Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3112 du 20 mars 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3112/XI Disegno di legge: "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego".

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione disciplina le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro).

2. La Regione interviene nei settori di cui al comma 1 con modalità atte ad assicurare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa, nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

b) garantire la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi alla proposta, alla valutazione ed alla verifica delle linee programmatiche.

3. La Regione raccorda la propria azione con quella dello Stato e dell'Unione europea in materia di promozione dell'occupazione e dello sviluppo.

Articolo 2 (Pari opportunità)

1. La Regione raccorda e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per l'impiego al principio di pari opportunità tra uomini e donne ed al raggiungimento della condivisione e della conciliazione tra tempi di lavoro ed attività di cura.

Articolo 3 (Politiche regionali del lavoro)

1. Le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati;

b) perseguire l'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese, la promozione dell'apprendistato, i tirocini formativi e d'orientamento, le borse di lavoro, i lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle categorie degli svantaggiati, al diritto al lavoro dei disabili, ai destinatari della riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), al sostegno e al reimpiego dei lavoratori in mobilità, alla promozione di contratti di solidarietà;

d) promuovere e sostenere il lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione di imprese, individuali e collettive;

e) favorire le pari opportunità mediante azioni positive;

f) creare le condizioni fondamentali per la valorizzazione della concertazione con le parti sociali sui temi dello sviluppo economico e sociale in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000;

g) dotare la Valle d'Aosta di servizi per l'impiego innovativi, in coerenza con le politiche di sviluppo regionale;

h) potenziare l'osservatorio del mercato del lavoro regionale e del sistema economico;

i) rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento;

j) dotare la Valle d'Aosta di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato alle politiche del lavoro;

k) promuovere e diffondere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, l'osservanza della legalità e delle norme contrattuali collettive, l'elevazione della professionalità e l'affermazione della mobilità sociale;

l) svolgere ogni altro compito in materia di politiche del lavoro e ogni altra funzione già esercitati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 183/2001, nonché esercitare le funzioni e i compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo medesimo.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna le strutture esistenti e ne definisce l'articolazione e le competenze, secondo quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

CAPO II ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 4 (Piano triennale)

1. In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego, di seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale indica:

a) gli obiettivi, le priorità e la tipologia degli interventi e delle azioni;

b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi realizzativi degli interventi e delle azioni;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;

d) le modalità della valutazione e della verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni.

3. Il Piano triennale è adottato in base alla seguente procedura:

a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del Piano triennale e affida l'elaborazione dello stesso alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

b) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

c) il Consiglio regionale approva con deliberazione il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.

4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, in concomitanza con l'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 5.

5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del Piano triennale.

6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

Articolo 5 (Programma annuale)

1. In esecuzione e in armonia con il Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

Articolo 6 (Consiglio per le politiche del lavoro)

1. È istituito il Consiglio per le politiche del lavoro quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale.

2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge altresì le seguenti funzioni:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge, nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale;

b) formula proposte alla Giunta regionale sui problemi del mercato del lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale in relazione alle politiche di sviluppo economico e sociale e dei servizi per l'impiego;

c) valuta la congruità delle attività della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale con gli obiettivi del Piano triennale;

d) sovraintende all'attività dei servizi per l'impiego con particolare riferimento alla trasparenza del servizio informativo e dei procedimenti di preselezione e d'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

e) esprime parere preventivo sugli indirizzi e sulle direttive della Giunta regionale per la gestione delle risorse del Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 34;

f) svolge ogni altra funzione demandata a organismi analoghi dalla legislazione nazionale in materia di politica del lavoro, di formazione professionale e di servizi per l'impiego.

3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

d) dal consigliere di parità;

e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Il dirigente della struttura competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale partecipa alle sedute del Consiglio per le politiche del lavoro, al fine di garantire un adeguato supporto tecnico alle decisioni del medesimo.

5. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

6. Ai membri del Consiglio, esterni all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

7. Il Consiglio può costituire comitati per l'approfondimento di tematiche specifiche, determinandone le funzioni, il presidente e la composizione e assicurando, in proporzione, la partecipazione di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio, su proposta del presidente, con proprio regolamento, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo.

Articolo 7 (Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro)

1. Al fine di assicurare il contributo scientifico di esperti alla progettazione, alla proposta, alla valutazione e alla verifica delle attività di programmazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale della Regione, è costituito il Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro.

2. Fanno parte del Comitato, per un massimo di cinque componenti, esperti in materia di diritto del lavoro, politiche del lavoro e della formazione professionale, nominati dalla Giunta regionale.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 8 (Sistema regionale di formazione professionale)

1. La Regione definisce il sistema della formazione professionale assicurando il raccordo con il sistema dell'istruzione e del mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego.

2. La formazione professionale mira a rendere effettivo il diritto al lavoro e la sua libera scelta, nonché a favorire l'elevazione professionale dei lavoratori nel quadro degli indirizzi dell'Unione europea e degli obiettivi del Fondo sociale europeo.

3. La formazione professionale è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati appartenenti all'Unione europea e, secondo la normativa vigente, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

4. La Regione promuove e sostiene altresì le azioni formative attuate dalle imprese a favore degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti, nonché dei lavoratori autonomi singoli o associati.

Articolo 9 (Formazione iniziale)

1. La formazione iniziale è rivolta ai giovani che hanno adempiuto l'obbligo scolastico o che ne sono prosciolti, nonché a quelli che hanno abbandonato i cicli di istruzione superiore.

2. La formazione iniziale è finalizzata all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro mediante il conseguimento di attestati di qualifica, di specializzazione e di competenze, rilasciati dalla Regione.

3. La formazione iniziale concorre a realizzare un canale alternativo al sistema di istruzione scolastico e all'apprendistato al fine di assolvere all'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

Articolo 10 (Formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale)

1. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è rivolta ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), ai lavoratori collocati in mobilità e ai lavoratori per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo.

2. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è finalizzata:

a) all'innalzamento della qualità delle risorse umane;

b) ad una maggiore utilizzazione del lavoro qualificato;

c) alla realizzazione di una più efficace competitività dell'impresa;

d) a favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa dell'impresa.

3. Ai fini della formazione continua per lo sviluppo ed il cambiamento professionale, sono considerati prioritari i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali o promossi dai loro enti bilaterali.

Articolo 11 (Formazione per il lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di impresa)

1. La formazione professionale può essere finalizzata al lavoro autonomo, singolo o associato, al lavoro nelle cooperative e alla creazione di impresa.

Articolo 12 (Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo)

1. La formazione professionale rivolta ai disoccupati e ai soggetti socialmente svantaggiati mira a far conseguire strumenti professionali, cognitivi e motivazionali, per entrare o rientrare in modo attivo nel mercato del lavoro.

Articolo 13 (Formazione per i rapporti di apprendistato)

1. La formazione professionale rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato si svolge nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro.

Articolo 14 (Formazione per i disabili)

1. La formazione professionale rivolta ai disabili mira al raggiungimento delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. La formazione professionale rivolta ai disabili può svolgersi anche mediante la stipulazione delle convenzioni d'integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11 della l. 68/1999, o, nel caso del rapporto giuridico di apprendistato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Articolo 15 (Formazione professionale integrata superiore)

1. La formazione professionale integrata superiore è rivolta ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, in possesso di un diploma d'istruzione superiore, o di competenze accreditate acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. La formazione professionale integrata superiore è finalizzata ad ampliare l'offerta formativa mediante l'acquisizione di specifiche professionalità o ruoli professionali.

