Objet du Conseil n. 916 du 21 octobre 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 916/XI Disegno di legge: "Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici".
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge:
a) regolamenta le produzioni agricole destinate all'alimentazione umana ottenute secondo il metodo di produzione biologica;
b) disciplina l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), anche ai fini di tutela e di informazione dei consumatori;
c) stabilisce le norme per la produzione, la preparazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico;
d) disciplina la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e il controllo dei metodi di produzione biologica.
2. La Regione promuove la diffusione del metodo di produzione biologico allo scopo di:
a) incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale tese a valorizzare l'utilizzo dei biotipi autoctoni e l'impiego delle risorse locali rinnovabili;
b) salvaguardare l'ambiente agricolo dall'inquinamento provocato dall'uso dei prodotti chimici di sintesi;
c) soddisfare la domanda dei consumatori, che richiedono in modo sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici;
d) tutelare e valorizzare il patrimonio genetico delle specie, delle razze animali e delle coltivazioni vegetali tipiche della regione.
Articolo 2 (Disposizioni per le produzioni biologiche)
1. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1900/98, di seguito denominato reg. (CEE) 2092/91.
Articolo 3 (Definizioni)
1. Si definisce agricoltura biologica l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.
2. Si definisce azienda agricola biologica quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91, per almeno due anni nel caso di colture erbacee e per almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati.
3. Si definisce azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale. Altresì separati devono essere i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dagli appezzamenti con metodi di agricoltura biologica.
4. Si definisce azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione di cui agli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91, per almeno due anni nel caso di colture erbacee e per almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati.
5. Si definisce azienda di trasformazione biologica l'azienda che trasforma, confeziona, etichetta con proprio marchio, conserva o comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.
6. Si definisce operatore biologico la persona giuridica o fisica che svolge una o più delle seguenti operazioni: allevamento, produzione, preparazione ai fini della commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) 2092/91 e che risulta regolarmente iscritta nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1.
7. Si definisce preparatore la persona giuridica o fisica che, nell'esercizio della propria attività agricola, svolge le operazioni indicate dall'articolo 4, comma 3, del reg. (CEE) 2092/91 e utilizza anche prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica le cui produzioni sono già certificate.
8. Si definisce prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste, nei parchi e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dall'allegato I, punto 4, al reg. (CEE) 2092/91.
Articolo 4 (Funzioni della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica)
1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica, di seguito denominata struttura competente, esercita le seguenti funzioni:
a) vigilanza sull'attività degli organismi di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, da esercitare presso le strutture degli organismi stessi presenti nella regione, nonché presso le aziende condotte dagli operatori biologici;
b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici;
c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, dei produttori e dei trasformatori che operano o che intendono operare nell'agricoltura biologica;
d) divulgazione di informazioni e notizie utili ai fini dell'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;
e) informazioni ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso dei prodotti biologici;
f) promozione dei prodotti biologici;
g) invio alle competenti autorità di dati e di informazioni dalle stesse richiesti;
h) predisposizione della modulistica necessaria ai fini dell'applicazione della presente legge e sostegno anche mediante supporti informatici.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), la struttura competente può stipulare convenzioni con enti pubblici, università, istituti, associazioni di produttori biologici e soggetti privati.
Articolo 5 (Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati)
1. La vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), consiste nella verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV al d.lgs. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati agenti sul territorio regionale. Rientra nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 220/1995.
2. La struttura competente svolge la vigilanza di cui al comma 1 sulla base di un programma annuale da essa predisposto. Il programma deve prevedere sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori biologici, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti che gli organismi di controllo non sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, dispone, entro trenta giorni dall'accertamento, tempi e modalità affinché gli organismi di controllo mettano in atto i necessari correttivi.
4. Trascorsi i trenta giorni di cui al comma 3, la struttura competente valuta i risultati raggiunti e, se del caso, propone al Ministero per le politiche agricole la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 220/1995.
5. La struttura competente, congiuntamente al programma annuale, predispone un resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.
Articolo 6 (Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)
1. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7, comma 1, devono:
a) rispettare le norme del reg. (CEE) 2092/91 in relazione alla specifica attività svolta;
b) essere iscritti all'elenco degli operatori biologici;
c) comunicare alla struttura competente e all'organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell'unità produttiva aziendale;
d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici;
e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;
f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente;
g) dimostrare all'organismo di controllo la conformità al reg. (CEE) 2092/91 dei prodotti agricoli, trasformati e non trasformati, eventualmente utilizzati.
Articolo 7 (Elenco regionale degli operatori biologici)
1. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 220/1995, è istituito, presso la struttura competente, l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso nelle tre seguenti sezioni:
a) produttori agricoli;
b) preparatori;
c) raccoglitori dei prodotti spontanei.
2. Gli operatori dell'agricoltura biologica che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato I al reg. (CEE) 2092/91 devono notificare, alla struttura competente e all'organismo di controllo cui fanno riferimento, l'inizio delle loro attività ovvero il loro prosieguo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3. La notifica, sottoscritta dall'operatore biologico, è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'operatore trasmette copia della notifica all'organismo di controllo cui fa riferimento.
4. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 2, l'organismo di controllo deve rilasciare alla struttura competente il parere di conformità, che attesta il rispetto dei requisiti richiesti dal reg. (CEE) 2092/91.
5. L'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.
6. La struttura competente deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero per le politiche agricole, l'elenco regionale così come previsto dall'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 220/1995.
