Objet du Conseil n. 333 du 30 septembre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 333/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 219, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 284, in data 2 luglio 1976, concernente: "Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione", come da relazione trasmessa ai Consiglieri con lettera in data 28 settembre 1976, prot. n. 652:

"Con provvedimento n. 284 in data 2 luglio 1976 il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge regionale concernente gli organi collegiali a livello di circolo didattico e d'istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

Il provvedimento è stato restituito, non vistato, dal Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta. I rilievi, contenuti nella nota n. 4013 del 6 agosto 1976, concernono gli artt. 5, 10, 15 e 26 del disegno di legge regionale in argomento.

L'Amministrazione regionale ritiene di riproporre senza modificazioni, salvo l'adattamento dell'art. 26, il testo legislativo votato nella seduta del 2 luglio u.s., per le considerazioni che seguono.

1) Il Presidente della Commissione di Coordinamento rileva che il quarto comma dell'art. 5 del disegno di legge regionale omette di precisare l'età minima per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti, come previsto, invece, dal quarto comma dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Formulando tale rilievo, il rappresentante del Governo sembra ignorare che l'art. 4 della successiva legge statale 14 gennaio 1975, n. 1, ha esteso l'elettorato attivo e passivo agli alunni degli istituti di II grado, qualunque sia la loro età. Di questa modifica tiene conto, invece, l'art. 5 del disegno di legge regionale.

2) Un secondo rilievo concerne il quinto comma dell'art. 10 che, prevedendo la possibilità di comprendere in ciascuna lista un numero di candidati pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, contrasterebbe, secondo il rappresentante del Governo, con il disposto del quinto comma dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 416. Il rilievo non sembra fondato, in quanto la predetta norma statale non deve essere ritenuta vincolante per il legislatore regionale, come, d'altra parte, può attestare un valido precedente legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, la legge 5 settembre 1975, n. 49, che opera appunto nella stessa materia oggetto del disegno di legge in argomento. La predetta legge della Provincia di Bolzano (art. 10, quinto comma) ha fissato, infatti, lo stesso rapporto numerico tra candidati ed eligendi previsto dal quinto comma dell'art. 10 del disegno di legge regionale.

In effetti, si tratta di una disposizione procedurale, certamente adattabile alle condizioni regionali ai sensi dell'art. 3 dello Statuto 26 febbraio 1948, n. 4. Orbene, in quasi due anni di funzionamento degli organi collegiali scolastici nella Regione, si è potuto constatare che la norma del quinto comma dell'art. 20, così come è stata formulata nel D.P.R. n. 416, presenta l'inconveniente di costringere a ripetute elezioni suppletive per la sostituzione di quei membri che, nel corso del triennio di carica, siano cessati per una qualunque causa, soprattutto in quelle scuole, particolarmente numerose in Valle d'Aosta, dove sia stata presentata una sola lista di candidati. Diversamente, la soluzione prevista dal disegno di legge regionale, ammettendo la presentazione di un maggior numero di candidati rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere, consente di realizzare una riserva di non eletti per le eventuali surrogazioni dei membri cessati prima della scadenza del mandato, evitando il ricorso ad elezioni suppletive.

In senso analogo è da registrare una proposta di modifica del quinto comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 416 avanzata in sede parlamentare.

3) Sempre secondo il Presidente della Commissione di Coordinamento il potere di annullamento degli atti degli organi collegiali ritenuti illegittimi da parte del Sovraintendente agli studi, come previsto dal quinto comma dell'art. 15 del disegno di legge regionale, contrasterebbe con il sesto comma dell'art. 26 del più volte citato D.P.R. n. 416, che non prevede tale potere.

A questo rilievo non è difficile obiettare che, se la norma del D.P.R. n. 416 non prevede il potere di annullamento da parte dei provveditori agli studi, tuttavia non lo esclude. Anzi - e su questo punto dottrina e giurisprudenza correnti sono concordi - è vero il contrario, dovendosi intendere implicito nel potere di vigilanza il potere d'annullamento d'ufficio degli atti viziati, l'uno essendo naturalmente connesso con l'altro.

Chè, qualora il contenuto della seconda parte del sesto comma del citato art. 26 fosse considerato privo di carattere coercitivo, potrebbero risultare frustrate le finalità contenute nel potere di vigilanza.

La norma del disegno di legge regionale non introduce nulla di nuovo, né di diverso rispetto alla legge dello Stato. Come è stato chiaramente esposto nella relazione accompagnatoria, la norma regionale si limita ad evidenziare, per quella maggior chiarezza e precisione alle quali l'intero provvedimento legislativo è informato, il contenuto coercitivo del potere di vigilanza sugli atti degli organi collegiali, che nel D.P.R. n. 416 è soltanto implicito, e che si estrinseca nel potere di annullare gli atti viziati.