3. La formazione professionale integrata superiore è svolta in raccordo con gli istituti di istruzione superiore, con le università e con il mondo del lavoro, anche in attuazione di disposizioni di legge e di programmi dello Stato e dell'Unione europea.

Articolo 16 (Formazione permanente)

1. La formazione permanente è rivolta ai soggetti che hanno assolto l'obbligo formativo, indipendentemente dalla loro professionalità o titolo di studio.

2. La formazione permanente è finalizzata a garantire la continuità dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita, quale diritto di cittadinanza nella società della conoscenza.

3. La formazione permanente è svolta in raccordo con il sistema dell'istruzione scolastica e delle università.

Articolo 17 (Formazione professionale e università)

1. La formazione professionale rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una università mira a far conseguire elevate professionalità, in particolare per profili carenti nel mercato del lavoro o necessari per lo svolgimento di ruoli manageriali.

Articolo 18 (Attuazione delle iniziative formative)

1. Le iniziative formative e orientative previste dal Piano triennale, dal Programma annuale e dai programmi operativi del Fondo sociale europeo, sono realizzate da soggetti pubblici o privati, purché accreditati, se previsto da specifica normativa.

2. L'accreditamento è l'atto con cui la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e di orientamento.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro, definisce le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui al comma 2.

Articolo 19 (Sistema dei crediti e delle certificazioni)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) il sistema di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da percorsi formativi e da apprendimenti professionali ed individuali;

b) i dispositivi di certificazione delle competenze conseguite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro.

Articolo 20 (Convenzioni)

1. L'attuazione delle iniziative formative o orientative è regolata da apposite convenzioni stipulate, a seguito di bando di gara a evidenza pubblica, se necessario, tra l'Amministrazione regionale e gli organismi erogatori di servizi formativi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:

a) gli obblighi assunti reciprocamente dalle parti;

b) i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative;

c) i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

d) le modalità della valutazione;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

f) la previa accettazione della possibilità di verifiche e ispezioni.

CAPO IV SERVIZI PER L'IMPIEGO

Articolo 21 (Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego)

1. Le funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego sono svolte nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego, organizzata secondo quanto previsto all'articolo 7 della l.r. 45/1995.

2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro, stabilisce l'organico della struttura regionale di cui al comma 1.

Articolo 22 (Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale)

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale:

a) elabora la proposta del Piano triennale e di aggiornamento annuale, nonché la proposta di Programma annuale;

b) attua gli interventi previsti dal Piano triennale e dal Programma annuale ed ogni altra attività in materia di politiche del lavoro che non sia demandata ad altre strutture;

c) elabora programmi ai fini della fruizione di fondi statali e comunitari e ne garantisce la realizzazione e la valutazione;

d) adempie alle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dai programmi operativi del Fondo sociale europeo;

e) attua le linee di intervento regionali per lo sviluppo del sistema della formazione professionale e del lavoro per il raccordo degli stessi con il sistema dell'istruzione;

f) fornisce assistenza tecnica alla progettazione, alla valutazione degli apprendimenti ai fini del riconoscimento di crediti formativi e della certificazione delle competenze e favorisce la sperimentazione e l'innovazione didattica e organizzativa;

g) promuove strumenti e sussidi, anche multimediali, per la formazione professionale;

h) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza e all'approfondimento delle tematiche oggetto della presente legge;

i) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidata dalla Giunta regionale.

Articolo 23 (Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego)

1. La struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego svolge le seguenti funzioni:

a) indirizza e coordina l'attività dei servizi per l'impiego costituiti sul territorio regionale e vigila sulla stessa;

b) cura la progettazione, il coordinamento e il mantenimento del Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 29, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza, sul riconoscimento e sulla certificazione di qualifiche, competenze e apprendimenti degli individui;

c) adotta disposizioni in ordine ai servizi erogati e ne verifica la qualità;

d) elabora gli indirizzi interpretativi e applicativi delle leggi sul mercato del lavoro;

e) cura la formazione, lo sviluppo e la gestione del personale dei servizi territoriali;

f) gestisce le vertenze collettive;

g) effettua l'istruttoria per l'accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e svolge le procedure previste dalle leggi per la messa in mobilità dei lavoratori;

h) svolge ogni altra funzione sui servizi per l'impiego, demandata alla Regione da leggi statali e regionali e non attribuita dalla Giunta regionale ad altre strutture.

Articolo 24 (Ufficio del consigliere di parità)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144).

Articolo 25 (Osservatorio economico e del mercato del lavoro)

1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego è attivato l'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.

2. L'Osservatorio economico e del mercato del lavoro:

a) predispone il sistema permanente informativo di base sul mercato del lavoro e sul quadro evolutivo degli aggregati economici regionali. A tal fine effettua indagini e rilevazioni statistiche, nonché promuove ricerche ed elabora studi sul mercato del lavoro, sulla struttura produttiva e occupazionale della regione, sul fabbisogno qualitativo e quantitativo delle professionalità e sulle dinamiche demografiche e scolastiche della popolazione, curandone la diffusione mediante pubblicazioni, anche periodiche, o altre forme di comunicazione;

b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia e di efficienza delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dei servizi per l'impiego;

c) valuta l'impatto occupazionale e formativo delle politiche del lavoro, delle politiche settoriali e di bilancio, delle politiche di sviluppo;

d) promuove attività di monitoraggio e ricerca in materia di accesso e inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli svantaggiati;

e) effettua ogni altra attività di studio in materia di lavoro demandata dalla Giunta regionale.

Articolo 26 (Centro di orientamento)

1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale è costituito il Centro di orientamento.

2. Il Centro di orientamento fornisce alle persone gli strumenti per operare le scelte formative e professionali adeguate alle loro capacità e aspirazioni, nonché alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. L'attività di orientamento si realizza, in particolare, mediante:

a) l'informazione orientativa, fornita con tutti gli strumenti idonei, ivi compresi i mezzi di comunicazione di massa, i sussidi audiovisivi, i supporti informatici, sia a livello collettivo che individuale;

b) gli stages formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli stages di orientamento rivolti ai disoccupati, ai diplomati e ai laureati;

c) l'orientamento formativo, mediante l'offerta di moduli mirati all'acquisizione di capacità orientative anche in relazione alle iniziative previste dal Piano triennale;

d) la consulenza orientativa, anche mediante attività di tutoraggio e di accompagnamento delle persone nel percorso di ricerca del lavoro o di formazione;

e) il bilancio e l'evidenziazione delle competenze, anche avvalendosi di specifiche strutture, allo scopo di accertare l'effettiva professionalità;

f) ogni altra iniziativa orientativa connessa con il Piano triennale o collegata a nuovi insediamenti produttivi, anche mediante l'utilizzo del telelavoro, o del reperimento di professionalità mancanti sul territorio regionale.

