Objet du Conseil n. 3176 du 14 avril 2003 - Verbale

OGGETTO N. 3176/XI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA CASINO DE LA VALLÉE S.P.A. E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2001, N. 36, RECANTE "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT". (Reiezione di ordine del giorno)

Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 23.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Regione LOUVIN, che presenta emendamenti con i Consiglieri BORRE, FIOU, ALOISI e COTTINO.

Interviene il Consigliere FIOU, che chiede una breve sospensione dei lavori.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,13 alle ore 17,47.

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Ripresi i lavori, prendono la parola, per mozione d'ordine, i Consiglieri TIBALDI e FIOU.

Intervengono i Consiglieri TIBALDI (che presenta un ordine del giorno con i Consiglieri FRASSY e LATTANZI), PICCOLO e BENEFORTI.

Replica il Presidente della Regione LOUVIN.

Il Presidente propone di esaminare l'ordine del giorno presentato dal Consigliere TIBALDI.

Illustra il Consigliere TIBALDI e replica il Presidente LOUVIN.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno suddetto.

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli: tre e voti contrari: ventuno (presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenuti: otto, i Consiglieri BENEFORTI, COMÉ, CURTAZ, LANIÈCE, MARGUERETTAZ, PICCOLO, Secondina SQUARZINO e Marco VIÉRIN);

NON APPROVA

il sottoriportato

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PREMESSO:

- che dal 1° gennaio 2003 la Casinò S.p.A., società controllata in forma pressoché totalitaria dalla Regione, è il nuovo soggetto gestore della Casa da Gioco di Saint Vincent e sostituisce la Gestione Straordinaria (GS), ora in fase di liquidazione;

- che alla guida della Casinò S.p.A. sono stati confermati gli stessi amministratori che hanno condotto in questi anni la GS, conseguendo copiose perdite nel corso dei vari esercizi e causando, complici le scelte inadeguate e la dubbia capacità manageriale, la riduzione costante della quota di mercato della Casa da gioco valdostana;

- che i bilanci di esercizio della GS hanno costantemente registrato (incluso il 2002) pesanti perdite, poi regolarmente ripianate grazie all'intervento finanziario della Regione;

- che la proposta di Disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent prevede una nuova ripartizione dei proventi in senso più favorevole alla Casinò S.p.A.;

IMPEGNA

Il Presidente della Regione, in qualità di azionista di riferimento dell'Amministrazione regionale in seno alla Casinò S.p.A., a revocare la fiducia agli attuali amministratori e a formulare proposte sostitutive all'assemblea dei soci, individuando figure professionali affidabili, di indubbia capacità manageriale e non compromesse con la passata gestione, in grado di realizzare una concreta politica aziendale di rilancio e di sviluppo di una realtà molto importante per tutto il sistema economico valdostano.

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Prendono la parola, per dichiarazione di voto sulla proposta, i Consiglieri LATTANZI (voto contrario del gruppo La Casa delle Libertà), Marco VIÉRIN (astensione del gruppo Stella Alpina), CURTAZ (voto contrario del gruppo Arcobaleno - Vallée d'Aoste) e RINI (voto favorevole del gruppo Union Valdôtaine).

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36, recante "Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent? s.m.i.;

Richiamato l'articolo 10, della citata l.r. n. 36/2001, il quale prevede che i rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent siano regolati da un apposito disciplinare, approvato dal Consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Presidente della società, al fine della determinazione e della garanzia dell'adempimento delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi operativi e delle condizioni che la società deve rispettare;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5238 del 30 dicembre 2002, con la quale si è, tra l'altro:

- stabilito che, nelle more dell'approvazione e fino alla sottoscrizione del disciplinare di cui all'articolo 10 l.r. 36/2001, i rapporti tra la Regione e la Casino de la Vallée S.p.A. saranno regolati dal 1° gennaio 2003 dal disciplinare già in vigore con GS - approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 589/XI del 29 aprile 1999 e modificato con DCR n. 1579/XI del 4 ottobre 2000 e con DCR n. 2744/XI del 24 luglio 2002 - per tutto quanto compatibile, eccezion fatta degli articoli 1, 2 e 15, con la precisazione che ogni riferimento contenuto in tale disciplinare a "Gestione straordinaria? deve intendersi riferito a "Casino de la Vallée S.p.A?;

