Objet du Conseil n. 438 du 28 novembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 438/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEL RUOLO DELLE SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Immissione di insegnanti nel ruolo delle Scuole materne della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9, 10 e 11 novembre 1977:
Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato uno schema di disegno di legge che, nel contesto di una organica disciplina del precariato nel settore scolastico, volta al contenimento di tale condizione entro i limiti rigorosi di quei casi in cui è giuridicamente inammissibile l'assunzione di personale di ruolo, prevede, tra l'altro, l'immissione in ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1977/1978, delle insegnanti incaricate a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole materne statali negli anni scolastici 1976/1977 o 1977/1978.
Stante il particolare regime giuridico delle scuole materne della Regione, retto dalla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, e del relativo personale docente, disciplinato dalla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e considerata la sostanziale analogia della situazione locale rispetto a quella nazionale in questo particolare settore, si propone, con l'allegato disegno di legge regionale, di immettere in ruolo le insegnanti incaricate a tempo indeterminato in servizio nelle scuole materne regionali nel corrente anno scolastico.
Per l'immissione in ruolo, l'articolo unico dell'allegato disegno di legge prevede condizioni analoghe a quelle contemplate dalla legge regionale 23 giugno 1975, n. 29, attraverso la quale fu realizzato un primo inquadramento in ruolo di personale docente di scuola materna, in modo da garantire in tutte le insegnanti del settore una uniforme preparazione professionale di base.
L'immissione in ruolo, che interessa una quindicina di insegnanti attualmente in servizio, sarà disposta d'ufficio entro il corrente anno scolastico, sempre che si realizzino le condizioni richieste. La nomina avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1 settembre 1977.
L'assegnazione della sede sarà disposta con modalità e tempi diversi, secondo che il precedente incarico di insegnamento sia stato conferito dall'anno in corso o da anno scolastico precedente, in modo da assicurare il pieno rispetto dei diritti maturati dal personale, anche ai fini di eventuali, futuri trasferimenti di sede.
Nessun nuovo, maggior onere finanziario deriverà alla Regione dall'attuazione della presente legge.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere LANIVI chiede all'Assessore di fornirgli, se possibile, il quadro del personale delle scuole materne regionali.
Chiede inoltre se l'Assessorato abbia già fatto un consuntivo sull'esperimento rappresentato dall'inserimento di una seconda insegnante nelle sezioni frequentate da bambini handicappati.
Conclude raccomandando di evitare la tendenza a far sottostare la scuola materna regionale ad una regolamentazione nazionale dato che, a suo avviso, è proprio nel campo delle scuole materne che la competenza regionale in materia di pubblica istruzione ha maggiori possibilità di estrinsecarsi.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO fornisce al Consigliere Lanivi il quadro del personale delle scuole materne regionali.
Fa presente che è stata pubblicata in questi giorni una relazione sull'inserimento dei bambini handicappati nelle scuole elementari e che, per quanto riguarda le scuole materne, la relazione deve ancora essere predisposta, ma dai primi dati raccolti si può arguire che l'esperimento è stato molto positivo.
Conclude facendo rilevare che il disegno di legge in esame precede la normativa statale.
Il Consigliere TAMONE chiede all'Assessore alla P.I. come mai il servizio di assistenza alle refezioni sia cambiato rispetto all'anno scorso.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO comunica in risposta che ciò è dovuto ad una disposizione ministeriale che ha stabilito che le insegnanti di scuola materna non possano lavorare per più di 6 ore continuative, mentre la presenza delle insegnanti anche alla refezione comportava un orario di 7 ore.
Fa presente che, d'altra parte, la legge sulla scuola materna ha definito l'orario degli insegnanti in 6 ore e mezzo al giorno, 38 ore e mezza alla settimana, per cui non è più stato possibile assicurare la sorveglianza delle refezioni con gli insegnanti stessi e si è cercato di ovviare all'inconveniente invitando i Comuni ad assumere delle insegnanti disoccupate.
Il Consigliere TAMONE fa rilevare che, poiché nelle scuole materne della Valle d'Aosta il giovedì e la domenica non si lavora, l'orario di lavoro settimanale è di sole trentadue ore e mezza, per cui non vede perché le insegnanti non possano assicurare la sorveglianza delle refezioni, tanto più che, a suo avviso, essendo le medesime inserite in ruoli regionali, esse dovrebbero essere tenute a rispettare l'orario di lavoro dei dipendenti regionali.
Conclude sostenendo che non è logico cercare di risolvere il problema della disoccupazione giovanile creando dei lavori fittizi.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO fa presente che alle 32 ore e mezza settimanali destinate all'insegnamento, vanno aggiunte le 4 ore previste per la partecipazione ai lavori degli organi collegiali e le 2 ore di formazione professionale per il francese che portano il totale alle 38 ore e mezza previste dalla legge sulla scuola materna, il che esclude che le insegnanti possano prestare esse stesse l'opera di sorveglianza alle refezioni.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, invita il Consiglio a procedere, a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno, alla immediata votazione a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale.
Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: sette.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Immissione di insegnanti nel ruolo delle Scuole materne della Regione".
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Disegno di legge regionale n. 337
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........... n. ......: IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEL RUOLO DELLE SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1977, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1977/1978, sono nominate in ruolo, ove soddisfino le seguenti condizioni:
aver seguito, per il periodo di un mese, durante l'anno scolastico 1977/1978 o un anno scolastico precedente, le esercitazioni didattiche previste dall'articolo 16 dell'ordinanza dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione in data 2 giugno 1977;
aver partecipato, nel corrente anno scolastico, ad uno "stage" di formazione, che si svolgerà secondo le modalità che saranno definite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentite le Organizzazioni sindacali della scuola.
Le nomine in ruolo saranno disposte d'ufficio, previo accertamento delle condizioni suddette.
Le insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1976/1977 saranno assegnate alla sede in cui prestano servizio nel corrente anno scolastico e parteciperanno alle operazioni di trasferimento per l'anno scolastico 1978/1979. Fanno eccezione le insegnanti utilizzate in posti dopo il 1 settembre 1977; a queste ultime la sede sarà assegnata dopo le predette operazioni di trasferimento, secondo l'ordine di iscrizione nell'apposito elenco delle aspiranti alla sistemazione per l'anno scolastico 1977/1978.
Le assegnazioni di sede alle insegnanti in servizio a decorrere dal corrente anno scolastico saranno disposte dopo le operazioni richiamate nel precedente comma, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria delle aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole materne regionali per l'anno scolastico 1977/1978.
Per la nomina in ruolo prevista dalla presente legge si deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, li
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