Objet du Conseil n. 502 du 25 mars 2004 - Verbale

OGGETTO N. 502/XII - "PREDISPOSIZIONE DI UN PROVVEDIMENTO INTER­PRETATIVO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN FUNZIONE ELETTORALE E DEFINIZIONE DI PROCEDURE PIÙ RIGOROSE NELLA FORMULAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI" E "PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI NELL'INDA­GINE CONOSCITIVA DELLA II COMMISSIONE CON­SILIARE SULLE ATTIVITÀ DI COMUNICA­ZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO IN PERIODO ELETTORALE". (Reiezione di mozioni)

Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione congiunta sulle mozioni indicate in oggetto, presentate rispettivamente dai Consiglieri RICCARAND, CURTAZ e Secondina SQUARZINO e iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza, e dai Consiglieri FRASSY, LATTANZI e TIBALDI e iscritta al punto 30 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustrano i Consiglieri RICCARAND e FRASSY.

Intervengono i Consiglieri PRADUROUX, COMÉ, RINI, FRASSY e FIOU.

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Si dà atto che, dalle ore 10,37 alle ore 10,47, presiede il Vicepresidente NICCO.

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Intervengono i Consiglieri SALZONE e BORRE.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri RICCARAND (voto favorevole del gruppo Arcobaleno - Vallée d'Aoste) e FRASSY (voto favorevole del gruppo La Casa delle Libertà).

Il Consigliere FRASSY, per mozione d'ordine, chiede, anche a nome dei tre Consiglieri del gruppo Arcobaleno - Vallée d'Aoste, l'effettuazione della votazione segreta per la mozione iscritta al punto 30 dell'ordine del giorno.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri LA TORRE (astensione del gruppo Fédération Autonomiste - Federazione Autonomista), COMÉ (astensione del gruppo Stella Alpina) ed il Presidente della Regione PERRIN (voto contrario della maggioranza).

Il Presidente PERRON pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano, la mozione iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli: cinque e voti contrari: ventidue (presenti: trentadue; votanti: ventisette; astenuti: cinque, i Consiglieri COMÉ, LAVOYER, LA TORRE, SALZONE e STACCHETTI);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

Dall'indagine svolta dalla II Commissione consiliare permanente fra l'ottobre 2003 ed il gennaio 2004, dal dibattito svoltosi in Consiglio regionale il 29 gennaio 2004 e dalla riunione della II Commissione consiliare permanente del 23 febbraio 2004 è emerso un quadro nitido delle finalità e modalità che hanno determinato l'uscita di cinque "anomale? informazioni pubblicitarie, con interviste e foto dell'Assessore Alberto Cerise, pubblicate nell'aprile 2003 su "La Vallée Notizie? e "La Vallée Matin?.

Dalla ricostruzione della vicenda appare infatti evidente che nei primi mesi del 2003 il neo-Assessore regionale al Turismo ha concordato e programmato con l'Agenzia Sanguinetti una campagna pubblicitaria da svolgersi nella fase immediatamente precedente alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio regionale. Campagna finalizzata a dare visibilità e rilievo al neoAssessore al fine di favorire la raccolta di voti di preferenza personali nella ormai prossima scadenza elettorale.

La campagna pubblicitaria si è sviluppata dal 5 aprile al 19 aprile 2003 con la pubblicazione di tre inserzioni su "La Vallée Notizie " e di due inserzioni su "La Vallée Matin?. Erano previste ulteriori inserzioni pubblicitarie, ma la campagna si è interrotta dopo l'inserzione del 19 aprile.

Il comportamento tenuto dall'Assessore Alberto Cerise nel corso della vicenda è censurabile sotto vari aspetti. In particolare è emerso uno stridente contrasto di comportamento con:

  • la normativa statale che vieta la pubblicità istituzionale nei periodi preelettorali;
  • la normativa regionale che disciplina le spese dei candidati alle elezioni regionali;
  • la normativa regionale che disciplina i messaggi pubblicitari dell'Amministrazione regionale;
  • il rispetto dei principi e dei doveri di imparzialità di un pubblico amministratore;
  • il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti fra Assessore e Consiglio regionale.

Infatti :

  • le inserzioni pubblicitarie dell'aprile 2003 sono in contrasto con l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 che pone precisi limiti alla comunicazione istituzionale a partire dalla convocazione dei comizi elettorali. La sostanziale violazione di tale norma non è stata inizialmente contestata da nessuno, e tanto meno dall'Assessore Cerise. Solo in un secondo tempo si è avanzata la tesi secondo la quale, ai fini della convocazione dei comizi elettorali, farebbe testo la pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale e non la firma del Decreto stesso da parte del Presidente e la sua pubblicizzazione. Sul piano giuridico la discussione è ovviamente aperta alla più diverse interpretazioni, ma sul piano sostanziale la violazione è evidente e ci sono gli elementi che indicano la consapevolezza di tale violazione;
  • la normativa regionale ( articolo 54 ter della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21) prevede che "ciascun candidato non può superare per la campagna elettorale una spesa pro-capite di 1.500 euro?. Inoltre l'articolo 54 quater della citata legge prevede che NEL rendiconto che deve essere presentato da ogni consigliere regionale dopo le elezioni devono essere indicati anche i servizi resi gratuitamente.

Le inserzioni pubblicitarie pubblicate su "La Vallée Notizie? e su "La Vallée Matin? andavano dichiarate anche se ottenute gratuitamente, cosa che l'Assessore Cerise non ha fatto. Inoltre esse hanno comportato un costo di circa 3.000 euro, una cifra ampiamente superiore al tetto massimo di spese personali "in funzione elettorale? consentite dalla legge ad ogni candidato;

  • la normativa regionale che disciplina i messaggi pubblicitari dell'Amministrazione regionale (Capo II della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41) stabilisce (articolo 4) che "l'attività di comunicazione pubblica non deve costituire occasione di propaganda di parte personale? e prevede (sempre articolo 4) che gli strumenti pubblicitari che contengono le dichiarazioni o le attestazioni di persone ed istituzioni regionali devono essere autorizzate; afferma inoltre che il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell'ente e la denominazione dell'organo istituzionale committente.

Le inserzioni pubblicitarie più volte citate costituiscono una palese , grave e reiterata violazione della normativa regionale. L'Assessore non doveva autorizzare le inserzioni pubblicitarie in contrasto con la legge 41/1998 e qualora esse fossero comparse senza la sua autorizzazione doveva immediatamente intervenire per impedire ulteriori uscite. Cosa che non è avvenuta;

  • i dirigenti dell'Assessorato al Turismo hanno negato ogni coinvolgimento o rapporto con l'Agenzia Sanguinetti in merito alla pubblicazione dei cinque inserti pubblicitari più volte citati. Il rapporto è avvenuto direttamente fra l'Assessore Cerise e l'Agenzia Sanguinetti. Tutte le dichiarazioni concorrono inoltre nell'evidenziare che Alberto Cerise non ha pagato le inserzioni e che il costo delle stesse è stato sostenuto direttamente dall'agenzia Sanguinetti.

Ne deriva:

1) che una promozione pubblicitaria che avrebbe dovuto essere, semmai, rivolta dall'Agenzia ai prodotti reclamizzati dall'Asessorato al Turismo è stata invece dirottata verso una marcata e smaccata promozione personale dell'Assessore; invece di fare un regalo al cliente "Regione-Assessorato al Turismo?, l'Agenzia Sanguinetti ha fatto un regalo personale all'Assessore;

2) che i rapporti particolari instaurati fra Agenzia Sanguinetti ed il neoAssessore Cerise gettano ombre pesanti sui rapporti attivati nello stesso periodo fra Assessorato al Turismo ed Agenzia Sanguinetti. L'indagine si è soffermata in particolare sulla proposta avanzata dall'Assessore Cerise ed approvata dalla Giunta con la Deliberazione n. 843 del 9 marzo 2003.

A tal proposito vanno evidenziati i rilevanti elementi di contradditorietà ed illogicità della deliberazione proposta dall'Assessore nonché il suo contrasto sia con la normativa regionale che disciplina la procedura per l'affido dei lavori sia con la normativa regionale che disciplina il conferimento di incarichi a soggetti esterni per azioni promozionali pubblicitarie.

Contraddittorietà ed illogicità perché con la deliberazione 843/2003 viene deciso l'acquisto dall'Agenzia Sanguinetti di 30.000 copie di un ulteriore opuscolo sulle Alte Vie, mentre erano appena state consegnate in Assessorato 8.000 copie della ristampa del tradizionale opuscolo regionale sulle "Alte Vie? realizzato sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 4648 del 9 dicembre 2002.

Contrasto con la normativa regionale che disciplina le procedure per gli acquisti e l'affido dei lavori perché l'acquisto del prodotto offerto dall'Agenzia Sanguinetti è avvenuto ad affido diretto in violazione delle norme che riservano tale particolare ed eccezionale procedura solo a casi di imperiosa urgenza o per l'assoluta specialità dei lavori, situazioni non configurabili nel caso in esame.

Contrasto con la normativa regionale che disciplina il conferimento di incarichi a soggetti esterni per azioni promozionali pubblicitarie perché tale normativa ( legge regionale 28 aprile 1998, n. 18) prevede (articolo 7 comma 2) che la congruità dei costi per l'incarico esterno deve essere accertata ed attestata. Chiunque può constatare che tale accertamento e dichiarazione di congruità non compare nella deliberazione 843/2003, e dalle audizioni in II Commissione sono emerse rilevanti carenze nell'istruttoria della pratica anche sotto questo aspetto.

  • l'Assessore ha mentito al Consiglio regionale. Nel Consiglio regionale del 23 luglio 2003 l'Assessore ha affermato la sua totale estraneità rispetto alle inserzioni pubblicitarie dell'Agenzia Sanguinetti ed anzi ha affermato di aver a suo tempo espresso contrarietà per l'iniziativa pubblicitaria. Si tratta di affermazioni palesemente infondate trattandosi di interviste rilasciate dall'Assessore con tanto di fotografia al fine di personalizzare ancor più la pubblicazione. L'Assessore ha anche affermato che "l'Administration ne peut pas interdire aux journaux locaux de publier des rédactionnels…. » mentre, in realtà incombe proprio agli amministratori regionali, in base alla citata legge regionale 41/1998, l'autorizzazione e la vigilanza su messaggi pubblicitari che coinvolgono l'amministrazione regionale.

Tutto ciò premesso ed evidenziato inoltre che i problemi interpretativi rispetto alla decorrenza della dizione "dalla convocazione dei comizi elettorali?, così come quelli legati al periodo temporale in cui vanno considerate le spese elettorali dei candidati rendono opportuno un chiarimento onde evitare il riprodursi di discussioni e controversie;

IL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERA

di censurare il comportamento del consigliere Alberto Cerise, comportamento in contrasto con i principi ed i doveri che deve caratterizzare un consigliere regionale ed in particolare un assessore regionale;

EVIDENZIA

la necessità di sgombrare il campo da interpretazioni restrittive delle normative che disciplinano la comunicazione istituzionale nel periodo preelettorale e di procedere ad una più puntuale definizione del periodo in cui le spese dei candidati sono considerate in "funzione elettorale?;

EVIDENZIA

la necessità di definire ed attuare procedure più rigorose nella formulazione degli atti amministrativi;

IMPEGNA

La Giunta regionale a predisporre e presentare all'esame del Consiglio un provvedimento interpretativo delle due questioni su cui è stata evidenziata una insufficiente chiarezza e di definire e disporre l'applicazione di procedure più rigorose nella formulazione degli atti amministrativi.

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Successivamente il Presidente pone in votazione, a scrutinio segreto, la mozione iscritta al punto 30 dell'ordine del giorno.

Procedutosi a votazione a scrutinio segreto, in difetto del procedimento elettronico, tramite appello nominale dei Consiglieri e uso delle palline bianche e nere, con l'assistenza del Consigliere segretario Laurent VIÉRIN e degli scrutatori Consiglieri BORRE, CURTAZ e FIOU, il Presidente accerta e comunica che

IL CONSIGLIO

con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: trentadue;

- Consiglieri votanti: ventisette;

- astenuti: cinque, i Consiglieri COMÉ, LAVOYER, LA TORRE, SALZONE e STACCHETTI;

- voti favorevoli: otto;

- voti contrari: diciannove;

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

PREMESSO CHE:

- nel mese di aprile 2003 sono comparsi a più riprese sulle pagine di giornali locali articoli a pagamento - comunemente detti pubbliredazionali - riportanti interviste con evidenza fotografica all'allora Assessore al Turismo Alberto Cerise;

- la II Commissione consiliare è stata incaricata di svolgere un'indagine conoscitiva al fine di approfondire le presunte violazioni della legge 28/2000 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante i periodi elettorali);

- la relazione finale ha evidenziato tra l'altro:

- "Tali pubblicazioni sono state offerte al cliente Assessorato del Turismo [dal]l'Agenzia Sanguinetti, vincitrice dell'appalto per la campagna pubblicitaria dell'Assessorato del Turismo in Italia per il periodo 2000/2003?.

- "l'Assessore al momento in cui ha rilasciato l'intervista sapeva che la comunicazione che sarebbe uscita non rientrava nel rapporto di appalto, ma faceva parte di un'informazione pubblicitaria finanziata dall'Agenzia e sostenuta per relazioni istituzionali tramite spazi redazionali e pubbliredazionali.?;

- Il responsabile dell'agenzia pubblicitaria appaltatrice ha dichiarato che sono"slittate le uscite - delle pubblicazioni - che avevamo concordato antecedenti a certe date?.

- "Il sig. Marchiano, Presidente della Gedirama, riferisce che il costo commerciale di ogni uscita su La Vallée Notizie dei pubbliredazionali si aggira dai 500 ai 750 euro.?.

CONSTATATO CHE:

- nel corso del dibattito consiliare è emerso che:

- l'Assessore Cerise sui fatti oggetti dell'indagine, ed in particolare sui modi e i tempi con cui sono state gestite le interviste a pagamento, ha espresso versioni contrastanti e contraddittorie smentite dall'agenzia che ne ha curato la pubblicazione;

- dalla pubblicazione dei pubbliredazionali l'Assessore Cerise ha fruito di un'indebita pubblicità personale a fini elettorali - in elusione della normativa regionale - contestatagli all'epoca dagli stessi suoi compagni di gruppo;

- le procedure attuate per la deliberazione di Giunta n. 843 del 10/03/03, che ha approvato l'acquisto del prodotto denominato "Alte Vie?, sono caratterizzate dall'assenza di trasparenza e chiarezza sia in riferimento ai preventivi, sia in riferimento ai tempi e ai modi di valutazione delle offerte, che erano già state presentate nell'estate 2002 all'Amministrazione e da questa scartate; l'assegnazione del lavoro è inoltre giustificata dal "prezzo competitivo pari a € 0,356?, che in realtà è risultato essere di € 0,536;

- è stato violato l'art. 4 comma 1 della legge regionale 41/98, che nel definire i principi della comunicazione istituzionale - nella quale oggettivamente rientrano le atipiche interviste a pagamento all'assessore Cerise - sancisce "l'attività di comunicazione pubblica non deve costituire occasione di propaganda di parte personale … né risultare funzionale ad interessi diversi da quelli della collettività …? che "… le dichiarazioni o attestazioni di persone ed istituzioni determinate devono essere autorizzate dalle stesse …?. E, ancora "il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell'Ente, la denominazione del settore e dell'organo istituzionale committente …?.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CENSURA

Il comportamento tenuto dall'Assessore Cerise nell'ambito delle vicende oggetto degli approfondimenti effettuati nell'indagine conoscitiva attuata dalla seconda Commissione consiliare.

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