Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3115 du 20 mars 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3115/XI Disegno di legge: "Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile".

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, concede contributi integrativi delle quote di risorse statali a favore dell'imprenditoria femminile, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile).

Articolo 2 (Beneficiari)

1. I contributi integrativi delle quote di risorse statali sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

Articolo 3 (Presentazione ed istruttoria delle domande)

1. Al fine della concessione dei contributi integrativi di cui all'articolo 1, i soggetti beneficiari devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di imprenditoria femminile.

2. La struttura regionale competente in materia di imprenditoria femminile trasmette le domande alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta s.p.a.), la quale, direttamente o tramite società controllata, provvede all'istruttoria delle stesse con le modalità di cui all'articolo 13 del d.P.R. 314/2000; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.

Articolo 4 (Criteri di priorità per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sentite la Consigliera di parità e la Consulta regionale per la condizione femminile, individua con propria deliberazione i criteri di priorità per la concessione dei contributi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze regionali di programmazione e sviluppo.

Articolo 5 (Concessione, diniego e revoca dei contributi)

1. La concessione, il diniego e la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 6 (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l. 215/1992 e al d.P.R. 314/2000, in quanto compatibili.

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 102.500 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005 sugli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), e alla relativa copertura si provvede:

a) per annui euro 25.000 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio);

b) per annui euro 77.500 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), previsto al punto A.1.1. (Integrazione contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile") dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président La parole au rapporteur, Conseiller Fiou.

Fiou (GV-DS-PSE) Questo disegno di legge poggia sulla legge nazionale n. 215/92, che è lo strumento principale di agevolazione attraverso il quale sono posti a disposizione dell'imprenditoria femminile stanziamenti, sotto forma di contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti. La legge nazionale n. 215 è nata per agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili che vogliano attuare dei programmi di investimento organici e operanti in diversi settori dell'economia, quali: l'agricoltura; il manifatturiero e assimilati; il commercio, il turismo e i servizi. La legge, anche se non prevede limiti minimi, è indirizzata a finanziare piani di spesa di importo medio-piccolo disposti su un breve arco temporale. Le tipologie di programmi di investimento da presentare ad agevolazione riguardano: avvio di attività imprenditoriale; acquisto di attività preesistente; realizzazione di progetti aziendali innovativi di prodotto o di processo; acquisizione dei servizi reali.

La legge n. 215/92 prevede che le Regioni e Province autonome possono disporre un'integrazione delle quote di risorse statali, stabilendo nel caso criteri aggiuntivi per la determinazione delle graduatorie. Questo l'aspetto tecnico di questo disegno legge oggi all'esame del Consiglio, ma ritengo sia importante analizzare brevemente le ragioni e le motivazioni che rendono importante questa proposta.

La Regione Valle d'Aosta riconosce l'importanza delle politiche di pari opportunità per lo sviluppo economico e sociale del territorio e promuove azioni positive e interventi a favore delle donne in tutti i settori della politica regionale, in particolare nell'ambito dello sviluppo locale e nel sostegno all'occupazione. Pari opportunità e imprenditorialità sono elementi fondamentali per lo sviluppo. L'Unione europea promuove l'uguaglianza delle opportunità fra i sessi ritenendola giustamente uno degli elementi fondanti di una vera democrazia moderna, un'uguaglianza intersettoriale, sia culturale che sociale, sia economica che lavorativa. La nostra è una Regione che presenta anche in questa difficile fase congiunturale un quadro socio-economico sufficientemente positivo. Mentre in Italia la disoccupazione femminile è scesa di circa il 10,3 percento dal 1993 al 2001, in Valle d'Aosta, dove si partiva da valori assai più bassi, il calo è stato del 20,9 percento.

L'occupazione femminile è aumentata in Valle nello stesso periodo del 10,3 percento. Un dato inferiore a quello nazionale, che è del 14,8, ma si consideri che il grado di occupazione femminile era allora e lo è ancora più adesso fra i maggiori in Italia (56,7 percento, rispetto al 41,1 percento nazionale). In particolare, va evidenziato che, in termini percentuali, ogni due donne della fascia di età 25-29 anni che lavorano in Italia ne lavorano tre in Valle d'Aosta (in Italia sono occupate il 50,6 percento delle donne di 25-29 anni, in Valle d'Aosta il 73,4 percento). Sempre quella fascia di età (25-29) è quella che offre il minor differenziale fra il dato femminile e quello complessivo, infatti il 73,4 percento delle donne sono occupate, a fronte di un dato maschi/femmine del 77,5 percento.

