Objet du Conseil n. 3114 du 20 mars 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 3114/XI Disegno di legge: "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le iniziative dirette e gli interventi finanziari, di seguito denominati interventi, volti a promuovere in particolare:
a) la realizzazione di investimenti produttivi da parte di imprenditori singoli o associati;
b) la commercializzazione dei prodotti;
c) l'associazionismo tra imprese.
3. La presente legge disciplina, inoltre, gli strumenti di programmazione e di monitoraggio diretti a coordinare e a migliorare l'efficacia degli interventi diretti allo sviluppo delle imprese, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.
Articolo 2 (Programma triennale per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato)
1. La Regione, nel quadro degli obiettivi programmatici comunitari, nazionali e regionali, approva il programma triennale per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato programma.
2. Il programma contiene:
a) la valutazione della consistenza strutturale ed economica del settore, articolata distintamente per l'industria e l'artigianato, dei principali ostacoli allo sviluppo del settore stesso e delle tendenze evolutive prevedibili;
b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;
c) le linee di politica da perseguire per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente;
d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, quantificando le risorse pubbliche da destinare al settore;
e) la suddivisione previsionale delle risorse pubbliche tra quelle di fonte comunitaria, statale, regionale e locale;
f) il coordinamento tra le risorse riservate al sostegno specifico del settore e quelle, relative ad altri settori, atte a determinare un favorevole contesto di economie esterne.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e può essere aggiornato annualmente, in tutto o in parte, per essere adattato all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni della sua realizzazione.
Articolo 3 (Formazione del programma)
1. Per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con il Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali, di quelli artigiani e dei lavoratori, nel rispetto dei metodi e dei tempi previsti dal Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000.
2. Per l'elaborazione dei contenuti del programma, la Giunta regionale tiene conto delle risultanze delle attività svolte dall'Osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato di cui all'articolo 4.
3. Il triennio di vigenza del programma coincide con tre esercizi finanziari completi. La Giunta regionale, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, sottopone al Consiglio regionale la proposta di programma relativa al triennio successivo per la sua approvazione.
4. Il primo programma è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4 (Osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato)
1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, è istituito, nell'ambito della struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato Osservatorio.
2. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio:
a) promuove studi, ricerche ed indagini, generali e specialistici, relativi all'industria e all'artigianato in ambito regionale;
b) organizza la raccolta e l'aggiornamento di dati statistici significativi;
c) effettua il monitoraggio dell'efficacia degli interventi pubblici a sostegno del settore;
d) realizza strumenti di informazione periodica;
e) realizza un centro di informazione e di documentazione sugli interventi pubblici a sostegno del settore da utilizzare anche per la formazione del programma di cui all'articolo 2.
3. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati che abbiano specifica competenza nei settori dell'industria e dell'artigianato.
4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
CAPO II DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI
Articolo 5 (Oggetto)
1. Il presente capo detta la disciplina comune delle forme di intervento a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali aventi sede operativa in Valle d'Aosta, con particolare riguardo ai procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione degli interventi medesimi.
Articolo 6 (Disposizioni generali)
1. La dimensione delle imprese è quella definita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.
3. Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, l'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento medesimo.
Articolo 7 (Tipologia dei procedimenti istruttori)
1. Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica di cui all'articolo 8 qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a euro 50.000 e all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 9 qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 50.000.
Articolo 8 (Istruttoria automatica)
1. L'istruttoria automatica consiste nell'accerta-mento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.
2. La domanda di intervento è presentata alla struttura regionale competente per materia in relazione al settore oggetto dell'intervento, di seguito denominata struttura competente.
3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.
Articolo 9 (Istruttoria valutativa)
1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici, finanziari e occupazionali attesi, nonché della pertinenza, compatibilità ed impatto delle spese previste in relazione all'iniziativa oggetto dell'intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.
2. La domanda di intervento è presentata alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta s.p.a.), che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.
3. Finaosta s.p.a. effettua l'istruttoria delle domande presentate e ne comunica l'esito alla struttura competente.
Articolo 10 (Concessione, diniego e revoca degli interventi)
1. La concessione, il diniego e la revoca degli interventi nei casi previsti dall'articolo 14 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di Finaosta s.p.a., sulla base delle garanzie offerte, qualora l'intervento sia concesso sotto forma di mutuo a tasso agevolato, di contributo in conto interessi o di prestito partecipativo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, l'erogazione dei contributi in conto capitale, dei contributi in conto interessi, dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.
Articolo 11 (Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli interventi di cui alla presente legge, nonché l'individuazione di eventuali criteri cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 12 (Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)
1. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
2. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.
3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.
4. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
6. La cessione, l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui e prestiti partecipativi in corso di ammortamento.
7. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione degli stessi nella misura indicata al comma 3.
8. Nei casi di cui al comma 7, è ammessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Articolo 13 (Ispezioni e controlli)
1. Le strutture competenti, anche avvalendosi di Finaosta s.p.a., possono disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'intervento.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché ad ogni documentazione necessaria.
Articolo 14 (Revoca degli interventi)
1. Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:
a) non adempia l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 1;
b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro tre anni dalla data di concessione dell'intervento;
c) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento.
2. La revoca dell'intervento è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'intervento medesimo, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'intervento, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.
3. La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, di prestiti partecipativi e di fideiussioni, a Finaosta s.p.a. l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 12, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca dell'intervento può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione dell'intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Articolo 15 (Sanzioni)
1. La revoca, anche parziale, dell'intervento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205).
CAPO III INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Articolo 16 (Strumenti di intervento)
1. La Regione promuove la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese, singole o associate, di cui all'articolo 5, mediante la concessione di contributi in conto capitale, di mutui a tasso agevolato, di contributi in conto interessi, di prestiti partecipativi e di fideiussioni.
2. Le spese di cui all'articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.
3. Per le imprese operanti nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale, le spese di cui all'articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 75 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.
Articolo 17 (Iniziative finanziabili)
1. Possono essere ammesse agli interventi di cui all'articolo 16 le iniziative dirette alla dotazione, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:
a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
b) acquisto di immobili, aree o altri beni di pertinenza funzionalmente connessi all'attività di impresa;
c) acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, automezzi e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa;
d) acquisto di programmi informatici, di brevetti, di licenze di sfruttamento e di conoscenze tecniche, brevettate e non brevettate;
e) adozione di misure di tutela ambientale connesse al funzionamento di insediamenti produttivi;
f) adozione di misure per l'uso razionale dell'energia.
Articolo 18 (Contributi in conto capitale)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.
Articolo 19 (Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e ai contributi in conto interessi è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.
4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. per la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto interessi, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento del contributo in conto interessi.
Articolo 20 (Prestiti partecipativi)
1. I prestiti partecipativi sono concessi esclusivamente ad imprese costituite in forma di società di capitali e consistono in finanziamenti, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata e da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.
2. I prestiti partecipativi sono concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 17, comma 1, in misura non superiore al 70 per cento degli aumenti del capitale sociale o dei finanziamenti dei soci in conto aumento capitale sociale.
3. L'importo del prestito partecipativo non può essere inferiore a euro 150.000 e superiore a euro 1.000.000.
Articolo 21 (Fideiussioni)
1. Gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 possono essere assistiti da fideiussione prestata dalla Regione per il tramite di Finaosta s.p.a..
2. La fideiussione è prestata per una durata massima di dieci anni e non può superare il 50 per cento dell'importo dell'intervento.
3. La fideiussione può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 2.000.000.
4. La fideiussione può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente ed i suoi soci.
5. La fideiussione si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione del debitore principale.
6. I rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. sono disciplinati da apposita convenzione.
CAPO IV INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Articolo 22 (Strumenti)
1. La Regione promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante la realizzazione di iniziative dirette e la concessione di contributi.