- disposto che il disciplinare di cui all'articolo 10 l.r. 36/2001, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale entro il 31 marzo 2003, produrrà i propri effetti a far data dal 1° gennaio 2003, con conseguente conguaglio delle posizioni attive e passive originatesi nel periodo transitorio;

Vista la proposta di disciplinare regolante i rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione autonoma Valle d'Aosta, presentata dalla Giunta regionale;

Ritenuto opportuno approvare la proposta di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 l.r. 36/2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002 concernente "Approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative";

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo di Gabinetto e dal Commissario regionale presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Con gli emendamenti all'allegato del Presidente LOUVIN;

Con voti favorevoli: ventuno e voti contrari: quattro (presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenuti: tre, i Consiglieri MARGUERETTAZ, PICCOLO e Marco VIÉRIN);

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di disciplinare regolante i rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36, recante "Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", che costituisce parte integrante del presente atto;

2) di autorizzare il Presidente della Regione a sottoscrivere il predetto disciplinare.

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DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2001 N.36 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI PER LA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT?

Articolo 1

OGGETTO

In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 "Costituzione di una Società per Azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", il presente disciplinare regola i rapporti per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Regione) e la Casino de la Vallée s.p.a. (di seguito Casino s.p.a.), costituita in data 2 dicembre 2002, Registro Imprese e Partita IVA n. 01045790076 e operante ai sensi della l.r. 36/2001 e successiva modifica intervenuta, che agisce con la denominazione "Casino de la Vallée s.p.a.".

Articolo 2

DECORRENZA E VALIDITÀ

Il presente disciplinare esplica la propria efficacia dal giorno 1° gennaio 2003 ed ha validità di diciotto anni. La validità potrà essere prorogata da Regione con provvedimento da comunicare almeno un anno prima della scadenza alla Casino s.p.a..

Regione e Casino s.p.a. provvederanno, con cadenza triennale, a verificare di concerto l'attualità delle disposizioni del presente disciplinare, anche al fine di attivare la procedura per la loro eventuale modificazione.

Articolo 3

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO

Casino s.p.a. è tenuta a gestire la Casa da gioco con decoro, serietà e correttezza con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane e professionali.

L'esercizio dei giochi (Roulette francese, Fairoulette, Trente et Quarante, Chemin de fer, Poker, Roulette americana, Black-Jack, Punto-Banco, Craps, Saint-Vincent poker, Slot-Machines e altri giochi elettronici) ha luogo in Saint-Vincent nei locali della Casa da gioco.

L'eventuale utilizzo di altre strutture e l'introduzione di nuovi giochi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

I beni immobili ed i beni mobili, sia materiali, sia immateriali, concernenti l'attività di gioco e tutte le attività ad essa funzionalmente connesse, di proprietà di Regione, sono concessi in comodato a Casino s.p.a.. Sono compresi nei beni mobili i marchi e il sistema informativo, nelle sue componenti hardware e software, il know-how e le banche dati.

Detti beni sono da Regione concessi in disponibilità a Casino s.p.a. per l'utilizzo esclusivo inerente ad esigenze della gestione e non possono comunque essere da Casino s.p.a. concessi in uso a terzi, salvo specifica autorizzazione della Giunta regionale.

Tali beni sono consegnati a Casino s.p.a. come individuati e descritti nell'inventario e nello stato di consistenza, redatti in contraddittorio fra le parti.

Regione, in accordo con Casino s.p.a., si riserva l'uso di adeguati locali necessari ai propri servizi. L'arredamento, la manutenzione ordinaria, l'attrezzatura e tutte le spese vive relative all'uso ed all'utilizzazione dei detti locali (telefono, energia, pulizia e ogni altro servizio) sono a carico di Casino s.p.a..

