Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3072 du 5 mars 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3072/XI Proposta di legge: "Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale".

CAPO I INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E REFERENDUM PROPOSITIVO

SEZIONE I INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Articolo 1 (Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare)

1. L'iniziativa legislativa popolare è esercitata da almeno millecinquecento elettori dei Comuni della regione.

Articolo 2 (Requisiti)

1. La proposta di legge di iniziativa legislativa popolare deve essere redatta in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate a carico del bilancio della Regione deve contenere, nell'articolato o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.

Articolo 3 (Limiti di ammissibilità)

1. L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per:

a) leggi tributarie e di bilancio;

b) leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;

c) leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del testo della proposta di legge a norma dell'articolo 5.

Articolo 4 (Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare)

1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Valle di essere assistiti nella redazione del testo dalla competente struttura del Consiglio della Valle. Allo stesso fine possono richiedere dati e informazioni alle strutture della Giunta regionale anche in merito agli eventuali aspetti finanziari della proposta di legge.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Regione in merito alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture della Giunta regionale.

Articolo 5 (Esercizio dell'iniziativa legislativa popolare)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa legislativa popolare, almeno tre e non più di cinque elettori dei Comuni della regione, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, presentano alla segreteria generale del Consiglio della Valle:

a) il testo e la relazione illustrativa della proposta di legge di iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei Comuni della regione;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. All'atto della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa popolare. In particolare, i due delegati:

a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa popolare.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Segretario generale del Consiglio della Valle, di seguito denominato Segretario generale, redige processo verbale della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al testo della proposta di legge;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);

d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

Articolo 6 (Verifica delle firme)

1. Entro dieci giorni dal deposito del testo della proposta di legge di iniziativa popolare, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione.

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il Segretario generale dichiara improcedibile la proposta di legge di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il Segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo della proposta di legge e della relazione illustrativa alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di seguito denominata Commissione di cui all'articolo 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione di cui all'articolo 40 del testo della proposta di legge di iniziativa popolare e della relazione illustrativa, il Segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di legge di iniziativa popolare ovvero dispone la pubblicazione del testo della proposta di legge e della relazione illustrativa.

Articolo 7 (Verifica sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare)

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del testo della proposta di legge di iniziativa popolare sul Bollettino ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità della proposta di legge, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge;

b) alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione e dello Statuto speciale;

c) alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;

d) all'insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.

2. I delegati di cui all'articolo 5, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione di cui all'articolo 40 inizierà la verifica sull'ammissibilità della proposta di legge. I delegati hanno il diritto di intervenire a tale riunione per illustrare la proposta di legge prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sulla proposta di legge di iniziativa popolare:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 8 (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Le firme degli elettori dei comuni della regione a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il Segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

Articolo 9 (Raccolta e autenticazione delle firme)

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e dai consiglieri regionali della Valle d'Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio della Valle.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio. In tale ultimo caso, essa indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

Articolo 10 (Verifica delle firme a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare)

1. Le firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 5, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli, in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venti giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno millecinquecento;

b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno millecinquecento delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione.

5. Il Segretario generale dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1;

b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni della regione;

d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il Segretario generale dichiara invalida la proposta di legge di iniziativa popolare, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a millecinquecento.

8. Il Segretario generale trasmette il verbale ai delegati, al Presidente del Consiglio della Valle e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni.

Articolo 11 (Assegnazione alle Commissioni consiliari competenti)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del verbale del Segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio della Valle avvia l'iter del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del Consiglio, assegnando la proposta di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora, in caso di rinnovo del Consiglio della Valle, sulla proposta di legge di iniziativa popolare il Consiglio non abbia adottato la deliberazione di cui al comma 3, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.

5. Il Presidente del nuovo Consiglio della Valle, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta di legge sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, avviare nuovamente l'iter del procedimento di cui al comma 1.

SEZIONE II REFERENDUM PROPOSITIVO

Articolo 12 (Referendum propositivo)

1. Almeno quattromila elettori dei comuni della regione possono, con le modalità e i limiti previsti nella sezione I del presente capo, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, precisando che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13.

Articolo 13 (Iter del procedimento)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del verbale del Segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio della Valle avvia l'iter del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del Consiglio, assegnando la proposta di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora, entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 3, il Consiglio della Valle non abbia deliberato sulla proposta di legge di iniziativa popolare o abbia respinto la proposta medesima, il Presidente della Regione, con decreto, indice, entro i successivi trenta giorni, referendum propositivo sulla proposta di legge.

5. Il decreto di indizione del referendum propositivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

Articolo 14 (Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. L'esito del referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio della Valle è tenuto ad assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle competenti Commissioni consiliari per l'avvio di un nuovo iter legislativo, ai sensi del regolamento interno del Consiglio.

3. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso i termini di cui all'articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato.

Articolo 15 (Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum propositivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

CAPO II Referendum abrogativo

SEZIONE I RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO

Articolo 16 (Titolari dell'iniziativa referendaria)

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto quando lo richiedano:

a) almeno quattromila elettori dei comuni della regione;

b) almeno venti Consigli comunali.

Articolo 17 (Limiti di ammissibilità)

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi tributarie e di bilancio;

b) le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello Statuto speciale o di trattati internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario;

c) le leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica;

d) le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;

e) le leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

3. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario a norma dell'articolo 18.

Articolo 18 (Presentazione del quesito referendario)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre e non più di cinque elettori dei Comuni della regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, presentano alla segreteria generale del Consiglio della Valle:

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa referendaria su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei Comuni della regione;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

2. All'atto della presentazione del quesito referendario, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. In particolare, i due delegati:

a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Segretario generale redige processo verbale della presentazione del quesito referendario, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);

d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

Articolo 19 (Verifica delle firme)

1. Entro dieci giorni dal deposito del quesito referendario, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione.

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il Segretario generale dichiara improcedibile la proposta di referendum e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il Segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo del quesito referendario e la relazione illustrativa alla Commissione di cui all'articolo 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione del testo del quesito referendario e della relazione illustrativa, il Segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'articolo 18, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di referendum ovvero dispone la pubblicazione del quesito referendario e della relazione illustrativa.

Articolo 20 (Quesito referendario)

1. Il quesito che si intende sottoporre a referendum abrogativo consiste nella formula "Volete che sia abrogata la legge regionale …", seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge di cui si propone l'abrogazione, nonché della data e del numero del Bollettino ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.

2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi dei quali si propone l'abrogazione.

3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più commi, deve essere inserito anche il testo letterale della parte di comma della quale si propone l'abrogazione.

4. Le disposizioni oggetto della stessa proposta di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Articolo 21 (Verifica sull'ammissibilità del quesito referendario)

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del quesito referendario sul Bollettino ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità del quesito referendario, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;

b) al rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'articolo 17;

c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. I delegati, di cui all'articolo 18, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione inizierà la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire a tale riunione per illustrare il quesito referendario prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei comuni della regione può presentare alla Commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.

4. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 22 (Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità del quesito referendario, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Le firme degli elettori dei Comuni della regione a corredo della richiesta di referendum, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come precisato dall'articolo 20.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il Segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

Articolo 23 (Raccolta delle firme)

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate a norma dell'articolo 9.

Articolo 24 (Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum)

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venti giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno quattromila;

b) se almeno quattromila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;

c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

5. Il Segretario generale dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 23, comma 1;

b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni della regione;

d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum abrogativo, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a quattromila.

8. Il Segretario generale trasmette il verbale ai delegati e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni e, nel caso in cui il verbale del Segretario generale attesti la validità della richiesta, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

Articolo 25 (Richiesta di referendum da parte dei Consigli comunali)

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali contenenti il quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed essere trasmesse dai Sindaci dei comuni interessati alla segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Il quesito referendario deve essere identico in tutte le deliberazioni dei Consigli comunali.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito nel giorno in cui perviene alla segreteria generale del Consiglio della Valle l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire alla segreteria generale del Consiglio della Valle nel termine di tre mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

5. Le deliberazioni dei Consigli comunali indicano i nomi di due delegati, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, che devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità, vale l'indicazione data dal Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

6. Entro dieci giorni dallo scadere dei tre mesi di cui al comma 4, il Segretario generale riscontra, con apposito verbale, da inviare ai delegati di cui al comma 5, che almeno venti deliberazioni siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Se il riscontro dà esito negativo, il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum, in quanto irricevibile. Se il riscontro dà esito positivo, il Segretario generale trasmette copia delle deliberazioni alla Commissione di cui all'articolo 40 che delibera in merito all'ammissibilità del quesito referendario entro i successivi quarantacinque giorni. Ai fini della verifica sull'ammissibilità, si applica l'articolo 21.

7. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, nel caso di esito positivo della verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli comunali, venga a mancare, prima della decisione sull'ammissibilità del quesito, il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

SEZIONE II INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 26 (Indizione e svolgimento del referendum)

1. I referendum abrogativi si svolgono, fatto salvo quanto previsto al comma 6, in due tornate annuali. Il Presidente della Regione:

a) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta, entro il 31 gennaio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;

b) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno, decreta, entro il 15 luglio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre.

2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è comunicato ai Sindaci della regione.

4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei Sindaci, il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Nel caso in cui nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre che le consultazioni sul referendum abrogativo regionale siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 1.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, restano valide le operazioni già eventualmente compiute dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum regionale.

Articolo 27 (Concentrazione di istanze referendarie)

1. Con il decreto di indizione del referendum, di cui all'articolo 26, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, dispone la concentrazione in un unico referendum delle richieste di referendum che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, apporta al testo delle richieste di referendum da concentrare le correzioni eventualmente necessarie a rendere chiaro il quesito da sottoporre agli elettori.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 2 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

Articolo 28 (Disposizioni di raccordo del procedimento regionale con quello nazionale)

1. Quando i referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei princìpi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum abrogativi regionali.

3. Le operazioni relative ai referendum abrogativi regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Articolo 29 (Periodi di sospensione del referendum)

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio della Valle: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;

c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni della regione.

2. I referendum abrogativi regionali già indetti per una domenica che ricada in uno dei periodi di cui al comma 1, sono rinviati, con decreto del Presidente della Regione, alla prima tornata utile. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 30 (Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo)

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero che il referendum non debba più avere luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i princìpi ispiratori della disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, provvede, con gli stessi decreti di cui ai commi 2 e 3, alla riformulazione del quesito referendario.

5. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 31 (Disciplina della votazione)

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori dei Comuni della regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

Articolo 32 (Ufficio regionale per il referendum)

1. Presso il Tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione del referendum. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il Presidente del Tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del Tribunale di Aosta, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

Articolo 33 (Uffici di sezione)

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Articolo 34 (Schede di votazione)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito referendario formulato ai sensi dell'articolo 20, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: "SI/OUI" - "NO/NON".

2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale e devono possedere le caratteristiche determinate, con decreto, dal Presidente della Regione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione per i referendum abrogativi di leggi statali.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora si svolgano più referendum contemporaneamente, sono predisposte tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

5. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.

Articolo 35 (Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano entro le ore venti del giorno stesso.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati nel Consiglio della Valle e dei promotori.

3. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 2 provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del referendum. Il mandato è autenticato ai sensi dell'articolo 9.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione per il referendum osservano, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum.

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dall'ufficio regionale per il referendum e dagli uffici di sezione per il referendum è compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Articolo 36 (Adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum)

1. L'ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno la maggioranza degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato la maggioranza degli elettori.

3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione.

Articolo 37 (Osservazioni e reclami)

1. L'Ufficio regionale per il referendum decide, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 36, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

Articolo 38 (Dichiarazione di avvenuta abrogazione)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della disposizione sottoposta a referendum.

2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, sul Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Regione può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

Articolo 39 (Risultato del referendum contrario all'abrogazione)

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO III Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare

Articolo 40 (Istituzione, composizione e funzioni della Commissione)

1. Il Consiglio della Valle nomina, entro quattro mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, composta di tre esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino, scelti tra:

a) docenti universitari;

b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

c) ex componenti della Corte costituzionale.

2. La Commissione, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura, si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate nel corso della legislatura stessa ed esprime i pareri previsti dalla presente legge.

3. La Commissione esercita le proprie funzioni sino alla data di insediamento della successiva e si pronuncia sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e delle proposte di legge di iniziativa popolare depositate entro tale data.

4. In caso di dimissioni o di impedimento, il Consiglio della Valle provvede alla sostituzione dei componenti la Commissione entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o dell'impedimento.

5. La Commissione ha sede presso il Consiglio della Valle. Il supporto organizzativo ai lavori della Commissione è assicurato dalla segreteria generale del Consiglio della Valle.

6. La Commissione può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

7. Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

CAPO IV Referendum consultivo AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLO STATUTO SPECIALE

Articolo 41 (Referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentiti gli elettori dei Comuni interessati mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente capo.

Articolo 42 (Deliberazione e indizione del referendum)

1. Il referendum è deliberato dal Consiglio della Valle, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio della Valle.

2. La deliberazione del Consiglio della Valle contiene il quesito da sottoporre a referendum e individua, secondo i criteri di cui al comma 3, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

3. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

4. Il Presidente della Regione indice, con decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 2 da parte del Presidente del Consiglio della Valle.

Articolo 43 (Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

Articolo 44 (Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto a proporre al Consiglio della Valle un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO V Referendum consultivo

Articolo 45 (Iniziativa e indizione del referendum)

1. Il Consiglio della Valle, prima di procedere all'adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi di particolare rilevanza generale, può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'effettuazione di un referendum consultivo finalizzato a conoscere l'orientamento degli elettori sui provvedimenti medesimi.

2. La deliberazione del Consiglio della Valle che stabilisce l'effettuazione del referendum consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Il Presidente della Regione indice, con decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio della Valle.

Articolo 46 (Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo II.

Articolo 47 (Esito del referendum)

1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 48 (Voto elettronico)

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, con legge ordinaria della Regione si provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina delle modalità di votazione e di scrutinio di cui alla presente legge.

Articolo 49 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 7 maggio 1975, n. 16;

b) 21 aprile 1981, n. 22;

c) 30 dicembre 1999, n. 40;

d) 8 marzo 2000, n. 7.

Articolo 50 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri per lo svolgimento delle consultazioni referendarie derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 415.000, trovano copertura sul programma 2.1.3 (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22830 (Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale), che rientra tra quelli indicati nell'elenco coperto col fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, previsti a decorrere dall'anno 2003 in euro 25.000, gravano sul programma 1.1.1. (Consiglio regionale) al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) e sono ricompresi negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2003/2005.

Président La parole au rapporteur, le Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Questo disegno di legge, per quanto sia stato presentato entro i termini per i quali la maggioranza si era impegnata, giunge solo oggi in Consiglio, scontando il ritardo dovuto ai tempi necessari per la formazione della nuova maggioranza e della nuova Giunta.

Desidero innanzi tutto ringraziare, a nome della I Commissione, il gruppo di lavoro che ha redatto il testo, composto dall'allora Presidente Guglielmo Piccolo e dai Consiglieri Aldo Cottino e Roberto Nicco, che fu presentato il 3 dicembre 2002 firmato dai quattro Capigruppo della maggioranza. Un ringraziamento doveroso infine va all'Ufficio legislativo del Consiglio, in particolare al Dott. Fabrizio Gentile, per il contributo determinante in una materia così importante, complessa e, in alcune parti, completamente nuova.

Discutiamo oggi di una legge di riforma istituzionale su un tema che dovrebbe superare, nei limiti del possibile, i normali confini di maggioranza ed opposizione, lasciando spazio ad un leale confronto su principi e contenuti, accompagnato però da un fattivo spirito di collaborazione. Debbo registrare con una punta di rammarico che se parte dell'opposizione ha condiviso questo approccio, e sono fiducioso che il risultato finale della votazione lo dimostrerà, altri hanno preferito il solito gioco delle parti, ritenendolo forse più redditizio a breve, date le scadenze che ci attendono prossimamente. Rammento infine che, ai sensi dell'articolo 15 del nostro Statuto speciale, questa legge, se un cinquantesimo degli elettori - o un quindicesimo nel caso sia approvata con la maggioranza dei due terzi - o un quinto dei componenti questo Consiglio lo richiedesse, sarà sottoposta a referendum confermativo.

Sapete tutti che la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", ha abrogato gli articoli 28 e 30 dello Statuto speciale, attribuendo alla Regione la competenza in materia di forma di governo e specificando analiticamente, tra le attribuzioni, l'iniziativa popolare delle leggi e la disciplina dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo. In precedenza, in applicazione degli articoli 28 e 30 dello Statuto speciale, era stata approvata la legge regionale 1975 n. 16, che disciplinava il referendum abrogativo e, limitatamente all'istituzione di nuovi comuni o la modifica della circoscrizione e denominazione di quelli esistenti, il referendum consultivo, quindi per una fattispecie molto particolare. Con la legge n. 4 del 2002 questo Consiglio ha successivamente normato, come condizione préalable per la legge che votiamo oggi, la materia del referendum confermativo.

Avendo la legge costituzionale n. 2 del 2001 modificato, senza un'intesa preventiva tra lo Stato e la Regione, il nostro Statuto, oggi il secondo comma dell'articolo 15 sancisce che con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, siano determinati, tra l'altro, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e dei referendum abrogativo, consultivo e propositivo, quindi abbiamo dovuto fare questa legge. Non esistendo precedenti per il referendum propositivo, non è stato facile per gli estensori di questo disegno di legge trovare il giusto equilibrio tra il rispetto della democrazia "parlamentare", in cui gli elettori conferiscono ai loro eletti il mandato legislativo, e la democrazia "diretta" - o movimentista, chiamatela come volete - che ispira l'approccio referendario.

L'iniziativa legislativa popolare consiste nella presentazione di una proposta di legge da parte di una frazione del corpo elettorale. In pratica un gruppo di cittadini si sostituisce ai consiglieri o alla Giunta regionale nel presentare una proposta legislativa, che in seguito segue l'iter di una normale proposta, ai sensi del Regolamento del Consiglio. Il referendum costituisce invece una richiesta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma giuridica già emanata, nel caso sia abrogativo e confermativo, o da emanarsi, nel caso sia consultivo o propositivo. Il referendum rappresenta perciò un fondamentale istituto di democrazia diretta, dando la possibilità ai cittadini d'intervenire sull'indirizzo politico senza la mediazione dei propri rappresentanti eletti. Con l'approvazione di questo disegno di legge, l'ordinamento regionale prevederà una vasta gamma di strumenti referendari.

Il referendum abrogativo, più volte svoltosi nel nostro Paese, e anche nella nostra Regione, rende possibile l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale. Possono essere sottoposti a referen­dum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi. Se il referendum ha successo, l'abrogazione comporta "ipso facto" l'eliminazione dall'ordinamento giuridico regionale della disposizione oggetto della consultazione popolare.

Il referendum consultivo è una novità per il nostro ordinamento, con il quale si consulta il corpo elettorale per conoscerne l'orientamento circa una decisione politicamente rilevante da assumere. In questo caso si tratta di un atto facoltativo e il suo esito non assume carattere normativo, pur avendo forte significato politico. Esempi di tale referendum sono le recenti consultazioni promosse da Lombardia e Piemonte sulla devoluzione alla Regione di maggiori competenze. Il referendum consultivo "obbligatorio" è limitato a quanto normato nell'articolo 42 dello Statuto speciale, che lo prevede in caso di istituzione di nuovi comuni e di modifica della denominazione o della circoscrizione di quelli esistenti.

C'è poi il referendum propositivo, che potremmo chiamare anche "legislativo": la novità più rilevante. Si sottopone al corpo elettorale una vera e propria proposta di legge di iniziativa popolare, nel caso che il Consiglio regionale non l'abbia approvata entro un determinato arco di tempo dalla sua presentazione. Oggetto del referendum è l'approvazione o il rigetto della proposta di legge presentata dagli elettori, che il Consiglio regionale dovrà prendere in esame nel caso in cui questa, sottoposta a consultazione popolare, abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il referendum confermativo, infine, è materia - lo rammento - già regolata dalla legge regionale n. 4 del 2002.

Questo disegno di legge consta di cinquanta articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I è dedicato alla disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e del referendum propositivo, il capo II al referendum abrogativo, i capi IV e V ai due tipi di referendum consultivo, il capo III alla Commissione di tre esperti chiamata a valutare l'ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare e dei referendum, mentre il capo VI reca le disposizioni finali e finanziarie. Cercherò di limitarmi a sottolineare gli aspetti qualificanti. La verifica dell'ammissibilità della proposta di legge o del quesito referendario effettuata da una commissione di tre esperti giuristi, che garantiscano la necessaria "terzietà" e indipendenza nel valutare l'univocità e la chiarezza della proposta di legge o del quesito e l'assenza di cause ostative alla loro ammissione. Riguardo a queste ultime si chiariscono i limiti cui sono soggetti la proposta di legge di iniziativa popolare e i referendum, a completamento di quelli espressamente enunciati dalla Costituzione e con riferimento alle specifiche condizioni del nostro regime di autonomia ed alle norme comunitarie.

