Objet du Conseil n. 143 du 9 novembre 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 143/IX - DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI PER L'ANNO 1988 NELLA DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1986, N. 50 RECANTE AZIONI FINALIZZATE A QUALIFICARE L'APPRENDISTATO ARTIGIANO".
PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
(Autorizzazione maggiore spesa)
1. E' autorizzata per l’esercizio finanziario 1988 la maggiore spesa di L. 150. 000. 000= per le attività di cui all 'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano.
2. Alla copertura della maggiore spesa di cui al primo comma si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 36715 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1988.
3. L'autorizzazione di spesa recata per l’erogazione di finanziamenti alle imprese artigiane previsti all'art. 6 della legge regionale di cui al primo comma, come ripartita dall'art. 27 della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 1, è pertanto ridotta per l’esercizio finanziario 1988 di L. 150.000.000=
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
(Variazione di bilancio)
1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione
Capitolo 36715 "Finanziamenti alle imprese artigiane e loro consorzi per la assunzione di apprendisti" L. r. 18 agosto 1986, n. 50 art. 6 L. 150.000.000=
Variazione in aumento
Capitolo 36710 "Spese per azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano" L. r. 18 agosto 1986, n. 50 art. 3
L. 150.000.000=
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sue pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi a scrutinio palese sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all’unanimità