Relativamente al sistema informativo, l'aggiornamento, l'inserimento dei dati, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, nonché le eventuali modifiche innovative di sviluppo degli elementi hardware e software, saranno a cura e spese di Casino s.p.a..

Articolo 4

GETTONI

Le dotazioni di gettoni di valore, di colore e delle slot in uso presso la Casa da gioco sono fornite da Regione, che si riserva la facoltà di sostituirle per sopravvenuti motivi tecnici.

Casino s.p.a. è tenuta a custodire e ad utilizzare esclusivamente i gettoni di proprietà regionale e, al momento della scadenza del presente disciplinare, a restituire a Regione le dotazioni di gettoni complete o a corrispondere il valore nominale dei pezzi eventualmente mancanti.

Articolo 5

AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI

Le attività di gioco devono essere esercitate direttamente da Casino s.p.a., che non può delegarle a terzi.

Le attività accessorie e complementari non collegate direttamente all'attività produttiva concernenti esercizi pubblici e commerciali o servizi al pubblico collaterali e di supporto alla gestione della Casa da gioco, escluso il cambio assegni di cui all'art. 6, possono, anche se svolte nei locali di pertinenza di quest'ultima, essere affidate a terzi, a seguito di preventiva informazione alla Regione.

Sono fatti salvi i contratti in essere alla data del 1° gennaio 2003.

Articolo 6

CAMBIO ASSEGNI

Al fine di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casino s.p.a., nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista di gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari.

Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni.

Articolo 7

ARREDI E ATTREZZATURE

Ferma restando la concessione in comodato dei beni di cui all'art. 3, Casino s.p.a. provvederà, a propria cura e spese, all'arredamento ed all'attrezzatura di tutti i locali della Casa da gioco, nessuno escluso.

Casino s.p.a. provvederà altresì a rinnovare e potenziare a sue spese le attrezzature relative ai giochi di qualsiasi natura, slot-machines e giochi elettronici compresi.

Casino s.p.a. dovrà tenere costantemente aggiornati gli inventari dei beni mobili, di sua proprietà e di proprietà di Regione, concernenti l'attività di gioco e tutte le attività ad essa funzionalmente connesse. I beni di proprietà di Regione sostituiti dovranno essere riconsegnati, con la redazione di apposito verbale, a Regione stessa, salvo sua diversa disposizione.

Articolo 8

MANUTENZIONE E ASSICURAZIONI

Casino s.p.a. è tenuta a mantenere in costante e perfetta efficienza tutte le attrezzature ed impianti e ad assicurare altresì le migliori condizioni igieniche ed ambientali, sia per il pubblico che per il personale dipendente.

L'onere della custodia e della manutenzione ordinaria dei beni immobili e degli impianti, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili è a carico di Casino s.p.a..

L'onere della manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà regionale e dei relativi impianti è a carico di Regione. Qualora, per motivi di urgenza, previo assenso della Giunta regionale, gli interventi di manutenzione straordinaria siano realizzati da Casino s.p.a., Regione riconoscerà il rimborso del relativo onere sulla base di un parere di congruità sui costi formulato dai competenti uffici regionali.

Sono considerati oneri di manutenzione ordinaria tutte le spese di natura ricorrente che vengano sostenute per pulizia, verniciatura, riparazione e sostituzione di parti deteriorate dall'uso, nonché tutte le ulteriori spese che servano a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento.

Sono considerati oneri di manutenzione straordinaria tutte le spese relative ad interventi che comportino un aumento di vita utile del cespite, ovvero resi necessari da sopravvenute esigenze normative o di sicurezza.

Regione si riserva inoltre il diritto di valutare, per materiali ed arredi soggetti a deperimento, le condizioni di usura e di richiedere gli immediati interventi di sostituzione o di manutenzione da effettuarsi a carico di Casino s.p.a.

È a carico di Regione la polizza globale fabbricati degli immobili di proprietà regionale, anche a favore della Casino s.p.a. e con rinuncia alla surroga.

