Objet du Conseil n. 788 du 4 août 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 788/XII - Proposta di regolamento: "Modificazioni al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3)".
Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Nucleo familiare)
1. Ai fini del presente regolamento, costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di parentela, che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, compongono la famiglia anagrafica come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è compreso nel nucleo familiare.".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 4)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima di:
a) euro 60.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
b) euro 70.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima di:
a) euro 65.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;
b) euro 75.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunto il seguente:
"2bis Gli importi di cui ai commi 1 e 2 possono essere incrementati annualmente dalla Giunta regionale tenuto conto del numero di domande presentate nell'anno precedente e della disponibilità del fondo di rotazione.".
4. Il comma 3 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 2bis, l'importo dei mutui non può essere superiore:
a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con perizia redatta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale;
b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda ed al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.".
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Criteri di revisione)
1. I limiti di reddito di cui all'articolo 10 possono, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte della Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.".
Articolo 4
(Modificazione all'articolo 8)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente come segue:
a) il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto;
b) il 20 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione;
c) il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.".
Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Requisiti soggettivi)
1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;
b) residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più Comuni della Regione. Si prescinde dal limite minimo sopra indicato per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando il possesso del requisito della residenza in un Comune della Regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo.
2. Il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni ovunque ubicate, ad eccezione di quelle che pur essendo accatastate come tali non presentano le caratteristiche di abitazione;
b) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione oggetto delle suddette agevolazioni.
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nei casi di comproprietà o contitolarità di diritti di usufrutto su di un'abitazione oggetto di mutuo prima casa erogato dalla Regione, ricevuta per successione a causa di morte.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), è ammessa:
a) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa sia inadeguata, antigienica o impropria ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. La non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito all'articolo 3;
b) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale nel caso in cui il richiedente, o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;
c) la proprietà di una sola abitazione gravata da diritti di usufrutto o di abitazione attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;
d) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione funzionale ad una delle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
5. Le deroghe di cui al comma 4 non sono cumulabili tra loro e riguardano una sola abitazione.
6. Qualora il richiedente o i componenti il nucleo familiare siano comproprietari o cousufruttuari di più abitazioni, la somma delle quote di comproprietà e di cousufrutto deve essere inferiore all'unità. Ai fini di tale calcolo, non si tiene conto delle quote di comproprietà o di cousufrutto relative ad una sola abitazione rientrante in una delle deroghe di cui al comma 4.
7. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 2 ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10. Se il limite massimo di cui all'articolo 10 è superato, il mutuo non è concesso. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda di mutuo.
8. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto che intenda costituire un nucleo familiare autonomo, i requisiti per la concessione del mutuo di cui ai commi 1 e 2, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti ai componenti del nuovo nucleo familiare. In tal caso, l'immobile oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal costituendo nucleo familiare del richiedente. I componenti del nucleo familiare originario, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa debitamente documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2.".
Articolo 5bis
(Modificazione all'articolo 10)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi complessivi assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).".
Articolo 6
(Modificazione all'articolo 11)
1. Il comma 3 dell'articolo 11 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore. In ogni caso, il tasso di interesse annuo applicato non può essere inferiore all'1 per cento.".
Articolo 7
(Modificazione all'articolo 13)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:
"a) di un'abitazione unifamiliare, con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;".
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 14)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati:
a) al recupero di un fabbricato;
b) al recupero di un fabbricato in comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare, a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata sia presentato prima della stipulazione del contratto preliminare di mutuo;
c) al recupero di un edificio esistente da cui si ricavino più unità abitative. In tale caso, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa;
d) al recupero di un edificio composto da più unità abitative, tutte di proprietà del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare, a condizione che dall'intervento si ricavi un'unica unità abitativa.".
2. I commi 5 e 6 dell'articolo 14 del regolam. reg. 1/2002 sono abrogati.
Articolo 9
(Modificazioni all'articolo 18)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:
"b) copia della eventuale sentenza di separazione;".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:
"c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, per ciascun componente il nucleo familiare;".
Articolo 10
(Modificazione all'articolo 19)
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:
"e) documentazione catastale o ricevute attestanti l'avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l'esclusione dal finanziamento;".
Articolo 11
(Modificazioni all'articolo 20)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del regolam. reg. 1/2002 è sostituita dalla seguente:
"c) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento o ricevute attestanti l'avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l'esclusione dal finanziamento;".
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunta la seguente:
"dbis) documentazione catastale completa o ricevute attestanti l'avvenuta richiesta della documentazione. In ogni caso, la documentazione catastale deve essere presentata entro i trenta giorni successivi la data di scadenza di presentazione delle domande, pena l'esclusione dal finanziamento.".
Articolo 12
(Modificazioni all'articolo 24)
1. Il comma 2 dell'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Fanno parte della Commissione:
a) un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, o suo sostituto;
c) un rappresentante di Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o suo sostituto.".
2. Il comma 3 dell'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002 è abrogato.
Articolo 13
(Modificazioni all'articolo 26)
1. Il comma 1 dell'articolo 26 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. Il contratto preliminare di mutuo e il contratto di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione della documentazione all'ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del regolam. reg. 1/2002 è aggiunto il seguente:
"2bis Nel caso in cui, a seguito del sopralluogo eseguito dai tecnici della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, sia richiesta documentazione integrativa ritenuta necessaria per il perfezionamento della pratica al fine della sua trasmissione all'ente mutuante, questa deve essere consegnata alla struttura regionale competente entro due anni dalla richiesta, pena la revoca del finanziamento.".
Articolo 14
(Modificazioni all'articolo 27)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: "subordinatamente" sono inserite le seguenti: "alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e".
2. Al comma 3 dell'articolo 27 del regolam. reg. 1/2002, le parole ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7" sono soppresse.
Articolo 15
(Modificazioni all'articolo 28)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: "contratto" è inserita la seguente: "preliminare".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: "subordinatamente" sono inserite le seguenti: "alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e".
3. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del regolam. reg. 1/2002 è abrogato.
Articolo 16
(Modificazione all'articolo 30)
1. Al comma 4 dell'articolo 30 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: "definitivo" sono inserite le seguenti: "di mutuo".
Articolo 17
(Modificazioni all'articolo 31)
1. Al comma 2 dell'articolo 31 del regolam. reg. 1/2002, dopo la parola: "definitivo" sono inserite le seguenti: "di mutuo".
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata, l'alienazione dell'abitazione finanziata e l'eventuale accollo del mutuo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo, nel caso in cui il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori dal territorio regionale. In tal caso, l'estinzione anticipata del mutuo è autorizzata alle condizioni di cui al comma 1.".
Articolo 18
(Modificazioni all'articolo 32)
1. Il comma 2 dell'articolo 32 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. L'alienazione dell'abitazione finanziata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo comporta l'estinzione anticipata del mutuo con l'applicazione della penale prevista all'articolo 31, comma 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 5.".
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 32 del regolam. reg. 1/2002, le parole: "comma 1, lettera f)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera b).".
Articolo 19
(Modificazioni all'articolo 33)
1. Il comma 1 dell'articolo 33 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ipotesi di alienazione effettuata decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo, il mutuo può essere accollato in capo all'acquirente.".
2. Al comma 2 dell'articolo 33 del regolam. reg. 1/2002, le parole "commi 1 e 6," sono soppresse.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 del regolam. reg. 1/2002, è aggiunto il seguente:
"5bis All'accollante si applicano i vincoli e le sanzioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 34 e i relativi termini decorrono dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita con relativo accollo.".
Articolo 20
(Modificazioni all'articolo 35)
1. Al comma 1 dell'articolo 35 del regolam. reg. 1/2002 le parole: "ad un" sono sostituite dalle seguenti: "all'altro".
2. Il comma 2 dell'articolo 35 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge cedente può, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera b), presentare domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.".
Articolo 21
(Modificazione all'articolo 36)
1. Il comma 2 dell'articolo 36 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24 può utilizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno di apertura della successione.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 del regolam. reg. 1/2002 è aggiunto il seguente:
"2bis. Nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di mutuo cada in successione è ammessa, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, la cessione tra i coeredi delle quote di proprietà dell'alloggio ed il relativo accollo del mutuo. In tal caso, l'erede acquirente non può più presentare domanda di mutuo ai sensi del presente regolamento.".
Articolo 22
(Modificazione all'articolo 37)
1. Al comma 1 dell'articolo 37 del regolam. reg. 1/2002, le parole ", da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3" sono soppresse.
Articolo 23
(Sostituzione dell'Allegato A)
1. L'Allegato A del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
Allegato A
(Omissis)
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Borre.
Borre (UV) - Mi sembra di essere al Parlamento italiano, quando guardi la televisione... il relatore che parla a metà dell'assemblea, neanche... no, non faccio accuse a nessuno.
La proposta di regolamento regionale dei mutui prima casa contiene una serie di proposte migliorative che tendono, in modo prioritario, al conseguimento di due obiettivi: l'ampliamento delle possibilità di accesso al beneficio; la semplificazione delle procedure. In tal senso si compie un primo passo operativo e funzionale che si colloca all'interno di un progetto di ampio respiro. È infatti intenzione dell'Assessore Cerise e della Giunta arrivare, in tempi brevi, al riordino di tutti gli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica attraverso la definizione di una legge quadro e di una serie di regolamenti applicativi. Questo regolamento anticipa, in un certo senso, quella che in futuro dovrà essere la prassi normale: il monitoraggio continuo dei risultati acquisiti per poter, dopo averne valutato la funzionalità e l'efficacia, introdurre le modifiche necessarie per migliorarne le capacità operative. In questa prospettiva, prima di esaminare in dettaglio la proposta che ho l'incarico di presentare, ritengo indispensabile fornire due dati che permettono di esprimere un giudizio, sia pure sintetico, sui risultati ottenuti dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76: in 20 anni sono state evase 8.255 pratiche - 412 all'anno -; sono stati stanziati 370 milioni di euro. Queste cifre permettono di affermare che la scelta politica fatta nel 1984 ha avuto un ritorno di vasta portata per il numero delle persone interessate e delle finalità conseguite. Le risorse messe in campo dalla legge n. 76/1984 hanno infatti permesso ad oltre il 15% delle famiglie valdostane di accedere alla proprietà della prima casa e di soddisfare un bisogno che è primario.
Gli elementi introdotti nel regolamento intendono allargare il campo di azione di tali interventi, facilitandone la fruizione da parte degli utenti. Molti di essi tendono innanzitutto ad unificare le normative fra loro, evitando interpretazioni difformi. È questo il caso, ad esempio, della modifica apportata all'articolo 3, dove, prendendo a riferimento il DPR 30 maggio 1989, n. 223, che costituisce il regolamento anagrafico, si chiarisce qual è la definizione di nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini della verifica dei requisiti soggettivi; in particolare, viene precisato che il coniuge del richiedente non separato legalmente, anche se non inserito nello stato di famiglia, è da considerarsi facente parte del nucleo familiare.
I massimali di mutuo, previsti all'articolo 4, hanno subito la seguente variazione: per acquisto e nuova costruzione sono stati portati da 57.000,00 euro a 60.000,00 euro e da 68.000,00 a 70.000,00 euro; per recupero sono stati variati da 63.000,00 a 65.000,00 euro e da 68.000,00 a 70.000,00 euro. Tale scelta è stata consigliata da due considerazioni: l'incremento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al comune capoluogo; il fatto che negli ultimi 2 anni le risorse a disposizione del fondo di rotazione hanno permesso di soddisfare tutte le domande presentate.
Si è ritenuto opportuno riscrivere completamente l'articolo 9, al fine di esplicitare, in modo chiaro ed univoco, quali siano: i requisiti soggettivi richiesti per l'accesso al mutuo; le deroghe e le eccezioni accoglibili. L'abolizione, al comma 1, dell'obbligo per il richiedente di avere un reddito minimo proprio pari a 5.000,00 euro deriva da 2 elementi: la determinazione dei limiti di reddito fissata dall'articolo 10, che per tutti i richiedenti prevede una forbice compresa fra 10.000,00 e 34.000,00 euro; la garanzia data dall'ipoteca iscritta sull'immobile al momento della concessione del mutuo. Si è ritenuto altresì opportuno prevedere, al comma 3, che anche coloro che ricevono in eredità quote di comproprietà di abitazioni già gravate da un mutuo regionale abbiano la possibilità di accedere ad un nuovo mutuo. Le deroghe di cui al comma 5, relative al requisito soggettivo di non avere altre proprietà, sono rimaste sostanzialmente invariate: è stata reintrodotta tra le deroghe di cui alla lettera a) anche la casistica riguardante gli alloggi inadeguati; è stato esplicitato il concetto per il quale tali deroghe non sono cumulabili tra loro e riguardano una sola abitazione. La nuova formulazione del comma 8 concede la possibilità, all'atto della presentazione della domanda di mutuo, di uscire dal nucleo familiare originario per costituirne uno nuovo che occuperà la casa finanziata. Il regolamento regionale vigente concedeva tale possibilità ai soli figli inseriti nel nucleo familiare dei genitori.
