Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 494 du 24 mars 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 24 MARS 1999 (MATIN)

OGGETTO N. 494/XI Applicazione della legge regionale n. 44/1998 relativamente all'iscrizione al Fondo pensioni da parte delle persone casalinghe. (Interrogazione)

Interrogazione Visto l'articolo 12 della legge regionale n. 44/98 concernente il "Fondo Pensioni";

Vista, altresì, la delibera n. 4647 della Giunta regionale del 14.12.1998;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interrogano

La Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere:

1) Come mai non è stata ancora data applicazione all'articolo 12 della legge 44/98 e i tempi entro i quali le persone casalinghe interessate possono iscriversi al fondo pensioni.

F.to: Beneforti - Curtaz

Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.

Vicquéry (UV) L'articolo 12 della legge n. 44 dispone che gli interventi previsti dalla legge regionale n. 22/97 sono estesi alle persone casalinghe, iscritte nel registro regionale, che ne facciano volontariamente richiesta. Ne consegue che l'applicazione dell'articolo 12 dipende dall'attivazione dei fondi previsti con la legge n. 22/97: "Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale".

Poiché i fondi pensione di cui sopra sono comunque integrativi di contributi già versati, è indispensabile che a monte venga quanto prima istituita la pensione per le persone casalinghe; questa è la prima motivazione per la quale in questo momento assolutamente non è applicabile questo articolo di legge, perché la logica della legge regionale è la pensione integrativa su base volontaria; se manca la base che è la pensione per le casalinghe, di cui si parla da anni a livello nazionale, è evidente che l'articolo in esame non è ancora applicabile. Ma non è ancora applicabile per un secondo motivo, perché il presupposto giuridico è l'istituzione dell'albo delle casalinghe, che sta avviandosi lentamente nei comuni sulla base delle domande che vengono presentate dai soggetti che hanno i requisiti, e che confluirà poi in un albo regionale delle casalinghe, che costituirà la base giuridica per avere questo status giuridico.

Président La parole au Conseiller Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) Ringrazio l'Assessore delle informazioni che ha dato, però è chiaro che nel dare applicazione all'articolo che prevede l'albo delle casalinghe, se vogliamo realizzare effettivamente questo albo e vogliamo dare il via anche all'applicazione di questo articolo della legge n. 44, l'Amministrazione regionale deve fare un'ampia divulgazione della notizia, come è previsto dalla stessa legge. Nella legge si dice che entro 60 giorni dall'applicazione della legge dovevano essere previste le modalità per arrivare a risolvere questo problema. Questo problema non è stato chiarito e non si è dato neppure il via alla realizzazione dell'albo delle persone casalinghe nella nostra regione.

Assessore, ammettiamolo: anche su questa parte della legge n. 44 siamo in ritardo, come lo siamo stati su tutta l'altra parte della stessa legge, perché se non fossero state presentate interpellanze, interrogazioni e mozioni in questo Consiglio, se non fossero state inviate lettere in giro a qualcuno, forse ancora la legge rimaneva inapplicata. Noi diciamo che quando le leggi vengono fatte, queste leggi devono essere anche applicate e si deve informare la popolazione di come queste leggi s'intende applicarle e i doveri che ci sono da parte degli utenti, come ci sono i doveri da parte dell'Amministrazione regionale.

Pertanto mi auguro che anche per l'albo delle casalinghe venga divulgata la notizia, in modo tale che si raccolgano tutte le iscrizioni in modo da realizzare questo albo, che è indispensabile per il prosieguo dell'applicazione di altri articoli previsti dalla legge.