Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 142 du 9 novembre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 142/IX - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI PER L'ANNO 1988 NELLA DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1986, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al 'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.):Faccio due sintetiche presentazioni per gli oggetti n. 25 e n. 26.

Il primo disegno di legge autorizza una maggiore spesa di 300 milioni per gli interventi a favore delle imprese che assumono lavoratori in cassa integrazione. Si tratta di uno spostamento di fondi, a cause del loro minore utilizzo, dai titoli II e III al titolo I, come previsto dalla legge n. 4.

La stessa cosa dicasi per il disegno di legge n. 7, iscritto all’oggetto n. 26, con il quale, per la formazione degli apprendisti artigiani gestita direttamente dalla Regione, viene autorizzata una maggiore spesa di 150 milioni, consentita da un risparmio negli investimenti per l'attività formativa gestita dalle aziende artigiane. Si tratta, quindi, di uno spostamento di cifre all'interno dei capitoli previsti dalla legge n. 50.

PRESIDENTE:Passiamo ora all’esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1

(Autorizzazione maggiore spesa)

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la maggiore spesa di L. 300.000.000= per i finanziamenti alle imprese di cui al titolo I della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato dalle leggi regionali) 11 giugno 1986, n. 25 e 2 dicembre 1987, n. 97, recanti interventi a sostegno dell’occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

2. Alla copertura della maggiore spesa di cui al primo comma si provvede mediante la riduzione, rispettivamente, per L. 100.000.000= e per L. 200.000.000= degli stanziamenti previsti ai capitoli 22704 e 35602 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.

3. L’autorizzazione di spesa recata per l'erogazione di finanziamenti ai comuni e alle comunità montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili (Cap. 22704) e alle cooperative di produzione e lavoro o di servizio di nuova costituzione nelle spese di avviamento dell'attività (Cap. 35602), come ripartita dall'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97 è pertanto ridotta, per l'esercizio finanziario 1988, rispettivamente, di L. 100.000.000= e di L. 200.000.000=.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Capitolo 22704 "Contributi ai comuni e alle comunità montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell’occupazione.

L.r. 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo III artt. 21 e 22". L. 100.000.000=

Capitolo 35602 "Contributi a cooperative di produzione e lavoro o servizio di nuova costituzione nelle spese di avviamento dell'attività finalizzati al sostegno dell'occupazione. L.r. 9 gennaio 1986, n. 25 art. 3 comma 1° e 2°" L. 200.000.000=

Variazione in aumento

Capitolo 36475 "Contributi ad imprese per interventi a sostegno dell'occupazione . L.r. 9 gennaio 1986, n. 4 titolo I artt. 1 e 4. L.r. 11 gennaio 1986, n. 25 art. 1" L. 300.000.000=

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sue pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi a scrutinio palese sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità