Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 474 du 10 mars 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 10 MARS 1999 (MATIN)

OGGETTO N. 474/XI Ripartizione dei benefici economici previsti dalla legge regionale n. 3/1998 in materia di interventi a favore dello sport. (Interrogazione)

Interrogazione Premesso che la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, disciplina gli interventi a favore dello sport;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interrogano

la Giunta regionale per conoscere:

1) quale attività ha svolto la Consulta prevista dagli articoli 15 e seguenti della Legge sopracitata, con particolare riferimento alle proposte formulate in materia di politica dello sport e alla fissazione dei parametri di accesso ai benefici economici;

2) qual è l'entità dei contributi, a vario titolo, erogati nel corso dell'esercizio precedente ai diversi soggetti sportivi e quali sono gli impegni di spesa nell'esercizio in corso, sulla base dei piani di riparto adottati;

3) nella determinazione dei contributi di cui all'articolo 25, quali squadre possiedono attualmente i requisiti indicati per l'accesso ai benefici, secondo quali criteri viene definita la presenza di atleti valdostani nell'organico della squadra partecipante al campionato e come si procede alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti nella precedente stagione agonistica.

F.to: Tibaldi - Frassy

Président La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (FA) In merito all'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. La Consulta regionale per lo sport dall'entrata in vigore della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3, si è riunita due volte, precisamente il 4 marzo e il 17 novembre.

La prima riunione è stata dedicata all'insediamento e all'elezione dei componenti del Comitato ristretto di competenza della consulta stessa; la seconda riunione invece è stata dedicata: all'esame e all'approvazione delle modalità di applicazione dei criteri di ripartizione dei contributi a sostegno dell'attività sportiva ordinaria e di alto livello e all'individuazione delle relative percentuali; all'approvazione della proposta di assegnazione dei contributi ordinari e di alto livello per l'attività di squadre e per le borse al merito sportivo a favore degli organismi sportivi operanti nell'ambito delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, relativi all'anno 1998.

Quanto detto è il riassunto di un lavoro fatto finalizzato all'approvazione di un regolamento dettagliato che stava alla base dell'applicazione per arrivare ai conteggi.

Mi limiterò, rispondendo alla seconda domanda degli interroganti, ad elencare le cifre riassuntive per sommi capi impegnandomi a consegnare agli interroganti tutte le tabelle dettagliate, il regolamento e tutto quanto è stato approvato dalla consulta, quindi l'entità raggruppata dei finanziamenti concessi e liquidati nel corso dell'esercizio 1998 è la seguente: lire 870 milioni a favore delle associazioni sportive e dei comitati regionali delle federazioni sportive a titolo di contributo per il finanziamento dell'attività ordinaria per l'anno 1998 ai sensi del capo I della legge 20 gennaio n. 3; lire 200,5 milioni a favore delle associazioni sportive a titolo di contributo di alto livello; lire 39,5 milioni a titolo di borse di merito sportivo ai sensi del capo II della legge sopracitata.

Dei contributi per l'attività di alto livello la somma di lire 102 milioni è stata impegnata a carico del bilancio 1998, ma sarà ripartita a titolo di saldo a conclusione dell'attività sportiva relativa alla stagione agonistica 1998-1999 e previa presentazione della documentazione prevista dalla legge; lire 21,4 milioni a favore delle associazioni sportive regionali a titolo di contributi speciali ai sensi del capo terzo; lire 150 milioni a favore dei comitati regionali e degli enti di promozione sportiva a titolo di contributi ordinari per il finanziamento della loro attività sportiva per il 1998 ai sensi del capo IV della legge sopracitata; lire 600 milioni a favore dell'ASIVA ai sensi del capo VI; lire 220 milioni a favore degli sport tradizionali valdostani ai sensi del capo VII; lire 660 milioni a favore degli organismi sportivi regionali a titolo di contributo per attività di squadre di livello nazionale per la stagione 1998-1999 ai sensi del capo VIII.

Di tale contributo la somma di lire 462 milioni è già stata liquidata, la rimanente somma di lire 198 milioni sarà liquidata ad attività concluse previa presentazione della documentazione prevista dall'articolo 27 della legge regionale in questione.

Si precisa inoltre che l'ammontare del contributo in parola è stato imputato per lire 300 milioni sull'esercizio finanziario 1998 e per lire 360 milioni sull'esercizio 1999.

In merito al quesito n. 3 si informa che le squadre beneficiarie dei contributi per attività di alto livello nazionale, ai sensi del capo VIII, articolo 23, sono le seguenti: Hockey Club Courmaosta, squadra partecipante al massimo campionato di serie A di hockey su ghiaccio; US Valle d'Aosta, squadra partecipante al campionato di calcio serie D che rappresenta il massimo campionato nazionale dilettanti; Bocciofila Nitri Auto, squadra partecipante al massimo campionato nazionale di serie A di bocce; Think phink Cervino Valle d'Aosta, squadra partecipante al massimo campionato nazionale di serie A di tennis tavolo femminile.

