Objet du Conseil n. 3113 du 20 mars 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 3113/XI Disegno di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)".
CAPO I MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54
SEZIONE I MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54
Articolo 1 (Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole "In applicazione degli articoli 5, 116, 128 e 129 della Costituzione" sono sostituite dalle parole "In attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali".
Articolo 2 (Modificazione all'articolo 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole "e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti.".
Articolo 3 (Modificazione all'articolo 16)
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 54/1998 le parole "possono conservarli" sono sostituite dalle parole "li conservano".
Articolo 4 (Modificazione all'articolo 17)
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole ", salvo i casi di fusione di più Comuni".
Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 19)
1. L'articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
(Consiglio comunale)
1. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
5. Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.
6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.
7. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.
9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento.
10. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d'Aosta e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea).".
Articolo 6 (Inserimento dell'articolo 19bis)
1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:
"Articolo 19bis
(Surrogazioni e supplenze)
1. Nei Consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.
2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.
3. Il Consiglio procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.
4. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 6).
5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.".
Articolo 7 (Inserimento dell'articolo 19ter)
1. Dopo l'articolo 19bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 6, è inserito il seguente:
"Articolo 19ter
(Presidenza del Consiglio comunale)
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.".
Articolo 8 (Inserimento dell'articolo 19quater)
1. Dopo l'articolo 19ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 7, è inserito il seguente:
"Articolo 19quater
(Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale)
1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.
3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiara l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.
4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario.
5. Successivamente, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.
6. Ai sensi della normativa statale vigente, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.".
Articolo 9 (Modificazione all'articolo 20)
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:
a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;
b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio;
c) le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;
d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;
e) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;
f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.".
Articolo 10 (Sostituzione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 21
(Competenze del Consiglio comunale)
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
a) esame della condizione degli eletti;
b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
c) elezione della Commissione elettorale comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
d) statuto del Comune;
e) statuto delle Associazioni dei comuni di cui il Comune fa parte;
f) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
g) regolamento del Consiglio;
h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
i) rendiconto;
j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
k) istituzione e ordinamento dei tributi;
l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
n) nomina dei rappresentanti del Comune in seno alla Comunità montana, nell'ipotesi di cui all'articolo 75, comma 1;
o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:
a) regolamenti;
b) piani, programmi e progetti;
c) dotazione organica del personale;
d) partecipazione a società di capitali;
e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
i) acquisti e alienazioni di immobili;
j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.".
Articolo 11 (Inserimento dell'articolo 21bis)
1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 10, è inserito il seguente:
"Articolo 21bis
(Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità)
1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità.".
Articolo 12 (Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)
1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.
3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
4. Lo statuto può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.".
Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 23)
1. L'articolo 23 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
(Competenze della Giunta comunale)
1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La competenza per gli atti di cui all'articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell'articolo 46, comma 3, nei compiti dei segretari comunali e degli altri dirigenti.
4. I Comuni di cui all'articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell'ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite e attribuibili al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.".
Articolo 14 (Modificazione all'articolo 24)
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 54/1998 dopo le parole "è convocata" sono aggiunte le parole "e presieduta".
Articolo 15 (Modificazioni all'articolo 26)
1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è abrogato.
2. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente: "In mancanza, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.".
3. Il comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento.".
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:
"8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori.".
Articolo 16 (Sostituzione dell'articolo 28)
1. L'articolo 28 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 28
(Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco)
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Regione con propria ordinanza o mediante la nomina di un commissario ad acta.
3. Sono fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).".
Articolo 17 (Modificazione all'articolo 30)
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è abrogato.
Articolo 18 (Inserimento dell'articolo 30bis)
1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 17, è inserito il seguente:
"Articolo 30bis
(Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati)
1. Il Sindaco, il Vicesindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune ai sensi della l.r. 4/1995.".
Articolo 19 (Inserimento dell'articolo 30ter)
1. Dopo l'articolo 30bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 18, è inserito il seguente:
"Articolo 30ter
(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta)
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1.
5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.".
Articolo 20 (Inserimento dell'articolo 30quater)
1. Dopo l'articolo 30ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 19, è inserito il seguente:
"Articolo 30quater
(Mozione di sfiducia)
1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.".
Articolo 21 (Sostituzione dell'articolo 31)
1. L'articolo 31 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 31
(Obbligo di astensione)
1. I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall'adottare gli atti di rispettiva competenza.".
Articolo 22 (Sostituzione dell'articolo 33)
1. L'articolo 33 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione), è sostituito dal seguente:
"Articolo 33
(Statuto comunale)
1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Lo statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.
4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.".
Articolo 23 (Modificazione all'articolo 34)
1. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys) lo statuto prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.".
Articolo 24 (Modificazione all'articolo 35)
1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.".
Articolo 25 (Modificazione all'articolo 36)
1. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).".
Articolo 26 (Modificazione all'articolo 37)
1. Al comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 54/1998 le parole "al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi)" sono sostituite dalle parole "alla l.r. 18/1999".
Articolo 27 (Modificazione all'articolo 38)
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 54/1998 le parole "l.r. 59/1991" sono sostituite dalle parole "l.r. 18/1999".
Articolo 28 (Sostituzione dell'articolo 48)
1. L'articolo 48 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 48
(Personale con qualifica dirigenziale)
1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane e nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995.".
Articolo 29 (Sostituzione dell'articolo 49)
1. L'articolo 49 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 49
(Segretari dei Comuni e delle Comunità montane)
1. Ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).".
Articolo 30 (Inserimento dell'articolo 49bis)
1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 29, è inserito il seguente:
"Articolo 49bis
(Pareri, visti e attestazioni)
1. Su ogni proposta di deliberazione degli enti locali deve essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all'ufficio o del servizio competente, se appartenente alla qualifica dirigenziale, ovvero, qualora questo manchi, del segretario.
2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia finanziaria e contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.".
Articolo 31 (Sostituzione dell'articolo 61)
1. L'articolo 61 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 61
(Composizione)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Comunità montane e dal Presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.".
Articolo 32 (Sostituzione dell'articolo 62)
1. L'articolo 62 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 62
(Costituzione)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.".
Articolo 33 (Modificazione all'articolo 63)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:
"1bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge.".
Articolo 34 (Sostituzione dell'articolo 65)
1. L'articolo 65 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 65
(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.
2. In particolare, il Consiglio:
a) esamina argomenti di interesse generale per i comuni e gli altri enti locali della regione;
b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;
c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;
d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;
e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;
f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.
4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.".
Articolo 35 (Sostituzione dell'articolo 68)
1. L'articolo 68 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 68
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.".
Articolo 36 (Inserimento dell'articolo 69bis)
1. Dopo l'articolo 69 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:
"Articolo 69bis
(Attività di consulenza)
1. L'amministrazione regionale assicura lo svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
Articolo 37 (Sostituzione dell'articolo 70)
1. L'articolo 70 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 70
(Scioglimento dei Consigli comunali)
1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:
a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;
b) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco;
2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco;
3) approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 30quater;
4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;
5) mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco;
6) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio;
7) riduzione del Consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al Consiglio;
d) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. Con decreto del Presidente della Regione, successivo allo scioglimento, si procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.
4. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dell'adozione del provvedimento di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del d.lgs. 267/2000.
5. Lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.".
Articolo 38 (Inserimento dell'articolo 70bis)
1. Dopo l'articolo 70 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 37, è inserito il seguente:
"Articolo 70bis
(Estensione agli altri enti locali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui alla presente legge.".
Articolo 39 (Inserimento dell'articolo 70ter)
1. Dopo l'articolo 70bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 38, è inserito il seguente:
"Articolo 70ter
(Rimozione e sospensione degli amministratori locali)
1. Alla rimozione e alla sospensione degli amministratori locali si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il parere previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) è reso dal Consiglio regionale.".
Articolo 40 (Modificazione all'articolo 73)
1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole ", concorrendone al finanziamento".
Articolo 41 (Sostituzione dell'articolo 75)
1. L'articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 75
(Organi)
1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio della Comunità, la Giunta della Comunità e il Presidente, disciplinati dagli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.
2. A decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, sono organi della Comunità montana: il Consiglio dei Sindaci, il Presidente e l'Assemblea dei consiglieri, disciplinati dagli articoli 81bis, 81ter, 81quater, 81quinquies e 89bis.
3. Quanto previsto al comma 2 non si applica solo nel caso in cui non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali del 2005 la maggioranza qualificata, cioè i due terzi arrotondati per eccesso, dei Consigli comunali dei comuni membri della Comunità montana di appartenenza si esprima in senso contrario.
4. Nel caso di cui al comma 3, gli organi della Comunità montana rimangono quelli previsti al comma 1 fino a decisione diversa da parte dei Consigli comunali, da esercitarsi con le modalità di cui al comma 3 e i cui effetti avranno decorrenza dalle prime elezioni generali comunali successive.".
Articolo 42 (Modificazione all'articolo 77)
1. Il comma 2 dell'articolo 77 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
a) esame della condizione degli eletti;
b) statuto dell'ente;
c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
d) regolamento del Consiglio;
e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
f) rendiconto;
g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
h) atti di programmazione e di indirizzo;
i) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;
j) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.".
Articolo 43 (Modificazioni all'articolo 78)
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 54/1998 la parola "pari" è soppressa.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:
"3bis. Lo statuto può prevedere che la Giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei Comuni membri.".
Articolo 44 (Modificazione all'articolo 81)
1. Il comma 3 dell'articolo 81 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Non possono far parte della Giunta della Comunità il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Presidente.".
Articolo 45 (Inserimento dell'articolo 81bis)
1. Dopo l'articolo 81 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:
"Articolo 81bis
(Consiglio dei Sindaci)
1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.
2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riservi al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.
3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l'approvazione dei seguenti atti:
a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;
b) statuto dell'ente;
c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
d) regolamenti;
e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
f) rendiconto;
g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;
i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
j) atti di programmazione e indirizzo;
k) dotazione organica del personale;
l) partecipazione a società di capitali;
m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
n) acquisti e alienazioni di beni immobili;
o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.
4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.".
Articolo 46 (Inserimento dell'articolo 81ter)
1. Dopo l'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 45, è inserito il seguente:
"Articolo 81ter
(Presidente)
1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.
3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.
4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.
5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.".
Articolo 47 (Inserimento dell'articolo 81quater)
1. Dopo l'articolo 81ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è inserito il seguente:
"Articolo 81quater
(Assemblea dei Consiglieri)
1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana costituiscono l'Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.
2. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l'Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'Assemblea non è vincolante.
3. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l'Assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione.".
Articolo 48 (Inserimento dell'articolo 81 quinquies)
1. Dopo l'articolo 81quater della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 47, è inserito il seguente:
"Articolo 81quinquies
(Diritti dei consiglieri comunali)
1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull'attività del Consiglio dei Sindaci.
2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.".
Articolo 49 (Sostituzione dell'articolo 84)
1. L'articolo 84 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Articolo 84
(Ruolo della Regione)
1. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all'articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane.".
Articolo 50 (Sostituzione dell'articolo 85)
1. L'articolo 85 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 85
(Ruolo dei Comuni)
1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all'articolo 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
Articolo 51 (Modificazione all'articolo 88)
1. Il comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 33.".
Articolo 52 (Inserimento dell'articolo 89bis)
1. Dopo l'articolo 89 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:
"Articolo 89bis
(Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci)
1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali di cui all'articolo 81 quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell'Assemblea dei consiglieri di cui all'articolo 81quater.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.".
Articolo 53 (Modificazione all'articolo 91)
1. Al comma 3 dell'articolo 91 della l.r. 54/1998 sono soppresse, in fine, le parole ", nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 47".
Articolo 54 (Sostituzione dell'articolo 93)
1. L'articolo 93 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è sostituito dal seguente:
"Articolo 93
(Definizione)
1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana. Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Possono essere membri di una Associazione dei Comuni anche comunità locali interne ad altro Stato ad essa contermini, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
3. Al fine di costituire un'Associazione, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo, nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri, ivi comprese le forme di utilizzo del personale.
4. Alle Associazioni dei Comuni si applicano le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili.
5. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000.".
Articolo 55 (Sostituzione dell'articolo 94)
1. L'articolo 94 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 94
(Organi)
1. Sono organi dell'Associazione dei Comuni:
a) il Consiglio;
b) il Presidente.