Si nota una sostanziale parità fra occupazione maschile e femminile nella stessa classe di età 20-24, mentre permangono differenze importanti nella classe 25-44 (occupati maschi 19.000, femmine 14.000). A fronte di complessivi 32.000 occupati maschi registriamo 23.000 femmine occupate. Il 5 percento dell'occupazione femminile è interinale. Nel 1998/2000 il 75 percento dei nuovi posti di lavoro sono stati occupati da donne. La disoccupazione in Valle è del 4,2 percento, quella femminile del 6,3 percento; le donne sono il 41,8 percento degli occupati - nel nord ovest 40,4 e in Italia 37,5 -, sono occupate il 43,4 percento di quelle in età lavorativa (nel nord ovest 38 e in Italia 31,7). In Valle le donne che formano forza lavoro - occupate più disoccupate - sono il 45,3 percento di quelle in età lavorativa (nel nord ovest 40,6 e in Italia 36,4).

Tutti dati questi che ci aiutano a comprendere quanto sia presente la donna valdostana nel mondo del lavoro e come in molte professioni "maschili" la donna abbia saputo inserirsi appieno. Permane una modesta presenza femminile fra i quadri e i dirigenti, permane del resto ancora forte la doppia professione femminile (casa e lavoro). In questo senso sempre maggiore deve essere l'impegno per un reale sostegno alle famiglie. Occupandoci oggi del sostegno all'imprenditoria femminile riconosciamo come strategici quegli interventi mirati al superamento sia delle disparità fra i sessi, sia degli ostacoli di diversa natura che si frappongono fra l'idea imprenditoriale femminile e la sua realizzazione.

L'obiettivo è quello di consentire alla donna di poter utilizzare la propria creatività, per far emergere aspetti della personalità, vocazioni ed interessi, che possano facilitare l'individuazione dell'idea imprenditoriale; consentire, attraverso un percorso guidato, di verificare la bontà dell'idea, la solidità delle motivazioni, la verifica delle competenze e delle capacità; porre la donna che vuole trasformarsi in imprenditrice nelle migliori condizione per fare i "primi passi" nel mondo dell'impresa. In questo senso, il significato di questa proposta va oltre la sola aggiunta di risorse.

Testimonia la volontà di questa Amministrazione di perseguire lo sviluppo sostenibile della nostra Regione, consentendo a tutti di giocare il proprio ruolo, consentendo in particolare alle donne di offrire un contributo sempre più importante e sempre più determinante.

Président Le débat est ouvert.

S'il n'y a pas de conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale. On passe à l'examen du projet de loi. Je vous rappelle que la IVème Commission a donné son avis favorable avec un amendement, la IIème Commission a exprimé à la majorité l'avis favorable avec l'amendement de la IVème Commission.

Sur l'article 1er la parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Vorrei innanzitutto ringraziare il relatore, collega Consigliere Fiou, per la relazione ricca, esauriente e convincente che ha fatto e in cui mi ritrovo totalmente. Sono contenta che queste cose siano state dette pubblicamente e anche da un Consigliere uomo, che ha capito l'importanza del ruolo della donna nel lavoro. Non ho nulla da aggiungere, sono intervenuta per dire che daremo un parere positivo alla legge.

Président Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 22

Pour: 22

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 22

Pour: 22

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 22

Pour: 22

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 22

Pour: 22

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 22

Pour: 22

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 22

Pour: 22

Le Conseil approuve à l'unanimité.

A l'article 7 il y a l'amendement de la IVème Commission, dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 7, comma 2, lettera b), le parole "punto A.1.1." sono sostituite dalle parole "punto B.1.1.".

Je soumets au vote l'article 7 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 102.500 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005 sugli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), e alla relativa copertura si provvede:

a) per annui euro 25.000 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio);

b) per annui euro 77.500 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), previsto al punto B.1.1. (Integrazione contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile") dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseillers présents et votants: 22

Pour: 22

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 23

Pour: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité.