Objet du Conseil n. 334 du 30 septembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 334/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Indennità di carica e rimborso di spese spettanti ai Consiglieri regionali ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 225, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 298, in data 14 luglio 1976, concernente: "Indennità di carica e rimborso di spese spettanti ai Consiglieri regionali ed ai membri dell'Ufficio d Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali", come da relazione trasmessa ai Consiglieri con lettera in data 28 settembre 1976, n. 652:
"Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha restituito non vistato il disegno di legge n.225, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 298, in data 14 luglio 1976, con delle osservazioni in ordine alla misura della diaria mensile, alla misura dell'indennità di missione ed ai mezzi di copertura del maggior onere.
In relazione alle predette osservazioni, la Giunta propone i seguenti emendamenti al testo del disegno di legge in questione:
Art. 3
Al primo comma dell'articolo:
riduzione della misura della diaria mensile a lire duecentosettantamila, pari alla misura massima della diaria spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1261.
Art. 6
Al secondo comma dell'articolo:
riduzione dell'importo delle misure dell'indennità di missione a lire ventimila per i viaggi nel territorio della Repubblica Italiana e a lire trentamila per i viaggi all'estero.
Art. 10
Sostituzione dell'ultimo comma nel modo seguente:
"Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11 - parte ENTRATA - del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 666.400.000 per il 1977 (articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638), e nelle entrate corrispondenti o sostitutive per gli anni successivi al 1977.".
Art. 11
Riduzione della variazione in aumento della parte ENTRATA da lire 176 milioni a lire 174 milioni.
Riduzione della variazione in aumento del Capitolo 1 della parte SPESA da lire 118 milioni a lire 116 milioni.".
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra brevemente le proposte di emendamento contenute nella relazione e suggerisce il seguente ulteriore emendamento:
Dopo il secondo comma dell'art. 6 è inserito il seguente nuovo comma:
"In casi particolari, può essere autorizzato il rimborso delle maggiori spese su presentazione di adeguata documentazione".
I Consiglieri DOLCHI e CHANU annunciano rispettivamente il voto favorevole del Gruppo comunista e di quello demopopolare.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato un emendamento per la riduzione a Lire duecentosettantamila dell'aumento della diaria mensile di cui al primo comma.
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articoli 4 e 5
Si dà atto che gli articoli 4 e 5 sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 sono stati proposti i seguenti emendamenti:
a) da parte della Giunta regionale:
al secondo comma: riduzione dell'importo delle misure dell'indennità di missione a lire ventimila per i viaggi nel territorio della Repubblica Italiana e a lire trentamila per i viaggi all'estero.
b) da parte dell'Assessore Milanesio:
dopo il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:
"In casi particolari, può essere autorizzato il rimborso delle maggiori spese su presentazione di adeguata documentazione".
Si dà atto che entrambi gli emendamenti e l'articolo così emendato sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articoli 7, 8 e 9
Si dà atto che gli articoli da 7 a 9 sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 10
Si dà atto che all'articolo 10 è stato proposto, da parte della Giunta regionale, il seguente emendamento sostitutivo:
Sostituzione dell'ultimo comma nel modo seguente:
"Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11, parte ENTRATA, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 666.400.000 per il 1977 (articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638), e nelle entrate corrispondenti o sostitutive per gli anni successivi al 1977.".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 11
Si dà atto che all'articolo 11 sono stati presentati, da parte della Giunta regionale, i seguenti emendamenti:
Riduzione della variazione in aumento della parte ENTRATA da lire 176 milioni a lire 174 milioni.
Riduzione della variazione in aumento del Capitolo 1 della parte SPESA da lire 118 milioni a lire 116 milioni.
Si dà atto che gli emendamenti e l'articolo così emendato sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 12
Si dà atto che l'articolo 12 è approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli e gli emendamenti agli articoli 3, 6, 10 e 11 del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
Voti favorevoli: ventisei;
Voti contrati: tre.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, nel nuovo testo sottoriportato, il disegno di legge regionale concernente: "Indennità di carica e rimborso di spese spettanti ai Consiglieri regionali ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali".
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Disegno di legge regionale n. 225
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSO DI SPESE SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI ED AI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1976, l'indennità di carica ed i rimborsi di spese spettanti ai Consiglieri ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali sono regolati dalla presente legge.
Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 3 agosto 1971, n. 11.
Art. 2
Con decorrenza dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla data della convalida della elezione, nel caso di seggio rimasto vacante, a norma dell'articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al trenta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale del Presidente di Sezione di Corte di Cassazione, calcolato in base alla tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, ed al cento per cento dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.
Art. 3
Ai Consiglieri regionali, senza distinzioni di carica, è inoltre corrisposta, per spese inerenti all'espletamento del mandato, una diaria mensile lorda pari a lire duecentosettantamila.
Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio, sarà effettuata nel mese successivo, sull'importo della diaria di cui al precedente comma, una ritenuta, rispettivamente, di lire quindicimila e di lire diecimila.
L'importo annuo delle predette ritenute sarà versato, entro il 31 gennaio di ogni anno, al fondo della Cassa di Previdenza per i Consiglieri reginali, istituita con l'articolo 120 del vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.
Art. 4
L'indennità di carica e la diaria previste nei precedenti articoli sono soggette a ritenute per contributi previdenziali e assicurativi nelle misure stabilite dai competenti organi, in base alle esigenze contabili dei rispettivi fondi.
La misura dell'assegno vitalizio corrisposto dalla Cassa di Previdenza per i membri del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è determinata sulla base dell'indennità di carica di cui al precedente articolo 2.
Art. 5
A decorrere dalla data delle rispettive elezioni o nomine, ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta alla indennità di cui al precedente articolo 1, le seguenti indennità mensili lorde di carica:
a) lire quattrocentomila al Presidente della Giunta;
b) lire trecentomila al Presidente del Consiglio e agli Assessori;
c) lire venticinquemila al Vice Presidente del Consiglio e al Consigliere Segretario del Consiglio.
Art. 6
Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l'uso del vagone-letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.
Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:
lire 20.000 per viaggi nel territorio della Repubblica Italiana;
lire 30.000 per viaggi all'estero.
In casi particolari, può essere autorizzato il rimborso delle maggiori spese su presentazione di adeguata documentazione.
Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede di durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al secondo comma è ridotta a metà.
Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore.
Per le assenze dalla sede nell'ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.
Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta, in ogni caso, una indennità chilometrica pari all'indennità chilometrica corrisposta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Art. 7
Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 6 spetta anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.
Art. 8
Ai Consiglieri regionali dimoranti ad una distanza superiore a cinque chilometri dalla sede del Consiglio, ai quali non siano attribuite le indennità di cu alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle adunanze del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio stesso.
Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo, è corrisposta ai Consiglieri di cui al precedente comma una indennità chilometrica netta di lire cento il chilometro.
Art. 9
Ai Consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità lorda di lire centomila per ogni conto consuntivo revisionato.
Art. 10
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 1, 2, 31 e 32 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione pe l'anno finanziario 1976.
Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11, parte ENTRATA, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 666.400.000 per il 1977 (articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638), e nelle entrate corrispondenti o sostitutive per gli anni successivi al 1977.
Art. 11
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
Capitolo 13: "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f), del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n.1065"
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L. |
174.000.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Capitolo 1: "Competenze dovute a qualsiasi titolo e spese per premi assicurativi per i componenti del Consiglio e ai componenti di Commissioni e Gruppi consiliari"
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L. |
116.000.000 |
Capitolo 2: "Indennità e rimborso spese di trasporto ai Consiglieri regionali"
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L. |
3.000.000 |
Capitolo 31: "Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori"
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L. |
45.000.000 |
Capitolo 32: "Indennità e rimborso spese di trasporto al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori"
|
L. |
10.000.000 |
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
