Objet du Conseil n. 517 du 24 mars 1999 - Resoconto
SÉANCE DU 24 MARS 1999 (APRÈS-MIDI)
OGGETTO N. 517/XI Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste dagli articoli 23 (spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (indici urbanistici).
Deliberazione Il Consiglio
Preso atto che in data 6 aprile 1998 è stata approvata la legge regionale n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, la quale prevede una serie di provvedimenti attuativi al fine di dare piena attuazione ai principi della legge stessa;
Dato atto che i provvedimenti, rispettivamente di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza del Consiglio regionale, sono:
provvedimenti della Giunta regionale:
Art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG)
Art. 14 (Modifiche e varianti al PRG)
Art. 21 (Mezzi di conoscenza e di informazione)
Art. 22 (Zone territoriali)
Art. 27 (Procedura di formazione degli accordi di programma)
Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)
Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)
Art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)
provvedimenti del Consiglio regionale:
Art. 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)
Art. 24 (Indici urbanistici)
Art. 39 (Disposizioni comuni)
Art. 54 (Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)
Art. 64 (Contributo per il rilascio della concessione)
Art. 65 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)
Art. 66 (Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale)
Art. 69 (Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza);
Preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 1836 del 25 maggio 1998, la quale individuava un programma che prevedeva l'individuazione di appositi gruppi di lavoro nonché l'articolazione temporale delle attività da svolgere ai fini della predisposizione dei contenuti tecnici dei provvedimenti attuativi più urgenti della legge regionale; che nella stessa deliberazione la Giunta aveva inoltre deciso di sottoporre le bozze dei provvedimenti ad una apposita conferenza costituita dai rappresentanti della Regione e di quelli degli Enti locali, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici onde perseguire una intesa sui contenuti dei provvedimenti stessi preliminarmente alla loro approvazione da parte della Giunta o del Consiglio regionale;
Dato atto che sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro tematici mediante la nomina di rappresentanti degli Enti locali, degli ordini professionali, dell'associazione dei tecnici degli enti locali, nonché dei funzionari di tutte le strutture regionali interessate, che tali gruppi hanno svolto una prima parte del lavoro a partire dal 21 maggio 1998 attraverso una serie di riunioni fino al 6 luglio 1998, che in data 31 luglio 1998 la conferenza si è riunita per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori ed ha verificato che i gruppi chiedevano di individuare un secondo calendario di riunioni per poter concludere il proprio lavoro;
Preso atto che in quella sede era stato pertanto deciso che il lavoro dei gruppi si sarebbe concluso entro l'11 dicembre 1998; che le bozze dei provvedimenti sono state inviate a tutti i componenti dei gruppi di lavoro, nonché al Consorzio degli Enti locali che ha formulato proprie osservazioni con nota prot. n. 1636/AS del 18 dicembre 1998 pervenuta in data 21 dicembre 1998 alla Regione, e che nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 1998 i gruppi di lavoro si sono riuniti al fine di esaminare e recepire di comune accordo le modificazioni richieste;
Preso atto che la Giunta ha discusso dei contenuti tecnici dei provvedimenti attuativi nella riunione del 21 dicembre 1998;
Dato atto che la conferenza si è riunita in data 30 dicembre 1998 ed ha esaminato i contenuti tecnici dei provvedimenti attuativi e che nel corso della riunione è stata formalizzata la firma dell'intesa da parte del Presidente della Giunta regionale, Dino Viérin, e del Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio degli Enti locali, Osvaldo Ruffier, in merito ai contenuti dei seguenti provvedimenti della Giunta regionale:
Art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG)
Art. 21 (Mezzi di conoscenza e di informazione)
Art. 22 (Zone territoriali)
Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)
Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)
e dei seguenti provvedimenti del Consiglio regionale:
Art. 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)
Art. 24 (Indici urbanistici)
Art. 39 (Disposizioni comuni);
Preso atto che nel corso della riunione è stato inoltre concordato il proseguimento del lavoro di tre gruppi per il completamento dei contenuti di alcuni provvedimenti per i quali non è stato possibile una messa a punto definitiva;
Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta ed in particolare il comma 1, art. 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) ed il comma 1, art. 24 (Indici urbanistici);
Richiamata inoltre la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 - Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP);
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29.01.1999;
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Visti gli artt. 23 e 24 della legge regionale 11/1998, in ordine alla competenza del Consiglio regionale;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;
Delibera
di approvare l'allegato A alla presente deliberazione concernente disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", previste dal comma 1, dell'art. 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e dal comma 1, dell'art. 24 (Indici urbanistici).
Allegato A
(omissis)
Si dà atto che il Consigliere Lanièce lascia l'aula consiliare.
Président Si l'Assesseur est d'accord, je propose la discussion conjointe des arguments 32 et 33 à l'ordre du jour. La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) La legge regionale n. 11/98, la legge urbanistica, ha abrogato 22 leggi regionali concernenti la materia ed ha innovato profondamente alcuni aspetti della pianificazione urbanistica.
Il testo della legge n. 11, oltre a rappresentare un testo unico, si è anche ispirato al principio della legge quadro ovvero ha voluto essere una legge di principi demandando alla definizione e all'approvazione di una serie di provvedimenti applicativi tutta una serie di aspetti. Alcuni di questi provvedimenti la legge li ha riservati alla competenza della Giunta regionale, altri invece li ha riservati alla competenza di questo Consiglio.
Per giungere alla definizione di questi provvedimenti la Giunta regionale ha definito un percorso che ha previsto la costituzione di cinque gruppi di lavoro che hanno predisposto le bozze che sono state poi esaminate e valutate da una Conferenza dei servizi per raggiungere un'intesa fra Amministrazione regionale ed enti locali.
Sono stati costituiti, come ho detto, cinque gruppi di lavoro formati da rappresentanti degli enti locali, rappresentanti degli organi professionali, rappresentanti dell'Associazione dei tecnici degli enti locali e dai responsabili dei servizi di tutte le strutture regionali interessate.
Questi gruppi di lavoro hanno proficuamente operato ed è stato possibile con la Conferenza dei servizi che si è riunita il 30 dicembre scorso ottenere l'intesa degli enti locali.
Il procedimento quindi che abbiamo voluto seguire è qualcosa di più della concertazione, nel senso che questi provvedimenti sono il frutto di un lavoro comune, sono stati studiati e definiti insieme.
I contenuti dei provvedimenti che oggi sono all'attenzione di questo Consiglio sono esclusivamente tecnici, ma credo che valga la pena di illustrarli sinteticamente annotando alcune questioni.
Per quanto riguarda il primo dei due provvedimenti, cioè quello previsto dagli articoli 23 e 24 della legge, per una parte tratta delle definizioni tecniche dei diversi indici urbanistici al fine di uniformare il linguaggio tecnico di uso comune nei piani regolatori e nella seconda parte, che è la parte più rilevante, tratta degli indici e degli standard urbanistici nella loro sostanza.
Precedentemente alla legge n. 11 il settore degli indici e degli standard urbanistici era disciplinato dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 nonché per le zone A dall'articolo 14 della legge n. 14/78 che è una delle leggi che la legge n. 11 ha abrogato.
Il provvedimento che è all'attenzione del Consiglio oggi rappresenta quindi per la nostra Regione l'esercizio della propria competenza primaria in materia urbanistica, in un settore in cui finora l'unico riferimento è stato il decreto ministeriale statale.
Questa che io definirei una vera e propria rivoluzione è stata lungamente meditata, sono state affrontate di volta in volta tematiche settoriali con la partecipazione di numerose strutture regionali. Alla fine, la proposta che si prefigura costituisce un cambiamento fondamentale nella pratica pianificatoria regionale. Innanzitutto si osserva una diversa esemplificazione dei servizi, conformemente a quanto stabilito dalla nuova legge regionale, nonché dal PTP. Si sono pertanto individuati servizi di interesse regionale e servizi di interesse locale.
Esaminando le diverse proposte emerse, si può constatare come si sia lavorato su alcuni principi di fondo.
Andando a precisare, per quanto riguarda ad esempio gli standard urbanistici, è stata fatta una scelta secondo me molto importante che è quella di definire degli standard non più quantitativi, così come era previsto e definito dalla normativa vigente, ma si è deciso di propendere per standard qualitativi.
La scelta di proporre standard qualitativi deriva dalla constatazione che fino ad oggi gli standard quantitativi non hanno risolto il vero problema che è quello di fornire alla fine dei servizi efficienti; spesso la quantità è servita proprio come alibi per giustificare gravi carenze funzionali.
Le diverse condizioni locali richiederebbero una parametrazione molto varia che non si baserebbe su nessun ragionamento scientifico anche in assenza di qualsiasi valutazione quantitativa e qualitativa. La scelta quindi di standard qualitativi, se da una parte impone una grande responsabilizzazione degli amministratori locali, dall'altra assicura la necessaria flessibilità per la soluzione dei problemi specifici.
La pianificazione oggi si muove comunque, questo è importante annotarlo, in un quadro di insieme costituito evidentemente dal piano territoriale paesistico.
Il livello di integrazione dei servizi è sempre più ampio e diffuso per cui è parso utile non predefinire quadri rigidi mediante l'individuazione di precisi ambiti di integrazione sovracomunali né imporre scelte acritiche alle comunità locali bensì favorire il ricorso a una pianificazione integrata in cui ogni comunità può fornire specifici servizi usufruendo da parte sua di quelli diversi dei comuni vicini.
In tal senso il comune, nel redigere il proprio piano regolatore, ha l'obbligo di affrontare le problematiche connesse alla fornitura di determinati servizi che sono stati ritenuti fondamentali per assicurare un'elevata qualità della vita e uno sviluppo armonioso della propria comunità mediante una valutazione che, partendo dall'ambito comunale, può estendersi mediante accordi ad altri comuni.
Tutto ciò si è quindi concretizzato nell'individuazione puntuale dei diversi tipi di servizi di interesse locale definendo l'ambito di integrazione, il tipo di servizio - che è stato previsto obbligatorio e facoltativo -, apposite linee guida per la corretta lettura del provvedimento nonché in modo specifico per ogni tipo di servizio le prestazioni qualitative relative ai diversi servizi con i quali il piano regolatore deve confrontarsi dimostrando di perseguire tali obiettivi.
Anche per quanto riguarda i limiti di densità, l'altezza e le distanze sono state fatte considerazioni analoghe. Si è ritenuto che i parametri fissi e inderogabili fossero troppo poco flessibili e poco adatti a rappresentare l'estrema varietà di situazioni locali. D'altra parte, la poca adattabilità dei parametri quantitativi ha mostrato i propri limiti in numerose occasioni, basti pensare all'uso sistematico della richiesta di deroga alle procedure ordinarie. La proposta è partita dal presupposto che oggi non si tratta di urbanizzare un territorio vergine, ma piuttosto di completare e riqualificare l'esistente, indirizzi questi sottolineati anche nel piano territoriale paesistico.
Se così è, allora è risultato più opportuno fare riferimento alla situazione in atto in modo da prevedere che l'espansione e la riqualificazione si inserissero in modo armonioso con l'esistente tenuto conto che la situazione esistente nella nostra Regione è estremamente variabile, passiamo dalle situazioni di Aosta capoluogo alla piccola frazione di montagna. Il provvedimento quindi all'esame definisce le modalità con cui calcolare tali limiti che, pur non essendo individuati, di fatto esistono in quanto rappresentano una situazione in atto.
Per quanto riguarda il provvedimento di cui all'articolo 39, anche qui gli argomenti riguardano una serie di disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 della legge n. 11; in tale provvedimento sono stati applicati i principi già illustrati per gli standard e i limiti di densità ovvero ridurre al minimo la previsione di fasce definite e rigide, ma piuttosto definire i criteri con i quali individuare tali fasce tenuto conto della peculiarità dell'ambito interessato. A tale regola fanno eccezione evidentemente quelle disposizioni che trovano già limiti imposti o che derivano da disposizioni di legge, ad esempio i limiti imposti per le fasce di rispetto delle sorgenti o per le fasce di rispetto per le distanze dai pozzi.
Il provvedimento chiarisce andando a precisare le definizioni contenute nell'articolo 99 in relazione alle fasce di rispetto stradali osservando comunque che, in attesa del regolamento applicativo del nuovo Codice della strada, ancora saremo per anni - in attesa del regolamento che non dipende da noi - in una situazione di precarietà.
Per quanto riguarda le distanze minime dalle stalle, in III Commissione è stato presentato un emendamento che elimina anche per queste situazioni l'imposizione di una distanza precisa. Di fatto il testo che si viene a creare con quest'emendamento non fa più distinzione fra le nuove costruzioni e i recuperi per cui il testo, così come è risultato dall'emendamento della III Commissione, deve essere meglio coordinato e meglio disposto, quindi a questo fine presento un emendamento all'oggetto n. 33, al capitolo III, un emendamento che nel merito conferma quanto definito dalla commissione, ma che in forma più coerente definisce il testo.
Si dà atto che, dalle ore 17,53 alle ore 18,12, presiede il Vicepresidente Viérin Marco.
Presidente È aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Volevo solo fare un'osservazione sull'emendamento anche se non ho potuto seguire l'ultima parte dell'illustrazione dell'Assessore e me ne scuso.
Sui caratteri generali di questo provvedimento devo dire che lo condivido pienamente, ho condiviso anche l'illustrazione che ne ha fatto l'Assessore e richiamo una sua definizione: quando l'Assessore ha detto che si tratta di una rivoluzione nel settore urbanistico credo che non abbia impiegato una parola esagerata perché il passare, come siamo stati abituati per decenni, da piani regolatori con indici di carattere quantitativo, che erano predeterminati da normative fisse, a indici qualitativi è effettivamente una rivoluzione nel settore che imporrà alle amministrazioni locali molte più competenze, molte più responsabilità, un diverso modo di agire e di essere autonomi.
Di questo si tratta, quindi ritengo che sia una modalità che condivido e una proposta nel settore rivoluzionaria.
Fra l'altro devo anche dire che ho letto gli elaborati e ritengo che sia stato fatto nell'occasione anche un buon lavoro da parte degli uffici tecnici delle commissioni che hanno redatto materialmente gli elaborati e credo di poter quindi manifestare un mio apprezzamento in questo senso.
Un'osservazione critica la voglio fare invece per quanto riguarda l'emendamento, ne abbiamo già parlato con l'Assessore in commissione e cercherò di illustrare nel modo più chiaro possibile qual è la mia osservazione critica.
A me sembra che, mentre si adotta un criterio generale che va verso l'adozione di criteri qualitativi per tutte le fattispecie che vengono interessate da un piano regolatore, l'emendamento fa un passo indietro, quello che entra o se vogliamo esce dalla porta, che è l'indice quantitativo, rientra dalla finestra, perché per concedere quest'opportunità in sede di piano commerciale per quanto riguarda una fattispecie…
(interruzione dell'Assessore Vallet, fuori microfono)
… mi riferisco all'emendamento n. 1 all'allegato A degli indici urbanistici, articolo 24. Probabilmente l'Assessore non ha ancora toccato questo problema, ma avrà modo eventualmente in un secondo intervento di replicare a questa mia osservazione.
Quest'emendamento prevede che quanto è uscito dalla porta rientra dalla finestra, cioè adottiamo un sistema generalizzato, ripeto, condivisibile di indici qualitativi e invece riserviamo per una piccola parte di edifici, quelli ad uso commerciale di un certo livello, degli indici quantitativi e a me questa risulta una cosa incomprensibile e cerco di rendere più chiaro questo mio ragionamento attraverso un esempio molto banale che è quello dei parcheggi per strutture commerciali di un certo peso, di una certa metratura.
Attraverso gli indici numerici quantitativi che vengono stabiliti, ad un certo volume di edificio commerciale deve corrispondere un certo numero di parcheggi.