Articolo 23 (Iniziative dirette)
1. Per le finalità di cui all'articolo 22, la Regione provvede mediante la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento alle indagini conoscitive sui canali più efficaci di penetrazione nei diversi Paesi;
b) partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;
c) organizzazione di congressi, di seminari, di convegni e di dibattiti.
2. Per la realizzazione congiunta di programmi di attività diretti all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente.
3. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività relativo all'anno successivo; per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali ed artigiani, nonché con gli istituti e gli enti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.
4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso finanziario di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato.
Articolo 24 (Contributi)
1. La Regione può concedere contributi alle imprese, singole e associate, di cui all'articolo 5 per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e commerciale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, calcolata in equivalente sovvenzione lorda.
3. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare percentuale concedibile dei contributi, differenziandolo per imprese, singole o associate e per le diverse tipologie di investimento, nonché le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:
a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l'assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente la definizione dei relativi accordi;
b) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali;
c) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie.
Articolo 25 (Limiti di spesa)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 24 è di euro 2.500 e quello massimo è di euro 50.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
CAPO V INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONSORZI DI IMPRESE
Articolo 26 (Beneficiari e strumenti)
1. La Regione promuove l'associazionismo tra imprese mediante la concessione di diritti di superficie e di interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese industriali, tra imprese artigiane o tra piccole imprese industriali e imprese artigiane.
2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno cinque imprese.
Articolo 27 (Diritti di superficie)
1. Per la realizzazione di insediamenti produttivi, la Regione può concedere ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 26 un diritto di superficie su aree di proprietà regionale, di durata trentennale.
Articolo 28 (Interventi)
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 17, comma 1, la Regione può concedere ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 26 contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, mutui a tasso agevolato e fideiussioni nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 16, 18, 19 e 21.
2. Ad ogni impresa consorziata possono inoltre essere concessi, in regime de minimis e per una sola volta, contributi pari a euro 5.000, la cui erogazione è subordinata all'avvenuto ottenimento della concessione edilizia relativa alla realizzazione dell'edificio consortile e contributi sulle spese di costituzione e di primo impianto, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di euro 20.000.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a consorzi e società consortili di nuova costituzione, nonché a quelli costituiti nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 29 (Fondi di rotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 19 e dei prestiti partecipativi di cui all'articolo 20.
2. La Giunta regionale può ripartire, secondo quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli interventi di cui al comma 1.
3. Al conto consuntivo della Regione sono allegati, per ciascun esercizio finanziario, i rendiconti sulla situazione dei fondi di cui al comma 1, al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 30 (Gestione dei fondi di rotazione)
1. I fondi di cui all'articolo 29 sono alimentati per l'anno 2003 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:
a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
b) rimborso, in conto di capitale e in conto d'interessi, delle rate dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;
e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dagli articoli 12, comma 3, e 14, comma 3.
2. Nella convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione dei fondi di rotazione, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.
Articolo 31 (Fondi rischi)
1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fideiussioni concesse ai sensi dell'articolo 21, sono costituiti, presso Finaosta s.p.a., appositi fondi rischi.
2. Le modalità concernenti il funzionamento dei fondi rischi sono disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 21, comma 6.
Articolo 32 (Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.394.434 per l'anno 2003 e in annui euro 1.394.434 a decorrere dall'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 9, comma 2, 13, comma 1, 19, comma 4 e 21, comma 6, 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria) e 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) per le finalità di cui agli articoli 16, 22, 28 e 31, e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 codice A.1.3. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 sono introitati al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE) Il presente disegno di legge riveste una particolare importanza non solo per l'ampiezza degli interventi previsti e per la rilevanza dei settori economici interessati, ma anche perché contribuisce a completare l'ammodernamento normativo operato in questi anni. Per valutare appieno la portata della norma proposta, credo che vadano fatte almeno due riflessioni distinte: una con riguardo all'attuazione del programma di maggioranza e una con riguardo ai particolari scenari che una crisi mondiale politica ed economica hanno determinato in Europa, in Italia e quindi anche nella nostra Regione. Con riguardo al programma di maggioranza, questo disegno di legge risponde alla volontà - qui riprendo alcuni passaggi del programma stesso - di rafforzare il sistema economico valdostano nel suo complesso, di riqualificare e diversificare la struttura produttiva, di assicurare la compresenza dei tre fondamentali settori economici - in questo caso relativamente all'industria e all'artigianato -, di semplificare le procedure relative alla concessione delle misure di sostegno, di completare ed affinare gli strumenti regionali di incentivazione.
