Objet du Conseil n. 335 du 30 septembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 335/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Adattamento della norma dell'articolo 3 della legge dello Stato 25.2.1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 227, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 307, in data 14 luglio 1976, concernente: "Adattamento della norma dell'articolo 3 della legge dello Stato 25.2.1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale", come da relazione trasmessa ai Signori Consiglieri con lettera in data 28 settembre 1976, prot. n. 652:
"Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, non vistata, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, approvata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 307 in data 14 luglio 1976.
Mentre si richiamano le indicazioni contenute nella relazione allegata al disegno di legge regionale, in ordine all'aspetto più strettamente giuridico del problema, si osserva che il rinvio della legge regionale non sembra adeguatamente e congruamente motivato: in particolare si afferma che "il provvedimento in esame è illegittimo per contrasto con la disposizione di principio di cui all'articolo 3 della legge 25.2.1971, n. 124, concernente il titolo di studio richiesto per l'accesso alle scuole per infermieri generici".
Sembra, pertanto, necessario chiarire che la proposta di legge regionale non contrasta in alcun modo "con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato"; piuttosto essa, mentre riconosce la presenza nella legge dello Stato di un criterio generale, relativo al titolo di studio per l'ammissione ai corsi per infermieri generici, introduce, quale normativa "transitoria", una disposizione integrativa per adattare alle particolari condizioni della Regione la disciplina specifica prevista nella seconda parte dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 124.
Tali particolari condizioni si identificano in obiettivi dati di fatto: nell'esistenza nella Regione di un unico ospedale chiamato a rispondere ai bisogni dell'intera popolazione; nella necessità di completare gli organici con personale tecnico già operante nella struttura in presenza di una carene disponibilità di operatori del settore; nell'impossibilità concreta di sviluppare il programma di qualificazione dei dipendenti nei tempi fissati dalla legge dello Stato per le incertezze sulla qualificazione giuridica dell'Ente ospedaliero regionale, a seguito del ricorso avverso alla sua costituzione da parte dell'Ordine Mauriziano.
A ciò aggiungasi una considerazione di ordine generale: se è vero che lo Stato, di fronte alla crisi dell'organizzazione dei servizi ospedalieri, è intervenuto, attraverso il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974,n.386, per il finanziamento della spesa ospedaliera, a livello nazionale non è stata ancora affrontata la problematica della riforma della formazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari, riforma, invocata da tutte le forze sociali, in grado di garantire una assistenza ospedaliera rispondente alle esigenze di una moderna società civile.
Si riafferma, ancora, l'insussistenza di contrasti con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma piuttosto adattamento del criterio contenuto nella seconda parte dell'articolo 3 della legge statale citata, attraverso integrazione, in conformità dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4).
In questo quadro la disposizione del disegno di legge regionale, espressione di jus singulare, non contrasta con alcun principio generale dell'ordinamento dello Stato, ma è conforme al disposto dello Statuto della Regione.
Perciò si propone che il Consiglio regionale riapprovi, nel testo originario, l'unita proposta di legge regionale rinviata, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone la riapprovazione, senza modificazioni, del disegno di legge in questione.
Il Vice Presidente CHABOD, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno del Consiglio, invita il Consiglio stesso a votare, a scrutinio segreto, per la riapprovazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
Voti favorevoli: ventotto;
Voti contrari: uno.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha riapprovato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adattamento della norma dell'articolo 3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale".
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Disegno di legge regionale n. 227
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: ADATTAMENTO DELLA NORMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DELLO STATO 25 FEBBRAIO 1971, N. 124, ALLE CONDIZIONI REGIONALI DELLA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO SPECIALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per le finalità previste dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione, fino al 31 dicembre 1978, possono essere ammessi ai corsi, riservati a dipendenti in servizio presso l'Ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta, per il conseguimento del certificato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico coloro i quali, per ragioni di età, non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di 1° grado, purché siano in possesso della licenza elementare.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