Ancora in ordine all'art. 15 il Presidente della Commissione di Coordinamento ha mosso obiezioni sulla formulazione dei due primi commi, certamente esorbitando dalle sue competenze col sostituirsi al Consiglio regionale nel giudicare della opportunità di certe soluzioni.

L'approvazione dei bilanci di previsione delle singole istituzioni scolastiche è un atto amministrativo che, nella specie, presuppone accertamenti tecnici che il Sovraintendente agli studi e l'Ufficio scolastico regionale sono in grado di assolvere convenientemente. Affidare tale atto alla Giunta regionale complicherebbe soltanto la procedura (assoggettandolo, tra l'altro, ad un doppio ordine di controlli: quello della Giunta e quello della Commissione di Coordinamento) e ritarderebbe i tempi di esecuzione con pregiudizio per l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa scolastica, come si è potuto constatare nel corrente anno, senza peraltro assicurare apprezzabili vantaggi di carattere politico, tenuto conto che dal controllo suddetto esula qualunque valutazione nel merito delle determinazioni dei singoli organi deliberanti. L'organo politico è sufficientemente garantito dell'esercizio delle sue attribuzioni dalle procedure fissate nel terzo comma dell'art. 14 e terzo comma dello stesso art. 15.

Pertanto, si ripropone quest'ultimo articolo nel testo medesimo votato in precedenza.

4) Per quanto riguarda, infine, l'osservazione circa la mancata copertura finanziaria dei maggiori oneri per Lire 500 milioni ricadenti sugli esercizi successivi al 1976, si propone la seguente modificazione del testo dell'articolo 26:

Art. 26

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in Lire trecento milioni per l'esercizio 1976 e in Lire cinquecento milioni per ciascuno dei successivi esercizi finanziari, graverà sul capitolo 638 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 300 milioni, prevista per l'anno 1976, è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della Parte Entrate del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976; il finanziamento della maggiore spesa di Lire 500 milioni per gli esercizi 1977 e successivi sarà assicurato dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14 - Parte Entrata - del bilancio della Regione stessa per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci della Regione per l'anno finanziario 1977 e successivi.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 16 "Proventi della Casa da gioco di St. Vincent"

L.

300.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 638 "Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (D.P.R.31 maggio 1974, n. 416)"

L.

300.000.000

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta."

L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida illustra la proposta alla luce della soprariportata relazione e presenta il seguente ulteriore emendamento recante un nuovo articolo finale, sostitutivo degli ultimi tre commi dell'art. 26:

"Nuovo art. 27

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1.10.1976.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta."

Il Consigliere CHINCHERE' esordisce criticando il ritardo con cui la relazione, contenente le proposte della Giunta regionale, è stata trasmessa ai Consiglieri che non hanno così avuto il tempo di esaminare l'argomento con la dovuta attenzione.

Rileva comunque di aver potuto notare come la proposta non sia affatto innovativa, anzi, come confermato da una frase contenuta nella relazione stessa, non introduce nulla di nuovo rispetto alla legge dello Stato, il che dovrebbe quanto meno stupire i componenti dell'attuale maggioranza che si sono sempre proclamati difensori del problema del regionalismo e dell'autonomia valdostana.

Denuncia quindi il metodo di lavoro dell'esecutivo che sistematicamente procede alla elaborazione di progetti di legge senza richiedere, anzi rifiutando, il confronto con le forze sociali interessate dal problema.

Entrando poi nel merito del testo in esame, mostra la preoccupazione del suo gruppo riguardo a due argomenti specifici:

a) la norma dell'articolo 15, concernente la vigilanza esercitata dagli organi regionali, troppo rigida ed oppressiva dell'autonomia degli organi collegiali della scuola;

b) il divieto, contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 20, a tenere riunioni nel mese conclusivo delle elezioni.

Conclude il suo intervento presentando, a nome del suo Gruppo, i seguenti emendamenti, che tengono conto anche delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali operanti nel settore della scuola:

Art. 15

Aggiungere al quinto comma dopo la seconda frase la frase seguente: "Le delibere sono immediatamente esecutive con esonero da ogni responsabilità per gli organi incaricati delle esecutività ."

Aggiunge al quinto comma dopo la terza frase la frase seguente: "In tal caso viene immediatamente sospesa la esecutività della delibera."

Cancellare la frase che segue.

Art. 20

Aggiungere al quarto comma: "o 2 ore mensili:"

Cancellare all'ottavo comma le parole: "Né riunioni di alcun tipo."

L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida vuole ricordare al Consiglio che il disegno di legge in esame non è la pedissequa ripetizione della normativa statale, ma contiene notevoli innovazioni, prima fra tutte l'introduzione del concetto di pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola.

Quindi, riferendosi agli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, dichiara di essere disposta ad accoglierli, fatta eccezione per il primo sul quale non concorda ritenendo indispensabile l'esercizio della vigilanza sulle deliberazioni degli organi collegiali della scuola, potere di vigilanza che non intacca minimamente l'autonomia degli organi stessi.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con diciassette voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: diciassette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14

Si dà atto che gli articoli da 2 a 14 sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, con voti favorevoli diciassette (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: diciassette: astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Articolo 15

Si dà atto che all'articolo 15 sono stati presentati, da parte del Gruppo consiliare comunista, i seguenti emendamenti:

1) Aggiunge al quinto comma dopo la seconda frase la frase seguente: "Le delibere sono immediatamente esecutive con esonero da ogni responsabilità per gli organi incaricati delle esecutività ".

2) Aggiungere al quinto comma dopo la terza frase la frase seguente: "In tal caso viene immediatamente sospesa la esecutività della delibera".

3) Cancellare la frase che segue.

Si dà atto che il primo emendamento non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sei espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Si dà atto che il secondo emendamento è approvato con voti favorevoli ventiquattro espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Quey).

Si dà atto che il terzo emendamento non è approvato con voti contrari diciotto e voti favorevoli sei espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Quey).

Si dà quindi atto che l'articolo 15 così emendato è approvato con voti favorevoli diciotto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Quey e Tonino).

Articolo 16

Si dà atto che l'articolo 16 è approvato con voti favorevoli diciotto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Articoli 17, 18 e 19

Si dà atto che gli articoli da 17 a 19 sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, con voti favorevoli diciotto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Articolo 20

Si dà atto che all'articolo 20 sono stati presentati, da parte del Gruppo consiliare comunista, i seguenti emendamenti:

1) Aggiungere al quarto comma: "o 2 ore mensili".

2) Cancellare all'ottavo comma le parole: "Né riunioni di alcun tipo".

Si dà atto che entrambi gli emendamenti sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Si dà atto che l'articolo 20 così emendato è approvato con voti favorevoli diciotto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Articoli 21, 22, 23, 24 e 25

Si dà atto che gli articoli da 21 a 25 sono approvati, con separate votazioni per alzata di mano, con voti favorevoli diciotto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Articolo 26

Si dà atto che all'articolo 26, nel testo modificato riportato nella relazione, è stato proposto, da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, un emendamento soppressivo dei tre commi finali.

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventiquattro espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: diciassette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 26 così emendato è approvato con voti favorevoli diciotto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Articolo 27

Si dà atto che il nuovo articolo 27, nel testo proposto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, è approvato con voti favorevoli diciotto espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino).

Prendono quindi la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri:

CHANU, che riconferma l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari, poiché il disegno di legge è stato predisposto nel chiuso dell'Assessorato competente, senza la partecipazione delle forze impegnate nell'ambito della scuola.

CHINCHERE' che, pur sottolineando l'esistenza di alcuni aspetti positivi nel disegno di legge in questione, critica l'assoluta mancanza di consultazione e di partecipazione per la predisposizione del testo legislativo, per cui annuncia l'astensione del Gruppo comunista.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i ventisette articoli e gli emendamenti agli articoli 15, 20 e 26 del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: trentuno;

Consiglieri votanti: diciotto;

Voti favorevoli: diciotto;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, nel nuovo testo sottoriportato, il disegno di legge regionale concernente: "Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione".

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Disegno di legge regionale n. 219

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO DIDATTICO E DI ISTITUTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 1

Organi collegiali

Nella Valle d'Aosta, in analogia con il restante territorio nazionale, sono istituiti, a livello di circolo e di istituto, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Art. 2

Circoli didattici e istituti scolastici

I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica della Regione hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3

Consiglio di interclasse e di classe

Il consiglio di interclasse nella scuola elementare è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo e dello stesso plesso, secondo le esigenze di volta in volta accertate. Il consiglio di classe nella scuola secondaria e artistica è formato dai docenti di ogni singola classe.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 4

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del secondo comma, lettera g) dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 5

Consiglio di circolo o di istituto e Giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è sostituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e al secondo comma, lettera b), dell'art. 6 del D.P.R.31 maggio 1974, n. 416.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio deducenti nel proprio seno, quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci, quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Può essere eletto anche un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta anno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di un'unità; in tal caso è chiamato a far parate della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti o designati.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva dura in carica per tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente e ad un membro del consiglio stesso.

