Objet du Conseil n. 437 du 28 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 437/77 - SUBCONCESSIONE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL), IN VIA DI SANATORIA, DI DERIVARE ED UTILIZZARE, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, LE ACQUE DEL TORRENTE LYS E AFFLUENTI VALDOBBIA E FORCA, NEGLI IMPIANTI DI SENDREN E ZUINO, NEI COMUNI DI GRESSONEY-SAINT-JEAN E GABY.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione all'Ente Nazionale per l'energia elettrica (Enel), in via di sanatoria, di derivare ed utilizzare, per produzione di energia elettrica, le acque del torrente Lys e affluenti Valdobbia e Forca, negli impianti di Sendren e Zuino, nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gaby", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9, 10 e 11 novembre 1977:

Con decreto reale 11 aprile 1941 n. 1379 fu concesso alla Società Anonima Industrie Lamiere Speciali (I.L.S.S.A.) di attuare nel bacino del torrente Lys, tre successivi impianti idroelettrici detti di Sendren, Zuino e Grand Praz.

Dei tre suddetti impianti l'I.L.S.S.A. realizzò soltanto l'impianto di Grand Praz e cedette alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP) la concessione relativa agli impianti di Sendren e Zuino, il cui trasferimento venne riconosciuto con decreto ministeriale 10 giugno 1950 n. 2610.

Con domanda 25 luglio 1958, la SIP chiese all'Amministrazione regionale la concessione di varianti previste dal progetto esecutivo in data marzo 1956 a firma dell'Ing. Giulio Gentile e precisamente:

a) per l'impianto di Sendren:

portata moduli massimi 60 e medi 30,08 (anziché moduli massimi 23 e medi 17); salto mt. 197,40 (anziché mt. 201,70); potenza nominale media 5.821,36 KW (anziché 3.361,66 KW);

b) per l'impianto di Zuino:

portata moduli massimi 70 e medi 40,53 (anziché moduli massimi 38 e medi 27,60); salto mt. 380,09 (anziché 373,45); potenza nominale media 15.102,99 KW (anziché 10.105,11 KW).

Complessivamente, nei due impianti, la potenza nominale media è di 20.924,35 KW, cioè la maggior potenza nominale media di 7.457,58 KW in più della potenza nominale media di 13.466,77 KW concessa con decreto reale 11 aprile 1941, n. 1379.

Con decreto presidenziale 14 marzo 1963 n. 217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 16 marzo 1963) l'impresa elettrica della SIP fu trasferita all'ENEL.

Con successivo decreto interministeriale 24 giugno 1972, n. 845, fu accolta la rinuncia dell'ENEL alla concessione assentita con il citato decreto 11 aprile 1941, n. 1379, stabilendo che rimaneva salva ed impregiudicata ogni determinazione sulla domanda 25 luglio 1958, corredata dal progetto esecutivo marzo 1956 a firma dell'Ing. Giulio Gentile, intesa ad ottenere il titolo al mantenimento e alla continuazione dell'esercizio degli impianti di Sendren (ultimato ed entrato in esercizio il 12 gennaio 1959) e di Zuino (ultimato ed entrato in esercizio il 2 gennaio 1959).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1975 n. 304, che detta norme per l'utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'ENEL con domanda 3 novembre 1975 ha chiesto alla Regione valdostana la subconcessione in via di sanatoria, per le derivazioni dal torrente Lys in esercizio nei detti due impianti sulla base del progetto esecutivo marzo 1956 allegato alla domanda 25 luglio 1958.

Sulla citata istanza 3 novembre 1975 dell'ENEL l'Ufficio Acque dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ha provveduto ad esperire la normale istruttoria, ritenendo la domanda stessa sostitutiva di quella 25 luglio 1958.