Attraverso la riscrittura del comma 1 dell'articolo 14 si sono volute ampliare le tipologie di intervento di recupero ammesse a finanziamento; in particolare sono stati aggiunti gli interventi riguardanti: fabbricati in comproprietà con altri soggetti estranei al nucleo familiare (lettera b); edificio composto da più unità abitative al fine di ricavarne un'unica (lettera d).
In considerazione delle oggettive difficoltà che incontra il richiedente per farsi rilasciare i documenti catastali in tempo utile per la presentazione della domanda, si è ritenuto opportuno prevedere agli articoli 19 e 20 alcune modifiche operative. In tal senso si dispone che, al momento della presentazione della domanda di mutuo, e comunque non oltre i 30 giorni successivi la data di scadenza di presentazione, sia possibile allegare le sole ricevute di avvenuta richiesta di rilascio dei documenti catastali agli uffici competenti.
Un'ulteriore apertura della normativa regolamentare in vigore è rappresentata dall'introduzione del nuovo comma 2bis dell'articolo 36. Tale comma permetterà a tutti coloro che ricevono in eredità quote di comproprietà di alloggi gravati dal mutuo regionale di trasferire le quote in capo ad un unico erede al fine di sistemare le proprietà di famiglia e di poter così accedere ad un nuovo mutuo.
All'inizio della mia relazione ho accennato alla volontà dell'Assessore competente e della Giunta di predisporre una legge quadro che porti una più organica definizione di tutti gli interventi - strutturali ed economici - legati all'abitazione. Con il convincimento che tale provvedimento dovrà essere finalizzato ad attivare una strategia che consideri le politiche per la casa come uno strumento indispensabile per migliorare la qualità della vita della nostra comunità, voglio fare alcune riflessioni che ritengo utili per il lavoro che dovrà essere fatto. Se è vero che la casa deve costituire l'elemento di fondo per rimanere legati al proprio territorio e non perdere le proprie radici, dovrà essere compito dell'Amministrazione regionale individuare le risorse necessarie e gli strumenti appropriati perché questo possa realmente avvenire. Fra tali interventi oggetto della mia riflessione ritengo prioritari - e devo dire, ad onor del vero, che già in commissione i primi due interventi che andrò a citare sono stati oggetto di riflessione -: l'aumento dei finanziamenti e degli incentivi destinati al recupero, ponendo particolare attenzione alle zone rurali e montane; la predisposizione di specifici incentivi, anche a carattere sperimentale, per migliorare gli "standard" tecnologici, la sicurezza delle abitazioni ed il contenimento delle risorse energetiche; l'individuazione di strumenti ed incentivi specifici per dare, sia a livello normativo che sotto forma economica, un aiuto particolare ai soggetti più deboli: le giovani coppie, singoli con minore a carico, disabili, famiglie con anziani a carico, soggetti in situazioni di emergenza abitativa, eccetera. In tale prospettiva, fermo restando il principio di permettere a tutti coloro che presentano i requisiti richiesti dal presente regolamento di accedere al mutuo per la prima casa, queste categorie potrebbero beneficiare di un sostegno "aggiuntivo" prevedendo per loro appositi contributi a fondo perduto. Concludo la relazione e annuncio la presentazione di un emendamento di carattere formale: viene modificata una parola; adesso non ho sotto mano l'emendamento, ma lo presenterò alla Presidenza del Consiglio.
Président - Il y a 11 amendements présentés par la "Casa delle Libertà" et 4 amendements présentés par le groupe de la "Stella Alpina". Je déclare ouvert le débat.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Il nostro gruppo considera questo un provvedimento importante per la materia affrontata; riteniamo debba portarci a fare dei ragionamenti al di fuori delle logiche di contrapposizione che spesso caratterizzano il dibattito politico in quest'aula sui provvedimenti legislativi o regolamentari.
Il problema dell'accesso ai mutui prima casa è un problema che dovrebbe essere improntato allo spirito di funzionalità del regolamento stesso, anche se è innegabile che alcuni dettagli nella costruzione del regolamento possono prestarsi a una caratterizzazione di tipo più prettamente politico. Questo provvedimento "ritorna" sul regolamento n. 1/2002, che era stato discusso e votato anche dal nostro gruppo; devo però dire che sia quel regolamento, sia questo hanno un "peccato originale" a monte che si chiama "fretta" e che spesso diventa la causa delle modifiche successive. Mi ricordo - anche perché sono andato a riguardarmi i resoconti del dibattito sul regolamento oggi oggetto di modifica - che, nel corso del dibattito, si evidenziò che in commissione non ci fu il tempo sufficiente all'epoca per poter fare gli approfondimenti dovuti, in quanto vi era l'urgenza di giungere all'aula. Devo dire che destino non diverso è stato riservato a questa proposta di regolamento, licenziata dalla Giunta in data 1° luglio e iscritta il 18 luglio all'ordine del giorno del Consiglio convocato per la fine del mese. Più tempo a disposizione avrebbe sicuramente consentito maggiori verifiche e, probabilmente, la valutazione in commissione, anche da parte di quei gruppi che non sono presenti in III Commissione, degli emendamenti, che invece vengono presentati per la prima volta all'aula. Auspichiamo che gli emendamenti da noi presentati possano essere oggetto di una valutazione serena e vengano considerati per gli elementi sostanziali che gli stessi presentano. Essendo il numero degli emendamenti significativo - 11 -, riteniamo che la presentazione degli stessi debba essere fatta, ai fini della loro comprensione, in maniera puntuale sui singoli articoli che vengono modificati. Siamo convinti che le modificazioni di questa proposta di regolamento in parte vadano a migliorare lo schema regolamentare che, a distanza di 2 anni, è stato necessario modificare.