Art. 6

Consiglio di disciplina degli alunni

Presso ciascuna scuola o istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è presieduto dal preside.

Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da 4membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno, 1 eletto dai genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

Il consiglio di disciplina dura in carica un anno.

Contro le decisioni del predetto consiglio è ammesso ricorso al Sovraintendente agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico regionale, competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità di cui al primo comma del successivo art. 10.

Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 7

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

Art. 8

Attribuzione degli organi collegiali di circolo o di istituto

Le attribuzioni degli organi collegiali di cui agli articoli precedenti sono le stesse indicate dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 per i corrispondenti organi istituiti nel restante territorio nazionale e quelle ad essi demandate da leggi statali e regionali.

CAPO II

Norme comuni

Art. 9

Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente legge spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Appartengono al collegio dei docenti tutti gli insegnanti in servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, siano essi di ruolo o non di ruolo con incarico a tempo indeterminato o annuale e con supplenza temporanea di durata annuale, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione.

I docenti non di ruolo con supplenza saltuaria, che prestano servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, fanno parte del collegio dei docenti limitatamente alla durata della supplenza.

I docenti in servizio in più circoli, scuole o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli, scuole o istituti in cui prestano servizio. Ai soli fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nell'elezione dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di circolo o di istituto, essi debbono optare per un solo circolo, scuola o istituto.

Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di disciplina degli alunni, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e nel consiglio di circolo o di istituto, nonché dei docenti incaricati di collaborare con il preside o il direttore didattico, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) i docenti di ruolo esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di qualsiasi durata;

b) i docenti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato e quelli non id ruolo con incarico annuale o supplenza temporanea di durata annuale esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di qualsiasi durata;

c) i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria non esercitano l'elettorato attivo e passivo per alcun organo.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore ed artistica, qualunque sia la loro età.

Art. 10

Elezioni

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quanto il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 11

Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui alla presente legge, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 12

Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

I consigli di disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli di circolo o di istituto sono nominati con decreto del Sovraintendente agli studi.

Art. 13

Svolgimento delle elezioni

Le elezioni degli organi collegiali di circolo e di istituto si svolgono, di regola, in concomitanza con quelle indette nel restante territorio nazionale.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione della presente legge, sono stabilite con ordinanza dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la Giunta regionale in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie di elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe si svolgono in giorno lavorativo entro il primo mese dell'anno scolastico con procedura semplificata.

Per le altre elezioni le votazioni hanno luogo in un unico giorno non lavorativo.

Art. 14

Autonomia amministrativa

I consigli di circolo o d'istituto gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo, che dovrà essere presentato alla sovraintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o d'istituto rende il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore dei consigli di circolo o d'istituto sono assegnati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, con deliberazione della Giunta regionale. Essi sono erogati mediante mandati di pagamento intestati al circolo o istituto. Tali fondi possono essere integrati con gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione.

Il servizio di cassa è affidato, su deliberazione del consiglio di circolo o istituto e previa autorizzazione del Sovraintendente agli studi, ad una sola azienda o istituto di credito, in base ad apposita convenzione.

I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituti, da un altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.

Art. 15

Vigilanza

Il Sovraintendente agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

Il Sovraintendente agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi, sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico regionale.

La Giunta regionale procede all'approvazione dei conti consuntivi, sentito il parere obbligatorio di una commissione formata dal Sovraintendente agli studi o in sua vece un funzionario della carriera direttiva appartenente all'ufficio scolastico, da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato alle finanze e da un funzionario della Ragioneria provinciale dello Stato, nonché da due rappresentanti dei genitori, uno membro dei consigli d'istituto e uno membro dei consigli di circolo, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile.

La commissione di cui al precedente comma ha la facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione dell'Assessore alla pubblica istruzione, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici e gli istituti scolastici che hanno presentato il conto.

Il Sovraintendente agli studi vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. A tal fine i direttori didattici e i presidi invieranno all'ufficio scolastico le deliberazioni de consiglio di circolo o d'istituto entro venti giorni dalla avvenuta loro adozione da parte degli organi suindicati. In caso di irregolarità, il Sovraintendente invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse. In tal caso viene immediatamente sospesa la esecutività della delibera. Nel potere di vigilanza del Sovraintendente agli Studi rientra il potere di annullare gli atti illegittimi degli organi collegiali, salvo che in ordine agli stessi siano previsti appositi ricorsi amministrativi ad altri organi.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o d'istituto, il Sovraintendente agli studi, su conforme parere del consiglio scolastico regionale, procede allo scioglimento del consiglio.