7. L'elenco regionale degli operatori biologici di cui al comma 1 è pubblico ed è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 8 (Cancellazione dall'elenco)
1. La struttura competente, su segnalazione dell'organismo di controllo, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici nei confronti dei quali sia stata accertata la perdita dei requisiti richiesti dal reg. (CEE) 2092/91.
2. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco, l'operatore può presentare ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
3. I produttori biologici conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica, e i raccoglitori dei prodotti spontanei, dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare, trascorso un anno dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, una nuova domanda come azienda agricola in conversione biologica.
4. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare, trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione.
Articolo 9 (Controlli)
1. Gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 devono affidare l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo autorizzati secondo le modalità previste dal d.lgs. 220/1995.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, indica i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) 2092/91.
3. Gli organismi di controllo di cui al comma 1 devono trasmettere alla struttura competente le eventuali irregolarità riscontrate durante i controlli sugli operatori, le sanzioni applicate e, entro il 30 ottobre di ogni anno, il piano annuale di controllo. La struttura competente ha sessanta giorni per formulare osservazioni e approvare il piano con provvedimento dirigenziale.
4. La struttura competente può disporre ispezioni e controlli a campione di cui all'articolo 5, comma 2. Di ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.
5. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7 devono consentire ai funzionari regionali incaricati delle ispezioni e dei controlli libero accesso all'azienda, agli impianti e alle documentazioni e al prelevamento di campioni, devono fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.
Articolo 10 (Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico)
1. È istituita la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico, di seguito denominata Commissione, con i seguenti compiti:
a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
b) formulare proposte di modifica alle norme statali e regionali sull'agricoltura biologica;
c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;
d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.
Articolo 11 (Composizione della Commissione)
1. Fanno parte della Commissione:
a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica;
d) un rappresentante designato dalle associazioni che si occupano di agricoltura biologica presenti sul territorio della regione;
e) un rappresentante designato tra gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 7, comma 1;
f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo presenti nel territorio della regione;
g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura biologica.
3. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.
4. La Commissione dura in carica cinque anni. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.
5. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.
Articolo 12 (Interventi finanziari)
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, la Regione riconosce agli operatori iscritti nelle sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7 un contributo annuale per la durata di tre anni.
2. L'ammontare del contributo per ogni azienda non può superare l'ottanta per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di lire un milione (Euro 516,45).
3. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.
Articolo 13 (Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 12, i soggetti interessati devono presentare domanda, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura competente, corredata di:
a) copia del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo;
b) copia della fattura quietanzata relativa alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo.
2. La struttura competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.
3. I contributi di cui all'articolo 12 sono concessi dal dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento.
Articolo 14 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per gli anni 2000 e 2001, la spesa annua di £. 10.000.000 (Euro 5164,57) e a decorrere dall'anno 2002 una spesa annua di Euro 5.200 (10.068.604).
2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo di nuova istituzione 42100 (Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.
Articolo 15 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001, le seguenti variazioni annue:
a) in diminuzione:
capitolo 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative"
lire 10.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.2.03.
Codificazione: 02 01 01 06 03 02 10 010
capitolo 42100 di nuova istituzione
"Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica"
lire 10.000.000.
Articolo 16 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe rappelle aux collègues que le projet de loi en question a été examiné par la IIème Commission qui a exprimé un avis unanime favorable avec des amendements ainsi que par la IIIème Commission qui s'est aussi exprimée unanimement sur un nouveau texte. C'est donc sur le texte élaboré par la IIIème Commission, contenant également les amendements de la IIème Commission, que nous allons discuter.
La parole au rapporteur, Conseiller Borre.
Borre (UV)Riprendo da quanto ha detto adesso il Presidente per ringraziare i Commissari della III Commissione che hanno saputo, dopo aver ascoltato il gruppo di lavoro, emendare in maniera corretta alcuni articoli per far fronte alle richieste del gruppo di lavoro e, proprio perché il gruppo di lavoro, l'assessorato e anche le commissioni hanno impiegato tanto tempo per elaborare questa proposta di legge, vi ruberò del tempo per illustrarlo.
Pourquoi cette loi, pourquoi pratiquer l'agriculture biologique même en Vallée d'Aoste?
Je crois pouvoir mentionner deux valides raisons:
- l'attrait croissant des consommateurs, donc du marché, pour les produits issus de l'agriculture biologique, le mélange de préoccupations envers l'environnement et des soucis pour la santé;
- la sensation que l'agriculture valdôtaine n'est pas trop éloignée des méthodes biologiques.
En effet notre agriculture a su conserver des méthodes de production assez traditionnels et n'a pas connu les excès des systèmes de production intensifs.
Les exemples d'agriculture "conventionnelle", terme qu'on emploie pour indiquer l'agriculture moderne-productiviste, chimique, intensive, sont pratiquement inexistants en Vallée.
Certes, nous avons dans la région des exemples de concentration de bétail totalement hors équilibre par rapport au territoire utilisé, nous démontrons aussi quelques exploitations agricoles qui se situent à l'opposé du biologique, mais il faut bien le dire haut et fort: dans l'ensemble nous avons su maintenir une agriculture en équilibre avec l'environnement et nous proposons des produits très typés et de haute qualité.
En synthèse avec un effort réduit nous pouvons nous proposer sur le marché du bio, marché qui connaît une importante augmentation de la demande.
Avant de proposer la loi, l'assessorat avait envisagé un cours de promotion pour définir les stratégies nécessaires à orienter les productions régionales vers l'agriculture biologique, par l'évaluation de la "distance qui sépare l'agriculture locale de l'agriculture biologique... et par des actions de promotion et de vulgarisation".
Je partage la pensée selon laquelle l'agriculture biologique, au moins chez nous en Vallée d'Aoste, représente une revalorisation de la sagesse des agriculteurs qui ont travaillé la terre en faisant confiance à la nature et à leur propre savoir-faire. Mais cela ne suffit plus.
L'agriculture biologique ne renonce pas à optimiser la productivité et la rentabilité des exploitations; les méthodes biologiques visent à obtenir des produits "naturels", bien sûr, mais aussi des produits de toute qualité.
Pour déclarer "biologique" un produit agricole on doit respecter des règles précises et on doit se soumettre aux systèmes de contrôle et de certification prévus des lois.
L'agriculture biologique exige une préparation professionnelle adéquate: il s'agit d'abandonner le domaine bien connu et rassurant de la chimie pour saisir les mécanismes internes de la biologie et de la maîtriser dans la pratique agricole.
La différence entre l'agriculture de la tradition et l'agriculture biologique est bien dans ce grand bond que les connaissances de la biologie et de l'agriculture ont fait dans ce dernier demi-siècle.
Encore une fois le problème qui se pose est le "renouveau de la tradition".
Les cours de promotion, confiés par l'Assessorat de l'agriculture aux soins de l'Institut agricole régional, se sont déroulés et ont eu la participation de plus de 145 personnes et il y avait 300 demandes. Les sujets traités ont étés: le règlement communautaire n° 2092, les règles du marché, le système de certification et surtout: la physiologie, la science du sol, l'écologie agraire, et cetera.Je crois qu'on peut dire que les expériences professionnelles, la forte motivation pour la cause biologique, l'intérêt des agraires nous portent à affirmer que le choix de s'approcher, de se convertir et de réaliser l'agriculture biologique s'est déclenché pour des motivations très fortes que je résume:
- techniques: améliorer les pratiques agricoles, protéger les sols, diminuer les pesticides et les engrais de synthèse;- économiques: diminuer le coût de production, exploiter une opportunité de marché, développer un nouveau créneau, profiter d'une prime à la conversion;
- sociologiques: développer un type d'agriculture compatible avec les valeurs familiales, préserver le tissu social, contribuer à revitaliser le milieu rural;
- idéologiques: protéger l'environnement, être préoccupés par la santé humaine et animale, assurer de nouveau un mode de vie sain pour les générations futures.
Peut-être aucune des activités humaines comme l'agriculture est en étroite relation avec l'ensemble des autres activités des hommes et, à la fois, avec la globalité des phénomènes naturels. Aujourd'hui, au dur travail des champs doit s'accompagner une grande compétence technique, un engagement culturel conscient et la connaissance précise des règles et du marché. C'est le défi de l'agriculture biologique. Et bien, je passe maintenant au projet de loi.
Il s'agit d'un projet de loi qui a été particulièrement long, élaboré et tourmenté, car c'est en 1997 qu'a été nommée une première commission par l'Assesseur pour étudier une proposition de loi. Ce premier projet de loi, qui a été voté par le Conseil, a été présenté à la Commission de Coordination qui l'a repoussé avec certaines observations d'ordre technique, et cetera, mais le clou c'était surtout sur les compétences de la Région dans le contrôle de la culture biologique.
Le règlement CEE n° 2092 donne aux Etats membres d'Europe deux possibilités de contrôle sur l'agriculture biologique: ou à travers des organismes privés ou bien à travers des structures publiques de l'Etat même. Dans le premier projet proposé et que le Conseil avait voté, ayant la Région compétence primaire en matière d'agriculture, on pensait d'avoir la possibilité de faire ces contrôles directement sur l'agriculture biologique. La Commission de Coordination a repoussé cette loi surtout pour ce problème, donc l'Assesseur avec la commission a pensé à une nouvelle proposition de loi qui est ici.
Per venire alla sostanza della proposta di legge e quindi concludere. Il contenuto del disegno di legge credo metta in luce tre momenti:
- Applicazione del Regolamento CEE n. 2092/91 e decreto legislativo n. 220/95.
Il concetto di questo primo momento si sviluppa:
l'articolo 1: le finalità;
l'articolo 2: le disposizioni per le produzioni biologiche;
l'articolo 3: le definizioni.
- Il secondo momento è l'istituzione delle strutture e strumenti regionali necessari per l'applicazione delle finalità della presente legge:
ritorno all'articolo 1, per quanto riguarda: la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione, l'incentivazione e la valorizzazione dell'impiego delle risorse locali rinnovabili;
l'articolo 4: istituzione della struttura competente in materia biologica;
l'articolo 5: istituto di vigilanza esercitato dalla struttura regionale sugli organismi di controllo e sugli operatori dell'agricoltura biologica;
l'articolo 6: norme da rispettare per essere agricoltori biologici;
l'articolo 7: elenco degli operatori;
l'articolo 8: norme repressive per chi contravviene agli obblighi dettati dalla normativa.
- Il terzo momento prevede l'istituzione di un sistema di controllo:
l'articolo 9: momento di garanzia, di qualità del prodotto e sicurezza quindi per il consumatore;
l'articolo 12: l'intervento di controllo è oggetto di contributo regionale nella fase di conversione dell'azienda per la durata di anni 3.
On n'a pas l'ambition de résoudre les problèmes de l'agriculture valdôtaine avec ce projet de loi, mais on est convaincu quand même de permettre aux agriculteurs de faire référence à des règles précises s'ils veulent reconvertir leur production. Je pense de pouvoir tranquillement dire qu'il s'agit d'une ultérieure opportunité.
Je termine en rappelant que le projet de loi est fruit d'un travail complexe, qui a été conduit par deux Assesseurs et par un groupe qui a vu la participation aussi des représentants des organisations des producteurs et des consommateurs que je veux bien remercier à cette occasion. Devo presentare due emendamenti perché nel frattempo con l'ultimo documento integrativo delle norme CEE n. 1084 sono venute meno due necessità che avevamo portato negli articoli 3 e 4, pertanto li consegno e li illustrerò quando discuteremo l'articolato.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Il nostro gruppo, anche precedentemente, ha sempre operato perché anche la Valle d'Aosta avesse una legge sull'agricoltura biologica. Si tratta quindi di una legge che noi abbiamo chiesto e sollecitato, una legge che risponde alle attese non solo di alcuni coltivatori e agricoltori, ma anche alle attese dell'opinione pubblica, dei consumatori, di chi diventa sempre più attento alla qualità del cibo, alla qualità dei prodotti alimentari e credo che le recenti vicende relative sia alla carne, sia alla diossina, sia ad altri alimenti inquinati ci facciano capire come sempre più c'è da parte dei consumatori un'attenzione verso prodotti che siano biologicamente immuni, biologicamente sani. Quindi noi diciamo sì a questa legge e diciamo ben venga questa legge dopo che nella passata legislatura era stato rinviato dalla Commissione di Coordinamento il testo che era stato votato.
È una legge che consente alla nostra Regione di unirsi all'elenco delle altre 14 regioni che hanno già legiferato in questa materia.
Rispetto ai contenuti della legge condividiamo pienamente le finalità che sono state indicate al comma 2 dell'articolo 1 che ricordo perché sono proprio i settori su cui questa legge deve lavorare: "incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale tese a valorizzare l'utilizzo dei biotipi autoctoni e l'impiego delle risorse locali rinnovabili"; "salvaguardare l'ambiente agricolo dall'inquinamento provocato dall'uso dei prodotti chimici di sintesi"; "soddisfare la domanda dei consumatori che richiedono in modo sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici"; "tutelare e valorizzare il patrimonio genetico delle specie, delle razze animali e delle coltivazioni vegetali tipiche della Regione".
Tutto questo richiede un grosso sforzo che il relatore Borre ha ben descritto, cioè richiede un salto di qualità perché richiede delle competenze e una formazione che deve essere data ai nostri agricoltori, i quali devono essere aiutati a compiere questo salto di qualità.
Su quest'aspetto, ne abbiamo già discusso in commissione, la legge non dice molto, dice che c'è una struttura regionale che farà certe cose, però non sono previste delle risorse aggiuntive per questa struttura. Può darsi che in questa legge non fosse possibile prevedere queste risorse, però io credo che questo sia un impegno della Giunta e su questo saremo molto attenti perché quest'assessorato metta effettivamente delle competenze nei propri uffici tecnici.
È vero che oggi solo il 3 percento delle aziende che ci sono in Valle sta già lavorando con l'agricoltura biologica ed è anche vero che attualmente c'è un solo tecnico che usa il 30 percento del suo tempo per seguire questo settore. Allora io chiedo che, a fronte del grosso sforzo che è stato fatto in questa Regione per la formazione di operatori, ricordiamo il Progetto "ADAPT" per cui è stato speso più di mezzo miliardo, l'assessorato faccia uno sforzo per dotare i propri uffici di tecnici adeguati perché, come ci dicevano anche in commissione, il reclutamento dei tecnici dell'agricoltura è stato fatto sulla base delle competenze finora chieste per seguire gli agricoltori. Ora le competenze tecniche per seguire l'agricoltura biologica sono di tipo diverso rispetto alle competenze tecniche richieste per le altre pratiche agricole, pertanto credo che l'assessorato debba dotarsi di queste nuove competenze.
L'elemento, per così dire più problematico, riguarda le risorse e come accompagnare questi agricoltori perché il budget qui previsto di 10 milioni annui sembra minimo rispetto a questo grosso sforzo. È vero che questo riguarda essenzialmente le spese per la regolarizzazione dell'azienda, ma anche in commissione gli agricoltori biologici presenti hanno detto che la loro richiesta fondamentale non è tanto per quelle 300, 400 o 500 mila lire necessarie per pagare la certificazione quanto per un sostegno tecnico, un sostegno di persone che li aiutino nelle loro scelte, nella loro ricerca. Io credo che vada a tutto vantaggio dell'agricoltura nel suo complesso se l'assessorato sostiene queste persone che sono partite senza una legge a monte e che potrebbero diventare un po' il volano perché altre aziende tentino questa strada, una strada che a mio avviso rappresenta una prospettiva importante per il futuro dell'agricoltura e del turismo in Valle.
PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Abbiamo letto con attenzione questa legge, sicuramente parte da un principio condivisibile perché è un principio che già a livello di norme comunitarie ha avuto una serie di attuazioni e di attenzioni. Anche la nostra Regione arriva a regolamentare la materia, rimaniamo però abbastanza perplessi, Assessore, su quelle che saranno nel concreto le ricadute e ci spieghiamo meglio.
