Objet du Conseil n. 439 du 28 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 439/77 - MODALITÀ E CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A FAVORE DI SCUOLE MATERNE PRIVATE ADERENTI ALLA FEDERAZIONE VALDOSTANA SCUOLE MATERNE.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Modalità e criteri per l'erogazione di contributi annuali a favore di scuole materne private aderenti alla Federazione valdostana scuole materne", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 luglio 1977:

Da diversi anni l'Amministrazione regionale interviene a favore delle scuole materne private nel modo seguente:

- corresponsione diretta all'insegnante di una indennità mensile lorda di lire 100.000 per ogni mese di effettivo servizio, ad integrazione dello stipendio attribuito dall'ente gestore;

- concessione di un contributo a favore di ogni scuola, in relazione al numero delle sezioni, per le spese annuali di funzionamento e per la gestione del servizio di refezione.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 14 luglio 1976, ha ravvisato l'opportunità di unificare tali forme di intervento mediante l'erogazione di un unico contributo secondo criteri e modalità da concordarsi con la Federazione valdostana scuole materne.

Sono stati presi gli opportuni contatti con i rappresentanti della Federazione e, per il futuro, i contributi a favore delle scuole materne private potrebbero essere erogati a condizioni e secondo modalità e criteri uniformi.

Si informa che al riguardo è stata sentita la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione.

In relazione a quanto sopra si propone che il Consiglio regionale

DELIBERI

di stabilire che l'erogazione di contributi a favore delle scuole materne private aderenti alla Federazione valdostana scuole materne, a decorrere dall'anno scolastico 1977/1978, avvenga in base alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri seguenti:

1) il contributo deve essere utilizzato per:

a) retribuzione del personale insegnante;

b) oneri per le assicurazioni sociali;

c) funzionamento della refezione;

d) rinnovo dell'arredamento e delle attrezzature scolastiche;

2) l'importo del contributo da erogare, a favore di ogni scuola, è determinato mediante l'assegnazione di:

- una quota per ogni sezione funzionante, calcolata sulla base del costo di una insegnante di scuola materna regionale all'inizio di carriera, con esclusione dell'indennità di cui alla legge regionale 2 febbraio 1963, n. 1 e successive modificazioni;

- una quota concordata all'inizio dell'anno scolastico con gli enti gestori per il tramite della Federazione valdostana scuole materne, tenendo conto dell'effettiva necessità delle singole scuole.

3) L'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) ammissione gratuita dei bambini;

2) impiego di personale insegnante in possesso di diploma rilasciato da una scuola magistrale. Il personale insegnante deve altresì dimostrare la piena conoscenza della lingua francese;

3) corresponsione alle insegnanti di un trattamento economico almeno equivalente a quello iniziale del corrispondente personale insegnante delle scuole materne regionali;

4) formazione di sezioni con non più di 20 e non meno di 10 bambini frequentanti;

5) apertura delle scuole per almeno 10 mesi all'anno:

6) adozione degli orientamenti didattici emanati dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione per le scuole materne della Regione, in particolare per quel che riguarda l'educazione bilingue, fatte salve le finalità statutarie dell'ente;

7) partecipazione dei genitori alla gestione della scuola.

L'ente gestore deve, inoltre, assicurare il funzionamento della scuola per almeno cinque anni e disporre di:

1) locali igienicamente e didatticamente idonei;

2) attrezzatura ed arredamento sufficienti per il funzionamento della scuola;

3) mezzi finanziari per le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Le scuole materne private si impegnano a favorire, in collaborazione con gli enti locali, l'inserimento dei bambini handicappati.

Per l'opera integrativa di riabilitazione psico-fisica le scuole possono utilizzare i servizi e le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale.

5) La domanda di contributo, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, deve essere presentata, da parte dell'ente gestore, entro il 31 luglio di ogni anno unitamente ai preventivi di spesa ed ai rendiconti finali relativi a ciascun anno scolastico.

I preventivi ed i rendiconti devono essere redatti distintamente, uno per i fondi erogati dall'Amministrazione regionale ed uno per i fondi di altra provenienza.

6) L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione. La relativa somma sarà liquidata a favore dell'ente gestore in due rate:

- la prima, per un importo pari al 50% della quota assegnata per ogni sezione funzionante, entro il 30 ottobre di ogni anno;

- la restante somma entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

7) Gli uffici dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e l'ufficio di Coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna regionale svolgono opera di consulenza amministrativa e didattico-pedagogica.

Potranno essere promosse, da parte dell'Amministrazione regionale, iniziative culturali e di formazione professionale per il personale insegnante.

8) L'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, a mezzo dei suoi uffici, esercita la vigilanza sulle scuole materne private.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione può disporre, quando lo ritenga opportuno, ispezioni in orario scolastico e fuori orario scolastico.

