Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3019 du 19 février 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3019/XI Annullamento da parte del Consiglio di Stato dell'appalto per la pubblicità turistica della Regione. (Interrogazione)

Interrogazione Richiamato il contenuto dell'interpellanza prot. n. 8/03, discussa in occasione del Consiglio regionale del 22.01.2003 (punto n. 16 all'ordine del giorno), avente per oggetto la pronuncia del Consiglio di Stato che ha reso definitiva la sentenza del T.A.R. della Valle d'Aosta, in riferimento all'annullamento dell'appalto per la pubblicità turistica regionale;

Osservato che in detta occasione la Giunta non poté ancora fornire elementi esaurienti circa le conseguenze giuridiche ed amministrative della sentenza in esame;

Ritenuto dunque inevitabile riproporre la questione;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interroga

il Presidente della Regione o l'Assessore competente per sapere:

1) quali effetti giuridici ed amministrativi ha provocato la pronuncia del Consiglio di Stato;

2) come sono e saranno concretamente risolti i problemi aperti dalla citata decisione.

F.to: Curtaz

Président La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Cerise.

Cerise (UV) Avant de répondre sur les effets juridiques suite à la décision du Conseil d'Etat, il est nécessaire de revenir au moment de l'annulation de l'adjudication du TAR, c'est-à-dire à l'avril 2001, où l'Administration régionale avait jugé nécessaire de demander un avis légal quant aux conséquences juridiques vis-à-vis du marché public et du cahier des charges signé avec la société adjudicataire.

Pour ce qui est de la validité du cahier des charges, l'avis du Cabinet légal précisait que ce dernier devait être considéré comme annulable et donc ne pas être annulé automatiquement à cause de l'annulation de l'adjudication: celle-ci est aussi l'orientation du TAR Lombardie et de la Suprema Corte di cassazione. Etant donné que l'Administration régionale avait signé un contrat déjà perfectionné, lequel n'avait pas perdu son efficacité, nous signalons que le problème, face à la décision du TAR de la Région Vallée d'Aoste, concernait la nécessité de déterminer les éventuelles modalités de dédommagement.

A ce propos nous citons certains passages de l'avis que le Cabinet légal avait préparé: "Dagli atti presentati, si desume che la posizione rivestita dalla ricorrente è di semplice concorrente e non di aggiudicataria reale e/o virtuale della gara "de qua". Si può pertanto concludere che l'unica forma di risarcimento configurabile in via equitativa e, naturalmente, a fronte di una formale e circostanziata istanza giudiziale, potrà ritenersi limitata al cosiddetto "danno emergente", ossia alle spese sostenute per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non essendo stata accertata la sussistenza del nesso di causalità fra azione amministrativa e danno subito. Nel caso di specie, in considerazione della posizione rivestita dalla ricorrente di semplice concorrente e non di aggiudicataria reale o virtuale della gara "de qua", si può pertanto concludere che l'unica forma di risarcimento configurabile in via equitativa e, naturalmente, a fronte di una formale e circostanziata istanza giudiziale, potrà ritenersi limitato al danno emergente, ossia alle spese sostenute per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non risultando neppure individuabile un'eventuale perdita di possibilità di ottenere un vantaggio esistente al momento dell'evento lesivo - è stata richiamata un'analisi - sentenza del TAR della Puglia n. 418/1999 - non essendo stata accertata la sussistenza del nesso di causalità fra azione amministrativa e danno subito. Da questa ricostruzione pertanto si inferisce che si possono prospettare sostanzialmente due ipotesi consequenziali all'esito del contenzioso in esame, la scelta delle quali resta comunque demandata alla potestà discrezionale dell'Amministrazione: l'una, rappresentata dalla rinnovazione della procedura ad evidenza pubblica, comportante ovviamente un aggravio di spese a carico dell'Amministrazione relativo al procedimento amministrativo e dall'esito incerto, si potrebbe determinare la riconferma dello "stato quo", cioè aggiudicazione in capo alla ricorrente, e in questi casi nulla sarebbe stato dovuto alla stessa in termini di risarcimento del danno, mentre nel secondo caso si sarebbe dovuto determinare l'indennizzo per la primitiva aggiudicataria attuale appaltatrice, indennizzo che per i parametri sopraindicati sarebbe stato rilevante, in quanto volto a compensare la perdita degli utili per mancata prosecuzione dell'appalto, e gli oneri che l'aggiudicataria avrebbe evitato e l'utile che avrebbe tratto non impegnandosi nelle trattative, non potendosi escludere a priori l'insorgere di altro contenzioso; l'altra è rappresentata dalla previsione di un risarcimento per equivalente nei confronti della ricorrente, limitato alle spese sostenute per la partecipazione alla gara, fra l'altro da comprovarsi debitamente da parte dell'impresa interessata, e ovviamente a quelle legali restando impregiudicato il proseguimento dell'appalto da parte dell'attuale aggiudicataria".

A ce jour le Conseil d'Etat, par sa décision n° 4981/2002 a déclaré recevable le recours présenté par l'Administration régionale. Comme nous avions déjà annoncé à cette Assemblée le 22 janvier dernier, l'Administration régionale a retenu de demander un nouvel avis juridique. A ce propos le dernier avis du Cabinet légal renvoi à l'avis précédent, vu que la décision du Conseil d'Etat n'a pas modifié les élaborations doctrinales et jurisprudentielles relatives au dédommagement accordé à un sujet qui a pris part à la procédure, ayant fait l'objet d'une publicité adéquate annulée par le juge compétent.

Nous précisons que le second avis porte textuellement: "Come si ricorderà, a fronte dell'esame dei criteri applicabili in vari casi di risarcimento del danno, reintegrazione in forma specifica e per equivalente, sia in termini generali, sia tenuto conto del caso concreto, si è ribadito che potrebbe sortire peggiori e sicuramente più gravi effetti penalizzanti per l'Amministrazione regionale procedere alla forma di restituzione in forma specifica, revocando cioè l'appalto in capo all'attuale esecutrice, per affidarlo alla società "Baratti e Associati S.r.l.", alla quale resterebbero l'onere, in quanto mai dimostrato nel corso del gravame promosso innanzi al TAR per la Valle d'Aosta e innanzi al Consiglio di Stato, di dimostrare anche attraverso un nuovo e autonomo giudizio di avere conseguito un danno della procedura conclusasi dall'Amministrazione e di quantificarlo debitamente, piuttosto che proseguire nel rapporto contrattuale in essere".

Pour ce qui est de la réponse au deuxième point, nous soulignons que les avis susmentionnés conseillent l'adoption d'un acte que - tout en se référant aux contrats non annulés automatiquement et adoptés à la suite des mesures annulées - atteste le déroulement de l'activité de RTI, précise le montant exact de ladite activité, engage la somme y afférente et règle l'affectation des crédits au moment de la présentation des factures.

Le Gouvernement régional, rappelant le contenu des avis susmentionnés, vu l'importance d'être présent sur le marché publicitaire pendant l'année en cours, afin d'éviter une perte d'image et une diminution du tourisme, a adopté la délibération n° 188/2003, portant continuation du rapport de collaboration avec la société adjudicataire, en assurant ainsi la réalisation de la campagne publicitaire en Italie pour l'année en cours.

Président La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Prendo atto e ringrazio.