Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2173 du 27 juillet 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2173/XI Proposta di legge: "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85".

Articolo 1 (Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d’Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Articolo 2 (Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Articolo 3 (Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere comunque espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Articolo 4 (Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati alla carica di Presidente e di membro del Comitato devono dimostrare la conoscenza della lingua francese. A tal fine, prima di assumere le loro funzioni, devono superare un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le stesse modalità previste per l’accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale. Alla nomina della Commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale.

2. La convocazione dei candidati per l’accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 5 (Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Articolo 6 (Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore ai sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

Articolo 7 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate al Presidente della Regione che ne comunica l’avvenuta presentazione al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti relativi alla sostituzione.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Articolo 8 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Articolo 9 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Articolo 10 (Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Articolo 11 (Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Articolo 12 (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 13 e 14 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Articolo 13 (Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d’Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto delle normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela del particolarismo linguistico e culturale della Valle d’Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Articolo 14 (Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10;

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8;

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7;

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8;

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12;

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alla infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9;

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 15 (Programmazione delle attività del Comitato)

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale e da porre a disposizione del Comitato sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Articolo 16 (Collaborazione con gli enti locali)

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Articolo 17 (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l’assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 18 (Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Articolo 19 (Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Articolo 20 (Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Articolo 21 (Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell’informazione locale) è sostituita dalla seguente:

"d) un rappresentante del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);".

Articolo 22 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All’eventuale incremento della dotazione organica di cui all’articolo 17 si provvede con la legge finanziaria per l’anno 2002.

Articolo 23 (Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l’anno 2001 e in annui euro 155.000 a decorrere dall’anno 2002.

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 14 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell’articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président Sur ce projet de loi la IIème Commission à la majorité a exprimé un avis favorable en procédant à l’élaboration d’un nouveau texte.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cerise.

Cerise (UV) È probabile che se la Costituzione italiana fosse scritta oggi, vi sarebbe un consistente articolo relativo alla comunicazione. Il confronto politico, che negli ultimi tempi è diventato molto serrato su questo delicato argomento, ha più volte rilevato come questa materia dovrebbe essere normata con fondamenti giuridici aventi forza costituzionale.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta ricordo che l'unico riferimento è dato dall'articolo 12 del DLL n. 545/1945 che attribuisce alla Regione competenza amministrativa in materia di linee telefoniche.

In considerazione dell'evoluzione dei mezzi e delle possibilità di fare comunicazione, soprattutto attraverso l'elettronica, e la capacità di penetrazione e di condizionamento sulle persone degli strumenti di comunicazione, regole puntuali e il controllo della loro applicazione così come la verifica continua e il monitoraggio di tutti gli aspetti della materia sono assolutamente necessari per assicurare la libertà, la democrazia e non voglio esagerare anche il libero pensiero, la distanza dalle omologazioni e da distruttivi condizionamenti culturali, consumistici, fino a quelli propri alla dimensione spirituale dell'uomo che sono quelli etici e ideologici.

Il sistema delle comunicazioni impone poi insediamenti sul territorio di impianti di radiodiffusione e di telecomunicazione che possono interferire con la qualità della vita dei cittadini e in particolare con la loro salute. Infine i sistemi di trasmissione dei messaggi necessitano percorsi obbligati per cui si è reso necessario anche la regolamentazione dei canali e delle frequenze in modo da consentire lo svolgimento del traffico elettromagnetico. Da qui la necessità di regole applicate con rigore e delle quali vanno ponderati costantemente gli effetti e l'efficacia affinché l'intero complesso sistema delle comunicazioni operi secondo soglie di accettabilità in attesa, grazie anche alle sinergie attivate con l'istituzione dei CO.RE.COM., di raggiungere quelle di eccellenza.

Il quadro normativo sulla materia è certamente molto articolato e specialistico e trova il suo cardine nella legge n. 249/1947 portante per oggetto: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo". È una legge organica, molto dettagliata, che istituisce l'Autorità richiamata alla quale sono affidati ampi poteri di controllo, di vigilanza, sanzionatori, di regolamentazione, di proposta, di decisione nel settore della comunicazione radiotelevisiva, telematica e a mezzo stampa compresa la pubblicità; stabilisce il divieto di posizioni dominanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive; detta norme in materia di emittenza televisiva; stabilisce regole per le reti e i servizi di telecomunicazioni; disciplina l'interconnessione, l'accesso e il servizio universale.