Laddove, oltre agli obiettivi che ho appena citato, si sottolineava anche la necessità di riequilibrare il ruolo dell'Amministrazione e il ruolo degli attori privati, creando un clima di concertazione tale da rendere proficuo il confronto fra le parti attraverso l'adozione di un Patto per lo sviluppo, il programma di maggioranza intendeva prevedere tutta una serie di misure in grado di restituire agli operatori ruolo ed autonomia - e in questo senso va interpretata la volontà di dare vita alla Chambre -, di offrire una serie di servizi sia per l'insediamento sul territorio - e la reinfrastrutturazione dell'area Cogne ne è l'esempio più rilevante - sia per consentire al prodotto valdostano lo sbocco su altri mercati e in questo senso il sostegno alla promozione dei prodotti, la partecipazione a mostre, lo Sportello per l'internazionalizzazione e la convenzione con l'ICE sono alcuni esempi importanti.
Va inoltre ricordato quanto è stato realizzato affinché le imprese possano, senza prescindere da uno sviluppo sostenibile, fare ricerca, sviluppo e qualità attraverso una rinnovata normativa in materia, che pone al loro servizio tutta una serie di strumenti di sostegno all'avanguardia. Non voglio dilungarmi, ma sempre con riguardo al programma di maggioranza, ritengo opportuno ricordare che l'attenzione al mondo economico valdostano è stata posta anche con importanti iniziative nell'ambito energetico, nell'ambito delle telecomunicazioni e nell'ottica di una Pubblica Amministrazione più efficiente (riduzione e razionalizzazione della normativa regionale, progetto di realizzazione di uno sportello unico delle attività produttive che verrà esaminato in una prossima seduta del Consiglio).
Con riguardo in particolare al settore artigiano, va sottolineato che questa proposta completa una complessa revisione normativa del settore, che ha comportato anche una ridefinizione della disciplina dell'artigianato in Valle d'Aosta. Veniamo ora a riflettere brevemente sul contesto nel quale ci troviamo ad operare. Il disegno di legge proposto oggi ha avuto un percorso di formazione molto lungo. In questo percorso ha inciso notevolmente il tempo richiesto dalla Commissione europea per il suo esame. Pensato come riordino e ammodernamento degli incentivi, il clima attuale lo trasforma in strumento necessario per contribuire al superamento di una difficile fase congiunturale. In questi anni il settore secondario ha saputo riaffermare il proprio ruolo nell'economia regionale. Pur chiamato a superare prove difficili - come la chiusura del tunnel, l'alluvione, la linea ferroviaria inutilizzabile -, industria e artigianato hanno offerto un contributo importante alla formazione del prodotto interno lordo, spiegando altresì quote rilevanti della domanda di lavoro nella nostra Regione. Viviamo un clima estremamente difficile, la crisi politica internazionale ha forti ripercussioni sulle economie locali.
La nostra economia deve fare i conti con tre fattori di novità: una tumultuosa accelerazione dei processi di globalizzazione, con un'instabilità degli assetti e una grande incertezza sulla possibile evoluzione; il venire meno di quegli strumenti di politica monetaria che, in passato, avevano consentito all'Italia di intervenire in situazioni analoghe di crisi; l'atipicità dello sviluppo attuale rispetto a quelli precedenti, laddove l'elevato contenuto tecnologico e l'esasperata concorrenza dei mercati dei Paesi in via di sviluppo riduce ulteriormente il ciclo di vita dei prodotti ed impone una continua capacità di innovarsi e di rinnovarsi. Inoltre, la situazione nazionale risente di una debolezza della struttura del sistema imprenditoriale determinato dalla crisi della grande impresa: significativo è il dato che ci dimostra come, in 20 anni, si è passati da un 30 percento degli addetti che operava in grandi imprese, ad un misero 15 percento e sappiamo come tanti strumenti, servizi, politiche che le grandi imprese sono in grado di autoprodurre debbano invece essere pensati dalle piccole e medie imprese e per le piccole e medie imprese come "capacità di fare sistema".
In particolare, le recenti crisi delle grandi imprese a noi territorialmente vicine hanno determinato notevoli ripercussioni sul sistema delle piccole e medie imprese, rendendo ancora più necessario ed opportuno un rinnovato panorama degli strumenti di incentivazione. Il contributo del settore imprenditoriale, la sua volontà di rischiare e di tentare è e rimane irrinunciabile, se si vuole che le politiche di sostegno abbiano efficacia. L'obiettivo rimane pertanto quello di rendere positivamente riconoscibile all'esterno il prodotto valdostano. Si tratta di operare affinché la qualità del singolo prodotto non sia solo il risultato di una certificazione ottenuta, ma derivi anche dal sapere che quel prodotto è stato realizzato in un ambito territoriale in cui i servizi, il lavoro e i controlli sono una garanzia della sua stessa qualità. In questo modo il prodotto valdostano non avrà la necessità di confrontarsi solo con la competitività dei prezzi, ma avrà nella composizione delle produzioni e nella sua qualità intrinseca i principali atouts. Per questo desidero richiamare, prima di dare uno sguardo di dettaglio all'articolato, quelli che sono i punti qualificanti che sono stati sviluppati nella redazione della proposta di legge, in particolare laddove si sottolinea l'obbiettivo di una maggiore incisività degli interventi, con una filosofia che ne privilegi la competitività e lo sviluppo, razionalizzando nel contempo le modalità di gestione e le procedure di attuazione degli stessi.
Intendiamo quindi offrire un ulteriore contributo, specie in questo difficile momento, per infondere fiducia nel sistema delle piccole e medie imprese locali. Attraverso questo disegno di legge la Regione intende comunicare con forza che l'imprenditoria locale non è sola, che c'è un impegno pubblico ad accompagnare e a sostenere l'industria e l'artigianato in questa sfida dai contorni non sempre chiari. Attraverso questo importante disegno di legge, ancora una volta si sottolinea la volontà di questa Amministrazione di non corteggiare il declino, ma di lottare per contrastarlo, di offrire cioè agli operatori gli strumenti per contrastarlo, con l'obbiettivo di dare alla nostra comunità un buon futuro.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV) Lo sviluppo dei settori economici e produttivi è una componente fondamentale per il benessere e per garantire valide prospettive di futuro ad una comunità. Questa considerazione è ancor più vera se riferita ad una realtà regionale come la nostra che, proprio rispetto al settore economico, deve affrontare particolari condizioni che non sempre si traducono in occasioni favorevoli.
Nel corso degli anni l'Amministrazione regionale ha messo in campo una serie di interventi per sostenere il sistema produttivo e per offrire strumenti utili in grado di garantire risorse e occasioni di sviluppo. La logica che ha ispirato le forme di intervento si è modificata negli anni caratterizzandosi con il progressivo allontanamento da quelle modalità di sostegno che rappresentavano solo misure sporadiche, di natura assistenziale e fini a sé stesse (il cosiddetto "metodo a pioggia").
Si è invece ritenuto di introdurre politiche di sostegno in grado di promuovere una mentalità imprenditoriale capace di maturare atteggiamenti vincenti e in grado di confrontarsi con il mercato. Sul fronte normativo si è tuttavia assistito ad un accumulo di provvedimenti relativi alle incentivazioni con una marcata disomogeneità sia in linea di obiettivi e finalità, sia in termini pratici e procedurali. Da qui deriva l'esigenza di intervenire nel settore per favorire l'armonizzazione… il modello di interventi finora delineato che risulta frammentario e non adeguato ai tempi. Molto sentita è anche la necessità di utilizzare nel modo migliore la quantità di risorse di provenienza diversa, regionale, ma anche statale e comunitaria da mettere a disposizione del tessuto produttivo locale. Dalla programmazione indispensabile in questo settore, che deve vedere la presenza di vari attori, non solo istituzionali, ma anche sociali, oltre che economici e finanziari, possono derivare utili indicazioni per le politiche finanziarie regionali e per gli orientamenti da perseguire nelle linee programmatiche di governo.
Il disegno di legge che stiamo esaminando introduce un nuovo sistema di interventi per lo sviluppo delle attività produttive capace di riordinare e innovare la materia. La prima risposta alle esigenze appena sopra accennate viene proprio dall'armonizzazione che questo disegno di legge introduce relativamente al complesso degli interventi. Si rende quindi più chiaro il quadro normativo di riferimento anche grazie all'introduzione di un testo organico che sintetizza le principali misure per agevolare lo sviluppo industriale ed artigianale. È necessario sottolineare che anche questo disegno di legge può a pieno titolo iscriversi quale ulteriore tappa del percorso di riordino e semplificazione dell'assetto normativo regionale che nel corso di questa legislatura ha visto qualificare l'opera del legislatore regionale.
Con questo disegno di legge si introducono caratteri di selettività degli interventi proposti e dei soggetti che li sostengono pur garantendo un livello ampio di articolazione delle misure di finanziamento. C'è un netto orientamento verso la promozione di quelle attività orientate verso l'innovazione, lo sviluppo e l'allargamento della base produttiva, la diversificazione, il miglioramento delle capacità competitive, anche in relazione alle opportunità offerte da una qualificata presenza a livello internazionale. Proprio attraverso la selezione delle attività proposte e ammesse a finanziamento, si ottiene il risultato di un razionale utilizzo e una congrua gestione delle risorse finanziarie secondo logiche di efficacia e produttività dell'azione dell'Amministrazione regionale.
Tra i punti qualificanti del disegno di legge sono da segnalare: la creazione di un osservatorio che serve da efficace supporto per una maggiore conoscenza della struttura e dell'evoluzione dei settori produttivi, uno strumento utile che permetterà una valida programmazione nel settore. L'osservatorio si occupa di raccolta dati, di effettuare studi e del monitoraggio dell'efficacia delle azioni di sostegno e sarà un importante punto di riferimento per la politica industriale; la messa in campo di interventi più incisivi caratterizzati da un preciso orientamento per offrire più competitività e sviluppo; da segnalare, come una novità assoluta nel panorama degli strumenti finanziari regionali di agevolazione per le imprese, il prestito partecipativo, che è in grado di adattarsi particolarmente agli investimenti innovativi e dove la remunerazione del capitale è direttamente connessa ai risultati d'azienda; modalità di gestione degli interventi regionali e procedure di attuazione improntate a criteri di semplificazione e di razionalizzazione; conformità degli interventi alla normativa europea secondo una logica di rispetto dei principi fissati e di utilizzazione delle opportunità offerte.
Il regime di aiuti alle imprese contenuto nel disegno di legge n. 153 è stato infatti notificato alla Commissione europea in quanto la sua entrata in vigore è subordinata all'approvazione preliminare da parte della commissione stessa. Dall'esame operato in sede comunitaria della struttura del regime, dei soggetti beneficiari, del tipo di aiuti e delle modalità di definizione degli stessi, è derivata una valutazione positiva di compatibilità delle misure previste dalla Regione Valle d'Aosta con le condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti dai regolamenti comunitari. Il regime di aiuti proposto può dunque essere considerato compatibile con il mercato comune. La revisione della normativa regionale ha correttamente interpretato la disciplina comunitaria prevedendo un articolato che rispetta i vincoli posti per evitare aiuti che potessero rappresentare illegittimi turbamenti del libero mercato. In questo modo sarà possibile utilizzare in modo efficace le opportunità a livello europeo che riguardano in particolare gli investimenti per l'innovazione tecnologica e il soddisfacimento di obiettivi ambientali qualificanti anche nei settori produttivi.