Le norme comunitarie già oggi, nei fatti, definiscono ciò che è l'agricoltura biologica e di conseguenza sappiamo che l'agricoltore, il produttore intenzionato a seguire quei protocolli di coltivazione può fregiarsi di apporre sui propri prodotti la definizione di prodotto biologico compatibile con quelle che sono le prescrizioni dei vari regolamenti CEE e scrivere questo sull'etichetta del suo prodotto.
Sarebbe stato interessante che la Regione, affrontando questa materia, non si limitasse a ribadire le norme CEE, che ovviamente devono essere ribadite, ma avesse fatto un passo in più e il passo in più che si auspicava era innanzitutto l'individuazione di un marchio tipico. Si parla tanto di tipicizzazione dei prodotti valdostani e forse non sarebbe stato sbagliato individuare questi prodotti che non solo sono valdostani, ma sono anche prodotti nati seguendo una determinata filosofia di coltivazione, che sicuramente ha un suo mercato. Ci sono addirittura dei negozi specializzati per questo tipo di prodotti, perciò non sarebbe stato sicuramente avventato fare quello che peraltro altre regioni hanno già fatto: connotare la produzione regionale biologica con un suo marchio proprio, per permettere un'identificazione immediata da parte del consumatore e tra l'altro inserire con una certa autorevolezza questa produzione su questo tipo di mercato.
Tutto sommato questa legge non avrà grossissime ricadute concrete né sul consumatore né sul produttore e ci spieghiamo meglio. Qui nei fatti ribadiamo le disposizioni CEE e andiamo a creare un albo regionale che certifica l'appartenenza o meno a quest'albo e di conseguenza individua gli agricoltori valdostani o perlomeno operanti sul territorio della nostra regione che seguono questi protocolli.
Questo noi riteniamo che non sia sufficiente perché la parte della formazione e la parte dell'informazione, che peraltro sono accennate in legge, avrebbero dovuto essere oggetto forse di uno sforzo maggiore e dico questo soprattutto alla luce dell'iter di questa legge; il relatore Borre ha evidenziato la difficoltà e la complessità di quest'iter, ma mi perdoni il relatore Borre se io affermo che non si notano dalla lettura di questa legge le difficoltà e la complessità di quest'iter perché è una legge "de minimis", è una legge che non lascia il segno, di più è una legge sulla quale probabilmente l'attuale maggioranza si trova a gestire un'eredità con poca convinzione.
Infatti una legge del genere dovrebbe avere un finanziamento sicuramente più cospicuo e significativo di quanto non siano i 10 milioni stimati per l'anno 2000 e se non sbaglio per il 2001, cioè con 10 milioni nel 2000 e nel 2001 non so se si riesca a far fronte a quei contributi massimi pro capite, cioè per agricoltore, che sono individuati e definiti sino a 1 milione annuo, ma soprattutto non ci sono risorse per la formazione e non ci sono probabilmente risorse neppure per l'informazione.
Allora la considerazione del relatore Borre va interpretata in una maniera diversa che non è tanto la difficoltà e la complessità di mettere insieme questa legge, ma è la difficoltà di fare funzionare questa legge, forse il relatore Borre avrebbe dovuto essere più chiaro, completare il suo ragionamento e dire che questa è una legge di principio e che vi sono delle difficoltà a finanziarla e onestamente sarebbe opportuno che l'Assessore poi le spiegasse queste difficoltà di finanziamento, perché una legge del genere potrebbe essere una legge innovativa per l'ambiente valdostano in quanto si potrebbe dire la Valle d'Aosta in questo settore ha sponsorizzato, ha sposato le biotecnologie che tutto sommato sono un po' l'avanguardia dell'agricoltura moderna. Questo invece non emerge dalla legge e non emerge neppure dalla relazione che il relatore ha fatto, ma era la relazione sulla legge che c'è e non sulla legge che si vorrebbe, perché mi sembra evidente che la relazione debba rimanere incentrata su quello che viene votato dall'aula, perciò noi siamo abbastanza insoddisfatti perché un parto del genere va ad appesantire la parte burocratica con i controlli e la vigilanza, ma non va a dare alcunché al settore dell'agricoltura e non va di conseguenza a dare alcunché a quello che è il settore finale dei consumatori.
Ci aspettiamo che l'Assessore ci dia qualche spiegazione sull'anomalia di una legge che nei fatti è una legge monca, ad essere benevoli nella definizione, perché su questo presupposto, se non abbiamo imbarazzo ad esprimere un giudizio positivo sul principio, difficilmente tale giudizio può rimanere positivo sulla concretizzazione del principio stesso.
PrésidentLa parole au Conseiller Borre.
Borre (UV)Mi perdoni l'Assessore se rispondo prima che lui intervenga.
La difficoltà della legge sta proprio nel fatto che questa non è una legge di contributi perché è più semplice, quando si hanno i soldi, impostare la legge sui contributi finalizzati a produzione o meno e quindi tutti sono contenti perché producono e ottengono dei soldi per riuscire a produrre. Se notate bene in questa legge, l'unico contributo è su quel controllo ed è un contributo minimale; il resto è tutto impostato su un sistema di cambiamento di produzione, cambiamento non nel fatto del lavoro, ma cambiamento di metodo anche culturale perché si deve pensare a mettere in atto certe norme, quindi a rispettare certe regole che non erano semplici da capire perché tutti i regolamenti della CEE cambiavano e il gruppo di lavoro si trovava sempre di fronte a problematiche diverse.
Il fatto dei 10 milioni messi come capitolo per finanziare questi controlli ha suscitato problemi all'interno del gruppo di lavoro, all'interno della III Commissione perché sembrava troppo scarsa come entità e non dava grossa immagine alla legge. Bisogna uscire da questi schemi e mettersi a fare gli amministratori quando si sa che oggi abbiamo sei aziende che possono chiedere questo tipo di contributo, quindi si va sui 3,5 - 4 milioni. I tempi per arrivare a che altre aziende chiedano la certificazione permetteranno di averne altri 10, quindi riusciremo a stare all'interno di questo finanziamento poi niente vieta che con emendamenti alla finanziaria si possa modificare il finanziamento secondo quelle che saranno le esigenze.
Si è detto che questa legge non dà valore ed importanza all'agricoltura e ai consumatori; questo non credo sia vero perché sempre più sta prendendo piede questo tipo di agricoltura. Come ho detto anche nella relazione qui non è una grande difficoltà produrre biologicamente, la difficoltà stava nella certificazione, cioè nella garanzia che il prodotto che va agli utenti sia veramente prodotto con quelle caratteristiche, quindi senza certi tipi di mangimi e di concimi per le erbe e senza certi tipi di antiparassitari per ortaggi e altre cose, quindi il lavoro è stato lungo perché mettere insieme questo modo di pensare fra gente che ha sempre pensato in maniera diversa ha allungato i tempi poi ci si è messo di mezzo il Coordinamento con un'interpretazione sua che ha riportato la legge in quest'aula.
PrésidentSi personne ne demande la parole, la discussion générale est close.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV)Avant tout je remercie le rapporteur qui a très bien illustré dans sa relation les finalités de cette loi. Je remercie la IIIème Commission qui a prédisposé ce nouveau texte et le groupe de travail qui dans ces années a travaillé pour rédiger ce texte de loi.
Je voudrais simplement ajouter quelques considérations. J'ai hérité volontiers cette nécessité de bâtir une loi nouvelle sur le biologique, donc ce n'est pas un héritage embarrassant car l'agriculture dans la Vallée d'Aoste est déjà dans le sillon du biologique par tradition, par la nature même du territoire et de son climat et aussi par les ressources disponibles à niveau de végétaux et d'animaux.
Toutes ces composantes ont garanti jusqu'à ce moment le maintien du territoire et nous avons quand même la nécessité de garantir le territoire de la pollution dans une zone à vocation touristique comme la Vallée d'Aoste qui doit se présenter avec une image propre, où l'on pratique aussi des activités compatibles avec l'environnement: donc nous sommes vraiment dans le sillon d'une tradition qui est lancée vers l'avenir.
C'est vrai nous connaissons nos productions qui sont des productions limitées, donc nous ne pouvons pas nous permettre d'aller vers une agriculture de quantité et donc une agriculture qui nécessite de toute une série de traitements à travers d'engrais chimiques, à travers la nourriture poussée aussi des animaux. Ce n'est pas le but de notre agriculture. C'est pour cela que je dis que nous sommes déjà dans le sillon de l'agriculture biologique mais nous devons quand même le codifier. Il faut que le consommateur final soit garanti et donc que tout soit certifié, le principe est surtout celui-là et, quand on dit que la loi n'est pas une loi innovatrice, il suffit de lire les finalités de cette loi. Je crois que là on va intéresser par le biologique l'activité agricole en Vallée d'Aoste, et, par absurde, on pourrait arriver à constater que les exploitations agricoles vouées au biologique sont presque la totalité. Et je pense que l'intérêt des agriculteurs peut aller dans cette direction si le créneau commercial aussi de ces produits peut s'ouvrir.
Alors là je suis d'accord avec M. Frassy quand il propose par exemple un label. Cela est juste, dans cette direction nous devrons nous bouger, mais en ce moment nous devons bâtir les fondements d'une maison que nous sommes en train de projeter et dans l'exécution de ce projet il faudra aussi arriver à avoir ce label quand la pratique de l'agriculture biologique sera une pratique plus diffusée ou mieux certifiée.
L'intérêt de nos agriculteurs a été démontré par exemple par les demandes et la participation qu'il y a eu au cours qui a été organisé où il y a eu plus de 300 demandes de participation; donc cela signifie que nos opérateurs agricoles sont intéressés à l'agriculture biologique. Ils ont participé à 140, ils ont participé d'une façon très correcte et continuelle, donc cela est un bon signal pour le développement de l'agriculture biologique.
Pour ce qui concerne le discours des financements, il faut dire que les opérateurs qui vont faire du biologique pourront disposer de tous les financements du secteur, car ce n'est pas qu'on aille préciser des financements spécifiques pour celles qui seront les infrastructures dans le biologique.
Pour ce qui est de l'organisation du bureau, nous commençons à bâtir une organisation, il faut aussi être conscients que nous avons jusqu'à ce moment 6 exploitations agricoles qui font du biologique donc, avant de bâtir de grands bureaux, il est nécessaire que petit à petit on voie comment ce secteur va se développer. Nous avons mis à disposition des professionnels dans le secteur et nous avons quand même à disposition aussi l'Institut agricole régional qui est en train déjà de faire d'expérimentations.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un petit service au TG3 concernant une expérimentation que cet institut est en train de faire pour le biologique dans le secteur de la viticulture, donc nous avons là un instrument très important qui pourra dans cette phase nous donner une aide technique et aussi de divulgation.