Articolo 27 (Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati)

1. Allo scopo di attuare il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, è istituito, nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego, il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

2. Il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati assicura l'applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della l. 68/1999. Esso in particolare:

a) cura la tenuta dell'elenco e la compilazione della graduatoria degli aspiranti al collocamento mirato, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio per le politiche del lavoro;

b) riceve la richiesta di avviamento da parte dei datori di lavoro interessati;

c) effettua gli avviamenti e gestisce il collocamento mirato;

d) stipula le convenzioni d'integrazione lavorativa;

e) eroga gli incentivi previsti dal Piano triennale o dalle norme vigenti;

f) svolge ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

Articolo 28 (Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati)

1. Nell'ambito del Consiglio per le politiche del lavoro è istituito il Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

2. Fanno parte del Comitato tre esperti nel settore sociale e medico legale designati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e un componente designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comitato relaziona al Consiglio per le politiche del lavoro in merito alla propria attività, collabora e fornisce indicazioni al Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, in particolare sui seguenti argomenti:

a) valutazione delle residue capacità lavorative finalizzate alle attività del collocamento mirato;

b) individuazione degli strumenti idonei all'inserimento lavorativo;

c) eventuali controlli sulla permanenza delle condizioni di inabilità;

d) realizzazione del collocamento mirato.

Articolo 29 (Sistema informativo lavoro)

1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego è organizzato il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro. Esso opera in connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL), mediante accessi e scambi di dati secondo modalità da concordarsi tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il sistema di cui al comma 1 è alimentato da immissioni di dati attinenti l'offerta e la domanda di lavoro nei Centri per l'impiego di cui all'articolo 30, nonché relativi alla partecipazione degli individui alle attività di formazione professionale previste nella presente legge.

Articolo 30 (Centri per l'impiego)

1. Nell'ambito del territorio regionale sono istituiti, al fine di gestire i servizi territoriali per l'impiego, i Centri per l'impiego.

2. Il bacino d'utenza dei Centri per l'impiego è determinato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento agricolo (SCICA), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Centri per l'impiego sono inseriti funzionalmente nella struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego.

4. I Centri per l'impiego svolgono le seguenti funzioni:

a) accoglienza ed erogazione del servizio di informazione alle persone in cerca di occupazione, agli occupati, ai datori di lavoro, agli studenti ed agli enti locali;

b) alimentazione degli archivi dell'offerta e della domanda di lavoro, avvalendosi del SIL, anche in relazione all'esercizio dell'obbligo formativo;

c) consulenza ai datori di lavoro per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la preselezione;

d) consulenza orientativa ed inserimento lavorativo in collegamento con il Centro orientamento regionale;

e) attività connesse con l'attuazione dei piani triennali e assegnazione, quando necessario, dei casi particolari ai servizi specialistici o centralizzati;

f) selezione e avviamento dei lavoratori negli enti pubblici;

g) trasmissione dei dati rilevati e delle informazioni richieste alla struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego e all'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.

5. I Centri per l'impiego sono destinatari della comunicazione dell'avvenuta costituzione dei rapporti di lavoro, anche relativi alle quote di riserva, e della cessazione degli stessi.

6. Il Consiglio per le politiche del lavoro ha il diritto di accesso agli atti di gestione dei Centri per l'impiego allo scopo di verificare la trasparenza dell'attività svolta, anche sulla base di segnalazione da parte dei cittadini.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 31 (Trasferimento del personale)

1. Il personale di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 183/2001 è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione e inserito nell'organico della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995.

Articolo 32 (Dotazione organica)

1. La Regione provvede a rideterminare la dotazione organica complessiva, in relazione all'effettivo trasferimento del personale di cui all'articolo 31, con la prima legge finanziaria successiva all'avvenuto trasferimento del personale stesso.

Articolo 33 (Modalità di inquadramento)

1. Al personale di cui all'articolo 31 sono attribuiti categorie, posizioni e profili regionali corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'allegato A alla presente legge. L'inquadramento è disposto con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

2. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione corrispondenti, come definite all'allegato A alla presente legge, oltre le eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della l.r. 45/1995.

3. Nell'ipotesi in cui, all'atto dell'inquadramento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta), da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 (Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili)

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.

2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.

3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili.

Articolo 35 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge trova copertura:

a) con i trasferimenti statali previsti all'articolo 9 del d.lgs. 183/2001;

b) con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa di bilancio autorizzati annualmente con legge finanziaria, secondo criteri di gradualità collegati all'effettivo esercizio delle nuove funzioni conferite.

2. Gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego trovano copertura ai sensi delle disposizioni riferite alle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 36 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 17 febbraio 1989, n. 13;

b) 5 maggio 1983, n. 28.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3;

b) il numero 15 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1999, n. 3.

3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 19, continuano ad applicarsi gli articoli 22 e 23 della l.r. 28/1983.

Articolo 37 (Disposizione finale)

1. Le strutture regionali costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono operative entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 183/2001.

Allegato A

(Omissis)

Président La parole au rapporteur, le Conseiller Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Au nom également du collègue Rini, je vais vous présenter le rapport sur ce projet de loi, portant: "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego". Hier j'ai donné copie du rapport au Secrétariat de la Présidence, je leur demande de bien vouloir distribuer le rapport. Merci.

Pour ce qui est des politiques du travail et des services en faveur de l'emploi, la Vallée d'Aoste dispose d'un système décisionnel, d'une organisation et d'un "modus operandi" particuliers, qui diffèrent de ceux des Régions à Statut ordinaire. Sur la base des compétences inhérentes à son Statut spécial et après une phase d'expérimentation et d'interventions extraordinaires en matière d'emploi, décidée d'un commun accord avec les partenaires sociaux dans le cadre de l'entente signée en juin 1985, la Vallée d'Aoste s'est en effet dotée depuis 1987 d'une Agence de l'emploi, créée par délibération du Gouvernement valdôtain.

Du fait de la présence sur son territoire d'un organisme régional de ce type, il était exclu que - dans notre Région - soit constituée, au sens de la loi n° 56 du 28 février 1987, une agence étatique de l'emploi et l'Administration régionale a ainsi agit sur les mêmes bases juridiques que les autres Régions à Statut spécial, qui disposent toutes de structures autonomes. En 1989, par ailleurs, la Région a légiféré en matière d'organisation des actions de promotion de l'emploi: elle a fixé les objectifs à atteindre, décidé de ses fonctions en matière de politique du travail et défini les structures qui devraient pourvoir à la concrétisation et à la gestion des différentes actions sur la base de plans triennaux de politique de l'emploi.

Les actions et les services réalisés par la Région dans le domaine de l'emploi n'ont d'ailleurs eu aucune incidence concrète sur le fonctionnement des organes périphériques du Ministère du travail qui agissent en Vallée d'Aoste et qui ont ainsi représenté un dualisme injustifié. Cette situation est devenue en tout cas décidément insoutenable lorsque le décret législatif n° 469 du 23 décembre 1997 a conféré les compétences en matière d'emploi aux Régions à Statut ordinaire. Les tâches et la mission des bureaux territoriaux pour l'emploi ont ainsi - en Vallée d'Aoste - continué à relever des Services pour l'emploi et le placement agricole - SCICA - bureaux du Ministère du Travail.

Cette double présence sur le territoire a comporté une gestion séparée des services de l'emploi. C'est ainsi que les fonctions des bureaux de placement relèvent des SCICA et que c'est en revanche des services du Département des politiques de l'emploi de la Région autonome Vallée d'Aoste que relèvent les actions de mise en relation de la demande et de l'offre d'emploi, de création d'entreprise, d'insertion professionnelle des sujets défavorisés, de formation professionnelle, ainsi que d'orientation scolaire et professionnelle. Pour remédier à cette anomalie, depuis 1996, la Région a néanmoins mis en place toute une série de projets financés par ses propres ressources et par les crédits du Fonds social européen, afin de promouvoir une action intégrée des différentes institutions et de diffuser une culture des services axée sur l'usager, que ce dernier soit un travailleur ou une entreprise. Je mentionnerai ici, pour mémoire, les Projets "Iris", "Halpi" et "Le Caravelle".