Le condizioni in cui si trovano gli operatori economici valdostani, cui si accennava all'inizio di questa relazione, rischiano talvolta di limitare la potenzialità del comparto imprenditoriale locale con il rischio di emarginazione rispetto ai circuiti del mercato internazionale. Le dimensioni stesse e i numeri sono talvolta un ulteriore limite all'espansione delle capacità espresse a livello locale. Per questo motivo in questo provvedimento legislativo particolare attenzione è stata posta nelle azioni che tendono a favorire l'aggregazione tra le imprese, la creazione di consorzi. Sarà questa una delle linee su cui dirigersi per consolidare la dimensione delle imprese con l'obiettivo di migliorarne l'assetto competitivo e le potenzialità di successo sui mercati internazionali.
Si accennava poco fa al principio di semplificazione che ispira questo disegno di legge, ad esso si aggiunge, quale ulteriore elemento positivo e di novità, l'attenzione del legislatore a mettere a disposizione degli utenti una normativa caratterizzata da flessibilità e di agevole lettura e comprensione. È questo un passaggio che è stato agevolato dalla presenza costante delle associazioni di categoria nella fase di elaborazione della bozza di legge. Si è così posto un quadro di riferimento generale sufficientemente chiaro per quanto riguarda gli interventi di settore, lasciando a un successivo provvedimento una più specifica disciplina puntuale degli aspetti più tecnici e procedurali. Sarà così possibile effettuare i dovuti adattamenti in base alle prime fasi di applicazione e all'esperienza, senza peraltro intaccare i principi fondamentali del provvedimento. Tra i tipi di interventi previsti nell'articolato del disegno di legge figurano: gli interventi a sostegno degli investimenti produttivi che possono riguardare la realizzazione di opere edili, l'acquisto di immobili, di macchinari, di beni immateriali, per giungere anche all'adozione di misure per migliorare la tutela ambientale e l'utilizzo razionale dell'energia.
Tra gli strumenti agevolativi, oltre ai tipi già collaudati come i contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e i mutui a tasso agevolato, assumono rilevanza la prestazione di garanzie fideiussorie e i già citati prestiti partecipativi. Due figure di incentivo che ben si adattano a soggetti che operano secondo criteri di flessibilità e con spiccate caratteristiche innovative, ma in assenza di grossi capitali da mettere sul piatto della bilancia come garanzie reali. Anche il fatto di aver previsto soglie minime di spesa ammissibile contribuisce a mantenere l'effetto incentivante della legge, evitando la dispersione delle risorse. Sempre sul fronte dei tipi di interventi, sono da segnalare quelli dedicati alla promozione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo e della diffusione dei prodotti locali, attraverso la partecipazione a mostre e fiere, ma anche attraverso campagne pubblicitarie e elaborazione di ricerche di mercato. Un'azione molto importante per consentire una maggiore apertura del comparto produttivo valdostano verso i mercati esteri.
Président Le débat est ouvert. S'il n'y a pas de conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale. On passe à l'examen du projet de loi, dans le nouveau texte prédisposé par la IVème Commission. La IIème Commission a exprimé à la majorité l'avis favorable sur le nouveau texte de la IVème et la IVème Commission a exprimé son avis à la majorité.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 27:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 28:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 30 où il y a une petite correction formelle qui sera apportée par les bureaux: il s'agit de substituer l'an "2002" avec l'an "2003":
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 31:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 32:
Conseillers présents: 23
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 24
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 1 (Tibaldi)
Le Conseil approuve.