Il Magistrato per il Po ha, con nota 7 dicembre 1976, n. 13956, espresso parere favorevole sull'esperita istruttoria ed ha trasmesso i relativi atti alla Direzione Generale delle Acque del Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, IV Sezione, con nota n. 107 in data 21.4.1977, ha espresso parere favorevole alla richiesta subconcessione, in via sanatoria, da assentirsi all'ENEL secondo le modalità indicate nel sottoriportato schema di disciplinare, nel quale è stato pure fatto cenno che i dati caratteristici della subconcessione potranno essere o meno modificati a seguito delle risultanze della relazione ideologica richiesta alla Sezione Idrografica di Torino e disposta dal sopracitato parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

DELIBERI

1) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ENEL, di derivare dal torrente Lys ed affluenti torrenti Valdobbia e Forca, nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gaby, secondo le modalità indicate nel sottoriportato disciplinare: a) moduli medi 30,08 e massimi 60 per produrre nella centrale di Sendren, in Comune di Gressoney-Saint-Jean, sul salto di mt. 197,40, la potenza nominale media di KW 5.821,36;

b) moduli medi 40,53 e massimi 70 di acqua per produrre nella centrale di Zuino, in Comune di Gaby, sul salto di mt. 380,09, la potenza nominale media di KW 15.102,99;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;

3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 42.049.090 (quarantaduemilioniquarantanovemilanovanta) a titolo di canoni arretrati per il periodo 2 gennaio 1959 - 31 gennaio 1977 da introitare al capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere art. 8-11 Statuto speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975, n. 304 ");

b) pagamento presso la stessa Tesoreria regionale, della somma di lire 500.000 (lire cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza. esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitarsi al capitolo 2140 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 (gestione fondi per spese istruttoria domanda concessioni e subconcessioni d'acqua e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'articolo 12 del disciplinare di subconcessione lire 7.637.625 (settemilioniseicentotrentasettemilaseicentoventicinque) e in lire 19.815.125 (diciannovemilioniottocentoquindicimilacentoventicinque) i canoni annui rispettivamente per l'impianto di Sendren e Zaino, da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dall'1.2.1977 in poi: somme da introitare al capitolo 365 sopracitato ed agli istituendi capitoli di Entrata dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti a tale capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1977.

(Segue testo del disciplinare riportato in calce al provvedimento).

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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente la proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré);

DELIBERA

1) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare dal torrente Lys ed affluenti torrenti Valdobbia e Forca, nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gaby, secondo le modalità indicate nel sottoriportato disciplinare: a) moduli medi 30,08 e massimi 60 per produrre nella Centrale di Sendren in Comune di Gressoney-Saint-Jean, sul salto di mt. 197,40, la potenza nominale media di Kw 5.821,36;

b) moduli medi 40,53 e massimi 70 di acqua per produrre nella Centrale di Zuino, in Comune di Gaby, sul salto di mt. 380,09 la potenza nominale media di Kw 15.102,99;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;

3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 42.049.090 (quarantaduemilioniquarantanovemilanovanta) a titolo di canoni arretrati per il periodo 2 gennaio 1959, 31 gennaio 1977 da introitare al capitolo 365 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere art. 8-11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975, n. 304");

b) pagamento presso la stessa Tesoreria Regionale, della somma di lire 500.000 (lire cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitarsi al capitolo 2140 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 (gestione fondi per spese istruttoria domanda concessioni e subconcessioni d'acqua e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione in lire 7.637.625 (settemilioniseicentotrentasettemilaseicentoventicinque) e in lire 19.815.125 (diciannovemilioniottocentoquindicimilacentoventicinque) i canoni annui rispettivamente per l'impianto di Sendren e Zuino, da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dall'1.2.1977 in poi: somme da introitare al capitolo 365 sopracitato ed agli istituendi capitoli di Entrata dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti a tale capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1977.

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Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alle quali dovrà essere vincolata, a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.) la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare ed utilizzare per produzione di energia elettrica le acque del torrente Lys negli impianti di Sendren e Zuino, chiesta con istanza 3 novembre 1975.

Art. 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA

A) Impianto di Sendren.

L'acqua è derivata: dal torrente Lys - dal torrente Valdobbiola.

La complessiva quantità di acqua che si deriva in località Lysbalma, del Comune di Gressoney-La-Trinité, dal torrente Lys e dalla presa secondaria del torrente Valdobbiola in Comune di Gressoney-Saint-Jean potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 60,00 (litri/secondo seimila) risultando la quantità media pari a moduli 30,08 (litri/secondo tremilaotto).

L'acqua viene utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale di Sendren Comune di Gressoney-Saint Jean.

B) Impianto di Zuino.

L'acqua è derivata: dal torrente Lys - dal torrente Forca.

La complessiva quantità d'acqua che si deriva in località Bielciuken, del Comune di Gressoney-Saint-Jean, dal torrente Lys e dalla presa secondaria dal torrente Forca nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gaby potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 70,00 (litri, secondo settemila) risultando la quantità media pari a moduli 40,53 (litri/secondo quattromilacinquantatre).

L'acqua viene utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale di Zuino, in Comune di Gaby.

Art. 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA PER LA PRESA E LA RESTITUZIONE

A) Impianto di Sendren: il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa ed il pelo d'acqua alla restituzione nel torrente Lys è di metri 201,10.

B) Impianto di Zuino: il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa ed il pelo d'acqua alla restituzione nel torrente Lys è di metri 391,30.

Art. 3

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE

A) Impianto di Sendren:

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori è di metri 197,40.

In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà di KW 5.821,36.

B) Impianto di Zuino:

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori è di metri 380,09.

In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a KW 15.102,99.

Art. 4

LUOGO E MODI DI PRESA DELL'ACQUA

A) Impianto di Sendren.

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Lys, in località Lysbalma, consistono in uno sbarramento del tipo a paratoia costituito da una traversa principale di m. 12,00 chiusa da una paratoia a settore con ritenuta di m. 2,00 e da una luce sghiaiatrice di m. 3,00.

Una traversa con soglia tracimabile, completa, verso la riva destra, lo sbarramento.

L'opera di derivazione è in sponda sinistra ed è costituita da una griglia rada di presa, da un tronco di raccordo tra la griglia e la paratoia di presa, da un canale modulatore con sfioratore laterale, da un dissabbiatore tipo Dufour e da una griglia suborizzontale, fitta, con il compito di trattenere il materiale che fosse eventualmente passato attraverso la prima griglia.

Lungo il canale derivatore, alla progressiva 3000,50, vi è la presa secondaria sul rio Valdobbiola. Essa è costituita da una robusta griglia in muratura nel cui interno passa il canale derivatore. Una griglia orizzontale di m. 1,50 x 1,50 copre l'apertura di presa costituita da una tramoggia che sbocca in una camera di decantazione che comunica, mediante una luce sfiorante, con il canale derivatore.

B) Impianto di Zuino.

Le opere di presa sul torrente Lys, nella piana di Bielciuken, consistono in uno sbarramento di tipo analogo a quello del primo impianto e cioè ha un'unica luce di m. 12 chiusa da paratoia a settore con ritenuta di m. 1,50; esso è posto in un tratto di alveo rettilineo di nuova sistemazione in fregio alla quale, in sponda sinistra, sono ricavate le luci di presa. Un tronco di canale a pelo libero lungo circa 80 m. adduce l'acqua al bacino di regolazione di Bielciuken. Prima di essere immessa nel bacino (per sfioro su una soglia lunga 38 m.) l'acqua viene dissabbiata.

Il serbatoio di regolazione, della capacità di mc. 90.000, è costruito nella depressione paludosa immediatamente a monte dell'abitato di Bielciuken ed ha una lunghezza di m. 130 ed una larghezza di circa m. 200. L'altezza dell'acqua, al suo massimo livello, e di m. 3,50 sul lato verso la strada e di m. 4,00 sul lato verso il fiume.

Da qui parte il canale derivatore che si svolge in sponda sinistra del Lys per i primi 740 m. per poi passare in sponda destra per mezzo di un ponte canale.

Alla progressiva 4471 è stata costruita la presa secondaria sul torrente Forca che è del tutto analoga alla presa sul torrente Valdobbia dell'impianto di Sendren.

Tali opere sono conformi al progetto in data marzo 1956, bollato in data 30 aprile 1956, a firma Ing. Giulio Gentile che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata massima di subconcessione non sia superata, si dovranno conservare le opere di modulazione esistenti, risultanti dal progetto di cui al precedente articolo 4.

L'Amministrazione subconcedente si riserva di prescrivere in qualsiasi momento quelle ulteriori previdenze e dispositivi tecnici che riterrà necessario prescrivere per contenere la portata entro il limite massimo di subconcessione.

Art. 6

CANALE DI CARICO

I canali di carico della lunghezza di mt. 3,322 per l'impianto di Sendren e di mt. 7,508 per l'impianto di Zuino saranno mantenuti in conformità del progetto di cui al precedente articolo 4, riservandosi l'Amministrazione subconcedente di imporre, ove necessario, le previdenze indispensabili per impedire infiltrazioni d'acqua ed i franamenti delle sponde.

Art. 7

CANALE DI SCARICO

I canali di scarico nel torrente Lys in località Sendren del Comune di Gressoney-Saint-Jean per l'impianto di Sendren ed immediatamente a monte della presa della centrale ILSSA, in Comune di Gaby, per l'impianto di Zuino, saranno mantenuti conformi a quanto previsto dal progetto di cui al precedente articolo 4.

Art. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DEVE SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Nell'interesse della pubblica incolumità, l'Ente subconcessionario resta obbligato a non attuare, salvo necessità contingente, improvvisi scarichi d'acqua, di una certa entità, con la manovra delle paratoie alle opere di presa, o di scarico degli impianti onde evitare defluenze nei corsi d'acqua interessati che possano determinare pregiudizi all'incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.

Nell'eventualità di danni a tali opere e manufatti, l'Ente subconcessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino od indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato.

Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità, l'Ente subconcessionario potrà attuarli dandone immediato avviso sia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, sia ai Comuni interessati, sia ai relativi Comandi di Carabinieri.

In ogni caso è fatto obbligo all'Ente di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.

A rendere poi più manifesto tale pericolo, l'Ente dovrà provvedere se necessario a porre in opera, bene in vista, appositi cartelli in lamiera. ammonitori del pericolo, nei punti delle località da esso ritenute più esposte ed in quelle altre che saranno segnalate dall'Amministrazione regionale dopo aver ricevuto dal subconcessionario comunicazione del piano di dislocazione dei cartelli stessi. L'Amministrazione regionale darà la sua assistenza per la conservazione dei cartelli, escluso ogni suo onere di spesa.

L'Ente subconcessionario sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di esso.

Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo all'Enel di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione e segnalazione sulle sponde dei canali derivatori scoperti per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.

Art. 9

GARANZIE DA OSSERVARSI

Restano a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese di sistemazione e manutenzione di quelle nuove opere che il subconcessionario ha dovuto eseguire durante la costruzione dei suoi impianti, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati dagli impianti stessi.

Qualora si rilevasse la necessità futura di altre simili opere da eseguirsi in dipendenza degli impianti, la loro esecuzione e manutenzione sarà sempre a carico dell'Ente subconcessionario.

È fatto altresì obbligo all'Enel di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisca con le utilizzazioni d'acqua che l'Ente subconcessionario ha realizzato.

L'Ente subconcessionario. salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciar defluire a valle delle proprie prese di derivazione:

a) durante il periodo irriguo:

i quantitativi d'acqua indispensabili alle necessità delle utenze irrigue esistenti, aventi le prese d'acqua a valle di quelle dei canali derivatori dell'Enel, così da consentire che esse utenze possano derivare alle proprie prese le portate occorrenti allo scopo irriguo, in modo da lasciare inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa.

Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano dette utenze, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dall'Enel, si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze delle acque di competenza, l'Enel deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione resa necessaria alla realizzazione degli impianti Enel. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti.

Le prese debbono sempre essere tali non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa agli utenti di oneri più laboriosi e dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione. Al riguardo l'Ente subconcessionario dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.

Nell'eventualità che a seguito di eccezionali scarichi d'acqua effettuati dagli impianti dell'Enel si determinino interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo all'Enel di provvedere. a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali od alla pulizia delle prese.

Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dagli impianti dell'Enel si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano i prelievi, la cui precedente floridità proveniva dall'umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di provvedere, a proprie cura e spese, alla loro irrigazione con acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.

b) durante tutto l'anno:

I quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione, derivati con gli stessi canali d'irrigazione esistenti ovvero con appositi canali.

Acque di sorgenti, di pozzi, di fontanili:

Se a causa della costruzione delle opere degli impianti si siano inaridite, parzialmente o totalmente, le acque, a qualunque scopo utilizzate, di sorgenti, pozzi o fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi tra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura pari per qualità, quantità e tempo a quanto sempre praticato.

L'Enel resta in ogni caso obbligato a provvedere a nonna di legge, al risarcimento agli aventi diritto dei danni dovuti al parziale o totale inaridimento delle acque delle sorgenti, pozzi e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione degli impianti.

Nuove esigenze pubbliche d'acqua:

Nell'eventualità di future nuove esigenze pubbliche di acqua per usi irrigui e per usi civici nelle zone interessate dall'impianto, accertate nei modi di legge dall'Amministrazione regionale e non altrimenti soddisfacibili, può essere fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciare a disposizione di chi ne abbia fatto formale domanda entro 5 anni dalla data del decreto di subconcessione, i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per l'Enel e previo congruo indennizzo al medesimo a carico del richiedente, e con proporzionale riduzione del canone e sovracanoni.

Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare quella percentuale della portata minima naturalmente fluente non regolata, utilizzata dagli impianti, che sarà determinata all'occorrenza e che comunque non sia tale da alterare l'economia e la finalità degli impianti.

La nuova domanda di subconcessione d'acqua dovrà essere comunicata al subconcessionario affinché manifesti la sua decisione o la sua opposizione.

In caso di opposizione l'Amministrazione regionale deciderà in contradditorio degli interessati la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per l'accoglibilità della nuova domanda, ed in caso affermativo indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.

Contro tale decisione il subconcessionario potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno da designarsi dall'Amministrazione regionale, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di accordo. dal Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

Se non vi è opposizione del subconcessionario o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione arbitrale di cui sopra, l'Amministrazione metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi con il subconcessionario circa:

a) le modalità tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;

b) la congrua indennità da corrispondersi al subconcessionario per l'integrale risarcimento dei danni derivantigli dal rilascio d'acqua e che dovrà essere versata prima dell'inizio del rilascio stesso.

In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la determinazione dei punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

Determinate, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e la indennità da corrispondersi previamente al subconcessionario, l'Amministra zione regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle Acque Pubbliche, e dalla legge regionale 8.11.1956, n. 4, restando vincolata soltanto nei riguardi del subconcessionario dagli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi; provvederà inoltre a stabilire la riduzione di canone e sovracanoni da praticare al subconcessionario con il definitivo accoglimento della nuova domanda.

Nell'interesse dei Canali demaniali (Cavour):

L'Ente subconcessionario dovrà sempre assicurare l'integrale restituzione delle acque derivate onde evitare ogni causa di perturbamento del normale regime fluviale.

Nell'interesse del Turismo:

L'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre all'Ente subconcessionario di coprire con piantagioni arboree o con inerbimenti quelle discariche di materiali provenienti dai lavori di scavo e di galleria degli impianti, che siano pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.

Nell'interesse Militare:

L'Ente subconcessionario deve sottostare a tutte quelle clausole limitative e cautelative che l'Autorità Militare ha ritenuto o ritiene necessario imporre, ai fini della difesa nazionale con apposito disciplinare.

Nell'interesse ittiogenico:

L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni a suo tempo convenute con il Consorzio regionale di Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, come da atto 16.1.1954.

Nell'interesse idrografico:

L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni relative prescritte dalla Sezione Idrografica del Po di Torino.

Infine, a propria cura e spese deve provvedere a collocare appositi caposaldi quotati, ai quali poter far riferimento per gli eventuali riscontri, alla presa dei canali derivatori, nelle camere di carico degli impianti, nelle centrali e nei relativi canali di scarico.

Art. 10

COLLAUDO

Il collaudo degli impianti sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio delle derivazioni dandone atto nel relativo certificato.

Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

Art. 11

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di tempo uguale alla concessione novantanovennale accordata dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4.

Art. 12

CANONE

L'Ente subconcessionario corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dall'1.2.1977, canoni annui di lire 7.637.625 e di lire 19.815.125 rispettivamente per l'impianto di Sendren e per l'impianto di Zuino in ragione di lire 1.312 per KW anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinunzia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.12.1942 n. 1434. Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale. Al riguardo e per un periodo di anni 5 dalla data del decreto di subconcessione l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po di Torino, avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920, n. 1285. Di conseguenza il concessionario è tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti uffici riterranno necessari a permettere loro il libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.

I dati caratteristici dei due impianti idroelettrici potranno anche essere modificati in base delle risultanze della relazione idrologica che sarà predisposta dalla Sezione Idrografica di Torino in ottemperanza dell'articolo 29 della circolare ministeriale 18.3.1936 n. 11827.

Il debito dell'Ente subconcessionario per canoni arretrati e il seguente:

A) Impianto di Sendren:

1) per il periodo dal 12 gennaio 1959 data d'inizio dell'esercizio della derivazione, fino al 31 gennaio 1962 annue lire 3.818.812,16 in ragione di lire 656 per KW sulla potenza nominale media di KW 5821,36 per anni 3 e giorni venti; complessivamente lire 11.665.686,46;

2) per il periodo dall'1.2.1962 data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 al 31.1.1977 annue lire 7.637.624,32 in ragione di lire 1.312 per KW sulla anzidetta potenza di KW 5.821,36 per anni 15; complessivamente lire 114.564.360,00.

B) Impianto di Zuino:

1) per il periodo dal 2 gennaio 1959 data d'inizio della derivazione, fino al 31 gennaio 1962, annue lire 9.907.561,44 in ragione di lire 656 per KW sulla potenza nominale media di KW 15.102,99 per anni 3 e giorni 30; complessivamente lire 30.537.003,00;

2) per il periodo dall'1.2.1962 data di inizio di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 al 31.1.1977 annue lire 19.815.123 in ragione di lire 1.312 per KW sulla anzidetta potenza di KW 15.102,99 per anni 15; complessivamente lire 297.226.845. I canoni arretrati ammontano, pertanto, a lire 453.993.894 di cui lire 126.230.046 per l'impianto di Sendren e lire 327.763.848 per l'impianto di Zuino; da tale somma vanno dedotte lire 411.944.807 già concordate come corrisposte in precedenza, di conseguenza rimane da versare da parte dell'Enel la somma di lire 42.049.087.

Art. 13

PAGAMENTO E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare l'Ente subconcessionario ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale dell'importo di lire 42.049.092 di cui all'articolo precedente come da quietanza n. .......in data ..................;

b) il versamento, presso la suddetta Tesoreria, della somma di lire 686.320 come da quietanza n. 0830 in data 12.3.1976 pari ad 1/40 dei canoni annui fissati dal precedente articolo 12, a termini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della legge 21.12.1961, n. 1501;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di lire 500.000, come da quietanza n. ....... in data ........... e n. ..... in data ............ per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.

Restano poi a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese inerenti alla subconcessione, per registrazione atti. copia di disegni, dei documenti, ecc. spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta.

Art. 14

SOVRACANONI

Per il sovracanone annuo a favore dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, in Valle d'Aosta, valgono le norme contenute nell'accordo ENEL/Consorzio 23.4.1975. Per il sovracanone a favore sia dei Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario sia dell'Amministrazione regionale, valgono le norme contenute nella convenzione SIP/Regione 28.9.1962.

Art. 15

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942, n. 1745, dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, della legge 5.7.1975, n. 304, e delle leggi regionali in materia di Acque pubbliche n. 4 e 5 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Art. 16

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge l'Ente subconcessionari elegge il proprio domicilio nel Comune di Gaby presso la centrale di Zuino.

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