Poniamo, al di là delle questioni di tipo tecnico, un problema di tipo politico, sul quale riteniamo sia necessario arrivare ad un chiarimento, in quanto per tutta la scorsa legislatura vi è stato il tentativo di fare approfondimenti sull'argomento: mi riferisco all'equiparazione dei redditi fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, nel senso che questo problema è affrontato in maniera chiara da un nostro emendamento e riprende il dibattito che ha caratterizzato la scorsa legislatura sull'equiparazione dei due redditi. Penso di non dover aggiungere null'altro se non che il voto finale del nostro gruppo sarà condizionato anche dall'esito degli emendamenti da noi presentati e sui quali auspichiamo vi possa essere una convergenza e un accoglimento.
Président - La parole au Conseiller Stacchetti.
Stacchetti (SA) - Il regolamento oggi in approvazione, che riporta le norme per l'assegnazione di mutui a tasso agevolato a favore delle persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale, è un atto molto importante per il contesto socio-economico della Regione. In forza delle disposizioni di tale regolamento si continuerà a dare la possibilità a molte persone di beneficiare di mutui a tasso agevolato per l'acquisto, la costruzione e/o il recupero di abitazioni adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare. Secondo noi, però, questi aiuti non sono sufficienti, tant'è che, come già relazionato nella commissione consiliare competente, gli importi massimi ammessi a mutuo sono troppo esigui e bene sarebbe che l'intervento finanziario ammissibile raggiungesse almeno l'80% del prezzo e/o del valore dell'immobile oggetto di mutuo.
Un altro punto da rivedere è il limite minimo di anni 5 di residenza necessario per avere il diritto a presentare domanda di mutuo alla struttura regionale competente. Tale limite di anni 5, al fine di dare maggiore possibilità ai Valdostani di nascita e di adozione di ottenere il mutuo, andrebbe elevato ad anni 10; questo non per escludere gli ultimi arrivati, ma per cautelare i Valdostani, e apro una parentesi. Ieri sera il Consigliere Adriana Viérin ha fatto bene ad iniziare a parlare degli immigrati, perché credo ormai sia più che necessario ed opportuno che ci si occupi del fenomeno degli immigrati in quanto, prima che lo stesso diventi un problema, va governato. Altro argomento importante da trattare sono le coppie conviventi, dimenticate dal regolamento, anche se ho letto sul giornale che è tutto da vedere anche a livello nazionale il discorso di tali coppie.
Sugli argomenti sopra trattati non abbiamo formulato degli emendamenti, in quanto ci è sembrato di capire che vi sia la volontà politica della maggioranza di affrontarli in una sorta di testo unico sulla casa; al contrario sui contenuti e sulle finalità degli articoli 4 e 5 del regolamento in esame e dell'articolo 28 del regolamento vigente presentiamo degli emendamenti, che illustreremo al momento della votazione del provvedimento, emendamenti in parte sollecitati anche dai sindaci dei nostri comuni.
Président - S'il n'y a pas d'autres collègues qui veulent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Due brevi considerazioni. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il relatore e anche la commissione, che si sono espressi su tale proposta di modifica del regolamento. Come è già stato detto, questa è una proposta di carattere tecnico, salvo alcuni aspetti che sono un aumento della disponibilità per quanto riguarda l'accesso al mutuo e per quanto concerne i requisiti previsti dall'articolo 9; si tratta del risultato di un'analisi che deriva dall'applicazione di tale regolamento in questi 2 anni di applicazione. L'intenzione è quella di rimuovere tutte quelle cose che hanno creato delle incertezze o hanno generato delle piccole confusioni, rinviando un approfondimento della materia all'elaborazione di un testo unico che dovrebbe tracciare le linee guida per quanto riguarda gli aspetti regolamentari che saranno successivamente emanati.
Mi trovo di fronte a 15 emendamenti, alcuni dei quali mi pare di rilevare da una prima lettura siano poco congruenti in tale fase. Non so se vogliamo sospendere i lavori del Consiglio per fare un approfondimento, che credo sia opportuno a questo punto per vedere se è possibile qualche recepimento oppure, tenuto conto che il nuovo testo è stato predisposto dalla commissione che già aveva proposto ed adottato degli emendamenti al provvedimento redatto dalla Giunta, se è il caso di non recepirli, visto che è una rielaborazione di un regolamento in chiave tecnica.
Président - Je crois qu'on n'a pas de difficultés à accepter une brève suspension, afin qu'on ait la possibilité d'examiner les amendements présentés. Le Conseil est suspendu.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 9,40 alle ore 11,10.
Presidente - Vi ricordo che lavoreremo sul nuovo testo che è stato predisposto dalla III Commissione.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 2 vi sono gli emendamenti nn. 1 e 2 della "Casa delle Libertà", che vengono ritirati; ne do lettura:
Emendamenti
- Art. 2 (Modificazioni all'art. 4): all'art. 4 modificato abrogare il comma 2 bis.
- Art. 2 (Modificazioni all'art. 4): all'art. 4 comma 2 bis modificato inserire, dopo "Giunta regionale", "- previo parere delle Commissioni consiliari competenti -".
Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento n. 1 della "Stella Alpina"; ne do lettura:
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della proposta di regolamento n. 1 è aggiunto il seguente:
"2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del regolam. reg. 1/2002 è aggiunto il seguente:
"1bis. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere modificate annualmente dalla Giunta regionale tenuto conto del numero di domande presentate nell'anno precedente e della disponibilità del fondo di rotazione."."
La parola al Consigliere Stacchetti.
Stacchetti (SA) - All'articolo 4 abbiamo presentato l'emendamento n. 1 perché ci sembrava giusto venisse riportato quanto da noi messo: "le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere modificate annualmente dalla Giunta regionale tenuto conto del numero di domande presentate nell'anno precedente e della disponibilità del fondo di rotazione"; questo ci sembrava un "agrément" alla Giunta per meglio spiegare il senso di tali percentuali.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Il nostro gruppo voterà contro questo emendamento della "Stella Alpina", perché disconosce la valenza, l'importanza della formulazione in sede legislativa di parametri e di criteri come quelli che sono stati indicati dall'articolo in esame. È opportuno che la disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui sia ripartita annualmente secondo dei criteri che non possono essere stabiliti discrezionalmente ogni anno dalla Giunta, ma ben venga invece che vi sia un articolo a norma di legge che li fissa in maniera precisa e, qualora questa fissazione debba essere modificata nel tempo, si torni in Consiglio e si riesamini l'argomento. Il nostro gruppo, per dare priorità e valenza alla potestà legislativa regionale rispetto ad una discrezionalità dell'Esecutivo, quindi voterà contro l'emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 della "Stella Alpina":
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 7
Favorevoli: 2
Contrari: 5
Astenuti: 21 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 5 vi è l'emendamento n. 2 della "Stella Alpina"; ne do lettura:
Emendamento
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del Regolam. reg. 1/2002, come sostituito dall'articolo 5 della proposta di regolamento n. 1, il secondo periodo è soppresso.