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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO, nell'illustrare l'argomento, propone, a nome della Giunta, i seguenti emendamenti:

a) al numero 1 del punto 3 sostituire alle parole "ammissione gratuita dei bambini" le parole "iscrizione gratuita dei bambini";

b) sostituire il primo comma del punto 5 con il seguente: "La domanda di contributo, di cui al punto 2, deve essere presentata all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, da parte dell'ente gestore, entro il 31 luglio di ogni anno, per il tramite dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna, unitamente ai preventivi di spesa ed ai rendiconti finali relativi a ciascun anno scolastico";

c) al primo comma del punto 6 aggiungere dopo le parole "l'erogazione del contributo" le parole "di cui al punto 2";

d) aggiungere il seguente nuovo punto 7:

7) Alle scuole che svolgono attività educativa bilingue potrà essere erogato un ulteriore contributo, pari ad un quarto dello stipendio iniziale lordo di un'insegnante di scuola materna regionale, per ogni sezione funzionante, a condizione che l'insegnante utilizzata risulti in possesso del "Certificat d'aptitude". L'erogazione di tale contributo sarà disposta dalla Giunta regionale, sulla base di una relazione annuale concernente l'attività educativa svolta dalle singole scuole, redatta a cura della Coordinatrice didattico-pedagogica della scuola materna.

Le Conseiller TAMONE demande à M.lle l'Assesseur qu'elle veuille bien le mettre au courant sur le nombre des sections et des classes des écoles maternelles privées, dans combien de Communes elles sont présentes et enfin quel est le nombre des élèves qui les fréquentent.

L'Assesseur à l'Instruction Publique M.lle VIGLINO répond aux questions posées par le Conseiller Tamone.

Elle s'excuse de ne pas pouvoir lui dire dans quelles Communes les écoles privées sont présentes, parce qu'elle ne possède pas de données suffisantes à ce sujet, mais elle s'engage à rédiger une liste des Communes intéressées et à la lui faire parvenir.

Il Consigliere CHINCHERE' dichiara che la proposta in esame presenta la caratteristica di mantenere un sostanziale accentramento per quanto riguarda la gestione delle scuole materne.

Annuncia, malgrado ciò, il voto favorevole del Gruppo comunista augurandosi che quando, con l'approvazione delle norme di attuazione, saranno applicabili anche in Valle d'Aosta le norme legislative in materia di decentramento, si segua un criterio di maggior decentramento agli enti locali.

Propone il seguente emendamento: al secondo comma dell'attuale punto 7, sostituire alle parole "potranno essere" la parola "saranno".

Il Consigliere LANIVI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari sulla proposta in esame perché essa riprende i criteri di una mozione presentata, a suo tempo, dai D.P. e che fu approvata dal Consiglio all'unanimità.

Sostiene che l'emendamento aggiuntivo che prevede l'inserimento di un nuovo punto 7 supera, a suo avviso, un problema che non veniva risolto nella stesura originale e cioè la contraddizione tra la richiesta del requisito di conoscenza della lingua francese e l'esclusione delle insegnanti dalla indennità di francese.

Il Consigliere MAPPELLI dichiara che il Gruppo democristiano voterà a favore della proposta.

Si rammarica che non si sia potuto fare una sanatoria per gli insegnanti che avevano già effettuato un colloquio in lingua francese.

Si dice però tranquillizzato perché a partire dal mese di gennaio l'Assessorato alla P.I. organizzerà dei corsi che daranno la possibilità a tutti gli insegnanti di conseguire il "certificat d'aptitude" e di ricevere quindi l'indennità.

Il Consigliere TAMONE personalmente non ritiene opportuno favorire l'insegnamento privato con una spesa pubblica anche se dà atto alla Regione di aver fatto il possibile per assicurare che l'insegnamento privato si svolga in conformità alla normativa regionale.

Si dice convinto del fatto che l'istruzione sia compito fondamentale dell'ente pubblico e quindi chiede all'Assessore quali sforzi intenda compiere per favorire la tendenza delle scuole private a diventare pubbliche.

Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che la nuova formulazione dei primo comma del punto 5 prevede l'obbligo di presentare le domande di finanziamento attraverso l'ufficio regionale di coordinamento didattico e pedagogico ma osserva che tale centro ha delle funzioni puramente tecniche e non amministrative, per cui non capisce perché le domande non possano essere inoltrate direttamente agli uffici dell'Assessorato.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO, in risposta al Consigliere Tamone, osserva che non è facile ottenere che le scuole private si trasformino in regionali, anche se talvolta ciò e potuto avvenire.

Indica, come possibile soluzione, l'apertura nello stesso Comune di una scuola materna pubblica accanto alla scuola materna privata, cosa che evidentemente può realizzarsi solo nei grandi Comuni.

Risponde al Consigliere Lustrissy facendo presente che l'ufficio di coordinamento didattico-pedagogico rappresenta ormai il centro di tutte le scuole materne regionali e pertanto si è ritenuto opportuno che tutto ciò che riguarda la scuola materna venga inoltrato attraverso tale ufficio in modo da non gravare eccessivamente gli uffici dell'Assessorato già oberati di lavoro.

Il Consigliere BORDON fa rilevare che le scuole materne private durante il fascismo erano minacciate di chiusura perché incolpate di insegnare il francese e, a suo avviso, sarebbe illogico che oggi le si volesse chiudere accusandole di insegnare solo l'italiano.