C'è la raccolta delle firme, che è modificata in quanto si inseriscono i consiglieri regionali tra i soggetti abilitati all'autenticazione delle firme stesse, ovviando alla difficoltà ed ai costi legati all'utilizzo esclusivo di notai. Questa raccolta fra l'altro, per evitare spreco inutile di risorse, avverrà dopo che la commissione ha dichiarato l'ammissibilità della proposta o del quesito e in questa fase è sancito il principio di un ampio e approfondito contraddittorio, già proficuamente sperimentato da altre leggi regionali in materia, tra i promotori, gli eventuali controinteressati e la commissione in ordine al quesito formulato o alla proposta di legge di iniziativa popolare; questo per arrivare comunque alla raccolta di firme quando ormai si è sicuri che si porterà a termine con successo e il referendum si farà.

C'è poi il fatto che le dichiarazioni di regolarità delle proposte di iniziativa popolare e delle richieste di referendum sono distinte dalle dichiarazioni di ammissibilità. La regolarità riguarda essenzialmente la legittimazione dei proponenti o dei richiedenti: concerne il numero delle firme, la loro autenticazione, la certificazione di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. L'ammissibilità riguarda, invece, requisiti di forma e di contenuto della proposta di iniziativa popolare o della richiesta di referendum.

Per il referendum propositivo, non esistendo precedenti, è stata adottata la via dell'iniziativa popolare rafforzata. Raccolte le quattromila firme, se il Consiglio non legifera in linea con la proposta popolare - e uno degli emendamenti che presentiamo oggi introduce una verifica di questo aspetto da parte della Commissione dei tre giuristi -, si va al referendum. A questo punto, senza quorum - l'abolizione del quorum nel caso di referendum propositivo è oggetto di un altro emendamento -, se la proposta è approvata dalla maggioranza dei votanti, proclamato l'esito favorevole del referendum, la proposta di legge popolare approda in Consiglio, con tutto il peso politico degli elettori che si sono espressi a favore. Questi aspetti rafforzano gli istituti di democrazia diretta previsti nell'ordinamento della Regione. Per le fasi procedimentali sono poi previste scadenze precise tali da garantire sia la celerità sia il rispetto della delicatezza e dell'importanza della materia. Concludo annunciando sei emendamenti firmati dai Consiglieri che hanno votato questa legge in I Commissione, riguardano aspetti sui quali la commissione aveva espresso il proprio accordo, ma che, richiedendo tempo per la loro formulazione tecnica, si è preferito presentare direttamente in aula, onde non ritardare ulteriormente l'approdo in Consiglio di questa legge, che costituisce un importante strumento di democrazia diretta, oltre a due emendamenti - chiamiamoli tecnici - che aggiungono alle verifiche da effettuarsi da parte della Commissione dei tre giuristi la compatibilità con le norme comunitarie.

Président Le débat est ouvert.

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Affronto questa materia, che mi ha visto partecipe, con i colleghi del mio gruppo, con varie iniziative di sollecito in questi due anni, con una qualche amarezza, in primo luogo perché, a mio giudizio, è stata sprecata l'ennesima occasione di un serio confronto istituzionale fra maggioranza ed opposizioni. Ci siamo trovati un testo sottoscritto dalle forze della vecchia maggioranza, che è andato in commissione e, al di là delle dichiarazioni retoriche, vuote, formali di disponibilità al dialogo e al dibattito con le altre forze politiche, abbiamo trovato, se non per particolari secondari, il testo di maggioranza blindato. Sulle cose essenziali non c'è stata nessuna possibilità di dialogo. Per questo motivo, mi fa particolarmente specie, nella relazione del collega Ottoz, il riferimento al "solito gioco delle parti" - non so se questo cenno era riferito al mio gruppo o a me, che faccio parte della I Commissione -, perché il relatore avrebbe dovuto riconoscere al sottoscritto quanto meno la buona volontà di discutere la legge punto per punto: in commissione sono stato l'unico, fra quelli che non concordavano sul testo, a discuterlo punto per punto; non per fare il "gioco delle parti", ma per tentare di aprire un dibattito su un tema istituzionale.

Prendo atto che ancora una volta, come in altre occasioni su questioni istituzionali, che dovrebbero coinvolgere tutti, al di là delle dichiarazioni formali di disponibilità, quando si parla del merito dei provvedimenti non c'è disponibilità al confronto. Non c'è stata neppure in questo caso alcuna disponibilità ad accogliere qualcuna delle richieste, delle proposte, degli emendamenti avanzati dalle opposizioni e in particolare dalla nostra forza. Vi è quindi amarezza per come è stato trattato questo argomento, fra l'altro molto importante, con una discussione modesta, di basso profilo, con un dibattito all'interno della commissione limitato a poche ore e con un unico contraddittore: il sottoscritto. Devo però riconoscere alla maggioranza una qualche coerenza: avete mantenuto su questa materia delicatissima un vuoto legislativo di due anni, per evitare di regolamentare i referendum previsti nello Statuto dall'inizio del 2001, e oggi fate una legge che sostanzialmente, come cercherò di dimostrare, impedisce l'esercizio dei referendum nella nostra Regione.

Il titolo di questa legge andrebbe modificato, non è una legge che disciplina l'iniziativa legislativa, eccetera: questo è un testo che tende, soprattutto per quanto riguarda le novità dello Statuto, ad impedire l'utilizzo dei referendum, in particolare del referendum propositivo e del referendum consultivo. Perché dico questo? Perché due dei quattro referendum che vengono disciplinati li conoscevamo già: il referendum abrogativo e quello cosiddetto "consultivo obbligatorio", che è il referendum che riguarda il nome dei comuni, i confini dei comuni e cose di questo genere. Qui non c'è stata nessuna innovazione, salvo una, significativa, della quale do atto - peraltro, eravamo tutti d'accordo -: quella del giudizio di ammissibilità preventiva. Occorre riconoscere che questo è un passo in avanti, che crea chiarezza, anche economicità delle procedure e quindi è un passo che accogliamo favorevolmente.

Per quanto riguarda le due novità vere, stabilite nella riforma del gennaio 2001, cioè l'introduzione del referendum consultivo e del referendum propositivo, la normativa che viene proposta è assolutamente insoddisfacente. Per quanto concerne il referendum consultivo, che è una forma di consultazione "tranquilla" dal punto di vista politico, in cui si chiede alla popolazione di pronunciarsi, di essere consultata su di un tema di particolare rilevanza pubblica, si è ritenuto - a dispetto del titolo della legge, che dovrebbe disciplinare l'iniziativa popolare - di limitare questo diritto al Consiglio regionale: soltanto il Consiglio regionale potrà decidere se attivare o meno il referendum consultivo. È una limitazione priva di logica. Certo, i referendum si fanno se c'è una base seria, non proponiamo che si facciano i referendum se lo chiedono dieci persone ma, quando lo chiedono migliaia di persone lo si deve fare.

Credo che sarebbe una cosa seria prendere atto che su un certo tema, su un'esigenza condivisa da una buona fetta di popolazione, che si attiva, che firma per avere un referendum, fosse anche consultivo, si debba andare ad una consultazione della quale poi il Consiglio regionale terrà conto. Dove si è toccato veramente il fondo, pur riconoscendo la difficoltà della materia per assenza di precedenti, ma anche per la difficoltà oggettiva che l'istituto nuovo pone, è il referendum propositivo. La cosa è stata talmente difficile che si è deciso - e oggi si formalizza - di non disciplinarlo; quello che viene disciplinato sotto il titolo di "referendum propositivo" non è un referendum propositivo, ma è, come ha detto giustamente il relatore Ottoz, un'iniziativa di legge popolare con procedura - secondo me - aggravata, complicata, pesante. Leggiamo in questi articoli come si svolgerebbe il referendum propositivo, per capire che non si farà mai, perché è questo l'obiettivo. La disciplina rasenta infatti il comico!

Quattromila cittadini fanno lo sforzo di raccogliere le firme su una proposta di legge - e fino lì somiglierebbe all'iniziativa di legge popolare -, questa proposta di legge va in Consiglio, se il Consiglio l'approva, siamo fortunati, il problema è risolto, mentre se ne approva una parte e un'altra no, cominciano le complicazioni - ho sentito che ci sarà un emendamento che disciplina questa materia, che prima non era disciplinata, emendamento che peraltro su questo tema specifico, come su altri, proporremo anche noi -, se il Consiglio non approva la proposta oppure si disinteressa - ed è già passato un bel po' di tempo - si fa il referendum propositivo. Ci si aspetterebbe allora, intanto perché il referendum si chiama "propositivo" - qualcuno lo chiama anche "legislativo" - che questo povero elettore, una volta che il Consiglio non abbia deciso o abbia deciso contro quel disegno di legge, desse un voto con un'efficacia giuridica cogente… Altrimenti cosa lo facciamo a fare questo referendum? Invece no, si va al referendum e poi, se l'esito del referendum è favorevole, la legge torna in Consiglio.

Mi si deve spiegare intanto perché questi poveri proponenti dovrebbero raccogliere quattromila firme, in luogo delle millecinque per fare la proposta di iniziativa popolare, quando l'ultima parola ce l'ha sempre il Consiglio, ma soprattutto mi si dovrebbe spiegare perché i cittadini dovrebbero prendersi la pena di andare a votare per una proposta di legge, che ritornerà nello stesso Consiglio che già una volta se n'è disinteressato! È ben vero, come ha detto il collega Ottoz, che ci sarebbe un'indicazione politica, ma potevamo fare il referendum consultivo, perché tutto questo pasticcio, perché questa somma di iniziative, perché queste complicazioni? La risposta che mi do io è perché si sta regolamentando l'impedimento all'esercizio del referendum propositivo: è questo che emerge! Credo, un po' presuntuosamente, che fra qualche anno verificheremo che non ci sarà mai nessuno che in Valle d'Aosta ha attivato questa forma di referendum, perché non serve a niente!

Così come peraltro finora lo strumento referendario è stato utilizzato pochissimo nella nostra Regione, due volte in cinquanta e più anni di democrazia, e mi fa specie questo timore di "allargare le maglie", di far decidere il popolo, quasi fossimo in Svizzera, di fronte ad un istituto che qui è stato usato con moderazione, in casi del tutto particolari. Questo lo voglio dire perché immagino, a seguito del mio intervento, degli altri interventi del tutto legittimi - penso soprattutto ai nostri amici "Democratici di Sinistra" - che, per tradizione e cultura politica, avversano la democrazia diretta. È un modo di pensare del tutto legittimo, che, per certi versi, mi trova anche consenziente, laddove ci fosse una deriva di "democrazia diretta o movimentista", come l'ha voluta chiamare dispregiativamente il relatore Ottoz. Ma non è questo che vogliamo!

Noi vogliamo che ci sia un equilibrio fra la funzione legislativa esercitata in questa Assemblea, che deve avere carattere prioritario, e l'iniziativa popolare, che però va regolamentata in modo da consentirla con serietà e con rigore, ma in modo da consentirla! Non farla diventare un diritto che si esercita ogni 25 anni! Se anche avessimo un referendum ogni 4-5 anni, non penso che metterebbe in crisi le nostre istituzioni! Avremmo forse un confronto politico un po' più vivace, sapremmo cosa pensa la popolazione su certi temi di particolare importanza. Perciò bisogna aver fiducia, bisogna che ci sia questo scambio, bisogna uscire dal Palazzo, bisogna dare e ricevere, recepire, confrontarsi! Intravedo del timore nelle forze di maggioranza che presentano questo testo: ci si vuole rinchiudere nel Palazzo!

I trentacinque Consiglieri devono decidere tutto! Che poi, se decidessero trentacinque, sarebbe una gran fortuna, purtroppo qui abbiamo una realtà in cui decidono due, tre persone! Su tutto! Perché questo timore di aprirsi ai nuovi istituti? Sperimentiamoli, abbiamo una possibilità in più che ci dà lo Statuto, senza arrivare a quelle che vengono definite "derive plebiscitarie", che non mi piacerebbero. Mi è piaciuto in un certo periodo storico l'uso del referendum che ne hanno fatto le forze politiche anche minori, penso ai "Radicali", che hanno avuto la capacità, attraverso i referendum, di avviare delle riforme importantissime nel nostro Statuto sui diritti civili, nonostante le diffidenze della Sinistra ed erano delle battaglie della Sinistra! Nello stesso modo giudico negativamente quando questo utilizzo sfrenato del referendum ha riguardato le materie più insignificanti. Sono sempre andato a votare, tranne una volta, quando mi è stato chiesto di votare, fra l'altro, sugli orari di apertura dei negozi: che si debba fare un referendum in Italia, o anche in Valle d'Aosta, sugli orari di apertura dei negozi è una cosa che non tollero, perché significa disprezzare questo tipo di democrazia.

Perché la democrazia diretta è la più delicata, è la democrazia che fa partecipare direttamente il titolare della sovranità; è da utilizzare veramente bene e con buon senso. Ma non bisogna neanche che questi strumenti siano impeditivi, che scoraggiano ogni possibilità di partecipazione diretta. Credo peraltro che, in questo momento storico, avremmo bisogno di una società civile un po' più vivace ed interessata, un po' più partecipe. E ritengo che le persone siano anche invogliate a partecipare se sono coinvolte su grossi temi e se hanno la possibilità di decidere qualcosa. Con il referendum abrogativo, che avevamo già, c'è la possibilità di decidere, ma con il referendum propositivo - che è l'opportunità grande data dalla nuova norma statutaria -, così come è stato impostato, la partecipazione verrà disincentivata.

Ecco perché nei confronti di questa legge, che pure noi abbiamo stimolato, abbiamo cercato di far votare più volte, esprimiamo un giudizio assai negativo, anche per come, ripeto, si è svolto il dibattito in commissione. Sul testo di legge è stato audito un comitato che si era occupato di questi temi, che ha presentato una serie di richieste, che sono state una ad una disattese, tranne per un particolare: il numero delle firme necessarie a chiedere il referendum abrogativo. Non voglio polemizzare, quindi lascio perdere i giochetti che possono esserci stati dietro queste cifre, poi, se qualcuno mi "tirerà per i capelli", dirò qualche altra cosa, però l'unica concessione - insufficiente - è stata quella di limitare le firme necessarie a chiedere il referendum abrogativo da cinquemila a quattromila, che era già il numero di firme previsto nella normativa pre-vigente, tenendo conto che quattromila firme, rispetto alla popolazione della Valle d'Aosta, sono esattamente il quadruplo di quanto sarebbe necessario a livello nazionale per chiedere un referendum: a spanne, quattromila firme in Valle d'Aosta corrispondono a circa due milioni di firme a livello nazionale, quando in Italia è possibile indire un referendum con cinquecentomila firme.

Credo che questi siano in linea generale i punti di maggiore criticità. Noi presenteremo quindici emendamenti a questa legge. Per alcuni di questi i principi ispiratori e le argomentazioni a sostegno sono quelle che ho già espresso, per altri emendamenti più specifici mi riservo di intervenire al momento in cui essi verranno messi in votazione.

Président La parole au Conseiller Piccolo.

Piccolo (SA) Premetto che non entrerò nello specifico dell'articolato, vorrei però in premessa fare alcune considerazioni e puntualizzazioni personali e in particolare sottolineare il fatto che, nonostante siano cambiati recentemente i ruoli politici, non varia, per quanto ci riguarda, la responsabilità amministrativa e politica del gruppo della "Stella Alpina". Per quanto concerne il mio compito, come Presidente della I Commissione prima, e, come Commissario di minoranza della commissione stessa dopo, non è cambiato il senso di responsabilità: ho infatti cercato di svolgere il mio compito nella più assoluta coerenza, tenendo in primo piano i problemi delle riforme, della democratizzazione e dell'ammodernamento della politica. Ho infatti coordinato, come ha detto il relatore Ottoz, che ringrazio per l'onestà intellettuale, il gruppo di lavoro che ha redatto il testo di legge sulla disciplina referendaria ed oggi quindi sento il dovere di invitare il Consiglio ad approvare con la più ampia convergenza possibile il presente disegno di legge, che regolamenta una materia così importante come quella referendaria.

Va peraltro precisato che questo testo è stato frutto di una lunga meditazione fra le forze di maggioranza di allora: "l'Union Valdôtaine", la "Stella Alpina", i "Democratici di Sinistra", i "Riformisti" e, dopo un lungo iter di carattere politico nelle sedi opportune di competenza delle segreterie e dei singoli partiti appena menzionati, è stato presentato il 3 dicembre il testo in discussione oggi, a firma degli allora Capigruppo di maggioranza.

Con questo disegno di legge si dà attuazione all'applicazione della legge costituzionale n. 2/2001, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano", che ha modificato gli Statuti ad autonomia speciale. Fra i principali obiettivi perseguiti dalla legge costituzionale va senza dubbio sottolineato il fatto che è stata sottratta alla Costituzione la disciplina della forma di governo delle Regioni a Statuto speciale; infatti, prima era integralmente affidata agli Statuti e ora è demandata alle leggi regionali statutarie. Per ciò che concerne la nostra Regione, l'attribuzione di competenze in materia di forma di governo è stata modificata con la modifica dell'articolo 15 dello Statuto speciale, elencando come specificazione le principali attribuzioni che sono da ricomprendersi nel termine "forma di governo regionale", cioè: l'elezione degli organi regionali e la loro composizione, i rapporti fra detti organi, i casi di ineleggibilità e incompatibilità, l'iniziativa popolare e la disciplina dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e infine il referendum confermativo, che già è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio.

L'attuale proposta di legge pertanto va a completare le modifiche indispensabili istituzionali indicate al 2° comma dell'articolo 15 dello Statuto speciale già citato, quindi si assolve ad un preciso compito ed impegno di noi amministratori nella loro veste di legislatori. Va sottolineato anche in questa sede che il disegno di legge è l'espressione della I Commissione, una commissione che è rappresentata da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, anche se il testo non ha avuto l'assenso dell'intera commissione. In merito al disegno di legge, credo che sia abbastanza esaustiva la relazione allegata e soprattutto anche quella redatta dal collega Ottoz, quindi concludo con un'ultima considerazione personale: il referendum rappresenta il più importante istituto di democrazia diretta, pertanto credo che a noi eletti dal popolo spetti il doveroso compito di legiferare in materia. Nel concludere, per le considerazioni finora esposte, anticipo la dichiarazione di voto della "Stella Alpina" sul disegno di legge, che sarà favorevole.

Président La parole au Conseiller Nicco.

Nicco (GV-DS-PSE) Voglio fare ugualmente qualche breve riflessione, anche se non mi pare che questa materia interessi particolarmente il Consiglio della Valle. Una prima riflessione di carattere generale è sulla legge costituzionale n. 2/2001, da cui questa proposta che oggi discutiamo discende, che era stata oggetto di un lungo e anche aspro confronto fra la Valle d'Aosta e lo Stato e in cui noi abbiamo rivendicato piena competenza in materia di forma di governo, opponendoci all'imposizione di una specifica forma di governo, nella fattispecie: il presidenzialismo.

Ci eravamo pronunciati ugualmente per la piena competenza in materia di referendum regionali e, infatti, il testo proposto dalla I Commissione, nella seduta dell'8 settembre 1999, recava la seguente dizione: "La legge regionale disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa popolare sulle leggi regionali e dei referendum regionali", senza ulteriori specificazioni. A proposito di questa proposta, mi pare che ci fosse unanimità su questo punto. Chiedevamo cioè competenza piena in ordine alla materia. Nel corso della discussione in Parlamento, l'Onorevole Boato presentò un emendamento, che fu approvato, che sostituiva la dizione "referendum regionali" con la dizione "referendum regionale abrogativo, propositivo, consultivo".

È una specificazione che pone dei paletti alla nostra autonomia decisionale in materia. Non siamo chiamati infatti a disciplinare in piena autonomia e responsabilità la materia referendaria, ma quei tre tipi di referendum. Forse allora tutti noi, me compreso, non abbiamo posto la necessaria attenzione su questa differenza ed oggi ci troviamo a dover legiferare su un percorso tracciato. Dico questo con specifico riferimento al referendum propositivo o deliberativo-legislativo, che dir si voglia; un referendum di cui fra l'altro aveva discusso la II Sottocommissione dell'Assemblea costituente, escludendolo fin da allora dalla Carta costituzionale. È un referendum che un illustre docente di diritto costituzionale, nel seminario organizzato espressamente per discutere su questa materia dalla Presidenza del Consiglio, il 19 ottobre 2001, definiva come "un interrogativo per tutti, perché come formula non vuol dire assolutamente nulla; è proprio un'illogicità e un'ambiguità della dizione stessa del termine". Quell'interrogativo per me tale è rimasto, sia sull'istituto in sé, sia sulla formulazione che ne è stata data in questa proposta di legge agli articoli 12, 13 e 14, come già ho avuto modo di dire sia nel gruppo di lavoro, sia in I Commissione.

Mi pare che l'iniziativa popolare sia adeguatamente disciplinata agli articoli 1 e seguenti di questa proposta di legge. Credo che la potestà legislativa debba rimanere in piena autonomia e responsabilità al Consiglio della Valle. Non vedo l'utilità di spazi intermedi, né per un'iniziativa legislativa popolare che, attraverso il referendum propositivo, si trasforma direttamente in legge - secondo l'impostazione di taluni -, né per un referendum propositivo che serva unicamente a far riavviare l'iter di una proposta di legge di iniziativa popolare attraverso le competenti commissioni consiliari, come fa la proposta oggi in discussione. Mi sfugge francamente il contributo di questo tipo di referendum al rafforzamento della democrazia nella nostra Regione! Mi pare piuttosto che rischiamo di introdurre ulteriori astruserie in un sistema che già di per sé mi sembra troppo complesso.

Vorrei pure svolgere qualche considerazione su questo punto essenziale della democrazia, sulla scia di quanto già detto in altre discussioni consiliari. Da talune parti si sono levati alti lai contro questa legge, che sarebbe niente meno che "impeditiva dell'iniziativa popolare", "fatta apposta per ostacolare l'uso degli strumenti di democrazia diretta" e frutto "della paura del confronto diretto". Insomma, questa legge sarebbe un vero concentrato di nefandezze. Ora, siamo a pochi mesi dalle elezioni regionali e si può comprendere che il clima politico si surriscaldi e che i toni diventino sempre più accesi e che si enfatizzino e drammatizzino volutamente le differenze. Penso che ciò non sia opportuno su questo tema, perché il tema della democrazia è troppo serio ed importante per essere condizionato da situazioni contingenti. Ci sono, si confrontino serenamente, opinioni diverse sul significato dei referendum, sul rapporto fra la democrazia diretta e le assemblee elettive, ma non ci sono comunque i barbari alle porte!

Alcuni colleghi si tranquillizzino: anche se il Consiglio approverà questa legge, la democrazia non sarà in pericolo, almeno non per questo! Aggiungo che trovo fuori luogo questa continua riproposizione di una divisione che non posso che definire "manichea" fra i buoni, che sono per la democrazia e, in altre occasioni, sono per l'ambiente pulito, sono per lo sviluppo sostenibile e tutto ciò che di positivo esiste al mondo, e gli altri, che sono i cattivi, e in questo caso sono "l'Union" e i "gemelli nani", la "Stella Alpina" e i "Democratici di Sinistra", come li definisce il collega Curtaz, che sarebbero espressione di chissà quale oscurantismo. Ora, per quanto concerne i "nani", per inciso, devo dire che non ho visto dei "giganti" neppure nel quinquennio in cui i "Verdi Alternativi" sedevano sui banchi del Governo: avete allora cercato di fare onestamente la vostra parte, come oggi altri onestamente cercano di farla, punto: non ci sono né "nani", né "giganti"! Sarebbe opportuno allora che queste semplificazioni lasciassero spazio ad una più pacata e laica discussione sui contenuti, ciò che, secondo me, eviterebbe anche qualche osservazione fuori luogo.

Erano giunte, fra l'altro, critiche aspre alla proposta di elevare il numero di firme necessarie per la richiesta di referendum, da 4.000 a 5.000. Questo era uno degli esempi di "arretramento" - questo il termine usato - della proposta di legge n. 184 rispetto al quadro esistente. Ora, le 4.000 firme richieste del 1975 rappresentano il 4,6 percento degli elettori di allora, mentre le 5.000 firme, previste nella prima redazione del testo in discussione, rappresentano il 4,8 percento degli elettori attuali, con una straordinaria differenza dello 0,2 percento! Questo è uno degli elementi, che hanno fatto dire al Comitato "Più democrazia" che si prospettava un "arretramento" rispetto alla legislazione vigente. Penso che, quando si fa della propaganda preconcetta, poi possa succedere anche questo.

Ma questo è un dettaglio, sulla questione vera, di fondo, ripeto quanto ho già detto in altre occasioni in questo Consiglio. Non credo che il tasso di democrazia di un Paese si misuri dal numero dei referendum. Ci sono Paesi che usano largamente questo strumento, ma non per ciò li ritengo dei modelli di democrazia, a partire proprio dalla Svizzera, dove si effettueranno pure molti referendum, ma dove le donne hanno avuto il diritto di voto e di eleggibilità a livello federale solo nel 1971, dato che il suffragio femminile era stato più volte respinto proprio tramite referendum, e solo nel 1990 la loro partecipazione politica si è imposta integralmente anche a livello comunale e cantonale. Proprio tramite il referendum, paradossalmente, si è lì a lungo negato un elemento fondamentale di democrazia.

Per non parlare poi di altri temi, come quello della xenofobia, manifestatasi anch'essa in Svizzera più volte proprio tramite referendum. E così altrove, potremmo fare l'esempio di altri Paesi. Anche in alcuni Stati degli USA ci sono referendum spesso all'ordine del giorno, ma la democrazia, almeno come noi l'intendiamo, forse meno. Concludo allora su questo punto con l'invito a non mitizzare nulla, neppure i referendum e la democrazia diretta: non necessariamente e sempre i cittadini esprimono posizioni più avanzate e più progressiste delle istituzioni. Penso che il referendum sia uno strumento fondamentale di democrazia da utilizzare in particolare quando sono in discussione i fondamenti su cui si regge una comunità o quando si tratta di questioni di principio di grande rilievo, che attengono alla coscienza individuale. Qualcuno vorrebbe che il referendum fosse invece uno strumento aggiuntivo di lotta politica, non dei cittadini, ma dei partiti. Le sigle, poi, sono molto accattivanti! Comitato "Più democrazia in Valle d'Aosta": non basta una sigla! Si è fatto un incontro fra una delegazione del comitato e la I Commissione consiliare, il 28 gennaio scorso, e chi vi ha partecipato? Il portavoce dei "Verdi Alternativi" e il portavoce di "Sinistra Alternativa". È certamente vero che i cittadini che lavorano normalmente hanno qualche difficoltà a partecipare ad una riunione alle 9,30 del mattino. Chiederemo al Presidente Ottoz di convocare la prossima audizione alle 18! Tuttavia, non so a voi, ma a me qualche perplessità sulla spontaneità di questo comitato è rimasta.

In conclusione, voterò questa legge, che disciplina positivamente sia l'iniziativa legislativa popolare - con riduzione del numero di firme necessarie per attivarla: da 3.000 a 1.500 -, sia il referendum abrogativo, che introduce il referendum consultivo, strumento attraverso il quale dovrà essere legittimato - ritengo - pienamente un nuovo Statuto, sempre che la Corte costituzionale muti il suo orientamento in merito, ma, per le ragioni prima esposte, mi asterrò invece sulla parte relativa al referendum propositivo.

Président La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (FI) La valutazione di questo dettato normativo ci porta a fare almeno due considerazioni.

Prima considerazione: ho apprezzato il tono con il quale il collega Nicco ha affrontato il confronto su questa normativa, fuggendo da una tentazione che, a due mesi dalle elezioni, tutti noi abbiamo: far diventare questa discussione un "terreno" sul quale fare la campagna elettorale. Abbiamo anche noi fatto un esame di coscienza su questo aspetto e abbiamo ritenuto importante affrontare, a due mesi dalle elezioni regionali, questo tema con un approccio, che deve essere diverso da quello delle interpellanze, delle mozioni o delle applicazioni amministrative attraverso la legislatura amministrativa, che normalmente dibattiamo all'interno di quest'aula, perché qui si parla delle regole del gioco della democrazia: un gioco delicato, sul quale non conviene troppo scherzare, sul quale anche noi riteniamo di poter dire qualcosa.

È evidente che questo dettato ci pone due competenze sulle quali dobbiamo confrontarci. La prima è l'indirizzo costituzionale, che, purtroppo, per la nostra piccola Regione e per la sua autonomia legislativa, non ci è dato di discutere in quanto, come hanno bene ricordato altri colleghi prima di me, questa è una normativa che andiamo a riempire di contenuti su un percorso obbligato da chi, nell'auspicio di una libertà maggiore, di fatto a Roma ha colleghi che hanno visioni, che vedono l'intesa in maniera molto anomala rispetto a come noi l'interpretiamo. Non possiamo dimenticare che il collega di Curtaz, l'Onorevole Boato, ha oggi condizionato il dibattito in quest'aula, perché se dobbiamo discutere di referendum, possiamo discutere di quelli che lui e la sua maggioranza hanno deciso in Parlamento e non quella che i Valdostani avrebbero potuto partorire autonomamente e liberamente!

Purtroppo per noi, di conseguenza, dobbiamo limitarci a parlare dei contenuti di un percorso obbligato e sui contenuti ha ragione il collega Curtaz, quando dice che è lì che bisogna esprimere l'equilibrio fra la democrazia parlamentare e quella - come definirla? - associativa popolare, diretta? Diretta. Mi è sfuggita la dizione "associativa popolare", perché la nostra piccola realtà ci pone di fronte a queste anomalie, cioè c'è il Comitato che si costituisce per il referendum, ma poi sono le stesse persone che tentano l'avventura politica non riuscendoci, quindi te le ritrovi costituite in associazioni e in comitati sui temi più disparati. Abbiamo visto stamani i temi dei trasporti, ma abbiamo parlato anche di quelli dell'ambiente, qui si è nel campo dell'applicazione della democrazia.

Diventa allora difficile sfuggire dalla retorica di un dibattito pre-elettorale, ma cercherò di farlo e dico subito che questa legge ha sicuramente ampi spazi di miglioramento, ma noi riteniamo che abbia raggiunto un minimo equilibrio di sufficienza democratica, per mantenere salda la rappresentatività parlamentare, che ogni cinque anni è determinata in modo democratico dal popolo valdostano, e, dall'altra parte, la necessità di porre, in corso di applicazione della democrazia dal popolo così indirizzata, il confronto che il collega Curtaz auspicava di non evitare. Voglio fare un riferimento proprio a quel referendum che lui non ha voluto andare a votare, quello sulla legge degli orari dei negozi - perché lo ha ritenuto un referendum non adatto per disturbare il popolo, perché di competenza di un parlamentarismo, che dovrebbe poter avere l'autorità e l'autorizzazione democratica per dettare alcune norme -, collega Curtaz, il referendum abrogativo potrà essere utilizzato anche per abrogare delle norme, che definiranno gli indirizzi del commercio, piuttosto che di mille altre attività, quindi non è che se siamo contro un tipo di concetto dell'utilizzo del referendum, questo di fatto non si possa utilizzare.

Nel momento in cui dobbiamo andare a riempire una legge di contenuti imposti, come precisavo prima, dobbiamo dire qual è il giusto equilibrio fra le firme da raccogliere per poter indire un referendum di un certo tipo, piuttosto che quando riteniamo opportuno che il popolo intervenga nel corso di una legislatura per esprimere il proprio parere. Vorrei anche ringraziare il Presidente per aver ripreso immediatamente, appena nominato, questa questione e averla portata all'attenzione del Consiglio prima delle elezioni, perché sarebbe stato veramente un insulto alla nostra autonomia non affrontare questo tema prima delle elezioni, non avere la capacità di trovare un'intesa su questi argomenti e un equilibrio su quelle che saranno regole, che spero verranno utilizzate quando il popolo, quando chi lo riterrà opportuno lo richiederà. Auspico però anche che, essendoci già un referendum ogni cinque anni, che è quello che andremo ad affrontare fra due mesi, il popolo sia libero di giudicare l'operato di chi ha governato o di chi, come noi, ha fatto opposizione.

