Objet du Conseil n. 1734 du 20 décembre 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1734/XI Problematiche relative alla tutela presso l’USL delle lavoratrici gestanti e puerpere. (Interpellanza)
Interpellanza Preso atto che la Legge 1204/71 sulla "tutela delle lavoratrici madri" è stata profondamente innovata dalla Legge n. 53/2000 in materia di "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
Considerato che la normativa vigente in tema di tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere è stata arricchita recentemente dal D.Lgs. n. 645/96, che recepisce la Direttiva Cee n. 92/85;
Fermo restando quanto stabilito:
- dall'articolo 3, primo comma, della Legge n. 1204/71, relativamente al divieto di adibire le lavoratrici ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
- dall'articolo 5 del D.P.R. 1026/76 che individua alcune tipologie di lavori rientranti nella definizione di faticosi ed insalubri;
- dall'articolo 4, comma 1, del D.L.vo 626/94, che detta disposizioni in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- dalle disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della Legge n. 25/1999 e D.Lgls. n. 532/1999;
Preso atto in particolare che, a fronte di lavori "particolarmente pericolosi, faticosi ed insalubri", là dove non è possibile oggettivamente modificare le condizioni lavorative, il datore di lavoro deve porre in astensione obbligatoria anticipata la lavoratrice, come pure è tenuto a informare le lavoratrici, e le organizzazioni sindacali, sulle iniziative adottate per assicurare che le lavoratrici, gestanti, puerpere o nel periodo di allattamento naturale, non siano esposte a rischi che possono nuocere alla loro salute e a quella del loro bambino;
Considerato che l'Azienda USL è tra quelle che registrano al proprio interno ambienti e tipi di attività che possono essere considerati incompatibili con lo stato di gravidanza (esposizione a radiazioni ionizzanti, ad agenti biologici, chimici e fisici considerati dannosi, stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, posizioni particolarmente affaticanti, turni di lavoro notturno, lavori di assistenza e cura degli infermi nei reparti per malattie infettive, nervose e mentali, ecc.) e che quindi è coinvolta a pieno titolo dalla nuova normativa;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
l’Assessore competente per sapere:
1) come valuta l’applicazione delle norme di cui in premessa nell'Azienda USL e quante sono state, fino ad oggi, le donne che l'azienda ha deciso, per propria iniziativa, di porre in astensione anticipata e fino a sette mesi dopo la data del parto per motivi di incompatibilità con le condizioni di lavoro tipiche di alcuni reparti;
2) se conosce quali strumenti di informazione sono stati predisposti dall'Azienda USL per mettere le lavoratrici in grado di segnalare il loro stato di gravidanza e per consentire ai responsabili di porre le stesse in astensione obbligatoria anticipata e quale valutazione dà;
3) se, per quanto di sua conoscenza, nel piano di valutazione dei rischi, di cui al D.Lgsl. 626/94, l'Azienda USL ha posto in rilievo le problematiche connesse con la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in conformità alla disposizioni del D.Lgsl. n. 645 del 25/11/1996 e della raccomandazione del 5.10.2000 intitolata "COM (2000) 466 "; se è stato predisposto il censimento dei lavori nocivi e dei luoghi che possono arrecare pregiudizio alla salute delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e se questi dati sono stati portati a conoscenza delle lavoratrici e delle organizzazioni sindacali;
4) se, e come, intende procedere perché all’interno dell’USL sia garantita la normativa di cui in premessa, a tutela delle lavoratrici.
F.to: Squarzino Secondina - Beneforti
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)La normativa vigente è sempre più attenta a tutelare e sostenere e a creare le condizioni per favorire la maternità e per favorire anche l’esercizio delle responsabilità genitoriali, padri e madri per cui in questi ultimi anni assistiamo a un perfezionarsi e ad un arricchirsi della legge che risponde alle nuove esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici e che tiene conto anche in questo tema delle più approfondite conoscenze, delle conseguenze che sulla salute umana hanno alcuni fattori fisici e chimici.
È una consapevolezza che è più presente nel legislatore che non nei datori di lavoro e nelle aziende che poi devono attuare questa legislazione.
Già la legge n. 1.204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri aveva introdotto l’obbligatorietà del congedo per gravidanza e poi l’ultima legge, la n. 53/2000, ha innovato questa normativa. Se poi prendiamo ancora l’ultima direttiva della Commissione europea, e questa è molto esplicita a tal proposito, nel senso che sottolinea come molte volte le lavoratrici si trovino a lavorare in ambienti contaminati prima di sapere che sono già incinte rischiando di sottoporre a radiazioni molto negative il feto che portano in grembo.
C’è una serie di leggi che salvaguardano la lavoratrice e precisano quali sono i lavori particolarmente pericolosi, faticosi, insalubri. Tale normativa precisa che, laddove non è possibile modificare le condizioni lavorative, il datore di lavoro, quindi la responsabilità è chiara, deve porre in astensione obbligatoria anticipata, prima ancora che la lavoratrice lo chieda, la lavoratrice stessa; come pure è tenuto ad informare le lavoratrici e le organizzazioni sindacali sulle iniziative adottate per assicurare che le lavoratrici (gestanti, puerpere o nel periodo di allattamento al naturale) non siano esposte a rischi che possono nuocere alla loro salute o a quella del loro bambino.
Se guardiamo nella nostra realtà regionale, vediamo che l’azienda USL è tra quelle aziende che registrano al proprio interno ambienti e tipi di attività che possono essere considerati incompatibili con lo stato di gravidanza. Se prendiamo l’elenco dei lavori incompatibili, troviamo una serie di lavori che sono presenti in modo massiccio in ambito sanitario, fra questi: "esposizioni a radiazioni ionizzanti, ad agenti biologici, ad agenti chimici, fisici, considerati dannosi, stazione in piedi per più di metà dell’orario di lavoro" e qui credo che nessuno di noi abbia visto infermiere sedute ore ed ore a tavolino. Ancora: "posizioni particolarmente affaticanti", pensiamo alla posizione di chi è china su di un letto, "turni di lavoro notturno, lavori di assistenza e cura degli infermi nei reparti per malattie infettive, nervose e mentali", eccetera.
Ho preso in esame solo alcuni di questi lavori particolarmente nocivi per far capire come l’azienda USL abbia al suo interno molte di queste tipologie di lavoro e come debba essere coinvolta a pieno titolo da questa nuova normativa.
Rispetto a questi scenari che stanno cambiando i sottoscritti Consiglieri chiedono all’Assessore intanto una sua valutazione su come sono applicate queste norme, quante sono state le donne che l’azienda ha deciso per propria iniziativa di porre in astensione anticipata, se conosce quali strumenti di informazione sono stati predisposti dall’azienda.
L’azienda deve informare le lavoratrici sui possibili pericoli presenti nel loro ambiente di lavoro e per poterle informare deve aver fatto un censimento rispetto a questi ambienti in modo che l’azienda possa disporre l’astensione anticipata delle donne quando queste sono in stato di gravidanza. Ancora, se l’applicazione di questa normativa è a detta dell’Assessore applicata in modo adeguato, ricordo che, visto che l’azienda deve spostare una lavoratrice da un reparto nocivo ad un altro non nocivo, deve conoscere quali sono in dettaglio i lavori faticosi e non adatti alle donne gestanti; deve sapere anche quale spazio a questo tema è stato riservato proprio nel piano di valutazione dei rischi redatto in base alla legge 626.
Aspettiamo di conoscere la risposta dell’Assessore.
PrésidentLa parole à l’Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV)L’applicazione della legge n. 1.204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri con le innovazioni apportate successivamente, fra cui la legge citata dalla Consigliera Squarzino: la n. 53/2000, è da sempre oggetto di particolare attenzione da parte dell’USL, questo per ovvii motivi, principalmente per quelli citati dalla Consigliera. In particolare la Direzione del Presidio ospedaliero provvede normalmente ad allontanare dalle fonti di rischio e quindi ad assegnare ad altre mansioni il personale operante nei sottoindicati reparti non appena avuto conoscenza dello stato di gravidanza. Questo dal 1971 ed è indipendente dall'astensione facoltativa o obbligatoria.
I reparti sono: sala operatoria, Radiologia, Malattie infettive, Anatomia patologica, Oncologia, Psichiatria, Centro trasfusionale. Al momento della conoscenza della gravidanza vengono allontanate da fonti di rischio ed adibite ad altre mansioni. Inoltre per tutto il periodo della gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto le dipendenti interessate vengono escluse dalla movimentazione di carichi pesanti e da lavori pericolosi in ogni reparto.
Rispetto alla seconda domanda, trattandosi di materia concernente la gestione del personale, l’applicazione della legge n. 53/2000 è oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali che hanno proposto l’adozione di un apposito regolamento interno che dovrà essere pubblicizzato in modo idoneo in tutti i reparti. Tale regolamento è stato oggetto di discussione con le organizzazioni nella riunione del 16 novembre 2000 e dovrà essere ulteriormente approfondito per la definitiva approvazione presumibilmente entro il mese di gennaio 2001.
La bozza di regolamento che ho e che contiene ancora dei punti in discussione tocca tutti i temi trattati dall’interpellante: l’astensione obbligatoria per gravidanza, l’astensione facoltativa con i congedi parentali, eccetera, la malattia del bambino, i permessi giornalieri per l’allattamento, il lavoro notturno e i trasferimenti ad altre unità budgetarie.
Il regolamento rinvia a sua volta a interpretazioni univoche di alcuni articoli della legge e all’emanazione di un decreto ministeriale che non è ancora stato emanato.
Riguardo al punto terzo, è stato interessato su questo aspetto il Responsabile di Unità budgetaria e del Servizio di prevenzione e protezione, Dott. Chatrian, che ha fornito le seguenti precisazioni:
"Fra i fattori di rischio presenti nell’Ospedale e individuati nel documento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 626/1994 quelli ritenuti pregiudizievoli per la salute delle gestanti ai sensi del decreto legislativo n. 645/1996 sono i seguenti:
- rischi chimici, anestetici gassosi per il personale delle sale operatorie;
- chemioterapici, antiblastici per il personale del Day hospital di oncologia;
- formaldeide e xilene per il personale di Laboratorio di anatomia patologica;
- glutaraldeide per il personale dei Reparti di Gastroenterologia e Cardiologia addetto alla disinfezione degli endoscopi e delle sonde;
- rischi fisici, radiazioni ionizzanti, per il personale della Radiologia;
- rischio da agenti biologici per il personale dei laboratori e per il personale addetto all'assistenza;
- rischio da movimentazione manuale di carichi per il personale addetto all'assistenza."
Qui si intende tutto il personale addetto all'assistenza e questo da un punto di vista del mantenimento dei livelli minimi di assistenza è un grosso problema perché sono sempre di più le infermiere professionali e gli ausiliari che vengono sottoposti a visite del medico del lavoro e vengono riscontrati inidonei alla mansione, comportando questo un allontanamento dal reparto o la definizione di una mansione più leggera che non comporti carichi di lavoro. Per carichi di lavoro, come è stato detto, si intende anche lo spostamento e la cura dei pazienti ovviamente.
Le norme a tutela rispetto a questo punto sono applicate in maniera assolutamente non restrittiva da parte dei responsabili e, in caso non sia possibile cambiamento di mansione, si dà luogo all'astensione anticipata. Analogamente si tiene in considerazione, ai sensi del regolamento di esecuzione della legge n. 1204, il lavoro notturno e il lavoro di assistenza nel Reparto di Psichiatria.
Rispetto alla quarta domanda, a seguito di questo confronto che è scattato immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge n. 53, che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 marzo, fra l’USL, le organizzazioni sindacali e le RSU sui problemi dei congedi collegati alla sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, l’USL si è impegnata ad attuare le seguente due iniziative: costituire in tempi brevi una commissione per il riesame di tutte le situazioni di pericolo conformemente a quanto disposto dall’allegato 1 e 2 del decreto legislativo n. 645/1996 e alla raccomandazione citata COM (2000) n. 466. Si tratta in pratica di:
- riprendere in esame il grosso lavoro che è stato fatto in applicazione della n. 1.204 prima, della n. 645 dopo e di rivedere tutte le posizioni organizzative per adattarla a questa raccomandazione comunitaria;
- predisporre efficaci e rapidi sistemi di informazione mediante apposita modulistica, informazione che si aggiunge a quella che viene già fatta egregiamente da parte delle organizzazioni sindacali perché è un compito a cui i sindacati e le RSU tengono giustamente moltissimo e sotto questo punto di vista non si può dire che non siano informati sulla parte relativa ai rischi e ai diritti dei lavoratori, comunque l’USL si è impegnata a predisporre questi sistemi di informazione mediante apposita modulistica o cartellonistica a tutti i servizi dell’azienda affinché possa essere diagnosticata precocemente la gravidanza al fine dell’adozione delle adeguate cautele, ivi compresa la sospensione anticipata dal servizio e la posticipazione dell’astensione obbligatoria.
Le mie valutazioni personali su questo punto sono che l’azienda da sempre è attentissima. Non risultano essersi mai verificati casi in cui non si sia seguita rigidamente la normativa in vigore, di certo è che la n. 53 ha ampliato il campo di applicazione di questa normativa, come sappiamo, su vari versanti, soprattutto sui congedi parentali e pur essendo impossibile per ora riferire quante sono state fino ad oggi le donne che l’azienda ha deciso di porre in astensione anticipata perché bisognerebbe capire qual è la data di inizio?, quindi avrei bisogno di sapere cosa intende la Consigliera per "fino ad oggi", se parte dalla n. 53 o dalla n. 1.204 perché possiamo immaginare il volume di informazioni che devono essere raccolte negli ultimi venti anni! Comunque l’USL è disponibile a fornire questi dati a seconda della domanda che viene posta.
A livello personale la mia valutazione è una valutazione di assoluta e rigida applicazione della normativa, ripeto, assoluta e rigida applicazione della normativa che viene applicata indipendentemente e al di là delle esigenze di servizio che vengono dopo rispetto alla salute e alla tutela dei diritti del lavoratore.
Di certo c’è che se entro gennaio verrà firmato questo accordo sindacale concernente il regolamento, avremo se non altro un punto certo su cui discutere e mi pare che sotto questo punto di vista sia le RSU, le organizzazioni sindacali di categoria che l’azienda si sono poste al tavolo della trattativa con senso di responsabilità tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori sia delle esigenze del servizio e pertanto dei pazienti che vengono ricoverati.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Mi sarei aspettata alcuni dati in più, Assessore, glieli chiedo pubblicamente adesso almeno per l’anno 1999-2000, solo per questi ultimi due anni e cioè proprio i più recenti e noti bene che parto dal 1999 e neanche dal 1996 quando c’era già il decreto legislativo n. 645 con delle direttive molto precise. Mi basta per questi ultimi due anni e la ringrazio.
Sono convinta che da sempre l’azienda abbia cercato di rispettare la norma, ma è anche vero che dalle parole che lei ha detto e dai dati che sono emersi viene messa in luce la difficoltà enorme per questa azienda di gestire questa problematica. Nel momento in cui lei mi dice che è soggetto a rischio di agente biologico tutto il personale addetto all’assistenza, parliamo di centinaia di persone, non una o due, ma di centinaia di persone, rispetto a questo rischio così generalizzato non ho né visto finora né sentito da lei esporre dei piani di azione. Se io prendo l’ultimo documento elaborato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto n. 626, che è aggiornato al 1997 - può darsi che ci sia una versione più recente, ma non credo da quanto mi risulta -, questo documento rispecchia fedelmente le indicazioni tecniche che sono date dalla legge 626, ma quello che manca ad esempio è tutta questa attenzione al rischio per le donne in gravidanza, in allattamento, per i bambini.
Perché dico questo? Lei mi ha detto che il documento evidenzia quali sono i rischi chimici e mi ha fatto l’esempio del gas toluene e xilene. Leggo cosa dice il documento che precisa che devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria?
(interruzione dell’Assessore Vicquéry, fuori microfono)
? ho capito, ma le donne in gravidanza non devono essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria, devono essere allontanate subito e trasferite in un altro reparto.
Non solo, lei mi parlava di alcuni reparti che sono a rischio di radiazioni ionizzanti, fra questi il Reparto di Radiologia; se prendo sempre questo documento, leggo a pagina 128 nella tabella dei vari rischi da radiazioni che in alcuni reparti come Urologia, Chirurgia vascolare, Rianimazione, oltre naturalmente a Radiologia, ci sono dei rischi elevati. Allora io credo che, di fronte a questi dati, forse l’azienda poteva in qualche modo essere più precisa. Che ci siano ancora delle difficoltà lo dimostra il fatto che proprio i sindacati, che stanno elaborando il regolamento con l’azienda e che il 16 novembre hanno discusso del regolamento, il 23 novembre, quindi pochi giorni dopo, hanno chiesto all’azienda l’applicazione delle norme contenute non nella nuova legge n. 53/2000, ma nel decreto legislativo n. 645/1996.
Se i sindacati presentano questa richiesta, con cui chiedono di applicare le norme contenute nel decreto legislativo n. 645/1996 e relative integrazioni, e questo una settimana dopo questo incontro "fruttuoso", importante, avuto con l’azienda sul regolamento, vuol dire che alcune difficoltà ci sono.
Cosa chiedono i sindacati? Una cosa che l’azienda non fa tant’è vero che lei, Assessore, ha detto che sono i sindacati che devono informare, che hanno questo compito di informazione. Non è vero. La legge dice che è l’azienda che deve informare, non solo, sono previste anche delle sanzioni all’azienda che non informa. I sindacati chiedono che sia data l’informazione preventiva al personale in modo che questo possa comunicare l’inizio di gravidanza e poi l’allattamento naturale e l’azienda possa intervenire subito, ma deve essere data informazione preventiva al personale.
Si chiede in secondo luogo che venga attuato un piano di valutazione del rischio specifico delle varie unità budgetarie. Capisco benissimo che il documento elaborato per la legge 626, aggiornato al 1997, aveva un taglio particolare di urgenza immediata sulle strutture, questo lo capisco.
Questo significa che manca quel lavoro, che lei ha detto sarà rinviato ad un secondo momento, e cioè manca la valutazione dei rischi specifici delle varie unità budgetarie. Se non è stato individuato questo rischio specifico come fa la lavoratrice a saperlo? Non essendo informata, non può neanche essere attenta al rischio specifico a cui lei va incontro.
Chiedono ancora i sindacati l’individuazione di mansioni alternative. Sono state individuate queste mansioni alternative?
Qui sarebbe interessante sapere ed avere come dato, non l’ho chiesto nell'interpellanza, però lo chiedo adesso all’Assessore, se vuole poi farmelo avere, se è stata inviata a tutte le donne che lavorano in reparti in cui ci sono lavori pericolosi, (ricordiamoci che tutto il personale è a rischio per agente biologico e abbiamo visto prima anche tutto il personale infermieristico è a rischio per certe tipologie di lavori), o se è stata inviata a casa alla donna che aveva partorito una lettera in cui si diceva: "Visto che tu sei in una situazione di post parto e visto che non puoi prendere servizio in questo reparto perché ci sono dei rischi per te, ti trasferisco d’ufficio in un altro reparto". Sarebbe interessante sapere quante volte l’azienda ha fatto questo. Aspetto questi due dati, cioè quante volte l’azienda è intervenuta per trasferire d’ufficio una partoriente da un reparto a rischio a una mansione non a rischio e quante volte l’azienda ha concesso l’astensione obbligatoria per il parto.
L’azienda sarà sempre stata attenta a questo problema, non lo metto in dubbio, probabilmente il suo livello di attenzione non è adeguato alle esigenze delle lavoratrici e anche alle richieste dei sindacati che si fanno portavoce non solo delle lavoratrici, ma anche dell’applicazione di una normativa a tutela delle stesse.