Objet du Conseil n. 1759 du 21 décembre 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1759/XI Disegno di legge: "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Attività di protezione civile)
1. La Regione tutela l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e dalle attività dell'uomo.
2. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), ovvero quando gli eventi non possono essere previsti, prevenuti e fronteggiati con i mezzi a disposizione dei Comuni e delle Comunità montane, la Regione provvede agli interventi di propria competenza al fine di prevedere e prevenire il verificarsi di calamità naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi e, in relazione al verificarsi di tali eventi, attua le misure previste dalla presente legge per le attività di soccorso e di superamento dell'emergenza.
3. La Regione può inoltre partecipare, su richiesta e previo accordo con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale.
4. Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale, in via prioritaria, della struttura regionale competente in materia di protezione civile, nonché di tutte le altre strutture regionali eventualmente interessate.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "previsione": la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, nonché la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire i modelli e le procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio per una corretta gestione del territorio;
b) "prevenzione": la definizione e la realizzazione di interventi strutturali estensivi e puntuali, di interventi di monitoraggio e controllo dei fenomeni, nonché la definizione di norme di utilizzo del suolo per prevenire i dissesti;
c) "soccorso": il complesso degli interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
d) "superamento dell'emergenza": l'insieme delle iniziative necessarie ed indilazionabili dirette a facilitare la ripresa delle normali condizioni di vita.
Articolo 3 (Adempimenti generali)
1. Al fine di garantire una efficace attività di prevenzione e previsione:
a) i privati cittadini assicurano la manutenzione dei propri fondi e delle opere su di essi realizzate;
b) gli enti pubblici o privati proprietari di infrastrutture assicurano che l'utilizzo delle stesse non comporti situazioni di pericolo, vigilano affinché il loro utilizzo avvenga in sicurezza rispetto ai pericoli che possono derivare dal territorio circostante e realizzano tutti gli interventi necessari alla salvaguardia dell'opera, segnalano eventuali pericoli ed assumono tutte le iniziative ritenute necessarie per limitare il pericolo fino alla realizzazione di opere di protezione e definiscono piani di sicurezza e di pronto intervento in caso di emergenza;
c) i Comuni assicurano, attraverso un'adeguata pianificazione del territorio comunale, che le infrastrutture siano localizzate in aree sicure sotto il profilo idrogeologico, assicurano il rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione dei piani regolatori generali comunali attraverso una idonea sorveglianza del proprio territorio ed intervengono per fronteggiare le situazioni di pericolo strettamente locali interessanti il territorio comunale o infrastrutture e manufatti comunali, realizzando gli interventi necessari;
d) la Regione attua, attraverso gli opportuni strumenti conoscitivi, la definizione di modelli e procedure di valutazione delle situazioni di rischio e definisce i programmi di intervento, diretto o indiretto, per prevenire, limitare e fronteggiare gli eventi calamitosi.
Articolo 4 (Comitato regionale per la protezione civile)
1. Il Comitato, di cui all'articolo 21 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), di seguito denominato Comitato, è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, che lo presiede, dai dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, dai rappresentanti di enti, corpi ed istituzioni nazionali, regionali e locali interessati al soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. Il Comitato assicura, nei limiti delle competenze della Regione e di quelle delegate dallo Stato e con le modalità stabilite dalla presente legge, la predisposizione e l'attuazione dei programmi e dei piani regionali di previsione e di prevenzione dei rischi.
5. Sulla base dei programmi e dei piani di cui al comma 4, il Comitato adotta i relativi piani di emergenza.
6. Il Comitato esprime il proprio parere tecnico e di fattibilità in merito agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.
Articolo 5 (Centro di coordinamento dei soccorsi)
1. In occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, il Comitato assume le funzioni di Centro di coordinamento dei soccorsi.
2. Il Centro di coordinamento dei soccorsi può essere integrato con tecnici ed esperti di enti, corpi e istituzioni interessati agli interventi di soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico.
3. Il Centro di coordinamento dei soccorsi:
a) attua i piani di emergenza di cui all'articolo 4, comma 5;
b) raccoglie con continuità, anche mediante attività ricognitive, e valuta le notizie e i dati sugli eventi in atto e il loro prevedibile evolvere;
c) riceve e valuta le richieste provenienti dalle zone colpite dagli eventi calamitosi disponendo gli interventi di soccorso, coordinandoli in un quadro unitario e definendone le priorità e le modalità tecniche di attuazione;
d) assicura il collegamento con la struttura nazionale competente in materia di protezione civile cui richiede, se necessario, interventi, personale ed attrezzature.
CAPO II PREVISIONE
Articolo 6 (Attività di previsione)
1. In relazione alle finalità della presente legge, la Giunta regionale:
a) promuove, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della collaborazione di enti e istituti specializzati, lo sviluppo di idonei strumenti conoscitivi dei fenomeni fisici che possono condizionare l'utilizzo del territorio regionale, in particolare per quanto attiene il rischio idrogeologico, anche attraverso lo studio dei fenomeni meteorologici e climatologici;
b) dispone l'installazione di sistemi di comunicazione, di rilevazione e di segnalazione idonei a fronteggiare con la maggiore tempestività gli eventi calamitosi;
c) promuove e organizza idonee iniziative di informazione e formazione della popolazione, dirette al miglioramento dell'approccio dei cittadini alle situazioni di rischio.
CAPO III PREVENZIONE
Articolo 7 (Attività di prevenzione)
1. La Regione, sulla base dei programmi e dei piani definiti dal Comitato provvede alla predisposizione delle attività di prevenzione e alla realizzazione di opere, programmabili o urgenti ed indifferibili, atte a prevenire l'insorgere di pericoli di danni alle persone o ai beni, in relazione alle varie ipotesi di rischio presenti sul territorio regionale.
2. La Regione e gli enti locali provvedono a sviluppare comportamenti sociali ed organizzativi che concorrono a minimizzare i rischi utilizzando quali principali strumenti:
a) l'informazione;
b) la formazione;
c) la pianificazione dell'emergenza;
d) le esercitazioni.
Articolo 8 (Rischio idrogeologico)
1. Sulla base delle indicazioni provenienti dai comuni, la struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, tenuto conto degli studi di settore predisposti ed in attuazione del piano stralcio di cui all'articolo 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, predispone il piano degli interventi programmabili che sono realizzati dalla Regione o dai Comuni, sulla base delle rispettive competenze definite dalla presente legge.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, realizzati dai comuni, la Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile.
3. I contributi sono concessi, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale sulla base di un programma di finanziamenti triennale, dalla stessa approvato ed aggiornato annualmente tenendo conto delle priorità di intervento e della valutazione dei rischi.
4. La disciplina del procedimento di concessione dei contributi è definita con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli interventi realizzati direttamente dalla Regione sono ricompresi nel programma regionale di previsione e nel piano regionale operativo, di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29.
Articolo 9 (Interventi urgenti e indifferibili)
1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati, la Giunta regionale può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e della percentuale massima di cui all'articolo 8, comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili da parte dei comuni nell'esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla presente legge.
2. La disciplina del procedimento di concessione dei contributi di cui al comma 1 è definita con deliberazione della Giunta regionale.
3. Qualora gli interventi riguardino settori di competenza regionale, o si presentino comunque di notevole estensione ovvero assumano tipologie o caratteristiche ritenute tecnicamente complesse, gli stessi sono realizzati direttamente dalla Regione.
4. I lavori di cui ai commi 1 e 3, se dichiarati di somma o imperiosa urgenza, certificata dal responsabile del procedimento dell'amministrazione procedente, sono oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato.
CAPO IV SOCCORSO
Articolo 10 (Segnalazione di calamità)
1. I Comuni, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico nell'ambito del proprio territorio. Tali situazioni, nonché le calamità in atto, sono segnalate al centro operativo della protezione civile.
2. L'obbligo di segnalazione spetta anche a chiunque abbia accertato le situazioni di cui al comma 1. La segnalazione è effettuata al Sindaco del Comune interessato ovvero al centro operativo della protezione civile.
3. Restano fermi gli obblighi e le competenze del Sindaco in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi della normativa vigente, compresa l'informazione alla popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
Articolo 11 (Interventi dei Comuni)
1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, ogni Comune adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e a tal fine predispone un piano di emergenza, anche in forma associata attraverso le Comunità montane.
2. Al verificarsi della calamità in ambito comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
3. Quando l'evento non può essere fronteggiato con i soli mezzi a disposizione del Comune, anche in forma associata attraverso la Comunità montana, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze al Presidente della Giunta regionale.
4. La sussistenza delle condizioni indicate al comma 3 è accertata dal Presidente della Giunta regionale.
5. La Regione provvede al rimborso alle amministrazioni comunali interessate delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. Alla concessione dei rimborsi di cui al comma 5 e alla disciplina del relativo procedimento amministrativo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Articolo 12 (Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica)
1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le competenze di protezione civile che le leggi statali attribuiscono al Presidente dell'amministrazione provinciale e al Prefetto.
2. In relazione alla gravità della situazione determinatasi a seguito della calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, può dichiarare con proprio decreto l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando la zona del territorio regionale interessata.
3. Il decreto di cui al comma 2 è immediatamente comunicato alla struttura nazionale competente in materia di protezione civile e ai comuni interessati. Entro ventiquattro ore dalla comunicazione, il Sindaco rende noto lo stato di calamità mediante avviso da esporre all'albo pretorio ed in altri spazi idonei. Della dichiarazione dello stato di calamità è curata altresì la diffusione mediante i mezzi di comunicazione di massa.
4. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di assicurare l'intervento tempestivo e coordinato dei diversi servizi regionali, può convocare il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5.
5. Il Presidente della Giunta regionale, per mezzo della struttura regionale competente in materia di protezione civile, assicura la direzione e la gestione unificate di tutte le componenti interne ed esterne all'amministrazione regionale, necessarie al superamento dell'evento calamitoso.
6. Alla dichiarazione della cessazione dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica si provvede nella stessa forma e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 13 (Contributi agli enti locali)
1. La Regione, in presenza del decreto attestante l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, concorre, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile, alle spese sostenute dagli enti locali per assicurare temporaneamente alle popolazioni interessate da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, il sostentamento e l'ospitalità necessari, e per realizzare gli interventi urgenti che permettano il tempestivo utilizzo, ove possibile, delle abitazioni danneggiate, nonché ogni altro intervento atto a garantire le condizioni essenziali di vivibilità.
2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 e alla disciplina del relativo procedimento amministrativo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Articolo 14 (Pronto intervento)
1. Al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, che per la loro natura o estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni ordinariamente competenti, ovvero debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, la Giunta regionale può provvedere a tutti gli interventi di carattere urgente e indifferibile, non sostenuti dagli enti locali, diretti al superamento della calamità.
2. Gli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento ai lavori finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, al ripristino dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature o di altre opere igieniche, alla costruzione di ricoveri provvisori per le persone rimaste senza alloggio, alla fornitura di beni e servizi, rivestono carattere di somma e imperiosa urgenza e sono oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato.
Articolo 15 (Soccorso sanitario)
1. Alla direzione delle attività di primo soccorso, di assistenza sanitaria e di profilassi provvede, in accordo con gli altri servizi di soccorso, l'Azienda USL della Valle d'Aosta attraverso la propria organizzazione.
Articolo 16 (Volontariato)
1. La Regione riconosce il ruolo essenziale del volontariato, assicurandone la partecipazione alle attività di protezione civile.
2. A seguito della dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile assume il coordinamento dell'attività svolta nel territorio delimitato, da squadre di soccorso, associazioni, comitati e volontari in genere, anche se provenienti da altre regioni.
Articolo 17 (Disciplina dei trasporti)
1. Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso, l'accesso e la circolazione di persone e mezzi di trasporto nel territorio ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono regolati in base alle disposizioni emanate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile.
Articolo 18 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza)
1. Le opere previste dagli articoli 8, 9, 11, 13 e 14 sono considerate, a tutti gli effetti, opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
CAPO V SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
Articolo 19 (Interventi relativi alle opere pubbliche)
1. Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune, qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici pubblici, che siano stati distrutti o danneggiati.
2. Per gli interventi che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
3. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 20 (Contributi alle attività produttive)
1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.
2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari e alle attrezzature.
3. Nel caso in cui le imprese di cui al comma 2 riprendano l'attività svolta prima dell'evento calamitoso, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dall'evento nell'area interessata, dell'incidenza della catastrofe nel tessuto produttivo regionale, nonché del carico socio-economico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.
Articolo 21 (Contributi al settore agricolo)
1. A seguito di calamità naturali o catastrofi riconosciute ai sensi dell'articolo 12, comma 2, al fine di ripristinare la coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, per favorire la ricostruzione o la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché dei muri di sostegno, delle strade poderali, degli acquedotti aziendali, degli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica, o al fine di indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.
2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, agli agricoltori, ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 decidano di riprendere l'attività produttiva svolta in precedenza, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dalla stessa, dalla sua incidenza nel tessuto produttivo regionale, nonché del suo carico socio-economico, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.
Articolo 22 (Contributi per le abitazioni e per i beni mobili)
1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, di cui all'articolo 12, comma 2, per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili e loro pertinenze o per indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.
2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima del:
a) sessanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, a favore di proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori;
b) quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile a favore di proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi.
3. Sono ammessi a contributo anche i danni subiti dai proprietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamitosi, ad esclusione dei beni di lusso, come individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dalla stessa, nonché del suo carico socio-economico, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.
5. Nei casi di cui al comma 3, sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale:
a) la tipologia dei beni mobili ammessi a contributo;
b) la misura massima del contributo erogabile, suddivisa anche in relazione alla tipologia dei beni interessati.
Articolo 23 (Limiti di cumulo ed esclusioni)
1. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali per le medesime finalità e non sono concessi per i danni derivanti dall'interruzione o dalla cessazione dell'attività, nonché per i danni derivanti dalla perdita di produzione agricola.
Articolo 24 (Beni assicurati)
1. Qualora i beni danneggiati o distrutti siano assicurati e sempre che il risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice corrisponda ad almeno il sessanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, i contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono concessi per l'integrale copertura della parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dalla società assicuratrice.
2. Nel caso in cui il risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice sia inferiore alla percentuale di cui al comma 1, i contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono concessi limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dalla società assicuratrice.
Articolo 25 (Procedimenti amministrativi)
1. Alla disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione dei contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 52160, 52180 e 38280 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e successivi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai capi II e III, ad eccezione di quelle richiamate al comma 1, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 37840 e 37860 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e successivi, che assumono le seguenti nuove denominazioni:
a) cap. 37840: "Spese per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi";
b) cap. 37860: "Contributi ai Comuni e alle Comunità montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi".
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV gravano sulle risorse disponibili sul capitolo 37960 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e successivi, che assume la seguente nuova denominazione:
a) cap. 37960: "Fondo per interventi urgenti e inderogabili per il superamento di eccezionali calamità o avversità atmosferiche".
4. La gestione del fondo di cui al comma 3, lettera a), è assimilabile a quella del fondo di riserva per le spese impreviste.