L'assessorat aussi a ses divulgateurs sur le territoire, l'assistance technique sur le territoire concerne tous les secteurs. C'est vrai qu'ils devront être préparés, et nous préparerons nos techniciens à être des divulgateurs aussi de l'agriculture biologique.
Donc cette loi doit tenir en compte les directives de l'Union européenne, mais c'est une loi qui a des finalités bien complètes et qui permettra aux opérateurs du secteur, qui sont sensibles à ce type de culture, de pouvoir commencer.
Je voudrais encore faire deux considérations sur ceux qui pourront être les consommateurs. Ils doivent avant tout être garantis, d'où le discours de la certification qui est bien prévue dans la loi en application des directives. Le produit biologique pourra être en Vallée d'Aoste une autre opportunité de différenciation de l'offre touristique.
Je vois positivement cette proposition de loi, mais cela ne doit pas empêcher de progresser le moment où il y aura des opérateurs qui voudront travailler dans le sillon du biologique.
PrésidentNous procédons à l'examen article par article du projet de loi n° 46.
La parole au Conseiller Frassy sur l'article 1er.
Frassy (FI)Facciamo la dichiarazione di voto sull'articolo 1 e sull'intera legge.
Voteremo a favore dell'articolo 1, ma ci asterremo sulla votazione finale della legge. Voteremo a favore perché condividiamo le finalità della legge mentre, per quanto riguarda il giudizio politico sull'intero impianto legislativo, dobbiamo ribadire le perplessità che abbiamo già espresso in sede di discussione generale.
Dobbiamo anche evidenziare una certa distonia fra la relazione del Consigliere Borre, minimale per quelli che possono essere gli impatti di questa legge su una realtà valdostana, dove solo 6 aziende praticano l'agricoltura biologica, e probabilmente sul convincimento che questo sia sufficiente, almeno così ci pare di aver capito fosse il senso, e la conclusione del ragionamento del relatore.
Diverse invece le aspettative dell'Assessore, il quale dice che tutte le aziende valdostane potenzialmente possono essere coinvolte in questo procedimento, ma se così è, è evidente che questa non è la legge che consente questo risultato. Lo abbiamo detto prima e in estrema sintesi lo ribadiamo, il marchio dei prodotti e un maggior coinvolgimento sui riflessi di mercato sarebbero stati auspicabili. Non solo, ma parlando di contributi, se effettivamente si vuole andare nel senso dell'incentivazione a questo tipo di produzione, sarebbe stato forse opportuno ipotizzare sin d'ora una diversificazione dei contributi che l'Amministrazione regionale concede agli agricoltori e ai produttori sulla base del tipo di strada che andranno ad intraprendere, ossia incentivare chi intraprenderà la strada dell'agricoltura biologica e di conseguenza ridurre i contributi di quanti invece non si adeguano sulla strada da portare come strada maestra.
È chiaro che se poi non si crede a ciò che si va a legiferare, va benissimo il finanziamento dei 10 milioni; abbiamo fatto la legge, abbiamo dato un minimo di attuazione ai regolamenti CEE, siamo soddisfatti, la facciata è salva, nella sostanza poco cambia.
Un'ultima considerazione va fatta su questo meccanismo di legislazione, sul modo di legiferare che la Giunta ha come sua caratteristica, una legislazione spesso frammentaria e non esaustiva. Ora, può aver senso, Assessore, una legge di principio - come lei mi sembra abbia definito questa - se è una legge che pone i principi di una materia che non ha regolamentazione altrove. Per l'agricoltura biologica penso che si tratti di dare attuazione ai principi e dunque deve essere una legge di dettaglio, perché i principi basta richiamarli nelle norme CEE o nelle norme nazionali; perciò non ha molto senso sostenere che questa è una legge di principio, perché questa avrebbe dovuto essere una legge di regolamentazione per mettere nelle condizioni gli operatori, che volevano seguire questo percorso di avere nei fatti tutta una serie di strumenti e di garanzie. Questo noi non lo intravediamo.
Perciò ribadiamo voto favorevole sull'articolo 1 perché le finalità le condividiamo, voto di astensione perché riteniamo insufficienti i contenuti della legge nel suo complesso.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Intervengo anch'io in questa sede per evitare la dichiarazione di voto finale approfittando del fatto che il Consigliere Frassy ha già fatto la dichiarazione di voto a nome del suo gruppo.
Il nostro voto su questa legge sarà ovviamente favorevole. Ricordava già la mia collega Squarzino come in un certo senso siamo stati di stimolo all'approvazione di questa legge.
Devo anche dire che ho condiviso le finalità della legge e anche il tono della relazione del Consigliere Borre che intendo sottoscrivere.
Bisogna in ogni caso fare due osservazioni rispetto ai destinatari di questa legge. Secondo me ci sono due tipi di destinatari: ci sono gli agricoltori e ci sono i consumatori. A differenza di quello che ha sostenuto il Consigliere Frassy, credo che agli agricoltori biologici, che oggi sono pochi ma possono diventare anche molti, non sia necessario dare dei contributi economici perché possono accedere già ai contributi degli altri agricoltori e, se mi è consentita una battuta, forse di contributi in Valle d'Aosta agli agricoltori ne diamo persino troppi.