L'articolo 1 della legge n. 249, che norma in merito all'istituzione e alle competenze dell'Autorità, al comma 13 stabilisce che questa si avvale degli organi dei Ministeri delle comunicazioni e dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può avvalersi il Garante per la radiodiffusione e per l'editoria.

Ma riconoscendo le esigenze del decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni (CO.RE.COM.), che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì conferite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Nello stesso comma è poi previsto che l'Autorità d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, i modi organizzativi e di finanziamento dei CO.RE.COM., nonché l'adozione di un regolamento per definire le materie di competenza dell'Autorità stessa che possono essere loro delegate.

A questi adempimenti si è provveduto con delibere n. 52 e n. 53 dell'aprile 1999. Dopo una serie di incontri, di confronti e di esami delle varie proposte la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome ha approvato uno schema-tipo di legge regionale, modulata sugli indirizzi e le indicazioni delle delibere dell'Autorità n. 52 e n. 53.

Il presente disegno di legge costituisce il recepimento di questo schema, integrandolo e adattandolo alla realtà linguistica, sociale e territoriale della Valle d'Aosta. Tali integrazioni sono state individuate anche sulla base del contributo dato in sede di audizioni in particolare dai componenti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Il Comitato regionale per le comunicazioni, CO.RE.COM., svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione.

Il comitato si compone di un presidente nominato del Presidente della Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, mentre gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto riservato a tre nominativi.

Per tutti i componenti del comitato è previsto l'accertamento della conoscenza della lingua francese. Rispetto allo schema di cui alla deliberazione n. 52, per quanto riguarda l'incompatibilità, si è previsto di escludere da questa i consiglieri comunali dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, mentre essa si è dovuta estendere ai componenti del comparto unico.

Tra le cause di decadenza si è aggiunta quella di mancata partecipazione alle sedute per un periodo di sei mesi per motivi di salute. Si è poi attribuito al Presidente della Regione l'adempimento relativo alle procedure di decadenza nel caso queste interessino il Presidente del comitato. Per quanto riguarda l'indennità questa è stata individuata nel 50 percento e nel 30 percento di quella lorda prevista per i consiglieri regionali, rispettivamente per il Presidente e per i membri.

Per quanto riguarda le funzioni, va ricordato come queste siano divise in proprie e delegate. Le funzioni proprie comprendono:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionali;

b) funzioni gestionali, dal taglio tecnico; in merito si segnala che nel disegno di legge si è adeguato lo schema di cui alla delibera n. 52 alla normativa in vigore e in particolare con la legge regionale n. 31/2000, relativa all'installazione e all'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni;

c) funzioni di controllo.

Il secondo comma dell'articolo 12 è stato integrato in modo da essere più aderente alla situazione della Regione per quanto attiene al particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Le funzioni delegate, che possono essere innanzitutto quelle delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa. Si tratta di funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale dell'Autorità assegnata a questa dalla legge.

La delega avviene sulla base di un'accertata verifica delle qualità e professionalità dei membri del Comitato e nell'adesione del Comitato ai requisiti di idoneità e di imparzialità, come indicati nello schema della delibera dell'Autorità n. 52 e riportati nella proposta di legge. Possono poi in particolare essere delegate secondo la legge n. 249/97, 21 funzioni suddivise in:

a) funzioni consultive;

b) funzioni di gestione;

c) funzioni di vigilanza e controllo;

d) funzioni istruttorie.

L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente della Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Il comitato presenta ogni anno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il programma di attività per l'anno successivo con la previsione di spesa e, prima ch'esso sia trasmesso al Presidente della Regione, viene sottoposto alla visione della commissione competente. La dotazione organica è individuata dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con l'Autorità.

Annuncio sin d'ora che presenterò due emendamenti all'articolo 23 finalizzati a modificare la norma finanziaria. Vi è poi un terzo emendamento che avevo già consegnato e che spero vi arrivi perché non vedo più nessuno.

