'on connaisse le français quand il y a une place qui dépend de l'Administration régionale; je ne vois pas pourquoi cela devrait créer des difficultés.

PRESIDENT Alors, il n'y a plus personne qui est inscrit à parler. Il y a encore quelqu'un qui demande la parole? On peut passer au vote de l'amendement proposé par le Conseiller Tamone à l'alinéa b), art. 3 "éliminer les mots "con titolo di studio idoneo".

Je mets en approbation l'amendement proposé par le Conseiller Tamone.

RÉSULTAT DU VOTE

Présents: 26

Votants: 18

Abstensions: 8 (Bajocco, Carlassare, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin, Tonino, Tripodi)

Avis favorables: 18

Le Conseil approuve

PRESIDENTE: Non ci sono obiezioni e osservazioni sugli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9.

A l'art. 10 nous avons un autre amendement, proposé par la Commission: il s'agit d'éliminer les mots au deuxième alinéa: "richiamata la facoltà di cui al precedente art. 3".

Il y a quelqu'un qui demande la parole sur cet amendement?

Je mets en approbation l'amendement susmentionné.

RÉSULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 26

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: Donc à l'art. 10 on élimine les mots: "richiamata la facoltà di cui al precedente art. 3".

Sull'articolo 11 ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat. Ne ha facoltà.

VOYAT - (U.V.): Seulement pour mieux lire, il faut un trait d'union qui soit clair à l'art. 11: "Ammissione a corsi-concorsi, virgule, modalità e "Nell'indire corsi-concorsi, sans virgule!

PRESIDENT: "Corsi-concorsi", sans virgule, seulement le trait d'union.

Sugli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 non ci sono osservazioni.

Je donne lecture de la délibération amendée.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione Regione-SITAV per la gestione del la Casa da gioco di Saint-Vincent

DELIBERA

di riapprovare nel sottoriportato nuovo testo il Regolamento per le assunzioni del personale presso la Casa da gioco.

Art. 1

Nell'ambito e nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento ed in applicazione dell'art. 13 del con tratto Regione-SITAV 16.2.1978, n. 5099 di Repertorio, si è stabilito il seguente Regolamento.

Art. 2

(Comunicazione delle assunzioni)

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 del contratto Regione-SITAV, la Società SITAV, prima di procedere alle assunzioni, comunicherà alla Regione l'elenco degli aspiranti prescelti con tutti i dati anagrafici.

Art. 3

(Requisiti generali)

Le assunzioni presso la Società SITAV possono avvenire:

a) con richiesta numerica;

b) con richiesta nominativa;

c) per concorso.

Per le assunzioni di cui al punto a) valgono i requisiti previsti dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso dei titoli di studio e di specializzazione e degli eventuali titolo di servizio richiesti per il posto dal presente Regolamento;

2. avere buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi mediante esame teorico e pratico);

3. godere dei diritti civili e politici;

4. essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

5. essere di condotta morale irreprensibile;

6. avere età non inferiore a 21 anni e non superiore ad anni 30 per gli impiegati tecnici.

Art. 4

(Accertamento dei requisiti generali)

Indipendentemente dalla presentazione del certificato e dei documenti prescritti, sia la società che la Regione hanno facoltà di procedere, prima dell'assunzione in servizio, all'accertamento del possesso da parte dell'aspirante dei requisiti generali e dell'idoneità fisica, quest'ultima da accertarsi mediante visita sanitaria da parte del competente servizio dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

Se l'interessato non si presenta o rifiuta di sottoporsi a tale visita, o se il giudizio sanitario è sfavorevole, decade da ogni diritto acquisito con il concorso.

Per gli appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, l'accertamento è fatto a norma di legge.

Art. 5

(Assunzioni con richiesta numerica)

Per le assunzioni per le quali è obbligatoria la richiesta numerica, la SITAV dovrà inoltrare domanda all'Ufficio di collocamento competente specificando, anche sommariamente, i compiti da svolgere e le attitudini e conoscenze che presuppongono.

I lavoratori delle categorie espressamente protette (invalidi, orfani, ecc.) avranno priorità nelle assunzioni fino alla concorrenza con i limiti posti dalle leggi vigenti.

Resta valida la disposizione di legge relativa alle assunzioni con passaggio diretto interaziendale, fermo restando il rispetto del presente Regolamento.

Art. 6

Per essere assunti nel ramo degli -impiegati tecnici di gioco "roulette" gli interessati devono avere frequentato e superato gli appositi corsi di preparazione professionale.

Art. 7

(Concorso per interni ed esterni)

Possono partecipare a tali concorsi tutti coloro che. rispondono ai requisiti richiesti agli artt. 2 e 3 ed i dipendenti SITAV che non abbiano superato il 35° anno di età.

Per i giornalieri, gli avventizi e gli stagionali, l'anzianità richiesta è di 800 giorni lavorativi.

La validità di tutti i concorsi è di un anno e le assunzioni dovranno seguire strettamente la graduatoria risultante degli idonei al concorso.

Art. 8

(Assunzioni con richiesta nominativa)

L'assunzione con richiesta nominativa nel ramo amministrativo avviene previo esperimento di una prova di francese e di specifiche prove psico-attitudinali atte a dimostrare l'effettiva conoscenza e capacità degli interessati a svolgere le mansioni cui dovrebbero venire addetti.

Le richieste nominative comunque, oltre che per i livelli corrispondenti agli impiegati di concetto, sono consentite per le seguenti categorie di lavoratori di qualifica corrispondente a quelle dei numeri 21, 23 e 26 del D. M. 19.5.1973, pubblicato sulla G. U. 5. 6.1973, n. 143, dopo avere superato analoghe prove dei livelli di cui al primo comma del presente articolo:

Valletti

corrispondenti a camerieri sala,

Portieri

corrispondenti 1 ° portiere

Guardiani interni notturni

corrispondenti a portiere notte

Fisionomisti

corrispondenti a portiere unico

Portavalori/all. Imp. Giochi

corrispondenti a commesso con responsabilità

Capisquadra operai

corrispondenti a capisquadra servizi di manutenzione

Per essere assunti come:

Portieri

gli interessati devono aver conseguito

il diploma di scuola professionale alberghiera nel ramo 'front office' o almeno tre anni di esperienza in alberghi di categoria superiore sempre nel ramo portineria.

Valletti

debbono avere il diploma di scuola professionale alberghiera nel ramo "commis de rang" o almeno due anni di esperienza in alberghi di categoria superiore sempre nei servizi di sala.

Art. 9

(Graduatoria)

La formazione della graduatoria finale di cui al precedente art. 7 dovrà tener conto dei seguenti requisiti:

a) caratteristiche richieste dagli allegati e grado di preparazione teorico-pratica;

b) carico di famiglia;

c) titolo di studio;

d) conoscenza di lingue straniere;

e) disoccupazione.

Art. 10

(Precedenze e preferenze)

Agli effetti dell'assunzione, sono preferiti a parità di merito, il coniuge ed i figli di un dipendente deceduto in servizio.

Nelle assunzioni di cui all'art. 7 la SITAV nella libera esplicazione dell'autonomia contrattuale ed in analogia con quanto previsto dall'art. 14 della convenzione 16 febbraio 1978, previa informazione dell'esercizio di tale facoltà alla Regione, potrà, in caso di parità di merito dei concorrenti, accordare la precedenza:

a) ai nati nella Regione Valle d'Aosta, agli oriundi valdostani ed i figli degli oriundi valdostani;

b) ai residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

In casi di estrema ed urgente necessità, in accordo con la Regione, le assunzioni in via provvisoria per la sostituzione di un dipendente amministrativo o tecnico di gioco, potranno essere effettuate attraverso richiesta nominativa, ai sensi dell'art. 19 della legge 264/49.

Art. 11

(Ammissione a corsi-concorsi, modalità)

Nell'indire i corsi-concorsi la Società SITAV e la Regione devono fissare il programma degli esami, scritti ed orali.

E' esclusa, in merito, qualsiasi competenza della Commissione giudicatrice.

Art. 12

(Bandi di concorso)

I bandi di concorso debbono precisare, oltre alle materie che costituiranno prova di esame, il numero e la natura e la qualifica dei posti messi a con corso, i requisiti ed i documenti prescritti per le ammissioni e il termine utile per la presentazione delle domande per ammissione e dei documenti.

Art. 13

(Termine e proroga del termine)

Il periodo tra la pubblicazione del bando di concorso e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni trenta.

La Regione e la SITAV possono deliberare la proroga della data di chiusura del concorso qualora alla scadenza del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande, il numero delle domande presentate appaia, a giudizio insindacabile della Regione, insufficiente per garantire ed all'importanza dei posti messi a concorso.

Art. 14

(Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi e per l'accertamento dell'idoneità)

Per ogni ammissione ai corsi degli impiegati tecnici di gioco, la Regione e la Società SITAV nominano la Commissione giudicatrice così composta:

1) due membri della Regione di cui uno espresso dalla minoranza consiliare;

2) tre membri della Società SITAV di cui almeno un membro esperto scelto nell'organico SITAV, possibilmente facente parte del reparto interessato il cui posto è messo a concorso, particolarmente competente nelle materie attinenti al concorso.

Per le prove preliminari di lingua francese, la Commissione giudicatrice deve essere integrata con la nomina di un esperto di lingua francese.

I membri esperti partecipano con diritto di voto.

Il Presidente della Commissione sarà designato dai rappresentanti della Regione.

Il Segretario sarà designato dai rappresentanti della Società SITAV.

Nelle votazioni della Commissione, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Ai lavori della Commissione può presenziare un dipendente SITAV designato per sorteggio dalle Organizzazioni Sindacali confederali, rappresentate nel Consiglio dei delegati.

Al termine del corso, gli aspiranti all'assunzione nei livelli degli impiegati tecnici di gioco, dovranno sostenere gli esami finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.

La Commissione esaminatrice sarà composta giusto quanto disposto dall'art. 14 della legge 21.12.1978, n. 845.

Art. 15

(Prove attestanti i requisiti di cui al l'art. 8)

La Regione si riserva il diritto di controllare l'effettuazione delle prove svolte dalla SITAV, per accertare i requisiti dei livelli di cui all'art. 8 nonché di sottoporre i candidati a propri esami.

Art. 16

E' compito della Presidenza della Giunta regionale controllare la piena applicazione del presente Regolamento.

Qualora la Presidenza della Giunta lo ritenga necessario potrà avvalersi per il controllo, dell'opera di una Commissione formata da tre Consiglieri regionali nominata con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 17

Fa parte integrante del presente Regolamento l'allegato A)

PRESIDENT: Je mets en approbation la déliberation inscrite au n. 29 de l'ordre du jour.

RÉSULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 26

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: La Présidence vous propose d'examiner ce soir encore les objets au n. 30 et au n. 40 de l'ordre du jour et puis l'objet, en séance privée, qui a été demandé par le Conseiller Minuzzo. Et cela parce que l'Assesseur Rollandin, demain, ne pourra pas être parmi nous; donc nous croyons utile de terminer les arguments qui concernent la santé publique. Alors objet n. 30.