Sono a carico di Casino s.p.a. tutte le altre coperture assicurative connesse alla conduzione della Casa da gioco e di tutti i beni ad esse pertinenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, scoppi di gas, furti e rapine, responsabilità terzi e danni di qualsiasi natura.

Articolo 9

PROVENTI DI GESTIONE

Gli introiti lordi di gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi in essere o di quelli che saranno eventualmente introdotti in seguito.

Dal conteggio dei proventi lordi sono esclusi i proventi degli ingressi, delle mance, dei proventi delle attività complementari ed accessorie, nonché delle entrate per spettacoli e trattenimenti comunque organizzati da Casino s.p.a., all'interno o fuori della Casa da gioco.

Casino s.p.a. versa le quote dei proventi di gioco di spettanza regionale alla tesoreria di Regione, con le modalità di cui al successivo art. 10. Tali quote assumono, all'atto del versamento, natura di entrata di diritto pubblico.

Le orfanelle, cioè le vincite non ritirate dai giocatori, dopo annotazione su apposito registro, verranno incluse nei proventi del tavolo da gioco di pertinenza ed il 10% del loro ammontare sarà devoluto a titolo di mancia.

La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate non regolari effettuate dal giocatore dopo l'uscita del numero, quando non sia possibile l'individuazione del giocatore per la restituzione della puntata.

Nel caso si verificasse l'immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, o si verificassero eventuali ammanchi di cassa, nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di spettanza di Regione, dovendosi intendere che il rischio e il conseguente danno ricadono unicamente ed interamente su Casino s.p.a..

I cosiddetti "pagamenti di favore" sono effettuati da Casino s.p.a. a proprio carico e non comportano detrazioni sui proventi di spettanza di Regione.

Articolo 10

VERSAMENTO

Le quote dei proventi lordi giornalieri dei giochi spettanti a Regione, raggruppati per dieci giorni, saranno versati entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del decimo giorno.

Nel caso di ritardo nei pagamenti, Casino s.p.a. sarà tenuta a corrispondere a Regione, sugli importi pagati in ritardo, gli interessi, in ragione annua, commisurati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 10 punti.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che si sia provveduto al versamento dell'importo dovuto, la Regione costituirà in mora la Casino s.p.a. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e potrà avviare le procedure di cui all'art. 20.

I tassi di cui sopra saranno applicati con un limite massimo pari al tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia su operazioni in conto corrente oltre Euro 5.200, maggiorato del 50%.

Articolo 11

QUOTA DEI PROVENTI SPETTANTI A REGIONE

Per le attività di cui al presente disciplinare, Casino s.p.a. versa a Regione una quota pari al 52% degli introiti lordi dei giochi.

Nel caso in cui i proventi complessivi dei giochi superino gli introiti della Casa da gioco nell'ultimo esercizio, a Casino s.p.a. verrà riconosciuto, limitatamente all'esercizio in cui sia avvenuto il supero, un ulteriore 2% sui relativi maggiori proventi conseguiti.

Qualora, sul totale dei proventi di gioco annuali, l'incidenza dei proventi dei giochi "lavorati" (derivante dai proventi complessivi dei giochi, detratti quelli delle slot-machines e degli altri giochi elettronici) sia uguale o superiore al 50%, sui proventi dei giochi "lavorati" a Casino s.p.a. verrà riconosciuto:

  • un ulteriore 2%, per un'incidenza dei giochi "lavorati" compresa tra il 50% e il 55% escluso;
  • un ulteriore 3%, per un'incidenza dei giochi "lavorati" compresa tra il 55% e il 60% incluso;
  • un ulteriore 4% per un'incidenza dei giochi "lavorati" superiore al 60%.

Le predette ulteriori quote non sono tra loro cumulabili e le somme relative saranno versate da Regione a Casino s.p.a entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Qualora, per cause oggettivamente non imputabili alla Casino s.p.a., si dovesse riscontrare una diminuzione degli introiti annuali superiore al 10%, rispetto agli introiti della Casa da gioco dell'esercizio precedente, si procederà alla revisione delle clausole economiche del presente disciplinare.

Nel caso in cui le mance superino le percentuali sottoindicate dei ricavi generati da ognuno dei seguenti giochi:

Roulette francese, Fairoulette: 60 %;

Chemin de fer: 30 %;

Trente et Quarante: 5 %;

Poker: 20 %;

Craps, Punto-Banco: 10 %;

Roulette americana, Black-Jack: 35 %;

Saint-Vincent poker: 9 %.

al termine di ciascun periodo semestrale dell'esercizio di Casino s.p.a. quest'ultima, nei 30 giorni successivi, corrisponderà a Regione il 52% degli importi eccedenti di sua spettanza. Con l'atto di autorizzazione per l'esercizio di nuovi giochi di cui all'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale individuerà altresì, sentita Casino s.p.a., il rapporto percentuale mance/ricavi oltre il quale la Casino s.p.a. corrisponderà a Regione le quote di ripartizione previste relativamente al nuovo gioco.

Articolo 12

MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

Al fine di promuovere le attività della Casa da gioco, Casino s.p.a. è tenuta a gestire un apposito fondo di bilancio destinato a finanziare il calendario di manifestazioni finalizzate ad incentivare le presenze della clientela presso la Casa medesima e ad attivare ritorni di immagine e ricadute promozionali su Saint-Vincent e sulla Valle d'Aosta.

Il fondo è alimentato da Regione e da Casino s.p.a., in misura proporzionale agli introiti di propria spettanza ai sensi del comma 1 dell'art. 11, per un importo pari al 14% degli introiti lordi di gioco, così come definiti all'art. 9, comma 2, con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato dal gestore della Casa da gioco.

A tal fine Regione versa a Casino s.p.a. entro il 10 di ogni mese, 1/12 della quota a proprio carico.

Qualora il costo complessivo delle manifestazioni superi gli stanziamenti annuali del fondo, l'eccedenza rimarrà a totale carico di Casino s.p.a..

Qualora la somma spesa annualmente per le manifestazioni risulti inferiore allo stanziamento, la differenza andrà ad incrementare il fondo per l'anno successivo.

Il fondo prevederà le seguenti tipologie di manifestazioni:

  • manifestazioni di produzione diretta, a cui sarà destinato almeno l'80% del fondo;
  • manifestazioni di produzione indiretta, a cui sarà destinato almeno il 6% del fondo;
  • manifestazioni di prestigio, a cui sarà destinato almeno il 9% del fondo.

Manifestazioni di produzione diretta

Rientrano in tale tipologia tutte le manifestazioni ed iniziative finalizzate alla promozione delle attività di gioco che si concretizzano, principalmente, nell'offerta di ospitalità alla clientela della Casa da gioco, nell'organizzazione di serate gastronomiche, di spettacoli, di intrattenimenti vari e di gare legate ai diversi giochi, nonché nella messa a disposizione di servizi di trasporto.

Le spese per ospitalità, relativamente a tali tipologie di manifestazioni, non potranno essere inferiori al 50% dello stanziamento previsto e dovranno essere destinate per non di più del 70% a favore della cosiddetta ospitalità "interna" (Grand Hotel Billia, Bar e Ristoranti del Casinò).

In tale ambito, sempre con la finalità di promuovere e pubblicizzare l'attività di gioco e di veicolare l'immagine della Casa da gioco, Casino s.p.a. può attivare campagne pubblicitarie, attività promozionali e attuare sponsorizzazioni per manifestazioni di livello nazionale e internazionale che si svolgono in Valle d'Aosta o per primarie Associazioni/Società sportive la cui attività agonistica si svolge precipuamente al di fuori della Valle d'Aosta.

Manifestazioni di produzione indiretta

Rientrano in tale tipologia i meeting, le convention ed i congressi che, ospitati a Saint-Vincent, attivano flussi turistici con innegabili ricadute positive anche sulla comunità locale oltre che sulla Casa da gioco.

L'intervento a favore di tali manifestazioni si concretizza principalmente nell'offerta di servizi alberghieri, essenzialmente camere e pasti in strutture del comprensorio di Saint-Vincent e Châtillon convenzionate con la Casa da gioco. Rimangono a totale carico degli organizzatori le altre spese.