Vi sono inoltre gli emendamenti nn. 3, 4, 5 della "Casa delle Libertà"; ne do lettura:
Emendamento
Art. 5 (Sostituzione dell'art. 9), comma 1: all'art. 9, comma 1, lett. b) modificato sostituire "limite minimo sopra indicato" con "limite minimo di cui alla lett. b)".
Emendamento
Art. 5 (Sostituzione dell'art. 9), comma 1: all'art. 9, comma 2, lett. b) modificato aggiungere in fine: "Sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) e all'art. 14, comma 1, lett. b)".
Emendamento
Art. 5 (Sostituzione dell'art. 9), comma 1: all'art. 9, comma 3 modificato aggiungere in fine "; nei casi, inoltre, di distruzione o rovina di abitazione".
La parola al Consigliere Stacchetti.
Stacchetti (SA) - Semplicemente questo emendamento vuole fare un po' di giustizia in un formulario della legge che per noi non va assolutamente bene, cioè qui il provvedimento dà la possibilità ai dipendenti pubblici trasferiti di non osservare la norma: "la residenza minima di cinque anni". Cito un esempio: io che sono da 4 anni e 11 mesi dipendente pubblico non posso fare la domanda perché non ho ancora 5 anni di residenza, l'amico trasferito - magari perché ha commesso anche degli illeciti - come arriva ha diritto a fare la domanda di mutuo; mi sembra un'assurdità!
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Questa è una materia che ha subito delle evoluzioni nel tempo e credo che l'inserimento di tale possibilità nella proposta di regolamento n. 1 sia stato fatto in recepimento di un'oggettiva necessità: quella di dare anche a chi viene trasferito per motivi di servizio... e da quel momento in avanti poi lui si trova nella stessa condizione di chiunque beneficia di un mutuo e che è residente in Valle d'Aosta. In ogni caso, le considerazioni alla base di tale proposta di emendamento della "Stella Alpina" per certi versi non sono così "campate per aria", però, come ho detto all'inizio, questa è una materia che deve subire una revisione più profonda. Credo che aspetti come questi, ed altri che troveremo dopo, dovranno essere approfonditi, ma sentendo in maniera più articolata anche tutte le categorie interessate; per cui sulla proposta di emendamento della "Stella Alpina" chiedo in tale contesto l'astensione.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 della "Stella Alpina":
Consiglieri presenti: 26
Votanti: 4
Favorevoli: 2
Contrari: 2
Astenuti: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Curtaz, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Squarzino Secondina, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Nella riunione che ha avuto luogo prima vi è stato l'accordo di modificare l'emendamento n. 3 della "Casa delle Libertà" in tale modo: "Art. 5 (Sostituzione dell'art. 9), comma 1: all'art. 9, comma 1, lettera b) modificato sostituire "limite minimo sopra indicato" con "tale limite minimo"". Se vi è tale accordo, chiedo al Governo di esprimersi su questo... pongo in votazione l'emendamento n. 3 così modificato:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - L'emendamento n. 4 della "Casa delle Libertà" viene ritirato a condizione che alla fine della lettera b) del comma 2 dopo la dizione "sull'abitazione" si aggiunga "che è stata oggetto"; la consideriamo una correzione formale perché non incide nella sostanza dell'articolato. Se non vi sono interventi, pongo in votazione la correzione formale:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 della "Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 del regolam. reg. 1/2002 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Requisiti soggettivi)
1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;
b) residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più Comuni della Regione. Si prescinde da tale limite minimo per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando il possesso del requisito della residenza in un Comune della Regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo.
2. Il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni ovunque ubicate, ad eccezione di quelle che pur essendo accatastate come tali non presentano le caratteristiche di abitazione;
b) non aver beneficiato di contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa o non essere comproprietari o contitolari di diritti di usufrutto o di abitazione sull'abitazione che è stata oggetto delle suddette agevolazioni.
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nei casi di comproprietà o contitolarità di diritti di usufrutto su di un'abitazione oggetto di mutuo prima casa erogato dalla Regione, ricevuta per successione a causa di morte, nonché nei casi di distruzione o rovina di abitazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), è ammessa:
a) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa sia inadeguata, antigienica o impropria ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. La non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito all'articolo 3;
b) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale nel caso in cui il richiedente, o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;
c) la proprietà di una sola abitazione gravata da diritti di usufrutto o di abitazione attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;
d) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione funzionale ad una delle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
5. Le deroghe di cui al comma 4 non sono cumulabili tra loro e riguardano una sola abitazione.
6. Qualora il richiedente o i componenti il nucleo familiare siano comproprietari o cousufruttuari di più abitazioni, la somma delle quote di comproprietà e di cousufrutto deve essere inferiore all'unità. Ai fini di tale calcolo, non si tiene conto delle quote di comproprietà o di cousufrutto relative ad una sola abitazione rientrante in una delle deroghe di cui al comma 4.
7. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 2 ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10. Se il limite massimo di cui all'articolo 10 è superato, il mutuo non è concesso. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda di mutuo.
8. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto che intenda costituire un nucleo familiare autonomo, i requisiti per la concessione del mutuo di cui ai commi 1 e 2, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti ai componenti del nuovo nucleo familiare. In tal caso, l'immobile oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal costituendo nucleo familiare del richiedente. I componenti del nucleo familiare originario, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa debitamente documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2.".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 5 bis vi sono gli emendamenti nn. 6, 7 e 8 della "Casa delle Libertà"; ne do lettura:
Emendamento
Art. 5 bis (Modificazioni all'articolo 10): al comma 1, lett. b) dell'art. 10 sostituire "euro 34.000" con "euro 48.000,00".
Emendamento
Art. 5 bis (Modificazioni all'art. 10), comma 1: all'articolo 10, comma 2 modificato sostituire "redditi complessivi" con "reddito imponibile".