In caso di conflitto di competenze tra gli organi di cui alla presente legge, decide il Sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale.

Art. 16

Pubblicità delle sedute e degli atti

Le sedute del consiglio di circolo o istituto sono pubbliche, salvo motivata contraria deliberazione da adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

Il consiglio di circolo o d'istituto stabilisce, nel suo regolamento, norme per regolare l'accesso al pubblico, anche in relazione alla capienza dei locali disponibili, e per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni.

La seduta non è pubblica quando la deliberazione abbia per oggetto questioni attinenti a singole persone.

Il preside, quando lo ritenga opportuno e anche su richiesta dei rappresentanti delle singole componenti, può autorizzare la presenza dei genitori e degli alunni della classe alle riunioni del consiglio di classe, tranne nei casi previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 3 della presente legge.

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 17

Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e d'istituto, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 18

Decadenza

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 11.

CAPO III

Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 19

Diritto di assemblea

Gli studenti della scuola superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 20

Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe e d'istituto.

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o di corso.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente e può esprimere un comitato esecutivo. Per eventuali riunioni del comitato studentesco e del comitato esecutivo potranno essere utilizzate le ore destinate all'assemblea d'istituto in caso di mancata utilizzazione di esse o due ore mensili.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata scolastica e la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Al fine di promuovere forme di coordinamento tra le singole scuole e per la trattazione di temi specifici e comuni è consentito lo svolgimento, durante le ore di lezione, di riunioni di rappresentanze studentesche degli istituti secondari superiori della Regione. A tal fine il comitato studentesco delegherà propri rappresentanti, in numero non superiore a tre, comunicando previamente al preside i nominativi, il giorno e l'ora della riunione. Per tali riunioni potranno essere utilizzate non più di tre ore al mese.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, gli insegnanti, rispettivamente della classe o dell'istituto, che lo desiderino.

Art. 21

Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.

L'assemblea d'istituto è convocata dal presidente del comitato studentesco su richiesta della maggioranza del comitato stesso o su richiesta del 10 per cento degli studenti iscritti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco e il presidente eletto dall'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 22

Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori nei consigli di classe o d'interclasse costituiscono il comitato dei genitori del circolo o dell'istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe. L'assemblea di istituto è convocata per iniziativa del presidente del comitato dei genitori anche su richiesta della maggioranza del comitato stesso, oppure dal 10 per cento dei genitori degli alunni iscritti; in mancanza d'iniziativa da parte dei soggetti suindicati, l'assemblea d'istituto può essere convocata dai genitori eletti nel consiglio d'istituto o di circolo oppure dal preside o direttore didattico.

Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, convoca o autorizza la convocazione e i promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di plesso o di corso.

All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

CAPO IV

Norme particolari e transitorie

Art. 23

Organi collegiali dell'istituto professionale regionale

Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'Istituto Professionale Regionale, si svolgeranno distinte elezioni per gli organi collegiali a livello di istituto nella sede centrale e in ciascuna delle scuole coordinate, in considerazione delle diverse esigenze ambientali delle singole unità scolastiche.

Presso ogni singola scuola coordinata saranno costituiti distinti organi collegiali, con le stesse attribuzioni di ci al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Nell'ambito delle rispettive scuole coordinate, i direttori delle medesime eserciteranno le funzioni attribuite ai presidi ai sensi della presente legge.

Art. 24

Proroga degli organi in carica

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, gli organi collegiali attualmente esistenti restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti fino alla scadenza del mandato.

Art. 25

Gratuità della partecipazione agli organi collegiali

La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge è gratuita.

Art. 26

Norma finanziaria

L'onere finanziario dell'attuazione della presente legge, previsto in Lire trecento milioni per l'esercizio 1976 e in Lire cinquecento milioni per ciascuno dei successivi esercizi finanziari, graverà sul capitolo 638 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 300 milioni, prevista per l'anno1976, è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della Parte Entrate del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976; il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 500 milioni per gli esercizi 1977 e successivi sarà assicurato dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, Parte Entrata, del bilancio della Regione stessa per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci della Regione per l'anno finanziario 1977 e successivi.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 16 "Proventi della Casa da gioco di St. Vincent"

L.

300.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 638 "Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416)"

L.

300.000.000

Art. 27

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° ottobre 1976.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì