Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 519 du 24 mars 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 24 MARS 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 519/XI Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35".

Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 10bis dell'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), introdotto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35, è sostituito dal seguente:

"10bis. La Commissione ha competenza nell'esame delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 23."

Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 39/1995, già modificato dall'articolo 10 della l.r. 35/1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

"1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del Sindaco del Comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:

a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;

b) per sgombero di unità abitative da recuperare;

c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza;

d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di trenta giorni dalla loro disponibilità; il termine è elevato a 60 giorni qualora detti alloggi siano utilizzati per la mobilità.

4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal Comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'articolo 14 per la valutazione dell'ammissibilità.

5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 14.

6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'articolo 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.

7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza."

Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 24)

1. L'articolo 24 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Riserva di alloggi a favore dei profughi)

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981, è disposta in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni.

2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi è pari al quindici per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento."

Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 39/1995, già modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 35/1998, è sostituito dal seguente:

"7. Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione".

Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 35)

1. L'articolo 35 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

(Alloggi in amministrazione condominiale)

1. Gli enti gestori di stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui diventa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio.

2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio.

3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:

a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;

b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico."

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président Nous rappelons que sur ce projet de loi la IIIème Commission du Conseil a exprimé à la majorité son avis favorable et a également présenté des amendements aux articles 2 et 5. La parole au rapporteur, Conseiller Cottino.

Cottino (UV) En toute vitesse, pour donner quelques explications et pour motiver l'avis de la commission.

Come si può evincere dalla relazione accompagnatoria del disegno di legge n. 18, presentato dalla Giunta in data 10 febbraio 1999, tale disegno di legge si è reso necessario per tre motivi: a) difficoltà operativa a causa di possibili contrastanti interpretazioni;

b) dare la possibilità agli enti gestori di stabili di edilizia residenziale pubblica di svolgere compiti non attribuibili loro al momento dell'approvazione della legge n. 39/95 per espresso divieto previsto dalla deliberazione CIPE del 19 novembre 1981;

c) ampliare la possibilità di utilizzo degli alloggi di riserva che per un'infelice stesura dell'articolo 23 della precedente legge sembravano essere destinati solo ai portatori di handicap.

Si è utilizzata quest'occasione anche per prevedere la determinazione dei costi massimi ammissibili (prima non prevista) e la cancellatura di inutili ripetizioni.

Questa legge è formata da 7 articoli (compreso l'articolo di emendamento presentato in commissione dall'Assessore) e va dunque nella direzione da tutti auspicata di una maggiore chiarezza delle disposizioni procedurali, chiarezza che dovrebbe contribuire a più sollecite soluzioni inerenti l'emergenza abitativa.

L'articolo 1, con la sostituzione del comma 10 bis dell'articolo 14 della precedente legge, ne prevede l'eliminazione di una parte per chiarire che non è la commissione ad assegnare gli alloggi di riserva ed evita la ripetizione di quanto previsto all'articolo 31, punto 5.

L'articolo 2 modifica il precedente articolo 23 chiarendo in modo inequivocabile che la destinazione degli alloggi di riserva oltre che per portatori di handicap serve anche per far fronte a:

- particolari situazioni di emergenza abitativa (come sfratti, situazioni economiche e familiari particolari, eccetera)

- sgombero di unità abitative da recuperare (adeguamenti di legge, ristrutturazioni, eccetera)

- mobilità dell'utenza (modifica della composizione del nucleo familiare, infermità fisiche anche se temporanee, eccetera).

Specifica inoltre qual è l'ente che deve accogliere ed istruire la domanda di ammissione dei soggetti richiedenti per poi sottoporli alla verifica di ammissibilità il cui compito è affidato alla commissione prevista all'articolo 14.

I criteri di priorità e le modalità di presentazione delle domande dovranno fare l'oggetto di un provvedimento specifico della Giunta regionale.

Va ancora specificato che l'Assessore ha presentato in commissione un emendamento che richiede la certificazione dell'handicap per cui al punto d) del primo comma dell'articolo 2 dopo le parole "sensoriale e/o motorio" si aggiunge la parola "certificato".

Al comma 6 viene inoltre specificata la modalità del passaggio dall'assegnazione provvisoria al contratto definitivo.

All'articolo 3, comma 1, si precisa che in tutti i bandi ci deve essere la quota di riserva di alloggi per profughi ed il comma 2 ne precisa la percentuale da destinare a tale riserva, cosa assolutamente non chiara nella precedente legge.

All'articolo 4 viene modificato il comma 7 dell'articolo 26 (norme di subingresso) rendendone più semplice la lettura e quindi la comprensione.

Con l'articolo 5, che modifica l'articolo 35, si dà la possibilità agli enti gestori di svolgere funzioni di amministratore e si chiariscono meglio le modalità di pagamento delle spese condominiali oltre che di rappresentanza nell'assemblea stessa.

All'articolo 5 bis (emendamento aggiuntivo proposto in commissione dall'Assessore) si prevede che la Giunta regionale definisca con proprio provvedimento i costi massimi ammissibili. Il suddetto provvedimento dovrà applicarsi anche a quei programmi i cui progetti esecutivi non siano ancora stati approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 6 dichiara l'urgenza ai sensi dell'articolo 31, terzo comma dello Statuto speciale.

La III Commissione ha dato quindi parere favorevole a maggioranza a questo disegno di legge per i motivi succintamente esposti in questa relazione.

Président La parole au Conseiller Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) Questa legge prevede alcune ulteriori modifiche alla legge n. 39/95, infatti con questa legge si rimediano gli errori materiali contenuti nei testi precedenti e si chiariscono anche alcune interpretazioni che risultavano contrastanti fra loro. Inoltre si prevedono disposizioni procedurali per contribuire a risolvere più rapidamente e in modo più razionale il problema dell'emergenza abitativa. Si prevedono ancora norme per l'amministrazione degli alloggi in sistema condominiale da parte degli IACP.

Ogni volta che si pone mano a questa legge, sembra che si sia trovato il sistema per risolvere il problema della casa in Valle d'Aosta; si leggono articoli su tutti i giornali, dichiarazioni, foto, prese di posizione degli IACP da cui sembra che dal giorno dopo le case nascano come funghi poi si va a leggere dentro le righe di questi articoli e si ritrova che ancora una volta il problema casa non solo non è risolto, ma neppure si prevedono tempi e soluzioni per risolverlo.

Si può rivedere tutto sull'emergenza casa, si possono aggiungere o togliere i casi più o meno disperati, estenderli ai profughi, agli extracomunitari, ai giovani sposi, ma se non si costruiscono le case, l'emergenza rimane, la casa continua ad essere nei buoni propositi degli amministratori e resta un sogno che non si avvera per i cittadini che attendono di avere anche loro questo bene sociale. Io dico che è giunto anche il momento di vedere le cose in modo diverso.

Dopo l'ultima mozione che abbiamo presentato in questo Consiglio a questo riguardo abbiamo discusso del problema anche in commissione e devo dire che l'Assessore in quella sede ha relazionato con serietà, ma è risultato evidente che nell'immediato non ci sono costruzioni.

L'Assessore ha illustrato i piani degli IACP, ha esposto gli accordi esistenti fra il Comune di Aosta e l'Istituto Case Popolari, ha menzionato i comuni dove c'è l'intenzione di costruire, ma in alcuni casi addirittura le aree su cui costruire non sono disponibili, si parla di 70 alloggi al quartiere Dora, ma si dice che non ci sono ancora le aree disponibili.

L'Assessore si è impegnato a mettere in atto il Fondo regionale per l'abitazione previsto dalla legge n. 36, fondo che avevamo più volte sollecitato e che riveste particolare importanza perché può venire incontro alle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento degli affitti e delle spese condominiali.

Anche questo può essere un mezzo per aiutare le famiglie nel momento in cui si trovano in difficoltà nel pagare gli affitti, nel pagare le spese condominiali, è un fatto positivo per noi della Regione, ma non risolve come dicevo prima l'emergenza casa che rimane e diventa una guerra fra poveri, fra il profugo e il non profugo, fra l'extracomunitario e il residente in Valle d'Aosta perché vista la pochezza degli alloggi che ci sono da assegnare, l'assegnazione dell'alloggio diventa per qualcuno come la vincita di una lotteria e io ritengo che dobbiamo avere come Giunta e come Consiglio maggiore coraggio nell'affrontare questo problema, più volontà politica e se vogliamo essere credibili su questo problema, non si può andare avanti a suon di modifiche, ma si devono fare dei programmi e questi programmi devono essere realizzati in tempi brevi.

Se ci sono terreni da rendere disponibili, questi terreni devono essere resi disponibili da chi ne ha la competenza; bisogna vedere da cosa dipende la mancanza di disponibilità, pertanto chi ne ha la competenza, deve cercare di mettere a disposizione i terreni.

Teniamo presente che al bando del Comune di Aosta risultano presentate 526 domande, che la Commissione sfratti che opera alla Presidenza della Giunta ha attualmente all'esame 265 casi di sfrattati di cui 160 di Aosta e 105 di altri comuni della Valle e di là c'è un elenco di 526 domande al Comune di Aosta, 265 sono presso la Commissione della Presidenza della Giunta. Da questi dati emerge la dimensione del fenomeno che abbiamo di fronte e la fame di case che oggi esiste anche nella nostra Regione.

I costi degli affitti aumentano, il mercato immobiliare tende ad aumentare. È vero che è stato fatto adesso l'affitto concertato, ma andiamo a vedere quanto può costare l'affitto concertato e quanto pesa su una famiglia anche se è contrattato fra le parti. Anche il mercato immobiliare aumenta e allora come si pone un calmiere all'immobiliare e anche al costo degli affitti? Mettendo sul mercato da parte dell'ente pubblico alloggi perché questa è l'unica strada che abbiamo.

Se non si costruiscono alloggi, dobbiamo recuperare l'esistente, quello che c'è da ristrutturare perché se mancano i terreni bisogna porsi il problema di recuperare quello che è possibile recuperare perché i prezzi continuano a salire, ma sale anche il numero degli sfrattati.

Non possiamo fare finta di niente di fronte alle richieste che ci provengono dagli anziani in cerca di un'abitazione, dalle giovani coppie che cercano un alloggio per potersi formare una famiglia, dagli handicappati che vogliono un ambiente dove poter vivere in maniera indipendente dalla famiglia, dalle famiglie che non possono beneficiare del mutuo prima casa perché non hanno entrate sufficienti né per restituire il mutuo né per metterci la differenza.

Ci rendiamo conto che il bilancio della Regione è quello che è ed è anche blindato, ipotecato in innumerevoli spese, ma di fronte a un problema sociale come quello della casa non si possono sempre attendere tempi migliori. Questi tempi a nostro avviso vanno creati e così come vanno creati per il lavoro, per la sanità e per la scuola, anche per la casa questi tempi vanno creati; in questi settori che sono i più importanti - lavoro, sanità, casa e scuola - perché toccano da vicino il cittadino, cerchiamo di orientare il bilancio regionale. Vediamo di ridurre le spese da altre parti, privatizziamo pure tutto il patrimonio immobiliare pubblico che esiste, ma indirizziamo verso questi settori delle possibilità economiche per permettere alle famiglie di costituirsi, di avere un tetto e un lavoro.

Vediamo in ogni ordine del giorno che eroghiamo contributi da una parte e dall'altra e io non dico che non sia giusto, ma dobbiamo arrivare a fare delle scelte anche nel nostro bilancio regionale e pensare ai problemi sociali che toccano le famiglie, ai problemi che toccano in modo particolare i meno abbienti, coloro che hanno meno possibilità economiche ed oggi nella nostra Regione c'è un 20-25 percento di famiglie che è in cerca di un alloggio.

Noi dobbiamo cercare di venire loro incontro perché non possiamo venire incontro soltanto in certe situazioni con il fondo perché il fondo può essere momentaneo, temporaneo, non può essere duraturo nel tempo.

Allora perché il fondo non diventi una cosa infinita, dobbiamo cercare di realizzare l'obiettivo della casa come bene sociale per venire incontro alle famiglie come si è fatto nel dopoguerra quando si ricostruiva il Paese; quanti enti sono nati allora per costruire alloggi? Io dico che un pensiero su questo discorso bisogna farlo, vedere di costruire e ristrutturare l'esistente se non ci sono terreni disponibili.

Président La parole au Conseiller Comé.

Comé (Aut) La scorsa estate io e il mio gruppo avevamo già presentato, come l'Assessore si ricorderà, un'interpellanza chiedendo di andare a rivedere la vecchia normativa che riguardava l'emergenza abitativa e che, come è stato sottolineato oggi, era un'impostazione sbagliata e quindi dava solo il permesso di accedere all'emergenza abitativa agli handicappati, quindi da parte nostra oggi c'è la soddisfazione di vedere che quest'atto è stato portato in Consiglio per la sua modifica e siamo più che favorevoli a questo disegno di legge.

Volevo solo, molto brevemente, fare un invito all'Assessore. Ho visto l'emendamento che ha presentato, mi riferisco all'emendamento 2, relativo all'articolo 5 bis, che parla dei limiti di costo; invito la Giunta a determinarli in tempi molto brevi, diversamente si possono creare dei grossi problemi soprattutto allo IACP che, per dare una risposta alla richiesta che faceva Beneforti di avere la casa, di avere le strutture, si è spesso visto dei bandi di appalto che sono andati deserti.

L'invito mio è quello di provvedere in tempi molto rapidi a determinare questo quinto articolo.

Président Si personne ne demande la parole, je ferme la discussion générale. La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV) Per fare rapidamente due considerazioni per quanto attiene le osservazioni che il Consigliere Beneforti ha svolto.

L'oggetto è già stato ampiamente dibattuto in questo Consiglio e in commissione, mi limito a riprendere alcune cose che a suo tempo avevo detto puntualizzando che in questa materia il quadro si è notevolmente evoluto negli ultimi 9 mesi, nel senso che e dal punto di vista dell'attribuzione delle risorse finanziarie e dal punto di vista della normativa le competenze sono state cambiate con un provvedimento, il "Bassanini ter" quindi, per quanto riguarda la nostra Regione, sarà necessario perché si abbia competenza piena in questa materia definire delle norme di attuazione.

Questo ci consentirà di provvedere alla definizione di una legge quadro che distribuisca bene le competenze fra Regione, comuni ed eventualmente altri enti interessati e ci consentirà di affrontare il problema in maniera più organica.

Per quanto riguarda il fondo sociale, il Consigliere sa che finalmente siamo riusciti a decollare con l'iniziativa; vorrei dire che se da una parte sicuramente il problema esiste, credo però di poter dire che la situazione della nostra Regione non è così drammatica come potrebbe magari trasparire da alcuni toni usati dal Consigliere Beneforti.

Certo è che è ancora necessario concretizzare alcune iniziative che purtroppo languono per le varie ragioni che ben conosciamo.

Per quanto riguarda la determinazione dei limiti di costo, abbiamo approfittato di questa legge per introdurre questa possibilità per la Regione, sollecitati dallo IACP che ha l'esigenza di riformulare le gare di appalto per quanto riguarda "in primis" le costruzioni di via Chambéry.

Président Nous procédons à l'examen article par article du projet de loi n° 18.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 29

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 2 nous avons un amendement qui a été adopté par la commission dont je donne la lecture:

Emendamento La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa."

Je soumets au vote l'article 2 tel qu'il découle de l'amendement présenté par la commission:

Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 39/1995, già modificato dall'articolo 10 della l.r. 35/1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

"1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del Sindaco del Comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore, trasmessa per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che ne cura l'istruttoria, può riservare alloggi:

a) per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;

b) per sgombero di unità abitative da recuperare;

c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza;

d) da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, certificato, che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere utilizzati soltanto gli alloggi di risulta e, tra gli alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, quelli riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 e non assegnabili per carenza di aventi titolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di trenta giorni dalla loro disponibilità; il termine è elevato a 60 giorni qualora detti alloggi siano utilizzati per la mobilità.

4. La domanda di ammissione ai benefici della riserva di cui al comma 1, lettere a) e d), è raccolta e istruita dal Comune di residenza del richiedente, che provvede a trasmetterla alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che la sottopone alla commissione di cui all'articolo 14 per la valutazione dell'ammissibilità.

5. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in concorrenza tra i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, lettere a) e d), sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 14.

6. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, la commissione di cui all'articolo 14 accerti il regolare possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43, l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione.

7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza."

Conseillers présents: 30

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 30

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 30

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 30

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Il y a un amendement qui introduit un article 5 bis proposé par la commission dont je donne la lecture:

Emendamento Dopo l'articolo 5 è aggiunto l'art. 5 bis.

"Art. 5 bis

(Limiti di costo)

1. Con proprio provvedimento la Giunta regionale determina i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga ai massimali stessi.

2. I costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo."

Je soumets au vote l'article 5 bis:

Conseillers présents: 31

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 31

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 31

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.