Il finanziamento, previsto tra i valori iscritti nei fondi globali presenti nel bilancio triennale 2001/2003 sulla base di proiezioni non ancora supportate da un organico progetto di legge nell'autunno 2000, al momento della votazione della legge di bilancio risulta infatti insufficiente. Come si evince dall'esame del disegno di legge il finanziamento risulta sufficiente per l'anno 2001, mentre per il triennio 2002/2004 è necessario prevedere un importo pari a Euro 420.000 annui ad integrazione del finanziamento al capitolo 20.000 "Funzionamento del Consiglio regionale" essendo al momento incerto nel suo ammontare l'importo del concorso dell'Autorità per le telecomunicazioni alle spese gestionali del CO.RE.COM..

Il maggiore onere graverà sul capitolo 20.000 che dovrà naturalmente essere opportunamente integrato in sede di approvazione del prossimo bilancio del Consiglio regionale.

Viene abrogata la legge regionale n. 85/1991 istitutiva del CO.RE.RAT.. Va detto a questo riguardo che nelle more della dotazione da parte del CO.RE.COM. di un proprio regolamento funzionerà il regolamento in vigore per il CO.RE.RAT.

Con questa legge la Regione si dota di uno strumento fondamentale, in un quadro di decentramento di funzioni e di nuovi rapporti tra Stato e Regioni, in un settore importante e delicato per tutta la società e che in futuro è destinato a crescere ancora di importanza.

Va sottolineato che dalle ultime riunioni che si sono svolte a Roma, in occasione della presentazione di questa nuova maggioranza nelle sue indicazioni, emerge un'intenzione per ora ancora non ufficializzata, ma quanto meno segnalata di rendere più stretti i rapporti diretti fra Ministero e sedi periferiche, vale a dire con i CO.RE.RAT..

Il terzo emendamento che voglio presentare riguarda il comma 2 dell’articolo 15, laddove si dice "e da porre a disposizione del comitato", queste parole sono soppresse perché così come formulato pare quasi che ci sia una messa a disposizione di somme dal Consiglio al CO.RE.COM.; in realtà si tratta di spese che vengono sostenute comunque dal Consiglio regionale.

Président La discussion est ouverte.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Come Ufficio di Presidenza sono uno dei firmatari di questo disegno di legge, che quindi condivido.

Purtroppo gli emendamenti apportati in commissione mi hanno posto alcuni problemi. C’è un emendamento che effettivamente voglio sottolineare ed è l’articolo 4 che è stato inserito, e lo pongo come problema.

Mi e vi domando perché si chiede l’accertamento della conoscenza della lingua francese per i membri di un comitato; non sono i direttori di un istituto di ricerca che fanno quel lavoro a tempo pieno, vedi l’ARPA, non sono dirigenti dell’USL; non sono funzionari che fanno in modo professionale a tempo pieno quell’attività.

Sono membri di un comitato, sono persone che non lavorano, ripeto, a tempo pieno, ma che svolgono un incarico temporaneo. Mi chiedo se ci sono altri precedenti, perché qui, notate, sono membri di un comitato eletti dal Consiglio regionale. Allora finora non ho in mente nessuna legge, tranne quella votata ieri del Difensore civico, che prevede che il Consiglio regionale, quando elegge dei membri per i vari comitati, prima si preoccupa di avere una certificazione da cui risulta che quella data persona ha superato in modo positivo l’accertamento della conoscenza della lingua francese. A me sembra che qui stiamo impazzendo.

Proprio nel pomeriggio, quando si discuteva dell’articolo 11 della legge sul Piano sociosanitario, si è detto che ci sono dei problemi nella sanità, e che occorre vedere laddove la conoscenza del francese è effettivamente utile, funzionale al lavoro che si svolge. In questo caso siamo di fronte non ad un lavoro, ma ad un incarico a tempo determinato. È come se adesso chiedessimo a tutti i sindaci, ai consiglieri, a tutti, prima di essere eletti, prima di mettersi in lista, di sostenere l’esame di francese. Mi sembra la follia eretta sistema, la follia pura.

Non ero in commissione quando è stato presentato questo emendamento quindi non ne conosco la storia. Oggi in aula ho visto questo emendamento e mi preoccupo assai. Mi sembra che una modalità, prevista per il Difensore civico, sia stata trascinata anche in quest’altra legge. Questo significa che si dà l’avvio a una modalità che è estremamente grave: d’ora innanzi, tutte le volte che ci sarà un comitato i cui membri sono eletti da questo Consiglio, bisognerà chiedere ai candidati che prima superino l’esame di francese.

È come se si dicesse: "Voi del Consiglio, volete eleggere i membri di un comitato?" Potete farlo, ma la vostra competenza si esercitava solo su chi ha sostenuto e superato l’esame di francese. Altrimenti la nomina sarà demandata alla Giunta, per la quale non esistono tali vincoli. Vorrei che qualcuno mi spiegasse qual è la ratio che ha ispirato tale emendamento. A me sembra una non ratio. A meno che non ci sia la volontà politica di scegliere alcune persone e di scartarne altre. In questo comitato sono richieste persone che abbiano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

Ci sono persone con queste competenze, disposte ad andare a lavorare al Corecom, a mettere le loro competenze a disposizione, ma non conoscono il francese. Questo consente al politico di ricorrere ad altri, magari meno competenti di lui. Ricordo che qualunque giornalista può farlo, quindi può darsi che la maggioranza dica: "Noi abbiamo in mente una serie di giornalisti che prima o poi possono andare ad occupare quel posto, e quindi vogliamo, collo strumento del francese, selezionare chi ci interessa". Ma questo sarebbe ancora più grave. Può darsi che le mie siano arrière-pensées, che siano processi alle intenzioni, però spiegatemi quali sono le ragioni per cui è stato inserito questo emendamento. In una legge così non mi riconosco, io non riesco a votare a favore di questa legge, se rimane questo articolo perché non ne capisco la ratio. Per questo presento un emendamento.

Poi c’è un altro emendamento che è marginale, però lo propongo ed è all’articolo 13, 2° comma. Comincio a diventare sensibile quando mi si parla di tutela del particolarismo linguistico; proporrei "valorizzazione", quindi la mia proposta è di sostituire il vocabolo "tutela" con la parola "valorizzazione".

Président La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Penso che su questa legge ci sia poco da dire perché la sostanza di questa legge era stata concertata e condivisa fra le varie forze politiche perché andava a migliorare il precedente organo che andrà ad essere sostituito.

A seguito del dibattito sulla sanità, che è terminato poc’anzi, in riferimento all’articolo 11, non possiamo non ripetere le perplessità che sono state espresse dalla collega dell’Ulivo e che immagino saranno fatte proprie dai colleghi della Stella alpina.

Abbiamo parlato fino a questa mattina di un criterio diverso nella gestione dell’accertamento o meno della conoscenza del francese, mi domando io, Presidente Viérin, se con questo metro andremo a chiedere l’accertamento della conoscenza della lingua francese anche a tutti e a quei tanti componenti che andiamo a delegare o meglio che andate a delegare come Giunta a rappresentare l’Amministrazione regionale nei consigli di amministrazione, nei collegi di revisore dei conti, di società in cui noi partecipiamo o - faccio riferimento a quello che è il braccio armato finanziariamente parlando - in Finaosta. Allora, Presidente Viérin, i piccoli passi di cui lei parlava qualche mezz’ora fa mi sembra che qui siano dei passi piccoli, ma all’indietro.

E vorremmo capire qual è la ratio di una legge che affronta una questione tecnica delicata com’è il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni, dove l’unico requisito che va a prevedere, non sono requisiti di titoli, di competenze tecniche, di competenze professionali, è l’accertamento della conoscenza della lingua francese.

Che poi, Presidente Viérin, è in contraddizione con l'impostazione e la filosofia di questo accertamento perché se andiamo a leggere le leggi che regolamentano la materia, dicono in maniera chiara che ci va anche l’accertamento della lingua italiana, paradossalmente.

Allora questa manovrina, questa polpettina avvelenata che avete voluto inserire in fretta e furia nella revisione che c’è stata in commissione, ci lascia, Presidente, non poco perplessi. Vorremmo capire qual è la logica che ha fatto sì, Presidente Louvin, che questa norma venisse inserita all’ultimo momento in un disegno del quale si sta parlando e ragionando anche in questo caso da parecchi mesi.

Non penso che la volontà del Presidente Louvin fosse quella di poter essere protagonista del comma 2, ossia di convocare i candidati ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua francese, non penso che poi voglia fare anche l’esame o darci le lezioni prima, non lo so, Presidente Louvin?

Teniamo presente che questo meccanismo creerà dei problemi su quelle che saranno le nomine perché l’accertamento, Presidente Louvin, come è stato scritto qua è successivo alla nomina, di conseguenza il mancato superamento di quell’accertamento può inficiare la nomina stessa e la nomina è di scelta politica, allora attenzione al meccanismo che abbiamo messo in piedi.

Su questa questione penso che si debba porre la massima attenzione perché qui andate a condizionare la nomina che è riservata alla minoranza consiliare, Presidente Louvin. A questo punto parlo al Presidente Louvin perché forse il Presidente Viérin in questa vicenda c’entra relativamente poco.

Noi chiederemmo una sospensione del Consiglio per valutare se non sia il caso di arrivare a una sospensione di questo provvedimento e di riaffrontarlo a settembre con il dovuto approfondimento.

Riteniamo che diversamente saremmo obbligati a ripetere il copione di ieri sera ed è una cosa che non vorremmo fare, pertanto chiedo formalmente una sospensione dei lavori del Consiglio per consentire una riunione dei Capigruppo, dove si possa verificare il percorso da adottare su questo articolo 4 e sulla legge nel suo complesso.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,44 alle ore 18,55.

Président La parole au Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte a questo disegno di legge, voglio precisare che, relativamente all’accertamento della lingua francese, si tratta di una proposta che non è stata avanzata dai membri della commissione, ma è stata avanzata dai membri del CO.RE.RAT. in sede di audizione. Questa come altre indicazioni che sono state formulate da parte del CO.RE.RAT. sono state prese da parte della commissione in debita considerazione tenuto conto che i membri del CO.RE.RAT. sono quelli che si avvalgono di un'esperienza in un organismo che è analogo a quello del CO.RE.COM..

L’altra considerazione che voglio fare e che ci ha portati ad accogliere questa richiesta e ad inserirla nella legge deriva dal fatto che c’era una certa analogia fra i componenti del CO.RE.COM. e il Difensore civico per quanto riguarda un certo tipo di ruolo.

Si tenga infatti conto che, per quanto riguarda l'individuazione e la nomina dei rappresentanti del CO.RE.COM., questi devono essere scelti fra persone che danno tutta una serie di garanzie e di affidabilità, nel senso che possono anche essere persone che hanno una forte conoscenza di tipo tecnico, quindi fare riferimento astrattamente a dei giornalisti come ad esperti nella comunicazione secondo me non è un titolo sufficiente.

Anzi potrei dire non necessariamente perché la comunicazione è qualcosa di diverso dall'informazione, e qui si parla di persone che abbiano una serie di requisiti, non ultimo culturali e professionali attestati nel campo della comunicazione e allora più si identificavano con persone che avessero non dico un profilo di tipo professionale e tecnico che non astrattamente attraverso un universo che poteva essere individuato dalla politica.

E poi teniamo conto che fra le funzioni del CO.RE.COM. vi è anche quella di tutelare il particolarismo, qui va benissimo la proposta fatta dalla Consigliera Squarzino di integrare questo articolo con il concetto di valorizzazione per non limitarlo semplicemente alla tutela, ma per sottolineare che la tutela del particolarismo rientrava anche nelle finalità del comitato.

Detto questo, ritengo che sia accettabile, tenuto conto che questa clausola può determinare delle difficoltà nel rendere efficiente questo organismo, togliere l’articolo 4 dalla legge, quindi l’articolo che prevede l’accertamento della conoscenza della lingua francese e, per quanto riguarda l’emendamento della Consigliera Squarzino relativamente a sopprimere la tutela all’articolo 13, comma 2, propongo di integrare questo comma con la parola "valorizzazione", cioè concorrere alla tutela e alla valorizzazione del particolarismo.

PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Vorrei porre una domanda e capire il senso di una modifica che è stata fatta all’articolo 3. Abbiamo un comitato composto dal Presidente e da quattro componenti: il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio, gli altri componenti del Comitato, cioè quattro, sono nominati dal Consiglio regionale con votazione segreta e con voto limitato a tre nomi.

Questo cosa vuol dire? Che la maggioranza ha diritto a tre nomi, la minoranza ad uno solo, anzi la maggioranza su cinque membri ha diritto a quattro membri, mentre la minoranza ha diritto ad uno solo? Questa è la scelta? La scelta che l’Ufficio di Presidenza aveva fatto era un’altra.

La scelta era la votazione segreta solo su due nomi. Con voto limitato a tre nomi di fatto il Consiglio regionale elegge soltanto quattro membri del comitato, il Presidente è scelto dal Presidente del Consiglio; questi quattro membri del comitato sono eletti dal Consiglio regionale con una votazione che prevede che si possano votare tre nomi contemporaneamente, allora la maggioranza avrà sempre i tre nomi più quello designato dal Presidente del Consiglio, la minoranza uno solo.

Quindi qui siamo in una situazione in cui, di cinque membri, quattro sono espressione della maggioranza e uno della minoranza?, invece la modalità di votazione così come era proposta, cioè votazione limitata a due nomi, consentiva alla minoranza di avere due nomi. Pongo una domanda, vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire questo tipo di meccanismo?

(voci indistinte danno i chiarimenti richiesti)

? va bene, d’accordo. Ho avuto la risposta, grazie.

Président L’explication a été donnée hors micro, mais en tout cas il est entendu qu’il y a garantie de représentation de l’opposition et que la nomination est faite d’entente entre les deux présidents, non pas dans un esprit de majorité, mais dans l’esprit - et cela est la philosophie et le fondement d’une décision assumée au niveau de toutes les régions - d’avoir de nominations de garantie à la présidence de cet organe.

La discussion est close. On passe à l’examen de la loi article par article dans le nouveau texte.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

A l’article 4 il y a l’amendement présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Curtaz et Beneforti, dont je donne la lecture:

Emendamento L’articolo 4 è abrogato.

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 5:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 6:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 7:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 8:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 9:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 10:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 11:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 12:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.

A l’article 13 il y a deux amendements. Je donne lecture de l’amendement présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Curtaz et Beneforti:

Emendamento Nell'articolo 13, comma 2, il vocabolo "tutela" è sostituito dal vocabolo "valorizzazione".

Je crois comprendre que l’amendement est retiré. Je donne lecture de l’amendement présenté par le Conseiller Cerise:

Emendamento All’articolo 13, comma 2, dopo la parola "tutela" sono aggiunte le parole "e alla valorizzazione".

Je soumets au vote l’article 13 dans le texte qui découle de l’amendement présenté par le rapporteur:

Articolo 13 (Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d’Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto delle normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela e alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d’Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 14:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.

A l’article 15 il y a l’amendement présenté par le Conseiller Cerise, dont je donne la lecture:

Emendamento Al comma 2 dell’articolo 15 le parole "e da porre a disposizione del Comitato" sono soppresse.

La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Ce n’est pas pour illustrer l’amendement, mais pour prier de prendre en considération la sollicitation que nous avons reçue lors des auditions par les membres du CO.RE.RAT..

Ils nous ont sollicité la nécessité dans le cas du CO.RE.COM. que trouve solution la question du siège du CO.RE.COM. puisque le CO.RE.RAT. n’avait pas de siège et du personnel de secrétariat pour le faire fonctionner.

Je crois que la réponse peut être trouvée dans la formulation des articles qui suivent puisque au premier alinéa de l’article 15, là où on dit: "Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo?", avec "ogni anno" c’est possible de réaligner les nécessités.

Et puis, pour ne pas vous interrompre plus tard, à l’article 17, deuxième alinéa, concernant la question du personnel, on ne fixe pas un nombre de personnels ou un siège, on parle des nécessités que le CO.RE.COM., qui aura un professionnalisme bien différent en fonction des 22 pouvoirs qui lui seront délégués par l’Autority, demande pour sa fonction.

Président En ce qui concerne la disponibilité des locaux, le Bureau de la Présidence aura la charge de trouver et de mettre à disposition du CO.RE.COM. les bureaux nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, de même que pour le personnel.

Les dispositions nécessaires seront établies au niveau du Bureau de la Présidence du Conseil.

Je soumets au vote l’article 15 dans le texte qui découle de l’amendement:

Articolo 15 (Programmazione delle attività del Comitato)

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 16:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 17:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 18:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 19:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 20:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 21:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 22:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

A l’article 23 il y a deux amendements présentés par le Conseiller Cerise, dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002."

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall’anno 2002:

- quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

- quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003."

Je soumets au vote l’article 23 dans le texte qui découle des amendements:

Articolo 23 (Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall’anno 2002:

- quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

- quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 14 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell’articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l’unanimité.