A mio giudizio dal punto di vista urbanistico si tratta di una bestialità e faccio un esempio: di fronte ad un enorme magazzino di alimentari in cui entrano ogni giorno centinaia o migliaia di clienti, è evidente che devo avere un parcheggio dimensionato per il numero di clientela, quindi devo avere un parcheggio grande, ma con la stessa volumetria di edificio posso esercitare in luogo di un servizio di alimentari un negozio ad esempio di fuoristrada.
Uno che vende i fuoristrada, anche con un grosso negozio, credo sia già contento se riesce a venderne due o tre al giorno, mi sembrerebbe per lui già un ottimo affare, e quindi questo non avrà bisogno a parità di volumi dei 500 parcheggi di cui invece necessita il negozio di alimentari, ma avrà bisogno di 5-10 parcheggi al massimo.
Ora, obbligare chi ha una certa volumetria a fare necessariamente un certo numero di parcheggi, mi sembra una cosa priva di senso e in contraddizione con quella che è la filosofia generale del provvedimento.
Credo che anche in quel caso debbano essere le amministrazioni a decidere laddove occorrono 500 parcheggi e laddove ne occorrono 5 adottando quei criteri qualitativi che sono alla base della logica che sovrintende alla legge.
Ritengo che in ordine a quest'emendamento, così come è stato proposto, il nostro giudizio non possa che essere negativo perché è contraddittorio e perché va contro il buon senso amministrativo.
Presidente La parola al Consigliere Comé.
Comé (Aut) Anche da parte mia c'è un giudizio positivo su queste norme di attuazione della legge n. 11. Sicuramente, come ricordava l'Assessore nella sua esposizione, la legge n. 11 ha abrogato tutta una serie di leggi e questa era una di quelle esigenze che soprattutto chi ha vissuto come sindaco nelle varie amministrazioni ricorderà che era un'esigenza molto sentita da parte degli amministratori, da parte di operatori professionali e anche di singoli cittadini che spesso cozzavano di fronte a delle difficoltà interpretative su determinate operazioni che volevano svolgere.
Questa legge, come ha ricordato poc'anzi l'Assessore, ha coordinato la legislazione regionale in materia urbanistica con il piano territoriale. Sollevo qui una certa preoccupazione in quanto da più parti e soprattutto da parte della maggioranza si va a ventilare la possibilità di andare a rivedere un po' il piano territoriale, quindi non vorrei che un'eventuale riproposta del piano territoriale paesistico andasse a creare di nuovo dei problemi soprattutto a livello di enti locali.
Sono importanti, come dicevo prima, queste norme di attuazione perché vanno ad uniformare un linguaggio tecnico per la predisposizione dei piani regolatori, piani che la legge stessa determinava in cinque anni per andare ad adeguare il piano territoriale ed è passato praticamente un anno prima che fossero predisposte queste norme attuative, per cui un anno è stato bruciato non permettendo poi ai comuni di poter essere già operativi per andare a predisporre il piano regolatore.
Per quanto riguarda poi il discorso degli standard urbanistici e il discorso che faceva prima anche il Consigliere Curtaz e cioè il fatto che si è puntato più su un discorso di indici qualitativi rispetto a quelli che erano gli standard urbanistici del passato, anch'io condivido pienamente che questo è un salto di qualità, è un salto innovativo, è un salto che darà maggiore responsabilità anche agli amministratori stessi.
Una cosa che chiedo anche alla maggioranza è quella di andare a dotarsi in tempi molto stretti del regolamento edilizio tipo che è una delle aspettative da parte degli enti locali per poter poi operare in maniera più tempestiva per quello che riguarda la predisposizione dei piani regolatori. Anch'io non posso che affermare che questo è un provvedimento innovativo e quindi non posso che dare il mio assenso su queste norme di attuazione.
Presidente Se non vi sono altri colleghi che chiedono la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) Intanto incasso con soddisfazione l'apprezzamento del Consigliere Curtaz e del Consigliere Comé e credo di dover dire che il merito per quest'ottimo lavoro va non all'Assessore, ma ai componenti dei gruppi di lavoro e ai responsabili degli uffici che sulla base delle indicazioni politiche della Giunta hanno predisposto gli elaborati.
Due brevi risposte. Per quanto riguarda l'emendamento presentato in III Commissione, che riguarda la definizione delle medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni, questo si è reso necessario in quanto il disegno di legge che va a recepire la normativa "Bersani" in materia di commercio introduce una definizione che non era stata presa in considerazione nel testo dell'atto presentato che è quella riferita alle "medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni".
Nell'emendamento non è corretto dire che abbiamo fatto rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, non con quest'atto, nel senso che quest'atto va solo a precisare quelli che sono i servizi di interesse locale andando quindi ad includere nei servizi di interesse locale le medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni e andando anche a dimensionarle provvisoriamente in attesa che uno dei provvedimenti attuativi della legge che il Consiglio andrà ad approvare definisca lui queste dimensioni.
Nel merito delle osservazioni, invece è opportuno o non è opportuno, definire dei limiti quantitativi riferiti alle grandi strutture di vendita, questa è una discussione che dal punto di vista del principio potrebbe anche vedermi concorde sulla posizione del Consigliere Curtaz.
Ci sarà occasione con il collega Lavoyer di discuterne nelle commissioni competenti quando sarete chiamati ad esaminare il testo del disegno di legge.
Credo che però non sia fuori luogo immaginare di dare dei parametri precisi per quelle che sono comunque strutture che vanno al di là della dimensione e dell'interesse locale.
Mi sono confrontato con il collega Lavoyer, la discussione è sufficientemente aperta e va approfondita anche con la collaborazione dei consulenti che hanno partecipato alla redazione del disegno di legge, consulenti che per la parte urbanistica in parte sono gli stessi.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal Consigliere Comé, ovvero le preoccupazioni espresse in relazione al PTP e per quanto riguarda l'eventualità di revisione del PTP, credo che in questa fase le preoccupazioni siano del tutto accademiche, premature e un po' fuori luogo, nel senso che noi, come abbiamo scritto peraltro nel programma di maggioranza, non abbiamo certezze fideistiche rispetto ai contenuti del PTP e non abbiamo neanche la presunzione di dire che la legge urbanistica che è stata fatta nella scorsa legislatura non sia perfettibile e non sia migliorabile, ma prima di immaginare di modificarla, credo che valga la pena di vederli all'opera questi strumenti, quindi posticipiamo il giudizio e posticipiamo le decisioni dopo che avremo valutato l'applicabilità di questi strumenti.
A questo fine costituiremo, in accordo con i responsabili del Consorzio degli enti locali, un gruppo che non so se chiameremo osservatorio o gruppo di monitoraggio costituito da amministratori regionali, amministratori locali, tecnici regionali e tecnici nominati dagli amministratori locali, che avrà il compito periodicamente di raccogliere le varie difficoltà applicative che ci verranno segnalate dalle amministrazioni locali, dagli uffici dell'Amministrazione, valutarle, eventualmente chiarire con delle interpretazioni e, se del caso, formulare proposte per semplificare o per migliorare la normativa.
Per quanto riguarda il termine dei cinque anni previsto per l'adeguamento dei piani regolatori a quanto previsto dal PTP, non so dire adesso se sono pochi o se sono troppi in relazione al fatto che 8-9 mesi sono già trascorsi dall'entrata in vigore della legge n. 14.
Dobbiamo predisporre ancora alcuni atti perché concretamente le amministrazioni locali possano avere tutti gli strumenti necessari per poter adeguare i loro piani; valuteremo strada facendo se i cinque anni potranno ritenersi congrui, sufficienti o da ripensare.
Per quanto riguarda il regolamento edilizio tipo, questo è già stato predisposto in bozza ed è all'esame di uno dei gruppi di lavoro, contiamo quindi di portarlo all'attenzione del Consiglio credo prima del mese di maggio-giugno.
Président La discussion générale étant terminée, nous procédons à l'examen séparé des deux objets, en partant par l'objet n° 32. La parole pour motion d'ordre au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Chiedo che si proceda a votazioni separate, una per l'emendamento e un'altra per il provvedimento.
Président Per entrambi gli emendamenti?
Curtaz (PVA-cU) Per quanto mi riguarda, mi interessa solo relativamente al punto 32, se poi la Presidenza vuole...
Presidente Ci sono due emendamenti della commissione. Comunque procediamo separatamente alla votazione degli emendamenti. Je soumets au vote l'amendement n° 1 à la pièce jointe A dont je donne la lecture:
Emendamento Allegato A "Indici urbanistici (art. 24) - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza (art. 23)"
Al capitolo III. Spazi da riservare per i servizi locali - articolo 23 comma 1 e 2, l.r. 11/1998. Paragrafo A. Servizi di interesse locale, ambito di integrazione e tipo. La sezione Commercio della tabella A è sostituita dalla seguente:
Commercio
1) esercizi di vicinato
comunale
facoltativo
2) medie strutture di vendita non
classificate di maggiori dimensioni
sovra-comunale
facoltativo
3) mercato
sovra-comunale
facoltativo
Curtaz (PVA-cU) Intervengo di nuovo brevemente perché su questo punto le argomentazioni che ha portato l'Assessore Vallet a mio giudizio non sono convincenti perché tornando a quest'esempio che avevo fatto del dire che quello che esce dalla porta rientra dalla finestra l'Assessore Vallet mi ha detto che per intanto non rientra ancora dalla finestra, però noi apriamo la finestra votando quest'emendamento. Non è così? Io l'ho capita così.
Credo che se questa domanda la facessi all'Assessore Lavoyer, mi direbbe che è così nel senso che noi lasciamo questa finestra aperta in modo che, a mio giudizio incomprensibilmente, favoriamo la possibilità di una deroga a una scelta di fondo che è stata fatta ed è unanimemente condivisa e quindi non riesco a capire perché nessuno me lo ha ancora detto né in commissione né oggi qui perché c'è la necessità di adottare questa deroga, cioè di favorire quest'eventuale deroga.
Nessuno me lo ha ancora spiegato; ci fosse qualcuno che me lo dice, potrei ascoltare un'argomentazione e magari cambiare opinione.
Visto che nessuna argomentazione è stata ancora avanzata su questo punto, rimango della mia idea, quindi ritengo quest'emendamento contraddittorio in contrasto con il sistema generale del provvedimento che ripeto è condiviso. Quindi, per quanto riguarda questi emendamenti, annunciamo il nostro voto contrario.
Président Je soumets au vote l'amendement n° 1 présenté par la IIIème Commission:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 22
Contre: 3
Abstentions: 3 (Comé, Lattanzi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je donne la lecture de l'amendement n° 2 présenté par la IIIème Commission:
Emendamento Allegato A "Indici urbanistici (art. 24) - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza (art. 23)"
Al capitolo III. Spazi da riservare per i servizi locali - articolo 23 comma 1 e 2, l.r. 11/1998. Paragrafo F. Definizione dei rapporti qualitativi - Criteri specifici ad ogni servizio. Il punto 2) della lettera c) Commercio è sostituito dal seguente:
"2. Medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni. (sovra-comunale, facoltativo).) Per medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni, si intendono quelle individuate dalla normativa regionale in materia di commercio che fissa principi e direttive dell'attività commerciale in armonia con i principi fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In assenza di tali disposizioni per medie strutture di vendita non classificate di maggiori dimensioni si intendono:
1.1) quelle aventi superficie comprese tra 150 e 750 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
1.2) quelle aventi superficie comprese tra 250 e 1.250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Il PRG può individuare apposite aree a ciò destinate concordando con le competenti strutture regionali la loro dimensione e localizzazione. In tali strutture la superficie complessiva (coperta ed esterna) deve comprendere gli spazi per il parcheggio come sopra indicati a carico della struttura di vendita."
Je soumets au vote l'amendement n° 2 présenté par la IIIème Commission:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'objet n° 32 dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