5. Per l'attuazione degli interventi di primo soccorso di cui all'articolo 14, in mancanza di fondi a ciò destinati, è ammesso, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni e integrazioni, l'utilizzo di qualsiasi risorsa disponibile su altri capitoli di bilancio di spese non obbligatorie, da disporsi con variazioni di bilancio tramite deliberazioni della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
6. La spesa per gli interventi per il superamento dell'emergenza di cui al capo V grava prioritariamente sugli stanziamenti di bilancio attribuiti alle strutture operative competenti con riferimento alla natura degli interventi stessi, anche se comportano la modifica di piani operativi annuali già formalmente approvati. Le variazioni di bilancio eventualmente necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 27 (Disposizioni urbanistiche)
1. In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, i Comuni provvedono alla revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) relativamente alle porzioni di territorio interessate dall'evento, entro sei mesi dalla data del decreto di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Nelle aree interessate dall'evento, in assenza della revisione di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture danneggiate e il ripristino dei servizi primari. La manutenzione straordinaria è preceduta da una valutazione del rischio e della possibilità di realizzare idonee opere di protezione.
Articolo 28 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 si applicano anche alle domande presentate in applicazione di altre normative inerenti le medesime finalità, purché le stesse non siano state definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i richiedenti devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di protezione civile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 29 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe rappelle que ce projet de loi a été examiné par la Ière Commission, qui a donné à la majorité son avis favorable avec un amendement; que la IIIème Commission a exprimé également à la majorité un avis favorable et qu’un avis favorable à la majorité a été également prononcé par la IIème Commission pour la compatibilité financière.
Nous avons acquis également l’avis du Conseil permanent des collectivités locales ainsi que l’avis de la Commission de l’Union européenne qui vous a été transmis ce matin.
Nous avons distribué cinq amendements qui ont été déposés à la Présidence du Conseil par le Président du Gouvernement régional.
La parole au rapporteur, Conseiller Cerise.
Si dà atto che, dalle ore 12,45, presiede il Segretario Perron.
Cerise (UV)Je dois avant tout m’excuser parce que dans le titre il y a une faute: ce n’est pas la IVème Commission, mais c’est la IIIème Commission.
Dix-huit ans se sont écoulés depuis la création du Bureau de la Protection civile au sein du Service d'aménagement des cours d'eau et de protection du sol de l'Assessorat de l'Agriculture. A l'époque, il s'agissait d'une première démarche visant à institutionnaliser l'organisation des activités, tant publiques que privées, de prévention et de gestion des risques liés aux calamités naturelles.
Au fil des ans, cette réglementation s'est perfectionnée et les compétences en matière de protection civile ont été étendues à la mise en place d'actions de solidarité et ce dans le but de favoriser la reconstruction et la reprise des activités économiques sinistrées.
Cette loi nous le savons est très attendue parce que c'est à elle qu’on fera référence pour résoudre les problèmes suspendus de la toute récente calamité.
La teneur de ce projet de loi fait que le domaine d'action des secteurs concernés par la réglementation précédente demeure, pour l'essentiel, inchangé. Par contre, une attention toute particulière a été accordée á la mise au point de procédures permettant de résoudre les problèmes qui se présentent lors des différentes phases des activités de protection civile.
Et c'est délibérément que j'emploie le terme "activités" au pluriel, car celles-ci s'avèrent multiples et variées, comme le précise l'article 2. Elles sont répertoriées et s'articulent autour de quatre phases successives: prévision, prévention, secours et cessation de l'état d'urgence.
Les dispositions générales de l’article 1er renvoient au principe de subsidiarité, visé à la loi régionale n° 54/1998 sur les autonomies locales, pour la définition des compétences attribuées á la Région et aux collectivités locales, et notamment aux communes, qui bénéficient d'une large autonomie, comme le soulignent les articles 8, 9, 10, 11, 19 et 27 de la proposition de loi.
Avant d'illustrer la composition et les missions des instances majeures de la Protection civile - à savoir le Comité régional de la Protection civile et le Centre de coordination des secours -, ce texte met l’accent sur l'obligation, pour les citoyens, les collectivités, les communes et la Région, à la fois d'agir et d'opérer les choix les plus appropriés en fonction des compétences et des moyens dont ils disposent, afin que soient garanties les conditions optimales de sécurité pour tous les opérateurs dans l'accomplissement de leurs activités.
Le Comité régional de la Protection civile, visé à la loi n° 996/1970 et reconnu organe de la Région au sens de la loi régionale n° 196/1978 - Dispositions d'application -, est composé des dirigeants des structures régionales et des représentants des collectivités, des associations de volontaires ainsi que des corps de l'Etat et de la Région qui sont autorisés à intervenir dans des opérations de protection civile.
Ce comité est dirigé par le Président du Gouvernement qui en désigne les membres par arrêté, alors que les modalités de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement régional. Le comité assure la mise au point et l'application des programmes et des plans régionaux de prévision et de prévention des risques.
Sur la base de ces derniers, des plans d’urgence sont adoptés. Lors de catastrophes naturelles ou de calamités exceptionnelles, ce comité assume les fonctions de centre de coordination des secours et prend en charge les tâches spécifiques à la gestion de ces derniers.
Toute activité de prévision est expressément réservée à la Région, car celle-ci a pour mission de surveiller les phénomènes atmosphériques à l'échelon régional ainsi que de mettre en place des systèmes de communication, de contrôle et de signalement, mais également des initiatives de formation et d'information du public. Nous avons constaté au cours de la dernière catastrophe l’importance de cet aspect et comme la dessus il faut de la clarté.
La prévention repose sur trois types de démarches:
1) Les actions de prévention, du ressort de la Région, qui consistent à:
a) réaliser des ouvrages et organiser des activités de prévention compte tenu des programmes et des plans définis par le comité en fonction des risques possibles;
b) sensibiliser le public en créant une véritable culture de la prévention et ce par l'entremise de la Région et des collectivités locales;
2) L’élaboration, par les structures compétentes en matière d'aménagement du territoire et de protection du sol, du programme des actions envisageables, programme susceptible d'être réalisé avec le concours de la Région ou des communes, afin de réduire, voire d'écarter, tout risque lié aux calamités géophysiques.
Les communes qui engagent des actions en ce sens bénéficient d'une subvention plafonnée 95 pour cent du montant global de la dépense;
3) La mise en ?uvre par la Région ou par les communes - dans ce cas, après autorisation et octroi d'une subvention régionale -, de mesures d'urgence visant à prévenir un danger immédiat et à assurer les services de base et les liaisons (article 9). Il convient de préciser que lesdites mesures, si elles sont jugées d'extrême urgence par le responsable de cette démarche administrative, font l'objet d'une dérogation à toute autorisation ou consentement.
Quiconque constaterait un état de danger est tenu de le signaler à la commune, laquelle se charge d'organiser la première phase des opérations de secours; c'est à la commune également - avec le concours éventuel de la communauté de montagne - de coordonner les services de premier secours, par la mise en place d'un plan d'urgence.
Les dépenses supportées à ce titre sont remboursées à raison de 95 pour cent. Si l'ampleur des événements est telle que la commune ne peut y faire face seule ni avec l'aide d'autres institutions, la Région prend la relève.
En cas de situation particulièrement grave, l'état de catastrophe naturelle est déclaré.
Dans ce cas, le Gouvernement et son Président disposent d'un pouvoir considérable: ce dernier réunit alors toutes les compétences en matière de protection civile que les lois de l'Etat attribuent au président d’une province et au préfet, ou bien au commissaire du gouvernement, compétences qui leur permettent de coordonner toutes les structures et de mettre au point toutes les mesures nécessaires à la réalisation des opérations de secours en cas de calamité ainsi que d'engager des actions efficaces qui, dans ce contexte, sont d'ailleurs considérées comme des travaux publics urgents.
