Objet du Conseil n. 566 du 28 avril 1999 - Resoconto
SÉANCE DU 28 AVRIL 1999 (MATIN)
OGGETTO N. 566/XI Nuove disposizioni in merito alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica. (Interrogazione)
Interrogazione Appreso con soddisfazione che la Giunta regionale con delibera n. 675 del 8 marzo 1999 ha approvato le disposizioni per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità;
Visto che nelle premesse di tale delibera si cita la legge finanziaria 23/12/1994 n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che prevedeva l'esecuzione per i minori che si avviavano all'attività sportiva agonistica;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interrogano
l'Assessore competente per conoscere quali sono stati i motivi che hanno impedito l'applicazione della legge finanziaria del 94 n. 724 obbligando così sino ad oggi i minori della nostra Valle a pagare il certificato di idoneità.
F.to: Comé - Viérin M. - Lanièce
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Rispetto alla richiesta avanzata, preciso innanzitutto che nel 1995, anno a cui fa riferimento la finanziaria n. 724/94, l'USL non poteva organizzare il servizio pubblico di medicina sportiva, in quanto lo stesso non era previsto nel piano sociosanitario all'epoca in vigore, e in secondo luogo perché occorreva attendere determinazioni ministeriali in merito, determinazioni ministeriali che sono poi giunte e che sono in definitiva tre.
La prima riguarda il protocollo d'intesa per il riordino dei servizi di medicina dello sport, siglato dal CONI e dalla SNOMCeO, che è stato emanato dal Ministero della sanità nel 1995 e che prevedeva che gli accertamenti per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica devono essere svolti dai servizi pubblici o privati autorizzati, accreditati - questa è la prima novità - sulla base di criteri standard predefiniti dalle singole regioni, diretti da medici specialisti in medicina dello sport. Con lo stesso protocollo veniva proposto al ministero di invitare le regioni a determinare per le prestazioni mediche in questione, da effettuarsi negli studi privati di medicina dello sport, una tariffa sociale cumulativa, nella misura di lire 50.000 per gli atleti minori e di lire 70.000 per gli atleti maggiorenni ai fini della certificazione.
Il secondo provvedimento ministeriale è una circolare del Ministero della sanità del 18 marzo 1996, che definiva le linee guida per l'organizzazione dell'attività sportiva.
La Regione, in seguito all'emanazione di questo protocollo e della circolare, previ una serie di incontri con il CONI, l'ASIVA e la Federazione medico sportiva italiana, con deliberazione della Giunta n. 4152 in data 20 settembre 1996, ha recepito le disposizioni fissando i requisiti minimi per l'accreditamento dei soggetti libero-professionisti dei centri privati che erogano prestazioni di medicina dello sport, e in via transitoria le tariffe di certificazione in lire 50.000 per i minori e in lire 70.000 per i maggiorenni.
Tariffe che, come già ho detto, sono state definite "tariffe sociali" perché prese in seguito ad incontri fra i rappresentanti a Roma del CONI e della Federazione medico sportiva, ma che non coprono il costo delle prestazioni effettive, o comunque riescono a coprire a malapena i costi delle prestazioni effettive.
Il terzo provvedimento ministeriale è il DPR del 14 gennaio 1997, che definisce i requisiti minimi a cui le strutture pubbliche e private devono attenersi. In seguito a questo DPR la Giunta regionale, con deliberazione n. 4021 in data 9 novembre 1998, ha approvato gli indirizzi e le procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie private e pubbliche e dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie, a cui devono adeguarsi anche le strutture private che erogano prestazioni di medicina dello sport, per poter accedere al convenzionamento con l'USL.
Se il Consigliere Comé è a conoscenza di questa delibera - come certamente lo è - può notare che le premesse della stessa facevano riferimento ad una precedente delibera della Giunta regionale, la n. 3570 del 12 ottobre, che poi è stata revocata perché nel frattempo è intervenuta una sentenza del TAR Lazio, la n. 2897 del 26 gennaio 1998, depositata solo in data 9 ottobre 1998, che ha annullato l'articolo 2, comma 5, del DPR 14 gennaio 1997 nella parte in cui detta norme d'indirizzo e coordinamento relative alle materie e ai requisiti ulteriori per l'accreditamento di competenze alle regioni.
Con ciò, determinando esigenze di modificazione della sopracitata deliberazione, in quanto la materia dei requisiti minimi derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto va distinta da quella dei requisiti ulteriori derivanti da autonome valutazioni della Regione.
Per dirla in breve, tutta questa materia dell'accreditamento delle strutture private è stata oggetto di lunga discussione a livello centrale, perché nel momento in cui venivano definiti i requisiti minimi e veniva demandata alla Regione la competenza in materia di definizione di requisiti ulteriori, si andava nel merito della questione, si andava cioè a dire chi poteva svolgere fuori dalle strutture pubbliche l'attività di medicina sportiva; evidentemente fatto salvo e previo il possesso della specializzazione in medicina sportiva. Questo ha rallentato molto il processo che era, come giustamente dice il Consigliere Comé, fissato nei termini generali nella legge finanziaria del 1995. Infatti l'applicazione della legge finanziaria del 1995 è intervenuta in un momento successivo.
Ma rispondendo puntualmente al quesito che è stato posto dall'interrogante, preciso che la legge n. 724/94 prevedeva l'esenzione della partecipazione alla quota sanitaria, cioè il ticket, com'è evidente dalla lettura dell'articolo 3, comma 3 del decreto legge 25 novembre 1989, e non l'esenzione al pagamento del certificato. Se prendiamo in effetti la finanziaria, questa dice al comma 4: "È confermata l'esenzione disposta all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti da parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle sedi dilettantistiche", per cui è chiaro che questo è relativo solo a chi faceva attività agonistica.
Ma se prendiamo il decreto legge 25 novembre 1989 n. 382, il titolo dell'articolato è esenzione dalla partecipazione della spesa e questo può trarre in inganno, perché l'esenzione dalla partecipazione della spesa significa esenzione del ticket, ma non esenzione dal costo della tariffazione, dal costo effettivo della prestazione.
È questa la problematiche che già all'epoca ci eravamo posti. Cioè, se il servizio fosse stato istituito presso una struttura pubblica, evidentemente sarebbe stato istituito a livello gratuito, perché la legge finanziaria prevedeva l'esenzione dalla partecipazione della spesa, cioè dalla partecipazione del ticket, e questa è una logica generale dei servizi di medicina preventiva, nel senso che tutto quanto è preventivo, viene esonerato dall'esenzione dal ticket.
Non essendo stato istituito per i motivi che ho detto dal servizio pubblico, evidentemente si è applicato in questo caso con le due sole strutture accreditate in Valle d'Aosta all'epoca, cioè l'IRV e il Servizio del dr. Vallet, questa tariffa sociale, ovvero lire 50.000 per gli uni e lire 70.000 per gli altri.
Il seguito della questione il Consigliere Comé lo conosce bene; la Giunta, con deliberazione n. 675 in data 8 marzo 1999, ha approvato le disposizioni per un'organizzazione omogenea della certificazione d'idoneità sportiva agonistica prevedendo l'accesso gratuito agli accertamenti diagnostici ai minori che praticano l'attività sportiva, ed ha impegnato la somma di 200 milioni che già è stata trasferita all'USL. Questa delibera ripete i concetti che ho espresso prima nelle premesse e dopo aver citato tutto quanto ho detto, stabilisce: "Ritenuto pertanto di dover procedere, in assenza di servizi pubblici di medicina dello sport, all'individuazione dei servizi accreditati ai sensi della legge per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva, nonché nel caso di singoli medici all'identificazione di quelli autorizzati da inserire in specifici elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione…", eccetera, andando in questo modo a definire nel dettaglio quali sono le strutture accreditate e quali sono i medici libero-professionisti autorizzati.
In conclusione, questo processo sta andando avanti, il gruppo di lavoro ha demandato il tutto all'USL con una lettera che è stata trasmessa circa un mese fa, riguardante l'organizzazione globale del servizio. Confermo quanto ho avuto modo di dire in precedenti occasioni, che indicativamente per la seconda metà dell'anno il servizio potrà decollare.
Siamo in contatto con il servizio dell'area territoriale dell'USL, perché deve individuare l'ufficio responsabile, ma deve mettere in piedi il sistema informativo in grado di collegarsi con l'anagrafe degli assistiti per poter avere un accertamento chiaro e sicuro dell'attività che viene prestata.
Si dà atto che dalle ore 10,55 presiede il Vicepresidente La Torre.
Presidente La parola al Consigliere Comé.
Comé (Aut) Intanto ringrazio l'Assessore per la sua risposta, che è stata molto dettagliata e soprattutto molto tecnica.
Devo dire che mi aspettavo una risposta di questo tipo, speravo insomma che anche l'Assessore avesse fatto una riflessione più di tipo politico, come è stato fatto, e io nella parte iniziale dell'interrogazione dichiaro la soddisfazione del gruppo degli Autonomisti per il fatto che oggi si sia dato avvio a questa possibilità di risolvere positivamente questo nuovo tipo di accertamento per le certificazioni di idoneità degli atleti agonisti.
Ritengo però che se da parte dell'Amministrazione regionale ci fosse stata una scelta politica a suo tempo, decisa attraverso una convenzione ad esempio con l'IRV, gli atleti valdostani avrebbero già potuto avere questa gratuità del loro certificato di idoneità sin dal 1995-1996, come è avvenuto per parecchie altre regioni d'Italia.
Accolgo tutte le risposte fornite dall'Assessore, ma sicuramente rispetto alla mia soddisfazione per l'inizio dell'organizzazione della certificazione non posso dichiararmi soddisfatto della risposta che ha dato oggi l'Assessore.
