Objet du Conseil n. 518 du 24 mars 1999 - Resoconto
SÉANCE DU 24 MARS 1999 (APRÈS-MIDI)
OGGETTO N. 518/XI Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, in particolare, dall'articolo 39 (Disposizioni comuni - fasce di rispetto).
Deliberazione Il Consiglio
Preso atto che in data 6 aprile 1998 è stata approvata la legge regionale n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, la quale prevede una serie di provvedimenti attuativi al fine di dare piena attuazione ai principi della legge stessa;
Dato atto che i provvedimenti, rispettivamente di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza del Consiglio regionale, sono:
provvedimenti della Giunta regionale:
Art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG)
Art. 14 (Modifiche e varianti al PRG)
Art. 21 (Mezzi di conoscenza e di informazione)
Art. 22 (Zone territoriali)
Art. 27 (Procedura di formazione degli accordi di programma)
Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)
Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)
Art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)
provvedimenti del Consiglio regionale:
Art. 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)
Art. 24 (Indici urbanistici)
Art. 39 (Disposizioni comuni)
Art. 54 (Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)
Art. 64 (Contributo per il rilascio della concessione)
Art. 65 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)
Art. 66 (Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale)
Art. 69 (Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza);
Preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 1836 del 25 maggio 1998, la quale individuava un programma che prevedeva l'individuazione di appositi gruppi di lavoro nonché l'articolazione temporale delle attività da svolgere ai fini della predisposizione dei contenuti tecnici dei provvedimenti attuativi più urgenti della legge regionale; che nella stessa deliberazione la Giunta aveva inoltre deciso di sottoporre le bozze dei provvedimenti ad una apposita conferenza costituita dai rappresentanti della Regione e di quelli degli Enti locali, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici onde perseguire una intesa sui contenuti dei provvedimenti stessi preliminarmente alla loro approvazione da parte della Giunta o del Consiglio regionale;
Dato atto che sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro tematici mediante la nomina di rappresentanti degli Enti locali, degli ordini professionali, dell'associazione dei tecnici degli enti locali, nonché dei funzionari di tutte le strutture regionali interessate, che tali gruppi hanno svolto una prima parte del lavoro a partire dal 21 maggio 1998 attraverso una serie di riunioni fino al 6 luglio 1998, che in data 31 luglio 1998 la conferenza si è riunita per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori ed ha verificato che i gruppi chiedevano di individuare un secondo calendario di riunioni per poter concludere il proprio lavoro;
Preso atto che in quella sede era stato pertanto deciso che il lavoro dei gruppi si sarebbe concluso entro l'11 dicembre 1998; che le bozze dei provvedimenti sono state inviate a tutti i componenti dei gruppi di lavoro, nonché al Consorzio degli Enti locali che ha formulato proprie osservazioni con nota prot. n. 1636/AS del 18 dicembre 1998 pervenuta in data 21 dicembre 1998 alla Regione, e che nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 1998 i gruppi di lavoro si sono riuniti al fine di esaminare e recepire di comune accordo le modificazioni richieste;
Preso atto che la Giunta ha discusso dei contenuti tecnici dei provvedimenti attuativi nella riunione del 21 dicembre 1998;
Dato atto che la conferenza si è riunita in data 30 dicembre 1998 ed ha esaminato i contenuti tecnici dei provvedimenti attuativi e che nel corso della riunione è stata formalizzata la firma dell'intesa da parte del Presidente della Giunta regionale, Dino Viérin, e del Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio degli Enti locali, Osvaldo Ruffier, in merito ai contenuti dei seguenti provvedimenti della Giunta regionale:
Art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG)
Art. 21 (Mezzi di conoscenza e di informazione)
Art. 22 (Zone territoriali)
Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)
Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)
e dei seguenti provvedimenti del Consiglio regionale:
Art. 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)
Art. 24 (Indici urbanistici)
Art. 39 (Disposizioni comuni);
Preso atto che nel corso della riunione è stato inoltre concordato il proseguimento del lavoro di tre gruppi per il completamento dei contenuti di alcuni provvedimenti per i quali non è stato possibile una messa a punto definitiva;
Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta ed in particolare il comma 3, articolo 39 (Disposizioni comuni);
Richiamata inoltre la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 - Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP);
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29.01.1999;
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Visto l'articolo 39, comma 3 della legge regionale 11/1998, in ordine alla competenza del Consiglio regionale;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;
Delibera
di approvare l'allegato A alla presente deliberazione concernente disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", previste in particolare dal comma 3, dell'art. 39 (Disposizioni comuni - fasce di rispetto).
Allegato A
(omissis)
Président Sur l'objet n° 33 nous avons un amendement présenté par la IIIème Commission ainsi qu'un amendement de l'Assesseur Vallet qui vient d'être distribué. Je donne la lecture de l'amendement de l'Assesseur Vallet:
Emendamento Il paragrafo A "Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è prevista l'urbanizzazione" del Capitolo III "Ulteriori fasce di rispetto (art. 43, comma 3, L.R. 11/1998)" è così sostituito:
Capitolo III. Ulteriori fasce di rispetto (art. 43, comma 3, L.R. 11/1998)
Paragrafo A. Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è prevista l'urbanizzazione.
1. Il PRG stabilisce le distanze minime da rispettare, reciprocamente, nella costruzione tra le stalle e relative concimaie e l'edificazione prevista od esistente. In particolare per edificazione si intende quella a destinazione: abitativa primaria o principale, turistica e ricettiva, commerciale, servizi pubblici, e ove il caso artigianale ed industriale, sulla base dei seguenti criteri. Per quanto riguarda il concetto di stalla e concimaia nonché per quanto riguarda gli aspetti costruttivi degli stessi, si osserveranno le disposizioni contenute nel "Manuale tecnico contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi " curato dalle competenti strutture regionali.
2. Il PRG in relazione alle condizioni locali stabilisce le distanze minime da osservarsi prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie. Al fine del rilascio dell'atto abilitativo tuttavia, esaminando lo specifico intervento in relazione alle condizioni locali, tenendo conto della rilevanza della struttura anche in relazione alla propensione agricola del contesto, delle destinazioni d'uso previste e in atto nell'ambito interessato, il Comune di concerto con il veterinario ufficiale e l'ufficiale sanitario, può, su richiesta del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
3. Nel caso in cui, per la complessità delle problematiche legate alla presenza di numerose stalle e concimaie in un ambito edificato in cui le destinazioni d'uso siano incompatibili e non risulti possibile individuare soluzioni, il PRG prevede espressamente la rilocalizzazione delle aziende mediante l'individuazione di sottozone di tipo Eg specificatamente a ciò destinate. Il PRG, qualora venga riconfermata la presenza di stalle esistenti in ambito costruito e/o risulti comunque irrisolto il problema delle relative concimaie, individua specifiche sottozone di tipo Ed destinate alla realizzazione di concimaie per lo stoccaggio di materiali reflui zootecnici. Tali sottozone devono rispettare la distanza minima di 50 metri dalle zone edificate o edificabili.
4. Le presenti norme non si applicano ai " depositi di letame maturo " proveniente dallo svuotamento delle concimaie.
Je donne la lecture de l'amendement de la IIIème Commission:
Emendamento Allegato A "Disposizioni comuni - art. 39"
Al capitolo III. Ulteriori fasce di rispetto (art. 43, comma 3, l.r. 11/1998), paragrafo A. Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è prevista l'urbanizzazione, il punto 2 è così sostituito:
"2. Nuova edificazione: Il PRG in relazione alle condizioni locali stabilisce le distanze minime da osservarsi. Al fine del rilascio dell'atto abilitativo tuttavia, esaminando lo specifico intervento in relazione alle condizioni locali, tenendo conto della rilevanza della struttura anche in relazione alla propensione agricola del contesto, delle destinazioni d'uso previste e in atto nell'ambito interessato, il Comune di concerto con il veterinario ufficiale e l'ufficiale sanitario, può, su richiesta del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie."
Est-ce que nous pouvons procéder à une votation intégrée, c'est-à-dire du texte tel qu'il découle de la présentation des deux amendements, de la commission et de l'Assesseur Vallet? S'il n'y a pas d'objections nous procédons dans ce sens. Je précise que l'amendement de l'Assesseur a remplacé l'amendement de la IIIème Commission. Je veux également préciser qu'au deuxième alinéa de ce même amendement les mots "ufficiale sanitario" sont à lire "medico di sanità pubblica" étant donné que telle est la dénomination officielle de cet organe.
Je soumets au vote le point n° 33 avec l'amendement présenté par l'Assesseur Vallet:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Pour motion d'ordre la parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Non abbiamo votato il provvedimento all'ordine del giorno n. 33, abbiamo votato l'emendamento.
Presidente Abbiamo votato, io ho precisato, contestualmente la deliberazione e l'emendamento. Ho posto il quesito espressamente, colleghi consiglieri.
Curtaz (PVA-cU) Non ci siamo capiti, Presidente. Quando lei, in sede della mia prima mozione d'ordine, mi ha chiesto se erano tutti gli emendamenti da votare separatamente, facevo riferimento sia ad un punto all'ordine del giorno sia al secondo punto all'ordine del giorno, probabilmente per difetto mio di comprensione in cui peraltro sono caduti anche i miei colleghi, quindi chiederei di invalidare la votazione per quanto riguarda l'emendamento perché così io l'ho intesa, mentre sul provvedimento generale rispetto all'ordine del giorno n. 33 desidererei ripetere la votazione anche perché intendo votare a nome del mio gruppo a favore del provvedimento.
Presidente Credevo di essere stato chiaro nell'illustrare il contenuto della votazione, se non ci sono obiezioni da parte dei colleghi, si può procedere a una nuova votazione, in questo caso la richiesta del collega Curtaz a nome del suo gruppo è quella di procedere a votazioni distinte, prima sull'emendamento e sul testo dopo.
Pas d'objections dans ce cas? La votation qui a eu lieu tout à l'heure est annulée, je prie les conseillers de s'exprimer sur l'amendement présenté par l'Assesseur Vallet:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote le point n° 33 dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