Ritiene che sia compito della Regione far si che gli insegnanti della scuola materna privata conoscano il francese, fondamento dell'autonomia valdostana.

Annuncia il voto favorevole alla proposta in esame da parte del Gruppo democristiano.

Il Consigliere DOLCHI ricorda che, in occasione dell'approvazione della legge regionale sulle scuole materne, vi era stato un contrasto profondo ed il Gruppo comunista, per parte sua, aveva sottolineato la necessità di giungere ad un'unica regolamentazione per le scuole materne sia pubbliche che private.

Ritiene che la deliberazione di Giunta in questione costituisca un ulteriore passo avanti verso una regolamentazione unica e verso la possibilità delle scuole private di diventare regionali per utilizzare gli strumenti ed i benefici di cui dispongono le scuole materne regionali ed è per questo motivo che il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO annuncia di accettare l'emendamento presentato dal Consigliere Chincheré a nome del Gruppo comunista.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone in votazione la deliberazione di Giunta emendata come da emendamenti presentati nel corso del dibattito.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, VIGLINO Maria Ida;

sentito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);

DELIBERA

di stabilire che l'erogazione di contributi a favore delle scuole materne private aderenti alla Federazione valdostana scuole materne, a decorrere dall'anno scolastico 1977/1978, avvenga in base alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri seguenti:

1) Il contributo deve essere utilizzato per:

a) retribuzione del personale insegnante.

b) oneri per le assicurazioni sociali;

c) funzionamento della refezione;

d) rinnovo dell'arredamento e delle attrezzature scolastiche.

2) L'importo del contributo da erogare, a favore di ogni scuola, è determinato mediante l'assegnazione di:

- una quota per ogni sezione funzionante, calcolata sulla base del costo di una insegnante di scuola materna regionale all'inizio di carriera, con esclusione dell'indennità di cui alla legge regionale 2 febbraio 1963, n. 1 e successive modificazioni;

- una quota concordata all'inizio dell'anno scolastico con gli enti gestori per il tramite della Federazione valdostana scuole materne, tenendo conto dell'effettiva necessità delle singole scuole.

3) L'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) iscrizione gratuita dei bambini;

2) impiego di personale insegnante in possesso di diploma rilasciato da una scuola magistrale. Il personale insegnante deve altresì dimostrare la piena conoscenza della lingua francese;

3) corresponsione alle insegnanti di un trattamento economico almeno equivalente a quello iniziale del corrispondente personale insegnante delle scuole materne regionali;

4) formazione di sezioni con non più di 20 e non meno di 10 bambini frequentanti;

5) apertura delle scuole per almeno 10 mesi all'anno;

6) adozione degli orientamenti didattici emanati dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione per le scuole materne della Regione, in particolare per quel che riguarda l'educazione bilingue, fatte salve le finalità statutarie dell'Ente;

7) partecipazione dei genitori alla gestione della scuola.

L'Ente gestore deve, inoltre, assicurare il funzionamento della scuola per almeno cinque anni e disporre di:

1) locali igienicamente e didatticamente idonei;

2) attrezzatura ed arredamento sufficienti per il funzionamento della scuola;

3) mezzi finanziari per le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Le scuole materne private si impegnano a favorire, in collaborazione con gli enti locali, l'inserimento dei bambini handicappati.

Per l'opera integrativa di riabilitazione psicofisica le scuole possono utilizzare i servizi e le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale.

5) La domanda di contributo, di cui al punto 2, deve essere presentata all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione da parte dell'Ente gestore, entro il 31 luglio di ogni anno, per il tramite dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna, unitamente ai preventivi di spesa ed ai rendiconti finali relativi a ciascun anno scolastico.

I preventivi ed i rendiconti devono essere redatti distintamente, uno per i fondi erogati dall'Amministrazione regionale ed uno per i fondi di altra provenienza.

6) L'erogazione del contributo, di cui al punto 2, è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

La relativa somma sarà liquidata a favore dell'Ente gestore in due rate:

- la prima per un importo pari al 50% della quota assegnata per ogni sezione funzionante, entro il 30 ottobre di ogni anno:

- la restante somma entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

7) Alle scuole che svolgono attività educativa bilingue potrà essere erogato un ulteriore contributo, pari ad un quarto dello stipendio iniziale lordo di un'insegnante di scuola materna regionale, per ogni sezione funzionante, a condizione che l'insegnante utilizzata risulti in possesso del "Certificat d'aptitude". L'erogazione di tale contributo sarà disposta dalla Giunta regionale, sulla base di una relazione annuale concernente l'attività educativa svolta dalle singole scuole, redatta a cura della Coordinatrice didattico-pedagogica della scuola materna.

8) Gli uffici dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e l'ufficio di Coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna regionale svolgono opera di consulenza amministrativa e didattico-pedagogica. Saranno promosse, da parte dell'Amministrazione regionale, iniziative culturali e di informazione professionale per il personale insegnante.

9) L'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, a mezzo dei suoi uffici, esercita la vigilanza sulle scuole materne private.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione può disporre, quando lo ritenga opportuno, ispezioni in orario scolastico e fuori orario scolastico.

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