Emendamento
Art. 5 bis (Modificazioni all'art. 10), aggiungere il seguente comma 2:
"2. Il comma 4 dell'art. 10 del Regolam. reg. 1/2002 è abrogato.".
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che gli emendamenti vadano illustrati, anche se l'argomento non è una novità in assoluto per questo Consiglio; gli emendamenti nn. 6 e 8 soprattutto devono essere illustrati in maniera congiunta, si riferiscono all'articolo 10 "limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo" del "regolamento madre". Il problema da noi sollevato è un problema annoso, che ha impegnato tutta la scorsa legislatura, ma mi dicono anche quelle precedenti: la valutazione dell'opportunità di mantenere una disparità di trattamento fra i redditi provenienti da attività autonoma rispetto a quelli provenienti da lavoro subordinato. Tutta la legislazione regionale parte da un pregiudizio di evasione fiscale - perché non saprei come diversamente definirla - nei confronti dei percettori di reddito autonomo, tant'è che, per "contemperare" in base a tale ragionamento, che non condividiamo, a questa presunzione, vengono abbattuti del 40% i redditi dei lavoratori dipendenti. Nella scorsa legislatura la V Commissione per 2 volte si occupò di approfondire la questione, facendo commissionare ai vari uffici una serie di analisi sulla legislazione regionale vigente, ma per ben 2 volte non si arrivò a concludere in sede di commissione... le norme di legge nelle quali si fa riferimento a questa disparità di trattamento sono diverse e, se aspettiamo la suggestione di una revisione globale del principio, corriamo il rischio di attendere almeno altri 10 anni.
Il nostro obiettivo è che un segnale a questo punto vada dato subito e esso va dato immediatamente se è vero, come è vero, che anche nell'ambito del gruppo di maggioranza - relativa della scorsa legislatura e assoluta di questa - vi è la condivisione di questo pensiero, ossia o che vi è, salvo prova contraria, una presunzione di onestà per tutti i lavoratori, vuoi autonomi, vuoi dipendenti, oppure - volendo essere più scaltri - vi può essere la presunzione che in entrambi i settori vi possano essere i "soliti furbi": gli autonomi evasori, ma anche i dipendenti che fanno il lavoro nero come secondo lavoro e che sono anch'essi evasori; perciò, comunque la si veda, tale vicenda ci porta alla conclusione che questo trattamento è iniquo. I nostri emendamenti tendono a superare questa iniquità e tendono a superarla sin da subito su una norma che per noi è importante, perché non è una "norma di contorno" rispetto alle tante leggi o regolamenti regionali, ma è una norma determinante, perché contribuisce a permettere il conseguimento al diritto alla prima casa; di conseguenza, riteniamo che non si possa discriminare su un fronte importante come quello del diritto alla casa. Proponiamo pertanto che venga eliminato il 4° comma dell'articolo 10, che prevede l'abbattimento dei redditi di lavoro dipendente nella misura del 40% rispetto al dichiarato, questo è il senso del nostro emendamento n. 8 e, di conseguenza, all'emendamento n. 6 chiediamo che vengano modificati i tetti massimi di reddito oltre i quali non si può accedere al mutuo regionale, perché la previsione di 34.000 euro... per quanto riguarda il lavoro dipendente, considera l'abbattimento del 40%; di conseguenza, aumentando il tetto da 34.000 a 48.000 euro "recuperiamo" la situazione di cui beneficiano oggi i lavoratori dipendenti.
Penso che sugli emendamenti nn. 6 e 8 non vi sia da aggiungere molto, se non che è sicuramente l'ora delle scelte, perché giustificare al di fuori di quest'aula che è da 10 anni che stiamo approfondendo tale argomento penso sia una giustificazione che faccia poco onore all'intelligenza nostra e di chi ci ha preceduto perché, se in 10 anni non siamo riusciti a capire quali possano essere le conclusioni, evidentemente i nostri elettori hanno fatto affidamento su persone sbagliate. Preferisco allora che si esca da questo equivoco e si faccia come fa il gruppo dei "Democratici di Sinistra", il quale da 10 anni sostiene che questa norma non deve essere cambiata, che il lavoro autonomo è il male dell'Italia e della Valle d'Aosta e deve essere penalizzato e castigato. Una posizione per noi insostenibile, ma legittimamente espressa, ma è bene che i nostri concittadini sappiano che, in considerazione di questa posizione tenuta da un gruppo politico, che nell'ambito non della maggioranza, ma del Consiglio conta per quello che conta, cioè conta come minoranza... perciò "l'Union Valdôtaine" deve fare delle scelte, perché dopo 10 anni riteniamo sia doveroso dare delle risposte. Se siete stati convinti dai vostri alleati fedeli da parecchio tempo a questa parte, ditelo! Ma è giusto che su tale argomento si ponga la parola "fine", perché non si può ogni volta dopo il dibattito in aula tornare in commissione, commissionare agli uffici la terza indagine di approfondimento per dibattere per qualche ora in V Commissione, per poi non concludere assolutamente nulla al momento delle modifiche legislative.
Illustro brevemente l'emendamento n. 7: si sostituiscono le parole "redditi complessivi" con le parole "reddito imponibile" nella consapevolezza che il reddito imponibile è normalmente un reddito più basso rispetto al reddito complessivo, che non fruisce di tutta una serie di deduzioni fiscali che possono andare dalle spese sanitarie al finanziamento ai partiti, per fare due esempi che sono noti. Senza questo emendamento il reddito complessivo, soprattutto per gli autonomi, è considerato ancora più alto, di conseguenza fa sì che andando a leggere i beneficiari dei mutui... vediamo che in massima parte gli esclusi sono proprio i lavoratori autonomi.
Riteniamo che questi 3 emendamenti riportino a maggiore equità l'erogazione dei mutui, coinvolgendo tutte le categorie di lavoratori.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 della "Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 6
Favorevoli: 6
Astenuti: 24 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Curtaz, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Sandri, Squarzino Secondina, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 della "Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 21 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Sandri, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 della "Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 7
Favorevoli: 7
Astenuti: 24 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Curtaz, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Sandri, Squarzino Secondina, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5bis:
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 8 vi è l'emendamento n. 9 della "Casa delle Libertà", che è stato ritirato; ne do lettura:
Emendamento
Art. 8 (Modificazioni art. 14), comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Il comma 4 dell'art. 14 è così sostituito:
"4. L'unità immobiliare soggetta a intervento di recupero non può avere superficie utile residenziale superiore a 135 metri quadrati.""
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 14 vi sono 2 emendamenti: l'emendamento n. 10 della "Casa delle Libertà" e l'emendamento n. 3 della "Stella Alpina"; ne do lettura:
Emendamento
Art. 14 (Modificazioni all'art. 27), sostituire il comma 2 lett. a) dell'articolo 27 con:
"a) 40 percento al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e subordinatamente all'acquisizione delle garanzie; un ulteriore 50 percento alla presentazione dei corrispondenti Stati di Avanzamento dei Lavori, in una o più rate pari all' importo dei S.A.L.. ".
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 14 della proposta di regolamento n. 1 è sostituito dal seguente:
"2. Al comma 3 dell'articolo 27 del Regolam. reg. 1/2002 le parole "e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda", fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7, sono soppresse.".
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Riteniamo sia necessario illustrare questo emendamento insieme al quale illustro anche l'emendamento n. 11, perché la loro struttura è equivalente, ma incidono su 2 articoli differenti: l'uno destinato all'acquisto; l'altro al recupero degli immobili; questi 2 emendamenti si inseriscono nella parte di questi 2 articoli... in particolare dell'articolo 14 riguardante le modalità e le quantità di erogazione del mutuo. La norma vigente prevede che il 90% del mutuo sia erogato per quote successive sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e precisa: "subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie". Ciò che tendiamo a modificare con il nostro emendamento non è l'iter della procedura - ossia manteniamo sia l'obbligo di perfezionare il contratto preliminare di mutuo, sia quello di avere da parte dell'Amministrazione regionale acquisito le garanzie -, ma la percentuale del 90% per quote successive. Nella nostra articolazione, infatti, si dice che il 40% avviene al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e subordinatamente all'acquisizione delle garanzie, dunque nulla innovando rispetto alla procedura, ma viene modificata la percentuale, in quanto il successivo 50% avviene alla presentazione dei corrispondenti stati di avanzamento dei lavori. Perché questa distinzione e tale differenziazione perlomeno in 2 "tranches", che poi potrebbero essere anche di più perché il 50% è legato agli stati di avanzamento lavori? Perché ci siamo resi conto come nella pratica quotidiana siano sempre di più le persone con l'esigenza di disporre di una certa liquidità fin da subito, in virtù del lecito meccanismo dell'acconto che il venditore o costruttore chiede al soggetto che va ad impegnarsi per l'acquisto della prima casa e, a fronte del limite di prima erogazione allo stato di avanzamento lavori, sempre più spesso accade che questi cittadini debbano ricorrere alle banche - con i tassi che praticano le banche enormemente superiori! - magari non per accendere un mutuo, ma per attivare un'anticipazione bancaria per aprire un'apertura di credito.
Con l'emendamento che proponiamo, facendo salve le procedure - dunque il mutuo preliminare che deve essere sottoscritto e le garanzie previste dal regolamento, ossia le ipoteche che devono essere state già trascritte -, vi è la possibilità di percepire subito un 40%, indipendentemente che questo 40% sia già rappresentato dagli stati di avanzamento dei lavori. Non dimentichiamoci che gli stati di avanzamento dei lavori sono poi collegati ai sopralluoghi e tra il sopralluogo tecnico e la successiva procedura amministrativa passa un periodo, che abbiamo stimato in circa 4 mesi, da quando la richiesta accompagnata dallo stato di avanzamento è stata inoltrata all'Amministrazione regionale e questo senza considerare che questo tipo di procedura non consente la gestione degli usuali acconti nell'ambito delle compravendite o dei lavori di ristrutturazione. Questo emendamento e il successivo emendamento n. 11 non vanno a stravolgere le procedure, non vanno a chiedere minori garanzie ai soggetti beneficiari di mutuo, ma consentono un'anticipazione dell'erogazione degli importi e un alleggerimento del carico degli uffici, perché a questo punto gli uffici non avrebbero più l'esigenza di dover effettuare questi sopralluoghi nella fretta derivante dalla necessità di dover erogare le varie "tranches" di mutuo in base agli stati di avanzamento dei lavori. Auspichiamo che tale emendamento possa essere valutato nella sua sostanza pratica, che non ha, contrariamente agli emendamenti precedenti, nessun tipo di "retroterra" ideale o ideologico, ma si tratta semplicemente di rendere un maggior servizio ai cittadini beneficiari della legge che viene qui regolamentata, senza andare a pregiudicare le garanzie dell'Amministrazione regionale.
Presidente - La parola al Consigliere Stacchetti.
Stacchetti (SA) - L'emendamento n. 3 va spiegato assieme all'emendamento n. 4, in quanto sono divisi solo perché intervengono i 2 provvedimenti di legge diversi. Con questo emendamento chiediamo che il mutuo venga intestato solo al richiedente per non coinvolgere le quote di comproprietà che potrebbe avere un figlio rispetto al genitore. Se non venisse approvato tale emendamento, togliamo la possibilità ai figli di accedere ad un altro mutuo; ci sembra un'esagerazione!
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 della "Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 2
Favorevoli: 2
Astenuti: 26 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 della "Stella Alpina":
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 6
Favorevoli: 6
Astenuti: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Lanièce, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 15 vi sono 2 emendamenti: l'emendamento n. 11 della "Casa delle Libertà" e l'emendamento n. 4 della "Stella Alpina"; ne do lettura:
Emendamento
Art. 15 (Modificazioni all'art. 28), all'articolo 28 comma 1 modificato sostituire il comma 1 lett. a) con: "il comma 1 lett. a) dell'articolo 28 è così sostituito:
"a) 40 percento al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e subordinatamente all'acquisizione delle garanzie; un ulteriore 50 percento alla presentazione dei corrispondenti Stati di Avanzamento dei Lavori, in una o più rate pari all' importo dei S.A.L.. ".".
Emendamento
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della proposta di regolamento n. 1 è aggiunto il seguente:
"4. Al comma 2 dell'articolo 28 del regolam. reg. 1/2002, le parole "e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda" sono soppresse.".
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 11 della "Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 2
Favorevoli: 2
Astenuti: 26 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Rini, Sandri, Squarzino Secondina, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 della "Stella Alpina":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 6
Favorevoli: 6
Astenuti: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Curtaz, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lavoyer, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Rini, Sandri, Squarzino Secondina, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Lanièce, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 21 vi è l'emendamento n. 1 presentato dal collega Borre; ne do lettura:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Articolo 21
(Modificazioni all'articolo 36)
"2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 del regolam. reg. 1/2002 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di mutuo cada in successione è ammessa, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, la cessione tra i coeredi delle quote di proprietà dell'alloggio ed il relativo accollo del mutuo. In tal caso, l'erede cessionario non può più presentare domanda di mutuo ai sensi del presente regolamento.""
La parola al Consigliere Borre.
Borre (UV) - Solo per un chiarimento: anziché "acquirente", abbiamo messo "cessionario" per motivi di tecnica legislativa.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal collega Borre:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - La parola al Consigliere Stacchetti, per dichiarazione di voto sulla proposta di regolamento nel suo complesso.
Stacchetti (SA) - Considerata l'importanza di tale regolamento, poiché alcune nostre proposte sono state accolte in commissione e direttamente inserite nel testo licenziato dalla III Commissione, sentita inoltre la disponibilità dell'Assessore, nel momento in cui rivedrà l'insieme delle problematiche della casa, a prendere in considerazione i nostri emendamenti, in attesa di questo confronto costruttivo, il nostro voto sarà favorevole.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Il nostro gruppo alla fine di questo esame esprimerà un voto favorevole a tale regolamento, come peraltro aveva già espresso voto favorevole nel 2002 sul regolamento che è oggetto delle modifiche che abbiamo testé votato. Abbiamo una moderata soddisfazione per il lavoro di ripuntualizzazione che è stato svolto in aula, ma abbiamo anche la consapevolezza e il rimpianto di non aver potuto fare un lavoro di maggior approfondimento in sede di commissione. Due anni fa avevamo partecipato attivamente e fattivamente con emendamenti che erano stati in parte accolti durante la discussione in aula, ma avevamo anche detto che la fretta ci avrebbe portati a rimettere mano al regolamento; temo di dover ripetere questa previsione, anche perché sembra che tale tipo di regolamento alla fine sia "prigioniero" sempre della fretta. La nostra sensazione perciò è che non finirà la legislatura prima che tale regolamento venga nuovamente fatto oggetto di ulteriori aggiustamenti e modificazioni; fra l'altro, questo lo auspico stavolta, contrariamente a quanto dicevamo la volta scorsa, perché nel silenzio assordante - come si diceva una volta - emerso dai banchi "dell'Union"... noi aspettiamo delle risposte, ma delle risposte che non necessariamente devono essere sulle nostre posizioni, ma che doverosamente devono essere consegnate all'attenzione dei cittadini elettori. Mi riferisco alla problematica del reddito, che non è ininfluente soprattutto in un regolamento che valuta il reddito ai fini dell'erogazione del mutuo stesso.
Ci sarebbe piaciuto quanto meno la rinnovazione di un impegno, questa volta cadenzato a fare il punto definitivo su tale vicenda, nel senso che non pretendiamo di vedere convergere le forze di maggioranza sul nostro punto di vista, ma pretenderemmo che esse si impegnassero a mettere la parola "fine" su questo estenuante pseudo-dibattito, che da 10 anni sembra perdersi sistematicamente sulla "porta" delle commissioni. Votiamo tale regolamento perciò con il rincrescimento che non sia stata fatta giustizia per quanto riguarda il trattamento penalizzante che continuano a subire i lavoratori autonomi rispetto al trattamento privilegiato invece riservato ai lavoratori dipendenti e con la consapevolezza che gli emendamenti nn. 10 e 11 - emendamenti sostanziali che questo Consiglio ha ritenuto di non approvare - andavano a dare maggior utilità ai cittadini che decidevano di attingere ai mutui regionali, togliendo quel potere alle banche che di questo vivono.
Siamo soddisfatti che gli altri emendamenti siano stati accolti a chiarimento delle procedure... ma anche modificazioni sostanziali dei casi di previsione per l'erogazione del mutuo: mi riferisco in particolare all'emendamento n. 5, che consente a chi si trovi la casa distrutta da eventi naturali di poter tornare ad usufruire della legge regionale dei mutui, prescindendo dal fatto che vi possono essere anche altre leggi di settore, rimane comunque aperta questa porta.
Con tutte queste considerazioni e valutazioni, ribadiamo il nostro positivo al regolamento.
Presidente - La parola al Consigliere Borre.
Borre (UV) - Evidentemente il nostro gruppo voterà a favore di questo regolamento, però avevo già detto all'inizio che è intenzione della Giunta di arrivare ad una legge quadro, che vedrà anche un confronto serrato nella maggioranza, senza per questo dire che accetteremo tutte le richieste fatte dall'opposizione, ma verranno esaminate con attenzione.
Il collega Rini, che ha votato a favore di un vostro emendamento, ha espresso quello che già in passato altri colleghi, il sottoscritto compreso, avevano detto: che era il momento di andare a rivedere il discorso del reddito; questo fa parte di un confronto che dobbiamo fare all'interno della maggioranza. Lo stesso discorso vale per quanto è stato presentato da "Stella Alpina"... per andare a verificare la possibilità di accedere ai mutui a chi non aveva la residenza, ma per motivi di lavoro veniva trasferito in Valle d'Aosta... sono delle riflessioni che verranno fatte in tempi celeri, in modo che si arrivi con una legge quadro che riesca a contemplare queste richieste, però prima vanno valutate all'interno della maggioranza.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Vorrei anzitutto ringraziare tutti i consiglieri per la pazienza avuta nell'aspettare che un approfondimento in saletta potesse consentire di affrontare meglio il dibattito su questo provvedimento. Mi preme anche esprimere un ringraziamento alle forze di opposizione che hanno voluto dare il loro contributo; peraltro, dalle stesse dichiarazioni dei colleghi Frassy e Stacchetti emerge che non vi è stata - in questo accogliendo l'appello iniziale fatto dal Consigliere Frassy - un'opposizione di principio o di negazione delle loro considerazioni, laddove le loro proposte non sono state accolte in parte è dovuto al fatto che sono proposte che - come ha detto il collega Borre - vanno riviste in un contesto di rivisitazione generale della materia. Ringrazio per questo apporto che ritengo molto costruttivo, auspicando il voto favorevole per il provvedimento.
Presidente - Pongo in votazione la proposta di regolamento regionale n. 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
