Objet du Conseil n. 1784 du 10 janvier 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 1784/XI Criteri per la composizione della Commissione regionale per l’artigianato. (Interrogazione)
Interrogazione Richiamato il contenuto della legge regionale n. 24 del 20/5/1986 in materia di artigianato;
Ricordato che l’articolo 10 di tale legge prevede che la Commissione regionale per l’artigianato sia, tra l’altro, composta da nove membri designati dalle organizzazioni regionali dell’artigianato, in misura proporzionale al numero di iscritti;
Osservato che in questo modo non viene data rappresentanza a coloro (e sono la maggioranza) che non sono iscritti ad alcuna organizzazione di categoria;
Rilevato che le funzioni della Commissione regionale dell’artigianato vennero in parte limitate a seguito dell’istituzione della C.R.E.L., di cui è stato recentemente annunciato, si ritiene senza rimpianti, lo scioglimento;
il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
l’Assessore competente per sapere:
1) quali sono le ragioni che fanno ritenere preferibile una rappresentatività fondata sulle associazioni di categoria e non sugli iscritti nella Commissione regionale per l’artigianato e come viene verificato il numero di iscritti in ciascuna associazione;
2) se a seguito della scomparsa della C.R.E.L. verranno ampliate le funzioni della detta Commissione per l’artigianato.
F.to: Curtaz
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’industrie, à l’artisanat et à l’énergie, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE)In merito alle questioni poste va ricordato che la legge regionale n. 24/1986, concernente la nuova disciplina dell’artigianato, prevedeva che la Commissione regionale per l’artigianato fosse composta da dieci membri, titolari di imprese artigiane operanti in Valle d’Aosta da almeno tre anni, eletti dalle imprese iscritte all’Albo regionale delle imprese artigiane. Il titolo IV di questa legge stabiliva le modalità per lo svolgimento delle elezioni. In sede di rinnovo della Commissione regionale dell’artigianato, nel gennaio 1992, quindi attraverso un metodo che utilizzava il voto diretto dei singoli appartenenti alle imprese artigiane, l’affluenza alle urne degli artigiani non ha raggiunto il 50 percento degli aventi diritto al voto, ma è stato largamente al di sotto, requisito questo che era necessario per la validità delle elezioni, previsto dall’articolo 16 della legge n. 24/1986. La scarsa partecipazione degli artigiani all'elezione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione regionale per l’artigianato, gli elevati costi organizzativi in termini di risorse umane e finanziarie, hanno determinato la riformulazione, di intesa con le associazioni di categoria, dell’articolo 10 della legge n. 24/1986, cosa che è avvenuta con la legge regionale 26 maggio 1993, n. 50.
L’articolo 10 della legge regionale n. 24/1986, come modificata dalla legge n. 50/1993, stabilisce che la Commissione regionale per l’artigianato sia composta da nove titolari di imprese artigiane, con sede legale nel territorio della Regione Valle d’Aosta, da almeno tre anni, in questo caso designati dalle organizzazioni regionali dell’artigianato.
I posti sono ripartiti fra le organizzazioni regionali dell’artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti accertati in relazione alle quote associative versate. Le quote associative sono versate tramite l’INPS per le organizzazioni a carattere nazionale come la Confartigianato e la Confederazione nazionale dell’artigianato, e direttamente dai singoli associati per le organizzazioni a carattere regionale, come lo è l’Associazione artigiani Valle d’Aosta.
In relazione a quanto sopra, in occasione del rinnovo di questo organismo, le tre organizzazioni sono state invitate a designare unitariamente i nove titolari di imprese artigiane con almeno tre anni di residenza in Valle. Non essendosi accordate sul numero dei rispettivi rappresentanti le organizzazioni citate sono state invitate a certificare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, il numero di quote associative versate alla data del 31 dicembre 1999.
La Commissione regionale per l’artigianato svolge tutte le funzioni riguardanti la tenuta dell’Albo regionale delle imprese artigiane, esprime pareri sui disegni di legge in materia di artigianato e dispone la revisione dell’Albo. I compiti della stessa potranno essere ampliati in sede di revisione della legge n. 24/1986 come modificata dalla legge n. 50/1993, il cui articolato è in corso di elaborazione. Stiamo ridefinendo questo articolato e anche questa questione potrebbe essere rivista, tenuto conto dell'esperienza che è già stata fatta in passato in termini di scarsa partecipazione all’elezione diretta.
Rispetto ai compiti attuali, l’intento è quello di affidare alla commissione anche il compito di studio e di indagine specificatamente riferiti al settore dell’artigianato.
I compiti della commissione, siano quelli di autogoverno o quelli propositivi o consultivi, non contrastano, in quanto limitati al solo settore artigianale, con i compiti che la legge n. 70/1994 ha affidato alla CREL. Sul futuro della CREL ha avuto modo di riferire in passato l’Assessore Agnesod, l’intenzione della maggioranza è quella di riconsiderarne il ruolo alla luce anche della riforma dei servizi camerali, riforma che sarà a breve sottoposta all’attenzione del Patto per lo sviluppo della Valle d’Aosta e quindi all’attenzione del Consiglio regionale.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Prendo atto e ringrazio l’Assessore per i dati forniti. Auspico che nel momento in cui la nuova legge verrà discussa con le organizzazioni di categoria e nelle sedi competenti, si tenga conto di queste osservazioni, perché le osservazioni contenute nella mia interrogazione, anche se apparentemente di dettaglio, pongono dei problemi che meritano una qualche attenzione e che possono essere adeguatamente affrontati in quella sede.