Su decisione del "Comitato per la promozione e le manifestazioni", agli ospiti di Casino s.p.a. in occasione di eventi di cui sopra potrà essere richiesto l'acquisto di un importo, da determinare di volta in volta, in gettoni slot o fiches da spendere nelle sale da gioco.

Manifestazioni di prestigio

Esse consistono in eventi speciali, la cui finalità è unicamente la promozione dell'immagine della Valle d'Aosta, quali, a titolo esemplificativo, i noti premi Saint-Vincent.

Il programma annuale delle manifestazioni, operativo ed economico, è predisposto da Casino s.p.a. di concerto con il "Comitato per la promozione e le manifestazioni", formato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta o da un suo delegato che lo presiede, da un amministratore di Casino s.p.a. o da un suo delegato e da un terzo componente in rappresentanza dei Comuni di Châtillon e di Saint-Vincent.

Il programma annuale delle manifestazioni viene adottato dalla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il funzionamento del Comitato è regolamentato attraverso apposito protocollo predisposto dal Comitato stesso entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed approvato da Casino s.p.a. e dalla Giunta regionale.

È consentita la compensazione delle spese tra le varie manifestazioni, unicamente all'interno della tipologia di appartenenza.

Regione, attraverso il Servizio ispettivo regionale, verifica e controlla l'effettuazione delle manifestazioni la cui gestione è affidata a Casino s.p.a., con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 13.

Il presente articolo troverà prima applicazione per la predisposizione del programma delle manifestazioni per l'anno 2004.

Articolo 13

CONTROLLI

Casino s.p.a. assicurerà, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e dei relativi incassi.

Regione ha la facoltà di esercitare, a mezzo del proprio servizio ispettivo, qualsiasi forma di controllo, sia in modo continuativo e sistematico, sia con interventi saltuari sui giochi, manifestazioni varie, ingressi, servizi ecc., con possibilità di accesso diretto e in tempo reale al sistema informativo della Casa da gioco, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Nelle more, continuerà ad applicarsi il vigente regolamento dei controlli approvato dal Consiglio regionale.

Casino s.p.a. provvederà a fornire in tempo reale informazioni, tabulati ed in particolare risultati di gestione, secondo le richieste del Commissario regionale presso la Casa da gioco o del Direttore della Direzione regionale della Casa da gioco, assicurando nel contempo la più completa disponibilità delle strutture interne preposte al controllo di attività di gioco e al controllo amministrativo.

Nessun tavolo o gioco può essere aperto o chiuso senza la presenza di un rappresentante di Regione, nominato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Casino s.p.a. è tenuta inoltre a:

  • trasmettere a Regione una sintesi trimestrale del reporting di Casino s.p.a. al fine di una completa conoscenza degli andamenti gestionali della stessa, ivi compresa la realizzazione del programma delle manifestazioni;
  • utilizzare esclusivamente il sistema integrato di sicurezza, anche a mezzo di video sorveglianza, con particolare riferimento al controllo dei giochi ed al sistema denominato "online? per il controllo delle slot machines, che le verranno forniti da Regione. A questo fine saranno adottate le più moderne tecnologie reperibili sul mercato. La Casino s.p.a terrà costantemente informato il servizio ispettivo regionale su eventuali anomalie o necessità di integrazione del sistema integrato di sicurezza.

Per quanto riguarda il sistema integrato di sicurezza, la sua realizzazione sarà messa in atto al solo fine di assicurare un controllo della regolarità dei giochi e comunque con esclusione della sorveglianza sull'attività del personale. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo delle strutture di sorveglianza (sala monitor dei controlli di sicurezza) saranno regolate da apposito protocollo, approvato dalla Giunta regionale, previa intesa con Casino s.p.a e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in specie dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

  • fornire quotidianamente, per gioco e per tavolo, una dettagliata e analitica contabilità delle mance, consentendo a Regione il controllo anche ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 11.

Il sistema integrato di sicurezza ritornerà automaticamente nella disponibilità di Regione al momento in cui cesserà la gestione di Casino s.p.a..