Per quanto concerne la presenza di atleti valdostani nell'organico delle squadre beneficiarie del contributo, la legge regionale n. 3 prevede all'articolo 25 l'eventuale riduzione del 30 percento dell'importo del contributo massimo concedibile nel caso in cui l'organico della squadra non sia costituito per almeno un terzo da atleti provenienti da vivai giovanili di società valdostane. La verifica del raggiungimento di tale requisito è riscontrata dall'esame dell'elenco dell'organico delle squadre presentato a corredo della documentazione richiesta.

Si precisa infine che, sulla base delle disposizioni contenute alla lettera b) dell'articolo 27, la liquidazione del saldo del contributo viene effettuata a stagione agonistica conclusa e previa presentazione di una relazione illustrante l'attività svolta, del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi societari nonché di una dichiarazione della Federazione nazionale di appartenenza attestante l'avvenuto completamento del campionato a cui la società ha preso parte. Nel caso in cui la società non svolga almeno la metà del campionato, è tenuta a rimborsare la somma ottenuta a titolo di acconto.

Per quanto attiene ai risultati sportivi dell'annata precedente, la legge non fissa dei requisiti di valutazione predeterminati; essi concorrono comunque, assieme all'importanza del campionato, ai costi organizzativi dell'attività svolta a determinare l'ammontare del singolo contributo come elemento di valutazione e tenuto conto anche e soprattutto delle disponibilità di bilancio che di per sé già riducono di molto l'importo massimo concedibile.

Mi pare di avere risposto a tutto; mi impegno poi a consegnare all'interrogante, per completare quanto detto, tutti i tabulati relativi ai dati analitici, le tabelle, le modalità di calcolo fatte dagli uffici e approvate dalla consulta che sono alla base della predeterminazione delle cifre.

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI) Ringrazio l'Assessore per la risposta che ha fornito. In particolare, i primi due quesiti avevano una funzione statistica per comprendere, a distanza di un anno dall'entrata in vigore della legge, qual era il livello di applicazione della medesima per quanto concerne i contributi che sono stati erogati alle diverse società sportive o ai singoli atleti e qual è stato il ruolo svolto dalla Consulta regionale dello sport prevista dall'articolo 15 che ha una funzione nodale nell'applicazione della stessa legge.

Mi soffermerei su quello che era invece un quesito meno tecnico che si riferisce al punto 3, dove si fa riferimento all'articolo 25 della legge, tale articolo suscitò già in occasione dell'esame della medesima alcune perplessità da parte di consiglieri di diversi gruppi e la cui applicazione deve essere oggetto di attento monitoraggio.

In particolare l'articolo 25 si riferisce alla determinazione dei contributi alle società di alto livello - e l'Assessore ci ha fatto un elenco delle società che oggi percepiscono questa tipologia di contributi - nonché dei criteri secondo i quali gli stessi devono essere erogati.

I criteri sono sostanzialmente due: il primo è il rilievo nazionale del campionato in cui è iscritta la società richiedente, e questo penso sia facilmente individuabile da parte del soggetto erogante, invece il secondo lo è un po' di meno, cioè i risultati sportivi conseguiti nella precedente stagione agonistica. Perché lo è un po' di meno? Perché sappiamo che ci sono campionati che prescindono in parte dalla valutazione del risultato sportivo conseguito, mi riferisco nella fattispecie all'hockey, dove l'iscrizione al massimo campionato non è solo in funzione dei risultati conseguiti nelle singole partite e nelle singole competizioni, ma anche delle disponibilità finanziarie a reiscriversi nel medesimo campionato.

Allora questa valutazione non può essere solamente demandata alla squadra che deve presentare una relazione, ma deve essere fatta in maniera più approfondita dalla stessa consulta che eroga questi notevoli contributi che ha anche una funzione a consuntivo di verificare i risultati conseguiti.

Altrimenti si potrebbe arrivare al paradosso che una squadra - e ne abbiamo la testimonianza in questa stagione agonistica - che non consegue risultati agonistici di un certo prestigio, avendo la possibilità di accedere al contributo regionale e ottenendolo, può reiscriversi nel campionato di massimo livello; si crea così un circolo vizioso.

Penso che l'esempio che stiamo verificando quest'anno a livello di hockey possa essere costruttivo nell'applicazione più puntuale e migliorativa dell'articolo 25.

Mi pare che l'Assessore sia a conoscenza di questo problema, comunque grazie per la risposta.