La participation des collectivités locales, notamment en termes d'hébergement et de soutien, entraîne l'octroi à ces dernières de subventions à hauteur de 95 pour cent des dépenses considérées comme nécessaires. Le premier alinéa de l'article 14 attribue au Gouvernement régional la mission de déclencher toutes les mesures d'intervention urgentes et susceptibles de contrer la calamité, qui ne sont pas prises en charge par les collectivités locales. Il est ensuite précisé que ces actions font l'objet d'une dérogation à toute autorisation ou consentement.
L'assistance médicale, qu’elle soit ou non effectuée en collaboration avec d'autres structures, est confiée à l'USL, alors que le rôle prépondérant des secouristes volontaires est reconnu et valorisé. L’article 17 dispose qu'à l'intérieur des zones sinistrées la circulation des personnes et des moyens de transport doit être réglementée par des dispositions émanant du dirigeant de la structure compétente en matière de protection civile.
Enfin: cessation de l'état d'alerte. Cette phase "cessation" encore une fois est ancrée sur d'actions qui s'inspirent du principe de la subsidiarité et par-là même d’une solidarité équitable. A ce sujet il est prévu soit que des fonds puissent être transférés aux communes en vue de la réparation et de la reconstruction des ouvrages publics, soit que la Région intervienne directement à la demande des communes qui ne sont pas en mesure de gérer les travaux nécessaires.
Les activités de production sont indemnisées à hauteur de 40 pour cent des dommages éligibles; ce pourcentage peut aller jusqu'à 70 pour cent au plus si l'entreprise concernée reprend son activité sur le même emplacement ou ailleurs.
Des dispositions similaires visent le secteur agricole où, cependant, pour des raisons manifestes, l'éventail des biens et des sujets pouvant bénéficier des subventions est plus large.
En ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui ont subi des dégâts, les aides s'élèvent à 60 pour cent si les propriétaires et leurs familles occupent eux-mêmes lesdits immeubles et à 40 pour cent si les propriétaires les gardent à leur disposition ou les louent. Le cinquième alinéa de l'article 22 dispose que, pour ce qui est des biens meubles, il appartient au Gouvernement régional de déterminer les types et les plafonds des subventions et ce après avoir dressé, par arrêté, la liste des biens qui sont considérés comme présentant un caractère de luxe et pour lesquels aucune aide ne saurait être accordée.
Les dispositions de l'article 24 prévoient la possibilité de cumuler les subventions régionales et les remboursements des assurances, à concurrence du montant total des dommages subis, à condition que lesdites assurances couvrent 60 pour cent au moins des dommages. Au cas où la couverture d'assurance serait inférieure, les aides seront accordées sur la base du même pourcentage appliqué à la partie résiduelle du montant des dommages éligibles. Cette disposition a pour but d'encourager le recours à l'assurance car, en cas de calamité, ce système présente des avantages tant pour les sinistrés que pour les caisses des établissements publics.
Le Gouvernement régional est autorisé à effectuer des prélèvements sur les chapitres du budget afin de mettre en ?uvre les opérations de premier secours. Au cas où les ressources disponibles ne suffiraient pas, l’Exécutif est tenu d'informer le Conseil régional dans les dix jours qui suivent l'adoption de l'engagement de dépense.
En prévision de catastrophes naturelles modifiant la physionomie du terrain les communes sont tenues d'élaborer une cartographie plus stricte des zones inconstructibles. A l'heure actuelle c'est un engagement qui doit être accompli avec urgence.
Ce projet de loi permet, enfin, de clore les dossiers relatifs aux demandes de subventions présentées à la suite de calamités naturelles et qui n'auraient pas encore été réglées à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette proposition, qui prend en compte la géographie, la démographie, la société et les infrastructures de la Vallée d'Aoste, complète l'ensemble des dispositions en matière de protection civile et intègre la législation de l'Etat.
Suite aux événements catastrophiques qui se sont produits l'automne passé et qui ont frappé le Nord-Ouest de l'Italie, aux lois adoptées par l'Etat et à la notification de cette proposition de loi à la Communauté européenne, des amendements sont prévus qui visent à favoriser les citoyens touchés par les calamités et améliorer l'efficacité de cette même proposition de loi.
Pour conclure, je tiens à préciser que ce projet de loi a été mis au point en tenant compte des besoins et des difficultés qui ont surgi lors des situations d'extrême gravité, causées par des calamités naturelles, en Vallée d'Aoste et ailleurs.
Ce texte se propose de renforcer la présence des collectivités locales et des secouristes volontaires en matière de protection civile puisque dans ces occasions ils ont donné des réponses efficaces et ont joué un rôle prépondérant dans la gestion des plans d'urgence.
Si dà atto che, dalle ore 12,55, riassume la presidenza il Presidente Louvin.
PrésidentLa parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Je voudrais avant tout remercier le rapporteur pour sa présentation exhaustive et précise, ponctuelle, non seulement du contenu de ce projet de loi, mais aussi de ses finalités.
Des remerciements vont aussi aux Présidents et aux membres de la Ière, de la IIème et de la IIIème Commission pour l’approfondissement qui a caractérisé l’examen de ce projet de loi et pour les amendements qu’ils ont bien voulu présenter et approuver afin d’en améliorer l’efficacité.
Un remerciement également aux collègues qui ont accepté d'inscrire avec procédure d’urgence ce projet de loi à l’ordre du jour de cette Assemblée.
L’urgence à mon sens est tout à fait justifiée, c’est une mesure attendue, une mesure qui nous permet d’améliorer le texte de la loi n° 37, une mesure qui nous permettra de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens suite aux événements d’octobre dernier.
Permettez-moi, pour rendre aussi plus efficace le débat et l’examen du projet de loi, de vous présenter dès maintenant les six amendements qui ont été déposés afin de mieux en comprendre la finalité et aussi pour préciser que ces amendements ont reçu de la part du Responsable du Département de la planification et des investissements publics un avis favorable quant à leur compatibilité avec les dispositions communautaires et ce, en respectant les prescriptions de notre règlement.
Pour en venir aux six amendements, le premier, le remplacement du premier alinéa de l’article 19, permet d’insérer également "gli edifici di culto" dans les bâtiments qui seront indemnisés ou indemnisables vu qu’ils ne font référence "né fra i soggetti privati né fra le attività produttive".
Le deuxième, le remplacement du deuxième alinéa de l’article 20, permet d’insérer "le scorte fra i danni ritenuti ammissibili previa concertazione con la Commissione europea che si è espressa favorevolmente su tale emendamento", mais aussi d’insérer entre ceux qui pourront bénéficier de ces mesures également: "i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo", in quanto non rientranti nella definizione di imprenditori data dall’articolo 2.195 del Codice civile.
Deux alinéas ont été ajoutés à l’article 23 qui prévoient: le premier "l’applicazione delle norme comunitarie statali o regionali più favorevoli, in alternativa e non cumulabili fra di loro" et le deuxième "la considerazione quali anticipazioni dei contributi già percepiti per le stesse finalità in relazione al fatto che sulla stessa materia intervengono disposizioni statali, regionali ed eventualmente anche comunitarie".
Le quatrième amendement: vu qu’il s’agit d’une loi cadre de caractère général, l’on fait renvoi à une délibération du Gouvernement pour la définition des critères concernant "la determinazione del danno ritenuto ammissibile" en nous permettant ainsi d’avoir plus de flexibilité pour répondre aux attentes auxquelles je faisais référence.
Le cinquième amendement concerne une référence d’ordre temporel: il riferimento al 2001 anziché al 2000 per ciò che concerne le disposizioni finanziarie in relazione all’entrata in vigore della legge.
Enfin un nouvel article, article 28bis: "comma 1, che estende l’applicabilità della legge agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000, e il comma 2, che prevede esclusivamente per l’evento calamitoso di ottobre la totale copertura finanziaria da parte della Regione per le spese sostenute dagli enti locali al fine di assicurare i primi soccorsi, di assicurare temporaneamente alle popolazioni interessate il sostentamento e l’ospitalità necessarie, di realizzare gli interventi urgenti che permettano il tempestivo utilizzo delle abitazioni danneggiate nonché ogni altro intervento atto a garantire le condizioni essenziali di vivibilità".