Toutefois, ce n'est qu'aujourd'hui que ce processus d'intégration des services étatiques et régionaux peut s'inscrire dans un cadre réglementaire précis. En effet, au terme d'un cheminement complexe et tourmenté, le décret législatif n° 183 du 10 avril 2001, portant dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, a finalement conféré à notre Région ces mêmes compétences en matière d'emploi qui avaient déjà été attribuées aux Régions à Statut ordinaire. Notons, par ailleurs, que ce décret, en sus des compétences déjà attribuées aux Régions à Statut ordinaire, reconnaît les spécificités de la Vallée d'Aoste en tant que Région à Statut spécial, puisque c'est en vertu dudit Statut et suivant la procédure constitutionnelle que ces compétences lui sont attribuées.

Il est donc symptomatique qu'après avoir détaillé les fonctions et les tâches afférentes aux bureaux de placement et aux services en matière de politique de l'emploi, le décret législatif précise que - je cite -: "La Région Vallée d'Aoste continue d'exercer la mission en la matière qui était la sienne à la date de son entrée en vigueur". Le décret en question prévoit aussi à son article 4 que l'organisation administrative et les modalités d'exercice des fonctions et missions ainsi conférées feront l'objet d'une loi régionale dans les douze mois suivant son entrée en vigueur. La Région aurait pu élaborer ce projet de loi en se contentant de remplacer l'État dans le rôle que jouait ce dernier, sans modifier les dispositions régionales, mais cela aurait comporté la perpétuation de ce dualisme dont nous avons parlé précédemment. Comme il ne fait aucun doute que ces changements marquent l'ouverture d'une nouvelle phase, il a donc été jugé indispensable de redéfinir intégralement le rôle de l'Administration régionale dans ce domaine et d'élaborer un projet de loi organique.

Le texte que nous présentons aujourd'hui devant cette Assemblée a été rédigé au terme de discussions avec les divers partenaires sociaux, y compris la Fédération des associations de handicapés, et sa nouvelle mouture, élaborée par la IIème Commission permanente du Conseil, tient compte des observations présentées par la Conférence régionale pour la condition féminine, ainsi que par la Conseillère régionale pour l'égalité entre femme et homme. Vous avez donc devant vous un projet de loi qui vise à restructurer toutes les initiatives afférentes à l'emploi - politiques du travail, services relatifs à l'emploi et formation professionnelle - et qui, ce faisant, applique les principes établis par l'article 4 du décret législatif susmentionné à l'intention du législateur régional. Il est en effet recommandé à ce dernier d'observer les principes d'efficacité, d'économicité et de transparence de l'action administrative, ainsi que de s'inspirer des suggestions des travailleurs et des employeurs pour ce qui est de la proposition, de l'évaluation et de la vérification des grandes lignes programmatiques en matière de politique de l'emploi. A cet égard, il convient de remarquer les dispositions qui ramènent sous la férule d'un seul et même organisme les fonctions relatives à la formation professionnelle et celles qui étaient précédemment dispersées entre la Commission régionale pour l'emploi et le Comité de gestion de l'Agence de l'emploi. Autre élément intéressant, les mesures qui ont trait aux structures opérationnelles de coordination et à leurs ramifications sur le territoire, à l'analyse du marché du travail, de même qu'à l'activité d'orientation et d'étude des différentes actions en faveur de l'emploi.

Ce projet de loi a donc pour objectif d'exploiter les dispositions du décret législatif afin de réaliser en Vallée d'Aoste, et ce sans plus attendre, une intégration des services en faveur de l'emploi et des politiques en matière d'emploi et de formation, parachevant ainsi une démarche - que la Vallée d'Aoste a entreprise depuis longtemps - tout en assurant une gestion optimale, unitaire et coordonnée des actions y afférentes. Rappelons que le texte dont nous débattons risque par ailleurs d'être fortement limité dans son efficacité et que ses effets pourraient bien être réduits à néant en raison, d'une part, du recours introduit devant la Cour constitutionnelle par le Président du Conseil des ministres contre les articles 1 et 2 de la loi régionale n° 23 du 14 novembre 2002, portant dispositions relatives au personnel du Département des politiques du travail de l'Administration régionale, et, d'autre part, de la non promulgation du décret dudit Président du Conseil des ministres concernant le transfert, aux termes de l'article 8 du décret législatif n° 183/2001, des biens et des ressources financières, humaines et matérielles.

Si la Cour constitutionnelle devait accueillir ce recours, les personnes employées par le Département des politiques du travail de la Région, qui ont acquis des compétences et une expérience précises, pourraient ne plus remplir leurs fonctions ou - à travail égal - être maintenues dans une position pénalisante du point de vue du statut juridique et du traitement économique par rapport au personnel du Ministère du travail, qui sera inséré dans les structures régionales. Je tiens à préciser que ces personnes travaillent d'ores et déjà pour l'Administration régionale - en vertu d'un contrat à temps indéterminé de droit privé, certes - et qu'elles gèrent actuellement les services régionaux pour l'emploi avec une efficacité, une efficience et une capacité d'innover qui leur ont permis d'obtenir des résultats flatteurs et unanimement appréciés.

Nous devons également considérer que l'État était censé indiquer avant le 5 décembre 2001 les biens et les ressources financières, humaines et matérielles qui auraient dû être transférées à la Région; il ne l'a pas encore fait, ce qui non seulement a retardé la présentation du présent projet de loi par rapport aux délais fixés par le décret législatif n° 183/2001, mais encore rend problématique l'exercice des fonctions qui relèvent désormais de la Région. Voilà d'ailleurs pourquoi les dispositions finales de ce projet de loi précisent que les modalités de fonctionnement des nouvelles structures régionales seront établies dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du décret du Président du Conseil des ministres susmentionné. C'est dans le but de pallier ce genre d'incident de parcours - et donc dans l'espoir qu'il ne s'agisse pas là de choix politiques précis issus d'une conception néo-centralisatrice des rapports entre l'État et la Région - que l'Administration régionale a entrepris un certain nombre de démarches propres à raccourcir les délais nécessaires au fonctionnement de tous les services destinés à l'emploi qui existent sur le territoire valdôtain et ce dès que l'intégration des différentes actions de politiques de l'emploi sera réalisée à l'échelon régional.

Le fait que la Région exerce les fonctions qui sont ailleurs dévolues aux provinces nous permet en tout cas dès aujourd'hui d'intégrer et de connecter les bureaux de placement aux services régionaux chargés de l'application des politiques de l'emploi et, notamment, de la formation professionnelle. C'est en effet à la Direction régionale de l'Agence de l'emploi que la loi régionale n° 45/1995 a confié la planification du programme régional pour la formation professionnelle et la gestion du POR Objectif n° 3 pour la Vallée d'Aoste. En outre, c'est précisément par le biais du POR susdit que nous expérimentons le prototype d'un service destiné à mettre en contact les demandes et les offres d'emploi, qui devrait être utilisé dans les futurs centres régionaux pour l'emploi, et qu'un éventail de mesures, visant à renforcer le système régional, a été planifié et a fait l'objet d'un appel à projets. Les structures valdôtaines chargées des politiques de l'emploi ont souvent élaboré et appliqué des solutions innovantes qui ont ensuite été adoptées par toutes les régions d'Italie. Mais, la satisfaction face à la tâche accomplie doit nécessairement se doubler d'un prise de conscience: avec l'attribution à la Région des anciennes compétences étatiques, une nouvelle phase commence et cette fois, c'est la Vallée d'Aoste elle-même qui est responsable de la qualité et de l'utilité des services. Il reste que notre Région a déployé tous ses efforts pour parvenir à ce résultat, même bien avant que l'État n'ait décidé de conférer aux Régions à Statut ordinaire les compétences en matière d'emploi. Aujourd'hui, alors que ce but est atteint, nous devons nous tourner vers l'avenir. Tel est l'objectif de ce projet de loi, qui constitue un élément qualifiant de l'action du Gouvernement et des stratégies d'essor de la Vallée d'Aoste et grâce auquel l'expérience régionale pourra faire un nouveau bond en avant. Tel est l'objectif que nous nous fixons, conscients du fait que nous pouvons compter sur une volonté politique précise, soutenue par des capacités professionnelles et une expérience affirmées, qui nous vaudront de rendre toujours plus compétitifs les nouveaux services régionaux pour l'emploi, notamment dans le cadre des processus actuels de refonte du marché du travail, qui sont en voie de définition ou d'application.

Président Le débat est ouvert.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Farò solo alcune osservazioni rispetto ad un progetto, che è molto ambizioso e che si presenta con il traguardo di creare un sistema di formazione professionale raccordato all'istruzione ed articolato in più livelli formativi. Nonostante l'impianto generale, credo che i rapporti fra i vari tasselli presenti in questo sistema non sempre sono chiari, ad esempio si parla di formazione iniziale all'articolo 9 come canale alternativo al sistema di istruzione; rispetto a questa particolarità, ci si chiede che rapporto c'è con l'attuale "riforma Moratti" in cui sono creati due canali paralleli di istruzione e di formazione, allora qui abbiamo un ulteriore settore di formazione iniziale. È un problema che dovrebbe essere affrontato, che dovrebbe essere evidenziato.

Vengono presentate le diverse tipologie di informazione per le quali si dice poco o nulla se non la definizione; c'è un elenco, ogni tipologia viene definita, ma solo per un tipo di formazione è chiara la definizione e l'ambito di applicazione, quella che riguarda la formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale: in questo caso si dice con molta chiarezza di cosa si sta parlando, in che ambito ci si colloca, quali sono le finalità. Per tutto il resto, è molto vago, molto generico: viene data la definizione, ma non si capisce bene come questo livello di formazione si correla con gli altri. Tra l'altro, in questo elenco manca la previsione dei centri territoriali di educazione permanente, centri che erano stati richiesti dai sindacati e dai sindacati scuola. L'impianto di questo insieme di servizi per l'impiego, a nostro avviso, riprende gli attuali servizi e riproduce la situazione attuale, senza individuare un reale accordo fra le varie tipologie di servizi; rimane la struttura con funzioni amministrative - l'attuale Direzione del lavoro, Giunta e Assessorato, per così dire - e fra l'altro non si capisce perché in questa struttura amministrativa viene collocato il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati. C'è poi la struttura di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, che sarebbe l'attuale Agenzia del lavoro, presso la quale sono collocati in modo opportuno l'Osservatorio economico, il mercato del lavoro e il Centro di orientamento; c'è poi la struttura per servizi territoriali e per l'impiego, che sarebbe l'attuale Ufficio del lavoro, presso la quale si prevede l'attivazione del sistema informativo del lavoro e il coordinamento dei servizi territoriali per l'impiego. Non si capisce, per esempio, perché la consigliera di parità è collocata in questi servizi territoriali e non invece nella struttura di programmazione e gestione, laddove vengono definiti i programmi, vengono definite le strategie, perché potrebbe portare a quel livello una serie di input relativi alle pari opportunità. Questo è un po' il limite di questo disegno di legge. C'è poi il limite, questo oggettivo - e qui concordiamo con il relatore - che siamo di fronte ad un sistema che entrerà in funzione solo quando il Governo avrà emanato il decreto attuativo in cui esiste ancora il problema del personale dell'Agenzia del lavoro.

Ci sono quindi questi due nodi grossi, che vanno risolti prima che questo sistema, pur con i limiti che ho detto, possa entrare in funzione. Su questo sarebbe interessante capire un po' di più, avere più informazione dal Presidente della Regione, lo avevo già chiesto in un'iniziativa consiliare, ma adesso è il momento giusto in cui dare le informazioni per quanto riguarda questa trattativa fra Regione e Governo per la definizione dell'accordo. Come mai c'è questo ritardo in questo accordo? Quali sono state le richieste della Regione e quali le risposte del Governo? Quali sono i motivi del contendere? Credo che sia interessante che il Consiglio sia informato.Abbiamo preparato alcuni emendamenti, che riprendono delle richieste che sono state presentate a livello di commissione: diverse richieste, presentate sia dai sindacati, sia dalla Consulta, sia dai consiglieri di parità, sono state inserite nel disegno di legge, però ci sono ancora alcuni punti che ritengo sia opportuno inserire affinché venga data una risposta a problemi specifici che sono importanti.

Président S'il n'y a pas d'autres conseillers inscrits à parler, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Vorrei sottolineare intanto come questo disegno di legge metta un punto fermo o quanto meno rappresenti un punto di riferimento rispetto ad un'esperienza che, come ricordava il Consigliere Viérin, ha delle lontane origini nella nostra Regione. L'Agenzia del lavoro e il cosiddetto "Ufficio coordinamento progetti" era nato nel 1985 sulla base di un accordo di concertazione con le organizzazioni sindacali, proprio per far fronte a una situazione particolare di difficoltà sul mercato del lavoro locale, in conseguenza di una crisi che aveva coinvolto le principali industrie valdostane. Da questo punto di vista, però, aveva avuto la capacità di non essere solo un intervento collegato alla situazione contingente, ma aveva rappresentato un momento di innovazione all'interno delle politiche del lavoro a livello nazionale, così come si era realizzato in altre Regioni a Statuto speciale, in particolare nella Provincia di Trento.

In questo modo si introducevano elementi di forte innovazione, fra cui quella di attivare delle politiche del lavoro, quindi non più limitarsi ad una gestione del mercato del lavoro solo dal punto di vista del collocamento, così come gestito dagli uffici del lavoro, ma si è sviluppata poi anche una capacità di utilizzare i fondi destinati dall'Unione europea per quanto riguarda la formazione; di qui anche la gestione, che attualmente viene fatta dall'Agenzia e quindi dal Dipartimento delle politiche del lavoro, dei fondi relativi al POR. L'altro elemento innovativo, che viene riconfermato in questo disegno di legge, era di definire dei programmi; il programma triennale delle politiche del lavoro noi lo abbiamo ultimamente prorogato e in quella sede avevo ricordato come nel quadriennio 1999-2002 erano state circa 700 le creazioni di nuovi posti di lavoro derivanti da questo tipo di normativa e anche come i servizi per la creazione di nuove imprese - "job creation" - avevano portato nel quadriennio 200 posti di lavoro.

Come viene ricordato nella relazione, questo disegno di legge poteva ridisegnare l'architettura complessiva, andando a superare un dualismo che si era creato nella nostra Regione fra le strutture regionali e quelle dipendenti dal Ministero del lavoro, oppure poteva cercare di creare una struttura unitaria per arrivare a governare in modo unitario le politiche della formazione professionale. Direi che questa è la strada seguita, per cui non ci sarà più la Commissione regionale per l'impiego e il Comitato di gestione dell'Agenzia, ma le funzioni verranno unificate. Una caratteristica di questo disegno di legge è stata quella di coinvolgere le parti sociali, che dicevo era stata all'origine anche dall'esperienza dell'85, ma anche nella discussione di questo disegno di legge c'è stato un ampio coinvolgimento sia delle organizzazioni imprenditoriali, sia delle organizzazioni sindacali, sia della Consulta femminile, che hanno sostanzialmente convenuto, pur con alcune eccezioni che sollevava la Consigliera Squarzino. La valutazione che vorrei dare di questo disegno di legge, pertanto, è che la Valle d'Aosta, non solo con le strumentazioni che sono state messe in campo dalla Regione… ma se la Valle d'Aosta ha oggi dei tassi di occupazione fra i più alti del nord Italia e dei tassi di disoccupazione fra i più bassi, è perché in questa Regione c'è stata la capacità di agire sul piano delle politiche economiche e c'è stata una capacità di tenuta del sistema economico generale.

Per quanto riguarda le questioni specifiche che sono state poste, in merito alla formazione professionale ci troviamo in una fase di forti cambiamenti, per cui questo disegno di legge - che va ad abrogare la legge n. 28/83 - indica quali sono i campi di applicazione della formazione professionale, lasciando in un momento di trasformazione la possibilità di gestire in modo flessibile questa evoluzione, mettendo in campo gli strumenti di base per far sì che la cosiddetta "creazione del capitale umano", a partire dalla formazione iniziale e per arrivare alla formazione professionale collegata all'università, siano uno dei tasselli fondamentali della qualificazione delle forze di lavoro della Regione. Questo carattere di indeterminatezza pertanto è dovuto anche al fatto che prendere posizioni rigide avrebbe significato indossare un abito troppo stretto, stante una situazione in cui la stessa "riforma Moratti" non è ancora definita; ci vorranno infatti i decreti legislativi per andare al completamento della stessa. Per cui questo disegno di legge indica quali sono le strade da seguire, mentre i percorsi verranno definiti sulla base delle architetture di carattere più generale.

Sulla questione relativa alla situazione dei rapporti con il Governo per l'applicazione del decreto legislativo n. 183, la norma di attuazione dello Statuto, per quanto riguarda la fase transitoria, il disegno di legge stabilisce che entrerà in vigore quattro mesi dopo la promulgazione del decreto conseguente al 183. La ricostituzione della Commissione regionale per l'impiego diventa un elemento utile per gestire la fase transitoria. Le informazioni che ho e che sono proprio delle ultime ore sono che la ricostituzione della Commissione regionale per l'impiego è alla firma dei Ministro, quindi nei prossimi giorni sarà possibile riattivare la commissione regionale.

Per quanto riguarda invece la parte relativa all'accordo per il passaggio sia del personale che delle risorse economiche, erano stati fatti in passato degli incontri tecnici a livello ministeriale per definire le modalità di passaggio e soprattutto la quantità in termini di risorse: la legge stabilisce che sia il 70 percento delle risorse umane, quindi dei dipendenti, che passano alla Regione. Rimaneva da definire la parte relativa alle risorse economiche. La posizione della Regione - a questo scopo è programmato un incontro per i primi del mese di aprile con il Sottosegretario Viespoli del Ministero del lavoro che è competente in materia - era quella di far sì che le risorse conseguenti all'attività del Ministero del lavoro fossero trasferite alla Regione sia per quanto riguarda il costo del personale, sia per quanto riguarda il costo delle attività. Su questo c'era una divergenza di vedute con il Ministero, vedremo di approfondirla negli incontri prossimi.

Ultima questione: il disegno di legge relativo al passaggio all'Amministrazione regionale dei dipendenti dell'Agenzia del lavoro con contratto di diritto privato, contro il quale è ricorso il Consiglio dei ministri; rispetto a questo la Giunta si è opposta, quindi in sede di Corte costituzionale la Regione difenderà le proprie ragioni, ritenendo che quel disegno di legge non abbia i vizi di illegittimità che sono stati individuati dal Consiglio dei ministri.

Ho sintetizzato quali sono le motivazioni di questa legge e quali sono gli orientamenti della Giunta in materia, sapendo che questo disegno di legge è importante in un momento in cui la situazione economica rappresenta dei punti interrogativi, la guerra che è scoppiata stamani non rappresenta certo un momento di serenità. Il disegno di legge pertanto può essere uno strumento utile per governare una fase che non sarà facile, ma credo che, come nel passato si è già fatto, ci siano in questa Regione le risorse per affrontare positivamente una situazione complessa.

Président On passe à l'examen de la loi. Je vous rappelle qu'on vote sur le nouveau texte prédisposé par la IIème Commission.

La parole au Président de la Région, Louvin.

Louvin (UV) Pour motion d'ordre. Je demande une courte suspension du Conseil, au vu de l'examen des amendements présentés par le groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo" que nous souhaitons examiner avec les forces de la majorité.

Président Une suspension du Conseil de dix minutes est accordée.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,07 alle ore 10,21.

Président Nous reprenons nos travaux. Je vous rappelle que la IIème Commission a donné son avis à majorité sur le nouveau texte, la Vème Commission a donné également à majorité son avis favorable sur le nouveau texte prédisposé par la IIème Commission.

Sur l'article 1er la parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (FI) Diciamo subito che ci asterremo su questo disegno di legge, cercherò di dare le motivazioni. Intanto diciamo che questo disegno di legge ha dei pregi: quello di definire perlomeno quali sono le intenzioni dell'Amministrazione rispetto a un quadro di confusione che persiste da ormai molto tempo per quanto riguarda la riorganizzazione delle strutture per l'impiego, per il collocamento, per la formazione di questa Regione. Diciamo subito che non sono d'accordo sull'affermazione contenuta nella relazione, laddove si dice che il ritardo del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri ha di fatto ritardato la definizione di questa legge perché, così come oggi siamo qui a discutere di questa legge e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ancora non c'è, questa avremmo potuto discuterla benissimo anche molto tempo fa.

Certo è che questa legge ha una serie di nodi, e sono già stati commentati, quindi, mentre da una parte ha il pregio di definire almeno quali sono le intenzioni politiche dell'Amministrazione in una prospettiva di delega totale per quanto riguarda le politiche del lavoro nella nostra Regione, dall'altra ha il limite di essere un disegno di legge abbastanza virtuale, in quanto non riempie di contenuti quella che consideriamo una cornice all'interno della quale poi si deve andare a sviluppare tutta una serie di processi.

Le linee sono abbastanza chiare: condividiamo l'idea di non continuare nel dualismo delle due strutture, quella regionale e quella statale, che diventeranno regionali, perché queste hanno creato più di un imbarazzo e di una confusione. Fa piacere sapere che nell'intenzione di prospettiva un'unica organizzazione, un'unica architettura regionale gestirà questo settore. Una preoccupazione la dobbiamo esprimere perché, visto che sono stati creati due percorsi per arrivare a questa unione, che non nascano in un'unica struttura dipendenti di serie A e dipendenti di serie B; questa è una preoccupazione che ci sentiamo di esprimere, anche se non ne vediamo ancora traccia sul disegno di legge, ma proprio per la generalità di questo disegno di legge.

Sono pochi i contenuti, se non quelli che definiscono l'architettura regionale, che evita il dualismo, e noi lo condividiamo; sono pochi i contenuti in termini di programma e l'Assessore citava il programma triennale; sì, si è detto che ci sarà un programma triennale, ma di contenuti ce ne sono pochi. Così come pochi sono i processi con i quali si vogliono creare quei valori umani per arrivare ad avere le condizioni di occupazione stabile nella nostra Regione. Un commento ci sembra d'obbligo sulle affermazioni fatte sull'occupazione in questa Regione. Assessore, noi non possiamo continuare a dirci, anche se lei ha il dovere di farlo per la responsabilità che lei ricopre, che questa è una Regione che ha occupazione quasi piena con un basso livello di disoccupazione, quando tutti noi sappiamo perfettamente che il ruolo del pubblico impiego regionale e pararegionale in questa Regione assorbe tutta la disoccupazione che ci sarebbe se fossimo su un libero mercato, così com'è per tutte le altre regioni. Lo dobbiamo dire forte e chiaro, perché i livelli di struttura di pubblico impiego rispetto ai cittadini di questa Regione, rispetto alle altre regioni, rispetto all'Europa, evidentemente ci vedono in posizioni che io definisco di "fuori mercato".

È una situazione che si evidenzierà in prospettiva e credo che il ruolo di questa organizzazione per le politiche del lavoro avrà nel prossimo decennio un ruolo centrale in questa Regione per la creazione di occupazione, di sviluppo, di reinserimento nel mondo del lavoro di quelli che saranno i processi che andranno a modificarsi e quindi che metteranno in condizione persone già in età avanzata di doversi riqualificare. Sicuramente questa struttura regionale dovrà accettare e vincere una sfida, di riorganizzazione di tutto l'impiego regionale, partendo dalla prospettiva che il pubblico impiego non potrà mantenere in Valle livelli così assorbenti come è stato fino ad oggi. Saranno determinanti delle politiche del lavoro… e avremo modo di parlarne nel bilancio, Assessore Agnesod, dei dati che lei continua a sbandierare per quanto riguarda l'occupazione, poi lei guardi i suoi numeri, i Valdostani guardano il lavoro e poi quello che conta è quello che è nel mercato, non i numeri che lei cita…

(interruzione dell'Assessore Agnesod, fuori microfono)

… se lei vuole stare qui a convincerci che in Valle d'Aosta il pubblico impiego è il più basso che in tutta Europa, lei lo faccia, rimarrà isolato insieme a pochi altri. Dicevo, questa struttura avrà un ruolo chiave e ribadisco la preoccupazione che il dualismo, che finora c'è stato fra strutture regionali e statali, possa ricrearsi una volta unificato questo processo.

Verremo poi a conoscenza di quelle che sono le condizioni attraverso le quali i dipendenti statali potranno accedere al comparto regionale, una volta che sarà stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a proposito del quale ricordo che non è tanto la Presidenza del Consiglio dei ministri che lo blocca, quanto il Ministero del Welfare, che, essendo impegnato nella "riforma Biagi", aveva bisogno di definire una cornice sulla quale andare a discutere le politiche del lavoro in tutte le regioni. In questo contesto, alla luce della "riforma Biagi", una volta approvata, sarà più facile - e noi diamo il nostro supporto totale perché questo avvenga quanto prima - definire i processi per l'eventuale scelta libera dei dipendenti statali, che vorranno accedere alla struttura regionale. Anzi, proprio nei prossimi giorni avremo un incontro con il Ministro Maroni e questo sarà uno dei punti che sosterremo affinché la Regione possa avere le sue norme di attuazione per poter procedere all'unificazione del comparto regionale del pubblico impiego.

Ripeto, quindi, una cornice che almeno adesso è chiara, una cornice che dovrà vedere i suoi contenuti definiti non appena avremo le modalità con cui poter unificare queste strutture, la preoccupazione è che non nascano strutture di serie A e strutture di serie B, visto che anche le leggi regionali sono andate in quelle direzioni, e che nella struttura di dirigenza di questo comparto non ci siano quelli che si sono già accreditati con passaggi diversi, ma che sia possibile da parte di tutte le qualifiche professionali esprimere il loro valore all'interno di un comparto regionale. Un comparto che dovrà accettare una sfida del pubblico impiego, della riqualificazione, del rilancio, dell'occupazione piena in questa Regione, quella che noi consideriamo l'occupazione vera, nel prossimo decennio, una sfida importante, sulla quale questa struttura pone un primo tassello. Noi non possiamo votare contro al disegno di legge, quindi ci asterremo in attesa di vedere contenuti più chiari e precisi.

Président La parole au Conseiller Comé.

Comé (SA) Noi possiamo certamente attribuire un valore a questo disegno di legge, perché conclude un percorso iniziato nel lontano 1987 quando si diede vita all'Agenzia del lavoro, esperienza importante per essere riuscita ad avviare le politiche attive del lavoro. Dal 1987 ad oggi le iniziative legislative, che sono state messe in atto per cercare di dare risposte alle diverse esigenze che negli anni sono venute dal mondo del lavoro, sono state diverse. Va ricordato che parallelamente interventi in materia di politiche del lavoro venivano seguiti anche dagli organi periferici del Ministero del lavoro. Ora, il decreto legislativo n. 183/01 dà alla Valle d'Aosta il conferimento delle funzioni in materie per l'impiego da parte dello Stato, anche se - prima il collega Lattanzi diceva che non era compito del Ministero - vediamo che c'è un'insolvenza da parte del Governo perché, ai sensi di quanto previsto dal decreto di due anni fa, non ha ancora quantificato il personale che transiterà nella struttura regionalizzata e il personale che rimarrà alle dipendenze dell'Amministrazione statale. Qui si vorrebbe capire a che punto sono queste trattative, quali sono i tempi, affinché i lavoratori dell'Amministrazione statale riescano a trovare la loro giusta collocazione all'interno del progetto regionale.

Entrando nel merito della legge, riteniamo che la costituzione del Consiglio per le politiche del lavoro con un'unica struttura darà un riferimento chiaro e preciso e bisogna anche ricordare che, a seguito del famoso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, verranno anche soppresse circa altre nove commissioni, che sono ancora strumenti di controllo sul mercato del lavoro. Ci sembra poi che gli articolati che riguardano la formazione siano un elemento importante, perché la valorizzazione degli interventi pubblici sul mercato per noi è fondamentale; avere quindi una legge che impegna dei fondi per la formazione è estremamente importante, ma la Regione dovrà cercare di accordare in maniera più sostanziale la formazione professionale alle richieste del mondo del lavoro.

Tali risposte quindi non dipenderanno tanto da questa legge, ma da come verrà applicata; diventerà quindi importante collegare quello che oggi si sta discutendo sul piano generale e trasferirlo su un piano operativo. Noi della "Stella Alpina" riteniamo che l'impianto della legge sia un impianto valido, pertanto daremo voto favorevole al disegno di legge n. 175.

Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Per dichiarare il voto positivo sulla legge, ma anche per puntualizzare alcune cose. I dati occupazionali che citiamo sono dati che vengono dalle statistiche ufficiali di questo Paese e queste statistiche ci dicono come nel tempo siano migliorati. In una situazione nella quale il mercato vige, e la Valle d'Aosta non è fuori mercato, progressivamente le sue performances sono positive almeno dal punto di vista di questi dati, prendiamone atto, ma non è certo questa la sede per discutere di problemi che non sono strettamente legati alla legge.

Per quanto riguarda il confronto con il Governo, mi auguro che nei prossimi giorni questo si possa concludere, anche perché la Valle d'Aosta e la Sardegna sono le ultime Regioni in Italia in cui non c'è stato trasferimento di funzioni e questo non credo perché la "legge Biagi" ha occupato il Ministero, anche perché si trattava di fare solo quello che è stato fatto per tutti gli altri, quindi non c'era molto di creativo. Ad ogni modo prendo atto della disponibilità del Consigliere Lattanzi. Per quanto riguarda la questione posta dal Consigliere Comé, quella di costituire uno stretto collegamento fra il mondo del lavoro e la formazione professionale, questa è una strada che proprio questo tipo di impostazione legislativa consente di portare avanti e già oggi, anche attraverso alcune iniziative che sono state coordinate fra l'Agenzia del lavoro e gli istituti di formazione scolastici, si sono individuati dei momenti di formazione specifici per figure professionali che sono state concordate con gli operatori economici, nel campo industriale, ma anche nel campo dei servizi. Questa quindi è una strada sicuramente importante che stiamo seguendo.

Rispetto agli emendamenti presentati dalla Consigliera Squarzino, la sostanza degli emendamenti, quindi il problema del ruolo del consigliere di parità, credo che la legge recepisca la sostanza di queste cose, nel senso che negli articoli iniziali viene fatto esplicitamente riferimento alla realizzazione delle pari opportunità e del "main streaming", quindi nelle finalità della legge, e si acquisisce nella legge, in una parte aggiuntiva sulla base anche della richiesta della Consulta femminile, il ruolo della consigliera di parità.

Credo che sia un falso problema vedere se tale figura è collocata nell'Agenzia del lavoro o nei servizi territoriali, intanto perché si tratta di una collocazione di un ufficio, non certo delle funzioni della consigliera di parità, perché queste funzioni le troviamo nel Consiglio delle politiche del lavoro, che dà gli indirizzi di carattere generale. Nella parte di proposta e orientamento quindi la consigliera di parità è pienamente coinvolta; ovviamente, deve essere coinvolta anche nella parte relativa alla gestione territoriale, ma in ogni caso qui si tratta della collocazione di un ufficio.

Nel momento opportuno - e credo che sarà anche necessario pensare ad una riorganizzazione degli uffici stessi - gli uffici territoriali possono coincidere con le strutture dell'Agenzia, nulla vieta una cosa di questo genere, quindi direi che il mantenimento del testo così com'è non inficia il ruolo e lo svolgimento delle funzioni della consigliera di parità.

Président Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 25

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 25

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 3 il y a le premier amendement du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere l'espressione:

"e delle persone in reinserimento lavorativo, donne e uomini;"

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 26

Votants: 2

Pour: 2

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 26

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 4 (Beneforti, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 4 il y a le deuxième amendement du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 4, comma 3, lettera b) inserire dopo "di cui all'articolo 6", la seguente espressione:

"e i soggetti firmatari del patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta".

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Per un'illustrazione, ma anche per una spiegazione, perché avrei voluto ci fosse stato il momento per vedere gli emendamenti. Mentre al comma 4 dell'articolo 4 il piano prevede che il piano triennale può essere aggiornato annualmente, quindi nell'aggiornamento si sente il parere del Consiglio per le politiche del lavoro e i soggetti firmatari, mi chiedo perché, nel momento in cui si definisce il piano triennale, si senta solo il parere del Consiglio per le politiche del lavoro e non si sentano i soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo, cioè il Patto per lo sviluppo viene interpellato quando si aggiorna e non quando si programma.

Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Ritengo che la spiegazione sia contenuta nel comma 1 dell'articolo 4, il quale dice che: "In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta…" eccetera "… la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione…" e via dicendo. Il fatto di fare riferimento al Patto per lo sviluppo nel comma 1 significa che questa legge recepisce in toto le indicazioni del patto, che sono quelle di una concertazione e di un confronto; aggiungerlo una volta di più nulla toglie, ma nulla aggiunge al fatto che questo confronto ci debba essere sia perché è previsto nel patto sia perché è ribadito nel comma 1. Non vedo perché aggiungerlo ancora una volta, direi che è quasi già ridondante averlo messo nel comma successivo.

Président Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 26

Votants: 2

Pour: 2

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 26

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 4 (Beneforti, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 26

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 4 (Beneforti, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 26

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 4 (Beneforti, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 26

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 4 (Beneforti, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 26

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 4 (Beneforti, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 16 il y a le troisième amendement du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 16, aggiungere al comma 3 la seguente espressione:

"e, per quanto previsto in materia di educazione permanente e degli adulti, con l'istituzione del centro territoriale regionale permanente dell'Educazione degli adulti (EDA)"

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Per chiedere che sia verificata anche la possibilità di introdurre nel sistema della formazione permanente per gli adulti anche il Centro territoriale regionale di educazione degli adulti (EDA) e attraverso questo tutti i centri territoriali che fanno riferimento alla scuola. Tutta questa parte non viene presa in considerazione.

Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Il fatto che non venga presa in considerazione una specifica struttura come l'EDA è coerente con il testo della legge, che non indica quali devono essere le strutture con cui erogare la formazione, ma la legge si limita a dire quali sono i campi in cui la formazione professionale intende operare, quindi la formazione iniziale, la formazione permanente, la formazione continua e quant'altro. Questa rischierebbe di essere una norma che va a forzare la legge, ma che non risolve assolutamente il problema. Sono convinto che la questione debba essere affrontata, ma come non abbiamo indicato altri strumenti, non vedo perché dobbiamo indicare questo: si cambierebbe la natura della legge…

(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)

… non è con una norma intrusa messa qui oggi che risolviamo il problema.

Président Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 27

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 26

Votants: 21

Pour: 21

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents: 26

Votants: 21

Pour: 21

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 18 il y a le quatrième amendement du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 18 aggiungere al comma 3, dopo "sentito il Consiglio per le politiche del lavoro" "e gli enti di formazione".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 27

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 22 il y a le cinquième amendement du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 22, comma 1, aggiungere lettera h1):

"h1) partecipa alla rete dei servizi europei per l'occupazione EURES".

La parole au Vice-président Aloisi.

Aloisi (GM1) Per dichiarare il voto favorevole all'emendamento.

Président Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 27

Votants: 4

Pour: 4

Abstentions: 23 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 24 il y a le sixième amendement du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

1. Presso la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni della Consigliera di parità secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144).".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 27

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 25 il y a les amendements n° 7 et n° 8 du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 25, comma 2, lettera b), aggiungere alla fine l'espressione:

"anche in relazione alle politiche di pari opportunità".

Emendamento Aggiungere all'articolo 25 il comma 3:

"3. L'Osservatorio opera in modo che per ogni attività svolta sia possibile disporre di dati disaggregati per genere".

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Volevo illustrare soprattutto l'emendamento n. 8, che mi sembra importante, nel senso che va sottolineato il fatto che i dati presentati debbano essere disaggregati per genere, perché questa non è un'acquisizione che fa parte del bagaglio burocratico. Bisogna risottolinearlo, credo, perché adesso viene fatto ogni tanto, ma non in modo puntuale come forse dovrebbe essere fatto.

Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) Mi spiace, ma credo che tutti i dati dell'Agenzia del lavoro, ma guardate anche l'Istat, che non ha particolari attenzioni, divide sempre i dati fra uomini e donne. Mi pare del tutto superfluo, altrimenti non si fa neanche l'Osservatorio del mercato del lavoro se non si fa questa distinzione di base.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 7 du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 26

Votants: 2

Pour: 2

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 8 du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 27

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 30 il y a le neuvième amendement du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 30, al comma 3, aggiungere alla fine:

"e ne costituiscono le unità operative decentrate".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 27

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 30:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 32:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 33:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 34:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 35:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 36:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 37:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'annexe A:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 27

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.