I successivi aggiornamenti ed integrazioni sia del sistema di sorveglianza sia del sistema "onlin" saranno a carico di Regione.

Articolo 14

PIANO DI SVILUPPO

Regione, al fine di assicurare la migliore funzionalità della gestione della Casa da gioco e di ottimizzarne la redditività, effettuerà gli opportuni investimenti, sulla base di progetti definiti nell'ambito del piano di sviluppo proposti da Casino s.p.a. ed approvati dal Consiglio regionale.

Per il finanziamento del suddetto piano, Regione s'impegna a costituire un fondo annuale di bilancio pari al 6% degli introiti di sua spettanza relativi all'anno precedente.

Casino s.p.a. si impegna a proporre il primo piano di sviluppo entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

Articolo 15

DISCIPLINA DEL PERSONALE

Casino s.p.a. si impegna a mantenere in servizio tutto il personale dipendente in forza a Casino de la Vallée Gestione Straordinaria alla data del 31 dicembre 2002, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, di dimissioni, di risoluzioni consensuali o di contratti di lavoro a tempo determinato.

Casino s.p.a. amministra e gestisce il personale nel pieno rispetto delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e dei contratti collettivi ed individuali di lavoro in essere.

Le nuove assunzioni saranno effettuate ai sensi della "Regolamentazione delle assunzioni del personale presso il Casino de la Vallé", approvata dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 913/XI in data 20 ottobre 1999, o di quella vigente tempo per tempo.

Per l'accesso alla qualifica di dirigente sono richiesti requisiti di specchiata moralità, nonché capacità ed esperienza di coordinamento di attività complesse e di gestione delle risorse umane.

Casino s.p.a. si impegna a garantire che il personale in organico sia rispondente sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello delle competenze, ad una gestione efficace ed efficiente delle aree aziendali.

Articolo 16

ONERI FISCALI

Gli oneri tributari, direttamente o indirettamente derivanti dal presente disciplinare, saranno a carico delle parti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge. Le spese di bollo ed accessorie, presenti e future, relative al presente disciplinare, sono poste a carico di Casino s.p.a..

L'imposta di registro sarà a carico di Casino s.p.a., se dovuta in misura fissa, a carico di entrambi i contraenti in parti uguali se dovuta in percentuale.

Articolo 17

FORNITURE

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, Casino s.p.a. dovrà dotarsi di un proprio regolamento relativo ai lavori e alle forniture di beni e servizi, che trasmetterà a Regione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Per i lavori e le forniture di beni e servizi, a parità di qualità e condizioni e ove consentito dalle leggi in materia, Casino s.p.a. si rivolgerà preferibilmente ad imprese aventi sede in Valle d'Aosta.

Articolo 18

INGRESSI

Per l'ingresso nelle sale da gioco deve essere rilasciata una speciale tessera o titolo nominativi da Casino s.p.a., la quale ha la facoltà di ritirarli o di negarli, a suo insindacabile giudizio o su motivata richiesta del Commissario Regionale presso la Casa da gioco, del Direttore della Direzione regionale della Casa da gioco, dell'Ufficio interno di P.S., delle Compagnie territoriali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

L'ingresso alle sale da gioco e ai locali utilizzati per le operazioni comunque inerenti allo svolgimento delle attività di gioco è vietato ai minorenni, ai militari in divisa, alle persone dedite notoriamente all'esercizio professionale del gioco e alle persone che intendano svolgere operazioni di credito, fatta eccezione per gli Istituti di credito autorizzati, convenzionati con Casino s.p.a., per servizi all'interno della Casa da gioco, e comunque alle persone a cui è stato inibito l'ingresso.

Per quanto concerne i residenti in Valle d'Aosta si applicano le disposizioni assunte in merito dal Consiglio regionale.

Agli effetti della vigilanza delle Autorità governative, i locali adibiti al gioco sono considerati come pubblici.

Casino s.p.a. è responsabile in via diretta ed esclusiva verso le Autorità stesse di qualsiasi infrazione o irregolarità.

L'importo massimo del corrispettivo per l'ingresso alle sale da gioco sarà autorizzato da Regione.

Casino s.p.a. potrà rilasciare, anche su richiesta del Commissario Regionale presso la Casa da gioco o dei Dirigenti regionali preposti al Servizio Ispettivo, biglietti di ingresso omaggio a scopo promozionale.

Articolo 19

APERTURA E ORARI

La Casa da gioco deve essere tenuta aperta e funzionante per tutto l'anno, fatta eccezione per il giorno di vigilia di Natale.

L'orario di funzionamento delle sale da gioco e dei servizi accessori è stabilito da Casino s.p.a., previa comunicazione a Regione.

Articolo 20

DECADENZA E REVOCA E DELLA GESTIONE

Regione potrà pronunciare la decadenza di Casino s.p.a. dalle facoltà di cui al presente disciplinare nei seguenti casi:

  • scioglimento, messa in liquidazione, fallimento o assoggettamento a procedura concorsuale equipollente di Casino s.p.a.;
  • inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3, commi 1 e 3, all'art. 5 comma 1, all'art. 8 commi 1, 2, 8, all'art. 10, comma 3, all'art. 13, comma 1, all'art. 15, comma 3;
  • qualora, per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, Casino s.p.a. sospenda la gestione dei giochi.

Nei casi di cui ai punti b) e c) Regione dovrà preventivamente comunicare a Casino s.p.a. l'avvio del procedimento di decadenza, indirizzando a Casino s.p.a una motivata contestazione scritta e assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e giustificazioni e di documenti. Con provvedimento adottato nei successivi 60 giorni, il Consiglio regionale dovrà decidere se pronunciare la decadenza di Casino s.p.a. dalla gestione della Casa da gioco, ovvero se accettare le giustificazioni presentate.

Nei casi di decadenza nessun indennizzo o compenso sarà dovuto a Casino s.p.a..

Regione si riserva, inoltre, il potere di revocare la gestione per sopravvenute ragioni ed esigenze di pubblico interesse ed in caso di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o amministrativi incompatibili con la gestione stessa.

Articolo 21

CESSAZIONE DELLA GESTIONE

Nel caso di cessazione della gestione per qualsiasi motivo, Casino s.p.a dovrà provvedere immediatamente al rilascio e/o alla consegna e/o alla riconsegna a Regione, dietro sua semplice richiesta scritta, dei beni immobili e mobili di proprietà di Regione stessa, nonché di tutti i beni immobili e mobili concernenti l'attività di gioco e tutte le attività ad essa funzionalmente connesse, in conformità agli inventari redatti ed aggiornati secondo le previsioni di cui al presente disciplinare.

Alla cessazione della gestione, Regione acquisirà, salvo diversi accordi con il gestore, tutti o parte dei beni di proprietà di Casino s.p.a., mobili e/o immobili, funzionali alla gestione della Casa da gioco. I beni saranno ceduti a Regione al prezzo determinato dalle parti d'intesa fra loro o, in difetto, da tre periti: due nominati dalle parti ed il terzo designato in accordo tra le parti, che fungerà da Presidente del collegio o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta. Per quanto attiene al sistema informativo, le cui spese di implementazione sono a carico di Casino s.p.a., Regione, alla cessazione della gestione, ne rimborserà le quote di ammortamento residue.

Casino s.p.a. dovrà, inoltre, prestare ogni assenso necessario per consentire a Regione, od al soggetto terzo da essa designato, il mantenimento del personale iscritto a libro matricola.

Casino s.p.a., a richiesta di Regione, sarà tenuta a proseguire la gestione per un periodo massimo di 6 mesi.

Regione ha in ogni caso diritto di esercitare la prelazione su qualsiasi cessione di beni immobili e di attrezzature di gioco che Casino s.p.a. intenda effettuare, in qualsiasi momento.

Articolo 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Regione e Casinò s.p.a. provvederanno a definire il conguaglio delle posizioni attive e passive originatesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e la data di sottoscrizione del presente disciplinare, entro 60 giorni.