Voilà le contenu de ces amendements.
En conclusion je souligne encore ce que le rapporteur a déjà fait dans sa présentation, à savoir les principes qui ont été introduits concernant les activités de protection civile, qui mettent l’accent sur les différentes phases et notamment sur celles de la prévision, de l’élaboration et des secours qui doivent être affectés aux calamités.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Certe volte sembra di dover intervenire nella medesima maniera su argomenti diversi, sembra quasi di voler rappresentare in aula una scena che molte volte si è già rappresentata su altri argomenti.
E anche in questa occasione abbiamo l’imbarazzo di fare delle premesse che iniziano ad essere le premesse di una replica perché ci rendiamo conto che sempre più spesso la parte più qualificante delle competenze di quest’aula, cioè la parte legislativa, viene catapultata in aula sotto l’urgenza e nei fatti impedisce quel doveroso coinvolgimento e approfondimento di tutte le parti politiche e di tutti i singoli consiglieri.
Ieri abbiamo discusso di una legge inerente la Fondazione turistica di Châtillon che è stata iscritta con il suppletivo di lunedì; oggi stiamo discutendo una legge che addirittura è stata inscritta in aula e se dovessimo andare a vedere il numero di leggi significative che sono state inscritte secondo la procedura ordinaria della convocazione del Consiglio, ci renderemmo conto che sono ben poche le leggi importanti che seguono la procedura ordinaria. Allora, quando l’urgenza diventa nei fatti metodo, abbiamo dei dubbi: o c’è l’incapacità da parte della Giunta di programmare e gestire il regolare corso del confronto politico oppure abbiamo il sospetto che ci sia la volontà di evitare quello che dovrebbe essere il dovuto confronto politico.
Ora mi si dice che questo è un provvedimento che è più urgente dei provvedimenti urgenti portati in tutta la legislatura. Non vi rendete conto - sicuramente replicherà il Presidente della Giunta - che stiamo parlando di protezione civile.
Noi ci rendiamo conto, Presidente, che stiamo parlando di protezione civile, ma proprio per questo vorremmo sapere da voi se vi rendete conto che questo disegno di legge data 17 aprile, se vi rendete conto che dal 17 aprile ad oggi la nostra Regione ha subito uno sconvolgimento che non era prevedibile, immaginabile ed è stato uno sconvolgimento, quello dell’alluvione, che ha portato a fare delle riflessioni in quest’aula sull'efficacia, sull'efficienza di certe strutture e sull'opportunità di andare a cambiare quelle strutture.
Il Presidente della Giunta ha dato sintetica illustrazione a una manciata di emendamenti, che non hanno diretto riferimento agli eventi dell’ottobre di quest’anno, se non forse nell’articolo cosiddetto di "disposizione finanziaria" e in quello successivo, il 28bis che applica questa legge anche a quegli avvenimenti.
Questa però è una legge complessa, è una legge articolata, ed è una legge che si divide in diversi capi; c’è il capo della prevenzione, c’è il capo del soccorso, c’è il capo dedicato al superamento dell’emergenza e c’è il capo che, nell’ambito del superamento dell’emergenza, prevede l’erogazione di finanziamenti.
Ora ridurre il tutto ai finanziamenti e giustificare con questa filosofia l’iscrizione d’urgenza riteniamo che sia cosa non assolutamente condivisibile.
Noi avevamo dato la disponibilità, che ribadiamo in aula, a convocare il Consiglio in via urgente e straordinaria nella prossima settimana, ci rendiamo conto che la prossima settimana sta fra il Natale e il Capodanno, ma ci rendiamo conto che sull’urgenza il Consiglio può essere convocato ed è una disponibilità che il nostro gruppo dava sulla convinzione che questa legge avesse bisogno di essere rivista alla luce di quanto era accaduto nel mese di ottobre, alla luce delle carenze che le strutture della Protezione civile valdostana hanno evidenziato a seguito dei fatti dell’alluvione dell’ottobre.
Questa era una disponibilità responsabile di chi viene in aula, pur da posizioni di minoranza e di opposizione, con forse la presunzione, ma comunque con la disponibilità a dare il proprio apporto.
Oggi, è vero, noi potremmo anche presentare degli emendamenti, ma il Presidente sa che gli emendamenti devono essere scritti, devono essere oggetto di un confronto e noi sappiamo che questa legge arriva oggi, come al solito, ingessata ed è maggiormente ingessata per il fatto che perlomeno per la parte dei contributi e degli aiuti è dovuta andare al vaglio della Comunità europea, di conseguenza su questo alibi diventa ancora più difficile far passare nella fretta qualsiasi altro tipo di ragionamento. Allora contestiamo duramente l’impostazione di questa legge e soprattutto il metodo con cui questa legge viene catapultata nell’aula.
Riteniamo che questa sia una legge superata dagli eventi, riteniamo che sia una legge inadeguata rispetto a ciò che abbiamo vissuto, riteniamo che sia una legge che dia delle risposte parziali. Riteniamo che sia una legge scritta male e su questo vorrei soffermarmi esaminando brevemente l’articolato e cercando di capire come potrà avere applicazione concreta la legge che il Consiglio si appresta ad esaminare.
Questa legge intanto è caratterizzata da una notevole deroga che la pervade dall’inizio alla fine: a fronte di certe situazioni la Giunta ha possibilità di muoversi nella maniera più agile, dirà il Presidente, più arbitraria, noi diciamo, perché?
Perché all’articolo 9 vediamo che c’è la possibilità di intervenire in maniera urgente a fronte di situazioni indifferibili, e sicuramente ben sa l’Assessore Vallet che nell’ambito delle sue deleghe molte sono le cose urgenti e indifferibili che riguardano il territorio, ed è la possibilità di intervenire in queste situazioni con delle procedure che vengono definite con deliberazione di Giunta e in deroga, come dice il comma 4 dell’articolo 9, a qualsiasi autorizzazione, a qualsiasi nullaosta, a qualsiasi permesso o altro atto di assenso comunque denominato, tutto ciò prescindendo dalla dichiarazione dello stato di emergenza perché l’articolo 9 prescinde dalla dichiarazione dello stato di emergenza, per cui la valutazione discrezionale degli uffici e del potere politico consente di fare tabula rasa delle norme che normalmente devono essere rispettate, penso in materia di appalti, di finanziamenti e via dicendo.
Allora questo è un argomento sul quale qualche ulteriore riflessione per quelle che possono essere le conseguenze avrebbe dovuto essere fatta.
Gli articoli importanti sono anche quelli che seguono sul pronto intervento, ma anche quelli dei contributi alle attività produttive, al settore dell’agricoltura, per le abitazioni; sono una serie di articoli che daranno, come la legge precedente che abbiamo intenzione di sostituire, non pochi problemi di interpretazione.
Ho letto con attenzione l’articolato e rileggo il comma 4, che si ripete all’articolo 20, all’articolo 21 e all’articolo 23, nella speranza che qualcuno me lo spieghi, i contributi, degli articoli che ho citato, sono concessi: "? in ragione dell’ammontare totale dei danni provocati dall’evento nell’area interessata, dell'incidenza della catastrofe nel tessuto produttivo regionale, nonché del carico socio-economico della stessa?".
Io stento, Presidente, a capire non solo il senso di queste affermazioni, ma anche l’applicabilità delle stesse; qual è il "carico socio-economico della stessa", cosa vuol dire?
Probabilmente questa è una legge che se mai dovesse trovare attuazione a fronte di nuovi eventi calamitosi darà né più né meno gli stessi problemi che già ci ha dato la precedente legge che questa dovrebbe sostituire semplificando le procedure.