2. Il Consiglio è composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri. Il titolare della carica è individuato dal Sindaco con proprio atto, ferma restando la possibilità di reciproca sostituzione in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri membri. Lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i membri del Consiglio.".
Articolo 56 (Sostituzione dell'articolo 95)
1. L'articolo 95 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 95
(Competenze del Consiglio)
1. Il Consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 e che lo statuto non riservi al Presidente.
2. Spetta, comunque, al Consiglio l'approvazione dei seguenti atti:
a) regolamenti;
b) bilancio preventivo;
c) rendiconto;
d) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
e) atti di programmazione e di indirizzo;
f) statuto delle aziende e delle istituzioni.".
Articolo 57 (Modificazione all'articolo 97)
1. Il comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 54/1998 è abrogato.
Articolo 58 (Sostituzione dell'articolo 98)
1. L'articolo 98 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 98
(Statuto)
1. Lo statuto dell'Associazione dei Comuni, approvato contestualmente all'accordo, disciplina, in particolare, le modalità di nomina del Presidente, le attribuzioni degli organi, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.".
Articolo 59 (Sostituzione dell'articolo 113)
1. L'articolo 113 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 113
(Servizi pubblici locali)
1. Gli enti locali provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.
3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.
4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.
5. In ogni caso è disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.
6. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:
a) la durata del rapporto;
b) gli aspetti economici;
c) le caratteristiche dell'attività;
d) i criteri per lo svolgimento del servizio;
e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;
f) le forme di partecipazione dell'ente locale o dell'Associazione dei comuni;
g) le eventuali funzioni amministrative connesse;
h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;
i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;
j) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;
k) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.".
Articolo 60 (Sostituzione dell'articolo 114)
1. L'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 114
(Aziende speciali)
1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale o delle Associazioni dei comuni, finalizzato alla gestione di servizi a rilevanza economico-imprenditoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei comuni. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.
2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'azienda, gli organi, le loro competenze, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'azienda, le modalità di informazione sull'attività svolta.
3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:
a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) determina le finalità e gli indirizzi;
e) nomina e revoca gli amministratori;
f) verifica i risultati della gestione;
g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.
5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali che si convenzionino con l'ente di riferimento.
6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.".
Articolo 61 (Sostituzione dell'articolo 115)
1. L'articolo 115 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 115
(Istituzioni)
1. L'istituzione è un ente strumentale dell'ente locale o dell'Associazione dei comuni finalizzato all'esercizio di servizi sociali e culturali, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Nel rispetto della presente legge, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'istituzione, gli organi e le loro attribuzioni, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'istituzione, nonché le modalità di informazione sull'attività svolta.
3. L'istituzione uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:
a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi perseguiti dall'istituzione;
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) determina le finalità e gli indirizzi;
e) nomina e revoca gli amministratori;
f) verifica i risultati della gestione;
g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.
5. Lo statuto può prevedere che l'istituzione eroghi i propri servizi anche a favore di altri enti locali che si convenzionano con l'ente di riferimento.
6. L'istituzione può avere personale proprio. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.".
Articolo 62 (Sostituzione dell'articolo 119)
1. L'articolo 119 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 119
(Intervento sostitutivo)
1. Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
Articolo 63 (Modificazione all'articolo 120)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 120 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è aggiunto il seguente:
"5bis. I contratti del personale delle Associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.".
Articolo 64 (Modificazione all'articolo 121)
1. Al comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 38/2001, le parole "Entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2003".
Articolo 65 (Sostituzione dell'articolo 127)
1. L'articolo 127 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 127
(Intervento sostitutivo)
1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 125, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
SEZIONE II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 66 (Disposizioni di coordinamento)
1. Le parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione".
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni previgenti che prevedono nomine o designazioni di rappresentanti degli enti locali si intendono nel senso che la relativa competenza spetta al Consiglio permanente degli enti locali.
Articolo 67 (Disposizioni di interpretazione autentica)
1. Al comma 4 dell'articolo 117 della l.r. 54/1998, per "specifici organi del Comune" si intendono esclusivamente il Consiglio comunale e la Giunta comunale.
2. Al comma 1ter dell'articolo 125 della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), per "specifici organi della Comunità montana" si intendono esclusivamente il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.
Articolo 68 (Disposizioni transitorie)
1. La prima seduta del Consiglio dei Sindaci, di cui all'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 45, è convocata dal Presidente della Comunità montana in carica, entro trenta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della presente legge, si tiene entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere più anziano di età, fino all'elezione del Presidente.
2. Fino alla prima seduta del Consiglio dei Sindaci, continuano ad esercitare le proprie funzioni gli organi in carica delle Comunità montane.
3. Il Consiglio dei Sindaci provvede ad adeguare lo statuto della Comunità montana alle disposizioni dettate dalla presente legge, entro un anno dal proprio insediamento. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, provvede altresì ad adeguare, se del caso, i regolamenti dell'ente.
4. Fino all'adeguamento degli statuti si applicano le norme statutarie vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
Articolo 69 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 47, 69, 92 e 128 della l.r. 54/1998 sono abrogati.
CAPO II MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4
Articolo 70 (Modificazioni all'articolo 2)
1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale) sono abrogati.
Articolo 71 (Inserimento dell'articolo 14bis)
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 4/1995, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è inserito il seguente:
"Articolo 14bis
(Requisiti della candidatura)
1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.".
Articolo 72 (Sostituzione dell'articolo 18)
1. L'articolo 18 della l.r. 4/1995, da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
(Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità)
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/2001.
4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.".
Articolo 73 (Sostituzione dell'articolo 19)
1. L'articolo 19 della l.r. 4/1995, già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
(Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità)
1. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte la contesta all'interessato stesso.
2. L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 19bis, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su istanza del Presidente della Regione o di qualsiasi elettore del comune.".
Articolo 74 (Inserimento dell'articolo 19bis)
1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 4/1995, come sostituito dall'articolo 71, è inserito il seguente:
"Articolo 19bis
(Azione popolare)
1. La decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente del Consiglio comunale, ove previsto.".
Articolo 75 (Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Tessera elettorale)
1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).
2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.".
Articolo 76 (Modificazione all'articolo 33)
1. Il comma 11 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è abrogato.
Articolo 77 (Modificazione all'articolo 34)
1. Il comma 9 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 è abrogato.
Articolo 78 (Modificazione all'articolo 39)
1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale di cui all'articolo 22, da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione.".
Articolo 79 (Modificazioni all'articolo 40)
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 4/1995 le parole "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle parole "della tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione".
2. Al comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 4/1995 le parole "al certificato elettorale" sono sostituite dalle parole "alla tessera elettorale".
Articolo 80 (Modificazioni all'articolo 41)
1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole "Sul certificato elettorale dell'accompagnatore" sono sostituite dalle parole "Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto".
2. Al comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole "il certificato elettorale" sono sostituite dalle parole "la tessera elettorale".
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole "il certificato" sono sostituite dalle parole "la tessera elettorale".
Articolo 81 (Modificazioni all'articolo 42)
1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.".
2. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".
Articolo 82 (Modificazioni all'articolo 45)
1. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.".
2. Il comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".
Articolo 83 (Modificazione all'articolo 50)
1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore appone il timbro della sezione e la data della votazione sull'apposito spazio della tessera elettorale e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa.".
Articolo 84 (Modificazione all'articolo 51)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 4/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 6/2000, è sostituita dalla seguente:
"c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta;".
Articolo 85 (Modificazione all'articolo 53)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:
"8bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.".
Articolo 86 (Modificazione all'articolo 57)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995, da ultimo modificato dall'articolo 6 della l.r. 22/2001, è aggiunto il seguente:
"4bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.".
Articolo 87 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12bis, 61 e 71 della l.r. 4/1995 sono abrogati.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5;
b) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.
Président La parole au rapporteur, le Conseiller Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Au nom aussi du collègue Ottoz je vais vous présenter le rapport concernant ce projet de loi.
Avec l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993 qui lui a attribué le pouvoir législatif en matière de "Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", la Région autonome Vallée d'Aoste s'est donnée pour but de réglementer d'une manière organique, et dans une optique fédéraliste, l'ensemble des questions relatives aux collectivités locales et ce afin d'éviter qu'il soit fait référence à un corpus de dispositions mixtes, relevant à la fois de la législation de l'État et de celle de la Région. C'est ainsi qu'a vu le jour un système régional d'autonomies locales tout à fait spécial.
Du point de vue de la méthodologie, il convient de souligner que l'ensemble des normes régionales en la matière a été entièrement formulé par des groupes de travail mixtes Région-collectivités locales. Ce processus de concertation réelle a valu au Conseil de la Vallée d'approuver une législation agréée par les sujets institutionnels qui en sont les principaux destinataires et bénéficiaires, à savoir les communes et les communautés de montagne.
Pour des raisons d'urgence, le législateur régional a par ailleurs dû anticiper la réforme en prenant un certain nombre de mesures partielles ou sectorielles. Or, s'il est vrai que ces mesures ont permis de résoudre des problèmes spécifiques, il n'en est pas moins vrai qu'elles ont entraîné l'application, pendant une période limitée, de ce même corpus de dispositions mixte que l'on souhaitait en fait éviter et qui dérivait, en partie, de la loi n° 142 de 1990 et, en partie, des nouvelles dispositions régionales. D'où des incertitudes juridiques et des difficultés d'interprétation.
L'approbation de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) a mis fin à ces incertitudes et difficultés par la mise en ?uvre d'un système d'autonomies locales nouveau et original, axé sur ce principe de subsidiarité qu'Émile Chanoux avait déjà clairement et synthétiquement défini lorsqu'il affirmait: "Toute fonction sociale qui peut être exercée par un organisme inférieur ne peut être déléguée à un organisme supérieur". Ce système reconnaît la commune en tant qu'échelon de gouvernement fondamental qui devrait être doté de toutes les compétences tenant à la gestion et à l'administration, y compris celles qu'exerce la Région aujourd'hui encore. Cette dernière conserve un rôle d'orientation et de coordination tout aussi fondamental, qui se traduit par le pouvoir de légiférer et de veiller à la planification, à l'assistance technique et au service de conseil.
La loi régionale n° 54/1998 tient par ailleurs compte de la réalité valdôtaine, caractérisée par la présence de nombreuses petites communes. Dans les conditions d'organisation actuelles, celles-ci connaissent déjà des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions et ne sauraient prendre en charge d'autres compétences qui leurs seraient attribuées par la Région. C'est ainsi qu'il a été décidé de préserver la répartition territoriale des communes et renoncer à imposer à certaines collectivités locales des projets de fusion qui iraient contre le sens de l'histoire et seraient difficilement praticables, mais aussi de répondre aux exigences d'efficience, d'efficacité et d'économicité par une mise en commun des moyens et des ressources dans le cadre d'associations telles que les communautés de montagne, sans préjudice du principe de subsidiarité.
La loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 constitue donc de ce fait l'un des principaux actes de la législature régionale qui s'achève. Je rappelle que cette loi a été votée par le Conseil de la Vallée à l'issue d'un processus complexe, amorcé au cours de la législature précédente par l'approbation d'un texte qui n'avait pas reçu le visa du Président de la Commission de Coordination. Il est tout de même significatif que cette législature se termine précisément par la présentation au Conseil de la Vallée de la première modification organique de la loi régionale n° 54/1998, de cette véritable loi-cadre sur les collectivités locales. Quatre ans après son entrée en vigueur et en conclusion d'un processus caractérisé, comme nous l'avons rappelé, par l'adoption d'une série de lois sectorielles anticipant la réforme et exprimant une volonté politique précise, la loi régionale n° 54/1998 a donc réalisé cette "régionalisation législative" du système des autonomies qui découle de l'attribution à la Région du pouvoir législatif en matière d'ordre juridique des collectivités locales et elle est devenue un point de repère incontournable dans le contexte juridique et institutionnel valdôtain. Il importe néanmoins de rappeler les différentes étapes de ce processus dont il a été question, à savoir: la loi régionale n° 48/1995, portant mesures régionales en matière de finances locales, qui a introduit des dispositions permettant aux collectivités locales d'acquérir une pleine responsabilisation, ainsi qu'une réelle autonomie financière fondée sur la certitude de pouvoir disposer de ressources spécifiques; la loi régionale n° 40/1997, portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales, et le règlement d'application y afférent; la loi régionale n° 4/1995, relative à l'élection directe du syndic, du vice-syndic et des conseils municipaux; la loi régionale n° 78/1994, telle qu'elle a été remplacée par la loi régionale n° 23/2001, sur le statut des élus locaux; les lois régionales qui, à compter de la loi régionale n° 45/1995, ont défini le statut unique des fonctionnaires de la Vallée d'Aoste - y compris celui des secrétaires communaux - et ont ainsi créé les fondements nécessaires au transfert de fonctions régionales aux collectivités locales.
Il convient de rappeler également deux autres temps forts de la présente législature qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 54/1998 et qui en représentent une mise en application: tout d'abord l'approbation des statuts des collectivités locales, expression suprême de l'autonomie normative de celles-ci et ensuite l'approbation de la loi régionale n° 1/2002 qui, par la définition des compétences administratives relevant de la Région, a jeté les bases du transfert de fonctions régionales aux collectivités locales, conformément à ce principe de subsidiarité qui est l'un des fondements mêmes de la loi régionale n° 54/1998.
Le temps qui s'est écoulé a par ailleurs rendu indispensable une première révision des dispositions contenues dans la loi régionale n° 54/1998, alors que la structure globale de ce texte conserve toute son actualité. En effet, il y a lieu de tenir compte des résultats de l'application de cette loi, de même que des propositions formulées par le Conseil permanent des collectivités locales et de l'entrée en vigueur des récentes réformes constitutionnelles, dont la refonte du titre Vème de la Constitution, refonte qui, contrairement à ce qui s'est produit dans de nombreuses autres régions, avait déjà amplement été anticipée par la législation valdôtaine. Le nouveau texte propose, hormis les modifications purement formelles visant à expliciter la volonté du législateur, des modifications visant soit à la réorganisation des dispositions sur les organes des collectivités locales contenues dans plusieurs lois régionales, soit à l'harmonisation de la législation régionale avec les récentes réformes constitutionnelles - et notamment avec les normes ayant aboli le contrôle sur les actes des collectivités locales -, soit encore des modifications d'ordre substantiel.
La loi régionale n° 54/1998 avait établi que certains principes énoncés par la loi régionale n° 4 de 1995, relatifs à la composition et au fonctionnement des organes des collectivités locales - dont ceux concernant les membres des juntes et la nomination de ces dernières ou les compétences des différents organes -, ne relèveraient plus des lois, mais bien des statuts ou des règlements. Il a donc été jugé opportun, afin de remettre en ordre et d'adapter systématiquement les normes en matière de collectivités locales, d'abroger expressément les dispositions de la loi régionale n° 4/1995 touchant aux matières désormais régies par les statuts ou les règlements, même si celles-ci pouvaient être considérées comme ayant été implicitement abrogées suite à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts.
Parallèlement, il a été procédé à la réorganisation, du moins partielle, de la structure des titres Ier et IIème de ladite loi régionale n° 4/1995, ainsi qu'à l'insertion d'un certain nombre de dispositions de cette dernière - strictement liées au fonctionnement des organes des communes - dans la loi régionale n° 54/1998, dont le titre Ier de la deuxième partie a, de ce fait, été remanié. Quant aux modifications d'ordre substantiel, elles ont principalement découlé des requêtes formulées expressément du Conseil permanent des collectivités locales, ainsi que de la Commune d'Aoste, pour ce qui est des institutions et des agences spéciales, et de certains consortiums de communes, pour ce qui est des associations de communes.
En revanche, il a été décidé, à ce stade, de ne pas aborder la réforme générale des services publics locaux dans l'attente, d'une part, d'un examen plus approfondi des contraintes posées par les directives européennes en la matière et, d'autre part, de l'entrée en vigueur du règlement prévu par l'article 35 de la loi de finances de l'Etat pour 2002. Une seule modification a donc été apportée dans ce domaine, qui consiste dans la reconnaissance aux associations de communes de la qualité de sujets habilités à gérer les services publics locaux, à l'instar des collectivités locales, puisqu'elles ont été dotées de la personnalité juridique de droit public au sens de la loi régionale de finances 2003.
Au plan politique, les principales nouveautés concernent les communautés de montagne et la confirmation des choix sur lesquels repose la loi régionale n° 54. Cette dernière définissait deux échelons de gouvernement: communes et Région et un échelon de gestion: la communauté de montagne, organisme fournissant des services, à qui attribuer à l'échelle supracommunale des fonctions relevant des communes. La modification la plus importante, apportée à la demande du Conseil permanent des collectivités locales, tient à la composition des organes communautaires: à compter des prochaines élections communales, le Conseil et la Junte de la communauté seront remplacés par le Conseil des syndics, au sein duquel chaque commune faisant partie de la communauté de montagne sera représentée par son syndic ou par un délégué de celui-ci, obligatoirement choisi parmi les membres de la junte communale.
L'exigence de faire participer plus directement les syndics, ou du moins les assesseurs communaux, à la gestion de la communauté de montagne dérive tout naturellement des choix politiques opérés en 1998 sur la base de la nécessité de renforcer les liens entre les communes et la communauté de montagne, qui est en quelque sorte l'émanation opérationnelle de l'échelon de gouvernement local. D'ailleurs, sept communautés de montagne sur huit ont déjà prévu, dans leurs statuts, un organisme dénommé "Conférence des syndics" à la fonction essentiellement consultative. Le renforcement du pouvoir décisionnel des exécutifs communaux au sein des communautés de montagne a par ailleurs nécessairement comporté, en contrepartie, l'accroissement du pouvoir d'inspection et d'orientation politique des conseils communaux dans ce même contexte.
C'est ainsi qu'afin que les conseillers communaux puissent participer davantage à l'activité de la communauté de montagne dont leur commune fait partie et exercer sur celle-ci un contrôle plus efficace, une assemblée des conseillers est instituée en tant qu'organe communautaire consultatif. Le Conseil des syndics sera tenu de convoquer l'assemblée pour en recueillir l'avis en vue de l'approbation du budget prévisionnel, du rapport prévisionnel et programmatique et du bilan. Le rôle de l'assemblée pourra devenir encore plus important dans la mesure où le projet de loi prévoit que les statuts de la communauté de montagne peuvent augmenter le nombre des matières susceptibles de lui être soumises.
Toujours aux fins d'une plus grande participation des conseillers communaux - et notamment de ceux appartenant aux minorités qui ne font plus partie des organes de la communauté de montagne - et de l'exercice de leur fonction de contrôle politique et administratif, il a été prévu que ceux-ci puissent accéder librement aux bureaux de la communauté de montagne, présenter au Conseil des syndics des questions, des interpellations de même que des motions et participer, avec voix consultative, aux séances pendant lesquelles le conseil discute leurs initiatives. Enfin, le règlement pour le fonctionnement du Conseil des syndics établira dans quels cas et suivant quelles modalités les membres des juntes et/ou des conseils communaux et/ou de l'Assemblée des conseillers seront convoqués pour participer aux séances du Conseil des syndics.
Dans le respect du principe de l'autonomie des collectivités locales - principe fondamental de la loi régionale n° 54 -, le projet de loi en cause prévoit toutefois la possibilité de ne pas remplacer les organes de la communauté de montagne au cas où les deux tiers des conseils des communes faisant partie de celle-ci en décideraient ainsi. La décision de maintenir les organes tels qu'ils sont actuellement - Conseil, Junte et Président de la communauté de montagne - doit être prise au plus tard le soixantième jour précédant la date des élections communales générales de 2005, mais les intéressés pourront par la suite décider de revenir sur cette décision - prise en phase de première application de la loi - quand bon leur semblera. Quelle que soit la décision, celle-ci ne produira d'effet qu'à compter des premières élections générales suivantes. Ainsi la réforme des organes de gouvernement des communautés de montagne pourra-t-elle mieux s'adapter aux exigences spécifiques de chaque réalité locale et, s'il y a lieu, être renvoyée aux élections communales suivantes (voire à celles d'après encore).
L'approbation du projet de loi en discussion marque donc un point final à cette phase du processus législatif de réforme de l'ordre juridique des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, même s'il reste encore à définir deux importants volets de nature administrative. Le premier volet tient à l'application de la loi régionale n° 1 de 2002 et à l'attribution aux collectivités locales de certaines fonctions régionales par des délibérations du Gouvernement valdôtain à prendre de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis des Commissions du Conseil compétentes. Lesdites délibérations doivent définir plusieurs points: premièrement, les fonctions et les tâches à confier aux communes; deuxièmement, les biens et les ressources financières, matérielles, logistiques et humaines - y compris les personnels de la Région - à affecter aux collectivités locales et, enfin, la suppression, la transformation ou la fusion des structures régionales et des établissements opérationnels de la Région concernés par le transfert de fonctions.
Le deuxième volet touche au renforcement des relations entre les communes et les communautés de montagne, relations qui, à partir des prochaines élections communales, devraient sensiblement s'améliorer grâce à l'introduction du Conseil des syndics. A ce sujet, il faudra mener à bonne fin la démarche entreprise par la délibération du Gouvernement valdôtain d'octobre 2002, relative aux fonctions que devront obligatoirement exercer les communautés de montagne à l'échelle supracommunale. Le démarrage du contrôle de la gestion et les modifications apportées par le présent projet de loi aux articles 84 et 85 de la loi régionale n° 54, qui définissent le rôle de la Région et des communes dans le cadre de ce processus, devraient par ailleurs permettre de préciser lesdites fonctions.
Enfin, pour être tout à fait complet, nous tenons à souligner qu'il sera nécessaire - mais il s'agit là d'une tâche qui échoira à la prochaine Assemblée régionale - de pourvoir à la refonte de trois lois capitales portant sur le système des autonomies locales en Vallée d'Aoste, à savoir: la loi régionale n° 48/1995 relative aux finances locales, qu'il faudra adapter au système des autonomies tel qu'il est décrit par la loi régionale n° 54, compte tenu entre autres du nouveau rôle des communautés de montagne et des nouvelles fonctions qui seront confiées aux collectivités locales; la loi régionale n° 45/1995 sur les personnels de l'Administration régionale, dont la portée doit être étendue à tous les personnels du statut unique de la fonction publique de la Vallée d'Aoste et non plus seulement à ceux de la Région et, enfin, la loi régionale n° 46/1998 concernant les secrétaires des collectivités locales, dont l'application présente de multiples difficultés, et dont les dispositions pourraient avantageusement être remplacées par la création d'un tableau général de tous les dirigeants relevant du statut unique de la fonction publique.
Le Président de la Région et les deux rapporteurs présenteront des amendements sur le texte, tel qu'il a été approuvé par la Ière Commission: des amendements de forme, je peux dire, de nature technique, pour mieux préciser le sens des dispositions y afférentes.
Président Le débat est ouvert.
La parole au Conseiller Piccolo.
Piccolo (SA) Con un gruppo di aderenti ed amministratori comunali della "Stella Alpina" abbiamo discusso a lungo sulle modifiche che, a nostro parere, sarebbe utile ed indispensabile apportare alla legge n. 54/98 attraverso la quale la Regione definisce il sistema delle autonomie locali e ne stabilisce i livelli di governo e l'esercizio delle relative funzioni. Il mio non sarà un intervento esaustivo sulla proposta di legge in quanto si tratta di una tematica vasta e complessa, ma vuole essere un contributo della "Stella Alpina" al dibattito in questo Consiglio, nel quale si sta discutendo la revisione della legge. Ci siamo posti in particolare questa domanda: che cosa devono fare gli enti locali per agire con efficacia ed economicità sui servizi, andando a migliorare di conseguenza la qualità della vita dei cittadini che ne usufruiscono? La regione è divisa in comuni e comunità montane nate ormai 30 anni fa con lo scopo di un riequilibrio socio-economico del territorio; nella nostra regione esistono 74 comuni, dei quali 48 con meno di 1.000 abitanti, 13 con una popolazione compresa tra i 1.000 e i 2.000, 10 tra i 2.000 e i 4.000, 2 con oltre 4.000 abitanti e, infine, 1 con oltre 30.000 abitanti. Da questa prima analisi emerge una situazione di frammentazione delle amministrazioni comunali che comporta per i comuni più piccoli difficoltà nell'assolvimento delle loro funzioni e nella gestione dei servizi.
I problemi che si incontrano vanno dalla difficoltà nell'avere personale qualificato all'impossibilità di offrire servizi che esigono una dimensione minima di popolazione servita, con conseguenti sprechi qualora il servizio venga comunque attivato. Alla frammentazione si aggiunge anche la notevole disomogeneità socio-economica delle realtà territoriali: comuni ad alta vocazione turistica che si accompagnano a comuni di alta e media montagna, spesso caratterizzati da un declino demografico e da una marginalità economica, e a comuni di fondovalle, più toccati dallo sviluppo di attività industriali e terziarie. A questi si vanno ad aggiungere, inoltre, il Comune di Aosta e i 15 comuni della sua cintura, per i quali si aprono problemi tipici delle aree urbane. In questa situazione le tradizionali forme di cooperazione, quali i consorzi, assumono un carattere importante, ma alquanto circoscritto. L'unica forma di cooperazione sovracomunale è rappresentata quindi dall'esperienza delle comunità montane.
La legge istitutiva delle comunità montane ha forse disatteso in parte gli obiettivi che si era posta, ma ha tentato - e in alcuni casi ci è riuscita - ad offrire servizi a tutta la popolazione senza creare cittadini di serie A o di serie B. La loro presenza, che copre l'intera regione, però solleva interrogativi e prospettive discordanti. Un'anomalia è sicuramente rappresentata dall'elezione non diretta, ma di secondo grado dei suoi organi di governo; inoltre l'apparato esecutivo delle comunità montante potrebbe essere reso più flessibile, sostituendo l'attuale Giunta e Conferenza dei Sindaci con un unico organo esecutivo formato da un delegato del comune (sindaco, vicesindaco, assessore comunale o consigliere comunale con delega specifica ai servizi di comunità montana). Se si scegliesse questa strada, il Consiglio di comunità montana non dovrebbe più esistere perché le scelte verrebbero fatte nei consigli comunali su proposta della Giunta. In questo modo verrebbero garantiti il controllo sulle scelte e un libero dibattito con possibilità per le minoranze di esprimersi. Potrebbe essere previsto, inoltre, un presidente quale organo rappresentativo dell'ente, ente che diventerebbe così il prolungamento naturale di alcune competenze dei comuni, il braccio operativo per la gestione di servizi propri, con possibilità da parte dei comuni di delegare ulteriori funzioni garantendo l'economicità e l'efficienza della gestione con la previsione di soglie minime di partecipazione.
Bisogna inoltre sottolineare che occorre prestare una particolare attenzione a quanto previsto nella legge n. 54/1998 riguardo le problematiche finanziarie che incidono profondamente sull'assetto degli enti locali e sulle relazioni tra questi e la Regione. L'attuale sistema della legge n. 54 prevede funzioni eventuali in capo alle comunità montane, funzioni cioè che derivano sempre dall'intervento di altri enti e, se manca tale intervento, la stessa comunità montana non ha competenze proprie. Infatti, gli articoli 83 e 84 prevedono funzioni comunali che devono essere obbligatoriamente esercitate attraverso le comunità montane se a seguito di parametri ottimali il comune non è in grado di gestirle con efficacia, economicità ed efficienza. È evidente nella situazione attuale la difficoltà di arrivare ad una definizione di tali parametri.
L'articolo 87 prevede, al di fuori dei ruoli obbligatoriamente delegati ai sensi dei richiamati articoli 83 e 84, ulteriori possibilità di deleghe da parte dei comuni alle comunità montane. È anche evidente che la gestione comunitaria di servizi diventa veramente efficace ed economica se è più vasto l'ambito di intervento alla gestione di un servizio. Le attuali contraddizioni della legge n. 54 sono queste: si è creata la comunità montana come ente di gestione con riferimento a servizi che potenzialmente potrebbero essere mai delegati. Si deve quindi operare nel senso di individuare competenze specifiche in capo alle comunità montane, al fine di evitare gestioni inefficienti ed antieconomiche: esistono infatti servizi che nei piccoli comuni non potrebbero mai essere gestiti dagli stessi se non in forma associata.
Tutti quanti noi dobbiamo porci quindi la domanda, ed elaborare nel più breve tempo possibile la risposta, se sia la comunità montana la sede naturale delle forme di cooperazione volontarie e soprattutto obbligatorie tra comuni in alternativa alle unioni di comuni, in altre parole: quali sono i livelli sovracomunali di possibile devoluzione di funzioni comunali tradizionali? Quali e quante risorse finanziarie di pertinenza comunale finanziano il livello sovracomunale? Come e quanto la Regione deve incentivare finanziariamente questo processo di devoluzione, ove non ritenga di renderlo obbligatorio? E in questo caso quale deve essere la natura dell'intervento regionale?
Tra i temi in discussione in sede di modifica della legge n. 54 bisogna porsi l'obbiettivo della delocalizzazione di alcuni servizi attraverso il trasferimento o la delega di talune funzioni attualmente assolte dall'Amministrazione regionale. I quesiti che sorgono riprendono i temi precedenti: quali sono i soggetti destinati a tale devoluzione in forma di attribuzione o delega di funzioni? Sono i comuni esistenti con forme di cooperazione volontarie o obbligatorie? O un soggetto sovracomunale come la comunità montana che è un livello intermedio? Le implicazioni finanziarie in termini di trasferimenti regionali sono e dovranno essere diretta conseguenza di queste scelte.
L'esercizio di funzioni da parte della comunità montana dovrà avere quindi un triplice percorso: il primo, tramite l'esercizio obbligatorio a seguito di deliberazioni della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali; il secondo, derivante dagli emendamenti da noi proposti, con funzioni specifiche codificate in legge regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e conglobanti le funzioni previste con il primo percorso citato; il terzo mantenendo le deleghe da parte dei singoli comuni. Il percorso ottimale ipotizzato è quello della previsione normativa delle funzioni al fine di ancorare la certezza delle funzioni ad una legge regionale e non ad un atto amministrativo che ha carattere di minore stabilità.
In conclusione, si rende necessario individuare quali funzioni possono rimanere nell'ambito di responsabilità comunali e regionali e quali funzioni possano e debbano invece essere assegnate ad un livello di governo intermedio quale la comunità montana. Il passaggio fondamentale è quindi questo: si deve avere il coraggio politico di far decollare le comunità montane come enti di gestione di servizi propri, con ulteriore possibilità da parte dei comuni di delegare alle stesse altre funzioni e, in quest'ultimo caso, per garantire l'economicità e l'efficienza della gestione, prevedendo soglie minime di enti deleganti essendo io convinto assertore di un vero federalismo e rispettoso del principio di sussidiarietà.
Informo i colleghi che la "Stella Alpina" aveva predisposto alcuni emendamenti, proposti in I Commissione, che potessero essere più rispondenti alle effettive esigenze dei comuni, in particolare - e lo sottolineo - dei comuni più piccoli, ma purtroppo già in commissione sono stati respinti. Ritengo comunque doveroso ricordare ai colleghi che questi emendamenti sono stati proposti e non approvati.
Per onestà intellettuale e politica, quindi occorre capire quali siano gli intendimenti da parte della maggioranza relativi al ruolo delle comunità montane a partire già da subito, diversamente si abbia il coraggio politico di dire invece che l'ente comunità montana non serve più, quindi si lasci ai comuni il compito di scegliere altre soluzioni per gestire determinati servizi che abbiano carattere intercomunale. Tralascio invece ogni commento sull'articolato del disegno di legge che appare complesso e di difficile lettura persino per noi addetti ai lavori, immagino quali possono essere le difficoltà d'interpretazione del comune cittadino! Per fortuna che si era fatto un serio lavoro sulle abrogazioni delle leggi desuete e la semplificazione delle leggi stesse e che ha avuto anche inizio una predisposizione di testi unici per singole materie!
Concludo augurando buona fortuna ai nostri comuni, in particolare ai più piccoli che, sperando di non fare la "Cassandra", senza le leggi di settore e senza uno specifico ruolo e con competenze proprie delle comunità montane, rischiano di trovarsi in serie difficoltà al più presto. Ripeto - e concludo -: spero proprio di sbagliarmi!
Président La parole au Conseiller Nicco.
Nicco (GV-DS-PSE) Penso anch'io che la legge n. 54/98 sia una buona legge, un "point de repère incontournable", come l'ha definita giustamente il relatore Viérin, una legge a cui hanno guardato e guardano anche altre regioni, in cui il livello di conflittualità fra enti locali e regione è ben altrimenti elevato che non nella nostra. È una legge che ha tuttavia la necessità, come si legge nella relazione di accompagnamento, di una "mise à jour", ovvero di "una prima revisione normativa in termini di manutenzione dell'impianto stesso, a seguito della prima esperienza applicativa della legge" ed anche in relazione a mutamenti dell'ordinamento complessivo relativo agli enti locali - che sono già stati ricordati - e in particolare all'abolizione del controllo sugli atti. Penso però che questa poteva essere anche l'occasione per qualche ulteriore e più ampia riflessione sul sistema delle autonomie, proprio sulla base dell'esperienza, che - ripeto - valuto complessivamente positiva, di questi anni ed è una riflessione a cui la prossima legislatura, ritengo, non potrà sottrarsi.
La questione centrale rimane quella dei livelli di governo. Personalmente concordo con la linea che nel tempo è andata affermandosi di indicare due soli livelli di governo: i comuni e la Regione, i primi in quanto articolazione storicamente determinatasi, ma dinamica - e tornerò su questo punto -; la seconda in quanto espressione di quella che, per le sue dimensioni geografico-territoriali, è e rimane essenzialmente una valle, ovvero la Valle d'Aosta nella sua dimensione unitaria. Proprio le vicende di questi anni hanno, secondo me, ampiamente dimostrato che non vi è lo spazio per un terzo livello di governo, quello delle comunità montane. Occorre prenderne onestamente atto anche da parte di chi, come il sottoscritto, aveva invece creduto di intravedere una tale prospettiva negli anni '70 ed aveva allora operato, in quanto membro del Consiglio della Comunità Mont-Rose, affinché quella comunità si dotasse di un piano di sviluppo, si dotasse di un piano urbanistico e di altri strumenti programmatori. Un'attenta e serena valutazione complessiva dell'operato delle comunità montane, sul piano dell'evoluzione che c'è stata in questi anni, andrà certamente in seguito fatta. Alcune considerazioni credo tuttavia che siano fin da ora possibili.
È innegabile intanto che vi è stata una lunga, troppo lunga fase di incertezza in cui si sono sovrapposte esperienze diverse, esperienze positive, ma anche esperienze discutibili, con un ente, la comunità montana, che talvolta è sembrato quasi impegnato, proprio per l'assenza di una precisa prospettiva e funzione, più ad individuare iniziative che ne giustificassero l'esistenza che al soddisfacimento di reali necessità ed ha rischiato anche di favorire qualche volta il moltiplicarsi di centri di potere locale. Nel contempo, come pressoché inevitabilmente accade una volta che un organo è stato istituito, a svilupparsi sono stati il personale e le strutture. In I Commissione abbiamo chiesto una serie di dati e i dati che ci sono stati forniti sono anche troppo eloquenti da questo punto di vista: abbiamo quattro comunità in cui l'incidenza del costo del personale supera il 40 percento ed in un caso il 49 percento delle spese totali ed abbiamo strutture che talvolta non si segnalano particolarmente per sobrietà. Emblematico è un caso, su cui già ho avuto modo di discutere con alcuni colleghi: il caso del cosiddetto "castello", nuova sede della settima comunità montana (spese per la ristrutturazione per oltre 4 miliardi).
Emblematico anche perché se da quel punto volgiamo lo sguardo in basso, vediamo la ristrutturata sede del Municipio di Pont-Saint-Martin; poco a monte vi è quella, pure recentemente rinnovata, del Municipio di Perloz e, a non molta distanza, quella di Donnas; edifici a cui si potrebbero aggiungere altre strutture pubbliche di recente realizzazione, a partire dalla nuova sede dell'azienda di informazione turistica. Tutto questo in una area molto ristretta. Secondo me, allora, è lecito chiedersi se tutto questo sia proprio necessario per amministrare quel territorio e tutto ciò con i costi fissi che ogni anno comporta sui bilanci pubblici della comunità. C'è insomma da chiedersi se non abbiamo forse ecceduto nella realizzazione di strutture fisse, soprattutto nel contesto attuale, cioè in un'epoca che è quella dell'informatica, che dovrebbe caratterizzarsi invece per la significativa semplificazione anche sul piano amministrativo. Mi sembra che in tutto ciò ci sia una qualche sorta di paradosso.
Le comunità montane erano state deputate fin dall'inizio anche quale strumento per una gestione associata fra i comuni di tutta una serie di servizi; questa era ed è un'esigenza reale e rimane una delle esigenze fondamentali anche oggi, ma, a mio avviso, l'errore, ancora più evidente sotto questo aspetto, fu nell'aver voluto allora calare sulla Valle d'Aosta una gabbia precostituita e rigida, invece di realizzare un sistema che definirei flessibile, in grado di adattarsi alle diverse e reali esigenze mutevoli nel tempo, così come queste si andavano di volta in volta manifestando. Il servizio di raccolta dei rifiuti, l'assistenza agli anziani, la gestione della rete idrica o dei depuratori, i centri estivi e quant'altro esigono probabilmente una diversa configurazione territoriale.
Oggi che la scelta politica di fondo con l'individuazione della comunità montana quale ente strumentale per la gestione associata dei servizi è stata definitivamente compiuta, diventa necessario riprendere la riflessione proprio su quello specifico punto, ovvero: è la comunità montana lo strumento più idoneo per assolvere a tale compito? O non sarebbe meglio pensare una qualche altra, più snella e - ripeto - flessibile forma associativa fra i comuni? Non sarebbe sufficiente una riformulazione dell'articolo 54 in questi termini: "le associazioni dei comuni sono organismi strumentali dei comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili ai singoli comuni". Troppo semplicistica questa soluzione? Non lo so, però cerchiamo di ragionare e di riflettere, la necessità di semplificare l'apparato mi sembra che sia di tutta evidenza.
Mi pare che la riflessione, più che sulla composizione degli organi di gestione, debba essere più radicale, più approfondita, ovvero sulla necessità o meno del mantenimento delle comunità montane così come oggi esse sono configurate. Una riflessione che dovrà a questo punto essere scevra da condizionamenti politici ed ideologici, ma basarsi su elementi molto pragmatici, essendo di tutta evidenza che ha un senso gestire in forma associata un determinato servizio a due fondamentali condizioni: che il servizio sia di qualità migliore e che i costi unitari siano ridotti. Credo che sia su questo terreno che occorrerà effettuare delle puntuali verifiche, individuando di volta in volta i bacini ottimali di gestione.
Si è iniziata poi la discussione anche sui problemi che concernono i piccoli comuni, sui problemi seri di funzionamento dei piccoli comuni. Credo che il principio a cui ispirarsi debba essere lo stesso, ovvero quello di unire le forze, di associarsi, piuttosto che, come si propone al comma 4 dell'articolo 13, di attribuire alla giunta comunale, in determinati casi, funzioni anche di natura gestionale. Comprendo benissimo le esigenze dei sindaci, la necessità di operatività, tuttavia mi sembra quella una via pericolosa in quanto è pericoloso confondere i livelli, meglio allora seguire l'altra via: unire ed associarsi. Vorrei ricordare allora, un po' provocatoriamente, che la legge n. 16/75, ed ora l'articolo 42, comma 3 c) della legge recentemente approvata sui referendum, in attuazione di una precisa norma statutaria - articolo 42 -, prevede che comuni contigui all'occorrenza possano anche procedere alla fusione. È una prospettiva che è sicuramente impopolare per chi la propone, certo non foriera di facili consensi, ma questo non deve impedirci di affrontare serenamente questo tema. Si dirà che questa prospettiva richiama troppo il ventennio.
In realtà, se andiamo più in là nel tempo, vediamo che in ogni epoca furono creati o riunificati comuni a seconda delle particolari necessità del momento. A seguito di continui litigi - la collega Charles si ricorda di queste vicende, le ha studiate come me - sulla determinazione del corso della Dora, che provocavano spese esorbitanti in atti giudiziari, ad un certo punto, nel 1780, i Comuni di Donnas e di Vert sono stati riuniti. Un esempio fra i tanti, ne voglio fare un altro. Pontboset, sul finire del '700, fu scorporato da Champorcher per due ragioni di fondo: la prima, perché il tragitto fra i due centri abitati era lungo e difficile, specie in inverno, la seconda, perché da Pontboset non si sentiva il suono delle campane della chiesa di Champorcher, con cui si convocava il consiglio comunale.
Oggi che esistono il telefono e i mezzi sgombraneve ci si potrebbe perlomeno ripensare! E questo vale anche per altre situazioni, mantenendo ovviamente sul territorio quegli uffici a cui la popolazione ha più diretto accesso, ma unificando invece l'amministrazione e quelle strutture che diventa impossibile istituire o mantenere, pena un eccessivo aggravio della spesa, in ogni singolo comune. Non deve essere un'imposizione, su questo sono interamente d'accordo con quanto ha affermato il relatore, dicendo che: "on a décidé de renoncer à imposer à certaines collectivités locales des projets de fusion": mai imporre. Ma non deve neppure essere un tabù. Che in certe situazioni si rifletta anche su questa possibilità mi sembra anzi opportuno e che si proceda intanto nella gestione associata di funzioni e strutture credo che sia una direzione da perseguire con forza e con convinzione.
Président La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Mi sento un po' nella situazione dell'alunno che non ha fatto i compiti a casa, quindi si trova ad improvvisare nell'interrogazione, cosa che mi succedeva già a scuola e mi succede spesso qui. Lo dico perché, dopo gli interventi organici che mi hanno preceduto, il mio intervento sarà invece non solo a braccio, ma improntato da alcune osservazioni in particolare sulle comunità montane. Ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e li ho apprezzati, così come ho apprezzato la relazione del Consigliere Viérin per la completezza e per l'analisi che viene svolta, così come ho apprezzato la sua relazione nella precedente legge. Voglio dare atto al Consigliere Viérin, che avrebbe potuto prendersi qualche mese di vacanza che dopo tanti anni avrebbe forse gradito, di una cosa apprezzabile: il fatto che stia facendo il suo dovere di consigliere in maniera efficace, anche se ovviamente questo non significa condividere totalmente il contenuto della relazione.
Come giustamente è sottolineato nella relazione, le modifiche di carattere politico più rilevanti riguardano le comunità montane. Sull'evoluzione del ruolo delle comunità montane rispetto a come erano concepite negli anni '70, potremmo dire molte cose, credo però che oggi dobbiamo giungere ad una conclusione, che, ripeto, può essere condivisa o meno, personalmente ho delle perplessità sul punto di arrivo… il punto di arrivo è che non solo le comunità montane come erano state percepite non esistono più, ma mi verrebbe da dire - neanche troppo provocatoriamente - che non esistono più le comunità montane. È rimasto un termine, quello di "comunità montane", dietro al quale c'è sostanzialmente un consorzio obbligatorio. Sarebbe più corretto e onesto, anche dal punto di vista legislativo, dire che questa legge disciplina la materia degli enti locali e i comuni e i consorzi obbligatori.
Il termine, comunità montana, che evocava un terzo organismo intermedio fra la Regione e il comune, non esiste più, ma su questo tornerò quando parlerò degli organi e quindi dei modi di partecipazione dei comuni e dei consiglieri comunali a questi che sono sostanzialmente consorzi obbligatori. Mi chiedo allora se ha ancora senso in quest'aula ed altrove parlare di "comunità montane" o non bisogna piuttosto parlare di "consorzi" tout court. Tutta la parte relativa alle problematiche che vivono oggi le comunità montane e i piccoli comuni è già stata affrontata piuttosto diffusamente dai colleghi che mi hanno preceduto e mi limito a richiamare queste osservazioni che per lo più condivido, anche se dobbiamo renderci conto che non è facile, perché, laddove anche l'aggregazione venga interpretata flessibilmente dai comuni, ciò potrebbe comportare una serie di problemi nel momento in cui l'accordo per la gestione di un servizio deve essere realizzato. Oggi bene o male il fatto che ci sia questo consorzio obbligatorio, chiamato "comunità montana", impone ai comuni di gestire un certo servizio unitariamente. In caso che ciò non fosse possibile, avremmo salvaguardato forse di più un principio di sussidiarietà, ma avremmo creato dei problemi di carattere organizzativo superiori: immaginiamo la situazione di un comune che non riuscisse, per ragioni caratteriali del sindaco, per ragioni politiche, per ragioni logistiche, ad associarsi con altri comuni e dovesse fare in ipotesi la raccolta dei rifiuti urbani da solo. È una cosa che mi sembrerebbe assai difficile. Siamo in una materia in cui nessuna soluzione sembra essere così risolutiva dei problemi che vengono posti.
Fatta dai colleghi che mi hanno preceduto questa analisi sulle criticità, sulle problematicità, vorrei dire due cose invece sugli organi delle comunità montane o meglio dei consorzi obbligatori. La disciplina degli organi viene riformulata dalla disciplina in esame e viene riformulata in maniera significativa. La riforma più importante è quella dell'abolizione dei consigli e degli esecutivi della comunità montana, sostituiti dal Consiglio dei sindaci o come si chiama, comunque da un organo di gestione in cui sono i sindaci o i loro delegati a prendere tutte le decisioni della comunità montana. Se vogliamo, dal "Consiglio di amministrazione", composto dai sindaci o dai loro delegati.
Devo dire che, di fronte a questo tipo di riforma, ho avuto qualche perplessità, mi sono posto degli interrogativi, perché mi sembra che, se immaginiamo ancora le comunità montane non per quello che erano, ma come un organo gestionale sì, ma di carattere politico, viene difficile pensare di sopprimere ogni forma di rappresentatività e di partecipazione dei comuni (penso alle minoranze, oggi rappresentate, nei consigli delle comunità montane). Viene meno ogni forma di rappresentatività e questo a livello teorico mi disturba assai, intanto perché credo alla partecipazione e alla rappresentatività e perché ancora una volta diamo potere ad una categoria benemerita che è quella dei sindaci, che in questa Regione di potere ne ha fin troppo. Se vediamo il peso che ha il CELVA nelle decisioni di questo Consiglio regionale, capiamo come quell'organismo conti di più di almeno una trentina di consiglieri messi assieme qui dentro (gli altri quattro o cinque consiglieri invece contano davvero).
Mi trovo quindi in difficoltà ad accettare teoricamente questo sistema, devo però pragmaticamente riconoscere che questo sistema c'era già attraverso la Conferenza dei sindaci, che era sì un organo consultivo, ma era quello che decideva e quindi gli organi ufficiali della comunità montana - il consiglio esecutivo - erano degli enti ratificatori di quanto decideva la Conferenza dei sindaci. La riforma, allora, contraddittoriamente rispetto all'assunto teorico, fa chiarezza su questo punto, fa chiarezza eliminando il principio di rappresentatività, ma eliminando anche un'ipocrisia, semplificando il sistema ed operando un notevole risparmio proprio in termini economico-finanziari e su questo punto non posso che dichiararmi d'accordo, perché non avremo più consigli e esecutivi ulteriormente retribuiti. I sindaci manterranno i loro emolumenti da sindaci, ma non ci sarà un raddoppio di emolumenti e, in un periodo in cui si va verso una professionalizzazione della politica, credo che un'inversione di tendenza anche sotto questo profilo sia un dato da sottolineare. Una riforma quindi a luci ed ombre, per certi versi contraddittoria e, sempre in riferimento agli organi, trovo suggestive queste due idee del far assistere e controllare il Consiglio dei sindaci dai consiglieri comunali. Come avviene questo controllo?
Avviene in due modi: c'è un controllo preventivo che avviene attraverso una forma consultiva, assembleare, alla quale francamente credo poco. Sarà anche piacevole vedere una bella assemblea di consiglieri comunali di una comunità montana, 80-100 persone che si riuniscono per esprimere un parere sul bilancio, un parere su eventuali altre materie sulle quali potrebbero essere consultati, però un'assemblea di questo tipo che abbia solo potere consultivo è veramente poco. Forse avrebbe avuto un senso, anche se parzialmente in contraddizione con l'idea gestionale della comunità montana, che questa assemblea votasse quanto meno il bilancio. Secondo modo: viene introdotto un diritto di ispezione, questa mi sembra un'invenzione più efficace, se verrà utilizzata; spetterà ai consiglieri comunali più diligenti, a quelli più preparati, a quelli che hanno più voglia di lavorare non solo occuparsi del proprio comune, ma occuparsi del consorzio obbligatorio denominato "comunità montana" e, in quell'ambito, di fare interrogazioni, interpellanze, mozioni per avere ascolto, per esercitare la propria attività ispettiva.
Mi pare che questo sia un buono strumento. Ho il timore, ma è solo una previsione, che verrà poco utilizzato, perché forse c'è poco tempo, i consiglieri comunali sono persone che non ricevono alcuna retribuzione per il lavoro che fanno, è difficile essere informati su tutto, forse non c'è questa cultura politica dell'ispezione, che, peraltro, c'è solo in quest'aula e forse al Comune di Aosta, in quanto sono molto rari in altri comuni gli atti ispettivi. Credo invece che sia stato fatto un piccolo pasticcio laddove si è deciso di consentire alle comunità montane di mantenere, se lo esigono, "l'ancien régime". Non capisco questa cosa, perché questa possibilità è stata prevista, ma in una direzione sola. L'avrei capita, in ossequio ai principi di sussidiarietà, se si fosse consentito di scegliere fra i due regimi alternativamente. Pur mettendo, in ipotesi, una volta ogni cinque anni di tornare indietro. Invece no: si può conservare "l'ancien régime", ma, una volta che si sia scelto le "nouveau régime", non si torna più indietro. Mi sembra una contraddizione e il legislatore regionale poteva imporre, se voleva, come è suo diritto, in ossequio anche a quanto chiesto dal CELVA, ma al CELVA non si è mai detto "no" in quest'aula e il CELVA non ha mai detto "no" a quest'aula, salvo su una proposta di legge dei tre "sottoscritti". Questa soluzione mi sembra pasticciata, non ha nessuna ragione di buon senso a sostegno. Mi pare che non ci sia nessuna argomentazione che faccia dire che questa è una cosa che va bene, ma che sia piuttosto una "cosetta" messa lì, forse per accontentare qualcuno che aveva timore di negare i principi di rappresentatività, con una formulazione che difficilmente potrà essere utilizzata e, non venendo utilizzata, alla prima occasione scomparirà definitivamente. Insomma, una sorta di norma transitoria che può essere utilizzata una volta sola, se la comunità in questione non la utilizza, si passa al nuovo regime e non si potrà più tornare indietro. Altro che flessibilità! Perché una flessibilità corretta avrebbe consentito, se si faceva la scelta politica di consentire l'alternativa… allora l'alternativa la si concede sempre e soprattutto non in una sola direzione!
Per queste ragioni ci asterremo su questo disegno di legge, in cui riconosciamo, come dicevo, degli spunti positivi, ma anche delle contraddizioni, delle cose che non ci convincono. Voglio chiudere il mio intervento con una richiesta al Presidente della Regione e ai suoi servizi: in commissione ci è stato dato uno schema di uno studio relativo al personale delle comunità montane; uno schema interessante dal quale risulta che a busta paga delle comunità montane in Valle d'Aosta ci sono 442 persone, e non sono poche. In seguito ad un approfondimento ho però scoperto che questa tabella non era così utile, perché non contiene una disaggregazione di questo dato importante: bisognerebbe capire di 442 persone quante sono occupate in uffici burocratici e quante nei servizi.
Infatti il dato interessante sul quale fare una riflessione circa i problemi di sovrabbondanza di personale, con tutti i problemi che questo crea, ha un senso se c'è questa disaggregazione, in quanto potremmo scoprire che ci sono delle comunità montane in ipotesi più grandi con meno personale burocratico e delle comunità montane più piccole con un personale maggiore. Dovremmo fare su questo delle riflessioni e dovrebbero farle soprattutto i comuni e i sindaci che saranno chiamati a gestire le comunità. Chiedo alla cortesia del Presidente e dei suoi servizi se è possibile, attraverso un ulteriore studio, scorporare sotto il profilo burocratico, da una parte, dei servizi, dall'altra, il personale delle comunità montane, in modo che si possa fare un'analisi più approfondita della tematica.
Président La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (FI) Non farò un intervento organico come ha fatto il relatore, però mi sento di formulare alcuni appunti in merito alla riforma di questa legge, una legge che lo stesso relatore ha definito un punto di riferimento importante nel sistema ordinamentale valdostano. A distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore, la legge n. 54 necessita oggi di aggiornamenti ed aggiustamenti in corso d'opera, anche perché presenta incongruenze e contraddizioni.
Il primo punto lo rivolgiamo al ruolo delle comunità montane; questi sono enti istituzionali che sono stati creati diversi anni fa con legge dello Stato e che poi hanno "subito" delle organizzazioni secondo leggi locali. Le comunità montane erano sorte come enti di ausilio ai comuni, per realizzare quei servizi pubblici che i comuni singolarmente non potevano fare o non avevano convenienza a fare, a distanza di anni le comunità montane sono diventate delle sovrastrutture molto pesanti, ingombranti per gli stessi comuni e naturalmente costose. Poco fa si faceva riferimento al numero di dipendenti che sono occupati nella comunità montana, hanno certamente un significato sociale, un significato economico, ma la loro funzione in questo momento non dà quelle risposte che la collettività e gli stessi enti comunali si sarebbero attesi da una comunità montana.
Se questa legge di riforma costituisce l'opportunità per aggiornamenti e aggiustamenti in corso d'opera, dimostra tuttavia l'assenza di coraggio nell'intervenire con delle scelte più radicali. Si sa benissimo che le comunità montane non piacciono a molti sindaci e che molti sindaci avrebbero preferito optare per associazioni di comuni più snelle e flessibili, indirizzate in modo specifico alla soluzione di determinati problemi, mentre le comunità montane sono diventate istituzioni intermedie che hanno appesantito il sistema e in particolare i bilanci delle casse comunali. Innanzitutto questa legge manca di coraggio perché costituiva l'occasione per intervenire in maniera più radicale: diamo un ruolo diverso alle comunità montane, alleggeriamole e restituiamo ai comuni quei poteri e quelle funzioni che sono state loro espropriate loro malgrado e i comuni stessi sono costretti ad intervenire finanziariamente.
Un'anticipazione di questa disposizione l'abbiamo avuta con l'approvazione della finanziaria regionale, quando è stata inserita una norma, dove tutti i comuni, indipendentemente dalla fruizione dei servizi erogati dalle comunità montane, sono costretti ad intervenire finanziariamente per far fronte alle spese di questo ente. Il secondo appunto lo facciamo sulla verticalizzazione dei poteri che c'è in sede comunale. Ancora una volta è il sindaco ad incrementare il suo ruolo, a discapito del consiglio comunale, ente di rappresentanza politica del comune; questa verticalizzazione viene effettuata soprattutto con la creazione del Consiglio dei sindaci, quale nuovo organo esecutivo della comunità montana. I sindaci non governeranno solo i loro comuni con una somma di poteri maggiori rispetto al passato, ma trasferiranno questa loro potestà anche in sede di comunità montana, in quanto diventeranno i decisori in sede collegiale delle scelte della comunità e questo è un affievolimento ulteriore di quelle che possono essere rappresentatività diffuse, che dovrebbero permanere in sede di comunità montana, ma anche in questo caso, ancorché si dica che questa legge è informata a criteri federalistici e di autonomia locale, si verifica l'opposto, con una concentrazione di poteri in capo a poche persone.
Il terzo appunto che vogliamo muovere riguarda le incompatibilità, in particolare alla legge n. 4/95. Le incompatibilità in sede comunale si sono manifestate a più riprese in questi ultimi anni, ci sono stati ruoli contraddittori fra amministratori comunali e parenti di amministratori comunali nell'attribuzione di incarichi, di appalti e via dicendo. Cito per esempio i Comuni di Ollomont e di Challand, le cui vicende sono salite anche agli onori della cronaca. Eppure la legge n. 4/95 non viene modificata in un senso più logico e più restrittivo, anzi, si demanda agli statuti la possibilità di normare in materia; molti articoli sono abrogati, quindi aumenta il rischio di commistione fra chi esercita il potere e fra colui che, esercitando un ruolo di potere, ha un legame di parentela con chi può essere tributario di appalti o somministrazioni di pubblici servizi.
Questi sono i tre punti che vediamo essere ancora lacunosi ed irrisolti in questa riforma della legge, che vuole essere importante, ma che contiene ancora delle incongruenze. Infine, un quarto punto, che è stato sollevato ieri anche con una specifica interpellanza da parte del gruppo di "Forza Italia" e che testimonia l'assenza di applicazione dell'articolo 114, quello che si riferisce alle aziende speciali. Probabilmente da molti è ritenuto un articolo marginale di questo impianto legislativo; oggi l'azienda speciale tuttavia ha un ruolo importante, specie nel Comune di Aosta, che è il comune capoluogo ed è il comune che ha una popolazione superiore a quella di altre realtà comunali più piccole. L'azienda speciale viene riconosciuta come ente strumentale, ma il suo funzionamento e la sua collocazione sono sempre in quella situazione ibrida, mi ricordano un po' la gestione straordinaria del Casinò, dove non si sa bene se prevalga un indirizzo di carattere pubblicistico o un indirizzo di carattere privatistico: quando conviene, si applicano le norme di un tipo; quando non conviene, si applicano le norme dell'altro tipo. Lo segnalavo ancora ieri al Presidente della Regione, quando si discuteva della mancata applicazione del contratto, nonostante siano decorsi questi quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 54, mancata applicazione che oggi viene ribadita nella riforma dell'articolo 114, perché il comma 6 dello stesso articolo viene riproposto nella sua integrità. Tuttavia non c'è chiarezza, perché la natura giuridica di queste aziende speciali rimane su una linea di confine confusa. Si parlava della ipotesi di trasformare l'APS di Aosta in S.p.A., ipotesi che sembra sia decaduta; si continua a parlare del fatto che si tratti di un ente pubblico economico e per tale debba essere disciplinato secondo certe regole; in realtà, penso che sia gli organi amministrativi, sia gli stessi dipendenti si trovino in una situazione di estrema incertezza. Ritengo che sarebbe opportuno, anche per questa ragione, rivedere la formulazione dell'articolo 114 e rinviare questa proposta di legge alle commissioni competenti, confidando che ci siano ancora i tempi tecnici per poterla approfondire.
Président La parole au Vice-président Viérin Marco.
Viérin M. (SA) Questo è un argomento che abbiamo dibattuto a lungo in I Commissione e anche fuori, ma è un argomento che probabilmente richiedeva un confronto più serrato, perché di vitale importanza per la gestione del territorio, come giustamente diceva prima il collega Nicco. Concordo sull'obiettivo di rafforzare il legame fra comune e comunità montana, come ha dichiarato il relatore, ma ritengo anche che si debba tener conto di altre necessità e qui per chiarezza vorrei elencarne almeno tre.
Prima necessità: è sempre più impellente in questo settore porre mano alla sburocratizzazione a vantaggio dell'efficienza, già altri colleghi hanno toccato questo aspetto, basta riflettere sui dati che avevo chiesto di avere in commissione e che poi sono arrivati: in quattro comunità montane il costo per il personale è di circa il 50 percento del bilancio, le spese ordinarie fisse oscillano dal 10 al 20 percento, se mettiamo le spese per consulenze e progettazione che rimangono nei cassetti, aggiungiamo circa il 20 percento, per arrivare alla percentuale del 90 percento e allora uno si chiede dove vogliamo andare con questi organismi.
Secondo aspetto: la necessità di certezza di funzioni, aspetto già ripreso dal collega Piccolo, quindi quali funzioni alle comunità montane e quali ai comuni. Già oggi il cittadino non riesce a capire quando rivolgersi al comune o alla comunità montana, se poi si è di comuni viciniori, ma appartenenti a comunità montane diverse, gli stessi cittadini non capiscono il perché per alcune cose devono rivolgersi alla comunità, mentre quello che abita nel comune vicino invece deve rivolgersi al comune o viceversa: parlo di gestione di acquedotto, di gestione dei rifiuti, parlo anche di alcune cose che riguardano più direttamente il territorio e così via. Accresciamo quindi la confusione, che già oggi esiste nel cittadino nel capire quando deve rivolgersi alla comunità montana e quando al comune e questa è una cosa molto grave, proprio perché sempre ci diciamo che è importante che il cittadino veda chiaro, sappia dove chiedere, sappia dove contestare e dove poter avere risposte certe ai propri problemi.
Il terzo punto è più politico, se vogliamo, e cioè si è potenziata la possibilità del controllo dell'attività delle future comunità montane, ma è anche necessario, se si vogliono mantenere le comunità montane, come prevede questo disegno di legge, che venga mantenuta la possibilità di partecipare in maniera attiva alle scelte amministrative. Ritengo che con questa modifica si vada a creare il nocciolo duro, mentre poi la partecipazione politica di chi fa amministrazione nei vari comuni viene a mancare. Concludendo: poteva essere l'occasione per un'ampia riflessione sul ruolo delle autonomie, riflessione che la prossima legislatura dovrà certamente affrontare.
Président La parole au Conseiller Cottino.
Cottino (UV) Non è la prima volta che decido all'ultimo minuto di intervenire, soprattutto a seguito di dibattito sui vari argomenti, per cui il mio intervento sarà ancora più disorganico dell'intervento di altri consiglieri, che hanno affermato di essere venuti qui senza il compitino preparato, ma credo che alcune cose vadano comunque sottolineate. Dicevo che ritenevo di non dover intervenire anche perché quanto illustrato in modo egregio dalla relazione non è uscito soltanto dalla capacità del relatore di spiegare i problemi, ma è quanto emerge dalla posizione specifica del movimento "dell'Union Valdôtaine" nel suo insieme.
Forse si è dimenticato da troppe parti che le modifiche di oggi sono frutto dell'impostazione che a suo tempo è stata data alla legge n. 54; se noi dimentichiamo per un momento il discorso dei due livelli di governo, cioè Regione e comune, è chiaro che si possono fare tutta una serie di osservazioni che possono differire non solo nei principi, ma anche nella sostanza. È evidente che qualcuno sta dimenticando le posizioni che nel passato, anche recente, sono state assunte dal proprio gruppo. Non dobbiamo dimenticare che queste modifiche non sono solo il frutto di un confronto politico all'interno del Consiglio regionale o di un confronto fra le forze di maggioranza; sono nate soprattutto da un'esigenza reale che ha portato il Conseil permanent des entités locales a proporcele. Non posso a questo proposito immaginare che sia stata fatta come asserito da qualche collega perché una certa categoria ha molto peso o, peggio ancora, perché questa categoria vuole ancora più peso. La realtà è che i comuni si sono resi conto che il funzionamento delle comunità montane così com'è ora ha dei costi altissimi, e non garantisce un collegamento puntuale e preciso.
Prima modifica per il funzionamento e per evitare lo scollamento con i comuni: niente di più facile che far amministrare la comunità montana dagli amministratori che hanno la diretta responsabilità dei comuni, cosa che non esiste e che ci ha portato fra l'altro ad accogliere solo in maniera parziale la prima richiesta del Conseil permanent des entités locales, che chiedeva sindaco o suo delegato, tout court mentre noi proponiamo che il delegato, venga scelto all'interno della giunta, proprio allo scopo di mantenere il già ricordato, necessario, collegamento. Seconda questione: pur non essendoci mai stata la possibilità del raddoppio degli emolumenti a livello di singolo amministratore, è vero però che i costi delle comunità montane si sovrapponevano a quelli dei comuni, di conseguenza se non c'era questo raddoppio a livello del singolo amministratore, c'era sicuramente un grossissimo incremento di costo degli organismi amministrativi dovuto all'inserimento di nuovi amministratori.
Qualcuno ha definito suggestive altre due novità della legge: il discorso della partecipazione e il discorso del potere ispettivo. Credo di poter dire che il potere ispettivo è una novità nata sicuramente con questa riforma, ma anche perché si è visto che all'interno delle comunità montane veniva a mancare questo potere ispettivo, soprattutto da parte di tutti quei consiglieri comunali non facenti parte del consiglio della comunità montana. Credo dunque che sul fronte della democrazia questo sia un grandissimo passo avanti. Quanto alla possibilità di convocare l'Assemblea generale dei consiglieri comunali, insieme al discorso della partecipazione si è voluto anche pensare all'informazione; mi chiedo quale miglior strumento di informazione, soprattutto al momento in cui viene presentato il bilancio di previsione, di quello della partecipazione diretta ed è soprattutto con questo fine che si è previsto questo nuovo organismo partecipativo senza aggiungere però intoppi di tipo burocratico.
Con questo organismo vi è dunque la possibilità di discutere su tutta una serie di materie, che potranno anche essere aumentate rispetto a quanto previsto ma in sede consultiva e senza necessità del numero legale per rendere effettiva e reale quella riunione. Mi pare dunque di poter affermare, anche per esperienza diretta, che la possibilità di partecipazione con questo tipo di riforma è più grande di quella di ieri. Il potere ispettivo oggi è possibile, cosa che non era possibile ieri, e io mi chiedo perché si debba immaginare che certe riforme siano solo suggestive e non siano invece il frutto della reale volontà di aumentare la partecipazione effettiva. Per quanto riguarda "l'ancien régime", non ho nessun timore a dire che non sono poi così "innamorato" di questa soluzione, ma occorre fare alcune precisazioni. Prima precisazione: non è stata richiesta dal CELVA, come è stato adombrato; con un confronto politico si è ritenuto che questa possibilità potesse anche dare la possibilità ad ogni consiglio comunale di esprimersi e di fare la scelta sulla nuova organizzazione per evitare che si potesse mettere in dubbio la democraticità del Conseil permanent des entités locales, e fugare timori di posizioni prevaricatrici da parte dello stesso. Questo dunque è un metodo che va ad interessare direttamente i comuni, i quali impegneranno in modo diverso la comunità montana di appartenenza, se lo riterranno opportuno.
Abbiamo detto prima che è giusto che la democrazia abbia un costo, ma è altrettanto giusto e altrettanto doveroso da parte nostra cercare un giusto equilibrio fra la democrazia e il costo che la stessa comporta. Credo dunque che l'equilibrio, che si è cercato di trovare con questa riforma sia il più giusto garantendo allo stesso tempo un miglior funzionamento delle comunità stesse. Ultima osservazione: oggi sono state fatte molte diagnosi, sono state evidenziate contraddizioni e difficoltà di ieri, di oggi e di domani; peccato che non si siano proposte delle cure. Fare delle diagnosi senza proporre cure adeguate serve a poco, perché la situazione del paziente rimane invariata e non credo che sia il modo migliore per fare il nostro lavoro, per fare quel dovere cui siamo stati delegati.
Président Je ferme la discussion générale.
La parole au Président de la Région, Louvin.
Louvin (UV) Lorsqu'on a la chance d'avoir des rapporteurs, le rapporteur Viérin en particulier, de la taille de ceux que nous avons eus aujourd'hui, la tâche du Gouvernement en est largement soulagée. Je me bornerai à quelques considérations d'ensemble sur ce projet de loi et de synthèse, si l'on peut ainsi les appeler, par rapport à un débat qui m'a paru de taille, un débat politique, un débat qui n'a pas simplement touché à des aspects de nature normative et réglementaire, mais à la substance des choses, avec des positions clairement énoncées de part et d'autre. Un débat qui, par ailleurs, nous renforce dans la conviction du bien-fondé du choix de présenter ce projet de loi n° 182, en guise de conclusion provisoire d'un parcours de longue période.
En dressant la préface d'un volume qui réunissait les dispositions régionales relatives aux collectivités locales, dans celle que j'ose appeler "ma vie antérieure", j'avais indiqué comment le législateur régional s'est employé à appliquer concrètement la conquête de l'autonomie, découlant de l'attribution de compétences législatives exclusives en matière d'organisation des collectivités locales. S'il y a un domaine dans lequel une compétence a été acquise par ce Conseil, qui a su l'utiliser pleinement, l'exploiter dans toute sa dimension, c'est bien le domaine des collectivités locales dans lequel l'on peut à juste titre dire que nous avons accompli une révolution copernicienne. Il suffit de revenir à la condition dans laquelle nous nous trouvions, exactement il y a dix ans, dans nos relations avec les communes et avec les syndics, dont on disait qu'ils étaient obligés de venir, le chapeau dans la main, demander quelque chose au Palais; nous nous apercevons que la situation a très largement changé et que cette Assemblée et le Gouvernement qui en découle demeurent le centre politique et administratif général de la Région.
Nous constatons aussi que la redistribution des pouvoirs a été effectuée sur l'ensemble du territoire régional d'une façon qui honore l'application du principe de subsidiarité, dont souvent nous nous réclamons, mais que pas toujours nous savons réellement appliquer. En l'espace de moins de deux législatures régionales, de 1994 à aujourd'hui, tous les principaux aspects de l'ordre juridique local ont été revus et modifiés, de la procédure électorale à la procédure administrative, du statut des administrateurs à celui du personnel - en insérant dans cela la création du statut unique de la fonction publique en Vallée d'Aoste et la régionalisation des secrétaires communaux -, sans oublier les finances et la comptabilité des collectivités locales.
Tout l'ensemble des collectivités locales et tout le cadre normatif a été revu, relu et reformulé de la part de cette Assemblée. La loi régionale n° 54/1998 a été le point d'orgue de cette activité législative et, loin d'être un simple texte pour les structures d'organisation, est devenue, et elle le devient plus encore par l'intervention normative en discussion aujourd'hui, une véritable loi-cadre pour nos collectivités locales. Certes, le projet de loi n° 182 n'avait pas l'ambition de remettre en question la validité du concept général établi par le législateur régional. Il en représente simplement le complément logique, du point de vue tant formel que substantiel, une mise à jour indispensable, introduisant certains éléments de très forte nouveauté, sur lesquels je voudrais un instant revenir.
Côté formel premièrement: la révision de la loi n° 4/1995, concernant l'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, permettra d'adapter ce texte aux nouveaux principes introduits par la loi n° 54/1998, qui a renvoyé à l'autonomie statutaire des mesures qui relevaient précédemment du domaine réservé de la législation régionale.
Du point de vue substantiel, les mesures sur les nouveaux organes de la communauté de montagne - tous les collègues qui sont intervenus l'ont bien mis au centre de leurs propres considérations -, ces dispositions, qui entreront en vigueur après les prochaines élections communales générales, c'est-à-dire au printemps 2005, revêtent un sens politique profond. En effet l'institution du Conseil des syndics, qui remplacera dès 2005 les actuelles juntes et conseils des communautés de montagne, est un signal politique fort, qui découle clairement des choix précédemment effectués par le législateur régional, en particulier lorsqu'en 1998 il définissait la Commune et la Région - collègue Piccolo - comme les deux échelons de gouvernement fondamentaux pour le système des autonomies de la Vallée. C'est un choix déjà effectué, que nous avons partagé en 1998, celui d'identifier ces deux échelons comme les moments principaux.
Je comprends que l'on puisse avoir, je ne dis pas la nostalgie, mais la volonté d'affirmer l'importance de l'évolution politique des communautés de montagne; leur expérience a été fondamentale dans le parcours d'évolution du système des collectivités locales. Aujourd'hui nous devons prendre acte que la situation a évolué; les données sous nous yeux, concernant la dépense locale, ainsi que la capacité de fonctionnement et la superposition des organes, doivent nous amener dans une phase nouvelle dans laquelle nous devons nous situer à nouveau. Selon l'article 71 de la loi n° 54/1998 les communautés de montagnes ont pour but l'exercice à l'échelle supracommunale des fonctions communales et des services de base, afin de fournir des prestations plus efficaces au niveau du gouvernement local, du point de vue de l'efficience, de l'efficacité de l'économicité et d'une réponse adéquate aux conditions de la société et du territoire.
L'article 82 de cette même loi - qui a, par la suite, fait l'objet d'éclaircissements dans le cadre de la loi n° 1 de 2002, par laquelle nous avons attribué les compétences aux collectivités locales - prévoit que les fonctions attribuées par la Région aux communes sont généralement exercées par celles-ci par le biais des communautés de montagne. Là est la clé de lecture par rapport aux questions d'attribution des compétences; il s'agit d'une attribution à laquelle, comme cela a été très opportunément rappelé par le Conseiller Viérin dans son rapport, la délibération du Gouvernement n° 3894 du 21 octobre 2002 a donné une réponse précise, qui va dans le sens de la garantie effective des compétences pour ce niveau supracommunal, qui n'est pas dépourvu de ses propres compétences. N'oublions pas non plus que la nouvelle répartition des finances locales - puisqu'il faut lire en même temps les normes d'organisation et les dispositions financières -, fruit d'un accord entre la Région et le Conseil permanent des collectivités locales, précise que les communautés de montagne sont désormais presque entièrement financées par les communes - il y a là un moment de très forte responsabilisation des communes - et que les sommes que la Région leur verse directement sont passées de 20 à 3 pour cent.
Le principe de subsidiarité nous l'avons introduit, je crois, dans la bonne direction, en partant de la base des communes, en allant vers la communauté de montagne et ne rendant pas la Région elle-même arbitre supérieure de toute décision en la matière, donc il y a eu cette réduction fondamentale de la quote-part prévue sur les finances locales. Il est évident que l'institution du Conseil des syndics dans ce contexte resserre les liens étroits qui unissent communes et communautés de montagne. Ces dernières auront dorénavant à jouer un rôle précis pour le compte des communes et il existe un lien direct entre les organes de gestion de la commune et ceux des communautés de montagne. Ce choix est à nos yeux un signal fort pour venir à bout d'une crise d'identité que n'avait jamais jusqu'à ce moment été totalement surmontée.
Deuxièmement, fait non négligeable - mais je voudrais le rappeler, puisque ce sera un fruit concret de cette loi -, la diminution des frais liés au personnel politique avant même qu'au personnel administratif, étant donné qu'à l'heure actuelle le montant des rémunérations pour les organes des communautés de montagne coûte à la société valdôtaine près d'un million d'euros par an. Il s'agit là d'un fait qui n'est pas à sous-estimer, dans le sillon du raisonnement qui a été fait de plusieurs côtés de rationalisation de la dépense publique: 1 million d'euros épargnés par rapport aux finances générales seront certainement un résultat du pragmatisme - comme cela a été indiqué par M. Curtaz - qui a inspiré cette action.
C'est donc le Conseil des syndics, formé de personnes qui connaissent à fond les problèmes inhérents aux services communaux, qui gèrera les questions financières entre les communes et les communautés de montagne, les conventions pour l'organisation supracommunale et il me semble que ce choix sera bénéfique à l'action administrative. Des mécanismes susceptibles d'assurer aux conseils communaux l'exercice de leurs pouvoirs d'inspection, de leur activité politique et de leur droit de contrôle ont été envisagés, cela dans une logique de contrepoids; dans la logique - je m'adresse en particulier à ceux qui ont voulu insister sur ce point - de permettre à l'Assemblée des conseillers, en tant qu'organe obligatoire de la communauté de montagne, d'exercer son action. Nous avons voulu également introduire le droit d'accès aux actes et aux bureaux des communautés de montagne pour les conseillers communaux, pouvant présenter questions, interpellations et motions au Conseil des syndics et, enfin, la possibilité, définie dans le cadre d'un règlement adopté par chaque collectivité, de convoquer un conseil des syndics élargi, en vue de traiter des problèmes propres aux différentes réalités communales. Un système fonctionnel qui respire, qui n'est pas uniquement gestionnaire, mais qui a une vérification d'ordre et de nature politique.
Une autre mesure susceptible de renforcer l'autonomie communale consiste en la possibilité que quelqu'un a défini de revenir à l'ancien régime. Là je voudrais introduire une petite correction, M. Curtaz: il ne s'agit pas d'une possibilité qui est accordée à la communauté de montagne en tant qu'institution, il s'agit - et je crois très prudemment - d'une solution qui permet à cette même composante, qui pourrait se sentir brimée par une décision assumée essentiellement par l'entente entre la Région et leurs syndics, de pouvoir envisager autrement son propre destin institutionnel. Quelqu'un dira à ce sujet qu'il s'agit d'une solution originale. Elle n'est pas trop originale; nous avions déjà prévu, au moment de l'adoption de la loi n° 54, la possibilité de différencier les institutions organisationnelles. Je voudrais rappeler à ce propos que nous avions prévu - mais le Gouvernement national à ce moment opposa son renvoi au Conseil sur ce point - la possibilité d'organes alternatifs dans le cadre de l'assemblée d'électeurs ou du conseil communal au niveau des petites communes.
Nous avions, déjà à l'époque, considéré possible différencier entre systèmes de représentativité. Comme cela a été justement saisi, l'on ne revient pas en arrière; alors là nous aurions été vraiment contradictoires en imaginant un "stop and go" de la part des communes et des collectivités locales pouvant aller de l'avant et revenir en arrière. Non, nous avons accordé cette possibilité sous forme de pause de réflexion ou de maintien de l'ancien régime, comme vous l'avez appelé, mais nous ne voulons nullement permettre qu'il y ait des situations de changement continuel de forme.
Nous avons tout au long de l'élaboration de ce projet de loi, collègues conseillers, eu un accord continuel, une collaboration ouverte et loyale de la part du Conseil permanent des collectivités locales. Je ne pense pas que cela s'est transformé dans une forme de subalternité de ce conseil par rapport à nos propositions. Je crois par contre que nous avons fait preuve dans cette Assemblée, dans les dernières semaines, d'une grande capacité de réflexion, de mise au point des différents aspects, y compris des modifications au c?ur du problème, qui est celui des communautés de montagne, sur lesquelles cette Assemblée doit se réserver le dernier mot.
Dans cette même journée le monde des collectivités locales italiennes est réuni à Cagliari pour une grande assemblée nationale, à laquelle je regrette que la composante politique de ce Conseil ne soit pas présente, comme elle aurait dû le faire, mais vous me permettrez de vous dire que, dans les travaux préparatoires de cette assemblée, le cas de la Vallée d'Aoste a toujours été indiqué comme le cas exemplaire du plus grand respect de la dignité du système des autonomies locales.
Le Conseil permanent des collectivités locales a anticipé de trois ans le Conseil des autonomies prévu par le titre Vème de la Constitution. Nous avons pourvu à l'élimination immédiate du contrôle de légalité, mais nous avons surtout établi une méthode de concertation permanente qui est la véritable clé de lecture de tout le système des autonomies locales dans notre Région. Sur cette concertation repose tout le parcours de la réforme entamée en 1994, un parcours long, qui pourrait être à l'opposé défini court uniquement si l'on se met dans la profondeur du temps de tout le système des autonomies locales en Vallée d'Aoste, qui compte désormais plusieurs siècles et qui est beaucoup plus ancien de cette même institution régionale, mais un parcours relativement long, puisqu'il s'est échelonné sur deux législatures, qui sera à juste titre revendiqué comme l'une des perles de la couronne du travail effectué par cette Région au cours de ces dernières années.
Un débat fructueux, me paraît-il, s'est entamé dans la journée d'aujourd'hui. J'y ajouterais uniquement en conclusion une courte indication concernant les amendements, qui vous ont été remis, qui ne sont qu'une petite reprise de certains aspects de nature formelle. Le texte revu par les commissions a été encore une fois passé au peigne fin, puisqu'il s'agissait d'empêcher, dans un souci de clarté, qu'il y ait des malentendus. L'amendement n° 1 présente une référence correcte à l'article 76, plutôt qu'à l'article 75, ce qui nous paraît représenter un accord plus correct. L'amendement n° 2 par contre prévoit la suppression de quelques mots qui auraient pu engendrer ambiguïté: dans la partie où l'on indique "le funzioni attribuite e attribuibili al segretario comunale" il s'agit de supprimer les mots "e attribuibili", pour ne pas avoir une sorte de zone grise, dans laquelle on ne saurait pas si le gouvernement de la commune peut lui-même exercer une fonction gestionnaire ou pas, comme d'ailleurs le mot "anche di natura gestionale" est une redondance et nous vous proposons de le supprimer. La modification de deux titres est prévue par l'amendement n° 3; une précision également concernant l'intitulé est indiquée à l'amendement n° 4. Nous avons souhaité, pour que le débat soit large au moment de la planification au sein de la communauté de montagne, que le rapport prévisionnel et programmatique soient soumis à l'Assemblée des conseillers et je crois que l'esprit de cet amendement va dans la même direction de l'amendement présenté par les commissions; enfin la suppression d'un article abrogé est le contenu essentiel de l'amendement n° 6.
Voilà ce qu'il s'agissait de préciser au terme de cette discussion. Vous me permettrez finalement de dire que nous avons été accompagnés, et bien accompagnés, non seulement au niveau politique des commissions, mais également par nos services et je voudrais les remercier en la personne de M. Piero Lucat, qui dirige une structure qui, depuis quelques années, n'est plus seulement exécutrice administrative, mais qui est chargée d'un important travail de planification de l'évolution du système des autonomies, ce à quoi il s'est attelé avec beaucoup de passion et je lui sais gré pour le travail qu'il a déployé dans cette direction.
Président On passe à l'examen du projet de loi dans le texte adopté par la Ière Commission, qui comprend aussi le texte approuvé par la IIème Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
A l'article 10 il y a le premier amendement signé par le Président de la Région et par les Conseillers Viérin Dino et Ottoz, dont je donne lecture:
Emendamento Alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 10 del d.l. 182, le parole "di cui all'articolo 75, comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 76, comma 1".
Je soumets au vote l'article 10 dans le texte amendé:
Articolo 10 (Sostituzione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 21
(Competenze del Consiglio comunale)
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
a) esame della condizione degli eletti;
b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
c) elezione della Commissione elettorale comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
d) statuto del Comune;
e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
f) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
g) regolamento del Consiglio;
h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
i) rendiconto;
j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
k) istituzione e ordinamento dei tributi;
l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
n) nomina dei rappresentanti del Comune in seno alla Comunità montana, nell'ipotesi di cui all'articolo 76, comma 1;
o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:
a) regolamenti;
b) piani, programmi e progetti;
c) dotazione organica del personale;
d) partecipazione a società di capitali;
e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
i) acquisti e alienazioni di immobili;
j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.".
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
A l'article 13 il y a le deuxième amendement signé par le Président de la Région et par les Conseillers Viérin Dino et Ottoz, dont je donne lecture:
Emendamento Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 13 del d.l. 182, è sostituito dal seguente:
"4. I Comuni di cui all'articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell'ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.".
Je soumets au vote l'article 13 dans le texte amendé:
Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 23)
1. L'articolo 23 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
(Competenze della Giunta comunale)
1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La competenza per gli atti di cui all'articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell'articolo 46, comma 3, nei compiti dei segretari comunali e degli altri dirigenti.
4. I Comuni di cui all'articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell'ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.".
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 27:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 28:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 30:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 31:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 32:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 33:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 34:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 35:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 36:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 37:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 38:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 39:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 40:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 41:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 42:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 43:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Il y a le troisième amendement signé par le Président de la Région et par les Conseillers Viérin Dino et Ottoz, dont je donne lecture:
Emendamento Dopo l'articolo 43 del d.l. 182 è inserito il seguente:
"Articolo 43bis
(Modificazione all'articolo 80)
1. La rubrica dell'articolo 80 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente: "(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 1)".
Je soumets au vote l'amendement:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 44:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 45:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
A l'article 46 il y a le quatrième amendement signé par le Président de la Région et par les Conseillers Viérin Dino et Ottoz, dont je donne lecture:
Emendamento La rubrica dell'articolo 81ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è sostituita dalla seguente: "(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2)".
Je soumets au vote l'article 46 dans le texte amendé:
Articolo 46 (Inserimento dell'articolo 81ter)
1. Dopo l'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 45, è inserito il seguente:
"Articolo 81ter
(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2)
1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.
3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.
4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.
5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.".
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
A l'article 47 il y a le cinquième amendement signé par le Président de la Région et par les Conseillers Viérin Dino et Ottoz, dont je donne lecture:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 81quater della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 47 del d.l. 182, è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l'Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'Assemblea non è vincolante.".
Je soumets au vote l'article 47 dans le texte amendé:
Articolo 47 (Inserimento dell'articolo 81quater)
1. Dopo l'articolo 81ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è inserito il seguente:
"Articolo 81quater
(Assemblea dei Consiglieri)
1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana costituiscono l'Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.
2. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l'Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'Assemblea non è vincolante.
3. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l'Assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione.".
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 48:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 49:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 50:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 51:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 52:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 53:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 54:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 55:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 56:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 57:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 58:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 59:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 60:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 61:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 62:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 63:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 64:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 65:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 66:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 67:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 68:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 69:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 70:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 71:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 72:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 73:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 74:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 75:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 76:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 77:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 78:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 79:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 80:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 81:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 82:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 83:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 84:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 85:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 86:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
A l'article 87 il y a le sixième amendement signé par le Président de la Région et par les Conseillers Viérin Dino et Ottoz, dont je donne lecture:
Emendamento Dopo il comma 2 dell'articolo 87 del d.l. 182 sono aggiunti i seguenti:
"3. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole ", salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 71".
4. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole ", salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 71".
Je soumets au vote l'article 87 dans le texte amendé:
Articolo 87 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12bis, 61 e 71 della l.r. 4/1995 sono abrogati.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5;
b) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.
3. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole ", salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 71".
4. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole ", salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 71".
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 29
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, La Torre, Piccolo, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Avec cela on termine les travaux de ce matin, je vous rappelle que le Conseil est convoqué à 17 heures.
La séance est levée.
La séance se termine à 13 heures 1.