Qui invece c'è bisogno di un sostegno che può avvenire attraverso altre normative, ma penso soprattutto ad atti amministrativi e credo in modo particolare al ruolo "de l'Institut agricole", già sottolineato dall'Assessore, ruolo di consulenza, di aiuto scientifico, ma anche pratico in modo che si possano indirizzare i nuovi agricoltori a questo tipo di coltivazione. Perché dal punto di vista tecnico non è facile passare da un'agricoltura convenzionale ad un'agricoltura biologica; questo passaggio presuppone tutta una serie di conoscenze e il superamento di difficoltà che non sono insignificanti. Credo quindi che lo sforzo dell'Amministrazione dovrà essere concentrato sull'aiuto tecnico.
Peraltro dal punto di vista dei consumatori si tratta di un passo in avanti e io non dimenticherei che il biologico è un settore in grande espansione; già negli Usa ci sono delle intere catene di grandi magazzini alimentari che vendono solo il biologico.
Basta andare nella vicina Svizzera, per verificare che ormai quasi tutte le principali catene di supermercati hanno un settore dei loro locali dedicato all'agricoltura biologica. Come spesso avviene su queste cose, in Italia siamo in ritardo rispetto al resto dell'Europa anche a livello di coscienza del consumatore.
Sicuramente un mercato che oggi è una piccola nicchia può espandersi, quindi è interessante anche a livello locale per i consumatori locali, per i turisti che vengono in Valle d'Aosta, assicurare che ci sia un prodotto biologico non d'importazione come oggi avviene, ma un prodotto biologico prodotto nella nostra regione. Credo che questo connubio fra prodotto biologico e prodotto fatto in Valle d'Aosta sia un buon biglietto da visita per il turista che vuole venire nella nostra regione e alimentarsi in maniera sana.
Questa legge ha lo scopo di mettere, come ha detto giustamente l'Assessore, le basi per uno sviluppo di un'agricoltura che oggi è marginale, ma che sta incontrando via via l'interesse degli agricoltori, ne è prova il corso a cui accennava l'Assessore con oltre 300 richieste di partecipazione e che interesserà sempre più il consumatore, sempre più attento a un'alimentazione sana e ricca.
PrésidentJe soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 3 il y a deux amendements présentés par le Conseiller Borre, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"2. Si definisce azienda agricola biologica quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.".
Emendamento Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"4. Si definisce azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione di cui agli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.".
Est-ce que je peux mettre en votation le texte tel qu'il découle de la présentation des amendements? Pour ce qui est de la votation nous soumettrons à la votation du Conseil le texte qui découle des amendements présentés.
La parole au Conseiller Borre.
Borre (UV)Gli emendamenti sono un po' la spiegazione della difficoltà di arrivare alla conclusione di questa legge perché con regolamento n. 1804 del 19 luglio 1999 all'allegato I veniva riportato: "Le norme di produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina e tre anni prima del primo raccolto?", cosa che avevamo riportato nell'articolo 3, comma 2, e poi dice: "? L'organismo di controllo può decidere con il consenso dell'autorità competente che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione degli appezzamenti?". Un altro capoverso dice: "? In particolare uno Stato membro può ridurre il periodo di conversione al minimo indispensabile qualora gli appezzamenti siano stati trattati?" e poi abbiamo la conversione di aree associate a produzioni animali biologiche dove in deroga a questo principio il periodo di conversione può essere ridotto da un anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberi, detto periodo può essere ridotto a sei mesi.
Visto che questo regolamento ci permette più libertà, abbiamo ritenuto di annullare l'ultimo capoverso che riporta la dizione: "per almeno due anni?" e mettere invece: "e successive modificazioni ed integrazioni".
Questo era il contenuto degli emendamenti.
Per quanto riguarda la mia dichiarazione di voto, è chiaro che voto a favore e voto a favore perché il contenuto della legge non è solo di principio, ma anche di regolamento perché se la si legge, vi sono dei regolamenti precisi a cui si devono attenere gli agricoltori sia quelli che vogliono convertirsi, sia quelli che già fanno il biologico. Sono poi convinto che non sono solo sei gli agricoltori biologici che potrebbero fare la fortuna del biologico, ma ho detto che sei sono quelli che oggi stanno praticando l'agricoltura biologica e che sono convinto che tutta l'agricoltura in Valle d'Aosta con un minimo di sforzo potrebbe essere convertita al biologico, per queste ragioni voto a favore della legge.
PrésidentJe soumets au vote le texte qui découle des amendements présentés:
Articolo 3 (Definizioni)
1. Si definisce agricoltura biologica l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.
2. Si definisce azienda agricola biologica quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Si definisce azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale. Altresì separati devono essere i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dagli appezzamenti con metodi di agricoltura biologica.
4. Si definisce azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione di cui agli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Si definisce azienda di trasformazione biologica l'azienda che trasforma, confeziona, etichetta con proprio marchio, conserva o comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.
6. Si definisce operatore biologico la persona giuridica o fisica che svolge una o più delle seguenti operazioni: allevamento, produzione, preparazione ai fini della commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) 2092/91 e che risulta regolarmente iscritta nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1.
7. Si definisce preparatore la persona giuridica o fisica che, nell'esercizio della propria attività agricola, svolge le operazioni indicate dall'articolo 4, comma 3, del reg. (CEE) 2092/91 e utilizza anche prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica le cui produzioni sono già certificate.
8. Si definisce prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste, nei parchi e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dall'allegato I, punto 4, al reg. (CEE) 2092/91.
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