Ma la semplificazione delle procedure riteniamo che non possa passare attraverso una discrezionalità totale; l’articolo 25, "Procedimenti amministrativi", deroga anche in questo caso alla Giunta regionale la disciplina dei procedimenti amministrativi, allora se per la gestione è logico ed è giusto che venga gestita con una certa sburocraticizzazione da parte della Giunta, la disciplina dei procedimenti amministrativi dovrebbe, invece, essere quanto meno oggetto di un regolamento che garantisca la massima trasparenza. Nel momento in cui andiamo in deroga alle norme preposte al controllo dei percorsi che effettuano i finanziamenti non possiamo noi delegare tutto alla Giunta anche perché così verremmo meno a quel ruolo di controllo politico-amministrativo al quale siamo chiamati nel momento in cui ricopriamo una posizione di minoranza dai banchi dell’opposizione.
Allora rimangono altre perplessità sull’impostazione di altre norme contenute nelle disposizioni transitorie e finali, disposizioni urbanistiche; si dice al comma 1 che la revisione delle cartografie per gli ambiti inedificabili deve essere effettuata entro sei mesi dalle calamità e poi si dice al comma 2 che in assenza di revisione sono ammessi in quelle aree solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il comma 2 è una contraddizione con il comma 1 perché il termine dei sei mesi a fronte di questa situazione di calamità dovrebbe essere un termine cogente al quale, in assenza di provvedimento da parte dei comuni, dovrebbe sostituirsi nei poteri l’Amministrazione regionale, invece sembra di capire che se dopo sei mesi nulla accade, si può procedere come da comma 2.
Questa è solo una delle varie incongruenze e dei vari punti interrogativi che abbiamo posto a commento di questa legge.
Gli emendamenti, Presidente; l’emendamento n. 3 al comma 1 dell’articolo 23 aggiunge i due commi: 1bis e 1ter, il primo dei due dice che è fatta salva l’applicazione delle disposizioni più favorevoli, il secondo dice che i contributi già percepiti per le stesse finalità sono considerati anticipazioni.
Riteniamo che i contributi già percepiti siano quelli percepiti dall’Amministrazione regionale, nel senso che essa eroga dei contributi ma, in virtù del principio del divieto di cumulo, vengono poi considerati anticipazioni sui contributi statali piuttosto che comunitari più favorevoli.
Qual è il meccanismo che gestisce nei fatti lo storno di questi contributi?
Mi sembra di capire che io possa iniziare a prendere i contributi magari meno importanti, ma più rapidi, erogati dall’Amministrazione regionale senza rinunciare ai contributi più lenti e maggiori di un’altra istituzione: lo Stato, la Comunità europea avendo poi l’obbligo di considerare quelli già percepiti dall’Amministrazione regionale come degli anticipi.
È evidente che il momento dell'erogazione successiva di questi altri contributi dovrà determinare uno storno a beneficio dell’Amministrazione regionale. Ora questo principio può essere condivisibile, all’atto pratico vorrei sapere qual è lo strumento amministrativo e giuridico che consente di arrivare a queste conclusioni.
Alla luce di questa valutazione che facciamo per quanto riguarda le procedure, ma anche per quanto riguarda l’argomentazione dei vari articoli, riteniamo che questa sia una legge non votabile.
Non votabile, non arrivando a un voto negativo, ma non partecipando a una votazione di un provvedimento che, ho detto in apertura e ripeto in chiusura, riteniamo inadeguato, parziale e fuori da ogni realtà. La Giunta non si rende conto che in Valle d’Aosta a metà ottobre c’è stata l’alluvione, la Giunta non si rende conto delle esigenze che la Protezione civile in questa Regione ha alla luce delle emergenze, delle situazioni emerse in quella alluvione.
La Giunta porta avanti il provvedimento pensato in quel di aprile, un provvedimento che riteniamo, oltre che irreale, pericoloso perché mette in pratica l’arte, Presidente, nella quale lei è abilissimo che è l’arte del commissariamento. Questo nei fatti e paradossalmente è un commissariamento molto ampio, anche se velato, delle funzioni del Consiglio regionale.
Con questa legge i poteri della Giunta nei fatti crescono a dismisura e crescono a dismisura su quello che è l’alibi perché a questo punto non può che essere tale, dell’emergenza, della prevenzione e della protezione.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Avendo superato non poche perplessità, abbiamo comunque votato l’iscrizione in via d’urgenza del disegno di legge che viene posto in discussione a poche ore dalla comunicazione del parere favorevole da parte della Commissione europea.
Rispetto a questo provvedimento bisogna fare una distinzione: ci sono ragioni di urgenza che noi condividiamo ed è l’urgenza di far fronte nel più breve tempo possibile a quelle iniziative di sostegno economico-finanziario resesi necessarie a seguito dei fenomeni alluvionali.
In questo senso ritengo che l’urgenza sia giustificata e vada incontro a un'esigenza che è sentita da parte di coloro che sono stati più gravemente danneggiati dai fatti alluvionali.
Questa legge regola però tutto un altro settore, un settore mi verrebbe da dire più importante, se usciamo dalle esigenze contingenti, quello della riorganizzazione della Protezione civile.
Per quanto riguarda questo secondo aspetto, il fatto che oggi venga posto all’attenzione dell’aula questo disegno di legge ci preoccupa assai, perché?
Perché questo disegno di legge, datato aprile 2000, è stato in discusso in commissione nei mesi di maggio e giugno del 2000 e, come ricordava chi mi ha preceduto, non tiene conto dell’evento principale accaduto in quest’anno: l’alluvione di ottobre.
Ritengo paradossale che, dopo aver speso tutti noi delle ore in quest’aula, fuori, con dichiarazioni, scritti, a dire che l’alluvione avrebbe dovuto portare tutti a fare un’attenta riflessione su quello che era accaduto e un’attenta riflessione anche sugli strumenti di protezione civile, è paradossale che dopo tutte queste dichiarazioni oggi veniamo in aula ad approvare un disegno di legge datato, in cui non c’è la possibilità per nessuno di noi, sia esso consigliere di maggioranza o di opposizione, di contribuire positivamente a verificare se il disegno di legge è adeguato alle necessità che l’alluvione ha evidenziato.
È un giudizio che non possiamo dare. Può in ipotesi persino essere possibile che questa legge sia perfetta, adeguatissima, però nessuno di noi in poche ore è in grado di leggere, di riflettere, di presentare eventuali emendamenti, di fare delle proposte. Non siamo in grado di dire se, alla luce di quanto è avvenuto, questa legge è efficace oppure se è già superata e avrebbe richiesto degli ulteriori interventi legislativi.
Faccio degli esempi di cose che abbiamo discusso a lungo, sia qui che in commissione, e sulle quali peraltro sembrava concordare quanto meno nel porre l’attenzione su quel problema addirittura il Direttore della Protezione civile, in commissione.
Prendiamo il problema dell'informazione, ne abbiamo discusso a lungo: informazione fra centro e periferia, informazione della Protezione civile ai cittadini e via dicendo. È un tema che nel disegno di legge viene accennato, ma è del tutto trascurato; non diamo una risposta a questo problema.
Altro problema che mi è caro perché lo avevo evidenziato in quest’aula è il problema della graduazione della gravità della situazione; anche questo è un aspetto dell'informazione fra centro e periferia: come si fa a capire se l’allarme che viene dato, se quei famosi fax generici che vengono mandati dalla Protezione civile ai sindaci sono un allarme grave e serio oppure consuetudinario. Questo è un tema che il disegno di legge non affronta. E si potrebbe continuare con le esemplificazioni.
Si poteva trovare qualche forma che io non so indicare: qualcuno in competenza dei Capigruppo aveva suggerito un rinvio alla prossima settimana, qualche altro come la collega Squarzino aveva suggerito uno stralcio, non so se era tecnicamente possibile, ma uno stralcio delle norme in modo da approvare subito le norme riguardanti le contribuzioni e portare al prossimo Consiglio le norme che riguardano l’organizzazione della Protezione civile.
Oggi questo non è possibile e quindi noi, pur avendo la buona volontà di contribuire al dibattito sulla riorganizzazione della Protezione civile, ci troviamo nell'impossibilità di farlo ed è una cosa che ci dispiace perché riteniamo che, dopo quello che è successo su un provvedimento tanto importante, tutti i consiglieri avrebbero avuto il diritto, io aggiungo anche il dovere, di riflettere maggiormente e di esprimere la propria opinione sul disegno di legge.
PrésidentA défaut de requêtes d’intervention, la discussion générale est close.
La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Tout en remerciant ceux qui sont intervenus lors de la discussion générale et en regrettant que ne soit pas partagée l’urgence de cette inscription et par conséquent de cette approbation, permettez-moi de faire quelques considérations de caractère général, la première concernant la méthode.
Le projet de loi a été présenté aux commissions au mois d’avril, au cours des mois de mai et de juin il a été examiné et c’est au mois de juin que nous l'avons notifié à la commission européenne. Nous l’avons notifié le 7 juin et on ne peut pas nous attribuer la responsabilité du fait que la commission ne nous a répondu qu'hier, après maintes sollicitations de notre part. Nous considérons cette mesure nécessaire et urgente? et dans tous les courriers que nous avons adressés à la commission, nous avons toujours fait référence à cette urgence, je cite: "? La presente è stata anticipata in via informale ai competenti servizi della Commissione europea al fine di consentire una più celere approvazione del regime in considerazione della gravità degli eventi calamitosi che hanno colpito nel mese corrente la Regione Valle d’Aosta e della conseguente necessità di disporre nel più breve tempo possibile degli idonei strumenti giuridici di intervento?".
Il serait contradictoire, après avoir sollicité maintes fois la Commission européenne pour qu’elle nous donne son avis, dès réception de cet avis et en présence d’un Conseil qui est déjà convoqué, de ne pas demander à discuter ce projet de loi.
On dit: "Oui, nous sommes disposés à le discuter, mais lors d’un Conseil convoqué entre Noël et le Nouvel An". Mais c'est ne pas vouloir considérer toutes les difficultés d’assurer, déjà aujourd’hui en séance ordinaire, le nombre légal et la présence des collègues au sein de cette Assemblée.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui est le même qui a été à l’époque examiné par les Commissions du Conseil.
Nous l’avons amélioré avec présentation d’amendements, ce qui nous permet également de répondre à une remarque formulée voulant faire passer le message suivant: "Vous avez présenté ce projet de loi au mois d’avril, nous l’avons examiné au mois de mai; ensuite, des événements se sont produits, mais vous n’avez absolument pas tenu compte, ni considéré ces faits et ces éléments nouveaux". Ce n’est pas vrai.
Nous avons analysé et vérifié si les mesures et les modèles qui avaient été à l’époque présentés - vu les faits qui se sont passés au cours du mois d’octobre dernier - avaient encore ou non une validité, pouvaient encore répondre à nos exigences et, dans la mesure où la réponse a été négative, nous avons présenté des amendements.
Par ailleurs le modèle organisationnel, tel qu’il a été formulé, est un modèle qui demeure valable. Nous avons dit qu’il faut analyser d’une façon approfondie le déroulement des événements tels qu’ils se sont produits au mois d’octobre, mais je ne pense pas que ce soit un jour ou une semaine de plus qui aurait pu nous permettre de définir ces modifications. Nous nous sommes engagés à le faire, mais le nécessaire dépasse le délai sollicité.
Le projet de loi, tel qu’il a été formulé, est un projet de loi organique et donc on ne peut en approuver seulement une partie, en l’insérant sur un modèle d’organisation que nous considérons en tout cas dépassé. Nous avons prévu en effet un autre modèle, avec des améliorations que nous estimons considérables quant aux différentes phases de prévention, d’intervention et de secours.
Il nous semble donc pouvoir affirmer que ce projet de loi représente une amélioration considérable, même si, comme le soulignait le Conseiller Beneforti, le projet de loi peut être modifié. Nous sommes tout à fait disponibles à continuer cette réflexion et à présenter des modifications. Tout le monde pourra donc disposer du temps nécessaire pour le faire.
Par ailleurs déjà au mois d’octobre nous avons au sein de cette Assemblée fait référence à ce projet de loi n° 75, nous avons toujours dit: "Nous attendons l’avis de la Commission européenne pour pouvoir l’examiner", mais on connaissait le texte sur lequel la discussion se porterait.
Quelques petites remarques concernant le contenu de ce projet de loi; il est vrai que nous nous plaçons dans une logique d’exception et donc il faut fournir tous les éléments de flexibilité pour rendre efficaces les différentes interventions, mais ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de règles de référence.
Notamment à l’article 9, ces dispositions peuvent être adoptées vis-à-vis des collectivités locales et seulement pour des interventions que l’on qualifie de "somma urgenza" et qui sont déjà réglementées.
Certes, il y a dérogation, mais sur la base de critères qui sont définis et au préalable appliqués et qui ne nécessitent pas un décret d’état d’urgence vu que ces interventions sont effectuées depuis toujours.
Aussi, pour ce qui est des mesures des indemnisations, M. Frassy a oublié de compléter la lecture du quatrième alinéa. Nous avons précisé au sein de la commission, l’application des dispositions concernant les critères que nous allons suivre pour définir le montant des subventions: "? l’incidenza della catastrofe nel tessuto produttivo regionale, il carico socio-economico?" mais, indépendamment de l’interprétation, M. Frassy a oublié l'élément fondamental: "? rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità."
(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
? scontato? la présentation que vous avez faite oubliait un élément fondamental vu qu’il faut toujours rapporter les ressources disponibles en définissant le montant des subventions sur la base de ces paramètres et de ces critères.
Quant à l’article 25, nous continuons à faire référence au principe de la délégification pour donner davantage d’efficacité à l’action administrative et, pour ce qui est de l’amendement, le fait de considérer les subventions déjà accordées en tant qu’anticipation permet de bénéficier pour la différence des mesures supplémentaires. Cette mesure doit être rapportée à l'interdiction de cumul.
Si ces subventions n'étaient pas considérées comme des anticipations, ils ne pourraient pas en bénéficier. Par exemple: si une mesure de l’Etat ou de la Commission européenne prévoit un montant plus avantageux, 80 pour cent par rapport à 60 pour cent de la Région, si nous considérons 60 pour cent comme une anticipation, ils pourront bénéficier de 20 pour cent supplémentaires sinon il n’y aurait pas cette possibilité.
Voilà la raison pour laquelle nous avons présenté cet amendement: pour rendre notre action plus efficace et surtout pour tenir compte du fait que normalement les temps d’attribution des subventions sont beaucoup plus rapides au niveau de la Région.
Et ce pour éviter que ces personnes soient mises dans l’obligation de choisir une mesure peut-être plus favorable, sans savoir quand elle sera attribuée par rapport, à une mesure régionale qui peut être attribuée immédiatement, sans porter préjudice à la possibilité de bénéficier de cette mesure plus favorable.
PrésidentNous procédons à l’examen article par article du projet de loi.
La parole au Conseiller Frassy pour déclaration de vote.
Frassy (FI)Molto brevemente, solo per evidenziare che il nostro gruppo, come avevo già anticipato nel dibattito generale, non parteciperà a questa votazione perché riteniamo che sia un provvedimento inadeguato rispetto alle esigenze reali.
Vorremmo anche evidenziare come peraltro il Parlamento ha saputo fare prima e meglio perché la conversione del disegno di legge, noto come "disegno di legge Soverato", è avvenuta sicuramente in tempi più rapidi, non dipendeva evidentemente da giudizi della Comunità europea, ma quel disegno di legge ha coinvolto l’intero Parlamento?
(interruzione dell’Assessore Lavoyer, fuori microfono)
? lasciamo perdere i soldi, vedremo poi i soldi della Regione perché sa benissimo l’Assessore Lavoyer che sta in Giunta che la slavina di Morgex ha fatto aspettare i soldi tanto quanto forse li aspetteranno per il "decreto Soverato" perciò non è che la Regione sia un "campione olimpionico" in materia di celerità dei provvedimenti interni.
Comunque il "decreto Soverato" ha consentito al Governo il coinvolgimento delle forze politiche, tutte, maggioranza e opposizione, tant’è che quel decreto di legge uscito dal Parlamento non era più lo stesso decreto che era uscito dal Governo perché aveva recepito quello che nel frattempo era accaduto nel Paese.
Prendiamo atto che Giunta e la maggioranza non si sono accorti del 15 di ottobre ed è per questo motivo che non partecipiamo alla votazione.
PrésidentJe rappelle que nous sommes en train d’examiner un projet de loi qui exige, aux termes de l’article 69bis du Règlement interne, une prise de conscience de la part de l’Assemblée quant à l’efficacité des amendements par rapport aux traités communautaires. Au cas où, lors de l’approbation d’un acte, des modifications seraient apportées au texte notifié à la Commission européenne, aux termes de l’article 93 du traité, le Conseil décide si, par suite des modifications, il y a lieu de procéder à une nouvelle notification.
Puisqu’il y a plusieurs amendements, je suggère que le Conseil se prononce globalement sur ces mêmes amendements, en reconnaissant, puisque telles ont été les indications fournies tout à l’heure par le Président du Gouvernement, qu’ils n’impliquent pas une nouvelle notification. Si le Conseil voudra bien voter oui, cela aura le sens de dire qu’il n’estime pas indispensable une nouvelle notification du projet de loi en question.
La votation est ouverte:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 2:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 7:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 8:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 9:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 10:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l’article 11 il y a l’amendement présenté par la Ière Commission, qui récite:
Emendamento "Il comma 4 dell'articolo 11 è soppresso".
Je soumets au vote l’article 11 dans le texte amendé:
Articolo 11 (Interventi dei Comuni)
1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, ogni Comune adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e a tal fine predispone un piano di emergenza, anche in forma associata attraverso le Comunità montane.
2. Al verificarsi della calamità in ambito comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
3. Quando l'evento non può essere fronteggiato con i soli mezzi a disposizione del Comune, anche in forma associata attraverso la Comunità montana, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze al Presidente della Giunta regionale.
4. La Regione provvede al rimborso alle amministrazioni comunali interessate delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. Alla concessione dei rimborsi di cui al comma 4 e alla disciplina del relativo procedimento amministrativo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 12:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 13:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 14:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 15:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 16:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 17:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 18:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l’article 19 il y a l’amendement, présenté par le Président du Gouvernement, qui récite:
Emendamento L’articolo 19, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune, qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche, degli edifici pubblici e degli edifici di culto che siano stati distrutti o danneggiati."
Je soumets au vote l’article 19 dans le texte amendé:
Articolo 19 (Interventi relativi alle opere pubbliche)
1. Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune, qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche, degli edifici pubblici e degli edifici di culto che siano stati distrutti o danneggiati.
2. Per gli interventi che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
3. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l’article 20 il y a l’amendement présenté par le Président du Gouvernement, qui récite:
Emendamento L’articolo 20, comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature."
Je soumets au vote l’article 20 dans le texte amendé:
Articolo 20 (Contributi alle attività produttive)
1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.
2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature.
3. Nel caso in cui le imprese di cui al comma 2 riprendano l'attività svolta prima dell'evento calamitoso, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dall'evento nell'area interessata, dell'incidenza della catastrofe nel tessuto produttivo regionale, nonché del carico socio-economico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 21:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 22:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l’article 23 il y a l’amendement, présenté par le Président du Gouvernement, qui récite:
Emendamento Dopo il comma 1 dell’articolo 23 sono aggiunti i seguenti commi:
"1bis) È fatta in ogni caso salva l’applicazione delle disposizioni comunitarie, statali o regionali più favorevoli.
1ter) I contributi già percepiti per le stesse finalità sono considerati anticipazioni rispetto alle provvidenze più favorevoli di cui al comma 1bis."
Je soumets au vote l’article 23 dans le texte amendé:
Articolo 23 (Limiti di cumulo ed esclusioni)
1. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali per le medesime finalità e non sono concessi per i danni derivanti dall'interruzione o dalla cessazione dell'attività, nonché per i danni derivanti dalla perdita di produzione agricola.
2. È fatta in ogni caso salva l’applicazione delle disposizioni comunitarie, statali o regionali più favorevoli.
3. I contributi già percepiti per le stesse finalità sono considerati anticipazioni rispetto alle provvidenze più favorevoli di cui al comma 2.
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 24:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l’article 25 il y a l’amendement, présenté par le Président du Gouvernement, qui récite:
Emendamento L’articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
(Procedimenti amministrativi)
1. Alla disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione dei contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonché alla definizione dei criteri per la determinazione del danno ritenuto ammissibile ai sensi dei tali articoli, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione."
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l’article 26 il y a l’amendement, présenté par le Président du Gouvernement, qui récite:
Emendamento L’articolo 26 (Disposizioni finanziarie)
I riferimenti, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 26, all’anno 2000 sono sostituiti con "l’anno 2001".
Je soumets au vote l’article 26 dans le texte amendé:
Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 52160, 52180 e 38280 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai capi II e III, ad eccezione di quelle richiamate al comma 1, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 37840 e 37860 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi, che assumono le seguenti nuove denominazioni:
a) cap. 37840: "Spese per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi";
b) cap. 37860: "Contributi ai Comuni e alle Comunità montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi".
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV gravano sulle risorse disponibili sul capitolo 37960 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi, che assume la seguente nuova denominazione:
a) cap. 37960: "Fondo per interventi urgenti e inderogabili per il superamento di eccezionali calamità o avversità atmosferiche".
4. La gestione del fondo di cui al comma 3, lettera a), è assimilabile a quella del fondo di riserva per le spese impreviste.
5. Per l'attuazione degli interventi di primo soccorso di cui all'articolo 14, in mancanza di fondi a ciò destinati, è ammesso, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni e integrazioni, l'utilizzo di qualsiasi risorsa disponibile su altri capitoli di bilancio di spese non obbligatorie, da disporsi con variazioni di bilancio tramite deliberazioni della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
6. La spesa per gli interventi per il superamento dell'emergenza di cui al capo V grava prioritariamente sugli stanziamenti di bilancio attribuiti alle strutture operative competenti con riferimento alla natura degli interventi stessi, anche se comportano la modifica di piani operativi annuali già formalmente approvati. Le variazioni di bilancio eventualmente necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 27:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 28:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Il y a l’amendement n° 6, présenté par le Président du Gouvernement, qui récite:
Emendamento "Dopo l’articolo 28 è aggiunto il seguente:
"Articolo 28bis
(Eccezionali avversità atmosferiche dell’ottobre 2000)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi dovuti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella regione nel mese di ottobre 2000, di cui allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 502 del 13 ottobre 2000.
2. Per l’evento di cui al comma 1, le spese sostenute dagli enti locali ai sensi degli articoli 11 e 13 sono interamente a carico dell’amministrazione regionale e sono finanziate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26."
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l’article 29:
Conseillers présents et votants: 25
Pour: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 24
Pour: 24
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Sur ce point la séance est levée. Bonnes fêtes et heureuse nouvelle année à tout le monde.
La séance est levée.
La réunion se termine à 13 heures 45.