Termino dicendo che su questa regolamentazione - e credo di non poter essere tacciato di "piaggeria" perché in questi cinque anni il nostro gruppo ha più volte dimostrato di essere opposizione senza né compromessi, né ambiguità - noi non possiamo non dare il nostro voto favorevole. Saremo favorevoli all'approvazione di questa legge perché colma un vuoto, anche se non nel modo che desideriamo, ma crediamo che mantenga un serio equilibrio fra quella che consideriamo la democrazia parlamentare, che è l'espressione democratica del popolo ogni cinque anni, e quello che può e deve essere un confronto sulle attività legislative, una valutazione che il popolo può dare su quelle che sono le attività normative di chi, eletto in quest'aula, si assume per cinque anni la responsabilità di rappresentare chi lo ha eletto. Voteremo quindi in maniera favorevole questo dettato, pur non nascondendo il fastidio di dover votare una normativa imposta senza intesa proprio dai vostri colleghi "Verdi", ma con la serenità di chi, sapendo di doverlo fare, cerca di fare il meglio possibile.

Président La parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Tout simplement pour demander une brève suspension des travaux du Conseil, pour pouvoir analyser les amendements du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo".

Président Une suspension d'un quart d'heure est accordée.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,48 alle ore 18,55.

Président La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Solo per comunicare che la frase "maggioranza di voti espressi", contenuta nell'emendamento n. 8 da noi presentato, va intesa nel senso di voti validamente espressi; si tratta di una correzione tecnica e l'emendamento, così come è stato riformulato, vi sarà distribuito.

Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.

La parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Non avevo intenzione di intervenire, anche perché ritenevo che la relazione accompagnatoria di questa proposta di legge e la relazione del collega Ottoz avessero chiarito in maniera inequivocabile quali erano i principi e le intenzioni dei proponenti di questa legge; ci sono stati però degli interventi che credo, senza voler minimamente polemizzare, necessitino di alcune precisazioni.

È chiaro che ci dividono, su questa come su altre materie, delle profonde diversità di convinzioni. Convinzioni che non voglio delegittimare per quanto riguarda coloro che la pensano in modo diverso, pretendo però altrettanta dignità e altrettanto rispetto per le convinzioni con le quali questo disegno di legge è stato predisposto! Dai toni e dagli aggettivi usati in certi interventi, devo dire che così non è, perché sono state fatte delle affermazioni che ritengo pesanti, che non voglio rinviare al mittente, solo per non mettermi sullo stesso piano ma che sicuramente nell'insieme non sono accettabili. La differenza di fondo che ci divide è che noi con questa proposta di legge abbiamo cercato - credendo di esserci almeno in gran parte riusciti - di trovare un equilibrio fra la democrazia diretta e la democrazia parlamentare, cosa sicuramente difficile. Non siamo così certi e sicuri di aver trovato il giusto equilibrio, però tutti i nostri sforzi sono andati in questa direzione. Voi siete più sbilanciati verso la democrazia diretta.

Sono state fatte alcune affermazioni a proposito delle possibilità di questa proposta di legge. È stato affermato che si va non a disciplinare l'istituto del referendum, ma un qualcosa che rende impossibile farlo. Non è assolutamente vero. Al di là della questione del numero delle firme necessario, esplicitata in modo chiaro dal collega Nicco - le attuali 4.000 firme sono percentualmente inferiori a quelle previste nel 1975 -, ritengo che si siano fatti altri passi avanti di non secondaria importanza, di cui in parte anche il collega Curtaz ci ha dato ragione. La preventiva ammissibilità va nella direzione dell'economicità, ma va anche nella direzione della facilitazione successiva nel raccogliere le firme, perché la gente, che andrà a firmare, saprà che non è una firma a rischio, ma è una firma che servirà per fare un referendum già accettato; così come si è cercato di facilitare l'autenticazione delle firme, introducendo la possibilità dell'autenticazione delle stesse da parte dei consiglieri regionali, credo sia innegabile che questo aiuti di parecchio la procedura. Concordo con il Consigliere Nicco sul fatto che sia una stortura andare a misurare la democrazia di un Paese sulla base del numero dei referendum; il collega Nicco ha fatto alcuni esempi, ma si potrebbe ancora dire che, in quei Paesi laddove ad ogni piè sospinto si fanno referendum, non tutti i residenti di certi cantoni hanno il diritto di voto o ancora che non possono essere eletti, se non dopo 10-15 anni di residenza e di lavoro. Credo quindi che sia una forzatura misurare la democrazia attraverso un rapporto diretto del numero dei referendum.

È stato detto che non abbiamo accettato alcuna proposta, non è assolutamente vero: né per il numero di firme, né per l'emendamento concordato in commissione, non inserito nel testo - l'emendamento n. 3 -, così come su altre questioni ed eravamo disponibili a verificare la questione del numero dei comuni. È stato respinto tutto quello che abbiamo proposto, salvo il discorso delle 4.000 firme, perché qualcuno aveva paura di essere definito "troppo debole" nei nostri confronti. Così dicendo, voi ci accusate di non aver accettato delle proposte, non era questa la nostra intenzione e colgo l'occasione per ringraziare il collega Lattanzi per quanto ha affermato sul disegno di legge, al di là del fatto che, giustamente, abbia una sua posizione. Ho citato prima le proposte che abbiamo già accettato, ma ce n'erano altre è vero. Alcune però erano palesemente illegittime e voi non potevate pretendere che noi le accettassimo! Mi riferisco alla proposta del Comitato "Più democrazia in Valle d'Aosta", precisamente all'emendamento n. 2: se si applicasse questo criterio, questa legge sarebbe palesemente illegittima, perché è obbligatorio fare l'elencazione delle materie che sono escluse dai referendum…

(interruzione del Consigliere Curtaz, fuori microfono)

… no, quello che voi avete chiesto è dare la possibilità di fare il referendum su tutte le materie; certo che è anche sul referendum: sull'iniziativa popolare e sui referendum. Non potevamo, di conseguenza, dire di "sì" a tutta una serie di proposte. Riteniamo che con questa proposta di legge il referendum entri in una fase di rodaggio - del resto necessaria soprattutto per quanto riguarda il referendum propositivo - e credo che l'affermazione molto precisa del collega Nicco a questo proposito possa rendere l'idea di quella che è in effetti la difficoltà di trovare, come dicevo all'inizio dell'intervento, quei giusti equilibri, che sono sempre molto soggettivi e vanno a sostenere o contrastare opinioni che ciascuno di noi ha. Non posso seguire la volontà del gruppo "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo" accettando proposte che anziché disciplinare l'istituto del referendum, propendono per quegli eccessi, che il collega Curtaz (a parole) vuole evitare che si verifichino. Quando si possono vedere questi eccessi? Solo quando la legge viene applicata. Credo dunque che sia giusto prevederli ed evitarli nel momento in cui si approva la legge. I Valdostani hanno finora dimostrato che, essere chiamati alle urne per referendum in qualsiasi momento e su qualsiasi argomento, non rientra nella loro indole e non è una cosa da loro richiesta e voluta. I risultati di molti referendum sono lì a dimostrarlo. Per cui "sì" alla democrazia diretta, ma con dei limiti molto precisi; mantenimento delle prerogative del Consiglio e rispetto delle volontà dei cittadini valdostani.

Président La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Intervengo brevemente per fare alcune considerazioni dopo aver sentito gli interventi, per accelerare il lavoro di discussione dei singoli emendamenti. Non mi riconosco - devo dirlo - nella descrizione fatta dal collega Curtaz di vuote, retoriche e formali dichiarazioni di disponibilità, che poi nei fatti non si traducevano in disponibilità reale, poiché è vero che non è stato possibile modificare molto, ma perché la disponibilità ad accettare le offerte di modifiche da parte della maggioranza non sono state raccolte dal Consigliere Curtaz ed è in questo senso che intendevo gioco delle parti. Abbiamo esaminato attentamente a fondo tutti i punti sollevati dal comitato, li abbiamo discussi uno per uno, più uno che non c'è nel documento, quello del numero dei comuni - come ha ricordato il Consigliere Cottino -, e ci siamo trovati di fronte ad una non disponibilità a discutere, quasi a voler capitalizzare sul fatto di dire: "Non hanno accettato niente".

D'altra parte, va anche detto che se avessimo prolungato i lavori della commissione, saremmo stati quelli che non volevano far approvare la legge, dato il ritardo, eccetera; se acceleravamo i lavori della commissione, eravamo quelli che non volevano discuterla. In realtà, la discussione è stata quella che è stata necessario approvare in funzione di come ci siamo trovati in commissione ad affrontare i problemi. Per quanto concerne il dibattito sul fatto che si voglia o meno impedire l'utilizzo del referendum propositivo, il Consigliere Nicco ha spiegato benissimo che il referendum propositivo è un "oggetto misterioso": nessuno sa cos'è, non a tutti piace, poiché non se ne capisce a fondo l'utilità quando c'è già l'iniziativa popolare, ma soprattutto, è stato detto da più parti - io l'ho detto in modo sfumato nella relazione, perché volevo evitare accenni polemici -: è un istituto nuovo che ci è imposto. È chiaro che, nel fare una legge sul referendum - parlando di referendum propositivo, ma potremmo parlare di altre forme di referendum -, si può rendere il referendum banale, facilissimo, facile, mediamente difficile, molto difficile, eccetera, ma questo non è neutro rispetto al significato politico: quanto più si sposa la tesi - peraltro mi pare condivisa anche dal Consigliere Curtaz - che si deve fare il referendum solo sulle cose serie, bisogna graduare fra la difficoltà e lo sforzo necessari per arrivare a fare un referendum, e l'importanza della materia sulla quale si vogliono porre i quesiti o le proposte.

Sicuramente su un referendum come quello propositivo, nuovo, di cui si sa nulla, noi abbiamo anche analizzato la legislazione di altre regioni - solo altre due hanno legiferato: il Friuli Venezia Giulia e il Trentino, forse una terza in questi ultimi giorni - e abbiamo constatato che si sono trovate davanti allo stesso problema; non a caso la strada scelta per il referendum propositivo nel nostro disegno di legge è assai simile a quella che sembra più articolata e più chiara: quella scelta dal Friuli Venezia Giulia. Abbiamo in parte attinto a quel tipo di impostazione, pur rimanendo dell'idea che, se fossimo stati liberi di scegliere tutto autonomamente sul referendum, forse avremmo fatto un'altra legge.

Il Consigliere Curtaz si lamenta del fatto che la soluzione adottata, che ho chiamato di "iniziativa popolare fortemente rafforzata", non sia caratterizzata da un'efficacia giuridica cogente, ma noi l'abbiamo caratterizzata da una forte efficacia politica cogente, poiché, quando gli elettori vanno a votare e oltre la metà si pronuncia a favore, questo Consiglio di persone elette liberamente dai Valdostani terrà conto, se non altro per poter continuare ad interpretare il consenso di questi elettori, di quale è stata l'espressione della volontà degli elettori, mentre, nel caso dell'iniziativa popolare semplice, si raccolgono le firme, si presenta una legge e ci si è semplicemente sostituiti alla Giunta o al Governo nel presentare una legge, che poi segue un iter normale. Sono quindi due situazioni completamente diverse.

Se noi la pensassimo come il Consigliere Curtaz, sicuramente avremmo fatto la legge che voleva lui, ma qui si scontra proprio la differenza sulla concezione fra la democrazia parlamentare e il fatto che si voglia andare più o meno facilmente verso la democrazia diretta e/o derive plebiscitarie. Abbiamo letto gli emendamenti - non li commenterò adesso -, ma in parte mi sembrano delle sottili provocazioni (e non vorrei, con questo, alzare il tono della polemica!). Avevamo dato la nostra disponibilità ad aumentare il numero dei comuni, ma ci è stato risposto: "No, non ci interessa, è lo stesso". Come è lo stesso? Lasciamo venti allora! Avevamo dato altre disponibilità: "No, non interessa"! In commissione sembrava quasi vi fosse una preoccupazione ad accettare la disponibilità, per non poter poi dire dopo: "Non hanno accettato niente". Mi rendo conto che il momento politico è particolare, però alcuni di questi emendamenti riguardano questioni di cui non si è neanche parlato in commissione, e non perché non c'è stato tempo, ma perché non sono state sollevate! Ripeto: alcuni, non tutti, a parte uno che riguarda una cosa che abbiamo previsto anche noi, peraltro su richiesta del Consigliere Curtaz. Siamo d'accordo che non si debba abusare dei referendum, ma allora bisogna fare in modo che non siano facilissimi da fare: ci si impegni per farli nel momento in cui la posta in gioco sia ritenuta importante da un alto numero di cittadini. Non sto qui a difendere o a non difendere il referendum propositivo, difendo questo progetto di legge che risolve in un modo più che decoroso un problema spinoso qual è il referendum propositivo, che è una novità assoluta sulla quale non esistevano precedenti.

Président On passe à la votation du texte élaboré par la Ière Commission.

A l'article 1er il y a l'amendement des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "All'articolo 1, sostituire la parola "millecinquecento" con la parola "mille"."

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Illustrerò i primi tre emendamenti, così evito di intervenire successivamente, semplificando i lavori consiliari, anche perché i primi tre emendamenti riguardano tutti l'iniziativa di legge popolare e solo quella. Si tratta di emendamenti che intendono rendere l'iniziativa popolare più agevole; questa non è una forma di democrazia diretta, è una forma di partecipazione alla proposta, quindi il parlamentarismo qui è salvo totalmente. Il primo emendamento prevede che non siano millecinquecento, ma mille gli elettori che possono proporre una legge al Consiglio; il secondo emendamento è volto ad ottenere l'eliminazione dei limiti di ammissibilità, perché mi paiono per una proposta di legge popolare privi di senso, sarà poi il Consiglio a decidere se questa proposta va approvata o meno, perché la potestà legislativa rimane interamente al Consiglio in questo caso. A nostro giudizio, pertanto, non ha senso prevedere dei limiti di ammissibilità. Faccio presente, peraltro, anche a beneficio del Consigliere Cottino, che forse ha letto frettolosamente questi emendamenti, che l'emendamento n. 2 non è riferito ai referendum, perché, rispetto ai limiti di ammissibilità dei referendum, ci sarà un altro emendamento specifico, che intende regolamentare la questione in maniera diversa. Per quanto riguarda l'articolo 7, si tratta di un adeguamento dell'articolo all'eventuale accoglimento dell'eliminazione dell'intero articolo 3. Sono quindi emendamenti che nel loro complesso tendono a facilitare l'iniziativa popolare.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 1 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 29

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 26 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 3 il y a l'amendement des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "Eliminare l'intero articolo 3 (Limiti di ammissibilità)".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 30

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 27 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 7 il y a l'amendement des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi, dont je donne lecture:

Emendamento "La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 è così sostituita:

"b) alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;""

Toujours à l'article 7 il y a l'amendement n° 3 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "All'articolo 7, comma 1, eliminare la lettera d):

"d) all'insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3"."

La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Cet amendement correspond aussi à l'amendement n° 6, c'est-à-dire il s'agit d'ajouter, dans les matières de contrôle de la part de la commission, les lois communautaires, qui ne peuvent pas être soumises au référendum.

Président Je soumets au vote l'amendement des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi:

Conseillers présents: 30

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'amendement n° 3 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 30

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 27 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 7 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 7 (Verifica sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare)

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del testo della proposta di legge di iniziativa popolare sul Bollettino ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità della proposta di legge, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge;

b) alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

c) alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;

d) all'insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.

2. I delegati di cui all'articolo 5, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione di cui all'articolo 40 inizierà la verifica sull'ammissibilità della proposta di legge. I delegati hanno il diritto di intervenire a tale riunione per illustrare la proposta di legge prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sulla proposta di legge di iniziativa popolare:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 12 il y a l'amendement n° 4 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole "quattromila elettori" con le parole "un cinquantesimo degli elettori"."

Toujours à l'article 12 il y a l'amendement n° 2 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi, dont je donne lecture:

Emendamento "L'articolo 12 è così sostituito:

"Articolo 12 (Referendum propositivo)

1. Almeno quattromila elettori dei Comuni della regione possono, con le modalità e i limiti previsti nella sezione I del presente capo, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13"."

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Il mio intervento sarà brevissimo. Illustro l'emendamento n. 4 insieme all'emendamento n. 8 in quanto sono due emendamenti analoghi, che intendono portare il numero di firme necessario per l'indizione del referendum da 4.000 a 1/50 degli elettori. L'indicazione di 1/50 degli elettori viene ripresa dallo Statuto speciale, articolo 15, laddove viene previsto un numero pari a 1/50 degli elettori per la proposizione del referendum confermativo.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 4 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 28

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 25 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi à l'article 12:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 4 (Beneforti, Curtaz, Nicco, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 13 il y a les amendements n° 3 et n° 4 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi, dont je donne lecture:

Emendamento "Il comma 4 dell'articolo 13 è così sostituito:

"4. Qualora il Consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, indice, entro i successivi trenta giorni, referendum propositivo sulla proposta di legge"."

Emendamento "Dopo il comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"4bis. La Commissione di cui all'articolo 40 è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 4 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione"."

La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Les deux amendements ne font que prendre en compte le fait que, si le Conseil, dans le cas d'un référendum de proposition, ne fait pas la loi correspondante, ayant acquis l'avis de la commission, on va au référendum. Il introduit ce que i "Verdi" avaient demandé, c'est-à-dire, dans le cas où la loi serait faite, pour être sûrs qu'elle correspond à ce que l'initiative populaire avait demandé, la commission de l'article 40 des juristes s'exprime sur la conformité du texte de la loi votée par le Conseil avec le texte de la loi proposé. L'amendement suivant ne fait qu'établir un terme dans lequel la commission doit s'exprimer à tutelle du procédé du référendum.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 3 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi:

Conseillers présents: 29

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 4 (Beneforti, Curtaz, Nicco, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'amendement n° 4 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi:

Conseillers présents: 29

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 4 (Beneforti, Curtaz, Nicco, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 13 (Iter del procedimento)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del verbale del Segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio della Valle avvia l'iter del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del Consiglio, assegnando la proposta di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora il Consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, indice, entro i successivi trenta giorni, referendum propositivo sulla proposta di legge.

5. La Commissione di cui all'articolo 40 è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 4 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. Il decreto di indizione del referendum propositivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

Conseillers présents: 28

Votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Abstentions: 1 (Nicco)

Le Conseil approuve.

A l'article 14 il y a les amendements n° 8 et n° 5 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi, dont je donne lecture:

Emendamento "Il primo comma dell'articolo 14 è così sostituito:

"1. L'esito del referendum è valido se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato"."

Emendamento "Il comma 2 dell'articolo 14 è così sostituito:

"2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del risultato del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio della Valle è tenuto ad assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle competenti Commissioni consiliari per l'avvio di un nuovo iter legislativo, ai sensi del regolamento interno del Consiglio"."

Toujours à l'article 14 il y a les amendements n° 5 et n° 6 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "All'articolo 14, il comma 2 è eliminato e sostituito come segue:

"2. Se l'esito del referendum è favorevole, il Presidente della Regione dispone la promulgazione della legge"."

Emendamento "Dopo l'articolo 14 è introdotto il seguente articolo (14 bis):

"Se la proposta di legge di cui all'articolo 12 viene modificata o solo parzialmente approvata dal Consiglio regionale, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce se la consultazione referendaria debba svolgersi o meno, tenuto conto della coerenza del testo approvato rispetto agli intendimenti dei proponenti.

Se la consultazione si deve svolgere, operano, in caso di esito positivo, gli effetti di cui all'articolo 14, comma 2"."

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Illustro gli emendamenti n. 5 e n. 6, anzi parto da quest'ultimo perché, come logica, si avvicina a quella dell'ultimo emendamento presentato dalla commissione, Senatore Ottoz, peraltro ci siamo astenuti, perché non condividiamo l'impianto… ho detto Senatore Ottoz? È l'ora tarda… Dicevo, il mio emendamento n. 6 segue la stessa logica dell'emendamento presentato dal Presidente della Commissione, il Consigliere Ottoz, e appena approvato dal Consiglio.

L'emendamento n. 5 è fondamentale dal nostro punto di vista perché è quello che dice che, una volta svoltosi il referendum propositivo, l'esito di questo referendum è cogente. Dico questo perché, parlare di volontà politica cogente - e voglio fare un'unica precisazione circa la replica del Consigliere Ottoz -, è una contraddizione in termini: è cogente una norma giuridica di un certo tipo, la volontà politica per sua natura deve essere interpretata, vagliata e discrezionalmente accolta, eventualmente.

Président La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) C'est très simple, on a jugé, dans le cas du référendum de proposition, qu'il n'est pas indispensable d'avoir un quorum, compte tenu du parcours que la proposition de loi va faire et puisque, sauf ce qu'a à peine dit M. Curtaz, le Conseil sûrement tiendra compte du résultat du référendum quel qu'il soit, pouvant disposer d'éléments pour évaluer le nombre des citoyens qui se sont exprimés à faveur; dans ce cas, le quorum n'est pas réputé nécessaire.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 8 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi:

Conseillers présents: 29

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 4 (Beneforti, Curtaz, Nicco, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'amendement n° 5 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 30

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 27 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 5 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi:

Conseillers présents: 30

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 4 (Beneforti, Curtaz, Nicco, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 14 (Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. L'esito del referendum è valido se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del risultato del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio della Valle è tenuto ad assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle competenti Commissioni consiliari per l'avvio di un nuovo iter legislativo, ai sensi del regolamento interno del Consiglio.

3. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso i termini di cui all'articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato.

Conseillers présents: 26

Votants: 25

Pour: 22

Contre: 3

Abstentions: 1 (Nicco)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'amendement n° 6 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 28

Votants: 5

Pour: 3

Contre: 2

Abstentions: 23 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents: 28

Votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Abstentions: 1 (Nicco)

Le Conseil approuve.

A l'article 16 il y a les amendements n° 7, n° 8, n° 9, n° 9 bis et n° 9ter des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "All'articolo 16, sostituire le parole "una legge regionale" con le parole "una legge e un regolamento regionali"."

Emendamento "All'articolo 16, lettera a), sostituire le parole "almeno quattromila", con "un cinquantesimo degli elettori"."

Emendamento "All'articolo 16, eliminare la lettera b)".

Emendamento "In subordine, in caso di mancato accoglimento dell'emendamento n. 9, aggiungere alla lettera b): "limitatamente a materie incidenti direttamente sulle potestà e sulle competenze comunali"."

Emendamento "In ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento degli emendamenti n. 9 e n. 9 bis, sostituire l'intera lettera b), con la seguente formulazione:

"b) almeno venticinque consigli comunali, che rappresentino almeno un terzo dei residenti nella Regione"."

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Illustro tutti gli emendamenti all'articolo 16, in modo che da semplificare i lavori consiliari.

Proponiamo innanzitutto di sostituire le parole: "una legge regionale" con le parole "una legge e un regolamento regionali", con questo emendamento intenderemmo allargare la possibilità di referendum abrogativo ai regolamenti; mi sembra una cosa semplice, con una sua logica. Ovviamente, i regolamenti sono atti normativi che si rivolgono a tutti, "erga omnes", quindi non si vede perché escluderli dal referendum abrogativo. L'emendamento n. 8, circa la riduzione delle firme, lo avevo già presentato.

Gli emendamenti n. 9, n. 9 bis, n. 9 ter vanno spiegati e su di essi devo soffermarmi un paio di minuti.

L'articolo 16 introduce una novità assoluta nell'ordinamento regionale, cioè prevede che il referendum abrogativo possa essere richiesto da venti consigli comunali. Qualcuno più sveglio di me in commissione ha fatto la battuta: "Questa è la norma antiribaltone, nel senso che, se per avventura ci fosse in Regione una maggioranza, che non corrisponde alla maggioranza politica di venti comuni, questi venti comuni o meglio venti sindaci che convocano il consiglio, possono deliberare continue richieste di referendum. L'attività legislativa di questa povera maggioranza regionale quindi viene completamente paralizzata dall'iniziativa di questi venti sindaci!". È una cosa saggia? Lo chiedo a tutti. A me sembra poco saggia, soprattutto se non vengono posti dei limiti a questa iniziativa, dei limiti di competenze.

Proponiamo tre emendamenti a scalare, nel senso che l'accoglimento di uno precluderebbe gli altri. Ho la vaga sensazione che, nonostante lo spirito collaborativo, che anche oggi è stato manifestato a più riprese dai commissari di maggioranza, nessuno dei tre emendamenti verrà approvato, ma non voglio fare il processo alle intenzioni.

Illustro il primo emendamento all'articolo 9, in cui si chiede di eliminare questa innovazione, che peraltro non trova conforto in nessun dato statutario e, a nostro giudizio, in nessuna logica, atteso che questa legge disciplina l'iniziativa popolare. Se questo emendamento non verrà accolto, chiedo che sia messo in votazione l'emendamento n. 9 bis, in cui si prevede che i comuni possano chiedere il referendum, ma "limitatamente a materie incidenti direttamente sulle potestà e sulle competenze comunali", altrimenti non si capisce la possibilità dei comuni di chiedere il referendum su tutto.

Terzo emendamento, in subordine, il n. 9 ter, dove si chiede che questa iniziativa venga prevista per un numero di consigli superiore e che rappresentino almeno un terzo dei residenti nella Regione. È vero, il Consigliere Cottino, in commissione, aveva dato la sua disponibilità ad aumentare il numero dei comuni da 20 a 25; io gli dissi che non eravamo interessati alla sua proposta, ma non è lo stesso emendamento che lui legge oggi qui, perché noi poniamo un ulteriore limite, che è quello di almeno un terzo della popolazione: gli "almeno venticinque consigli comunali" devono rappresentare una fascia di popolazione particolarmente significativa.

Président La parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) In commissione avevamo fatto la proposta, che ci è stata riconosciuta adesso dal Consigliere Curtaz, di portare a 25 il numero dei consigli comunali necessari per la richiesta del referendum. Ora, ci è stato detto che questa norma non interessa, che è una norma antiribaltone e via dicendo; credo che questo sia un insulto al buon senso e alla serietà degli amministratori comunali. Sono convinto che quanto affermato e che quando i comuni chiederanno un referendum, lo faranno in modo serio e su questioni serie.

C'è una contraddizione di fondo enorme in certe affermazioni. Si dice che prevedere solo 20 comuni è poco saggio e si chiede che rappresentino almeno un terzo degli abitanti, nel contempo si chiede di abbassare a 2000 le firme necessarie per richiedere un referendum. È vero 1/50, stesso emendamento, 1/50! Rileggitelo caro Curtaz. Di fatto dire 2000 o 1/50 è la stessa cosa per cui questo sarebbe saggio 20 comuni no! Lascio ai colleghi questa valutazione, ricordando che 20 comuni, sotto l'aspetto puramente federalista, sono una percentuale più alta rispetto a quello che è previsto dalla legislazione nazionale, in cui 5 regioni possono chiedere il referendum. Per questi motivi, pertanto, non potremo accettare gli altri emendamenti richiesti. Ne approfitto ancora per dire che nell'intervento precedente ho fatto un riferimento molto specifico all'emendamento n. 2, richiesto dal Comitato "Più democrazia in Valle d'Aosta" - c'è la registrazione, possiamo verificare -; non avevo ancora letto gli emendamenti del Consigliere Curtaz e in questo emendamento si parla di "decisione popolare" e non di "iniziativa popolare"; con questo ritengo - questa volta sì - di poter rinviare al mittente certe accuse.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 7 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 27

Votants: 8

Pour: 4

Contre: 4

Abstentions: 19 (Agnesod, Bionaz, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Vicquéry, Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 8 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 30

Votants: 6

Pour: 3

Contre: 3

Abstentions: 24 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vicquéry, Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 9 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 29

Votants: 10

Pour: 3

Contre: 7

Abstentions: 19 (Agnesod, Bionaz, Cerise, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Tibaldi, Vicquéry, Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 9 bis des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 28

Votants: 9

Pour: 3

Contre: 6

Abstentions: 19 (Agnesod, Bionaz, Cerise, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Tibaldi, Vicquéry, Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 9 ter des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 28

Votants: 10

Pour: 3

Contre: 7

Abstentions: 18 (Agnesod, Bionaz, Cerise, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Tibaldi, Vicquéry, Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 25

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 17 il y a l'amendement n° 6 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi, dont je donne lecture:

Emendamento "La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 è così sostituita:

"b) le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario;""

Toujours à l'article 17 il y a l'amendement n° 10 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "All'articolo 17, comma 2, eliminare le lettere c), d), e)".

Je soumets au vote l'amendement n° 6 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi:

Conseillers présents: 27

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'amendement n° 10 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 27

Votants: 7

Pour: 3

Contre: 4

Abstentions: 20 (Agnesod, Bionaz, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Louvin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Tibaldi, Vicquéry, Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 17 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 17 (Limiti di ammissibilità)

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi tributarie e di bilancio;

b) le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario;

c) le leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica;

d) le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;

e) le leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

3. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario a norma dell'articolo 18.

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 25

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 25 il y a l'amendement n° 11 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "Eliminare l'articolo 25".

Cet amendement est échu.

Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 29 il y a l'amendement n° 12 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "Eliminare la lettera c) dell'articolo 29, comma 1".

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Chiedo soltanto a qualcuno dei presentatori della legge o al relatore il perché di questa lettera c) dell'articolo 29, in cui si dice che le tutte le attività referendarie sono sospese nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni amministrative, che riguardino almeno la metà dei comuni della Regione. Capisco la coincidenza con le elezioni regionali, infatti c'è una norma ad hoc che prevede che sei mesi prima e sei mesi dopo non ci siano i referendum, però non capisco questa esclusione rispetto alle elezioni amministrative.

Président La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Il arrive parfois que, quand plus de la moitié des communes de la Vallée d'Aoste ont leurs élections administratives, il y ait une campagne électorale dans notre Région et, puisque les campagnes électorales sont faites par les mêmes partis et mouvements qui sont d'habitude à faveur ou contre l'objet du référendum, cela c'est un élément qu'on estime de dérangement du correct déroulement objectif des référendums.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 12 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 29

Votants: 8

Pour: 3

Contre: 5

Abstentions: 21 (Agnesod, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 30 il y a l'amendement n° 7 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi, dont je donne lecture:

Emendamento "Dopo il comma 4 dell'articolo 30 è inserito il seguente:

"4bis. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione"."

Je soumets au vote l'amendement n° 7 des Conseillers Ottoz, Cottino, Piccolo, Rini et Aloisi:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 30 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 30 (Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo)

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero che il referendum non debba più avere luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i princìpi ispiratori della disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, provvede, con gli stessi decreti di cui ai commi 2 e 3, alla riformulazione del quesito referendario.

5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 32:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 33:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 34:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 35:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 36:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 37:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 38:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 39:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 40:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 41:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 42:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 43:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 44:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 45 il y a l'amendement n° 13 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne lecture:

Emendamento "All'articolo 45 aggiungere, dopo il 1° comma, il seguente comma:

"1 bis. Su questioni politiche di rilevanza regionale il referendum consultivo può essere chiesto da un cinquantesimo degli elettori dei Comuni della Regione, secondo le modalità previste dal capo II, in quanto applicabili"."

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Questo emendamento mira a consentire che anche ai cittadini venga concesso di chiedere il referendum consultivo, per le ragioni che ho già esplicitato nel mio primo intervento.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 13 des Conseillers du groupe "Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 30

Votants: 5

Pour: 3

Contre: 2

Abstentions: 25 (Agnesod, Bionaz, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 45:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 46:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 47:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 48:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 49:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 50:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.

S'il n'y a pas de déclarations de vote, je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.